Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 2
La mancata o erronea indicazione, nell'avviso previsto dall'art. 419 cod. proc. pen., dell'aula nella quale verrà tenuta l'udienza preliminare non determina alcuna nullità, qualora sia stato correttamente indicato ai sensi dell'art. 132 disp. att. cod. proc. pen. l'ufficio del GUP procedente, in quanto un atto non può considerarsi nullo qualora contenga tutte le indicazioni necessarie a raggiungere lo scopo al quale è preordinato.
La cessazione del conflitto di competenza, sia positivo che negativo, non richiede alcuna particolare formalità in quanto non prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. e ciò anche quando il conflitto sia stato sollevato con sentenza, poiché le pronunce di incompetenza non sono suscettibili di passare in giudicato.
Commentario • 1
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3. La decisione delle Sezioni Unite: atto cautelare e competenza implicita Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misuri cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 22700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22700 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 489
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 023678/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE CE N. IL 03/03/1954;
avverso SENTENZA del 24/02/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VILGIETTA Gianfranco, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità e il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Alfonso Baldascino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.2.2003 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 5.2.2001 dal Tribunale di S. Maria C. V. - che aveva dichiarato NE CE colpevole, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, dei reati, legati dalla continuazione, di porto e detenzione illegali di armi e munizioni comuni e da guerra (fra cui due fucili mitragliatoli del tipo Kalashnicov AKM70), con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 C.P. e la recidiva, e lo aveva condannato alla pena di anni 7 mesi 6
di reclusione e L.. 1.600.000 di multa e pene accessorie - riduceva la pena suddetta ad anni 6 e mesi 6 di reclusione ed 6.670 di multa. Osservava la Corte territoriale:
- Che erano da dichiarare manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale, avanzate dalla difesa, dell'art 178 lett. a) c.p.p., nella parte in cui non prevede, come causa di nullità, l'accertata incompatibilità del giudice a pronunciare sentenza, e dell'art. 47, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede la sospensione obbligatoria del processo nel caso che l'istanza di rimessione sia stata assegnata alla sezione per le inammissibilità anziché alla sezione competente, in entrambe le ipotesi per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., trattandosi, per la prima eccezione, di scelta insindacabile del legislatore, che ha voluto distinguere nettamente i casi di incompatibilità, nei quali il giudice conserva comunque la potestas judicandi, da quelli di nullità; e dovendosi escludere, per la seconda, qualsiasi disparità di trattamento, essendo la diversità giustificata dalla diseguaglianza delle situazioni;
- Che era da respingere la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento onde procedere ad accesso sui luoghi, sia perché faceva difetto il requisito della indispensabilità, offrendo il processo validi elementi di giudizio provenienti da altre fonti, sia perché non vi era garanzia alcuna che lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato a distanza di anni;
- Che era da respingere l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare, avanzata sul rilievo che negli avvisi notificati ai due difensori era stata indicata un'aula diversa, in quanto in entrambi i casi era stato regolarmente indicato, oltre alla sede, l'ufficio del GUP procedente, unica indicazione richiesta dalla legge (art. 132 Disp. Att. c.p.p.);
Che era da respingere l'eccezione di nullità del decreto dispositivo del giudizio, avanzata per asserita illegittima dichiarazione di urgenza del processo, in quanto, a prescindere dalla intempestività della stessa eccezione e della inesistenza di una specifica causa di nullità, vi erano nella specie tutti i presupposti per la emissione della suddetta declaratoria, trattandosi di procedimento per reati aggravati ex art. 7 L. 203/91, a nulla rilevando che fossero o meno scaduti i termini di custodia cautelare;
Che, avuto riguardo alla contestazione di tale aggravante, era da respingere l'eccezione di incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di Napoli, competente ex art. 328, comma 1 - bis, c.p.p., a nulla valendo che l'aggravante di cui sopra fosse stata poi esclusa, ed essendo stata comunque previamente emessa declaratoria di cessazione del conflitto con il GIP del Tribunale di S. Maria C. V.;
Che era da respingere anche l'eccezione di incompetenza per connessione, avanzata sul rilievo che i fatti oggetto del presente processo erano connessi a quelli per i quali era pendente altro processo avanti la Corte di Assise di S. Maria C.V., in quanto i due processi non erano pendenti nella stessa fase, essendo stata la predetta Corte di Assise investita del "suo" processo già in data 4.4.1999, mentre il tribunale ne era stato investito il 10.8.2000;
Che era da respingere l'eccezione di incompatibilità del primo giudice, avanzata per essersi lo stesso già espresso nei confronti dell'imputato, avendo giudicato, con riti diversi, altri soggetti imputati di favoreggiamento relativamente agli stessi reati a lui ascritti, in quanto, a prescindere dal fatto che la condanna per favoreggiamento non comporta automaticamente anche la condanna del favorito, la denunciata incompatibilità era stata comunque respinta già in primo grado;
