Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 13809
CASS
Sentenza 17 marzo 2015

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In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

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    Premessa Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione affronta le ricadute della pronuncia della Corte costituzionale n. 46 del 2024 sull'art. 646 c.p., che ha dichiarato l'illegittimità della pena minima di due anni di reclusione per il reato di appropriazione indebita, ripristinando l'originaria formulazione del testo, che prevede la pena “fino a cinque anni”. La pronuncia rileva anche per il caso in cui la pena concretamente inflitta sia contenuta dentro la nuova cornice edittale, ma sia stata commisurata sulla base di una norma incostituzionale, in violazione del principio di proporzionalità e individualizzazione della pena. Il fatto L'imputato Ru.Se. era stato condannato, in …

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  • 4Quando il “cavallo di ritorno” diventa rapina e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. Pen. n.31823/25)
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    1. Con sentenza in data 19 dicembre 2024 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza in data 22 marzo 2022 del Tribunale di Castrovillari, impugnata sia dal Pubblico Ministero che dagli imputati, ha: - dichiarato Le.Ro. (assolto in primo grado) responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 2, cod. pen., con riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante; - confermato l'affermazione della penale responsabilità degli imputati Pe.Se. e Pi.Ro. sempre in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, comma 2, cod. pen. In sintesi, si contesta agli imputati - dopo che Pe.Ge. aveva subito il furto …

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    Costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie: è situazione di deficienza psichica della persona offesa a carattere oggettivo, che tuttavia non deve necessariamente essere percepita immediatamente da chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa (certamente ricorrente nel caso in esame) alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua anomalia e, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 13809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13809
Data del deposito : 17 marzo 2015

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