Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa. (Nella specie, in cui la S.C. ha escluso la violazione del principio, un appartenente alla Polizia municipale era stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. in relazione ad una falsa attestazione dell'avvenuto pagamento di una multa apparentemente sottoscritta da un collega, mentre la sentenza d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen., avendo l'imputato predisposto la ricevuta di pagamento apponendovi anche la falsa firma dell'altro operante).
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Costituiscono il reato di molestia insistite e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell'altrui diritto al riposo ed a non essere disturbati, integra il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice; già l'elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 5 aprile – 4 luglio 2019, n. 29292 Presidente Di Tomassi – Relatore Cappuccio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell'8 giugno 2018 il Tribunale di Teramo ha condannato St. De Ru. alla pena, condizionalmente sospesa, di 300,00 Euro di …
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L'esercizio di un diritto contestato deve avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non essendo consentito legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto. E' legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2014, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
F 8 9 9/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1681 Dott. TITO GARRIBBA Dott. LUIGI LANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 21047/2014- Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO MA N. IL 16/03/1970 avverso la sentenza n. 2872/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 19/12/2013 : visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAOLO CANEVELLi, che ha concluso per l'annullamento qu e rinvio limitatamente el met de falsosphologies pereti il fatto мом rightto del ricorso nel resto, com servic sumiste л la determinazione delle pena ри Udito, per la parte civile, l'Avv Udit.ildifensore Avv. ROBERTO BUSSINELLO еви на сем zl'eccoglim•mento dei motini do cluso ри rrears le RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 dicembre 2013, in parziale riforma della sentenza L pronunciata dal Tribunale di Verona in data 1° dicembre 2004 e appellata da MA OL, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 319 c.p. così qualificata l'originaria imputazione di cui - all'art. 314 c.p. in esso assorbito il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. perché - estinto per intervenuta prescrizione, e ha quindi rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in anno uno e mesi tre di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena e revocando le pene accessorie, con la conferma, nel resto, dell'impugnata pronunzia.
1.1. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato, nella sua qualità di appartenente alla Polizia municipale di Cerea, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 110, 323, 314, 479 e 490 c.p., commessi in Isola della Scala fino al 4 dicembre 2002 in concorso con UR RI (separatamente giudicato), ed era stato condannato alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione perché, dopo essere stato comandato ad operare presso la Polizia municipale del Comune su menzionato, ed aver provveduto ad elevare, in data 11 ottobre 2002, assieme ai colleghi MA IT, CA AN e Di BB OV, una duplice contravvenzione nei confronti del UR per la violazione dell'art. 79 C.d.s. (sanzionata con la somma di 131 euro) e dell'art. 142, comma 9, stesso codice (sanzionata con la somma di 327 euro), tratteneva, senza inoltrarla al Prefetto di Verona per i conseguenziali provvedimenti amministrativi, la patente di guida del UR e, recatosi successivamente nella sua abitazione, riceveva da quest'ultimo la complessiva somma di euro 460,00, pari all'ammontare delle su indicate sanzioni, restituendo la patente di guida al predetto. Provvedeva quindi a pagare direttamente la sanzione di euro 131,00 il 24 ottobre 2002 e si appropriava della somma di euro 327,00, sopprimendo, al fine di occultare gli illeciti commessi, una fotografia scattata con l'autovelox che attestava la infrazione commessa dal UR ed altresì - formando, con data apparente del 4 dicembre 2002 e con firma, anch'essa apparente, del vigile MA IT, una falsa attestazione di pagamento della somma di euro 327,00, a nome della ditta IO e IO di LI IA (obbligata solidale quale intestataria dell'autoveicolo), in favore del suddetto Comune di Isola della Scala.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione degli artt. 521, comma 2 e 522, comma 1, c.p.p., con riferimento al fatto che mentre l'imputazione richiama l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 479 c.p., consistente nell'aver approntato una falsa attestazione di pagamento, nella motivazione della pronuncia impugnata si fa riferimento, tra quelli in continuazione, al più grave reato di cui all'art. 476 c.p., ed il giudizio di colpevolezza è stato dalla Corte di merito le 1 confermato sul rilievo che l'imputato, dopo aver compilato il testo della ricevuta, l'ha poi anche sottoscritta, con la conseguenza che attestare falsamente un pagamento è altro rispetto al fatto di apporre una firma apocrifa.
