Sentenza 13 febbraio 2006
Massime • 1
Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata "in loco" con quelle peculiari connotazioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, evocando acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorietà in ordine alla esistenza in Sicilia di un clan mafioso a struttura familistica, era giunta alla conclusione che un'autonoma consorteria operante in territorio milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva perpetrato in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2006, n. 19141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19141 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/02/2006
Dott. DI TOMASSI AR Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 280
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 7215/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
il 11/04/2005, con mod. IP1, dal detenuto BI IU, nato ad [...] il [...]; il 28.10.2004; con mod. IP1, dal detenuto RU ON, nato a [...] il [...]; il 20.10.2004, dall'avv. Rollo Roberto difensore di RI RO, nato ad [...] il [...], e di IO ON ON, nato a [...] l'[...]; il 20.10.2004, dal Procuratore Generale di Milano nei confronti di AN CO, nato a [...] il [...]; il 30.10.2004 dall'avv. Paolo Federico difensore dello stesso ER ed il 3.11.2004, con mod. IP1, dallo stesso imputato personalmente;
il 26.10.2004, dall'avv. Minasi Vincenzo, difensore di RU ON, nato a [...] il [...]; il 27.10.2004, dall'avv. ON MANAGÒ ed il 29.10.2004 dall'avv. Petrelli Giorgio Marcello, difensori di IE NZ, nato a [...] il [...]; il 29.10.2004, dall'avv. Alfarone Renato, difensore di RU LE, nato ad [...] il [...]; il 29.10.2004 dall'avv. Spazzali Giuliano, difensore di TA RU, nato ad [...] l'[...]; il 22.9.2004, da TT CA, nato a [...] il [...], ed il 5.11.2004 dall'avv. Lucio difensore dello stesso imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 18 giugno 2004;
Letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo ON BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per IT IU e l'annullamento con rinvio per tutti gli altri ricorrenti relativamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p., e per AL e AV anche per il reato di cui al
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74. Sentiti, altresì, l'avv. Coppi Franco, che, nell'interesse di AL RU, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv. Managò ON che, nell'interesse di AV NZ, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la scarcerazione di AV per decorrenza dei termini;
l'avv. Petrelli Giorgio Marcello che, nell'interesse di AV NZ, si è associato alle richieste dell'avv. Managò;
l'avv. Esbardo Lucio che, nell'interesse di TI ON e PA CA, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
l'avv. Rallo Roberto che, nell'interesse di ON ON OF, ha chiesto l'annullamento della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI ON, TI ON, TI LE, RI ON ON, AR RO, IT IU, PA CA, ER CO, AL RU e AV NZ, assieme ad altri imputati, erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Milano, di diversi reati, tra i quali:
- Per tutti, tranne lo AV, il reato sub A) associazione per delinquere aggravata, ai sensi dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 6, per avere fatto parte di un'associazione di stampo mafioso, intesa n'drangheta, facente capo alla cosca denominata IT- TI-AL, insediatasi nel territorio di Africo e Bova Marina in Calabria ed operante a Milano, dedita al commercio internazionale di stupefacenti e reimpiego in attività commerciali dei relativi proventi;
nonché all'acquisizione della gestione in forma imprenditoriale di determinate attività economiche, relative al settore edilizio e, segnatamente, al settore del movimento terra, nell'ambito del territorio di Cologno Monzese, Vimodrone e Cernusco sul Naviglio nonché nell'hinterland nord di Milano. Di siffatta articolazione mafiosa il IT, inteso tiradrittu, era ritenuto capo indiscusso, in stretto contato con altri esponenti del sodalizio delegati ad operare in Lombardia, come AL RU, TI LE ed altri;
AL RU, TI LE, TI ON e TI ON operanti in qualità di vertici del gruppo delegato ad operare in Lombardia, coordinati tra loro da chi era investito di autonome funzioni organizzative, come AR RO e RI ON ON;
ER CO, incaricato di compiti organizzativi e direttivi nell'attuazione dei programmi della cosca, anche in funzione della scelta per l'acquisizione di attività economiche nel settore prescelto dal gruppo mafioso;
PA CA con il compito di individuare le nuove attività economiche di investimento del capitale della cosca e di collegamento dei vertici del gruppo.
- Per AL RU e AV NZ il reato sub B), ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, nn. 2 e 3, per aver fatto parte di un'associazione criminosa finalizzata alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 73 e 80, di cui alla menzionata normativa in tema di stupefacenti, con l'aggravante del numero di persone superiore a dieci, con sede operativa e centro direzionale in Milano e Saranno, Cologno Monzese ed altri comuni dell'hinterland, luoghi nei quali si incontravano ed affluiva l'eroina proveniente da paesi dell'Est.
Con sentenza del 13 aprile 2001, il Tribunale dichiarava la responsabilità degli imputati e condannava ciascuno alle pene di seguito indicate.
