Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 2
L'elemento soggettivo della condotta di partecipazione ad un associazione di stampo mafioso si configura allorché ricorra la consapevole volontà di far parte della compagine criminosa per condividerne le finalità e l'attività svolta. (Nell'occasione la Corte ha precisato che circostanza indiziante di tale consapevole volontà di partecipazione discende dal legame di parentela tra i partecipanti all'associazione, qualora siano accertati l'esistenza di una organizzazione delinquenziale composta da persone aventi vincoli familiari tra loro ed una non occasionale attività criminosa degli stessi componenti della famiglia nell'interesse del sodalizio).
Il reato previsto dall'art.416 bis cod.pen.è integrato anche da organizzazioni le quali, pur senza avere il controllo di tutti coloro che vivono o lavorano in un determinato territorio, hanno la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone immigrate o fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione del vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e di omertà delle vittime.
Commentari • 6
- 1. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Gli elementi costitutivi della condotta associativa del reato di cui all’art. 416-bis c.p.Giovanni Ariolli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2024
- 4. La pronuncia della Corte d'appello di Roma nel processo c.d. MafiaEdoardo Cipani · https://dirittopenaleuomo.org/
- 5. Quando l'indagato ha interesse ad impugnare un'ordinanza cautelare al fine di ottenere una diversa qualificazione del fattoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 giugno 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Il Tribunale di Bologna in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. aveva confermato un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicata nei confronti di una persona indagata per partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. In particolare, al ricorrente si contestava di avere partecipato alle riunioni del gruppo aderendo ai relativi dettami ed adottando i segni distintivi e le regole imposte dal sodalizio dando così il suo contributo alla crescita e sviluppo di un'organizzazione criminale che vantava legami in Olanda, Francia, Italia, Germania e Nigeria, e disponeva di armi (machete). I motivi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2001, n. 35914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35914 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 30/05/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 803
3. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO Consigliere N. 990/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) SI HE ZH n. ZH (Cina) 13/05/1952;
2) SI Wu BI n. ZH (Cina) 23/06/1973;
3) NG HE YU n. ZH (Cina) 14/08/1971;
4) HEng IA IA n. ZH (Cina) 15/01/1950;
5) IN AI NG n. ZH (Cina) 22/02/1964;
6) NG ON He n. ZH (Cina) 07/09/1957;
7) NG IA Fu n. ZH (Cina) 27/11/1969
avverso la sentenza dell'1/4/2000, della Corte d'appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. Frasso che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi Uditi i difensori avv. Mendala Giampiero SI HE ZH e IN AI NG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con annullamento della impugnata sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze;
avv.to Cechhetti Raffaello per SI HE ZH, SI Wu BI e di per IA Fu e oggi anche in sostituzione dell'avv. Sergio Schoegflin (?) per l'imputato NG ON He;
avv. Pinucci Neri per HEng IA IA: i quali concludono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Fatto
Con sentenza del 24 maggio 1999 il Tribunale di Firenze affermava, per quanto qui ancora interessa la colpevolezza di alcuni cittadini cinesi (SI HE ZH e gli altri sei attuali ricorrenti) per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo Al della imputazione) con ruolo di promotore e dirigente attribuito al primo, organizzazione creata soprattutto per gestire il traffico di clandestini cinesi verso l'Italia persone poi impiegate e sfruttate anche in lavori presso ristoranti laboratori di pelletteria e tessuti, gestiti da taluni di essi associati;
dichiarava ancora SI HE ZH, NG ON He e NG IA Fu colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 605, 629 C.P. così modificata la originaria imputazione (capo A2) di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di AI IA AN;
inoltre lo stesso SI HE ZH, SI Wu LI e NG IA Fu colpevoli di organizzazione e gestione di gioco d'azzardo; infine SI HE ZH, HEng IA IA e IN AI NG colpevoli di aver favorito ripetutamente e per scopo di lucro le immigrazioni clandestine (legge n. 39/1990); condannava tutti, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la ritenuta continuazione, a pene di legge.