che la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli era ricavabile dai risultati della irruzione fatta dalle forze dell'ordine, attraverso una botola, in una specie di bunker, costruito in alcuni locali sotterranei ricavati nel sottosuolo di una casa di pertinenza di tale AR OV AN, nel quale l'imputato, da tempo latitante, aveva trovato rifugio insieme a moglie e figli in tenera età, bunker che, attraverso un tunnel, comunicava con altro locale nel quale vennero rinvenute le armi in questione, e che era collegato, tramite altra botola, con la cucina della casa del sunnominato AR;
- che, ai fini della configurabilità del reato di detenzione illegale di armi, è sufficiente una stabile relazione di fatto tra l'agente e le armi stesse, che ne consenta la disponibilità, indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale;
- che era da ritenere che le suddette armi fossero comunque di pertinenza dell'imputato, sia perché erano state accertate la fisica possibilità di transito da parte del medesimo attraverso la botola, oltre la quale le stesse furono rinvenute, e la inaccessibilità dall'esterno nel bunker da lui occupato;
sia per considerazioni di carattere logico, legate alla necessità per il medesimo di disporre di armi, stante la sua posizione di latitante da circa tre anni e la necessità di sfuggire anche alle ricerche da parte di bande rivali;
- che non potevano essere concesse le attenuanti generiche in considerazione della personalità dell'imputato, gravato da numerosi e gravi precedenti penali, oltre che del numero e della micidialità delle armi detenute.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, con due atti distinti, lo IA, deducendo:
1) Illegittimità costituzionale dell'art. 178 lett. a) c.p.p., nella parte in cui non considera come causa di nullità l'incompatibilità del giudice, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;
2) Illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prescrive la sospensione obbligatoria del processo in caso di assegnazione della istanza di rimessione alla sezione per le inammissibilità della Corte di Cassazione, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;
3) Nullità dell'udienza preliminare e degli atti successivi, sul rilievo che gli avvisi dell'udienza preliminare, notificati ai due difensori, contenevano una diversa indicazione dell'aula nella quale la suddetta udienza sarebbe stata tenuta;
4) Illegittimità della dichiarazione di urgenza del processo e conseguente nullità del decreto dispositivo del giudizio e degli atti successivi, sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, si trattava di violazione dei diritti della difesa, comportante nullità assoluta, e comunque l'ordinanza di dichiarazione di urgenza era stata motivata con riguardo alla prossima scadenza dei termini di custodia cautelare, quando già tale scadenza si era maturata;
5) Nullità della sentenza per illegittimità della declaratoria di cessazione del conflitto di competenza, pronunziata dal GIP del Tribunale di Napoli dopo che egli si era spogliato dalla competenza mediante sentenza e, quindi, era ormai carente di giurisdizione in ordine al processo;
6) Nullità della sentenza per incompetenza per connessione del Tribunale di S. Maria C.V., essendo i fatti portati al suo giudizio chiaramente connessi con quelli oggetto di altro processo, pendente nella medesima fase avanti alla Corte di Assise della stessa città;
7) Violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione, con riguardo alla mancata valutatone della circostanza, pacificamente emersa, che nel nascondiglio nel quale erano state trovate le armi erano stati rinvenuti anche diversi effetti personali e documenti appartenenti al AR OV AN, circostanza comprovante che al detto locale avevano accesso diretto anche altre persone;
8) Violazione di legge e illogicità di motivazione, con riguardo al diniego, giustificato con motivazione apodittica, dell'accesso sui luoghi, da cui sarebbe emerso che l'imputato, per la sua corporatura, era impossibilitato a passare attraverso la "fessura di collegamento" esistente tra il locale posto nella sua disponibilità e quello in cui erano state rinvenute le armi, che trovavasi nella disponibilità del AR;
9) Violazione di legge e illogicità di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di detenzione illegale di armi, sotto il profilo che i giudici di merito avevano ravvisato la prova della sua colpevolezza in base a prove incerte e contraddittorie, senza alcuna valutazione circa l'esistenza dell'elemento psicologico del reato, ed essendo stata ritenuta la materiale disponibilità delle armi da parte dell'imputato, nonostante l'accertata impossibilità di accesso, da parte del medesimo, al vano in cui le stesse erano custodite dal locale nel quale egli era rifugiato, ed avendo valenza puramente congetturale l'affermazione che egli, essendo latitante, avesse necessità di disporre di armi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Manifestamente infondata è l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 178 lett. a) c.p.p., nella parte in cui non annovera fra le cause di nullità l'eventuale incompatibilità del giudice. Ed invero - a prescindere dalla considerazione che occorrerebbe in ogni caso che la situazione di incompatibilità venisse previamente accertata, per cui la questione avrebbe dovuto essere sollevata, semmai, nell'ambito dell'apposito procedimento incidentale, da instaurare mediante specifica dichiarazione di ricusazione - la materia della incompatibilità non può essere riconducibile, come vorrebbe il ricorrente, nell'ambito della disposizione di cui alla lett. a) dell'art. 178 c.p.p., trattandosi di ambiti rigidamente distinti e non confondibili tra di loro.
