Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 3
Il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis cod. pen., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).
Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della legge n. 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono essere sussunte dopo l'entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale).
Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per millantato credito, è condannato per il diverso reato di istigazione alla corruzione, necessitando quest'ultimo del diverso elemento costitutivo rappresentato da un'offerta seria e concreta, rifiutata dal pubblico ufficiale, per commettere un atto contrario ai doveri di ufficio.
Commentari • 4
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A pochi anni di vita dalla sua introduzione, avvenuta con legge 6 novembre 2012, n. 190, e sebbene in parte riscritta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, la fattispecie incriminatrice del traffico di influenze ha evidenziato non pochi aspetti di complessità interpretativa. L'art. 346-bis cod. pen. delinea, allo stato, due condotte tra loro alternative, che differiscono in ordine al profilo giustificativo della promessa/dazione del compratore di influenze. Nella prima ipotesi (mediazione c.d. onerosa) l'erogazione indebita costituisce il corrispettivo della mediazione illecita e vale a remunerare lo stesso trafficante. Nella seconda (mediazione c.d. gratuita) la corresponsione è effettuata …
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Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di traffico di influenze illecite previsto e punito dall'art. 346 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in materia e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2016, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
04113-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 2018 Francesco Ippolito Andrea Tronci UP 14/12/2016 R.G.N. 45361/15Anna Criscuolo - Relatore - Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IG PA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2015 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Raffaella Scuteri in sostituzione dell'avv. Carmelo Raspaolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di IG PA ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 aprile 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Messina, ha riconosciuto all'imputata le attenuanti generiche e rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva condannato la IG h per il reato di istigazione alla corruzione, così riqualificata l'originaria imputazione di millantato credito commesso in concorso con il fratello LE e con ES ME. La Corte di appello ha ritenuto provato, sia in base alle conversazioni intercettate che alle ammissioni dell'imputata, che la IG al fine di favorire l'amica e collega TR NI, preoccupata che la figlia non potesse accedere alla facoltà a numero chiuso di medicina, le aveva proposto di versare la somma di 2.500 euro, a titolo di acconto della maggior somma di 5 mila euro, per assicurarle il superamento della prova tramite l'aiuto di interni alla procedura concorsuale, che avrebbero manipolato i test. Secondo i giudici di merito i colloqui intercettati dimostravano che la somma concordata doveva servire a corrompere i componenti della commissione o i tecnici addetti alla gestione del concorso, che il prezzo della corruzione sarebbe stato ripartito tra i soggetti coinvolti, tra i quali anche l'imputata ed il fratello, e che, pur non essendo stato accertato il perfezionamento dell'accordo o l'intervento effettuato per agevolare la candidata, erano certi i contatti tra il ES e soggetti intranei alla gestione del concorso, avviati dopo la richiesta del fratello dell'imputata e concretamente risultanti dal colloquio del 4 settembre 2012. Il ricorso si articola in sette motivi: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto la Corte di appello si è limitata a confermare pedissequamente la sentenza di primo grado, trascurando che l'accusa iniziale di millantato credito era stata riqualificata nel corso dell'udienza preliminare in traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cod. pen. e che le diverse fattispecie sono integrate da elementi costitutivi differenti. Si segnala che la Corte di appello ha errato nel ritenere che l'eccezione non fosse stata sollevata in primo grado, in quanto la diversa qualificazione del fatto era stata effettuata in sentenza, né rileva che si tratti di ipotesi più favorevole, in quanto la violazione attiene all'esercizio del diritto di difesa e la fattispecie ritenuta risulta una evidente forzatura, laddove si tenga conto che il fratello dell'imputata ha patteggiato la pena per il reato di millantato credito, il ES è stato condannato per il reato di traffico di influenze illecite in primo grado e la TR, parte offesa in entrambi i suddetti procedimenti, nel presente procedimento è divenuta complice dell'imputata; 2) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 346, 346- bis e 322 cod. pen.: si deduce che l'affermazione di responsabilità dell'imputata è 2 Я errata perché non sussistono gli elementi costitutivi dei vari reati ipotizzati, in quanto la TR ha ammesso di essere stata aiutata e non truffata dall'imputata; il ES ha escluso di aver avuto contatti con l'imputata, ignorando che fosse informata di quanto stava facendo;
