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1 gennaio 2023
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11 gennaio 2024
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Art. 429. Decreto che dispone il giudizio 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione , in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento ((con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;)) ; ((310)) g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale , il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
------------- AGGIORNAMENTO (310)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".
a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione , in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento ((con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;)) ; ((310)) g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale , il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .
------------- AGGIORNAMENTO (310)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".
Commentari • 244
- 1. Riforma Cartabia e soppressione dell’obbligo di notifica del decreto che dispone il giudizio: infondata la questione di costituzionalitàRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2023 · 231.02751
[…] Sotto il primo profilo, il difensore ha eccepito che la legge delega non ha assegnato al legislatore delegato il potere di abrogare norme funzionali alla vocatio in ius, in particolare l'art. 429 co. 4 c.p.p.; nella seconda prospettiva assunta, della irragionevolezza della disposizione contenuta nel decreto legislativo 150 cit., la difesa ha sostenuto che l'abrogazione del comma 4 dell'art. 429 c.p.p., che prevedeva l'obbligo di notificare il decreto che dispone il giudizio all'imputato e alla persona offesa non comparsi all'udienza preliminare, non si pone in linea con la ratio della novella, che ha inteso «certamente aumentare i diritti, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2021, n. 21962Provvedimento: […] con conseguente decadenza dell'interessato dal diritto alla prova, e ciò benché l'udienza dibattimentale fosse stata rinviata al 6.7.2016 e si rendesse quindi Ric. 2020 n, 27853 sez, SU - ud. 08-06-2021 applicabile l'art. 429 cod. proc. pen.; nonché dell'errata ricognizione istruttoria della vicenda operata dalla sentenza impugnata, posto che il preteso ritardo nell'emissione delle fatture, oggetto di incolpazione, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso disciplinare·
- art. 36, comma 6, I. 247/2012·
- decadenza diritto alla prova·
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