Sentenza 22 aprile 2015
Massime • 1
In tema di reati doganali, il termine massimo di 18 mesi previsto dall'art. 562, lett. e), Regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, durante il quale è consentita l'immissione nel territorio doganale comunitario di "merci" non comunitarie senza l'assoggettamento a dazi e diritti doganali, è interrotto, e non semplicemente sospeso, quando le "merci" sono costituite dai mezzi di trasporto indicati dall'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, se - e per tutto il tempo in cui - i veicoli permangono nel territorio doganale, restano inutilizzati e sono custoditi nelle forme stabilite dal Ministero delle Finanze. (Fattispecie relativa a natante immatricolato nel registro navale di Stato extraeuropeo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2015, n. 30895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30895 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 22/04/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 901
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 4272/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP ER, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Sassari in data 16/9/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Carta Pierluigi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/9/2014, il Tribunale del riesame di Sassari rigettava il ricorso proposto da PP ER e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 2/7/2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale;
al PP era contestata la violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216 e art. 282, comma 2, artt. 192, 295, per aver - quale comproprietario di un'imbarcazione immatricolata in Australia, "Equinox 8" -sottratto la stessa al pagamento dei diritti di confine per un importo di 248.174,52 Euro.
2. Propone ricorso per cassazione il PP, a mezzo dei propri difensori, deducendo tre motivi:
- violazione dell'art. 216, commi 2 e 4, cit. D.P.R.. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che l'istanza di interruzione dei termini di importazione temporanea per rimessaggio, avanzata da DU AB per conto di PP e di NF NK (comproprietario del natante), avesse prodotto un effetto meramente sospensivo degli stessi, sì da doversi poi sommare detto periodo a quello già trascorso;
per contro, sia la circolare della Agenzia delle Dogane n. 26 del l/9/1981, sia la n. 4499 del 14/1/2002 (peraltro, richiamata nell'ordinanza), assegnerebbero alla comunicazione in oggetto un effetto eminentemente interruttivo dei termini, i quali, pertanto, decorrerebbero poi ex novo e per l'intero, a condizione che la custodia ed il rimessaggio abbiano avuto una durata di almeno tre mesi continuativi, come nel caso di specie;
- violazione dell'art. 558, regolamento CEE n. 2454/93 e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 36. Il Tribunale di Sassari - obliterando che il natante in esame è stato costruito in Francia, Paese comunitario - non avrebbe considerato che soltanto l'immatricolazione consentirebbe di ritenere completata la procedura di esportazione cartolare, per cui il dies a quo avrebbe dovuto essere individuato nel 29/6/2012 (o nel 12/7/2012, data della consegna ai proprietari), non già nel 7/6/2012, data di emissione della bolletta di esportazione;
la quale, peraltro, sarebbe stata emessa dal cantiere costruttore e non dall'armatore (ed all'insaputa di questi), allorquando il mezzo si trovava ancora in Francia e non era stato assemblato;
- omessa motivazione su un motivo di riesame. L'ordinanza non avrebbe adeguatamente valutato il terzo motivo di gravame (relativo all'elemento soggettivo del reato) e, in particolare, che l'ipotizzato superamento dei termini di ammissione temporanea non sarebbe addebitabile al ricorrente ma soltanto al DU, che aveva fatto rimuovere i sigilli in anticipo, in contrasto con le direttive ricevute. Il PP, in sintesi, riteneva che - ottenuta l'imbarcazione, e messa in acqua - solo da quel momento decorressero i 18 mesi di importazione temporanea, salva interruzione dei termini. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato;
al riguardo, ritiene la Corte decisivo il primo motivo, tale da assorbire i successivi.