2. Ricordava il Tribunale - quale fonte di prova utile per un primo tratteggio del quadro complessivo, quadro di poi avallato da elementi di origine diversa - le dichiarazioni acquisite per rogatoria all'estero dal cittadino francese ND OU il quale aveva svolto compiti di "accompagnatore" di clandestini per conto di una organizzazione facente capo in Francia a tale EN Chi Hwu, almeno fino all'arresto di costui avvenuto nel gennaio 1996. Tale lavoro di scorta lo aveva in genere impegnato fino a Firenze dove la consegna veniva fatta ad altri incaricati: in queste occasioni aveva personalmente assistito presso il ristorante "IAg SH" di via della Saggina (gestito di fatto dal capo SI HE ZH e dal genero NG IA Fu) al versamento di denaro da parte di persone interessate alla riconsegna di un clandestino;
aveva ricevuto per sè somme varie, sempre dell'ordine di milioni, a compenso della sua opera, da parte di varie persone, tra le quali tale HEng IN NG che a sua volta pagava per conto del giovane proprietario del predetto ristorante (appunto NG IA Fu); aveva assistito a percosse inferte a un clandestino fino a farlo piangere in modo che la persona che doveva pagare per lui lo ascoltasse al telefono e si muovesse a pietà. Individuava il OU anche un altro locale nel quale avvenivano i pagamenti da parte dei "garanti" (ristorante "Il drago d'oro" in via di Novoli, appartenente a NG ON He) e riferiva sulla precisa ubicazione degli appartamenti (specialmente via dei Cammori e via Veracini) nei quali i clandestini venivano custoditi fino al pagamento del riscatto.
4. Ricordava ancora il Tribunale gli esiti delle intercettazioni telefoniche e le altre indagini di p.g. (che chiamavano in causa altri soggetti appartenenti alla organizzazione) nonché dichiarazioni di collaboranti già facenti parte di un gruppo romano elle, impegnato in illecite attività analoghe, intratteneva rapporti di malaffare con la compagine fiorentina.
5. Si soffermavano poi i primi giudici sull'episodio originariamente contestato come sequestro di persona. Il BA - nella primavera/estate del 1995 - fu introdotto in Italia avendo come garante un'altra cinese (certa Hu ME LI), residente in Empoli. Consegnato al gruppo fiorentino di SI fu tenuto segregato per alcuni giorni, a causa di problemi sorti per il pagamento;
riuscì a fuggire per rifugiarsi presso la donna ma di lì a poco venne rintracciato da una squadra di quattro cinesi (tra i quali fu poi riconosciuto NG RI Fu che guidava l'auto), picchiato (con minacce gravi anche all'indirizzo delle persone che lo ospitavano) e riportato a Firenze. Ripresero così le minacce di morte se non fosse stato pagato il riscatto fino a che la donna e la figlia, raccolta faticosamente la somma (in contanti e con due assegni di 5 e 6 milioni) andarono a consegnarla presso il ristorante IAg SH dove il BA fu liberato. La vittima fornì poi un buon contributo alle indagini, riconoscendo tra l'altro i luoghi dovè era stato tenuto segregato, mentre si potè scoprire che l'assegno di sei milioni era stato ricevuto da NG ON He.
6. Si metteva ancora in evidenza dal Tribunale il clima di gravissima intimidazione esercitata dagli imputati sugli appartenenti alla comunità cinese in Italia onde dissuaderli da ogni forma di collaborazione con gli organi di polizia: considerato questo e tenuti presenti alcuni gravi episodi di violenza fisica nei confronti di persone che avevano osato opporsi alle illecite pretese, i primi giudici si persuadevano della sussistenza delle condizioni di assoggettamento e di omertà (tra gli associati e soprattutto nei confronti di terzi) caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso.
