Sentenza 17 luglio 2015
Massime • 2
In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato "di proroga", intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, se dotato di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza.
Il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
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Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2015, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2015 |
Testo completo
F 45 7 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. lise Aniello Nappi Presidente - Grazia Miccoli CC 17/07/2015- OL Micheli - Relatore - R.G. N. 25859/2015 EP De Marzo Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GI NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 27/02/2015 dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OL Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO Il difensore di NI GI ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe, recante la conferma dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 30/01/2015, impugnata ex art. 309 del codice di rito;
l'GI risulta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in ragione di gravi indizi di colpevolezza ritenuti a suo carico quanto a un delitto di estorsione aggravato ex art. 7 del d.l. n. 152/1991 [capo D) della rubrica]. Secondo l'iniziale ipotesi accusatoria, l'indagato avrebbe fatto parte di una consorteria criminale denominata cosca "FR", da intendersi articolazione : territoriale della 'ndrangheta, attiva in alcuni quartieri reggini (nell'ambito della cosca "Tegano", operante su un bacino più ampio). Del sodalizio anzidetto l'GI sarebbe stato partecipe, con compiti di esecuzione delle direttive impartite dai dirigenti della consorteria: compiti realizzati, fra l'altro, minacciando e percuotendo (in concorso con altro affiliato) MI ER ER e OM RI TA, i quali si erano impossessati di esplosivo appartenente al gruppo, così agendo al fine di garantirsi la restituzione del predetto materiale. Già il Giudice delle indagini preliminari, però, riteneva sussistente una adeguata piattaforma di gravità indiziaria a carico dell'GI con riferimento alla sola vicenda ricordata da ultimo, contestata al capo D) della rubrica quale estorsione consumata (e riqualificata invece come ipotesi tentata): detta vicenda ineriva al furto di dieci formelle di tritolo, considerate parte dell'arsenale bellico dell'associazione, vicenda che aveva richiesto svariate iniziative per consentire il recupero del materiale in questione, al fine di salvaguardare il patrimonio militare e l'autorevolezza criminale del gruppo. A riprova della corrispondenza alla realtà storica dell'episodio appena menzionato, il Tribunale dava contezza dei risultati di operazioni di intercettazione disposte nel corso delle indagini preliminari, che avevano consentito di registrare conversazioni auto ed etero accusatorie;
dovevano ritenersi assodati, fra l'altro: - il ruolo apicale di EP FR all'interno del clan, dovendosi identificare in costui lo "zio PI intervenuto per risolvere il problema, a partire dalla intimazione rivolta a OM RI TA (presunto responsabile della sottrazione) affinché restituisse quanto trafugato;
- il compito di intermediazione svolto nella circostanza da TE RC, nipote del TA ed a sua volta affiliato alla cosca;
-·la sottoposizione ad una sorta di pestaggio del presunto complice del TA nel furto, MI ER ER, ad opera di FI IR e, appunto, di NI GI. A quest'ultimo riguardo, l'ordinanza impugnata evidenziava le risultanze di alcune intercettazioni ambientali, relative a conversazioni registrate dopo l'arresto del TA (nella cui abitazione i Carabinieri di Pellaro avevano rinvenuto il tritolo e i detonatori sopra ricordati) ed avvenute all'interno della vettura in uso a MA UR, cugino dell'anzidetto boss ed a sua volta affiliato alla cosca. Durante quei colloqui, alcuni sodali (lo stesso UR, MA LO e EP IO) si erano soffermati sia sull'episodio dell'arresto sia su fatti pregressi, dimostrandosi consapevoli che il TA era stato responsabile della sottrazione di quel materiale e formulando giudizi sulla sua estrema superficialità, proprio per non avere restituito immediatamente alla 2 cosca quanto da lui trafugato;
lo IO, inoltre, menzionava anche fatti occorsi pochi giorni prima dell'arresto, quando il TA e tale ER (complice dell'altro, poi identificato nel ER) erano stati picchiati. Il ER in questione veniva descritto come persona di pochi scrupoli, tanto da commettere furti in danno di un certo IR, suo datore di lavoro;
