Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 22700
CASS
Sentenza 16 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La mancata o erronea indicazione, nell'avviso previsto dall'art. 419 cod. proc. pen., dell'aula nella quale verrà tenuta l'udienza preliminare non determina alcuna nullità, qualora sia stato correttamente indicato ai sensi dell'art. 132 disp. att. cod. proc. pen. l'ufficio del GUP procedente, in quanto un atto non può considerarsi nullo qualora contenga tutte le indicazioni necessarie a raggiungere lo scopo al quale è preordinato.

La cessazione del conflitto di competenza, sia positivo che negativo, non richiede alcuna particolare formalità in quanto non prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. e ciò anche quando il conflitto sia stato sollevato con sentenza, poiché le pronunce di incompetenza non sono suscettibili di passare in giudicato.

Commentario1

  • 1la Cassazione SU 2026
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2026

    3. La decisione delle Sezioni Unite: atto cautelare e competenza implicita Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misuri cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 22700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22700
Data del deposito : 16 aprile 2004

Testo completo