il fratello dell'imputata la scagiona, cosicché non vi sono elementi per ritenere ravvisabile il millantato credito, tant'è che il P.m. nel corso della discussione del giudizio abbreviato aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 346-bis cod. pen., ma anche tale ipotesi è infondata, mancando contatti tra l'imputata ed il ES o il fratello, che provino il concorso dell'imputata in danno della TR. Si sostiene che la Corte di appello ha confermato il reato ritenuto nella sentenza di primo grado, omettendo di valutare la documentazione e gli argomenti difensivi, specie in ordine alla circostanza che nel caso in esame non è mai stato riscontrato il rifiuto del pubblico ufficiale non identificato di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio; 3) contraddittorietà della motivazione: si rileva che l'intera motivazione è contraddittoria alla luce delle ragioni, che fondano il riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello riconosce che l'imputata non ha agito per fini speculativi, cosicché se ha aiutato la persona offesa, non ha concorso con gli altri per ottenere un ingiusto profitto;
4) violazione dell'art. 530 comma secondo, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputata in mancanza di prova certa di colpevolezza, specie alla luce della richiesta di assoluzione formulata dal P.m. di udienza, il quale aveva rilevato che l'imputata non poteva essere ritenuta responsabile solo perché menzionata da terzi nel corso dei colloqui intercettati;
5) carenza, contraddittorietà e mancanza di motivazione, non avendo la Corte di appello indicato gli elementi specifici sui quali ha fondato il proprio convincimento, limitandosi a riportare il contenuto della sentenza di primo grado;
6) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 133 cod. pen.: pur riducendo la pena per effetto delle attenuanti generiche, la Corte di appello non ha irrogato una pena più mite né ha giustificato la decisione, stante l'eccessività della pena inflitta, che non considera i parametri di legge e la lieve entità dei fatti;
7) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello non ha motivato in ordine alla nuova disposizione normativa, applicabile nel caso in esame, ricorrendone i presupposti, per la particolare tenuità dell'offesa, specie in ragione delle ritenute finalità non speculative perseguite dall'imputata. h 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Preliminare e assorbente è la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, riscontrabile nel caso in esame, in ragione della radicale diversità tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza. Ribadito che secondo il consolidato orientamento di questa Corte tale violazione ricorre solo nel caso in cui si verifichi una vera e propria modificazione dell'imputazione con stravolgimento del fatto contestato, che assume caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelle emergenti dall'originaria contestazione, con sostanziale pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato, e precisato, altresì, che il diritto dell'imputato ad essere informato in modo dettagliato dell'accusa a suo carico è soddisfatto quando l'eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto sia stata rappresentata all'imputato ed al difensore in modo da garantire il contraddittorio e la possibilità di difesa, conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU, evitando che la diversa qualificazione giuridica avvenga "a sorpresa" e l'imputato si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato, nel caso in esame ciò si è verificato. E', infatti, innegabile che il fatto ritenuto in sentenza non è in alcun modo inseribile o corrispondente nei suoi elementi fattuali e giuridici a quello contestato e descritto nell'imputazione formulata, avente ad oggetto la condotta dell'imputata che, in concorso con il fratello LE ed il ES (nei cui confronti si è proceduto separatamente), millantando credito presso pubblici impiegati della facoltà di medicina e chirurgia al fine di ottenere l'accesso alla facoltà a numero chiuso per RI OR, riceveva dalla madre della candidata la somma di 2.500 euro, quale acconto della maggior somma di 5 mila euro, quale prezzo della loro mediazione verso i pubblici impiegati. Ed è altrettanto innegabile che l'induzione alla corruzione ha struttura ed elementi costitutivi radicalmente diversi dal millantato credito, necessitando di un'offerta seria e concreta, rifiutata dal pubblico ufficiale, nella specie non individuato, per commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio, anch'esso non concretamente accertato. Se risulta correttamente esclusa la configurabilità del millantato credito, essendo risultati reali e non meramente vantati i contatti ed i rapporti del ES con pubblici ufficiali o pubblici impiegati, interni alla procedura 4 h concorsuale, l'inquadramento del fatto nell'ipotesi ritenuta non può ritenersi uno sviluppo prevedibile dell'accusa, scaturito dalle stesse ammissioni dell'imputata. Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, le ammissioni dell'imputata possono fondarne la responsabilità a titolo di concorso con il fratello ed il ES per un intervento funzionale alla corruzione di interni alla procedura concorsuale, ma le risultanze processuali si fermano ad un'attività propedeutica alla corruzione, non essendo stato accertato, come ritenuto dagli stessi giudici di merito, né se fosse stato effettivamente compiuto un intervento in favore della candidata né se fosse stato raggiunto ed in quali termini l'accordo con i pubblici ufficiali o impiegati in contatto con il ES. I colloqui intercettati, riportati nella sentenza di primo grado, richiamata anche quanto alla ricostruzione della vicenda, dimostrano pacificamente che il ES gravitava all'interno dell'Università di Messina ed aveva contatti con interni alla facoltà ed è certo che di tali relazioni era consapevole il fratello dell'imputata, che proprio per tale ragione le aveva prospettato la possibilità di un intervento in aiuto della candidata, figlia della collega. Correttamente i giudici hanno attribuito rilievo ai colloqui del 4 settembre 2012, intercorsi tra il ES ed il fratello dell'imputata durante e subito dopo la conclusione della prova selettiva, nel corso dei quali IG LE comunicava al ES che era finita e che la quota raggiunta era di 50, mentre il ES due ore dopo gli comunicava di essere stato informato che erano meno di 40 v. tel. n. 1202 del 4 settembre 2012 ore 14.16, pag. 3 della - sentenza di primo grado-, in tal modo confermando di essere in contatto con interni alla commissione in grado di controllare immediatamente il risultato del test della candidata segnalata: coerentemente tale circostanza è stata valorizzata quale prova dell'insussistenza della millanteria originariamente contestata. Ulteriore conferma, secondo i giudici di merito, proviene dalle conversazioni n. 828 dell'11 settembre e n. 867 del 13 settembre successivo, nel corso delle quali il ES ribadiva a IG LE che giorno stesso la persona aveva preso l'elaborato e gli aveva comunicato che le risposte corrette erano molto meno (34 giuste) e che le persone con le quali aveva parlato avevano anche aiutato la ragazza, inserendo alcune risposte corrette nell'elaborato, ma l'intervento non era stato sufficiente per superare la prova perché il numero delle risposte corrette era minimo. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto non raggiunta la prova che l'accordo corruttivo si fosse perfezionato né che il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato si fosse concretamente attivato, manipolando i test della candidata, non essendo stato svolto alcun accertamento sull'elaborato o verifica circa eventuali accessi 5 h abusivi effettuati per manipolarlo informaticamente, pur essendo certo l'impegno del ES. Hanno, invece, ritenuto certo che l'accordo si fosse perfezionato tra gli altri protagonisti della vicenda ovvero tra il ES, il fratello dell'imputata, quest'ultima e la madre della candidata. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, proprio il fratello dell'imputata ne ha chiarito la posizione e ne ha affermato il coinvolgimento, chiarendo al ES che la mamma della ragazza era una collega della sorella;
che la sorella lo aveva messo in contatto con l'interessata e sapeva come erano andate le cose, anzi, ammetteva che lui e la sorella avevano gestito insieme la cosa ( ambientale n. 867 del 13 settembre 2012); che la sorella sapeva anche "chi è che si è interessato", mentre l'amica ignorava il suo coinvolgimento e quello del ES. Ribadiva a quest'ultimo che, dopo aver concordato con lui la cifra, ne aveva informato la sorella, la quale aveva parlato con l'amica, assicurandole la restituzione dell'acconto se le cose non fossero andate bene e, una volta presa la decisione, l'amica aveva consegnato l'acconto di 2.500 euro alla sorella oltre ad una scheda con le indicazioni della candidata ed il numero di domande alle quali sarebbe stata in grado di rispondere. Nel prosieguo del colloquio IG LE ammetteva che se l'operazione fosse andata in porto avrebbe diviso con la sorella la quota di sua spettanza, pari a 5 mila euro, mentre gli altri 20 mila