Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 13809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13809 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 410
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 33515/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.E. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 2188/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 21/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio sull'elemento soggettivo.
Udito, per la parte civile, l'Avv. De Luca V. per l'inammissibilità o il rigetto.
Udito il difensore Avv. MINCIARELLI T. per l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO
1. O.E. è imputata di calunnia aggravata in danno di
A.M. per averlo accusato falsamente con denuncia del 5 e 6 agosto 2008 del delitto di violenza sessuale aggravata, con affermazioni in esito alle quali A. era stato ristretto per 17 giorni agli arresti domiciliari. O. si era recata presso la ditta di A. per un colloquio di lavoro senza esito positivo. A. era stato accusato di averla costretta a subire atti sessuali, baciandola ripetutamente palpandola e spogliandola parzialmente dopo aver chiuso il locale in cui entrambi si trovavano e dopo averle bloccato le mani dietro la schiena.
La colpevolezza dell'imputata è stata affermata in primo grado (sentenza Trib. Verona 28.2.12) e confermata in appello (Corte d'appello di Venezia 21.3.13), anche con condanna al risarcimento dei danni in favore di A. , costituitosi parte civile.
I Giudici d'appello disattendevano l'impugnazione dell'O. valorizzando le dichiarazioni testimoniali della moglie dell'imputato (che si trovava nei locali della ditta in ambiente attiguo a quello in cui si era svolto l'incontro tra l'imputata e A. ) e di una dipendente di negozio attiguo in ordine alla durata della presenza ed alle condizioni della donna quando era uscita, i comportamenti della donna dal momento dell'incontro a quello in cui aveva telefonato ad un conoscente appartenente alla polizia locale con particolare attenzione ai tempi, le dichiarazioni di un'amica che aveva sentito O. dopo l'incontro nonché dell'agente di polizia locale di un suo parente sottufficiale dei carabinieri (da quello attivato) e del medico di base, le condizioni di salute di A. nella giornata dei fatti, la circostanza che lo stesso avesse in precedenza richiesto ad una propria dipendente di partecipare al colloquio per una congiunta valutazione (evenienza non verificatasi per gli impegni della dipendente), le contraddizioni o incongruenze intrinseche alla versione della donna (incongruenti con i tempi e le condizioni dei luoghi nonché poco verosimili nei contenuti dei contatti con i vari soggetti).
2. È stato proposto ricorso formalmente personale dell'imputata, che enuncia in questi termini l'unico motivo: "manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte, erroneamente interpretando le risultanze processuali, ritenuto sussistente la fattispecie di calunnia aggravata ed in particolare l'elemento soggettivo. Erronea applicazione delle regole probatorie e di giudizio con conseguente vizio di motivazione".
È riproposto il tema dell'inattendibilità dei testi legati alla parte civile da legami di parentela o interesse economico (moglie, figlio, dipendente del negozio attiguo), si lamenta l'omessa citazione d'ufficio del medico curante, la svalorizzazione delle deposizioni dell'agente di polizia municipale e del sottufficiale dell'Arma, nonché l'apprezzamento di possibile manipolazione delle proprie reazioni alla presenza di costoro;
si contesta la logicità delle valutazioni della Corte d'appello sui comportamenti e sui tempi di complessiva reazione dell'imputata, perché irriducibili a contrasto certo con improponibili massime di comune esperienza in materia di violenze di natura sessuale. In definitiva la motivazione della sentenza d'appello sarebbe solo apparente e tautologica. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di difesa sostenute per questo giudizio dalla presente parte civile, liquidate come da dispositivo in relazione all'attività prestata nella somma di 3.000 Euro comprendendosi anche i 148 Euro per spese di trasferta.
3.1 In definitiva la ricorrente ripropone la propria versione, dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio. Ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di merito, sorretto sia in primo che in secondo grado da motivazioni particolarmente approfondite. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. L'equilibrio del sistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza infatti, come ha efficacemente osservato acuta dottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, nel senso che "a tale Istituzione è affidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma tale privilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato al giudice del merito;
onde la soluzione legale e giusta della controversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti". Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606 c.p.p., comma 3). E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezzà, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è "fatto", riservato al giudice del merito. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606m comma 1, lett. E), ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corte che la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sè indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, "segno" della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).