IT IU, in quanto responsabile dei reati di cui ai capi A), B) ed H), era condannato, con il vincolo della continuazione, alla pena di anni 27 e mesi 6 di reclusione;
AL RU, colpevole dei reati di cui ai capi A) e B), unificati con il vincolo della continuazione, alla pena di anni 16 e mesi 4 di reclusione;
TI LE, colpevole dei reati di cui ai capi A), B), E), D) ed M), unificati con il vincolo della continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione;
TI ON, colpevole dei reati di cui ai capi A), B), E), F), G), I) ed M), ritenuta la condotta del capo U) già assorbita in quelle contestate ai capi E) ed F), unificati con il vincolo della continuazione, alla pena di anni 19 e mesi 6 di reclusione;
TI ON, colpevole dei reati di cui ai capi A), B), M) e T), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, unificati con il vincolo della continuazione, alla pena di anni 27 e mesi 6 di reclusione;
AR RO, colpevole dei reati di cui ai capi A), ritenuta la mera partecipazione, B), D) ed E), unificati con il vincolo della continuazione e con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni 15 e mesi otto di reclusione;
RI ON ON, colpevole dei reati di cui ai capi A), ritenuta la mera partecipazione, B), F) e H, unificati con il vincolo della continuazione e con la diminuante per il rito abbreviato, alla pena di anni 16 e mesi sei di reclusione;
ER CO, colpevole dei reati di cui ai capi A) e B), ritenuta la mera partecipazione e con la diminuente per il rito abbreviato alla pena di anni 11 di reclusione;
PA CA, colpevole del reato di cui al capo A), ritenuta la mera partecipazione, alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione;
AV NZ, colpevole del reato di cui al capo B), e lo condannava alla pena di anni venti e mesi sei di reclusione. Pronunciando sui gravame proposti dai difensori degli imputati, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 15 luglio 2002, confermava la condanna di tutti gli imputati per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui al capo A); la condanna del AL anche per il reato di cui al capo B), associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti;
la condanna di AV NZ per il solo reato di cui al capo B). Riduceva in parte le pene per i seguenti imputati, nella misura di seguito indicata:
TI ON, alla pena di anni 26 e mesi 6 di reclusione;
TI ON, alla pena di anni 19 e mesi 4 di reclusione;
TI LE alla pena di anni 17 e mesi 8 di reclusione;
PA CA, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e la diminuente di rito, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;
AL RU alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione;
AV NZ, ritenuta la mera partecipazione, alla pena di anni 13 di reclusione.
Confermava nel resto.
Avverso l'anzidetta pronuncia i difensori degli imputati proponevano ricorso per Cassazione e questa Suprema Corte, Sezione Prima, con sentenza del 10 novembre 2003, annullava la sentenza impugnata nei confronti di AL RU e AV NZ in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; annullava la stessa sentenza, limitatamente al capo A), nei confronti di tutti gli imputati, all'infuori dello AV, e rinviava per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 13.4.2001, confermava la penale responsabilità degli imputati anzidetti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ai sensi dell'art. 416 bis c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, e - concesse allo AV le attenuanti generiche con giudizio d'equivalenza - riduceva allo stesso la pena nella misura di anni 10 di reclusione e confermava quanto a:
TI ON la pena di anni uno in continuazione e, dunque, per l'effetto la pena complessiva di anni 27 e mesi 6 di reclusione;
TI ON la pena di mesi otto in continuazione e, dunque, per l'effetto la pena complessiva pena di anni 19 e mesi 4 di reclusione;
TI LE la pena di mesi otto in continuazione e, dunque, per l'effetto la pena complessiva di anni 17 e mesi 8 di reclusione;
RI ON ON la pena di mesi 4 in continuazione e, dunque, per l'effetto la pena complessiva di anni 16 e mesi 6 di reclusione;
AR RO la pena di mesi 4 in continuazione e, dunque, per l'effetto la pena complessiva di anni 15 e mesi 8 di reclusione;
IT IU la pena di anni 2 in continuazione e, dunque, per l'effetto la pena complessiva di anni 27 e mesi 6 di reclusione;
PA CA la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;
AL RU la pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione.
Avverso la pronuncia anzidetta IT IU, TI ON, il difensore di AR RO e di RI ON ON, il Procuratore Generale di Milano nei confronti di ER CO, lo stesso ER ed il suo difensore, i difensori di TI ON, AV NZ, TI LE, AL RU, ed ancora PA CA ed il suo difensore proponevano ricorso per Cassazione, ciascuno deducendo i motivi di censura indicati in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso proposto personalmente da IT IU, sul retro dell'ordine di carcerazione notificatogli il 29 marzo 2004, eccepisce la nullità della sentenza impugnata, sul rilievo che esso istante non aveva mai avuto notizia del procedimento a suo carico e della conseguente pronuncia, nonostante si trovasse ristretto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo.
