Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 2
Integra il delitto di turbata libertà degli incanti e non quello meno grave di astensione dagli incanti la condotta di chi non si limita ad astenersi dal concorrere agli incanti o alle licitazioni private in cambio della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, ma partecipa altresì in maniera attiva all'intesa illecita finalizzata ad impedire o turbare la gara ovvero allontanarne gli offerenti. (Fattispecie relativa all'attività di intermediazione svolta dall'imputato per favorire il proprietario di un immobile sottoposto a vendita forzata provocando l'astensione dall'incanto di coloro che avevano già versato cauzione per parteciparvi).
La circostanza attenuante speciale del reato di turbata libertà degli incanti, data dal riferimento della condotta alle licitazioni private per conto di privati, resta estranea ai casi di licitazione dipendente da una disposizione di legge o da un ordine ovvero da un'autorizzazione dell'Autorità, e specificamente al caso del pubblico incanto per la vendita di beni disposta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2009, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/10/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1731
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 33290/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI DO N. IL 22/05/1947;
avverso la sentenza n. 3171/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 27/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 27/3/2007, confermava la decisione 20/10/2003 emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Prato nella parte in cui aveva dichiarato SO EN colpevole del reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); rideterminava, però, la misura della pena riferibile a tale illecito, in quanto contestualmente, riformando nella parte corrispondente la pronuncia di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di estorsione, pure originariamente contestato, perché il fatto non sussiste.
La Corte di merito ricostruiva così i fatti: il 28/11/2002 era stata fissata la vendita all'asta di un immobile pignorato nell'ambito della procedura esecutiva promossa, dinanzi al Tribunale di Prato, da un Istituto di credito nei confronti del padre e della zia di LE BE;
interessati a partecipare alla gara erano DO BE e CA EL, che avevano depositato regolare cauzione;
il SO, il giorno precedente alla gara, aveva contattato il LE, prospettandogli, alla presenza anche del DO, la possibilità che gli offerenti avrebbero potuto rinunciare alla gara, se egli fosse stato disposto a versare una certa somma;
il LE aveva accettato la proposta ed aveva consegnato in garanzia assegni bancari per un importo complessivo di Euro 20.000,00; la gara, come previsto, era andata effettivamente deserta ed era stata rinviata ad altra data;
il pomeriggio del 28/11/2002, il LE aveva versato a mani del SO, come da accordi, fa somma contante di Euro 5.000,00, previa restituzione di uno degli assegni dati in garanzia, nonché l'ulteriore somma di Euro 2.500,00 (a mezzo di assegno), quale compenso per l'opera di mediazione svolta dal medesimo SO;
lo sviluppo dinamico della vicenda era stato monitorato e verificato dai Carabinieri, ai quali il LE, sin dal primo momento, si era rivolto, essendogli apparsa sospetta l'iniziativa assunta dal SO.
Il Giudice distrettuale ravvisava nei fatti così come ricostruiti gli estremi del reato di cui all'art. 353 c.p., comma 1, escludendo la meno grave ipotesi di cui all'art. 354 c.p., perché, col comportamento collusivo dei soggetti coinvolti, tra i quali il SO, che aveva svolto attiva e decisiva opera di mediazione affinché la promessa e la consegna di denaro andassero a buon fine, si era impedita o comunque turbata la gara nel pubblico incanto, inducendo, grazie all'accordo criminoso raggiunto, gli unici concorrenti (DO e EL) a disertarla.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 353 c.p., considerato che, una volta esclusa, per effetto dell'assoluzione dal reato di estorsione, la condotta minacciosa, non poteva individuarsi come elemento integratore del reato la promessa e la successiva dazione di denaro, comportamenti questi estranei alla contestazione e comunque non integranti il requisito del "dono" ma piuttosto una forma di risarcimento a favore del DO per il danno conseguente al ritiro dalla gara;
2) violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 110 c.p., art. 119 c.p., comma 2 e art. 353 c.p., comma 1, posto che, non essendosi proceduto contro il LE per concorso nella turbativa d'asta, avendo il predetto svolto sostanzialmente il ruolo di vero e proprio agente provocatore, anch'egli doveva essere mandato assolto da tale reato;
3) violazione ed erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che il fatto doveva essere ricondotto nella previsione di cui al terzo comma dell'art. 353 c.p. o in quella di cui all'art. 354 c.p., con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio;
4) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53 e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria.