2.2. Vizi motivazionali in ordine alla falsità in re ipsa del fatto addebitato, non risultando dal testo della pronuncia alcuna spiegazione circa l'iter logico seguito dalla Corte d'appello, che ha ritenuto di condannare l'imputato per il reato di falso ideologico, senza indicarne i relativi criteri;
nella motivazione, peraltro, si fa riferimento alla "falsa formazione di una ricevuta di pagamento", che integra evidentemente un reato di falso ideologico, mentre il successivo ragionamento si sviluppa con riguardo all'apposizione di una firma falsa, cioè ad un'imputazione per falso materiale. Falso ideologico, ad ogni modo, non vi è stato, essendo, la ricevuta, una semplice attestazione di un pagamento effettivamente avvenuto.
2.3. Vizi motivazionali in ordine alla riconducibilità della firma in capo all'imputato, che avrebbe sottoscritto la ricevuta di pagamento a firma falsa apparente del vigile MA IT. In primo luogo, la Corte d'appello, pur ammettendo le risultanze favorevoli della consulenza grafologica disposta dalla difesa, che escludeva la paternità della firma in capo all'OL, se ne è allontanata adducendo la mera esiguità del campione di scrittura utilizzato per il confronto, senza fornire sul punto un'adeguata motivazione delle ragioni per cui ha inteso discostarsi dalle argomentazioni tecniche esposte dal perito. In secondo luogo, si evidenzia la palese inutilità del falso, che non avrebbe apportato alcun beneficio all'imputato, avendo egli ammesso di aver compilato la ricevuta ed effettuato il pagamento, saldando la contravvenzione.
2.4. Vizi motivazionali in ordine al capo di condanna relativo al reato ex art. 490 c.p., avendo la Corte di merito apoditticamente osservato che la fotografia scattata dall'autovelox esisteva, ma non era stata poi rinvenuta nel fascicolo, dove invece erano presenti tutti gli atti relativi alla contravvenzione elevata dall'OL. Non si fa riferimento, nella motivazione, a circostanze che confermino, sia pure de relato, una effettiva azione materiale di distruzione: la foto, infatti, potrebbe essere stata smarrita per pura fatalità durante una serata di controlli stradali, come pure potrebbe essere accaduto che l'apparecchiatura non l'abbia espulsa, pur avendola memorizzata. . Una eventuale distruzione operata dal ricorrente, del resto, si sarebbe rivelata inutile, poiché non avrebbe avuto senso eliminare una fotografia che in ogni momento avrebbe potuto essere riprodotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte e precisate. dle 2 2. Non meritevole di accoglimento deve ritenersi la prima doglianza in ricorso prospettata, avendo i Giudici di merito congruamente ed esaustivamente spiegato, nelle motivazioni delle rispettive, conformi, decisioni, le ragioni del convincimento espresso riguardo all'immutatio veri operata dall'imputato attraverso la falsa formazione del documento costituito dalla ricevuta di pagamento datata 4 dicembre 2002. Sulla base delle concordi risultanze probatorie offerte dalle deposizioni testimoniali rese dai colleghi dell'imputato MA, CA e Di BB la Corte d'appello - - ha confermato le valutazioni al riguardo già operate all'esito del giudizio di primo grado e ha motivatamente ritenuto pacifica la circostanza che l'imputato, dopo aver compilato il testo della ricevuta, l'ha anche sottoscritta, apponendovi una sigla poi disconosciuta dal Comandante della Polizia Municipale di Isola della Scala, IT MA. In relazione alla medesima vicenda storico-fattuale descritta nel tema d'accusa compilazione di una falsa attestazione di pagamento relativa alla contravvenzione elevata al UR per la somma di euro 327,00, con l'apposizione di un'apparente firma del MA si era già espresso il Tribunale, allorquando ha ritenuto l'imputato - responsabile della contestata condotta di falso documentale (ex art. 479 c.p.), precisando che mentre la grafia di stesura della ricevuta era sicuramente riconducibile alla mano dell'imputato - che, sul punto, aveva peraltro ammesso il fatto la firma per ricevuta era - stata espressamente disconosciuta dal MA nel corso di un riunione con i colleghi da lui appositamente convocata. Al riguardo, invero, questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'immutazione del fatto rilevante ai fini della violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza si verifica solo nel caso, non ravvisabile nella fattispecie qui considerata, in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, il quale viene posto, in tal modo, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo, senza avere avuto nessuna possibilità di un'effettiva difesa (da ultimo, v. Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, dep. 28/04/2014, Rv. 260156). Della ratio giustificativa di tale regula iuris ha fatto buon governo l'impugnata pronuncia, poichè del tutto pacifica deve ritenersi, dal raffronto tra le due motivazioni, la coincidenza del fatto oggetto del concorde giudizio di colpevolezza espresso dai Giudici di merito, irrilevante apparendo, di contro, il riferimento lessicale genericamente operato dalla Corte d'appello al reato di cui all'art. 476 c.p., considerato il più grave fra quelli ascritti all'imputato, laddove la stessa ha proceduto alla rideterminazione della pena per i reati ritenuti avvinti dal nesso della continuazione. Pur prescindendo, in definitiva, dal rilievo inerente all'identità del trattamento sanzionatorio previsto nelle cornici edittali delineate per le due fattispecie di falso materiale e ideologico in atto pubblico, deve in ogni caso ribadirsi, alla luce delle implicazioni sottese alla su indicata linea interpretativa, in questa Sede ormai da tempo tracciata, il principio secondo cui, ai fini del giudizio sulla correlazione processuale imposta dagli artt. 521 e 522 c.p.p., il fatto deve ritenersi diverso solo quando l'oggetto dell'accusa e l'oggetto della sentenza risultino variati, di tal chè possa dirsi alterato, nella dhe 3 sua essenza, il contenuto materiale del fatto stesso (analogamente v., in passato, Sez. 3, n. 6594 del 28/04/1972, dep. 12/10/1972, Rv. 122061, in relazione ad una fattispecie in cui è stato ritenuto che la diversa qualificazione giuridica di falso ideologico rispetto all'originaria contestazione di falso materiale non abbia modificato gli elementi costitutivi del fatto).
3. Per quel che attiene alla seconda e alla terza censura, entrambe al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, come tale incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi sul punto mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza : di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato. Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
4. Ciò posto, deve rilevarsi come i Giudici di merito, sulla base di una compiuta illustrazione delle risultanze offerte dalle fonti di prova, orale e documentale, in atti acquisite, abbiano ricostruito l'intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, puntualmente replicando alle analoghe obiezioni mosse dalla difesa e disattendendo, con argomentazioni linearmente esposte in punto di fatto e immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede censurabili, le contrarie indicazioni emergenti, con riferimento alla paternità della sigla apposta sulla ricevuta di pagamento, dall'esito della consulenza grafologica prodotta dalla difesa. Al riguardo, infatti, la impugnata decisione ha segnatamente rilevato, anche in ragione della particolare limitatezza del campione di scrittura sottoposto ad esame, l'insoddisfacente esito e il carattere non decisivo dell'accertamento tecnico di parte, ponendo in evidenza, fra l'altro: a) che la circostanza di fatto relativa alla compilazione del testo della ricevuta è stata dallo stesso imputato ammessa in una memoria in atti;
b) che dalle concordi risultanze delle deposizioni rese dai testimoni MA, CA e Di BB, tutti colleghi dell'imputato, quest'ultimo ha espressamente ammesso di aver apposto la falsa sottoscrizione sulla predetta ricevuta nel corso di una riunione convocata dal Comandante MA il 5 agosto 2003 fra i componenti la pattuglia che era intervenuta in occasione dei fatti oggetto della regiudicanda, allorquando egli, a seguito degli accertamenti operati dai Carabinieri, ebbe a richiedere delucidazioni ai presenti, informandoli che la sigla apposta sulla ricevuta non gli apparteneva ed era pertanto da lui disconosciuta;
