Sentenza 4 maggio 2011
Massime • 1
Il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2011, n. 20092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20092 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/05/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 768
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 32148/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WI ZI, nato il [...];
avverso la sentenza 17 novembre 2008 della Corte 4 di appello di Trieste, che, in parziale riforma della sentenza 18 settembre 2001 del Tribunale di Pordenone, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi b) e) d), riducendo la pena per il restante reato di calunnia aggravata ad anni 2 e mesi 11 di reclusione;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv.ssa Massimilla in sostituzione dell'avv. Toneatto, la quale ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO
WI ZI, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 17 novembre 2008 della Corte di appello di Trieste (che, in parziale riforma della sentenza 18 settembre 2001 del Tribunale di Pordenone, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui ai capi b. c. d., riducendo la pena per il restante reato di calunnia aggravata ad anni 2 e mesi 11 di reclusione), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, ribaditi nella memoria difensiva e nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 420 ter cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e 185 cod. proc. pen.
per omessa concessione del rinvio all'udienza del 18.09.01 per legittimo e assoluto impedimento dell'imputato.
Osserva il ricorrente che il primo giudice aveva negato la sussistenza del legittimo impedimento a comparire dell'imputato all'udienza del 18 settembre 2001, nonostante la tempestiva comunicazione da parte dello stesso effettuata via fax e a mezzo posta.
Dalla disamina della certificazione medica depositata, risultava che l'imputato era affetto da leucocitosi neutrofila con febbre (infezione di tipo batterio)) provocata da un calcolo a stampo e da ulteriore litiasi nel bacinetto renale.
I sanitari del Pronto Soccorso indicavano come terapia la somministrazione di antibiotici e prescrivevano una urografia. La Corte di Appello, a fronte della deduzione di inosservanza dell'art. 420 cod. proc. pen. rigettava la censura, giustificando la decisione del Primo Giudice ed evidenziando: che il giorno dell'udienza era proprio il settimo previsto dal prescritto riposo (e dunque quello più vicino al completo recupero); che il consiglio terapeutico non lasciava supporre l'assoluto impedimento a comparire all'udienza; che la terapia, inoltre, veniva prescritta per soli cinque giorni.
Per il ricorrente la Corte d'Appello aveva ammesso che il Giudice del Tribunale Monocratico di Pordenone aveva disatteso la patologia confondendo la "leucocitosi neutrofila" con la "colecistite calcolare". In ogni caso, la motivazione del Giudice di Prime Cure sarebbe viziata da travisamento del fatto e da illogicità, e la pronuncia sul punto sarebbe viziata da una illogicità di fondo:
riconosce l'errore sulla diagnosi nel quale è incorso il Tribunale pordenonese, ma mantiene invariata la prognosi dalla quale desume l'inconferenza della censura.
Il motivo non è accoglibile per le ragioni puntualmente individuate dalla corte distrettuale e non superate dalle contrarie valutazioni difensive, le quali tendono a proporre un diverso e non consentito apprezzamento delle circostanze del dedotto impedimento. Ritiene invero questo collegio che il giudice di appello - investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire, con allegata certificazione medica attestante alla data dell'11 settembre 2001 (udienza per cui era invocato il rinvio: 18 settembre 2001) una leucocitosi neutrofila con febbre, per la quale erano previsti sette giorni di riposo (scadenti appunto il giorno dell'udienza del 18 settembre), nonché ricorso a farmaci con loro assunzione per la durata di cinque giorni (quindi due giorni prima dell'udienza stessa), bene abbia respinto l'istanza avuto riguardo alla progressione a scalare dell'impedimento stesso, ma soprattutto ciò abbia potuto correttamente fare attesa l'assenza di una assoluta impossibilità dell'imputato a presentarsi in aula. Impossibilità la cui assolutezza doveva appunto, attesa l'avvenuta ed esaurita copertura farmacologica e la non attestata persistenza dello stato febbrile, essere dalla parte ulteriormente e specificamente documentata.
La certificazione prodotta invero non era tale da impedire al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, non potendo ritenersi preclusiva di tale valutazione la generica necessità di un dato periodo di riposo e di cure, la quale è per sua natura preordinata al superamento rapido e completo dell'affezione patologica in atto e non implica, ove essa non sia soddisfatta, l'automatica ed ineluttabile conseguenza di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 5, 5540/2007 Rv. 239100). Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 121 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.. Rileva il difensore che, prima dell'udienza del 17 novembre 2008, aveva depositato una memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (dep. il 13 gennaio 2008) ove contestava la sussistenza dell'ipotesi ex art. 517 cod. proc. pen. (reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento) a fronte delle nuove contestazioni del P.M. avvenute all'udienza di primo grado del 10 marzo 2000 e che avrebbero integrato la fattispecie ex art. 518 cod. proc. pen. (fatto nuovo risultante nel dibattimento) con conseguente trasmissione degli atti al P.M..
Da ciò la sostenuta nullità della sentenza di primo grado ex artt.518 e 522 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle testimonianze rese in dibattimento dai testi e dalla parte offesa.
La Corte d'Appello sul punto ha rilevato: a) che ne' la difesa, ne' l'imputato avevano obiettato o eccepito alcunché all'udienza del 10 marzo, neppure con la proposizione degli atti immediatamente successivi, concretando un tacito assenso alla decisione dei Giudice di prime cure;
b) che il Tribunale aveva correttamente interpretato la fattispecie ex art. 517 cod. proc. pen.; c) che era insussistente la nullità assoluta derivante dalla erronea rubricazione ai sensi dell'art. 518 c.p.p. (valorizzando l'ipotesi della fattispecie ex art. 517 cod. proc. pen.). Per il ricorrente, tuttavia, la corte distrettuale nulla avrebbe osservato o motivato in relazione all'inutilizzabilità delle prove assunte e dell'esame della parte offesa tenutosi nel corso della medesima udienza ma prima della nuova contestazione. In definitiva, la Corte d'Appello avrebbe valutato nella sua interezza la memoria ex art. 121 cod. proc. pen., prendendo posizione in ordine alla sussistenza dell'ipotesi ex art. 517 c.p.p., o art.518 cod. proc. pen., ma avrebbe omesso di motivare in riferimento all'utilizzabilità o meno delle prove testimoniali e dell'esame della parte offesa (per quanto incidono sui capi di imputazione aggiuntivi), da ciò la violazione delle regole che presiedono alla motivazione della sentenza ed il configurarsi di un'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Il motivo non ha fondamento.
È invero è pacifico che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, come avvenuto nella specie, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. Penale sez. 4, 1149/2005, 233187.Conformi: N. 36757 del 2004 Rv. 229688). Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011