Sentenza 12 settembre 2013
Massime • 3
Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinchè non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in fatti sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse motivato la ritenuta sussistenza dell'intimidazione facendo riferimento al contegno tenuto da nove testimoni che nel corso del dibattimento, in assenza di giustificazioni plausibili, avevano reso dichiarazioni completamente diverse da quelle esposte nel corso delle indagini).
In tema di confisca, il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato; il "prodotto", invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la confisca dei beni mobili aziendali e del magazzino di una ditta qualificando gli stessi sia "prodotto" che "profitto" del reato).
La nozione di "omertà", che si correla in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.
Commentari • 6
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La partecipazione all'associazione mafiosa nell'impostazione (problematica) delle Sezioni Unite Commento a Sezioni Unite penali, 27 maggio 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36958, ric. Modaffari, rel. Pellegrino di Andrea Apollonio La pronuncia in commento, muovendo da condivisibili premesse (relative all'an dell'associazione mafiosa) e con l'apprezzabile intento di rafforzare il corollario di garanzie nella configurazione del reato di cui all'art. 416-bis, giunge a soluzioni non appaganti perché sembrano andare oltre - arricchendolo tipicamente - il dato di legge, che incrimina la mera partecipazione all'associazione mafiosa (concretamente percepibile in quanto tale): e ciò in ragione …
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La partecipazione all'associazione mafiosa nell'impostazione (problematica) delle Sezioni Unite Commento a Sezioni Unite penali, 27 maggio 2021 (dep. 11 ottobre 2021), n. 36958, ric. Modaffari, rel. Pellegrino di Andrea Apollonio La pronuncia in commento, muovendo da condivisibili premesse (relative all'an dell'associazione mafiosa) e con l'apprezzabile intento di rafforzare il corollario di garanzie nella configurazione del reato di cui all'art. 416-bis, giunge a soluzioni non appaganti perché sembrano andare oltre - arricchendolo tipicamente - il dato di legge, che incrimina la mera partecipazione all'associazione mafiosa (concretamente percepibile in quanto tale): e ciò in ragione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 12/09/2013, n. 44315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44315 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO IA Cristina - Presidente - del 12/09/2013
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 146
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 30515/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IC, nato il [...];
IC LD, nato il [...];
ND NC LI, nato il [...];
LA IA RI, nato il [...];
CO KA, nata l'[...];
CO NE, nata il [...];
RN NC, nato il [...];
DI OL, nato il [...];
AZ RD, nato l'[...];
avverso la sentenza n. 1588/2012 della Corte d'appello di Catanzaro del 17/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Cassano;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo: l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di OM RO limitatamente alla disposta confisca del magazzino "CFE" e il rigetto nel resto del ricorso di OM RO;
il rigetto dei ricorsi di RO VA, VI AT DR, LL MP MA, RD ZZ;
il rigetto dei ricorsi di RA VI e PP NE salvo che per la parte concernente la condanna al pagamento delle spese sostenute in appello dalle parti civili Regione Calabria e Provincia di Cosenza relativamente alle quali va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IA e VA EC limitatamente al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) e il rigetto nel resto dei ricorsi di IA e VA EC. Uditi i difensori delle parti civili, avv. Ramella V. per la s.p.a. "Milano assicurazioni" e avv. Volo G. in sostituzione di E. Siracusa per la s.p.a. "Groupama";
Uditi gli avvocati Moretti F. per OM RO, E. Musco per VA RO, P. Pisani per VI AT DR e MP IA LL, avv. G. Di Renzo per IA EC, avv. R. Le Pera per VA EC e per RD ZZ, avv. A.M. Domanico per VI HI, avv. P. Pisani in proprio e in sostituzione dell'avv. A. Sanvito per NE PP.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 17 gennaio 2013 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza pronunziata il 29 giugno 2011 dal Tribunale di Cosenza, appellata dagli imputati, che aveva dichiarato RO OM, VA RO, VI DR, LL MP MA, IA EC, VA EC, RD ZZ
colpevoli del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, escluse le aggravanti i cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, e, inoltre, OM RO, VI AT DR, EC VA colpevoli dei reati di concorso in usura continuata aggravata ex art. 110 c.p., art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 3, 4 e 5, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (rispettivamente capo 7 per RO, capi 4 e 7 per DR, capo 15 per EC),
NE PP responsabile del delitto di concorso in truffa, esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 39), HI VI colpevole del reato di cui al capo 40, esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, IA EC colpevole dei reati di concorso in usura continuata aggravata ex art. 110 c.p., art. 644 c.p., comma 1 e comma 5, nn. 3, 4 e 5, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capi 15 e 22), nonché di quello di cui al capo 43 (art. 110 c.p., art. 642 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, atr. 7) e aveva condannato gli imputati alle seguenti pene:
OM RO, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di quindici anni di reclusione;
VA RO alla pena di nove anni di reclusione;
VI AT DR, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di undici anni di reclusione;
MP LL, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione;
RD ZZ alla pena di otto anni e quattro mesi di reclusione;
IA EC, ritenuta la continuazione fra i reati e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione;
VA EC, ritenuta la continuazione fra i reati e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione;
PP NE, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione ed Euro duecento di multa;
VI RA, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, alla pena di un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e, per i soli OM e VA RO, VI AT DR, LL MP, RD ZZ, IA EC, EC VA della libertà vigilata.
Con riferimento alle azioni risarcitorie avanzate dalla Regione Calabria e dalla Provincia di Cosenza in persona dei rispettivi presidenti pro-tempore, condannava, inoltre, RO OM e VA RO, VI AT DR, LL MP, RD ZZ, IA e VA EC al risarcimento dei danni liquidati, definitivamente e in via equitativa, nei confronti della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza.
Condannava, infine, PP NE e IA EC al pagamento, a titolo di provvisionale, delle somme rispettivamente di Euro settemilatrecento in favore della s.p.a. Milano Assicurazione e di Euro duemilacinquecento in favore della "Groupama Assicurazioni". Disponeva la confisca della ditta "l'edilizia di RO VA (già "CFE"), costituita dai beni mobili aziendali esistenti all'interno del magazzino.
Disponeva, altresì, la confisca della discoteca "corte dei miracoli" (già "le club"), costituita dai beni mobili aziendali, come da annotazione di polizia giudiziaria del 5 febbraio 2010. 2. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che in territorio cosentino era da tempo operativa un'associazione per delinquere ex art. 416 bis c.p., stabilmente dedita, mediante il ricorso al metodo mafioso e alla conseguente condizione di assoggettamento e omertà e grazie alla predisposizione di uomini, mezzi, basi logistiche, alla commissione di illeciti, tra cui, in particolare, reati di usura e al controllo capillare del territorio e delle attività economiche ivi esistenti. All'interno dell'organizzazione RO OM e VA ricoprivano un ruolo di vertice, AR EC il ruolo di coordinatore di tutti gli interressi economici della cosca, DR il ruolo di primario collaboratore dei vertici del gruppo, LL e RA un ruolo operativo. Le sorelle IA e VA EC erano stabilmente entrate a far parte dell'organizzazione dopo l'arresto in Spagna del padre AR, detenuto in Spagna.
Con specifico riferimento alla posizione di HI, i giudici di merito ritenevano provato il fatto che, nella denuncia di sinistro, l'imputato, di concerto con ST OS e PO PP (condannati per tale episodio con sentenza irrevocabile di condanna, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.), aveva falsamente indicato la data del 23 maggio 2007 come giorno di verificazione di un incidente stradale accaduto invece l'11 maggio 2007, e l'identità di PP PO come conducente della moto di proprietà dello stesso PO, che, prelevata in realtà da OS presso un concessionario l'11 maggio 2007, era rimasta coinvolta dopo poco tempo in un incidente stradale con una vettura condotta da un uomo non identificato. Le false indicazioni erano funzionali a porre a carico dell'assicurazione (s.p.a. Aviva Italia) della vettura di proprietà di HI il risarcimento del danno causato alla moto di PO dallo sconosciuto conducente che non si era fermato in occasione dell'incidente dell'11 maggio 2007. Relativamente ai fatti descritti al capo 39, contestati a NE in concorso con ST OS (separatamente giudicato) entrambe le sentenze evidenziavano che i due avevano, d'accordo fra loro, falsamente denunciato un sinistro, in realtà mai avvenuto, tra una "Smart" e una "Fiat Panda" al fine di riscuotere indebitamente dalla s.p.a. "Milano assicurazioni" un risarcimento in realtà non dovuto.
Con riguardo al delitto di cui al capo 43 ascritto a IA EC i giudici d'appello osservavano che l'imputata, di concerto con altri correi, denunciava, al fine di conseguire il relativo indennizzo, un incidente stradale mai avvenuto tra l'auto Fiat di VA AL e l'auto Smart della EC ed avevano ottenuto in tal modo dalla compagnia assicuratrice "Groupama" la somma di Euro duemiladuecento.
3. I giudici di merito ritenevano provata la responsabilità degli imputati sulla base del seguente compendio probatorio: a) contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali;
b) esiti dei servizi di videoripresa, osservazione e pedinamento;
c) contenuto delle testimonianze rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria (Pompili, De Santis, Scorzo, Re, EC, Marchese, De Cello,
NE) in ordine a tutte le attività d'indagine svolte, comprese quelle relative alla identificazione dei diversi soggetti coinvolti;
d) esito delle attività di perquisizione e sequestro nei luoghi in disponibilità degli imputati;
e) deposizioni rese dalle parti offese (PP RA, PP UR, LA VI, RO De RI) nel corso delle indagini preliminari e oggetto di successiva ritrattazione, almeno parziale, a dibattimento in conseguenza delle azioni intimidatorie poste in essere in loro danno;
f) dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (AN VI, VI TO, MO VI, PI RD, OR De LI, OM scrugli, LI PA, IU PA) che, pur riferendosi ad epoca antecedente ai fatti oggetto del presente processo, riferivano concordemente dell'operatività della cosca RO in territorio di Cosenza;
g) contenuto della corrispondenza inviata dal carcere spagnolo, da parte di AR EC, alle figlie IA e VA;
h) contenuto delle sentenze irrevocabili di condanna pronunziate nei confronti di OM e VA RO, entrambi imputati del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.; i) contenuto della sentenza pronunziata il 20 maggio 2011 dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti dei coimputati dei ricorrenti che avevano scelto il rito abbreviato, sentenza divenuta irrevocabile (come attestato dalla relativa produzione), avvenuta il 17 gennaio 2013 nel corso del giudizio d'appello; 1) dichiarazioni rese da NE in merito all'utenza da lui utilizzata in occasione di una denuncia presentata il 29 dicembre 2006, utenza contattata dallo OS nel contesto delle attività illecite commesse in danno della s.p.a "Milano assicurazioni"; m) accertamenti svolti in merito ai movimenti posti in essere da ST OS (coimputato di NE nel reato di cui al capo 39) e alle celle telefoniche agganciate dalla sua utenza mobile, in contatto con quella di NE, nel contesto della ideazione e realizzazione della falsa denuncia di sinistro stradale presentata alla s.p.a. "Milano assicurazioni".
4. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati, i quali formulano le seguente censure.
4.1. OM RO deduce erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 416 bis c.p., sotto plurimi profili.
Innanzitutto, la contestazione dell'epoca di consumazione, per il periodo 2003-2006, appare incompatibile con la struttura di un delitto (come quello di associazione per delinquere di stampo mafioso), a struttura necessariamente plurisoggettiva, in quanto manca l'indicazione di altri concorrenti nel reato nel suddetto lasso di tempo. Inoltre, lo stato di detenzione di RO OM, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e la pregressa concessione della liberazione anticipata non appaiono compatibili con il promovimento di un sodalizio di stampo mafioso.
Manca, inoltre, qualsiasi motivazione in ordine al contestato ruolo di promotore, contraddistinto da una sua autonomia rispetto a quello, pure attribuito all'imputato, di organizzatore e di per sè decisivo per la stessa esistenza del delitto associativo ex art. 416 bis c.p.. I giudici di merito non hanno, inoltre, in alcun modo illustrato, pure a fronte dei rilievi mossi con i motivi d'appello, gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, non potendosi attribuire esclusivo rilievo ai contatti intercorsi presso il magazzino "CFE", effettivamente operante in ambito commerciale, tra i presunti associati, legati tra loro da vincoli di parentela, al peculiare contesto territoriale in cui sarebbero stati posti gli illeciti, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutte antecedenti rispetto al reato in contestazione, ai singoli reati fine per i quali è intervenuta pronunzia assolutoria (capi 10, 12, 12-bis, 14, 17, 19, 23, 24, tutti concernenti ipotesi di ricorso abusivo al credito), all'intervenuta restituzione della discoteca "corte dei miracoli", asseritamente attestante l'esistenza di interessi economici comuni, nell'ambito della procedura di prevenzione.
Non sono, inoltre, stati specificati la struttura gerarchica del sodalizio, la divisione dei ruoli tra gli associati, le disponibilità finanziarie e logistiche, il metodo mafioso caratterizzante l'attività dell'organizzazione, la forza di intimidazione tipica dell'associazione di stampo mafioso. Sotto quest'ultimo profilo, una corretta interpretazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, presuppone che l'asserita condotta violenta e intimidatoria posta in essere in danno della parte offesa-testimone a dibattimento sia estranea al reato, successiva ad esso e, comunque, diversa dal reato che con quelle dichiarazioni si intende provare. Con un secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riconosciuta qualifica di promotore e organizzatore dell'associazione e, comunque, di partecipe, avuto riguardo: a) alla irrilevanza e alla inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risalenti ad un periodo antecedente a quello di causa;
b) alla irrilevanza della sentenza "Garden" che aveva riconosciuto al ricorrente il ruolo di mero partecipe;
c) alle precedenti pronunce tutte liberatorie (sentenze Tamburo e Lupi, allegate all'atto di ricorso), nonché all'archiviazione intervenuta nel processo "Twister"; d) allo stato detentivo dell'imputato, protrattrosi per nove anni negli ultimi undici;
e) alla mancanza di valenza univoca della presenza di OM RO presso il magazzino del figlio, di cui era dipendente;
f) all'assenza di chiarezza e univocità del contenuto dei colloqui captati, in nessuno dei quali RO compare come presente all'interno del magazzino (considerato una base logistica dell'organizzazione) o, comunque, manifesta condotte espressive della volontà e consapevolezza di aderire al contestato sodalizio di stampo mafioso;
g) all'omesso rinvenimento in disponibilità di RO di assegni, conti correnti;
h) alla contestazione di un solo reato fine (capo 7) tra tutti i numerosi reati scopo per cui è processo;
i) all'impossibilità di attribuire un pregnante significato probatorio alla cessione di alcuni appartamenti a prezzo di favore da parte dei RN (legati ai RO da vincoli di amicizia), considerato che si trattava di un acquisito sulla carta, modalità comportante sempre uno sconto;
1) all'assenza di elementi obiettivi comprovanti un effettivo e concreto ruolo dirigenziale svolto da RO;
m) alla irrilevanza del fatto che RO (privo di patente) fosse accompagnato nei suoi spostamenti da un autista (giuseppe caputo).
Con un terzo motivo censura erronea applicazione dell'art. 644 c.p., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, travisamento delle risultanze processuali, tenuto conto del carattere criptico e non significativo delle intercettazioni, dell'erronea attribuzione all'imputato di alcune conversazioni (n. 305 del 20 dicembre 2006; n. 635 del 23 dicembre 2006; n. 732 del 27 dicembre 2006; n. 4328 del 3 marzo 2007), tutte riferibili al periodo in cui lo stesso era detenuto, del contenuto delle dichiarazioni delle parti offese, che hanno escluso di avere subito azioni usurarie.
4.2. VA RO formula i seguenti motivi di ricorso. Deduce erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa, tenuto conto: a) della natura non fittizia dell'attività svolta dalla "CFE"; b) dell'omessa specificazione della divisione dei ruoli tra gli associati;
c)dell'intervenuta pronunzia assolutoria (capi 10, 12, 12-bis, 14, 17, 19, 23, 24, tutti concernenti ipotesi di ricorso abusivo al credito); d) del carattere criptico delle conversazioni intercettate;
e) della mancanza di mezzi finanziari funzionali alla vita associativa;
f) dell'intervenuta restituzione della discoteca "corte dei miracoli", asseritamente attestante l'esistenza di interessi economici comuni, nell'ambito della procedura di prevenzione;
g) dell'omessa specificazione degli elementi espressivi della natura mafiosa del sodalizio, del metodo mafioso da esso utilizzato, nonché della forza di intimidazione tipica dell'associazione di stampo mafioso;
sotto quest'ultimo profilo, una corretta interpretazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, presuppone che l'asserita condotta violenta e intimidatoria posta in essere in danno della parte offesa-testimone a dibattimento sia estranea al reato, successiva ad esso e, comunque, diversa dal reato che con quelle dichiarazioni si intende provare.
Con un secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riconosciuta qualifica di capo reggente ed organizzatore dell'associazione e, comunque, di partecipe, avuto riguardo: a) alla mancata acquisizione della prova circa il ruolo di capo attribuito a OM RO;
b) all'omessa acquisizione di elementi probatori circa l'attitudine del ricorrente a subentrare a OM RO;
c) alla mancata dimostrazione di qualsiasi apporto causalmente rilevante fornito da RO VA alla vita del sodalizio;
d) all'esistenza e operatività della ditta "CFE" e all'effettiva titolarità della stessa in capo al ricorrente;
e) alla mancanza di chiamate in reità da parte dei collaboratori di giustizia;
f) all'omessa acquisizione di elementi univoci su cui fondare l'identificazione dell'imputato quale interlocutore dei colloqui intercettati, considerati il carattere ambiguo e non sempre chiaramente decifrabile dei dialoghi, caratterizzati da numerosissime interruzioni, il mancato rinvenimento dell'originale della cassetta DAT 4, la soggettività dell'interpretazione del contenuto dei colloqui fornita dal teste De Cello, nonché al travisamento del contenuto dei colloqui da parte dei giudici di merito (cfr. in proposito il contenuto dei colloqui intercettati nel carcere spagnolo tra AR EC, ivi detenuto, e le figlie IA e VA, le intercettazioni del 20 marzo 2007 relative alle lamentale asseritamente esternate da IT a AR EC e RO VA circa intromissioni nelle estorsioni ai danni dei commercianti della fiera di San PP, nonché la conversazione del 16 gennaio 2007 intercorsa tra l'architetto RN, RO AN e AR EC, non evidenziante alcun ruolo o apporto da parte dell'imputato; intercettazione del 28 marzo 2008 nn. 35315- 318, evidenziante soltanto un debito di RN verso RO, non connotato di per sè da illiceità; cfr., infine, intercettazione n. 140 del 15 ottobre 2007, concernente la richiesta di denaro avanzata da FA NI e la relativa risposta data da RI VA, dimostrativa dell'assenza della più totale estraneità agli illeciti); g) all'irrilevanza delle frequentazioni, da parte di VA RO, di personaggi asseritamente appartenenti alla cosca, non potendo le semplici frequentazioni assurgere ad elemento sintomatico dell'appartenenza ad un sodalizio criminale (cfr. al riguardo, tra l'altro, la visita di RO VA a DR il 2 luglio 2007); h) all'omessa prova di qualsiasi contributo causalmente rilevante fornito dall'imputato alla vita dell'associazione; i) all'irrilevanza della gestione della discoteca "corte dei miracoli" e della vicenda della cessione degli immobili da parte dei RN;
i) all'impossibilità di valorizzare, quali elementi di prova, quelli desumibili dalla sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di coimputati, non ancora passata in giudicato.
Con un terzo motivo si duole della mancanza della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza dell'imputato, l'assenza di carichi penali pendenti. Con un quarto motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 240 c.p. e carenza e illogicità della motivazione in relazione alle ragioni poste a base del sequestro della ditta "Edilizia di RO VA", già "CFE", non potendosi sostenere che un'attività lecita prestata ad un'attività illecita costituisca prodotto o profitto del reato.
4.3. DR formula le seguenti censure.
Lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4 in relazione all'acquisizione e alla successiva utilizzazione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalle parti offese dei delitti di usura in assenza dei presupposti applicativi della disposizione in esame.
Con il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso denuncia l'inosservanza dei canoni di valutazione probatoria con riferimento agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, tenuto conto del fatto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non riguardano direttamente i fatti oggetto del processo, sono prive di riscontri estrinseci individualizzanti e sono in parte ampiamente liberatorie (cfr. in particolare quelle rese da MO e TO). La motivazione è carente circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitto di cui agli artt. 416 bis e 644 c.p., l'apporto causalmente rilevante fornito dall'imputato. È stato, infine, omesso l'apprezzamento delle prove contrarie, aventi carattere di decisività.
Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e carenza della motivazione circa il mancato accoglimento delle richieste formulate dalla difesa, volte all'acquisizione dei "tabulati relativi alle intercettazioni ambientali".
