Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2014, n. 899
CASS
Sentenza 11 novembre 2014

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Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa. (Nella specie, in cui la S.C. ha escluso la violazione del principio, un appartenente alla Polizia municipale era stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. in relazione ad una falsa attestazione dell'avvenuto pagamento di una multa apparentemente sottoscritta da un collega, mentre la sentenza d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen., avendo l'imputato predisposto la ricevuta di pagamento apponendovi anche la falsa firma dell'altro operante).

Commentari2

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    Costituiscono il reato di molestia insistite e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell'altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati, integra il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice; già l'elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 5 aprile – 4 luglio 2019, n. 29292 Presidente Di Tomassi – Relatore Cappuccio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'8 giugno 2018 il Tribunale di Teramo ha condannato St. De Ru. alla pena, condizionalmente sospesa, di 300,00 Euro di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2014, n. 899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 899
Data del deposito : 11 novembre 2014

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