- Il primo motivo del ricorso proposto in favore di TI ON deduce che la Corte di merito si era discostata dal dictum del giudice di legittimità, omettendo di indicare i criteri adottati per l'individuazione del connotato caratteristico del reato di cui all'art. 416 bis c.p., e cioè la forza intimidatrice del vincolo associativo. Nessun elemento concreto era stato, poi, addotto a sostegno dell'ipotizzato collegamento del TI con gli altri imputati, mentre era stata ampiamente e documentalmente provata la volontà dello stesso ricorrente di vivere lontano da qualsivoglia consorteria. Il secondo motivo denuncia un errore materiale nella procedura di determinazione della pena, in quanto il giudice del rinvio aveva inopinatamente aumentato la pena senza che sul punto vi fosse appello del P.M. Ed infatti, mentre la prima Corte di merito aveva condannato l'imputato alla pena di anni 26 e mesi 6 di reclusione, di cui un anno per il solo capo A), la Corte di rinvio aveva aumentato la detta pena ad anni 27 e mesi 6, con ciò aggravando la pena in precedenza inflitta, benché non vi fosse stato, sul punto, annullamento da parte della Corte Suprema. - Il ricorso proposto da TI ON deduce due motivi. Il primo eccepisce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 623, 624 e 238 bis c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo denuncia violazione dello stesso art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 81 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorrente si duole, innanzitutto, che eludendo il dictum della Corte di legittimità il giudice del rinvio, anziché procedere a nuovo esame delle risultanze processuali, fornendo idonea ed adeguata motivazione, si fosse limitato a recepire il contenuto motivazionale della sentenza cassata. In particolare, la Corte aveva elaborato un nuovo genus di associazione mafiosa, l'associazione subdola e silenziosa, omettendo di indicare il connotato precipuo di tale sodalizio, e cioè la forza di intimidazione esterna, che deve essere non solo astratta o virtuale, ma effettiva e concreta, di guisa che il tipo di associazione di stampo mafioso non avrebbe potuto attagliarsi al concetto di associazione subdola e silenziosa. In definitiva, la Corte distrettuale aveva perpetuato gli errori di metodo già commessi dalla Corte cassata. Nè valeva a sottrarre la sentenza impugnata da identico vizio motivazionale la circostanza che fossero state utilizzate sentenze prodotte dal PG, in quanto si trattava di pronunce di primo grado non ancora passate in giudicato, la cui natura impediva qualsiasi tipo di utilizzazione se non con il consenso delle difese degli imputati, che, invece, si erano fermamente opposte all'acquisizione. Il compendio probatorio valorizzato dal giudice di merito, fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori LA e RA oltre che sul contenuto di alcune conversazioni intercettate presso la Casa Circondariale di Marassi, non era idoneo a fornire la dimostrazione dell'ipotizzato sodalizio mafioso. Tra l'altro, le stesse dichiarazioni del LA erano screditate, in quanto risultava in atti che lo stesso collaborante, arrestato nel 1990, l'anno successivo aveva iniziato la collaborazione, di talché non avrebbe potuto avere conoscenza delle vicende criminali dal 1994 al 1997, periodo nel quale è stata ipotizzata l'associazione in questione. Anche RA era inattendibile, a parte che non era stato in grado di riferire sull'inserimento del TI in senso alla consorteria criminale di Africo. Insignificanti, infine, erano le conversazioni captate nel carcere di Marassi, peraltro intercorse con un parente. In conclusione, la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso era stata affermata sulla base di mere presunzioni.
La seconda doglianza censura la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, peraltro con motivazione contraddittoria, sulla base del riferimento all'ordinanza di custodia cautelare del 1994, ove invece risultavano in atti precise indicazioni processuali che segnalavano il collegamento tra i fatti oggetto di giudizio e quelli oggetto del procedimento Camper, senza che potesse rilevare la pur esigua distanza temporale tra i due episodi criminosi. Ricorrevano, invece, tutti i presupposti per l'operatività della continuazione, tenuto specialmente conto dell'unicità del disegno criminoso e dell'identità qualitativa dello stupefacente in questione. - Il ricorso proposto in favore di TI LE denuncia violazione di legge processuale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Lamenta, al riguardo, che la Corte del rinvio aveva omesso di motivare adeguatamente, nonostante le severe critiche espresse alla precedente sentenza dalla Corte regolatrice. In particolare, non era stato indicato alcun elemento diverso da quelli già ritenuti insufficienti dalla Corte di legittimità, posto che il giudice del rinvio si era limitato ad una pedissequa riproduzione del percorso motivazionale seguito dalla sentenza cassata.
- Il primo motivo del ricorso proposto in favore di RI e AR denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 bis c.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3. Si lamenta, in proposito, che il giudice del rinvio si sia limitato ad un'acritica riproduzione del percorso motivazionale della sentenza cassata, muovendo, peraltro, da un presupposto erroneo e cioè che il giudice di legittimità avesse confermato la validità dell'impianto accusatorio con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in considerazione della ribadita sussistenza del sodalizio mafioso, senza considerare che non vi era per nulla sovrapposizione, neanche soggettiva, tra le due fattispecie associative, che integravano pacificamente figure di reato del tutto autonome, per natura e finalità, di talché non era dato inferire gli elementi dimostrativi di una consorteria dalla presunta esistenza dell'altra. Inoltre, la Corte di legittimità aveva chiaramente ritenuto non conclusivi gli argomenti in forza dei quali il giudice di merito aveva giudicato esistente un sodalizio dotato di forza intimidatrice e che avesse fatto proprio il metodo mafioso. Del tutto congetturale era stato poi l'argomentare del giudice di merito che aveva valorizzato l'episodio riferito da Iannuzzi, in ordine alla capacità della sola presenza di TI LE ad allontanare qualche piccolo delinquente dalla sua salumeria, quando invece quella stessa presenza non era stata capace di scoraggiare i ladri dal compiere dei furti in danno di ER CO, in conclusione, la Corte aveva travisato il significato delle risultanze processuali, ritenendo operante una forza intimidatrice del gruppo associativo che, di fatto, era inesistente, tanto più che quella condizione non si attagliava certamente all'ipotizzata configurazione di una mafia silente nel territorio. Infondatamente, inoltre, era stata ritenuta esistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, che non poteva desumersi dal mero compimento di attività illecite in zona. Nessun elemento concreto autorizzava a ritenere che i profitti del traffico di stupefacenti fossero stati reinvestiti nelle attività usurarie di TI LE. Del tutto inidonei ed insufficienti erano, poi, gli elementi in base ai quali era stata ritenuta la partecipazione dei ricorrenti al sodalizio in questione, essendo tutt'altro che affidabili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prive peraltro di idonei riscontri.