3 - Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La vicenda, così come ricostruita in sede di merito in relazione anche al ruolo in essa svolto dal SO, integra il reato di cui all'art. 353 c.p., comma 1, atteso che, facendo ricorso ai mezzi in tale norma previsti e, in particolare, inducendo il LE a promettere e a consegnare denaro agli unici due offerenti, che garantivano di non partecipare alla gara, si era impedita l'effettuazione della stessa mandandola deserta.
3a- La circostanza che il capo d'imputazione fa riferimento a "minacce" di cui il LE sarebbe rimasto vittima, mentre la sentenza da rilievo all'intesa intercorsa tra il predetto e gli altri soggetti, in forza della quale il primo, per impedire lo svolgimento della gara, aveva promesso e consegnato denaro agli offerenti, non viola il principio della correlazione tra accusa e sentenza. Rileva, al riguardo, la Corte che l'immutazione del fatto di rilievo, ai fini dell'applicabilità detta disposizione di cui all'art. 521 c.p.p., comma 2, è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione nei suoi elementi essenziali (fatto tipico, nesso di causalità, elemento psicologico) e, conseguentemente, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile, per l'incertezza che si determina, con le difese apprestate dall'imputato per discolparsi. Non può parlarsi di immutazione del fatto quando questo rimane sostanzialmente identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso in esame, la contestazione, pur evocando le "minacce", esplicita nel dettaglio la dinamica dell'intera vicenda (l'imputazione ex art. 353 c.p. richiama in fatto la condotta descritta nel capo relativo all'estorsione), sicché nessun reale pregiudizio dei diritti della difesa si è verificate. Nè la promessa e la successiva consegna di denaro, chiaramente finalizzate ad impedire l'espletamento della gara, possono essere interpretate in ottica risarcitoria, posto che non è dato apprezzare il corrispondente diritto dei potenziali partecipanti all'incanto.
3b - La punibilità del SO non viene meno per il fatto che non si sia proceduto per concorso nella turbativa d'asta contro il LE. A costui non può attribuirsi, come si sostiene in ricorso, il ruolo di "agente provocatore", posto che con tale termine sì allude al soggetto che induce altri a commettere un reato, al fine di denunciare all'Autorità o comunque di fare scoprire il provocato, laddove il LE si era limitato a informare i Carabinieri circa l'iniziativa, apparsagli subito sospetta, del SO, netta cui condotta, coordinata con quella del DO, deve ravvisarsi l'eziologia dell'evento delittuoso. La condotta materiale posta in essere dal LE, per raggiungere l'intesa illecita con i suoi interlocutori, rimane certamente scriminata sotto il profilo soggettivo.
3c - Il caso in esame non può essere inquadrato nell'ipotesi attenuata di cui all'ultimo capoverso dell'art. 353 c.p.. Le licitazioni privale per conto di privati alle quali fa riferimento tale previsione normativa sono soltanto quelle disposte liberamente dalla volontà privata (non quelle dipendenti da una disposizione di legge o da un ordine o da una autorizzazione dell'Autorità) e nulla hanno a che vedere con il pubblico incanto per la vendita di beni disposta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare. 3d- Il caso in esame non può neppure essere ricondotto nella meno grave previsione di cui all'art. 354 c.p.. La figura delittuosa prevista da tale norma compieta la tutela penale degli incanti, incriminando il fatto di chi, per denaro o per altra utilità, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nel precedente art. 353. Si punisce la condotta omissiva di chi accetta, per sè o per altri, denaro o altra utilità ovvero la semplice promessa da parte di chi turba la libertà degli incanti. Non può commettere questo reato chi, come il ricorrente, partecipa attivamente all'intesa illecita per impedire, turbare la gara o allontanarne gli offerenti, perché in tal caso deve rispondere del più grave reato di cui all'art. 353 c.p., comma 1. 3e- La scelta sanzionatomi, in quanto espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che offre adeguata e logica motivazione sul punto, si sottrae a qualunque censura di legittimità.
4 - Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010