Con un ultimo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa derubricazione del delitto di cui al capo 1) in quello di favoreggiamento personale.
4.4. MP MA LL lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4 in relazione all'acquisizione e alla successiva utilizzazione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalle parti offese dei delitti di usura in assenza dei presupposti applicativi della disposizione in esame.
Denuncia l'inosservanza dei canoni di valutazione probatoria con riferimento agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, considerati l'assenza di qualsiasi organica compenetrazione al sodalizio, di qualsiasi apporto causalmente rilevante fornito alla vita dell'associazione, dell'omessa contestazione di reati fine.
Con un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla sussistenza di un quadro di univocità e gravità indiziaria al di là di ogni ragionevole dubbio, tenuto conto delle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., evidenzianti l'assenza di qualsiasi condotta illecita ascrivibile all'imputato, dovendosi ritenere irrilevante il versamento di un solo assegno (nell'ambito della vicenda De RI) sul proprio conto corrente da parte di chi certamente lavorava alle dipendenze di VA RO e aveva un rapporto di fiducia con il proprio datore di lavoro.
Prospetta l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate, facendo proprie tutte le "eccezioni spiegate da tutti gli altri difensori, per quanto estendibili, negli atti di ricorso in cassazione depositati e proditti", nonché "l'inutilizzabilità dei R.I.T. non consegnati al perito di parte AR che avrebbe dovuto svolgere le naturali indagini circa la genuinità del mezzo di prova e confrontarle con le restanti intercettazioni al fine di evidenziare eventuali contrasti e verificare la uniformità della voce con tutte quelle agli atti" con conseguenti riflessi sul diritto di difesa.
In subordine eccepisce l'inutilizzabilità e/o la nullità delle intercettazioni contenute nei R.I.T. 644/06, 797/07, 889/06. In ulteriore subordine eccepisce la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quelle risultante dalla trascrizioni effettuate.
Denuncia, poi, l'inosservanza dei canoni di valutazione probatoria e carenza della motivazione con riferimento agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, tenuto conto del fatto che: a) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non riguardano direttamente i fatti oggetto del processo e, in ogni caso, sono prive di riscontri estrinseci individualizzanti;
b) i dialoghi captati hanno carattere ambiguo;
c) il contenuto delle registrazioni non corrisponde a quello delle trascrizioni peritali;
d) non è spiegato il metodo adottato per il riconoscimento delle voci e non sussistono elementi obiettivi e concreti da cui inferire la certa identificazione dell'imputato; e) manca qualsiasi dato probatorio espressivo di un concreto e consapevole apporto alla vita associativa;
f) le parti offese hanno escluso di avere avuto qualsiasi rapporto con il ricorrente.
Lamenta, inoltre, violazione di legge e carenza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Eccepisce, infine, violazione di legge e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale, erroneamente ritenuta sussistente in assenza di specifica contestazione e di reati commessi dopo l'anno 2000. 4.5. IA EC avanza le seguenti censure.
Denuncia travisamento del contenuto delle intercettazioni effettuate e vizio della motivazione in ordine agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, avuto riguardo al carattere ambiguo e scarsamente decifrabile dei colloqui, ai rapporti di parentela intercorrenti tra la EC e altri coimputati (il padre AR e la sorella VA).
Lamenta, poi, l'insussistenza degli elementi costituitivi del delitto di cui all'art. 644 c.p. (capi 15 e 22) alla luce dell'assenza di qualsiasi ruolo svolto dall'imputata nella commissione degli illeciti sia nella fase della pattuizione che in quello della riscossione e delle dichiarazioni rese a dibattimento dalle parti offese dei delitti di usura.
Eccepisce, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione circa la ritenuta configurabilità dell'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art.
7. Lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 642 c.p., comma 2 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo
43), tenuto conto della equivocità del quadro probatorio, suscettibile di interpretazioni e valutazioni alternative e delle specifiche deduzioni difensive (in ordine alle quali è stata omessa una compiuta rispposta), evidenzianti l'assenza di un quadro probatorio idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio.
4.6. EC VA, anche mediante motivi nuovi, lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, al relativo elemento soggettivo e alla ritenuta univocità e congruità del quadro probatorio, essendo rimasti indimostrati: a) la finalizzazione delle condotte poste dall'imputata agli interessi e agli scopi dell'associazione; b) qualsiasi contributo causalmente rilevante alla vita dell'associazione; c) un diretto coinvolgimento nell'attività muraria;
d) la partecipazione alla fase afferente alla stipula del patto usurario e a quella successiva riguardante la riscossione del credito usurario ovvero degli interessi.
Eccepisce, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione circa la ritenuta configurabilità dell'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7. 4.7. RD ZZ, anche mediante motivi nuovi, lamenta la carenza e l'illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, al relativo elemento soggettivo e alla univocità e congruità del quadro probatorio, tenuto conto: a) del carattere criptico dei colloqui captati il cui contenuto è stato oggetto di travisamento (cfr. conversazione dell'1 febbraio 2008) da parte del giudice d'appello che ha attribuito rilievo a fatti non valorizzati dal giudice di primo grado con conseguente impossibilità di ritenere precluse sul punto le censure non proposte con i motivi d'appello (cfr. p. 87 sentenza impugnata); b) dell'assenza di elementi certi da cui inferire l'esatta identificazione dell'imputato quale interlocutore dei dialoghi intercettati;
c) dell'intervenuta assoluzione dal delitto di usura in danno di UR PP (capo 7); d) dell'assenza di qualsiasi contributo causalmente rilevante fornito alla vita dell'associazione; e) del mancato svolgimento da parte di ZZ di incarichi fiduciari e di rilievo in favore del sodalizio;
f) dell'omesso apprezzamento delle specifiche risultanze concernenti la posizione dell'imputato e della indebita valorizzazione di talune frequentazioni e contatti non connotati da illiceità e riconducili a meri rapporti di conoscenza;
g) del carattere sostanzialmente neutro delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VI TO, h) del carattere meramente indiziario delle conversazioni intercorse tra ZZ e IA e VA EC.
4.8. PP NE articola i seguenti motivi di ricorso. Deduce l'inutilizzabilità delle conversazioni ambientali intercettate tra il 20 maggio 2007 e il 21 luglio 2007 in forza del decreto n. 334/07 R.I.P.M. e dei successivi provvedimenti di proroga, poiché effettuate in violazione di quanto disposto dall'art. 268 c.p.p., comma 3, non sussistendo i presupposti per derogare all'utilizzo degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica ne' le eccezionali ragioni di urgenza previste dalla citata disposizione. Queste ultime non sono assimilabili alla nozione di urgenza cui fa riferimento l'art. 267 c.p.p., comma 2. Atteso il contrasto giurisprudenziale esistente su questo specifico profilo, chiede rimettersi la questione alle Sezioni Unite.
Prospetta, inoltre, il vizio di violazione di legge, di travisamento della prova e di carenza della motivazione con riguardo alla ritenuta configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di truffa, frutto di una lettura parziale e non corretta delle conversazioni intercettate.
Da ultimo lamenta violazione di legge (art. 538 c.p.p.) e vizio della motivazione in relazione alle statuizioni civili con particolare riferimento alla condanna, posta a carico anche del ricorrente, al pagamento delle spese sostenute nel giudizio d'appello dalle costituite parti civili Regione Calabria e provincia di Cosenza. NE è stato, infatti, "ritenuto responsabile della sola violazione della fattispecie ex art. 642 c.p.p., comma 2, (in realtà al capo 39 è contestato il delitto di truffa), peraltro commessa ai soli danni della compagnia assicurativa s.p.a. "Milano assicurazioni"., sin dalla decisione di prime cure, non è stato condannato in relazione all'azione risarcitoria dalle medesime effettuate (cfr, pag. 744-745, così come riportata nel relativo dispositivo, posto in apice alla sentenza d'appello". Occorre evidenziare al riguardo che in realtà le pagine della sentenza citata sono in realtà quelle contrassegnate con i ff. 574-575). La diretta correlazione tra azione risarcitoria e spese di lite impedisce "qualsivoglia discrasia identificativa" (v. ricorso). Nè, d'altra parte, le parti civili hanno avanzato sul punto specifico gravame.
4.9. VI HI formula le seguenti censure. Deduce l'inutilizzabilità delle conversazioni ambientali intercettate tra il 20 maggio 2007 e il 21 luglio 2007 in forza del decreto n. 334/07 R.I.P.M. e dei successivi provvedimenti di proroga, poiché effettuate in violazione di quanto disposto dall'art. 268 c.p.p., comma 3, non sussistendo i presupposti per derogare all'utilizzo degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica ne' le eccezionali ragioni di urgenza previste dalla citata disposizione, non assimilabili alla nozione di urgenza cui fa riferimento l'art. 267 c.p.p., comma 2. Atteso il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto chiede rimettersi la questione alle Sezioni Unite.
Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta offensività del fatto reato ex art. 642 c.p., atteso che la falsificazione (cfr. f. 489 della sentenza di primo grado e f. 50 della sentenza d'appello) ha riguardato solo i profili temporali e soggettivi del denunziato incidente (data di verificazione e soggetti coinvolti); nessun reale ed effettivo pregiudizio patrimoniale è scaturito per la compagnia assicuratrice, attesa l'intervenuta liquidazione per i soli danni effettivi alle cose (nella specie la motocicletta). Lamenta, poi, violazione di legge, travisamento della prova, vizio della motivazione, violazione dei canoni di valutazione probatoria in relazione agli elementi probatori su cui è stato fondato il giudizio di colpevolezza con specifico riguardo anche all'elemento soggettivo, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi consapevolezza circa la contestata alterazione, dell'assenza di qualsiasi contributo alla precostituzione di documentazione falsa relativa al sinistro, dell'intervenuta esclusione dell'aggravante D.L. n. 159 del 1991, ex art. 7, della equivocità dei dati su cui è stata fondata l'identificazione della persona di sesso maschile che guidava l'auto coinvolta.
Lamenta, altresì, violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Da ultimo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle statuizioni civili con particolare riferimento alla condanna, posta a carico anche del ricorrente, al pagamento delle spese sostenute nel giudizio d'appello dalle costituite parti civili Regione Calabria e provincia di Cosenza. L'imputato è stato, infatti, ritenuto responsabile della sola violazione della fattispecie ex art. 642 c.p.p., comma 2, peraltro commessa ai soli danni della compagnia assicurativa s.p.a. "Aviva Italia"., sin dal pronunziamento di prime cure, non è stato condannato in relazione all'azione risarcitoria dalle medesime effettuate (cfr. pag. 744-745, così come riportata nel relativo dispositivo, posto in apice alla sentenza d'appello. Occorre precisare, peraltro, che le pagine della sentenza citata sono in realtà quelle contrassegnate con i ff. 574- 575).