- Il ricorso proposto in favore di PA CA denuncia, con il primo motivo, mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Si duole, in proposito, che siano stati utilizzati elementi privi di valenza indiziaria a sostegno del preteso collegamento dell'imputato al ritenuto sodalizio criminoso, contravvenendo all'enunciato della Suprema Corte. Inoltre, era manifestamente erroneo ritenere associato il PA pur riconoscendo che lo stesso era succube non dell'associazione ma di TI LE, sicché mancava la coscienza e volontà, da parte sua, di partecipare alla consorteria mafiosa.
Il secondo motivo deduce mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p.. Erronea era la valutazione delle risultanze probatorie, che non consentivano di ritenere la contestata partecipazione del PA alla consorteria delinquenziale. In particolare, mancava la benché minima prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto di appartenere ad un sodalizio mafioso, non potendo, all'uopo, valere la circostanza che egli si fosse sottratto all'esame del P.M.. Il terzo motivo denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., ed art. 416 bis c.p., comma 6. Contesta, al riguardo, la ritenuta aggravante, sul rilievo che del tutto irrilevante è il particolare che il PA avesse prospettato al TI l'affare dell'acquisto di un ristorante, senza nessuna indagine sulle effettive capacità dello stesso imputato, soggetto di modestissimo livello culturale, di mettere in atto la ricerca di mercato su attività imprenditoriale da inglobare nel giro d'interessi della cosca di appartenenza. D'altronde, una siffatta affermazione era in palese contrasto con il riconoscimento allo stesso PA delle attenuanti generiche, sul presupposto che il contributo dallo stesso fornito al sodalizio fosse modesto. Il ricorso proposto dal P.G. nei confronti di ER CO sul rilievo che il nome dell'imputato e la quantificazione della pena era stata omessa nel dispositivo letto in udienza, della cui mancanza l'estensore della pronuncia si era avveduto argomentando che la stessa era dovuta a mero errore materiale. A dire del ricorrente, invece, la sentenza era affetta da nullità con riferimento all'art.546 c.p.p. che, al comma 3, prevede espressamente la nullità della sentenza se è incompleto il dispositivo.
Per quanto riguarda, poi, i ricorsi proposti, con identica formulazione, dallo stesso ER e dal suo difensore, il primo motivo denuncia manifesta illogicità e carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Si duole, al riguardo, che la Corte del rinvio, anziché procedere a rivisitazione critica delle risultanze processuali, aveva riproposto le stesse argomentazioni della sentenza cassata, ancorché gli elementi dedotti a fondamento del ritenuto metodo mafioso fossero stati ritenuti non conclusivi. Era stata, così, erroneamente ribadita la valenza indiziaria ad elementi che il giudice di legittimità aveva considerato insignificanti, come le intercettazioni in atti o la ritenuta ospitalità od il lavoro offerti a TI LE, cui sarebbe stato consentito di avvalersi dei suoi conti bancari per far transitare flussi di danaro di provenienza illecita. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, e precisamente dell'art. 416 bis c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Anche in proposito il giudice del rinvio aveva disatteso il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, con riferimento agli elementi caratterizzanti del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, giungendo a ravvisarne i presupposti in una singolare organizzazione che sarebbe rimasta silente e quindi priva di forza intimidatrice nel mondo esterno.
Il terzo motivo deduce falsa applicazione della legge penale nella dosimetria della pena, con riferimento all'art. 61 bis c.p. e art.133 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul riflesso dell'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 416 bis c.p., comma 6, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo dell'insussistenza della contestata aggravante.
- Il ricorso in favore di AL RU muove da identici spunti critici nella censura della motivazione della sentenza impugnata, sul riflesso che il giudice del rinvio, limitandosi a valorizzare gli stessi elementi probatori già utilizzati dalla sentenza cassata, non aveva assolto all'obbligo motivazionale.