Ciò per la semplice ragione che, come correttamente osservato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata e come è ormai da considerare ius reception, le nullità previste dalla disposizione richiamata concernono "i casi di mancanza generale e astratta della potestas judicandi e non le situazioni particolari, danti origine ad una incapacità a conoscere di una (determinata) causa, senza che venga meno "la capacità di organo giudiziario legalmente investito della capacità di decidere".
Tale impostazione appare perfettamente in linea con le pronunce n. 306, 307, 308, 331 e 351 del 1997, n. 113 e 283 del 2000 della Corte Costituzionale, quest'ultima dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che potesse essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, avesse espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, fermo restando, tuttavia, che la pronuncia di sentenza nei confronti di taluni concorrenti nel reato non determina, di per sè e automaticamente, una situazione di incompatibilità, dal momento che "alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte, distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni, suscettibili di sfociare in un accertamento positivo nell'un caso e negativo nell'altro".
Sotto tale profilo, non può che dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178 c.p.p., dedotta in questa sede dalla difesa del ricorrente.
2. Altrettanto deve dirsi in ordine alla eccezione di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 47, comma 2, c.p.p., laddove non prescrive indiscriminatamente la sospensione obbligatoria del processo dopo la presentazione della istanza di rimessione e, quindi, anche nel caso di assegnazione della stessa alla apposita sezione per le inammissibilità della Corte di Cassazione.
Ed invero, a parte l'evidente diversità delle situazioni, che giustifica ampiamente la disuguaglianza di trattamento, accedendo alla tesi del ricorrente, si metterebbe in funzione un sistema, in base al quale sarebbe sufficiente la presentazione di una domanda di ricusazione, anche cervellotica e strumentale, per sospendere ingiustificatamente, per un certo periodo, qualsiasi processo, per modo che appare chiaramente ragionevole e logica la scelta fatta dal legislatore.
3. Chiaramente infondata appare l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare, formulata sul rilievo che gli avvisi notificati ai due difensori di fiducia recavano l'indicazione di due aule diverse. È infatti pienamente condivisibile l'affermazione della Corte territoriale, avallata dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 1788 del 24.3.1995, Severa;
Sez. 1^, sent. n. 125 del 14.1.1993, Strati), secondo cui la mancata o erronea indicazione, nell'avviso previsto dall'art. 419 c.p.p., dell'aula nella quale verrà tenuta l'udienza non comporta alcuna nullità, una volta che sia stata correttamente indicata, ai sensi del primo comma dell'art. 132 disp. att. c.p.p., la Sezione avanti alla quale le parti devono comparire. Ciò, dal momento che un atto non può considerarsi nullo qualora contenga tutte le indicazioni necessarie a raggiungere lo scopo al quale è preordinato e, quindi, per individuare l'elemento mancante o erroneamente indicato, usando una normale diligenza.
4. In ordine alla doglianza relativa alla dedotta illegittimità della dichiarazione di urgenza del procedimento, va innanzitutto precisato che l'eventuale violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della L.
