Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
026 14/ 02 REJUB I CA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 14706/00 Cron. N. 6261composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- Rep. N. 2. " Paolino Dell'Anno -Consigliere- 66 Donato Figurelli -Consigliere- 3. 4. Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- Ud. 21.12.2001 5. Raffaele Foglia -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ᎠᎪ FERROVIE DELLO STATO- Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del suo procuratore e rappresentante Avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato della stessa società con procura per notaio dott. Paolo Castellini del 23.2.1999 rep. n. 56911, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 5295 326, presso lo studio dell'Avv. Renato Scognamiglio, che la rap- presenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente 2
CONTRO
CE RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ro- magna 14, presso lo studio dell'Avv. Alberto Buzzi, che lo rap- presenta e difende, disgiuntamente e congiuntamente, con gli Avv.ti Mario Milone e Vincenza Scardina del foro di Palermo Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 398/99 del Tribunale del La- Termini Imerese del 29.61999/5.7.1999 nella causavoro di iscritta al n. 187 R.G. 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Palmieri, che ha concluso per l'accoglimentoRaffaele del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in data 29.4.1998, RO EL conve- niva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Termini Imerese la S.p. A. Ferrovie dello Stato, per sentir dichiarare il suo diritto a percepire per il periodo 12.11.1992/31.12.1994 l'indennità di uti- lizzazione prevista dall'accordo integrativo del 9.4.1992 (c.d. integrativo bis), con la condanna della società al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. Al riguardo premetteva che: quale dipendente della società con- venuta, nel periodo 1.6.1992/31.12.1994, in forza dell'Accordo del 13.4.1992 aveva maturato il diritto alla corresponsione, da 3 parte della datrice di lavoro, dell'indennità mensile c.d. integra- tiva speciale;
tale indennità non gli era stata mal corrisposta se non per il periodo 1.6.1992/31.10.1992, per cui esso ricorrente era creditore delle ulteriori mensilità per il periodo 1.11.1992/31.12.1994, oltre accessori. La convenuta, costituendosi, contestava la richiesta dell'attore. Pretore, con sentenza delAll'esito dell'istruzione, l'adito 5.2.1999, accoglieva la domanda. Tale decisione, impugnata dalla S.p. A. Ferrovie dello Stato, ve- niva confermata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza 29.6.1999/5.7.1999, con condanna dell'appellante alle spese. In particolare il Tribunale osservava che dall'accordo sindacale del novembre 1992 emergeva la volontà, tramite dichiarazione unilaterale, dell'ente di adempiere il proprio debito con la previ- sione di una serie di rimedi (tra cui la Commissione mista per in- dividuare eventualmente una modalità di adempimento alternati- va), al fine di giungere ad una diversa soluzione nell'adempimento del debito ricadente in capo alle Ferrovie dello Stato. In sostanza, alla stregua della volontà delle parti coinvolte (tra cui l'organizzazione sindacale cui aderiva non rientrava l'appellato), il Tribunale individuava nel caso in concreto un ten- tativo di “datio in solutum” (azioni al posto del corrispettivo), in ordine alla quale si richiedeva in ogni caso il consenso del cre- ditore, nella fattispecie non dato, senza incidere sulle posizioni del debito e credito. La S.p. A. Ferrovie dello Stato ricorre per cassazione, deducendo unico articolato motivo. Il EL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che la ricorrente S.p.A. Ferrovie dello Stato in data 21.3.2001 ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte atto di comunicazione, notificato al resistente il 5.3.2001, di deposito, ex art. 372- 2° comma- C.P.C., di docu- menti, in particolare dell'atto recante la data del 13.11.2000, con cui lo stesso EL ha rinunciato agli effetti della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado. Orbene, alla stregua della documentazione prodotta e in relazione al comportamento tenuto dalla società ricorrente, la quale ha mo- strato di aderire alla rinuncia del resistente EL, si può affer- mare che è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio e quindi ad una decisione sul merito dell'impugnazione. Nella situazione descritta, pertanto, si impone la pronuncia di ces- sazione della materia del contendere, che costituisce una fatti- specie di estinzione del processo di elaborazione giurispruden- ziale, nel caso di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, tutte le volte che non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa so- stanziale (in termini Cass. Sezioni Unite sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000; Cass. sentenza n. 4583 del 6 maggio 1998; Cass. 5 27 ottobre 1997, n. 10567; Cass. 18 febbraio 1994, n. 1614). Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addi 21 dicembre 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Chiseur Trussa Alexandro be seus's humella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.2 FEB. 2002- шеле ell IL CANCELLIERE E T R O C 3 0 3 1 5 . T : R A 7 1 E O T N E E T S P S E I A D G L E L O R E D