Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 22/01/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA L. - rel. Consigliere - N. 149
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 20124/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da:
ER NT, nato il [...], UT VA nato il [...], IA PP nato il [...], OI OR nata il [...];
avverso la sentenza 29 novembre 2010 della Corte di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza 10 giugno 2005 del G.U.P. del Tribunale di Palermo, ha ridotto le pene inflitte: per ER NT ad anni 3 di reclusione ed Euro 5000 di multa;
per UT VA ad anni 3 di reclusione ed Euro 5.000 di multa, confermando la pena inflitta a IA PP e OI OR. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, nonché il difensore della ricorrente OI, avv. Ciulla, sostituito dall'avv.ssa Foresta, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
ER NT, UT VA, IA PP e OI OR ricorrono avverso la sentenza 29 novembre 2010 della Corte di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza 10 giugno 2005 del G.U.P. del Tribunale di Palermo, per reati in tema di sostanze stupefacenti, ha ridotto le pene inflitte: per ER NT ad anni 3 di reclusione ed Euro 5000 di multa;
per UT VA ad anni 3 di reclusione ed Euro 5.000 di multa, confermando la pena inflitta a IA PP e OI OR. I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
1.) posizione di ER NT.
Con un primo motivo il ER eccepisce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta fattispecie associativa sia pure riqualificata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art 74, comma 6 versandosi nella specie di realtà inquadrabili ex art. 73 comma 5 stessa Legge.
In particolare si lamenta che nella specie non vi siano prove di relazioni con gli altri coimputati ad esclusione di uno, nonché assenza di ripartizione degli utili o di una cassa comune. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche avvenuta nonostante gli elementi a favore prospettati dalla difesa.
2.) posizione di UT VA.
Con un primo motivo il UT personalmente eccepisce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta fattispecie associativa sia pure riqualificata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 6 versandosi nella specie di realtà inquadrabili ex art. 73, comma 5 stessa Legge.
Sul punto si lamenta che nella specie non vi siano prove di relazioni con gli altri coimputati ad esclusione di uno, nonché assenza di ripartizione degli utili o di una cassa comune.
Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche avvenuta nonostante i favorevoli elementi prospettati dalla difesa.
Entrambi gli speculari ricorsi di ER e UT sono inammissibili.
Le censure formulate infatti, oltre che inammissibili per genericità, lo sono anche per la peculiare ragione che esse non si confrontano che le diverse, ragionevoli e coerenti conclusioni della Corte di appello che ha dato congrua spiegazione sia del giudizio di colpevolezza, sia del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.) posizione di IA PP.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dello IA deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto il profilo della violazione degli artt. 522 e 523 cod. proc. pen. per difetto di contestazione, nonché vizio di motivazione per apparenza, contraddittorietà, travisamento dei fatti e delle emergenze acquisite in atti.
Il motivo è palesemente infondato.
Sul punto va subito precisato che la regola di base, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, è quella che impone di aver riguardo alla contestazione sostanziale e che consente di escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata.
Inoltre, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Cass. Penale sez. 3, 27/2/2008 Rv. 239866, Fontanesi Massime precedenti Conformi: N. 41663 del 2005 Rv. 232423 N. 10103 del 2007 Rv. 236099 N. 34789 del 2007 Rv. 237415 N. 45993 del 2007 Rv. 23932). Nulla di tutto ciò si è verificato nell'odierna vicenda nella quale la condotta della difesa è stata molto attenta alle dinamiche processuali, ed ha approntato ogni possibile schema di contenimento dell'imputazione nel suo più ampio e sostanziale sviluppo. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione al combinato disposto degli artt. 125, 192, 526, 530 e 546 c.p.p., attesa "l'asfittica trama motivazionale".
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena dovendosi nella specie escludere l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. o quanto meno ridurne l'entità avuto riguardo alle censure formulate. Con un quarto motivo si evidenzia la mancata individuazione quale pena base di quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e, in ogni caso, la mancata riduzione nel minimo della sanzione da determinarsi sulla quantità di soli 5 grammi di eroina. Con un quinto motivo si sostiene ancora violazione di legge e vizio di motivazione per mancata risposta alle doglianze difensive avuto riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Ritiene la Corte che i motivi 2^, 3^, 4^ e 5^ siano del pari inammissibili. I motivi infatti sono palesemente infondati, con scontato esito di inammissibilità, in quanto formulati senza tener conto dell'esaustiva risposta data sul punto dalla Corte di appello, la quale: ha sviluppato un'analitica spiegazione del giudizio di responsabilità e delle sue plurime, ragionevoli e convergenti basi probatorie;
ha argomentato adeguatamente sulla insussistenza della dedotta attenuante ex art. 73, comma 5 cit. D.P.R., determinando con adeguatezza la sanzione, inflitta con motivata e plausibile negazione delle circostanze attenuanti generiche.
4.) posizione di OI OR.
Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità, tenuto conto dagli atti risulterebbe l'estraneità della OI ai traffici illeciti del SO, nel senso che la donna ha agito soggiogata dal suo bisogno di droga con una capacità volitiva e selettiva pressocché azzerata così come sarebbe provato dal tenore delle intercettazioni e dal suo stesso interrogatorio.
Il tutto poi accompagnato, secondo la ricorrente, dalla "frammentazione" in malam partem "di uno spezzone dell'interrogatorio stesso" e considerato che, secondo il coimputato SO, egli aveva dato il metadone alla OI, che tra l'altro, custodiva metadone anche per lui, al solo effetto di favorirne la disintossicazione: quindi non "cessione" ma "restituzione senza indebito profitto".
Il motivo non supera la soglia dell'ammissibilità.
Come spiegato diffusamente dai giudici di merito, nella doppia conforme pronuncia di colpevolezza, risulta incontestabile che la OI ha consegnato più volte "metadone" al SO, irrilevante apparendo l'ulteriore destinazione dell'oggetto della cessione, ad un uso personale da parte del cessionario. In tale situazione, il tentativo del ricorso, di modificare i termini del rapporto tra imputata e SO, si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle ammissioni degli interessati, quali apprezzati dalla doppia conforme decisione di merito, sostenuta da argomentate ragionevoli e congrue conclusioni.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese del processo e, ciascuno, alla somma che si ritiene equa di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2013