7. Su impugnazione degli imputati la Corte d'appello di Firenze confermava la decisione e preliminarmente la utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'estero dal OU, sotto il profilo che per l'art. 431 lett. d) CPP, nel testo vigente all'epoca del dibattimento di primo grado, i relativi verbali erano ritualmente entrati a far parte del fascicolo per il dibattimento e come tali altrettanto correttamente letti.
8. Con un primo motivo di ricorso comune ai vari imputati (tranne HEng IA IA ) si deduce inutilizzabilità delle dichiarazioni di ND OU, non essendosi tenuto conto che la modifica limitativa degli atti acquisibili introdotta nell'art. 431 stesso da legge 16/12/1999 n. 479 doveva essere applicata al processo de quo, tenendo conto anche del noto principio fissato da SS.UU. n. 1/1998, GE (si precisa che le suddette dichiarazioni costituiscono, per come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, un punto di riferimento essenziale per la ricostruzione della intera vicenda). Su questo tenia il ricorrente NG ON He lamenta anche violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 111 nuovo testo Cost. (diritto dell'imputato di interrogare il dichiarante) in quanto anche il D.L. n. 2/2000 era ormai in vigore al momento della celebrazione del giudizio di appello.
9. I ricorsi di SI HE ZH, di NG IA Fu e di SI Wu BI si caratterizzano per motivi di merito pressoché sovrapponibili e spesso addirittura identici per la forma almeno nelle parti generali delle questioni trattate. Tutti e tre riportano il testo dei motivi di appello - dove si era sostanzialmente sostenuta la non configurabilità di un'associazione per delinquere e, meno che mai, di una associazione di tipo mafioso - lamentando in particolare che i primi giudici, dopo avere escluso la esistenza di una struttura ad ampio raggio ed estesa all'estero, hanno finito col ridurre il sodalizio a pochi membri soltanto della famiglia SI operante in Firenze, senza porsi alcun problema in ordine a stabilità del vincolo che vada al di là dei rapporti di parentela o a consumazione di specifici reati o a episodi di immigrazione clandestina riferiti a specifici soggetti (lo stesso episodio BA vede coinvolto un solo componente della famiglia, per giunta in modo equivoco e indiretto);
anche il ruolo di "paciere" attribuito alla famiglia o al capo della stessa, ben può essere spiegato con la posizione di agiatezza raggiunta dallo stesso SI HE ZH nell'ambito della comunità cinese in Firenze. Non avrebbero inoltre tenuto conto i giudici del merito che, una volta escluso l'uso abituate di armi, l'efficacia intimidatoria dell'associazione (verso l'esterno) deve essere a sua volta esclusa per la stessa ragione indicata nella sentenza impugnata, ossia perché "vittime" e "mafiosi" - proprio perché accomunati dall'accettazione di certi valori e le prime interessate anche alla realizzazione del sogno di trasferirsi in Italia non si collocano nelle rispettive tipiche posizioni dei soggetti coinvolti per contrapposti titoli nelle vicende di associazioni mafiose;
d'altra parte lo stesso timore che le vittime dei reati o i testi manifestano nei contatti con la giustizia italiana, deriva, a parere dei ricorrenti, dalla preoccupazione di vedersi espulsi verso il paese di origine con conseguente vanificazione di tanti sacrifici. Il gioco d'azzardo e le cosiddette bische clandestine sono inoltre "espressione di un passatempo tipico della società cinese" così come nella stessa è normale che le controversie giudiziarie passino prima per una fase conciliativa ad opera di un rappresentante del Partito Comunista. D'altronde - si aggiunge - le stesse dichiarazioni rese dai collaboranti del gruppo romano non sono specifiche e riguardano conoscenze di fatti ormai remote ( i predetti sono detenuti dal 1992). A tutto questo, dunque, il giudice di appello non ha dato risposte esaurienti, limitandosi a un esame parziale dei soli reati-scopo e finendo col confondere, ai fini del reato associativo, "aspetti diversi di realtà", alcuni leciti (come l'organizzarsi dei cinesi sul territorio secondo le loro regole di vita sociale) altri illeciti (come gioco d'azzardo, immigrazione clandestina ecc.) ma senza la dimostrazione che le varie condotte traevano origine dalla forza intimidatrice esercitata sulla comunità dalla presunta associazione.