quindi lo IO precisava, rispondendo a domande del UR, che vi era un OL IR (deceduto a causa di una broncopolmonite) ed un FI IR, già ristretto in carcere ed autore delle violenze in danno di coloro che avevano rubato il tritolo, aggiungendo che quando MM (TA) e ER erano stati picchiati vi era anche NI IZ. Il racconto dello IO era poi proseguito con l'aggiunta di ulteriori particolari, specificando che FI IR e il suddetto IZ (soprannome dell'GI, con il quale era noto anche il di lui padre, vittima di un omicidio negli anni Ottanta) si erano recati sotto casa del TA per una vera e propria spedizione punitiva: prima avevano percosso il ER, poi visto che si era creata una certa confusione, con più persone accorse in strada - avevano condotto sia il TA che il ER presso un capannone, ottenendone la confessione e l'impegno di restituire il maltolto. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale richiamava integralmente le . considerazioni svolte nel corpo dell'ordinanza genetica, segnalando che il ruolo collaterale assunto dall'GI in relazione ai fatti in rubrica giustificava l'adozione della misura cautelare di minore afflittività concretamente disposta a suo carico. Con l'odierno ricorso, la difesa deduce: violazione degli artt. 178, 267, 268, 271 cod. proc. pen., anche con riferimento all'art. 13 del d.l. n. 152/1991 Ribadendo eccezioni di nullità ed inutilizzabilità già spiegate nelle fasi precedenti, il difensore dell'GI segnala che i decreti in tema di intercettazioni intervenuti nell'ambito del presente procedimento sarebbero stati emessi in difetto delle condizioni di legge. Il rilievo riguarda già i provvedimenti con cui erano state autorizzate intercettazioni telefoniche ed ambientali quanto a indagini preliminari relative ad alcuni omicidi: non vi erano elementi, infatti, per intendere che quei fatti di sangue presupposti fossero stati il risultato di attività illecite inquadrabili in termini di criminalità organizzata, sì da giustificare la deroga (anche in punto di durata delle operazioni) prevista dall'art. 13 del d.l. n. 152/1991. A tal fine, il mero richiamo alla possibilità di intendere quegli omicidi come aggravati ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.l. non avrebbe potuto ritenersi sufficiente a superare la carenza Affী 3 motivazionale dei vari decreti (da cui erano scaturite le varie attività di intercettazione successive, ivi comprese quelle che avevano portato all'acquisizione di elementi indiziari a carico dell'GI per il delitto contestatogli): il fatto che le vittime degli omicidi in parola fossero contigue alla famiglia FR, comunque non esplicitato nei provvedimenti de quibus, non poteva dimostrare ex se il collegamento dei reati medesimi ad un contesto criminale più ampio. Il vizio motivazionale si riferisce anche ai posteriori decreti di proroga delle operazioni di intercettazione, laddove non risultavano esposti : elementi nuovi rispetto a quanto già acquisito (si menziona fra l'altro il R.I.T. n. 366/2011 dove, all'atto della seconda proroga, il Gip aveva operato un «mero richiamo alla nota della p.g., la quale però non aveva evidenziato alcuna nuova captazione di rilievo rispetto a quelle già utilizzate per la proroga precedente»; in tal modo, attraverso una semplice motivazione per relationem ma in assenza di nuovi elementi investigativi, sarebbe per assurdo possibile «effettuare intercettazioni all'infinito»). Inoltre, quanto alle intercettazioni concernenti soggetti che la ricostruzione accusatoria ricollega all'GI, la difesa fa rilevare che all'atto dell'emissione dei decreti di captazione delle telefonate del IR o del UR non erano stati acquisiti elementi di sorta per ricollegare primo alle indagini in tema di omicidio, né vi erano dati a riscontro di una qualsiasi relazione tra i due indagati in ordine a quelle o ad altre attività illecite. Quanto al R.I.T. n. 1505/2011, il difensore dell'GI evidenzia che il decreto autorizzativo richiamava una nota della polizia giudiziaria mai versata in atti, con conseguente violazione dei diritti della difesa;