c) che l'ammissione in merito all'apposizione della falsa sottoscrizione, del resto, era stata riferita dallo stesso imputato, anche in ragione del tenore della formulazione lessicale nel caso di specie utilizzata ("ho dovuto farla"), alla formazione dell'intera ricevuta, comprensiva quindi non solo del testo, ma anche della relativa sigla, poiché in occasione della contestazione che precedette il confronto con i suoi colleghi egli non si curò di precisare il particolare - solo successivamente prospettato in una memoria in atti relativo alla distinzione fra testo e sottoscrizione;
d) che, infine, l'agente CA - ha dichiarato di aver archiviato la pratica, apponendo l'attestazione "pagato" sulla copertina del fascicolo, una volta verificata l'esistenza della ricevuta per cassa. Ne discende, conseguentemente, che il documento oggetto dell'azione falsificatrice dell'imputato ha comunque prodotto effetti sull'iter del procedimento amministrativo nel quale esso si è inserito, con la conseguente impossibilità di configurare qualsivoglia 5 ipotesi di "inutilità" dell'immutatio veri in tal modo operata, poiché la lesività del falso in atto pubblico va valutata con riferimento all'interesse protetto, che è la fede pubblica e non un interesse economico o di altra natura "materiale", eventualmente collegato all'utilizzo dell'atto falso. Al riguardo, invero, deve ribadirsi, alla stregua di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 3564 del 07/11/2007, dep. 23/01/2008, Rv. 238875; da ultimo v. Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 21/01/2014, Rv. 258946), che può dirsi innocua solo la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, cioè quella che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, vale a dire quando l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, poichè non inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere. Il falso, dunque, è innocuo solo nell'ipotesi, non ravvisabile in alcun modo nel caso in esame, in cui esso non produce conseguenze attinenti alla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che quella di attestare fedelmente i dati in esso indicati, con la ulteriore conseguenza che l'innocuità non deve : essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto.
5. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la quarta censura, avendo i Giudici di merito assunto la impugnata decisione in base ad un percorso motivazionale che non risulta affatto illogico o incoerente, ma che ha dato ampiamente conto delle ragioni giustificative dell'epilogo decisorio, facendosi carico di confutare i rilievi difensivi sul punto formulati ed evidenziando, in particolare, come la prova della responsabilità del ricorrente risieda essenzialmente nelle seguenti circostanze di fatto: a) che la foto in questione pacificamente esisteva, ma non era stata rinvenuta nel fascicolo relativo alle contravvenzioni elevate a carico del UR;
b) che nel fascicolo erano stati rinvenuti tutti gli atti, tranne quella foto;
c) che proprio le risultanze offerte dall'acquisizione dibattimentale della registrazione audiovisiva del contenuto di un colloquio svoltosi nel corso di un incontro avvenuto presso l'abitazione del UR, ed intercorso fra quest'ultimo e l'OL, erano evidentemente incentrate sulla destinazione della fotografia scattata dall'autovelox, della cui sparizione l'imputato aveva fornito assicurazione al UR, promettendogli esplicitamente di strapparla. Anche in relazione a tale profilo, dunque, la Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione della figura delittuosa oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico- argomentativa. du 6 1. In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali 6. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p. .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì, 11 novembre 2014 Il Presidente Il Consigliere estensore dr. Tito Garribba dr. Gaetano De Amicis 94830 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 GEN 2015 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R P U Piera Esposito 7