9.1. Per SI Wu BI, in particolare, si deduce che lo stesso è stato soltanto riconosciuto in fotografia dal OU come colui che frequentava sia i ristoranti (cui facevano capo il gruppo degli associati e gli stessi clandestini) sia tino degli appartamenti dove i secondi venivano custoditi: affermazioni certo non significative per ritenere la partecipazione al reato associativo, come non significative sono le dichiarazioni degli altri collaboranti che si limitano a nominare esso ricorrente soltanto come componente della famiglia SI.
10. Anche per quanto riguarda la condanna per il reato di estorsione in danno del BA i predetti SI HE ZH e NG IA Fu deducono che i giudici del merito hanno tratto convincimento di colpevolezza da un lato dalla considerazione che il reato non potesse che essere opera del primo in quanto capo dell'unico gruppo che all'epoca era in grado di gestire una simile operazione nel territorio fiorentino dall'altro dal riconoscimento del secondo operato peraltro in modo non del tutto sicuro dalla teste Hu ME Liti che lo aveva appunto indicato come la persona alla guida dell'auto sulla quale viaggiò il "commando" che recuperò il BA per ricondurlo al luogo di custodia a Firenze in attesa del pagamento del riscatto (se, come si assume, l'imputato fosse stato uno dei capi dell'organizzazione, non si sarebbe certo limitato a svolgere il semplice ruolo di autista). 11. Ancora sostanzialmente comuni agli imputati SI HE ZH, SI Wu BI e NG IA Fu sono i motivi riguardanti il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 718 e 719 n. 2 e 3 C.P. Il Tribunale avrebbe dato rilievo alle riunioni presso il Novohotel di Sesto Fiorentino, non considerando che queste sono state soltanto due nell'arco di un anno;
si sarebbe inoltre affidato a dichiarazioni generiche del collaborante NG HEn a proposito di riunioni che avvenivano in altri appartamenti (non identificati); non avrebbe ancora considerato che i cinesi amano il gioco d'azzardo e che in particolare IA HE ZH è un giocatore accanito ma non certo un organizzatore;
d'altra parte, neppure da questa presunta attività illegale gli imputati avrebbero tratto apprezzabili guadagni, considerati i modestissimi risultati degli accertamenti bancari disposti.
12. Non dissimili rispetto a quelli per primi ricordati sono, almeno per la parte generale, motivi proposti IN AI NG avverso il capo di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. Costei, peraltro, sottolinea in diritto che la forza intimidatrice deve esplicarsi all'esterno come strumento del quale l'associazione si avvale in concreto per raggiungere i propri obiettivi, così da realizzare quella figura criminosa escogitata per combattere un fenomeno di criminalità tipico di alcune zone d'Italia: sorprende quindi che la contestazione sia stata indirizzata a un gruppo di cittadini cinesi per giunta senza neppure cenno al mantenimento di uno stato di soggezione e alla imposizione delle leggi dell'omertà. Nel concreto, poi, le poche telefonale che vedono essa ricorrente come interlocutrice nulla di significativo indicano a carico, atteso elle in una conversazione la donna non fa che interessarsi alle soli sorti di una persona (un ragazzo) che le stava a cuore mentre in altre addirittura chiede lei i numeri di telefono degli accompagnatori;
la stessa tragica vicenda della EN AN NG vede essa imputata presente soltanto per la fase preparatoria dell'ingresso in Italia della donna (della quale l'altra era garante), senza alcun'altra partecipazione diretta o indiretta ai gravi avvenimenti che ne seguirono;
anche il documento (fax) rinvenuto in sede di perquisizione presso l'abitazione del coimputato NG IN NG indica - a parte la non semplice decifrabilità della traduzione - soltanto dei rapporti che vedono la ricorrente nella parte di "soggetto debole" e di persona debitrice, non certo creditrice di somme di denaro. Tutto questo la ricorrente richiama coi trascrivere i motivi di appello per concludere che la Corte territoriale nessuna persuasiva risposta ha dato sui vari punti. 13. Quanto al concorso nel reato di cui all'art. 3 L. n. 39/90 la ricorrente ricorda anzitutto che la norma è stata abrogata dall'art.46 co. 1 lett. e)della legge 6 marzo 1998 n. 40 e che comunque è
mancata la prova che il suo interessamento agli spostamenti dei clandestini fosse motivato da complicità anziché da legittima preoccupazione per la sorte di alcuni di loro.