OSSERVA IN DIRITTO
1. Le censure formulate dai difensori di NE e HI in tema di inutilizzabilità delle conversazioni ambientali, intercettate in forza del decreto n. 334/07 R.I.P.M. e dei successivi provvedimenti di proroga hanno carattere logicamente preliminare rispetto alle altre. Esse non meritano accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Innanzitutto s'impone una duplice premessa.
1.1. Quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un., n. 42792 deò 31 ottobre 2001).
1.2. La possibilità di deroga circa l'uso esclusivo di impianti installati presso la Procura della Repubblica esige, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, la sussistenza di due presupposti: a) l'insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione del predetto ufficio giudiziario;
b) la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Come già rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., n. 919 del 26 novembre 2003), l'aggettivazione di tali ragioni di urgenza come "eccezionali" rende avvertiti che deve trattarsi di connotazioni più cospicue e pregnanti rispetto a quelle riferibili ai soli "casi di urgenza" di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, che legittimano il pubblico ministero a disporre direttamente l'intercettazione con decreto motivato soggetto poi a convalida da parte del giudice.
In presenza di questi due presupposti, a rendere legittima l'intercettazione per mezzo di impianti esterni all'ufficio giudiziario occorre altresì che il pubblico ministero emetta apposito decreto motivato prima dell'esecuzione delle operazioni captative (Sez. Un., n. 21 del 29 novembre 2005); occorre, cioè, un congruo apparato giustificativo dal quale possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo seguito dall'autorità giudiziaria (Sez. Un., n-. 17 del 21 giugno 2000).
Quanto all'inidoneità e insufficienza degli impianti captativi in dotazione all'ufficio di Procura, si è puntualizzato che la motivazione relativa ad essi non può certo limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve specificare la ragione dell'inidoneità o dell'insufficienza, sia pure mediante un'indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo della norma, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero (Sez. Un. n. 919 del 26 novembre 2003). Con specifico riferimento, poi, alla indicazione delle "eccezionali ragioni di urgenza", la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto idoneo ad integrare tale parametro normativo il rinvio al passo del decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari in ordine alla situazione criminosa in atto, di per sè indicativa della gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare (Sez. Un., n. 32 del 31 ottobre 2001, n. 32; Sez. Un., n. 919 del 26 novembre 2003).
1.3.Nel caso di specie dall'esame degli atti risulta che il decreto n. 334 del 2007 in data 7 aprile 2007, con il quale la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro dava esecuzione al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro che aveva autorizzato le operazioni di intercettazione delle comunicazioni o conversazioni tra presenti all'interno dell'autovettura Fiat Panda, targata CS 425812, intestata a OS ST e in uso allo stesso, nonché delle utenze telefoniche nn. 348 2783502 e 333 6877183, anch'esse in uso a OS, contiene una specifica e puntuale motivazione in ordine a tutti i parametri che, in base all'art. 268 c.p.p., comma 3, rendevano legittimo il ricorso alle apparecchiature e agli impianti ubicati presso la sala del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza. In ordine alla inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica esso richiama correttamente l'imprescindibile necessità di una collocazione delle apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi di svolgimento delle comunicazioni da sottoporre a controllo anche ai fini di un costante collegamento e coordinamento tra il personale addetto all'ascolto e quello impegnato nei servizi esterni in caso di attivazione improvvisa, nonché di interventi immediati funzionali ad impedire la commissione di ulteriori delitti ed ad acquisire indispensabili elementi di riscontro.
Il decreto contiene, altresì, una motivazione esente dai vizi denunciati circa la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza (e non, come prospettato dalla difesa, di mere ragioni di urgenza) che, come risulta anche dal rinvio al provvedimento autorizzazione, trovavano la loro ragione d'essere nell'esigenza di impedire il protrarsi delle gravi condotte estorsive in danno di commercianti della zona di Cosenza, da inquadrare nel più ampio contesto dell'operatività di un articolato sodalizio di stampo mafioso, stabilmente dedito alla consumazione di allarmanti attività delittuose in grado di compromettere gravemente la sicurezza delle persone e il corretto svolgimento di attività economiche e produttive. Le ontologiche caratteristiche del delitto rendevano, quindi, assolutamente indispensabile l'immediato attivarsi dell'investigazione per far cessare al più presto l'attività criminosa e salvaguardare gli interessi della collettività. La motivazione del decreto autorizzativo del Pubblico ministero alla esecuzione delle operazioni di captazione e la sua piena conformità ad entrambi i parametri fissati dall'art. 268 c.p.p., comma 3, quale presupposto per la deroga all'utilizzo degli impianti e delle apparecchiature in dotazione della Procura della Repubblica incidono sulla stessa precondizione per investire, come richiesto dalla difesa, le Sezioni Unite della problematica relativa ai rapporti tra art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 267 c.p.p., comma 2, con specifico riguardo alla diversità delle nozioni di "urgenza" e di "eccezionale urgenza".
1.4. Considerazioni analoghe valgono per i decreti di proroga nei quali si da atto della persistente attualità delle condizioni di legittimità del provvedimento originario e della constatata utilità investigativa delle operazioni fino a quel momento effettuate. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di legittimità sia il principio secondo il quale il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna specifica motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione (Sez. 1, n. 2612 del 20 dicembre 2004).
Nè, d'altra parte, la difesa ha avanzato rilievi specifici circa l'insussistenza dei presupposti per disporre la proroga o il sopravvenuto mutamento di una situazione di fatto atta ad incidere sui presupposti derogatoli indicati dall'art. 268 c.p.p., comma 3. 2. I motivi di doglianza formulati dal difensore di DR VI AT in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni si segnalano per la loro aspecificità. Il requisito della specifità dei motivi di impugnazione, richiesto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione stessa, dal combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure, per consentire al giudice dell'impugnazione l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato (cfr. ex plurimis Sez. 5, n. 2896 del 3 marzo 1999; Sez. 1, n. 8374 del 24 luglio 1992). Nel caso di specie il ricorrente si è sottratto a tale onere, limitandosi a fare proprie "tutte le eccezioni spiegate da tutti gli altri difensori, per quanto estendibili, negli atti di ricorso in cassazione depositati e prodotti" (cfr. testualmente in tal senso il ricorso) e ad eccepire genericamente violazione di legge e carenza della motivazione relativamente al diniego della richiesta di acquisizione dei "tabulati relativi alle intercettazioni ambientali", omettendo di illustrare l'incidenza di questi vizi - ove astrattamente sussistenti - sul materiale probatorio esaminato dai giudici e sulla tenuta del discorso giustificativo della sentenza che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato.
3. Del tutto aspecifiche sono anche le censure con le quali la difesa di DR: a) lamenta genericamente "l'inutilizzabilità dei R.I.T. non consegnati al perito di parte AR che avrebbe dovuto svolgere le naturali indagini circa la genuinità del mezzo di prova e confrontarle con le restanti intercettazioni al fine di evidenziare eventuali contrasti e verificare la uniformità della voce con tutte quelle agli atti" con conseguenti riflessi sul diritto di difesa;
b) eccepisce in subordine "l'inutilizzabilità e/o la nullità delle intercettazioni contenute nei R.I.T. 644/06, 797/07, 889/06"; c) deduce, in ulteriore subordine, la "mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quelle risultante dalla trascrizioni effettuate".
Le doglianze in precedenza elencate sono, in fatti, genericamente enunciate e sono prive di qualsiasi indicazione delle ragioni poste a base delle stesse, della loro rilevanza e della elencazione delle conversazioni interessate dai vizi dedotti che sarebbero state poste contra legem dal giudice a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità di DR e degli altri concorrenti nel reato.
4. Parimenti aspecifici sono i rilievi avanzati dalla difesa di VA RO circa l'omesso rinvenimento dell'originale della cassetta DAT, non essendo stati in alcun modo precisati ne' l'incidenza di tale circostanza sull'esatto contenuto e sulla corretta interpretazione dei colloqui captati ne' la rilevanza delle conversazioni registrate in tale cassetta ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
5. Infondato è anche il motivo con il quale si denuncia la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 191 c.p.p. e art. 500 c.p.p., comma 4, per la ritenuta utilizzabilità,
mediante acquisizione dei relativi verbali, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, nel corso delle preliminari indagini, da vari testi, nell'erroneo presupposto - rimasto indimostrato - che gli stessi fossero stati destinatari di minacce e di atti intimidatori (cfr. ricorsi di DR, LL).
L'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate sui fatti, in presenza dei presupposti richiesti, concretizza l'eccezione prevista dalla norma costituzionale (art. 111 Cost., comma 5) che demanda alla legge di individuare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per "effetto di provata condotta illecita".
L'art. 500 c.p.p., comma 4 prevede tale acquisizione, quando vi sono "elementi concreti" per ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso.
