Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2015, n. 30895
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Sentenza 22 aprile 2015

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In tema di reati doganali, il termine massimo di 18 mesi previsto dall'art. 562, lett. e), Regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, durante il quale è consentita l'immissione nel territorio doganale comunitario di "merci" non comunitarie senza l'assoggettamento a dazi e diritti doganali, è interrotto, e non semplicemente sospeso, quando le "merci" sono costituite dai mezzi di trasporto indicati dall'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, se - e per tutto il tempo in cui - i veicoli permangono nel territorio doganale, restano inutilizzati e sono custoditi nelle forme stabilite dal Ministero delle Finanze. (Fattispecie relativa a natante immatricolato nel registro navale di Stato extraeuropeo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2015, n. 30895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30895
    Data del deposito : 22 aprile 2015

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