3.2 In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita "apparente" o "tautologica", perché da conto puntuale delle censure e deduzioni difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesemente incongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto. La Corte veneta ha motivato specificamente sui temi dell'inattendibilità da posizionè dei testi "legati" alla parte civile, sulla possibile spiegazione della reazione calunniosa legata all'esito negativo del colloquio ed allo stato di bisogno o disagio della donna, e sul fatto, logicamente significativo, che tutte le anche consistenti incongruenze della versione accusatoria dell'odierna imputata sono giustificate dalla sua difesa con una serie continua di erronee percezioni soggettive che, con specifico e motivato apprezzamento di merito, a fronte della linearità e congruità logica e fattuale della contrapposta versione, sono state giudicate invece sintomo univoco di inveridicità.
Quest'ultimo rilievo, che assume valenza determinante dell'apprezzamento dei Giudici del merito, risulta sul piano logico immune da censure ed effettivamente determinante.
Infatti, è vero che va condivisa la deduzione della ricorrente (meglio sviluppata nell'odierna arringa difensiva) sulla debolezza di alcuni passaggi della motivazione d'appello (come quello che parrebbe richiamare una massima d'esperienza secondo la quale chi subisce atti di violenza sessuale sempre debba con immediatezza manifestare anche ad estranei una pertinente reazione, massima di esperienza la cui esistenza è smentita dall'esperienza giurisdizionale risultante dalle sentenze anche di questa Corte e dallo stesso Legislatore, con l'allungamento peculiare del termine per la proposizione della querela per i reati di questa indole;
ovvero quello che pare ignorare la possibilità che il complessivo interesse familiare possa superare la disistima per condotte riprovevoli di un congiunto). Ma, a fronte del nucleo essenziale della tesi difensiva (tutti i testi che hanno ricostruito i tempi ed i contenuti dell'accesso dell'imputata alla sede della ditta hanno mentito per coprire l'imputato, per interesse familiare o latamente economico), i Giudici del merito hanno in definitiva espressamente argomentato sulle ragioni di attendibilità delle singole prove orali e sulle intrinseche contraddizioni della versione difensiva nonché sulla compatibilità della falsa prospettazione accusatoria con la personalità dell'imputata desunta da precedenti fatti specifici espressamente richiamati (e non oggetto di specifiche deduzioni della ricorrente).
I passaggi logici essenziali del percorso argomentativo dei Giudici di merito (a fronte di convergenti dichiarazioni di testi che descrivono un quadro logistico temporale incompatibile con aspetti essenziali della versione dell'imputata e dell'assenza di prove ulteriori determinanti a fondare autonomamente la certa veridicità della tesi difensiva - come spiegato da entrambi i Giudici del merito con riferimento alle deposizioni del medico, dell'amico vigile urbano, del parente di questi sottufficiale dei carabinieri, dell'amica e della vicina di casa - la serie di incoerenze ed inverosimiglianze e smentite che la sua narrazione trova, tanto da dover indurre la difesa a ricorrere ad una pluralità di erronee percezioni soggettive che si susseguirebbero, minano in radice ogni possibilità di accreditare la tesi della collettiva e consapevole falsità dei primi testi, anche in termini di mero ragionevole dubbio) risultano immuni da censure di manifesta illogicità o contraddittorietà. Il resto è merito (il contenuto articolato dell'apprezzamento probatorio), come detto estraneo alla cognizione di questa Corte di legittimità.
È infondato anche il rilievo, pur oggi condiviso dal procuratore generale di udienza, della mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo della calunnia. Vero che il motivo di ricorso enunciava il vizio di "manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto la Corte sussistente... in particolare l'elemento soggettivo", tuttavia il punto non è poi stato sostenuto da alcuna deduzione, tantomeno specifica, a sostegno. Nè poteva essere diversamente, si deve evidenziare. Perché l'intero ricorso, con ampi riferimenti parziali al contenuto delle prove, è volto a sostenere che gli atti di violenza sessuale ci sono stati, mai che la condotta dell'uomo pur non integrante gli stessi abbia potuto essere percepita come tale. Ciò, del resto, non è dovuto a mancata diligenza tecnica della ricorrente, ma all'impostazione concreta ("strutturale") del processo: i fatti imputati sono tali che o ci sono o non ci sono;
se non ci sono è intrinsecamente impossibile una soggettiva convinzione di una loro esistenza perché non c'è spazio per equivoco alcuno. Sicché, nel nostro caso, elemento oggettivo ed elemento soggettivo sono intrinsecamente connessi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla parte civile A.M. le spese sostenute nel presente grado, che liquida in Euro 3.000 oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2015