7.10.1969 n. 742, come modificate dal D. Lgs. 20.7.1990 n. 193, comporta una nullità non assoluta, come erroneamente affermato dal ricorrente, ma una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p.. Di conseguenza, a norma dell'art. 182, comma 2, c.p.p., quando la parte assiste all'atto eventualmente inficiato di nullità, tale vizio deve essere dedotto prima del suo compimento.
Nella specie nessuna eccezione in tal senso è stata formulata nel corso dell'udienza preliminare, per modo che devesi ritenere che la dedotta nullità sia rimasta definitivamente sanata. Senza dire che l'assistenza del difensore all'udienza preliminare, in mancanza di formulazione immediata di eccezioni in proposito, equivale a rinuncia implicita alla sospensione dei termini nel periodo feriale, facoltà espressamente prevista dal primo comma dell'art. 2 della L. n. 742/69 e succ. mod..
5. L'eccezione di nullità della sentenza, formulata sull'assunto che la declaratoria di cessazione del conflitto, pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli dopo che lo stesso aveva dichiarato con sentenza la propria incompetenza, sarebbe illegittima, è manifestamente infondata.
Ed invero, la norma di cui all'art. 29 c.p.p., che prevede la cessazione del conflitto qualora uno dei giudici in conflitto dichiari, anche d'ufficio, la propria competenza o, in caso di conflitto positivo, la sua incompetenza, non prescrive alcuna forma particolare per l'adozione del relativo provvedimento, ed è applicabile in qualsiasi caso, anche quando il conflitto sia stato sollevato con sentenza, dal momento che la pronuncia di incompetenza non è suscettibile di passaggio in giudicato in senso stretto (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 3821 del 17.10.1991, Macchi). Per altro, nella specie, la cessazione del conflitto è stata dichiarata formalmente da questa Corte Suprema con sentenza 3.10.2000. 6. Va disattesa anche la doglianza concernente la dedotta nullità della sentenza impugnata per difetto di competenza del Tribunale di S. Maria C.V., dipendente dalla asserita connessione del presente processo con altro pendente avanti la Corte di Assise della stessa città.
Ed invero, a prescindere dalla considerazione che il Tribunale di S. Maria C.V. con l'ordinanza 24.11.2000 ebbe motivatamente ad escludere che esistesse connessione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli all'esame della Corte di assise, v'è da porre in rilievo che l'eventuale incompetenza per connessione in nessun caso potrebbe condurre in questa sede all'annullamento della sentenza. Ciò, per la semplice ragione che il processo al quale il presente dovrebbe essere riunito non risulta sia ancora pendente e non vi sarebbe alcuna plausibile ragione perché il presente giudizio venga portato alla cognizione della Corte di Assise di S. Maria C.V., che ha ormai definito il processo di sua pertinenza.
Va a tal proposito chiarito che, pur essendo la connessione criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, ciò non comporta che essa dia luogo, sempre ed in ogni caso, alla operatività della perpetuatio iurisdictionis. Tale criterio non può più trovare applicazione quando siano venute meno le condizioni per una effettiva trattazione congiunta dei processi o quando viene a cessare la pluralità dei procedimenti pendenti, come quando, ad esempio, il procedimento che avrebbe esercitato la vis attractiva non sia più pendente nel medesimo grado o sia stato definito con sentenza passata in giudicato (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 11047 del 6.2.2002, Rinaldi;
Sez. 1^, sent n. 4125 del 12.6.1997, Di Biase). In ogni caso, l'interessato potrà sempre chiedere l'eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto dei due processi in sede esecutiva, ex art. 671 c.p.p.. 7. La mancata valutazione della circostanza che nel luogo in cui vennero rinvenute le armi vennero trovati anche diversi effetti personali appartenenti al coimputato, giudicato separatamente, AR OV AN, non è stata specificamente dedotta con i motivi di appello, ma è stata introdotta mediante l'acquisizione in grado di appello di sentenze emesse a carico del sunnominato AR, da cui la circostanza suddetta sarebbe emersa. Tuttavia, pur potendosi rilevare che tale doglianza non potrebbe essere esaminata in questa sede ai sensi del terzo comma dell'art. 606 c.p.p., non può affermarsi, come fa il ricorrente, che la Corte
territoriale non abbia in alcun modo preso in esame la circostanza come sopra dedotta. Ed invero, sia pure implicitamente, i giudici del merito hanno considerato irrilevante la circostanza, una volta accertato che, comunque, lo IA aveva la piena disponibilità delle armi di cui al capo di imputazione, essendo a ciò "necessitato" dalla sua posizione di latitante, braccato, non soltanto dalle forze dell'ordine, ma anche dagli affiliati alle bande rivali.