sarebbero stati destinati al ES ed agli altri protagonisti della vicenda. Se quindi, come ritenuto in sentenza, la chiarezza dei colloqui non consente di nutrire dubbi circa il ruolo propulsivo dell'imputata, determinata ad aiutare la collega, contattando, tramite il fratello, il ES per corrompere componenti della commissione di esami o tecnici addetti alla gestione del concorso in modo da assicurare alla figlia della collega il superamento della prova, dagli stessi colloqui i giudici hanno ricavato la certezza che il prezzo della corruzione sarebbe stato diviso tra tutti i protagonisti dell'accordo, ivi compresa l'imputata, come ammesso dal fratello, che non avrebbe avuto ragione di mentire al ES su una circostanza così delicata e compromettente, avendo, anzi, egli stesso censurato un simile comportamento, affermando che egli si sarebbe comportato diversamente con un amico. Orbene, la circostanza che la somma richiesta dal ES fosse destinata ad essere ripartita tra i protagonisti della vicenda, quindi, anche tra gli interni alla procedura concorsuale e non solo tra i mediatori, risultata di centrale rilievo per i giudici di merito ai fini della qualificazione giuridica del fatto e per escluderne la riconducibilità nell'ipotesi di cui all'art. 346-bis cod. pen., in realtà è un dato non accertato, ma semplicemente desunto dalle parole del ES, che, per dissuadere il IG dall'intento di restituire l'acconto 6 h percepito, stante il mancato raggiungimento del risultato, gli rappresentava la difficoltà di persuadere gli interessati a farlo, in quanto si erano, comunque, impegnati.
Considerato che
tale circostanza non risulta accertata, sia perché gli stessi giudici hanno ritenuto che non sono stati individuati i destinatari della dazione illecita, sia perché lo stesso IG LE ha dichiarato che il ES aveva richiesto la somma di 25 mila euro per il suo interessamento v. pag. 21 - sentenza di primo grado-, in tal modo precisando che la somma richiesta era il prezzo della mediazione, come, peraltro, ammesso dallo stesso ES, risulta contraddittorio ritenere certa la destinazione del prezzo della corruzione ai pubblici ufficiali o impiegati coinvolti a fronte della ritenuta incertezza del perfezionamento dell'accordo corruttivo con i pubblici ufficiali o pubblici impiegati, non individuati, in contatto con il ES. I colloqui intercettati, l'accertata esistenza di contatti del ES con interni alla procedura concorsuale e le dichiarazioni degli stessi imputati consentono, invece, di ritenere che gli elementi acquisiti si fermano ad un'attività propedeutica alla corruzione e di inquadrare più correttamente il fatto nell'ipotesi del traffico di influenze. Secondo l'orientamento di questa Corte il reato di traffico di influenze si differenzia dal reato di millantato credito perché le relazioni con il pubblico ufficiale sono effettivamente esistenti e non solo vantate, come nella fattispecie, e si differenzia dalla corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione, non potendo, quindi, essere destinato, neppure in parte, all'agente pubblico (Sez. 6, n.29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255618). Si è chiarito, infatti, che il reato di cui all'art. 346- bis cod. pen. punisce un comportamento propedeutico alla commissione di un'eventuale corruzione e la clausola di esclusione presuppone che, in concreto, non sia ravvisabile il delitto di corruzione e neppure un'ipotesi di concorso, presupponendosi lo sfruttamento di una relazione esistente con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, fermo restando che il denaro o l'utilità patrimoniale devono essere rivolti a chi è chiamato ad esercitare l'influenza e non al soggetto che esercita la pubblica funzione (Sez. 6, n. 18999 del 02/02/2016, Polizzi e altri, Rv. 267818). E' stato inoltre, precisato che le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'art. 346, commi primo e secondo, cod. pen., devono, dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e 7 h norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346- bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite (Sez. 6, n. 51688 del 28/11/2014, Milanese, Rv. 267622). Ritenuto, pertanto, che gli elementi acquisiti consentono di qualificare come illecito l'intervento dell'imputata, adoperatasi per promuovere un accordo corruttivo diretto ad alterare l'esito della prova selettiva mediante l'intervento di interni alla procedura concorsuale, che, sebbene non individuati, è certo che furono contattati dal ES, attivatosi su input del IG e dell'imputata, ottenendo dall'interessata una somma per la loro mediazione, assorbita ogni residua censura, per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Così deciso, il 14/12/2016. Presidenteэто йFrancesco Ippolito Il Consigliere estensore Anna Criscuolocrisfuok DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GEN 2017 8