Cass. pen., sez. feriale, sentenza 12/09/2013, n. 44315
CASS
Sentenza 12 settembre 2013

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Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinchè non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in fatti sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione facendo riferimento al contegno tenuto da nove testimoni che nel corso del dibattimento, in assenza di giustificazioni plausibili, avevano reso dichiarazioni completamente diverse da quelle esposte nel corso delle indagini).

In tema di confisca, il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato; il "prodotto", invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la confisca dei beni mobili aziendali e del magazzino di una ditta qualificando gli stessi sia "prodotto" che "profitto" del reato).

La nozione di "omertà", che si correla in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.

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    La partecipazione all'associazione mafiosa nell'impostazione (problematica) delle Sezioni Unite Commento a Sezioni Unite penali, 27 maggio 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36958, ric. Modaffari, rel. Pellegrino di Andrea Apollonio La pronuncia in commento, muovendo da condivisibili premesse (relative all'an dell'associazione mafiosa) e con l'apprezzabile intento di rafforzare il corollario di garanzie nella configurazione del reato di cui all'art. 416-bis, giunge a soluzioni non appaganti perché sembrano andare oltre - arricchendolo tipicamente - il dato di legge, che incrimina la mera partecipazione all'associazione mafiosa (concretamente percepibile in quanto tale): e ciò in ragione …

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    Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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    Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 12/09/2013, n. 44315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44315
Data del deposito : 12 settembre 2013

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