Il grado di prova richiesto a dimostrazione di tale situazione va individuato tra due estremi: da un lato, non può pretendersi che lo standard sia quello rappresentato dalla formazione della prova in dibattimento, necessaria per la pronuncia di una sentenza di condanna;
dall'altro, gli "elementi concreti" non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale. Devono essere seguiti, come linea guida, parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito qualunque elemento può risultare sintomatico della violenza o della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività. Lo stesso precetto costituzionale, pur nella sua perentorietà, non definisce il grado della prova, che va individuato dal giudice in concreto in uno standard che rifugga dai due estremi del semplice sospetto o della prova al di là di ogni ragionevole dubbio, richiesta soltanto per il giudizio di condanna. La richiamata disposizione di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, non specifica in alcun modo le forme con le quali debbono essere assunti gli elementi dimostrativi, utilizzabili per la verifica della intimidazione subita dal teste, limitandosi a chiarire che i fatti di violenza o minaccia od offerta di utilità possono essere desunti sia da circostanze emerse prima e fuori del dibattimento che, alternativamente o congiuntamente, da circostanze emerse nel dibattimento. Nella specie, è stata fatta corretta applicazione della norma in esame, secondo il principio ermeneutico per cui la regola di esclusione probatoria del "precedente difforme" subisce una eccezione nel caso di inquinamento della prova, che legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal testimone, se emergono elementi concreti per ritenere che tale inquinamento si sia realmente verificato. La norma è chiaramente finalizzata a tutelare la prova, specie nei processi di criminalità organizzata in cui maggiori sono i rischi di pressioni indebite a cui possono essere esposti i testimoni, e ciò per garantire il raggiungimento dello scopo ultimo del processo, rappresentato, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenze n. 254 e n. 255 del 1992), dall'accertamento della verità. Nel caso in cui sorga il sospetto che il teste sia stato minacciato o subornato, si apre un accertamento incidentale, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 5; il giudice decide, infatti, senza ritardo,
svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato minacciato o subornato. L'impulso di parte è necessario affinché il giudice disponga gli accertamenti sugli "elementi concreti" indicati eventualmente dalla stessa parte a dimostrazione del condizionamento subito dai testi, ma non anche perché decida sull'acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dai testi nelle indagini preliminari. La doglianza difensiva, già proposta in sede di merito, trova puntuale e corretta risposta nella sentenza in verifica, che, richiamando l'ordinanza resa il 20 giugno 2011 dal Giudice di primo grado, evidenzia una serie di elementi concreti che, in modo convergente, sono sintomatici delle pressioni intimidatorie subite dai testi-parti offese (Nardi, RA, UR, bennardo, LA, De Rango Carmine e Attilio, Di Giorno, De
Ferrariis) per modificare la versione dei fatti fornita nel corso delle preliminari indagini (identiche modalità di ritrattazione;
sostanziale coincidenza e singolare reiterazione delle medesime modalità di contestazione;
numero delle contestazioni di volta in volta effettuate;
pervicace volontà delle parti offese di affermare e reiterare in dibattimento solo le dichiarazioni "neutre", mai direttamente involgenti circostanze più specifiche idonee a prefigurare profili di responsabilità; negazione di circostanze significative come la consegna di assegni o altri titoli o utilità;
esclusione di circostanze di palmare evidenza, quali la stessa conoscenza di taluni dei soggetti interessati, le modalità di corresponsione delle somme di denaro, l'importo dei prestiti, le relative modalità di restituzione, la causale dei prestiti e delle somme destinate al rientro pure a fronte del contenuto inequivoco delle conversazioni fatte ascoltare al teste;
la qualità o le generalità delle persone partecipanti agli incontri;
la conoscenza della caratura criminale degli interlocutori), con conseguente legittimità dell'acquisizione e della utilizzazione dei relativi verbali (Sez. 6, n. 18065 del 23 novembre 2011; Sez. 3, n. 49579 del 4 novembre 2009; Sez. 1, n. 11203 del 2 marzo 2007; Sez. 1, n. 29241 del 9 maggio 2006). È il caso di precisare che anche le modalità della testimonianza e il contegno tenuto dal testimone in dibattimento rientrano tra gli elementi valutabili come indicativi di "inquinamento probatorio", idonei quindi a giustificare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero. Nel caso in esame, per quello che si evince dalla sentenza impugnata, ben nove testimoni hanno reso a dibattimento dichiarazioni completamente diverse rispetto a quelle rese nel corso delle indagini, e ciò in assenza di una qualsiasi giustificazione plausibile, il che costituisce indubbio sintomo di pressioni esterne sugli stessi testimoni. Sulla scorta delle vistose manifestazioni di omertà e degli ulteriori elementi di contorno cui si è fatto cenno, adeguata e logica appare la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito in ordine alla ritenuta compromissione della genuinità delle testimonianze dibattimentali, a causa dell'anomala determinazione volitiva dei dichiaranti, ascrivibile ad un condizionamento inquadrabile nell'ambito della previsione di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, con l'effetto che rituale devono ritenersi il recupero e la utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi.
6. Non meritano accoglimento neppure i motivi di ricorso con i quali i difensori di OM RO, VA RO, DR VI, MP LL, VA EC, IA EC, RD ZZ prospettano violazione, erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, dei ruoli contestati a ciascuno degli imputati, ai criteri di valutazione probatoria posti a base dell'affermazione della loro responsabilità penale in ordine al suddetto delitto.
6.1. L'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti.
L'art. 416 bis c.p., comma 3 individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione e impiegata nel testo normativo. Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si esaurisce nel fatto in sè di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente - ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano stati effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre. La consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. È ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo;
ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica.
Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale, e l'alone di intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene.
La violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono una modalità con la quale deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere. In mancanza di una quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini.
L'omertà - intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato - che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di stampo mafioso deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.
La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di metodo mafioso) e non negli scopi che si intendono perseguire, delineati nel terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in modo alternativo. La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. può essere desunta, con metodo logico- induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di comparaggio o di comparatico tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria.
Gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione (Sez. 6, n. 1612 del 10 febbraio 2000; Sez. 5, n. 4893 del 20 aprile 2000).
6.2. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso e dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione, il Collegio ritiene che nel caso di specie i giudici di merito abbiano fornito una compiuta motivazione in ordine a tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Essi, infatti, hanno ricostruito la genesi, la composizione, l'ambito territoriale, i settori di operatività, la metodologia, le finalità dell'associazione per delinquere di stampo mafioso contestata ai ricorrenti, l'apporto fornito da ciascuno degli imputati stabilmente inseriti nel sodalizio criminoso e hanno puntualmente analizzato il relativo compendio probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai servizi di osservazione e pedinamento corredati da videoriprese, dalle testimonianze delle parti offese dei delitti di usura (in particolare PP RA, PP UR, LA VI, RO De RI), dalle risultanze delle attività di perquisizione e sequestro, dal contenuto della corrispondenza sequestrata, dalle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria (Pompili, De Santis, Scorzo, Re, EC, Marchese, De Cello), dalla sentenza irrevocabile pronunziata nei confronti dei coimputati che hanno chiesto di definire il processo con rito abbreviato (sentenza ritualmente acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. nel corso del giudizio di secondo grado e corredata dall'attestazione di irrevocabilità, dalle sentenze passate in giudicato pronunciate, tra gli altri, nei confronti di OM RO, già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.). Sulla base di questi elementi i giudici territoriali (salvo quanto si dirà in seguito circa il profilo temporale della contestazione formulata nei confronti di OM RO) hanno compiutamente ricostruito la struttura dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, la sua sfera di operatività in ambito cosentino, le basi logistiche di cui disponeva, mettendo a tale proposito in rilievo la centralità del magazzino della ditta "CFE" di RO VA, nella effettività disponibilità di quest'ultimo, luogo in cui avvenivano le riunioni del gruppo, caratterizzate dall'adozione di particolari cautele e da un servizio di vigilanza esterna, nonché gli incontri fra gli associati e fra questi ultimi e gli esponenti di sodalizi criminali diversi. Hanno, inoltre, compiutamente illustrato, sulla base delle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati delle indagini, degli accertamenti da essi svolti, delle intercettazioni telefoniche e ambientali, i rilevanti mezzi finanziari di cui l'associazione disponeva grazie, in particolare, alla sistematica e capillare attività di usura e alla gestione della discoteca "corte dei miracoli", le modalità di amministrazione del patrimonio comune, funzionale (tra l'altro) ad assicurare mezzi di sostentamento agli associati e ai loro familiari.
La Corte d'appello ha, infine, delineato la struttura gerarchica del sodalizio, la precisione suddivisione dei ruoli tra i suoi componenti, il consapevole e volontario contributo causalmente rilevante fornito da ciascuno degli associati alla vita dello stesso, precisando che: OM e VA RO ricoprivano un ruolo di vertice;
AR EC fungeva da coordinatore di tutti gli interressi economici della cosca;
DR svolgeva un ruolo di primario collaboratore dei vertici del gruppo;
LL e ZZ avevano un ruolo operativo;
le sorelle EC IA e VA erano subentrate nell'organizzazione al padre AR, detenuto in Spagna.
6.3.La Corte d'appello di Catanzaro ha altresì messo in luce, sulla base di una puntuale analisi delle risultanze processuali (intercettazioni telefoniche e ambientali, deposizioni delle parti offese, risultanze delle attività di perquisizione e sequestro, esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, corrispondenza acquisita) il consapevole e volontario contributo fornito da ciascuno dei ricorrenti (salvo quanto si dirà in seguito circa il profilo temporale della contestazione formulata nei confronti di RO OM) alla vita dell'associazione, alla sua gestione, al conseguimento degli obiettivi costituenti l'espressione del disegno criminoso, volto allo sfruttamento e al controllo delle attività commerciali e al rafforzamento del suo potere economico anche in vista del sostentamento degli associati detenuti.
Secondo la motivata ricostruzione operata dai giudici di merito, immune da vizi logici e giuridici e incentrata sull'analisi delle funzioni concretamente esercitate, OM RO dava (con le precisazioni di seguito illustrate circa l'epoca di contestazione delle condotte) un impulso primario all'associazione, operando, quale promotore, sulla struttura, sul modello associativo, nonché sui metodi sì da consentire al sodalizio di acquisire, nel tempo, quella forza di intimidazione intrinseca capace di generare condizioni di assoggettamento e di omertà. Inoltre, insieme con il figlio VA, comandava l'organizzazione, l'amministrava, impartendo le direttive affinché venissero realizzati gli scopi sociali e svolgeva una serie di attività (coordinamento del contributo degli affiliati, adeguamento delle strutture e delle regole di comportamento in maniera tale da assicurare maggiore operatività all'organizzazione, fissazione di tempi e di modalità per la realizzazione degli obiettivi sociali, fornitura di mezzi ed indicazioni necessarie al riguardo) volte a rendere l'associazione stessa più efficace ed adeguata al conseguimento degli scopi prefissati e a produrre stabilità attraverso strategie complessive tese ad assicurare la persistenza e lo sviluppo del gruppo di stampo mafioso (cfr. ff. 68- 79 per la posizione di OM RO e 96-103 per quella di VA RO).
Con riguardo alla posizione di DR (ff. 55 e ss.) la sentenza impugnata ha delineato il suo decisivo ruolo di collaboratore dei vertici del sodalizio, ricostruendo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il contributo determinante da lui fornito alla gestione delle attività usurarie, la sua partecipazione ai principali momenti operativi dell'organizzazione, il fattivo ruolo di vigilanza svolto in occasione di incontri con gli esponenti di altre cosche presso il magazzino della ditta "CFE".
Anche relativamente alle posizioni di LL (cfr. ff. 79 - 85) e ZZ (cfr. ff. 85 - 96) i giudici territoriali hanno fornito una compiuta e logica motivazione in ordine al determinante contributo causale da essi prestato all'associazione, sovraintendendo alle attività di usura (costituenti, come detto, una delle principali finalità del sodalizio), svolgendo opera di vigilanza e controllo sulle condotte delle parti offese, sulla puntualità e sull'esattezza dei pagamenti, intrattenendo rapporti con le persone che, versando in condizioni economiche assolutamente precarie, si rivolgevano alla cosca RO per ottenere prestiti sia pure a condizioni usurarie.