Occorre premettere che - giusta Convenzione di Ginevra del 18/5/1956, ratificata dalla L. 3 novembre 1961, n. 1553, nonché D.P.R. n. 43 del 1973, art. 216, - è consentita l'immissione nel territorio doganale comunitario di merci non comunitarie (compresi i natanti), senza che siano soggette a dazi e diritti doganali, sempre che esse siano esportate nel termine massimo stabilito di 18 mesi (previsto dall'art. 562, lett. c) reg. CEE n. 993/2001 del 4.5.2001); trascorso il quale, cessata quindi la condizione di importazione temporanea, è configurabile il reato di contrabbando doganale di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292, qualora il bene rimanga in ambito doganale
(negli stessi termini, Sez. 3, n. 19616 del 26/3/2014, Tverdokhlib, Rv. 259755; Sez. 3, n. 38724 del 21/9/2007, Del Duca, Rv. 237923). Ciò premesso e pacifico, il motivo di ricorso investe l'interpretazione dell'art. 216 cit. laddove stabilisce - al comma 4 - che "per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, sempreché siano custoditi con l'osservanza delle condizioni e delle cautele stabilite dal Ministero delle Finanze"; in particolare, la questione - invero dirimente nella presente vicenda - inerisce al significato da assegnare al termine "interrotto", di fatto inteso dall'ordinanza quale "sospeso" (sì che, cessata la causa di sospensione - quale, in questo caso, il rimessaggio -il termine di 18 mesi riprende a decorrere, considerando anche il pregresso) e dal ricorrente quale "interrotto" tout court (sì che, cessato il medesimo evento, il citato termine decorre nuovamente ex novo e per l'intero).
Orbene, ritiene la Corte che l'interpretazione corretta sia stata fornita dal ricorrente, sì da escludere il fumus del delitto contestato.
In primo luogo, il significato normativamente assegnato al verbo "interrompere" individua un evento - verificatosi durante il decorso di un termine - di tale rilievo da costituire comunque un novum, tale cioè da causare una cesura "sostanziale" nello svolgere della fase (e del medesimo tempo), cessata la quale lo stesso riprenderà il proprio moto ex novo;
al riguardo, esemplare è l'art. 160 cod. pen., in tema di prescrizione del reato, a mente del cui comma 3 "la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione", legata allo svolgersi di atti - tassativamente previsti nel comma 2 -intesi quale l'esplicitazione, da parte degli organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato (Sez. U., n. 5838 del 28/1/2013, Citarella, Rv. 257824). Ipotesi che il legislatore ha espressamente distinto da quella della sospensione del medesimo termine, di cui all'art. 159 cod. pen., legata non già all'insorgenza di un novum nel senso suddetto, ma soltanto al verificarsi di un incidente - una "parentesi" procedimentale o processuale - destinato comunque ad esaurirsi in un dato tempo (acquisizione dell'autorizzazione a procedere, deferimento della questione ad altro giudizio, impedimento della parte o del difensore); tanto che, a norma dell'art. 159, comma 3, "la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione".
Con specifico riferimento al caso che occupa, poi, questa interpretazione è stata confermata dall'Agenzia delle Dogane, la quale si è espressa al riguardo con le circolari indicate nel ricorso. In particolare, la n. 4499 del 2002 - proprio in ordine alle unità costituite in rimessaggio, come la "Equinox 8" - ha di fatto confermato le precedenti disposizioni in materia (di cui alla circolare n. 26 del l/9/1981) e, pertanto, ha ribadito che: 1) debbono esser comunicate alla locale autorità doganale il luogo in cui l'unità sarà posta in rimessaggio, allegando i documenti di bordo con la richiesta d'apposizione di sigilli;
2) il periodo di custodia o rimessaggio interrompe il regime d'importazione temporanea, il cui termine, all'esito, riprenderà a decorrere interamente ex novo, a condizione che l'unità sia rimasta in custodia o rimessaggio per la durata di almeno tre mesi continuativi;
3) trascorso questo tempo, l'autorità doganale provvederà alla restituzione dei documenti di bordo, previa rimozione dei sigilli. Un'interpretazione chiara e che non consente dubbi, quindi, tale da superare - senza peraltro contraddirla - la lettera del Regolamento CEE 2454/93 della Commissione del 27/7/1993, a mente del cui art. 562, comma 2, "su richiesta del titolare, le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo (da intendersi di 18 mesi, n.d.e.) per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite"; ed invero, il verbo "prorogare" assume, nel caso di specie, un significato neutro di prolungamento cronologico, che prescinde del tutto dall'effetto sospensivo o interruttivo che si voglia attribuire alla mancata utilizzazione del bene.
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, ritiene la Corte che - in esito all'intervenuta richiesta di cessazione del periodo di sospensione, formulata dal DU il 18/6/2014 (sospensione iniziata il 29/11/2013, quindi superiore al trimestre, nel pacifico rispetto delle condizioni dettate dalle circolari citate) - il termine di 18 mesi in esame abbia preso nuovamente a decorrere ex novo, sì da escludere il fumus del reato di contrabbando contestato al PP.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, al pari del decreto di sequestro, con restituzione del bene in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro e ordina la restituzione del bene sequestrato all'avente diritto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 626 c.p.. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015