Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 388 comma secondo cod. pen. si realizza con qualunque comportamento diretto a impedire od ostacolare l'esecuzione degli obblighi imposti col provvedimento del giudice, quindi anche con la prosecuzione dell'attività vietata dal provvedimento stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto in presenza di un provvedimento del giudice civile che, ordinando la sospensione di lavori edilizi, aveva contestualmente consentito il compimento di opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni, laddove le opere poste effettivamente in essere erano state di maggiore e diversa entità).
In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/11/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1824
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 24210/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE IZ N. IL 23/01/1971;
RA NI N. IL 27/04/1963;
avverso la sentenza n. 724/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 09/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito, per la parte civile, Avv. Damasco Francesco, che si riporta alle conclusioni depositate in udienza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2013 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Francavilla Fontana del 4 ottobre 2011, che riconosceva AN NT e ZE IZ responsabili del delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 388 c.p., comma 2, per avere eluso un provvedimento adottato dal Tribunale civile di Brindisi - Sezione di Francavilla Fontana in data 1 dicembre 2005, che ordinava loro di sospendere i lavori intrapresi su un immobile confinante con altro di proprietà della querelante SE SI (consentendo esclusivamente le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni con gli opportuni accorgimenti tecnici), condannandoli alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile.
1.1. Il Giudice di prime cure ha fondato la sua decisione sulle deposizioni dei testimoni escussi nell'istruzione dibattimentale e sulla documentazione fotografica ivi prodotta, alla cui stregua emergeva come il su citato provvedimento giurisdizionale avesse sospeso l'esecuzione di lavori sull'immobile confinante con quello della querelante, consentendo esclusivamente la realizzazione di opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche nei piani sottostanti e confinanti;
provvedimento, sospensivo, questo, regolarmente comunicato agli imputati, i quali, ciò nonostante, avevano proseguito l'interdetta attività, ponendo in essere opere diverse da quelle autorizzate.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello hanno proposto personalmente ricorso per cassazione gli imputati, deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per mancata assunzione di una prova decisiva a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, avendo la Corte d'appello omesso di dare conto della richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso una consulenza tecnica d'ufficio volta a valutare se le opere realizzate costituiscono una mera protezione del solaio atta ad evitare infiltrazioni potenzialmente dannose per i vicini, o se invece tali opere sono una vera e propria rifinitura ad opera d'arte del solaio medesimo.
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati, non essendo emersa dall'istruttoria dibattimentale alcuna prova certa che gli imputati abbiano in concorso tra loro eluso il provvedimento del giudice civile attraverso l'effettuazione di opere diverse ed ultronee rispetto a quelle espressamente autorizzate. Non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata quali siano le dichiarazioni testimoniali ritenute determinanti, ovvero in base a quale elemento la realizzazione di un solaio ad altezza superiore a quello preesistente e coperto con lastre di Cursi e provvisto di lucernari possa di per sè escludere la compatibilità di tali opere con quelle necessarie per eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche nei piani sottostanti e confinanti, dal Giudice civile autorizzate nel provvedimento che si assume eluso da parte degli imputati.
2.3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale, oltre a carenze motivazionali in relazione all'art. 62 bis c.p., avendo la Corte d'appello con motivazione meramente apparente escluso la riduzione della pena al minimo edittale, nonché il riconoscimento delle attenuanti generiche, dovendosi invece avere riguardo, sul punto, alla condotta irreprensibile degli imputati, sia precedente che successiva ai fatti di causa, ed alla non particolare gravità, ovvero alla non manifesta rilevanza degli stessi, tenuto conto, altresì, che il Tribunale di Brindisi ha rigettato in sede civile il ricorso presentato da SE SI, accertando l'assoluta legittimità delle opere iniziate sui lastrici dell'abitazione dei signori AN - ZE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo di doglianza, costituendo ius receptum, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, il principio secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce un'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 27/01/2006, Rv. 233391).
Proprio in ragione del carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta in tanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, dunque, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ne discende che il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, dep. 16/07/1999, Rv. 213923).
Nel caso di specie tale dimostrazione non risulta essere stata fornita, avendo la Corte d'appello congruamente ed esaustivamente argomentato, sulla base di una valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, nel senso della manifesta irrilevanza - e, comunque, della inidoneità a sovvertire l'esito del primo giudizio - dei temi oggetto della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa.
Al riguardo, infatti, la Corte d'appello di Lecce ha osservato, sulla base delle rilevate caratteristiche tecniche dell'opera dai ricorrenti realizzata, che il su menzionato provvedimento del Tribunale civile di Brindisi aveva già indicato la, ben diversa, natura delle opere autorizzate, ovvero la tamponatura con opportuni accorgimenti tecnici delle sole fessurazioni esistenti, precisando, al riguardo, che, ove si fosse reso necessario per le evidenziate ragioni atmosferiche un intervento più incisivo, le parti avrebbero dovuto rivolgersi al Giudice per ottenerne l'eventuale autorizzazione.
Per vero, come si è già accennato, la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della non ammissione ex art. 603 c.p.p., in una verifica della logicità e congruenza della motivazione correlata al materiale probatorio raccolto ed apprezzato. E l'impugnata sentenza d'appello, come si è or ora evidenziato, ha motivato diffusamente le ragioni della raggiunta completezza dell'indagine probatoria.
4. Evidenti profili di inammissibilità investono anche il secondo motivo di ricorso, laddove si riproducono argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di prime cure - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero si rinvia ad una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa sollecitando un tipo di sindacato improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito i fatti posti alla base del tema d'accusa.
In tal senso, la Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto in narrativa, ha preso in considerazione tutte le deduzioni e le obiezioni mosse dalla difesa ed è pervenuta alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali.
Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza come il provvedimento giurisdizionale del 1 dicembre 2005 avesse autorizzato esclusivamente opere di tamponatura, con opportuni accorgimenti tecnici, delle sole fessurazioni esistenti, laddove le risultanze probatorie hanno dato conto dell'esistenza di un'opera ben diversa da quella prescritta, consistente in un solaio costruito ad un'altezza maggiore rispetto a quello preesistente, coperto con lastre di Cursi e dotato di aperture per dare luce alla stanza, in tal guisa eludendo il contenuto e le finalità dell'ordine di sospensione adottato dal Giudice.
Si tratta, all'evidenza, di una condotta che la Corte di merito ha correttamente sussunto nello schema descrittivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 388 c.p., comma 2, la cui integrazione si realizza attraverso qualunque comportamento diretto a impedire od ostacolare l'esecuzione degli obblighi imposti col provvedimento del giudice, quindi anche con la prosecuzione dell'attività vietata dal provvedimento stesso (Sez. 6, n. 10881 del 05/10/1981, dep. 04/12/1981, Rv. 151214).
5. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione delle contestate ipotesi delittuose, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico-fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
6. Parimenti inammissibile deve ritenersi, infine, l'ultimo motivo di ricorso, ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto, sia pure attraverso una sintetica valutazione, ha replicato ai rilievi difensivi - peraltro solo genericamente prospettati in sede di gravame - ed ha fatto riferimento ai criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatorie ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
7. È noto, infine, alla stregua di una consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità, sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'eventuale presenza di cause estintive del reato per intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione (Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Rv. 231164).
8. Conclusivamente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare nella misura di Euro duemilacinquecento. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio indicato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì i ricorrenti a rimborsare in solido alla parte civile le spese di questo grado, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori, I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014