Considerazioni analoghe valgono per le posizioni di EC IA e VA relativamente alle quali i giudici d'appello, all'esito di una completa disamina delle risultanze probatorie (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e videoripresa, esito delle attività di perquisizione e sequestro, contenuto della corrispondenza intercorsa con AR EC, detenuto in Spagna), hanno correttamente argomentato il loro inserimento organico nel sodalizio, avallato dalla volontà di inclusione delle stesse (dopo l'arresto del padre) da parte del clan mafioso e il contributo causale effettivo prestato dalle due donne nei confronti dell'associazione, sostanziatosi nell'impegno da esse assunto di contribuirne alla vita mediante l'assunzione e la gestione dei rapporti di natura usuraria, in precedenza seguiti e curati dal padre, nell'ambito di un più ampio disegno criminoso che prevedeva il coinvolgimento dei vertici del sodalizio nel controllo degli illeciti e nella elaborazione delle diverse strategie volte ad ottenere la riscossione delle somme di denaro.
La sentenza impugnata ha, infine, correttamente argomentato che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (VI AN, VI TO, VI MO, RD PI, OR De LI, OM scrugli, PA LI, IU PA), pur se prevalentemente risalenti ad un'epoca precedente al periodo in contestazione, convergono nel descrivere la consolidata operatività della cosca RO, in grado di indurre, mediante il ricorso alla violenza e alla minaccia, una condizione di assoggettamento e omertà nel contesto sociale circostante grazie all'attitudine evocativa del suo potere criminale. Per tutte queste ragioni i rilievi difensivi non meritano accoglimento, laddove, riproponendo censure già prospettate con i motivi d'appello, cui la Corte territoriale ha fornito compiuta e corretta risposta, cercano di porre in discussione, mediante una non consentita lettura alternativa delle risultanze probatorie, la natura fittizia della ditta "CFE", la sua titolarità in capo a RO VA, la centralità, nell'ottica del patrimonio associativo, della discoteca "corte dei miracoli", i ruoli assunti all'interno del sodalizio da ciascuno degli associati, l'apporto fornito da ciascuno di essi all'organizzazione di stampo mafioso, la rilevanza dei reati di usura nella prospettiva del programma criminoso, l'importanza strategica delle riunioni e degli incontri tra gli associati presso la ditta "CFE", le cautele adottate in occasione degli stessi e dei contatti con esponenti di altre cosche, la predisposizione in tali contesti di servizi di vigilanza esterna al fine di rilevare presenze pericolose o indesiderate.
Non pertinenti, nella medesima ottica, sono i rilievi difensivi (cfr. ricorsi di OM e VA RO) circa l'impossibilità di inferire la sussistenza del metodo mafioso della contestata associazione dalle ritrattazioni dei testimoni a dibattimento. Infatti, come già in precedenza chiarito, fermo restando l'autonomo ambito applicativo dell'art. 500 c.p.p., comma 4, che fissa precisi presupposti e limiti ai fini della acquisizione e della successiva utilizzazione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dalle persone informate sui fatti, è indubbio che si può inferire la capacità di intimidazione di un gruppo di stampo mafioso e la sua conseguente attitudine a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà nel contesto sociale anche dalla condotta processuale delle parti offese di un delitto che, con modalità sostanzialmente coincidenti, non confermino le dettagliate e riscontrate accuse in precedenza formulate nei confronti degli esponenti dell'organizzazione per il comprovato timore di possibili ritorsioni.
Non possono, pertanto, trovare accoglimento - salvo quanto si dirà in seguito circa l'epoca di consumazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. da parte di OM RO) - le censure variamente prospettate dai ricorrenti tese, in realtà, non a confutare la struttura razionale della motivazione, la sua coerente articolazione logica, le massime di esperienza assunte a base del discorso giustificativo della decisione in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso e all'organico e fattivo inserimento nella stessa, con ruoli ben definiti, di OM e VA RO, DR VI, MP MA LL, RD ZZ, IA EC, VA EC, bensì a sollecitare una non consentita lettura alternativa delle emergenze probatorie, più favorevole alle tesi dei ricorrenti.
7. Non fondati sono anche i motivi di ricorso con i quali OM e VA RO, VI DR, LL MP MA, RD ZZ, IA EC, EC VA deducono violazione dei canoni di valutazione probatoria e vizio della motivazione con riferimento alle risultanze probatorie poste a base dell'affermazione della loro penale responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente contestati.
Le censure, che ripropongono le doglianze già avanzate con i motivi d'appello, attengono, in particolare, all'interpretazione del contenuto dei colloqui captati, alle modalità di identificazione degli interlocutori, all'apprezzamento delle dichiarazioni rese dalle parti offese dei delitti di usura, alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamata in reità dei soggetti dichiaranti e all'assenza di riscontri esterni obiettivi ed individualizzanti.
7.1. Sotto il primo profilo il Collegio osserva che solo formalmente i ricorrenti hanno indicato, come motivo della loro impugnazione, il vizio di carenza, illogicità, manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, non avendo, però, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Non è neppure stata lamentata (come pure sarebbe stato astrattamente possibile) una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del processo. I ricorrenti, invero, si sono limitati a criticare il significato che la Corte di appello di Catanzaro ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, al tenore delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate durante la fase delle indagini, al loro significato, all'identità degli interlocutori. E, tuttavia, bisogna rilevare come i ricorsi, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sono stati presentati per sostenere, in pratica, un'ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa dei ricorrenti una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un iter argomentativo logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009; Sez. 5, n. 39048 del 25 settembre 2007). E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati alle conversazioni intercettate, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 17619 dell'8 gennaio 2008). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, dunque, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale illustrato in maniera analiticamente e logica i criteri di attribuzione delle singole conversazioni ai diversi interlocutori e le ragioni per le quali le conversazioni captate dagli inquirenti sono idonee a provare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (salvo quanto precisato per la contestazione temporale formulata nei confronti di RO OM) e i motivi per i quali le deduzioni difensive, puntualmente esaminate dai giudici d'appello, non meritano accoglimento.
A tale proposito occorre ribadire che, alla luce del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, n. 10951 del 15 marzo 2006). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario - ma non si tratta dell'ipotesi dei ricorsi presi in esame - che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte, come nel caso di specie, di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Anche sotto questo profilo, dunque, la sentenza si sottrae alle censure formulate dai ricorrenti, essendo sorretta da un solido, coerente e completo apparato argomentativo la cui tenuta complessiva non è inficiata dai rilievi difensivi dei ricorrenti OM RO, VA RO, VI DR, MP MA LL, ZZ RD, IA EC, VA EC, incentrati sui seguenti profili di fatto, come tali insindacabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione immune da vizi logici e giuridici in ordine ai seguenti aspetti oggetto dei rilievi difensivi:
a) significato dei colloqui telefonici e ambientali captati (cfr. ricorsi di OM e VA RO, DR, LL, ZZ, VA e IA EC); b) interpretazione del loro contenuto e modalità di identificazione dei relativi interlocutori (cfr. ricorsi di OM e VA RO, DR, LL, ZZ, VA e IA EC); c) insussistenza di inconciliabilità logiche tra stato detentivo, regime penitenziario ex art. 41 bis, pregressa concessione di benefici e adesione con ruolo primario ad un sodalizio di stampo mafioso (cfr. in particolare ricorso di OM RO); d) irrilevanza dell'assoluzione dai contestati reati fine di ricorso abusivo al credito (cfr. ricorsi di OM e VA RO;
e) non decisività, stante l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, dell'intervenuta restituzione, nell'ambito della procedura di prevenzione, della discoteca "corte dei miracoli" (cfr. ricorsi di OM e VA RO); f) irrilevanza del mancato rinvenimento, nel possesso di alcuni imputati, di assegni funzionali alla gestione delle attività usurarie (cfr. ricorso di OM RO); g) non incidenza di pregresse assoluzioni o archiviazioni ai fini della configurabilità, nel processo penale, degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (cfr. ricorsi di OM RO, RD ZZ); h) irrilevanza di pregresse condanne per il delitto di associazione di stampo mafioso con il ruolo di mero partecipe (cfr. ricorso di OM RO), considerata la specificità di ogni processo penale e del relativo compendio probatorio;
i) effettiva operatività della ditta "CFE" (cfr. ricorsi di OM e VA RO); l) non pertinenza del richiamo alle modalità di cessione degli immobili da parte dei RN (cfr. ricorsi di OM e VA RO) a fronte di una comprovata attività di usura in loro danno;
m) significato delle modalità degli spostamenti a mezzo di un autista nel più ampio contesto delle dinamiche criminali di stampo mafioso (cfr. ricorso di OM RO); n)rilevanza delle frequentazioni di pregiudicati nella prospettiva associativa (cfr. ricorsi di VA RO e RD ZZ); o) peculiare valenza del versamento anche di taluni titoli di credito nell'ambito delle attività di usura (cfr. ricorso di LL); p) rilevanza dei singoli incarichi nella logica del sodalizio (cfr. ricorso di RD ZZ).
7.2.Con riferimento alle ulteriori doglianze il Collegio osserva quanto segue.
Le corti del merito (entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordano nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo: Sez. Un., n. 6682 del 4 febbraio 1992) in ordine alla identificazione dei componenti della contestata associazione per delinquere di stampo mafioso, alla ricostruzione della metodologia dalla stessa utilizzata, agli scopi da essa perseguiti, alla commissione dei singoli reati fine di usura e, a tal fine, hanno efficacemente valorizzato il complessivo materiale probatorio. Esso è costituito dalle deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati dello svolgimento delle indagini ed esaminati a dibattimento, dalle risultanze delle attività di sopralluogo, pedinamento, perquisizione e sequestro, dai sequestri di denaro, titoli, documentazione comprovante l'attività di usura, dagli accertamenti svolti in merito alle presenze degli imputati nel territorio nazionale, all'estero e all'interno di istituti penitenziari, dalle deposizioni rese anche dalle parti offese dei delitti di usura, dalle sentenze definitive, acquisite ex art. 238 bis c.p.p.. Sulla base di tali risultanze i giudici di merito hanno, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ritenuto sussistente l'organizzazione di stampo mafioso denominata cosca RO operante in territorio cosentino, comprovata la sua operatività, in particolare nel settore delle attività di usura, dimostrata la responsabilità di OM RO (salvo quanto si dirà in seguito circa il profilo temporale della contestazione ex art. 416 bis c.p. formulata nei suoi confronti), VA RO, DR
VI, MP MA LL, RD ZZ, EC IA, VA EC nei ruoli in precedenza specificati e con le condotte sopra illustrate, concretamente idonee a fornire un contributo causalmente rilevante alla vita dell'associazione, al rafforzamento del suo prestigio criminale e della sua capacità di controllo e di penetrazione economica. Hanno, altresì, ritenuta provata la responsabilità di OM RO, DR, VA e IA EC in ordine ai delitti di concorso in usura aggravata, loro rispettivamente contestati, evidenziando al riguardo, sulla base della compiuta analisi delle conversazioni e delle deposizioni delle parti offese, il volontario e consapevole contributo fornito da ciascuno di essi alla imposizione di prestiti a condizioni inique e onerose a persone che versavano in stato di bisogno, nonché alla riscossione forzosa delle relative somme e degli altri vantaggi usurari anche mediante l'evocazione della forza d'intimidazione promanante dalla cosca mafiosa RO.