14. I quattro ricorrenti finora indicati lamentano infine che la sentenza impugnata abbia motivato con mere formule di stile circa l'assetto del trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice e che era stato oggetto di specifici motivi di appello. 15. NG HE YU lamenta col secondo motivo "inosservanza di norme processuali" per essere stata assunto come teste la LA ER non indicata nella lista del P.M., non richiesta da alcun difensore ex art. 468 cpp, ne' ammessa d'ufficio ex art. 507 cpp.; col terzo deduce manifesta illogicità della motivazione perché: se il OU può trovare considerazione sul piano processuale, va valutato in toto, quindi anche quando dichiara di non riconoscere in foto il ricorrente e quando, nel narrare che nel secondo semestre del 1995 era stato nella casa di via Veracini, attribuisce questa al Tsu Min, cioè proprio al soggetto al quale l'imputato dichiara di aver ceduto la locazione (in questo, a ben guardare, neppure smentito dalla ER); la Corte territoriale, inoltre, definisce "inutile" la chiesta perizia grafica sulle agendine (sequestrate nella stanza dove l'imputato dormiva), ritenendone la sicura appartenenza a costui senza considerare che era ospite dello zio e che negli stessi locali si trovavano altre otto persone.
16. Col secondo motivo il ricorrete NG ON LE lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 416 bis C.P. perché: "la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto superare la ricostruzione della posizione .... ruotante intorno a un unico elemento costituito dalla girata ... di un assegno bancario di sei milioni", ha inoltre travisato gli esiti della rogatoria OU, attribuendo al ricorrente una "consuetudine conoscitiva" rispetto al francese, mentre questi aveva parlato soltanto di due incontri presso il ristorante "Drago d'oro"; non ha, di conseguenza, accertato la Corte lo stabile inserimento del ricorrente, nell'associazione; ha inoltre il Collegio ritenuto configurabile nella fattispecie l'associazione di tipo mafioso, pur mancando di questa i connotati caratteristici più volte indicati nella giurisprudenza di legittimità e anzitutto quello della forza intimidatrice della quale il sodalizio si avvalga verso l'esterno. Col terzo motivo denunzia violazione delle norme di cui agli artt.110, 605 e 629 C.P., giacché la Corte fiorentina ravvisa partecipazione all'azione privativa della libertà personale in danno del BA nel sol fatto (successivo) della ricezione di un assegno;
tanto meno "pare risolutivo" il rilievo che la persona offesa abbia indicato il locale di esso ricorrente come quello nel quale era trattenuto durante le trattative per la sua liberazione. 16.1. Con "motivi aggiunti" lo stesso ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello non ha dato risposta ai motivi d'impugnazione concernenti: la propria dedotta buona fede nella ricezione del noto assegno che portava la firma di girata di quel tale WA Wu (pur conosciuto come trafficante di immigrati clandestini) e che risultava firmato sul retro da lui stesso, situazione nella quale esso ricorrente non si sarebbe mai posto se fosse stato consapevole della illecita provenienza del titolo;
l'affermazione della Corte sul punto che il denaro consegnato a fronte dell'assegno occorreva per dei pagamenti all'INPS (circostanza mai emersa nel processo) mentre in realtà si trattava di un prestito fatto al parente NG ON Ji per l'apertura di un ristorante;
il "precario riconoscimento" della sua persona operato dal "pentito" OU.