una delle successive richieste di proroga, inoltre, era stata intempestiva, perché depositata il giorno successivo alla scadenza delle operazioni, e non sarebbe stato possibile recuperare la validità delle intercettazioni successive ritenendo come invece argomentato dal Tribunale - il - conseguente decreto come autorizzazione ex novo mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, nonché violazione degli artt. 273, 292 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. Il Tribunale di Reggio Calabria non avrebbe fornito risposta alle specifiche censure mosse dalla difesa, con una memoria depositata in occasione dell'udienza camerale, nei riguardi dell'ordinanza del Gip. In particolare, non sarebbe stato dedicato spazio alcuno alle deduzioni difensive sul tema della valutazione delle intercettazioni etero-accusatorie contenute 4 nelle conversazioni sulle quali si fonda l'ordinanza emessa nei confronti dell'odierno ricorrente». A quest'ultimo proposito, nell'interesse dell'GI vengono evocati plurimi riferimenti giurisprudenziali di legittimità circa il valore da riconoscere ad intercettazioni avvenute fra persone diverse dall'indagato, e si sostiene che l'affermazione etero-accusatoria ivi contenuta «deve essere "storicizzata", deve cioè essere accompagnata da elementi fattuali e riferimenti precisi, che siano in grado di fornirle un fondamento logico e di conferirle attendibilità». Ergo, dal riconoscimento della natura e del valore di mero indizio al contenuto etero-accusatorio di conversazioni telefoniche o ambientali, intervenute fra soggetti terzi rispetto a quello nei cui confronti si afferma essere concorrente in un reato, discende che la sola conversazione etero-accusatoria non è di per sé bastevole a ritenere tale elemento dotato di quella efficacia indiziaria richiesta ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. nei confronti del soggetto "accusato">>. A ciò deve aggiungersi che le uniche conversazioni di cui l'GI appare protagonista si sono rivelate del tutto neutre ed irrilevanti, mentre egli non è stato neppure oggetto di servizi di osservazione o di diverse attività di indagini comunque afferenti la contestazione sub D). Le intercettazioni valorizzate, invece, vedono lo IO come unico soggetto dal quale vengono forniti gli elementi di conoscenza circa la partecipazione dell'GI al presunto tentativo di estorsione: eppure, in quel contesto, lo IO era l'unico dei presenti a non essere ritenuto dagli inquirenti intraneo alla cosca (a differenza di MA UR e MA LO). Ne deriva l'illogicità della ricostruzione accusatoria, confermata anche dall'osservazione che, per organizzare la presunta "spedizione punitiva" in danno dei responsabili del furto degli esplosivi, il IR altro sodale - si sarebbe avvalso non già di un - altro affiliato, bensì di un soggetto di cui gli stessi giudici di merito escludono l'appartenenza al sodalizio criminoso. Altrettanto irragionevole appare la stessa decisione di organizzare quell'iniziativa in danno del TA e del ER, quando risulta provato che il primo era stato già avvicinato dal RC, giungendo ad una intesa per la restituzione del tritolo. La difesa deduce quindi la violazione dell'art. 309, comma 9, del codice di rito, giacché volendo confermare comunque la fondatezza dell'assunto - accusatorio il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto le allegazioni - difensive, utili a riscontrare la versione dell'indagato (come pure degli stessi IR e RC) circa la ben diversa motivazione delle condotte 5 poste in essere in danno del ER, colpevole di furti del tutto differenti in danno del IR, più volte ripetuti e che avevano riguardato due batterie ed alcuni salumi inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 152/1991, nonché carenze motivazionali del provvedimento impugnato circa la ravvisabilità della predetta aggravante Secondo la difesa, non vi sarebbe nell'ordinanza in epigrafe alcuna spiegazione delle ragioni della ritenuta configurabilità dell'aggravante, che richiede «una vera e propria esteriorizzazione del metodo mafioso»>, non emergente dalla ricostruzione dell'accusa. In ogni caso, mancherebbero indizi adeguati da cui inferire la consapevolezza dell'GI di apportare con la sua condotta un contributo volto ad agevolare l'associazione mafiosa, e che quello fu il motivo specifico sotteso al suo agire violazione degli artt. 274 e 275 del codice di rito Il ruolo dell'GI appare confinato ad un solo episodio, e già all'atto dello svolgimento delle indagini la sua figura era stata ritenuta marginale, tanto da non essere mai state richieste intercettazioni su utenze a lui riferibili;