8. Anche la doglianza relativa alla asserita violazione dell'art 603 c.p.p., per non essere stata disposto l'accesso sui luoghi nonostante la dedotta necessità dell'adempimento, appare priva di consistenza. Infatti, al di là delle considerazioni strettamente attinenti al merito che connotano tale censura, va osservato che, come esattamente rilevato dalla corte territoriale, la possibilità di chiedere la rinnovazione del dibattimento in appello va comunque collegata con la norma di cui al primo comma dell'art. 603 c.p.p., secondo cui l'assunzione di nuove prove è disposta solo quando il giudice "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti", quando cioè la reputi assolutamente necessaria ai fini del giudizio. Come è stato più volte chiarito e ribadito da questa Corte, la rinnovazione del dibattimento in appello è un evento che, contrapponendosi alla presunzione di completezza della istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente eccezionale, e l'esercizio del potere di disporla da parte del giudice è vincolato alla condizione che quest'ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli consentano di pervenire ad una decisione compiuta ed esauriente. Spetta dunque al giudice di merito la decisione in ordine alla assoluta necessità, ai fini della pronuncia, di procedere alla assunzione di nuove prove, oltre a quelle già acquisite nel corso del dibattimento di primo grado. Tale decisione, qualora, come nella specie, sia sorretta da congrua e convincente motivazione, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità (v. Cass., Sez. 6^, sent n. 3986 del 17.4.1996, Mazza;
Sez. 3^, sent. n. 2012 del 3.2.1996, Quaranta ecc.). Nel caso in esame, la Corte di Appello di Napoli ha dato atto che le circostanze utili ad accertare la responsabilità dell'imputato, anche in ordine alla possibilità, per il medesimo, di accedere attraverso un cunicolo nel locale ove erano allocate le armi, erano state compiutamente acquisite al processo, e che, essendovi sufficienti elementi, sia di natura generica che specifica, per pervenire alla decisione, affermando che il cunicolo era largo cm. 70 cm. per 70 e quindi tale da consentire il passaggio di un uomo della corporatura dello IA, un supplemento di istruzione non avrebbe potuto apportare alcun ulteriore utile contributo al giudizio. Trattasi di valutazione strettamente riservata al giudice di merito, la cui congruenza non può essere censurata in sede di legittimità. Per altro, anche a volere considerare applicabile nella specie non il primo, ma il terzo comma dell'art. 603 c.p.p., non bisogna omettere di considerare che, in ogni caso, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere disposta "se il giudice la ritiene assolutamente necessaria". Da ciò si ricava che spetta comunque al giudice di merito valutare la sussistenza del requisito della necessità, per modo che vanno in ogni caso escluse, oltre alle prove vietate, quelle che sono manifestamente superflue o irrilevanti.
9. Per quanto riguarda, infine, la doglianza concernente l'asserita illogicità di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, una volta accertata la possibilità di accesso, da parte dello IA, al locale in cui le armi erano nascoste, non pare a questa Corte che si possa fondatamente contestare, sul piano della violazione di legge o della illogicità della motivazione, il giudizio cui è pervenuta la Corte territoriale.
Corretta appare infatti l'attribuzione di responsabilità in ordine ai reati di porto e detenzione illegali di armi, sulla base della accertata esistenza di una relazione stabile fra imputato ed armi, non potendosi negare l'esistenza, sulla scorta delle chiare emergenze processuali, di indizi gravi, precisi e concordanti circa l'attribuibilità delle armi stesse allo IA. Nè può affermarsi carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati, essendo ravvisabile in re ipsa la cosciente volontarietà della detenzione delle armi, coscienza che non viene meno sol perché, in ipotesi, anche altri, come il AR, avessero la materiale possibilità di accedere al locale nel quale le armi stesse erano state occultate, non essendo ovviamente necessaria, ai fini della ravvisabilità dei reati ascritti all'imputato, la dimostrazione della esclusiva disponibilità da parte di quest'ultimo.
Le altre considerazioni sul punto del ricorrente sono chiaramente attinenti al fatto e, i presenza di congrua e convincente motivazione, non possono essere prese in esame in questa sede. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente IA AN va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004