Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2009, n. 1934
CASS
Sentenza 20 ottobre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Integra il delitto di turbata libertà degli incanti e non quello meno grave di astensione dagli incanti la condotta di chi non si limita ad astenersi dal concorrere agli incanti o alle licitazioni private in cambio della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, ma partecipa altresì in maniera attiva all'intesa illecita finalizzata ad impedire o turbare la gara ovvero allontanarne gli offerenti. (Fattispecie relativa all'attività di intermediazione svolta dall'imputato per favorire il proprietario di un immobile sottoposto a vendita forzata provocando l'astensione dall'incanto di coloro che avevano già versato cauzione per parteciparvi).

La circostanza attenuante speciale del reato di turbata libertà degli incanti, data dal riferimento della condotta alle licitazioni private per conto di privati, resta estranea ai casi di licitazione dipendente da una disposizione di legge o da un ordine ovvero da un'autorizzazione dell'Autorità, e specificamente al caso del pubblico incanto per la vendita di beni disposta nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2009, n. 1934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1934
    Data del deposito : 20 ottobre 2009

    Testo completo