la motivazione adottata dal Tribunale per ritenere congrua la misura degli arresti domiciliari si fonda appunto sulla non necessità di restrizioni più rigorose, ma non affronta il tema della possibile adeguatezza di misure ancor meno afflittive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Quanto ai profili di nullità od inutilizzabilità delle intercettazioni, il Tribunale di Reggio Calabria ha già congruamente sottolineato che le indagini iniziali riguardarono ipotesi di reato ex artt. 110, 575 cod. pen. e 7 d.l. n. 152/1991, nonché condotte di cui all'art. 1 della legge n. 895/1967, parimenti aggravate perché (secondo l'assunto investigativo) realizzate al fine di agevolare un'associazione mafiosa: il contesto di criminalità organizzata nell'ambito del quale gli accertamenti avevano luogo era perciò di assoluta evidenza. La difesa sembra obiettare che l'aggravante ricordata non mira a sanzionare in termini maggiormente afflittivi i soli reati posti in essere da aderenti a consorterie criminali, ma anche quelli ascrivibili a chi agisca con metodo mafioso, senza essere partecipe di associazioni siffatte: l'osservazione è corretta in termini puramente astratti, ma già sul piano logico le caratteristiche di un omicidio - delineare i particolari, tanto da ricorreredel quale si debbano ancora 6 all'intercettazione quale strumento di ricerca della prova, non possono certamente emergere come connotate da semplici modalità mafiose (mentre è assai più ragionevole assumere che la soppressione di un individuo, in dati ambiti territoriali e storici, fosse stata decisa in un contesto associativo). Al di là dell'esservi stata o meno, da parte degli inquirenti, l'indicazione che le vittime di quei fatti di sangue erano vicine alla famiglia FR ed alla cosca che a questa faceva capo, è dunque pacifico che l'ipotesi accusatoria fosse quella di omicidi correlati a dinamiche criminali effettive, e non soltanto paventate. Il Tribunale ha, con argomenti altrettanto lineari ed immuni dai vizi lamentati dalla difesa, dato contezza della sussistenza di adeguata motivazione nei provvedimenti di autorizzazione о proroga delle intercettazioni, singolarmente richiamati nel corpo del ricorso (sul punto, le doglianze difensive si palesano come mere iterazioni di censure già confutate dai giudici di merito). Va, del resto, considerato che nel caso di acquisizione degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale siano state rilasciate le relative autorizzazioni, il controllo del giudice sulla legalità dell'ammissione e dell'esecuzione delle operazioni - di carattere meramente incidentale e, come tale, ininfluente nel procedimento a quo riguarda esclusivamente la serietà e la specificità delle esigenze investigative, come individuate dal P.M. in relazione alla fattispecie criminosa ipotizzata, e non comporta alcuna valutazione di fondatezza, neanche sul piano indiziario, della ipotesi in questione» (Cass., Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv 229247: nella pronuncia appena richiamata, inoltre, il massimo organo di nomofilachia ribadisce la distinzione tra motivazione assente o apparente, alla quale consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che non rileva ai fini della utilizzabilità delle stesse). Le osservazioni appena esposte valgono anche a proposito della motivazione del decreto di proroga di cui al R.I.T. n. 1505/2011, datato 28/10/2011, anche se la presupposta richiesta del P.M., intervenuta in pari data, risultava posteriore alla scadenza delle operazioni;
a tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte pacificamente ammette che un provvedimento formalmente qualificato "di proroga" di intercettazioni, intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, possa avere natura di autonomo decreto di autorizzazione all'effettuazione delle operazioni medesime (v. Cass., Sez. V, n. 10090 del 21/01/2002, Allegra). Del tutto inconsistente, infine, appare il rilievo del ricorrente, secondo cui ogni proroga di attività di intercettazione, successiva alla prima, dovrebbe fondarsi sull'emergenza di elementi nuovi, acquisiti nel corso delle operazioni 7 prorogate: il terzo comma dell'art. 267 del codice di rito, nel testo ancora vigente, richiede infatti la permanenza dei presupposti di cui al primo comma.