Con unico motivo di ricorso denuncia, dunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza dei principi di diritto dettati dalla
Suprema Corte in sede di annullamento. Denuncia, in proposito, che la responsabilità in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, era stata affermata sulla base degli stessi elementi di giudizio utilizzati per il diverso reato di cui all'art. 416 bis c.p., nonostante l'ontologica diversità delle due fattispecie associative. Indefinito ed assolutamente incerto era il presunto sodalizio mafioso, al quale, comunque, il AL era rimasto estraneo. Infatti, la Corte di Appello era rimasta sul vago e si era avvalsa ancora una volta di mere petizioni di principio e di elementi accusatori privi di valenza dimostrativa. Il ricorrente chiedeva, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento alle due imputazioni per i reati associativi contestati al ricorrente, per non aver commesso il fatto o, in subordine, ai sensi dell'art. 530, comma 2; l'annullamento, in ogni caso, senza rinvio quanto meno per la parte relativa all'applicazione dell'art. 416 bis c.p., comma 6. In via subordinata, chiedeva l'annullamento con rinvio per un diversa qualificazione giuridica del fatto-reato in termini di mero favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 c.p., comma 2;
l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena, previa concessione delle attenuanti generiche;
l'annullamento della sentenza impugnata con il reintegro delle proprietà e con conseguente restituzione dei beni sequestrati e confiscati.
- Il ricorso proposto dall'avv. ON Managò, in favore di AV NZ, si articola in tre motivi.
Il primo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, art. 238 bis c.p.p. e art.627 c.p.p., ed in relazione ancora al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74. Sostiene, in proposito, che il giudice del rinvio non si era attenuto al principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, sia pure attraverso il rilievo di difetto motivazionale, sotto il profilo della mancata indicazione di elementi specifici ed oggettivi che consentissero di attribuire individualmente il delitto al ricorrente. Peraltro, nella fase cautelare, ben due Sezioni di questa Suprema Corte (la 2^ con sentenza 30.3.1999 n. 15561 e la 6^ con sentenza del 18.10.1999 n. 3269), annullando due distinte ordinanze del Tribunale della Libertà di Milano, avevano ritenuto che gli elementi in questione non erano neppure sufficienti ai fini dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare, anche per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Infondatamente, il giudice del rinvio ha osservato, al riguardo, che la Corte di Cassazione ed il Tribunale non avevano tenuto conto della vicenda RT, che, secondo il giudice di merito, avrebbe avuto un ruolo determinante ai fini dell'affermazione di colpevolezza del ricorrente. Il giudice di merito non si era, però, avveduto che quella vicenda era stata già considerata con riferimento alla posizione del coimputato AL RU, con conclusivo giudizio di irrilevanza. Insomma, la Corte distrettuale non aveva valutato alcun nuovo elemento rispetto al precedente giudizio, sicché era evidente la violazione del disposto dell'art. 627 c.p.p. Inoltre, le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia non erano idonee ad integrare una valida piattaforma indiziaria, trattandosi di mere affermazioni de relato di un coimputato, AB EN, valutate, peraltro, dal giudice di merito in modo erroneo e contraddittorio. Ed ancora, quanto alla vicenda RT, sarebbe stata rilevante la considerazione che, in sede di esame dibattimentale, l'RT aveva dichiarato di non ricordare se qualcuno gli avesse mai chiesto alcunché sul conto dello AV, sicché in atti risultava, pure, un riscontro negativo alle illazioni degli inquirenti. Non era stato, infine, tenuto conto che da nessuna intercettazione, tra le tante acquisite in atti, era emersa la partecipazione del ricorrente - peraltro incensurato e studente universitario - ai traffici illeciti in oggetto. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., ed in relazione ancora al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Anche con riferimento alla ritenuta aggravante di cui al comma 3 dell'articolo menzionato da nessun elemento era emersa la circostanza che esso ricorrente fosse in stretto rapporto con i vertici dell'organizzazione. L'unico rapporto lo AV lo aveva avuto con il cugino RI ON, di talché era mancata ogni indagine sulla riferibilità soggettiva dell'aggravante di cui al comma 3 della menzionata norma sostanziale.
Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 62 bis c.p., artt. 69 e 133 c.p., sotto il profilo dell'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza, la giovane età, il ruolo irrilevante presuntivamente ricoperto.
Il ricorso proposto dall'avv. Giorgio Marcello Petrelli, in favore dello stesso AV, si fonda sui seguenti motivi. Il primo deduce nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e), per assoluta carenza e manifesta illogicità
del suo tessuto argomentativo, in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, nonché all'art. 627 c.p.p., comma 3, in relazione alla ritenuta integrazione della prova di responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Denuncia, in particolare, elusione dei principi di diritto affermati dal giudice di legittimità, con violazione della richiamata norma processuale. Argomenta, al riguardo, che gli elementi utilizzati dal giudice del rinvio, già ritenuti non conclusivi dalla Corte di legittimità, erano assolutamente inidonei a fondare una pronuncia di responsabilità, considerato peraltro che le dichiarazioni del collaboratore BA erano rimaste del tutto prive di riscontri individualizzanti. Nè poteva ritenersi tale l'episodio RT, al quale non avrebbe potuto attribuirsi alcun rilievo probatorio. Il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, nonché per violazione della stessa norma sostanziale, mancando qualsivoglia elemento di prova a conferma dei rapporti dello AV con altri coimputati, al di là del legame parentale con RI ON ON.
Il terzo motivo eccepisce nullità della sentenza, ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e), per carenza e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non ha ritenuto di concedere all'imputato le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, nonostante l'incensuratezza ed il ruolo secondario che lo AV avrebbe assunto in seno al gruppo criminale.
2. - Tanto premesso, si rileva, in linea preliminare, l'inammissibilità del ricorso di IT IU, in quanto intempestivamente proposto. Ed invero, risulta in atti che l'impugnazione è stata personalmente presentata dall'imputato detenuto, con mod. IP1, soltanto in data 11.4.2004, e dunque ben oltre il tempo utile per l'impugnativa. In ragione della fissazione di un termine lungo per il deposito della sentenza, stabilito in giorni novanta, il termine per l'impugnazione, per l'imputato presente (sia pure in videoconferenza), scadeva il 31.10.2004, ossia il quarantacinquesimo giorno a far tempo dalla scadenza del periodo utile per il deposito (16.9.2005). Sicché, come attestato nell'annotazione di Cancelleria in calce alla sentenza impugnata, richiamata poi nella nota 11.5.2005, la pronuncia in esame è divenuta irrevocabile per il IT l'1.11.2004. Sempre in limine, occorre prendere atto che, con ordinanza del 16 settembre 2004, la Corte di Milano ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che la pena principale complessiva inflitta a TI ON doveva intendersi fissata in anni 26 e mesi 6 di reclusione e non già anni 27 e mesi 6 di reclusione, dunque in senso conforme al contenuto della doglianza espressa, in punto pena, in favore dell'imputato oggi ricorrente. Rispetto a tale profilo di censura va, dunque, preso atto della sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnativa.
Inammissibile per difetto d'interesse è anche il ricorso proposto dal P.G. nei confronti di ER CO, con riferimento alla mancata indicazione della pena in dispositivo. Ed infatti, dal testo della motivazione, che fa tutt'uno con il dispositivo, risulta che, per mero errore di trascrizione, era stata omessa nella parte dispositiva la quantificazione (meramente dichiarativa) della pena, risultando evidente che per lo AV, come per tutti gli altri imputati, il trattamento sanzionatorio non poteva che essere quello stabilito dal Tribunale di Milano, ossia un anno in continuazione per il reato associativo, con la riduzione a mesi otto per la diminuente di rito. Misura che, a seguito della pronuncia di annullamento relativa al reato associativo, faceva si che la pena definitiva a carico del ricorrente rimanesse, incontrovertibilmente, fissata in anni dieci e mesi quattro di reclusione.
3. - Venendo, ora, al merito delle impugnazioni, una doglianza comune a tutti i ricorsi riguarda la pretesa elusione, da parte del giudice del rinvio, del dictum della Suprema Corte, con conseguente violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3. L'apprezzamento di tale censura presuppone, naturalmente, una corretta individuazione del contenuto precettivo della pronuncia di annullamento, rispetto al quale valutare, poi, l'adeguatezza e completezza della risposta offerta dal giudice di merito. La pronuncia di annullamento, nei confronti della maggior parte degli imputati (e precisamente ON TI, LE TI, ON TI, IU IT, RO AR, ON ON RI, CO ER, PA CA e AL RU) scaturiva dal rilievo che il giudice di merito non aveva reso una compiuta motivazione in ordine a tutti gli elementi costituitivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - e segnatamente, in relazione al metodo mafioso - omettendo anche l'analisi delle prove di specifica colpevolezza in ordine alla partecipazione di ciascun imputato, di talché restava indimostrata l'inerenza soggettiva al fatto, ossia la riconducibilità delle posizioni di ciascuno al fatto-reato in contestazione: beninteso, una volta risolta positivamente la preliminare questione della sussistenza di una consorteria dalle peculiari connotazioni previste dalla menzionata norma sostanziale. Le ragioni di annullamento si compendiavano, dunque, nella dichiarata necessità di un nuovo giudizio, che si uniformasse ai principi di diritto enunciati, con esclusivo riferimento al reato associativo (f. 51 sentenza Cassazione), divenendo irrevocabile la pronuncia di condanna relativamente agli altri capi d'imputazione ascritti a ciascuno degli odierni ricorrenti.
Chiamata a tale specifico compito sulla base di chiare e tassative coordinate di riferimento, la Corte del rinvio ha, di fatto, tradito tali consegne, riproponendo pedissequamente il percorso motivazionale seguito dalla prima Corte di merito. Non solo, ma senza cogliere il senso di quanto richiestole, non ha esitato, incredibilmente, a muovere appunti alla stessa formulazione della pronuncia di legittimità (cfr. f. 19: .... pur avendo utilizzato, a sostegno della decisione rescissoria, espressioni, a seguito delle quali era ragionevole ipotizzare l'accoglimento delle richieste formulate di annullamento senza rinvio.....ha sostanzialmente confermato la validità dell'impianto accusatorio per i restanti capi d'imputazione, in particolare per il reato associativo sub B), finendo - in tale inusitata vis polemica - ad accomunare il giudizio di legittimità e le strategie difensive in un apprezzamento assai critico, fondato sul rilievo di analisi parcellizzata e non complessiva di tutti gli elementi sopra ricordati.
È così sfuggito al giudice di merito il fine precipuo dell'indagine demandatagli, che, specificamente orientata alla verifica in concreto degli elementi costitutivi del reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., avrebbe dovuto essere intesa ad accertare se in territorio milanese avesse operato un'autonoma consorteria delinquenziale che, mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso in altre aree geografiche, si fosse radicata in loco con quelle peculiari connotazioni. Al quesito anzidetto non avrebbe potuto rispondersi evocando sic et simpliciter conclamate acquisizioni giudiziarie od elementi di notorietà in ordine all'esistenza in Africo, e zone viciniori, di un clan mafioso a struttura familistica facente capo ai IT-TI per giungere alla sbrigativa conclusione che l'articolazione di quella consorteria in area milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva automaticamente perpetuato in diverso contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali. Era di tutta evidenza, infatti, che, se cosi' fosse stato realmente, si sarebbe trattato null'altro che dello stesso fenomeno criminale e, dunque, dello stesso sodalizio mafioso sorto e radicato nel territorio d'origine, pur se operante in diversi ambiti territoriali nei quali stava tentando di espandere i suoi illeciti affari (con tutte le possibili implicazioni di un siffatto rilievo anche in termini di competenza). Non è fondatamente dubitale, infatti, che, nell'ipotesi in cui un'associazione mafiosa dirami sue articolazioni in aree territoriali diverse da quella d'origine, non per questo si formano altrettante, autonome, consorterie delinquenziali, sì che l'originario ceppo finisce col perdere la sua identità per disarticolarsi in entità autonome e distinte, a meno che, come è ovvio, una siffatta disgregazione non risulti in concreto, per effetto di intervenute scissioni in seno allo stesso sodalizio. Altro vizio logico della sentenza risiede nell'avere acriticamente ritenuto che l'indubbio spessore mafioso dei ricorrenti - o di taluni di essi - fosse di per sè solo sufficiente a dispiegare, anche in contesti spaziali diversi (storicamente estranei a certe forme di subcultura e devianza delinquenziale proprie di altre aree geografiche), la capacità intimidatrice che, notoriamente, promana dal vincolo associativo ed ha il suo pendant nella paura di denunciare e, quindi, nella conseguente condizione di omertà e soggezione. Per pacifica massima d'esperienza, tale capacità in tanto può, efficacemente, dispiegarsi in quanto il contesto sociale sia, tradizionalmente, permeabile e, realmente, sensibile agli effetti della minaccia che scaturisca dalla mera notorietà di un'appartenenza, anche indipendentemente dal compimento di specifici atti d'intimidazione. Salvo, come si è detto, che non risultino, in concreto, specifici indici di mafiosità, nel quadro di una sperimentata nuova impresa delinquenziale che intenda, autonomamente, riproporre in altre aree del Paese le stesse condizioni di assoggettamento e di omertà che, come è noto, costituiscono l'humus in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa, concepita come stile di vita e strumento di sopraffazione, mai fine a sè stessa, ma sempre orientata e finalizzata al procacciamento di illeciti profitti e di facili arricchimenti.
E quest'ultima annotazione, sul nesso di strumentalità, efficacemente scolpito dal disposto normativo dell'art. 416 bis c.p., vale, poi, a dimostrare quanto sia, logicamente, incongrua - nella sentenza impugnata - anche la configurazione di mafia silente, che è ipotesi concettualmente incompatibile con la tipologia normativa di reato associativo mafioso, che è tale quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per una delle finalità delittuose specificatamente indicate dalla stessa norma sostanziale. Insomma, il metodo mafioso, nel disegno normativo, è sempre segno di esteriorizzazione, proprio per il fatto stesso di dover essere strumentale, sia pure nei limiti del mero profittamento della forza intimatrice (.....si avvalgono) ai fini della sua canalizzazione o finalizzazione per il perseguimento di uno degli obiettivi indicati dalla citata disposizione normativa. È, dunque, necessario che nella condotta positiva dei sodali e nel complessivo modo di essere del sodalizio vi siano chiari sintomi di mafiosità, connotati delle anzidette caratterizzazioni. I rilevati vizi inficiano, così, la sentenza impugnata con riferimento al reato associativo previsto dall'art. 416 bis c.p., e ne reclamano, pertanto, l'annullamento.
Anche in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato al AL ed allo AV, è agevole cogliere l'inosservanza dell'art. 627 c.p.p. In proposito, occorre richiamare il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui in tema di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione, pur restando libero di pervenire - sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte - allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata (cfr. Cass. sez. 4^, 21.6.2005, n. 30422, rv. 232019; in senso conforme Cass. sez. 1^, 16.9.2004, n. 4036, rv. 230620; id. Sez. 3^, 21.4.2004, n. 26380, rv. 228929; id. Sez. 1^, 6.5.2004, n. 26274, rv. 228913). Orbene, per quanto riguarda il AL, con specifico riferimento al reato in questione, questo Giudice di legittimità aveva menzionato gli elementi indizianti addotti a carico dell'imputato (rapporti di parentela e affinità con IL IU, suo cognato, con LE TI - a sua volta cognato di IT e cugino acquisito, con ON TI - la cui cugina, AL AR aveva sposato, separandosene successivamente, le dichiarazioni di HI BR relative al ruolo di informatore in ordine ad eventuali indagini in corso, svolto dal ricorrente grazie ai contatti con le forze dell'ordine - v. deposizioni AV, RA, TO, Di RE - nonché l'episodio relativo al rinvenimento in data 17.1.1998 - giorno in cui si era svolto un incontro tra RI ed il ricorrente, rilevato grazie ad un servizio di pedinamento:
deposizione Toscano - di un'apparecchiatura g.p.s. installato a bordo dell'autovettura dello stesso RI;
e del successivo episodio RT (ex appartenente alle forze dell'ordine, addetto all'installazione di microspie per conto della Polizia di Stato, il quale, richiesto di informazioni da parte di NU PA, gestore di un garage in cui erano custodite autovetture rubate, per conto dello Stato, aveva provveduto ad informare gli inquirenti;
ed ancora, le dichiarazioni del HI in ordine ai periodici viaggi effettuati in Lombardia da AV per gestire, per conto di IT IU, i traffici di droga e sovrintendere ai trasporti in Calabria, nonché in merito all'ospitalità a lui fornita, in queste occasioni, da RI. In particolare, la circostanza riferita dallo stesso collaboratore in ordine all'interessamento di AL per la sistemazione di marra e dell'autovettura Ford carica di stupefacente effettivamente sequestrato. Sennonché, tutti questi elementi di accusa, pur ritenuti di indubbio rilievo indiziario, non erano stati ritenuti, da questa Corte di legittimità, di rilevanza conclusiva ai fini del giudizio di colpevolezza perché, da un lato, non provano compiutamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, dall'altro, non ricollegano compiutamente l'imputato in modo diretto al delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti a lui addebitato, in difetto del requisito indispensabile del riscontro sotto il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè di ulteriori, specifiche, circostanze strettamente e concretamente ricolleganti il singolo al fatto di cui deve rispondere (cfr. f. 53). Parimenti, per lo AV sono stati specificamente ribaditi gli elementi di accusa valorizzati dai giudici di merito per l'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (episodio relativo al rinvenimento sull'auto di RI dell'apparecchiatura g.p.s....., dichiarazioni di HI BR, dichiarazioni di RI ON ON in merito alle presenze del ricorrente a Milano, intercettazioni telefoniche acquisite ex art. 270 c.p.p., in cui si parla del fatto che AV è stato "battezzato", perché circola con un'auto di grossa cilindrata, deposizione del teste Trafiletti, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Melito Porto salvo relativa alla faida di Roghudi, in cui venne ucciso TI AV - zio del ricorrente - che si avvaleva quale autista di RI), osservando che anche tali emergenze, pur avendo indubbia valenza indiziante, non consentivano di ricondurre univocamente e in modo diretto l'imputato al delitto di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti a lui addebitato, in assenza della compiuta analisi di ulteriori, specifici, oggettivi, elementi che - consentano di attribuire individualmente il delitto al ricorrente (cfr. ff. 53 e 54).
Orbene, a fronte degli elementi così individuati, tanto più che - come rilevato dal difensore dello AV - per quest'ultimo le anzidette risultanze erano state ritenute persino inidonee a legittimare la custodia cautelare, con due pronunce di questa Suprema Corte emesse nel procedimento cautelare, la Corte di merito si era limitata ad una elencazione ragionieristica delle emergenze processuali nell'ambito di un quadro sinottico delle successive pronunce, senza un'apprezzabile analisi critica ed una lettura organica delle stesse volte a cogliere la reale convergenza e l'effettiva riconducibilità ad un insieme indiziario di conclusiva rilevanza e di pregnante plausibilità in funzione dell'addebito in questione, secondo quanto imposto dalla pronuncia rescindente di questo Supremo Collegio.
Il deficit motivazionale si traduce, pertanto, in vizio della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 627 c.p.p., e ne comporta l'annullamento con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, restando ovviamente assorbita ogni altra questione.
Resta solo da dire che va disattesa l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, proposta in favore dello AV, posto che la relativa richiesta va presentata al competente giudice di merito ai fini delle relative determinazioni, da adottare nelle ordinarie forme procedurali.
4. - Per tutto quanto precede, i ricorsi di IT IU e del P.G. devono essere dichiarati inammissibili;
vanno, invece, accolte le impugnazioni di tutti gli altri ricorrenti e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p. di cui al capo A); la stessa pronuncia deve essere, parimenti, annullata per AL e AV relativamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, al capo B) con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo. L'annullamento in ordine al reato sub A) riguarda anche il IT per l'effetto estensivo dell'impugnazione, che opera non solo nei confronti degli imputati non impugnanti, ma anche di chi abbia proposto impugnazione dichiarata inammissibile (cfr. Cass. Sez. 1^, 28.4.2004, n. 19901, rv. 228052).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di IT IU;
annulla la sentenza impugnata per tutti gli altri ricorrenti e, per l'effetto estensivo anche per IT, relativamente al reato dell'art. 416 bis c.p. di cui al capo A); annulla inoltre la sentenza impugnata per
AL e AV relativamente al reato del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, di cui al capo B), dichiara inammissibile il ricorso del
P.G. per carenza di interesse e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2006