7.3. In merito ai canoni di valutazione probatoria posti a fondamento della valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (cfr. motivi di ricorso proposti da RO OM, VA RO, VI DR, LL MP MA, RD ZZ), la Corte territoriale, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che le propalazioni, pur se prevalentemente riferite a periodi antecedenti a quelli cui si riferiscono le presenti contestazioni, provengono da soggetti intrinsecamente attendibili avuto riguardo alla loro personalità, al loro passato, ai loro rapporti con gli accusati, alla genesi remota e prossima per la genesi della loro scelta processuale della scelta processuale compiuta, alle caratteristiche di precisione, coerenza, costanza, spontaneità, mancanza di un movente calunniatorio, al contributo di conoscenze fornito e positivamente apprezzato anche nell'ambito di altri processi. Per quanto attiene ai riscontri esterni di carattere generico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato le coerenze, con altre significative risultanze processuali (sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., deposizioni degli Ufficiali di polizia giudiziaria in merito alle indagini svolte), di quanto narrato in merito all'operatività della cosca RO. Con altrettante precisione e coerenza la sentenza impugnata ha distinto il contributo conoscitivo di ciascuno dei dichiaranti per affrontare la problematica dei riscontri estrinseci individualizzanti, necessari affinché la chiamata in correità possa assurgere al rango di prova pienamente valido a carico del chiamato. A tale riguardo ha precisato che le dichiarazioni rese da RD (destinatario delle confidenze dello ZZ) e da TO nei confronti di RD ZZ hanno trovato puntuale conferma nel contenuto delle intercettazioni effettuate, a loro volta confermate dai servizi di osservazione e pedinamento, dalle videoriprese, dalle deposizioni degli operanti.
Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia VI AN, LI PA, VI TO, RD
PI) a carico di DR, pur essendo riferite a periodi antecedenti a quello in contestazione, si riscontrano vicendevolmente circa l'operatività della cosca RO e le attività di usura da essa gestite, mentre le propalazioni di TO, oltre a ricostruire in maniera convergente agli altri collaboratori le dinamiche criminali di DR, trovano puntuali elementi di riscontro estrinseco individualizzante nelle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate.
Con riguardo alla posizione di OM RO i giudici territoriali (cfr. f. 71 della sentenza impugnata), con iter argomentativo correttamente articolato, hanno chiarito che le dichiarazioni dei collaboratori VI, TO, MO, De LI, IU PA, RD) si riferiscono ad un lasso temporale antecedente a quello in contestazione e rivestono interesse unicamente per ricostruire il contesto nel quale si collocano le condotte dell'imputato.
Relativamente alla posizione di LL, la sentenza d'appello (cfr. f. 83 e ss.), all'esito di una compiuta disamina delle chiamate in reità di TO, MO, De LI, ha osservato, con motivazione immune da qualsiasi censura, che esse convergono nell'indicare l'imputato come uomo di fiducia di RO OM nella gestione delle attività economiche riferibili al clan, negli illeciti di usura e di estorsione e come persona che si prestava a fungere da prestanome dello stesso RO, circostanze tutte ritenute riscontrate dal contenuto dei numerosi colloqui captati. Con altrettanta coerenza argomentativa la sentenza distingue, invece, rispetto alle altre, le propalazioni di MO, evidenziando che le stesse attengono ad un lasso di tempo antecedente a quello in contestazione e che il ruolo associativo secondario emergente dalle stesse non è inconciliabile con quello ben più rilevante descritto dagli altri chiamanti in reità, rientrando nelle logiche di un'associazione per delinquere la possibilità di acquisire una maggiore "dignità associativa".
Di secondarie importanza sono state ritenute sia dai giudici di prime cure che da quelli di secondo grado le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nei confronti di VA RO (cfr. f. 102 della sentenza impugnata) per cui, non avendo le stesse inciso sulla ricostruzione delle responsabilità dell'imputato, non sussistono i presupposti di rilevanza delle censure mosse al riguardo dalla difesa.
7.4. Con riferimento alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalle parti offese dei delitti di usura contestati a RO OM, DR, VA EC il Collegio rileva che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa. Queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. Sez. Un. n. 41461 del 19 luglio 2012). Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24 giugno 2010;
Sez. 6, n. 33162 del 3 giugno 2004). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. Un. n. 42461 del 19 luglio 2012). Orbene, i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalle persone offese dei reati di usura sono da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili e trovano univoci e significativi elementi di convergenza negli altri elementi investigativi acquisiti e, in particolare, nel contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nei servizi di osservazione, pedinamento, nelle videoriprese, nella documentazione rinvenuta in occasione delle attività di perquisizione e sequestro, nella corrispondenza acquisita.
8. Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale DR deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa derubricazione del reato nel delitto di favoreggiamento personale.
Le considerazioni in precedenza svolte in merito all'organico inserimento di DR nella cosca RO e all'apporto causalmente rilevante prestato volontariamente e consapevolmente al suddetto sodalizio di stampo mafioso rendono evidente l'insussistenza dei presupposti applicativi del delitto di favoreggiamento personale. Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo.
9. Merita, invece, accoglimento, nel senso di seguito indicato, il ricorso di OM RO limitatamente alla contestazione ex art. 416 bis c.p. (capo 1) in relazione al periodo 2003-2005. Le censure difensive non colgono nel segno nella parte in cui ritengono inconciliabili il ruolo di promotore del sodalizio di stampo mafioso con il lasso temporale di consumazione del reato e la natura di reato necessariamente plurisoggettivo del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Dalla lettura del capo d'imputazione (cfr. capo 1), infatti, si evince che il reato è contestato in concorso con altri soggetti oltre a quelli imputati nel presente processo e a quelli separatamente giudicati con rito abbreviato con sentenza irrevocabile, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.. A fronte della astratta congruità logica di tale profilo, peraltro, il Collegio rileva che, limitatamente al periodo 2003-2005, la sentenza impugnata, dopo avere illustrato il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, omette, con riferimento a tale arco temporale, un giudizio finale complessivo di tutte le risultanze processuali acquisite, idonee a comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commesso (secondo la contestazione di cui al capo 1) anche negli anni 2003-2005 in concorso con altri soggetti, diversi dagli odierni imputati che, come si evince dal capo 1), sono chiamati tutti (salvo EC VA e IA, le cui condotte associative sono limitate al periodo "luglio 2007-giugno 2008") a rispondere dell'addebito ex art. 416 bis c.p. "a partire dall'inizio del 2006 fino al giugno 2008".
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RO OM limitatamente alla contestazione ex art. 416-bis c.p. (capo 1) in relazione al periodo 2003/2005, e il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, all'esito dell'esame di tale punto, dovrà affrontare conseguentemente anche il relativo profilo sanzionatorio. 10. Infondati sono i rilievi difensivi formulati dalla difesa di NE con riferimento al delitto di truffa contestato all'imputato.
La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto provata la responsabilità di NE in ordine al delitto di truffa (contestato in concorso con OS ST, separatamente giudicato) sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, degli accertamenti svolti in merito all'utenza in sua disponibilità, delle stesse dichiarazioni rese dall'imputato, degli accertamenti svolti in merito alle celle telefoniche agganciate dal cellulare di OS la mattina del 22 maggio 2007, della testimonianza di NE in merito agli accertamenti svolti al riguardo.
Alla stregua di questo compendio probatorio la Corte territoriale, sulla base di una ragionamento correttamente sviluppato, ha ritenuto che il ricorrente, d'accordo con OS, aveva falsamente denunciato un sinistro, in realtà mai avvenuto, tra una "Smart" e una "Fiat Panda" al fine di riscuotere indebitamente dalla s.p.a. "Milano assicurazioni" un risarcimento di tremilacinquecento Euro, in realtà non dovuto, con conseguente danno della compagnia assicuratrice. Sulla base di tali obiettivi darti di fatto correttamente i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza del delitto di truffa sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Milano Assicurazioni" S.p.a., da liquidare in Euro duemilacinquecento per compensi, oltre accessori di legge.
11. Parimenti non fondate sono le censure di violazione di legge e vizio della motivazione formulate da HI con riferimento al delitto di cui al capo 40.
I giudici di merito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, fondata sul puntuale esame delle emergenze processuali (contenuto dei colloqui captati, documentazione acquisita, sentenze irrevocabili di condanna pronunziate nei confronti dei coimputati ST OS e PP PO e acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.), hanno ritenuto provata la seguente ricostruzione dei fatti. RA, nella denuncia di sinistro indirizzata alla s.p.a. "Avila Italia", di concerto con gli altri correi, indicava i seguenti dati falsi: a) la data del 23 maggio 2007 come giorno di verificazione di un incidente stradale accaduto invece l'11 maggio 2007; b) l'identità di PP PO come conducente della moto di proprietà dello stesso PO, che, prelevata in realtà da OS presso un concessionario l'11 maggio 2007, era rimasta coinvolta dopo poco tempo, quello stesso giorno, in un incidente stradale con una vettura condotta da un uomo non identificato. Le false indicazioni erano funzionali a porre a carico della compagnia assicuratrice (s.p.a. "Aviva Italia") della vettura di proprietà di HI il risarcimento del danno causato alla moto di PO dallo sconosciuto conducente che non si era fermato in occasione dell'incidente dell'11 maggio 2007. I rilievi difensivi, pur se ricondotti alle categorie della violazione di legge, del travisamento della prova, del vizio della motivazione, della violazione dei canoni di valutazione probatoria, non criticano in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, sollecitano la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di ottenere, mediante false informazioni e un'alterata rappresentazione della realtà, la somma di duemila Euro dalla compagnia assicurativa s.p.a. "Avila Italia".
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Milano Assicurazioni" S.p.a., da liquidare in Euro duemilacinquecento per compensi, oltre accessori di legge.
12. Non meritano accoglimento neppure i rilievi difensivi avanzati da IA EC in ordine al delitto di cui al capo 43.
La sentenza impugnata, con motivazione esente dai vizi denunciati, ha argomentato, sulla base del contenuto dei colloqui captati, delle risultanze dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria dinanzi alla dotta "CFE" il giorno in cui si sarebbe asseritamente verificato il sinistro stradale e della documentazione acquisita, della sentenza irrevocabile di condanna pronunziata nei confronti di VA AL, allegata agli atti del processo ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. che IA EC, di concerto con altri correi, denunciava, al fine di conseguire il relativo indennizzo, un incidente stradale mai avvenuto tra l'auto Fiat di VA AL e l'auto Smart della EC che, in tal modo, otteneva indebitamente dalla compagnia assicuratrice "Groupama" la somma, a lei non dovuta, di Euro duemiladuecento.
Le censure difensive non criticano, in realtà, le regole inferenziali poste dai giudici a base dell'affermazione di penale responsabilità ne' la struttura razionale del provvedimento impugnato, bensì, deducendo l'omesso compiuto apprezzamento delle deduzioni difensive, mirano in realtà a sollecitare una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti pur in presenza di un iter argomentativo compiutamente sviluppato.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Groupama Assicurazioni" S.p.a., da liquidare in Euro duemilacinquecento per compensi, oltre accessori di legge.
13. Non meritano accoglimento i motivi di ricorso proposti da IA e VA EC in tema di configurabilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestata in relazione ai delitti di usura loro rispettivamente ascritti.
La L. n. 203 del 1991, art. 7 richiede che i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo siano commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso. Si tratta di due ipotesi distinte, quantunque logicamente connesse. La prima ricorre quando l'agente o gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere in reati associativi, delinquono con metodo mafioso, ponendo in essere, cioè, una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica - non necessariamente su una o più persone determinate, ma, all'occorrenza, anche su un numero indeterminato di persone, conculcate nella loro libertà e tranquillità - con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata. In tal caso non è necessario che l'associazione mafiosa, costituente il logico presupposto della più grave condotta dell'agente, sia in concreto precisamente delineata come entità ontologicamente presente nella realtà fenomenica;
essa può essere anche semplicemente presumibile, nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sè tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso. La seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica invece necessariamente l'esistenza reale, e non più semplicemente supposta, di un'associazione di stampo mafioso, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un sodalizio semplicemente evocato (Cass. Sez. 1, 18 marzo 1994, n. 1327, rv. 197430). L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso (posizione di OM RG) sia che risultino ad esso estranei (Sez. Un. n. 10 del 22 gennaio 2001). La sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, in quanto, con argomentazione correttamente articolata, ha evidenziato, sulla base di una puntuale analisi degli elementi probatori acquisiti (conversazioni captate, dichiarazioni delle parti offese dei delitti di usura, testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria, esito dei servizi di osservazione e pedinamento, videoriprese, risultanze delle attività di perquisizione e sequestro, corrispondenza acquisita) che le ricorrenti, dopo l'arresto in Spagna del padre AR, non solo entrarono a fare parte organica della cosca mafiosa RO, ma sposarono appieno anche la metodologica e le finalità della stessa nella gestione delle attività di usura (in precedenza seguite dal genitore), nell'ambito di un più ampio disegno criminoso che prevedeva il coinvolgimento dei vertici del sodalizio nel controllo degli illeciti e nella elaborazione delle diverse strategie volte ad ottenere dai debitori il versamento delle somme di denaro, funzionali ad accrescere il potere economico ed il prestigio criminale dell'organizzazione, nonché a consolidare la sua presenza sul territorio.
14. Non fondato sono le censure formulate da DR in tema di riconoscimento e applicazione della recidiva e di trattamento sanzionatorio.
Con riguardo al primo punto il Collegio osserva che, tenuto conto dell'epoca di commissione degli ultimi illeciti per i quali l'imputato ha riportato sentenza di condanna definitiva - successivi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa all'anno 2000 -, sussistevano, come esattamente rilevato dai giudici territoriali, i presupposti per ravvisare la contestata forma di recidiva. La sentenza impugnata, sulla base dei plurimi e gravi precedenti penali, della qualità e natura dei reati oggetto del presente processo ha, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ritenuto che gli stessi fossero espressivi di spiccata pericolosità sociale e di una radicata attitudine a rendersi inosservante alle leggi dello Stato. Immune da censure si appalesa la motivazione della sentenza d'appello anche nella parte in cui ha valorizzato, ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio, la qualità e natura dei reati posti in essere, le loro modalità di consumazione, il contesto di criminalità organizzata in cui gli stessi si collocano. 15. Non meritano accoglimento neppure le censure di HI in tema di diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
La Corte d'appello ha fondato il giudizio di bilanciamento sulla base della particolare proclività a delinquere dimostrata dall'imputato e della negativa personalità dell'imputato, quale desumibile anche dai suoi negativi precedenti penali.
16. Fondato è il motivo di ricorso con il quale RO VA deduce violazione di legge con riferimento alla disposta confisca della ditta "l'edilizia di RO VA", già "CFE". 16.1. Occorre premettere che, con il termine "confisca" s' identificano misure ablative di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato. La Corte Costituzionale, sin dagli anni sessanta (cfr. sentenze n. 29 del 25 maggio 1961, n. 46 del 4 giugno 1964 n. 46), ha evidenziato che "la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica" e che "il suo contenuto...è sempre la...privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa", con l'effetto che viene in rilievo "non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge".
Il profitto del reato a cui fa riferimento l'art. 240 c.p., comma 1 va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato. Il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato;
il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Carattere onnicomprensivo si attribuisce - poi - alla locuzione "provento del reato", che ricomprende "tutto ciò che deriva dalla commissione del reato" e, quindi, le diverse nozioni di "prodotto", "profitto" e "prezzo" (S.U., n. 9 del 28 aprile 1999). La nozione di profitto come "vantaggio economico" ritratto dal reato è tradizionalmente presente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 9149 del. 3 luglio 1996; Sez. Un. N. n. 29951 del 24 maggio 2004 n. 2995), che, però, ha avuto modo anche di precisare che all'espressione non va attribuito il significato di "utile netto" o di "reddito", ma quello di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", a superamento quindi dell'ambiguità che il termine "vantaggio" può ingenerare (cfr. Sez. Un., n. 29952 del 24 maggio 2004 n. 29952). Altro principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è che il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre, cioè, una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito (cfr. Sez. 2, n. 31988 del 14 giugno 2006; Sez. 6, n. 46780 del 4 novembre 2003). A tale criterio di selezione s'ispira anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 10280 del 25 ottobre 2007 che, con riferimento alla confisca-misura di sicurezza del profitto della concussione, ha privilegiato una nozione di profitto in senso "estensivo", ricomprendendovi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, ma ha sottolineato che tale reimpiego è comunque casualmente ricollegabile al reato e al profitto "immediato" dello stesso. Anche tale decisione, quindi, ribadisce la necessità di un rapporto diretto tra profitto e reato, e si nega che l'autore di quest'ultimo possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorrendo all'escamotage di trasformare l'identità storica del medesimo profitto, che rimane comunque individuabile nel frutto del reimpiego, anch'esso causalmente ricollegabile in modo univoco, sulla base di chiari elementi indiziali evincibili dalla concreta fattispecie, all'attività criminosa posta in essere dall'agente (cfr. in tal senso Sez. Un. N. 26654 del 27 marzo 2008). 16.2. La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di questi principi ed è connotata da intrinseca contraddittorietà nella parte in cui ha disposto la confisca dei beni mobili aziendali e del relativo magazzino della ditta "l'edilizia di RO VA" (già "CFE"). Ha, infatti, affermato in maniera tautologica che si trattava di "prodotto" e di "profitto" del reato, omettendo - oltre a qualunque altra specificazione - anche di considerare che la sentenza di primo grado (non espressamente riformata sul punto) aveva ritenuto la natura strumentale della ditta quale base logistica del sodalizio e copertura degli illeciti dallo stesso gestiti e che analoghe valutazioni sono contenute in altra parte della sentenza di secondo grado (cfr. in particolare ff. 45-47).
Per tutte queste ragioni s'impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RO VA in relazione alla disposta confisca della ditta "L'Edilizia di RO VA", già "CFE", e il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
17. Sono, invece, fondate le doglianze di NE e HI in tema di statuizioni civili.
Il dispositivo della sentenza d'appello, nel primo capo verso ha statuito la conferma della sentenza emessa il 29 giugno 2011 dal Tribunale di Cosenza, appellata esclusivamente dagli imputati, che non conteneva alcuna statuizione di condanna a carico di NE e HI quanto alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Regione Calabria e Provincia di Cosenza. Nel secondo capoverso della sentenza, invece, la Corte d'appello di Catanzaro ha condannato "gli appellanti" in solido al pagamento delle spese di lite sopportate in quel grado di giudizio dalle costituite parti civili Regione Calabria e dalla Provincia di Cosenza. Con tale statuizione generalizzata è stata erroneamente disposta, in assenza dei relativi presupposti di legge, la condanna anche di NE e HI alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NE PP e HI VI, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese sostenute in appello dalle parti civili Regione Calabria e Provincia di Cosenza.
Nel resto i ricorsi di NE e HI devono essere rigettati.
18. Conclusivamente, al rigetto dei ricorsi di DR VI, MP LL, IA EC, VA EC, ZZ RD, consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NE PP e HI VI, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese sostenute in appello dalle parti civili Regione Calabria e Provincia di Cosenza;
rigetta nel resto i ricorsi di NE e HI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO OM limitatamente alla contestazione ex art. 416-bis cod. pen. (capo 1) in relazione al periodo 2003/2005, e rinvia per nuovo giudizio sul punto, con conseguente rideterminazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso di RO OM.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO VA in relazione alla disposta confisca della ditta "L'Edilizia di RO VA", già "CFE", e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto il ricorso di RO VA.
Rigetta i ricorsi di DR VI, LL MP, EC IA, EC VA, ZZ RD, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna NE PP alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Milano Assicurazioni" S.p.a., che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Condanna EC IA alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Groupama Assicurazioni" S.p.a., che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma, il 12 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013