1.2 Passando ad esaminare le ulteriori doglianze, che afferiscono al contenuto delle intercettazioni assunte a base della piattaforma di gravità indiziaria a carico dell'GI, deve innanzi tutto ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità sia costantemente orientata nel senso che «il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Cass., Sez. V, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro, Rv 247447; nello stesso senso, v. già Cass., Sez. IV, n. 35860 del 28/09/2006, Della Ventura, Cass., Sez. V, n. 603 del 14/10/2003, Grande Aracri, nonché Cass., Sez. V, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano). Ergo, la non applicabilità della norma di cui all'art. 192, comma 3, del codice di rito vale ad escludere che - dinanzi ad una intercettazione etero accusatoria - sia in linea di principio necessario rinvenire riscontri di carattere esterno: conclusione che non trova smentita nelle indicazioni contenute in una più recente pronuncia, secondo cui «qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse» (Cass., Sez. VI, n. 5073 del 19/12/2013, Attanasio, Rv 258523). In vero, la fattispecie concreta di cui alla decisione appena ricordata si riferiva ad un caso di traffico di sostanze stupefacenti, ove il ricorrente era stato identificato nel soggetto menzionato da uno dei partecipanti alla conversazione, senza tuttavia che i giudici di merito avessero adeguatamente confutato le ulteriori risultanze istruttorie anche documentali - - che smentivano invece l'esistenza di rapporti di sorta fra l'intercettato e la persona di cui si assumeva questi avesse parlato. Ciò non comporta affermare che le accuse verso terzi tratte dal contenuto di un colloquio intercettato siano bisognevoli di riscontri, ma più semplicemente ribadire che quei dati processuali hanno valenza di indizio, e come tali richiedono una corretta valutazione da parte del giudice;
su un piano generale, infatti, richiamando anche nella materia de qua le nozioni di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è stato segnalato che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono 8 necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi» (Cass., Sez. VI, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, Rv 251527). L'interpretazione giurisprudenziale porta quindi a conclusioni nettamente differenti da quelle sostenute nell'odierno ricorso dalla difesa dell'GI, che peraltro non smentisce neppure la circostanza della identificazione nell'indagato della persona cui i protagonisti delle conversazioni intercettate intesero riferirsi. Quanto alla portata dei colloqui medesimi, anche in ordine alla significatività che il Gip ed il Tribunale di Reggio Calabria ne hanno ricavato in ordine al ruolo del ricorrente nei fatti delittuosi in rubrica, è necessario qui ribadire che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Cass., Sez. II, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv 257784); gli stessi principi risultano ribaditi anche con riguardo all'esegesi del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, per quanto criptico o cifrato (Cass., Sez. VI, n. 46301 del 30/10/2013, Corso). Tale consolidato orientamento ha ricevuto recente e definitivo avallo anche da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar), mentre la possibilità di prospettare una interpretazione del significato di un colloquio intercettato, diversa da quella proposta dal giudice di merito, è stata affermata solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Cass., Sez. V, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv 259516). Profili di travisamento, nella fattispecie, non vengono dedotti neppure dalla difesa del ricorrente, che si limita a rappresentare la inspiegabilità dell'essere la partecipazione di IZ all'aggressione in danno del TA e del ER patrimonio di conoscenza dello IO (cui non è contestata l'appartenenza alla cosca "FR"), come pure della decisione del IR di coinvolgere in quell'iniziativa un non affiliato (lo stesso GI): rilievi che non giungono affatto a comportare la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, e che anzi trovano agevole spiegazione ove si consideri che la mancanza di gravi indizi quanto alla partecipazione di taluno ad una consorteria 9 : criminale non vale ad escluderne la contiguità al sodalizio o, quanto meno, ad alcuni degli associati. Parimenti congrua risulta la valutazione offerta dal collegio reggino, per cui non poteva ritenersi credibile la versione difensiva offerta dal IR e dall'GI in occasione dei loro interrogatori di garanzia: quelle condotte ritorsive in danno del ER non potevano trovare causa nel furto di batterie e generi alimentari ad opera di quest'ultimo (senza implicazioni mafiose di sorta), giacché il contenuto delle intercettazioni era inequivocabilmente ricollegato alla vicenda degli esplosivi, dimostrando come la suddetta "spedizione punitiva" avesse avuto quale obiettivo anche il TA, con un clamore logicamente incompatibile con l'ipotesi che il tutto derivasse da un episodio di modesto spessore. Rilievi, questi, indicativi ex se anche della evidente ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152/1991, in ragione delle modalità dell'azione punitiva per come attuata ai danni delle vittime e per come percepita nel contesto sociale in cui si era svolta l'azione» (v. pag. 38 dell'ordinanza impugnata).
1.3 In punto di esigenze cautelari, il richiamo operato dal Tribunale alle argomentazioni esposte dal Gip nell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari vale a superare il presunto vizio di carenza motivazionale lamentato dalla difesa: già in quella prima decisione, infatti, era stato posto l'accento sulla particolare gravità dell'addebito e delle modalità esecutive della condotta, quali elementi idonei a dimostrare la pericolosità sociale del ricorrente e la necessità di contenerne la persona con una misura di tipo custodiale.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'GI al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/07/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello NappiOL Micheli ёмся DEPOSITATA IN CANCELLERIA adell 3 - FEB 2016 eu мы IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuse