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24 ottobre 1989
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6 aprile 2001
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20 febbraio 2020
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1 gennaio 2023
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4 aprile 2024
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Art. 456. Decreto di giudizio immediato 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. ((Il decreto contiene altresi', a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza.)) (272)
(( 2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. )) 3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
--------------- AGGIORNAMENTO (272)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 456, comma 2, del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".
2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. ((Il decreto contiene altresi', a pena di nullita', l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza.)) (272)
(( 2-bis. Con il decreto l'imputato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. )) 3. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
--------------- AGGIORNAMENTO (272)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 456, comma 2, del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".
Commentari • 134
- 1. C. cost. 19/2020 - Avviso sulla messa alla prova nel decreto di giudizio immediatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 247.40268
[…] Manipolando l'art. 456 c.p.p., la Consulta ha incluso la procedura di cui all'art. 168-bis tra quelle che, afferendo alla piena esplicazione del diritto di difesa da parte dell'imputato, devono essere appunto l'oggetto di una comunicazione specifica e dedicata in caso di notifica del decreto di giudizio immediato. 1. […] Si tratta dell'art. 456, comma 2, c.p.p., il quale stabilisce – nel contesto della disposizione che regola contenuto e funzione del decreto di giudizio immediato – che il provvedimento giudiziale deve comprendere l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato oppure l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 374
- 1. Corte Cost., sentenza 14/02/2020, n. 19Provvedimento: […] Il giudice, ritenendo non praticabile la proposta interpretazione conforme, stante il silenzio dell'art. 456 cod. proc. pen., ha tuttavia sollevato le questioni di legittimità costituzionale nei termini sopra riferiti. […]Leggi di più...
- omessa previsione·
- processo penale·
- decreto di giudizio immediato·
- accoglimento della questione incidentale in riferimento ad uno dei parametri evocati·
- violazione del diritto di difesa·
- thema decidendum·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova·
- requisiti·
- assorbimento dell'ulteriore censura proposta.