17. Vi è infine il ricorso di HEng IA IA che lamenta: 1^) violazione dell'art. 416 bis C.P. sia sotto il profilo della omessa motivazione in punto di ricostruzione dei fatti in quanto la Corte ha tenuto conto di alcune telefonate nelle quali egli si limita a recepire la preghiera di una conoscente di intervenire presso SI HE ZH per la liberazione di un clandestino e di un altro gruppo di conversazioni nelle quali egli chiede soltanto delle informazioni sulle modalità e possibilità di ingresso di clandestini;
ha inoltre il giudice del merito valutato a carico dichiarazioni generiche e non attendibili di un collaborante come NG ZH PI senza verificare neppure la corrispondenza dei fatti allo schema del reato associativo in esame;
2^) omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 3 legge n. 39/90 e violazione di legge, giacché nel primo dei due episodi accertati a suo carico la condotta è riferita a un cinese già presente in Italia (mentre la norma sanziona le attività dirette a favorire l'ingresso), nel secondo il suo interessamento riguarda persone ancora ferme in Iugoslavia e delle quali nulla si sa circa un loro effettivo ingresso in territorio italiano.
Motivi della decisione
18. La questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni di OU non ha giuridica consistenza per queste sintetiche considerazioni:
- il predetto fu, com'è pacifico in causa, sentito per rogatoria dall'A.G. francese - presente il difensore e dopo che il P.M. procedente aveva formalmente dichiarato che, in applicazione del principio "ne bis in idem", il soggetto non sarebbe stato perseguito in Italia - nel luglio 1996, cioè prima del rinvio a giudizio degli attuali imputati: sicché bene i relativi atti furono inseriti nel fascicolo per il dibattimento, a sensi dell'art. 431 CPP nel testo all'epoca vigente (cass.5/6/1995, Neirotti ed altro;
28/9/1995, Baldini ed altri). La modifica sarà introdotta, come si sa. solo con l'art. 26 legge n. 479/1999;
- altrettanto correttamente gli stessi atti furono letti a sensi dell'art. 511 operazione consentita (secondo comma) quando non abbia avuto luogo l'esame in dibattimento del dichiarante, il che si verifica (SS.UU. 15/1/1999, Iannasso, passim) anche quando tale mancanza sia dipesa da volontà della parte (dalla ordinanza del Tribunale di Firenze risulta, per la verità, che una richiesta vi fu ma tardiva - evidentemente rispetto al termine perentorio previsto per la proposizione delle prove - mentre il P.M. aveva, per sua parte, tempestivamente formulato la richiesta di lettura);
- la sentenza SS.UU n. 11998 GE richiamata da più di un ricorrente non giova all'assunto difensivo, giacché in quel caso il problema di fondo era costituito dall'acquisizione di un verbale di dichiarazioni, che fu ritenuta contra legem con conseguenti riflessi negativi proiettatisi fino al momento della valutazione della prova:
qui invece l'acquisizione è stata rituale sulla base appunto della norma processuale all'epoca vigente;
d'altronde, nel nostro caso è mancata, come detto, ogni rituale richiesta di sentire il dichiarante in dibattimento;
- del pari non è utile invocare il D.L. n.2/2000, già in vigore almeno al momento del giudizio di appello, giacché è la stessa legge di conversione che stabilisce (modif all'art. 1 del decreto) che alle dichiarazioni acquisite al fascicolo e già valutate in sede di merito (nella specie con la sentenza di primo grado che è del 24 maggio 1999) si applicano le norme sulla valutazione della prova vigenti all'epoca della decisione stessa. È da aggiungere che quest'ultima normativa è già stata ritenuta non incompatibile con dettati di rango costituzionale da recenti decisioni di questa Sezione (14/2/2001, Enea ed altri;
11 maggio 2000, Francica) e che negli attuali mezzi di ricorso nulla di nuovo si osserva sull'argomento.
19. La teste LA ER (n. 15 del "fatto") fu ritualmente assunta a seguito di ordinanza del Tribunale resa all'udienza del 10 maggio 1999 a sensi dell'art. 507 CPP. 20. Sulle questioni di carattere generale sollevate a proposito del reato di cui all'art. 416 bis C.P. si rammentano, nel Hiniti che qui interessano, i principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità e dai più attenti commentatori.
Va così posto anzitutto in rilievo che la realtà mafiosa - all'origine caratterizzata da struttura vasta e monolitica operante in bene individuati territori - è venuta trasformandosi e articolandosi in una molteplicità di organizzazioni col mutare e l'ampliarsì del genere di interessi parassitari perseguiti (basti pensare all'edilizia, al contrabbando di tabacchi, alla droga) e con l'estendersi delle zone territoriali di influenza: fenomeno quest'ultimo evidentemente ricollegabile anche alle aperture via via crescenti di ogni collettività locale verso altre realtà sociali, come all'assottigliamento delle frontiere o riconducibile, per rimanere al nostro paese, ai grandi fenomeni di immigrazioni da paesi dell'est europeo e addirittura dall'estremo oriente. Come più d'uno ha osservato, merito della proposta di legge La RE (poi divenuta legge n. 646/1982 che ha introdotto nel nostro codice penale l'art. 416 bis) è appunto quello di avere abbandonato - o almeno di non aver più considerato come obiettivo unico da colpire - la mafia intesa nel primo tradizionale senso per rivolgere il proprio interesse verso i gruppi mafiosi (le "cosche") composti anche da numero limitato di persone (persino tre soltanto) e con zone e settori d'influenza limitati. Fu grazie a quella iniziale intuizione che si passò, nel progredire dei lavori parlamentari, dalla incriminazione dell'associazione mafiosa alla focalizzazione (anche) della associazione "di tipo mafioso" e alla conseguente formulazione dell'ultimo comma dell'articolo dove si menzionano, appunto, tutte le organizzazioni che comunque localmente denominate perseguono quei certi scopi "valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo".
Risultato importante del diverso assetto normativo, peraltro, è anche quello di avere eliminato la stessa idea che sia punibile come mafiosa soltanto l'associazione, per così dire, "potente" perché capace, oltre che di aggregare moltissime persone, di acquisire e moltiplicare risorse finanziarie notevoli come di controllare in modo ferreo un certo spazio territoriale valendosi di strutture complesse e collaudate;
quel che è necessario (e sufficiente) sulla base della norma è che gli associati si avvalgano della forza intimidatrice derivante dal perverso vincolo e delle condizioni di assoggettamento psicologico e di omertà che a lor volta ne scaturiscono anche all'esterno per conseguire una o più delle finalità menzionate nel terzo comma dell'articolo stesso (su queste ultime nozioni la giurisprudenza di legittimità è ormai amplissima e, pur con le inevitabili sfumature, costante sui dati di fondo). Non si è mancato nella stessa giurisprudenza di avvertire, in particolare, che la forza di intimidazione può esplicarsi coi mezzi e nei modi più vari (sembra persino banale ricordare che la disponibilità di armi è prevista dalla legge solo come circostanza aggravante) sempre che sia trasmessa all'esterno la sensazione o se si vuole, la persuasione della ineluttabilità del male o dei mali che vengono di volta in volta minacciati nel momento in cui la "carica di pressione" comincia a far sentire i suoi effetti l'organizzazione viene a giuridica evidenza sui piano penalistico, indipendentemente dai raggiungimento concreto degli obiettivi anche se spesso nuovi atti di violenza o di minaccia si rendono neccessari per rafforzare o comunque tener viva la capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio (cfr., per tutte, sez. 6^ 31/1/1996, Alleruzzo;
sez. 1^, 15/4/1994, Matrone;
sez. 5^ 9/4/1998, Magnelli). Va da sè che tale forza prevaricante ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che, vivendo già in condizioni di clandestinità o di semillegalità, non siano in grado di contrapporre valide difese (anche se nel caso la "cattiva fama" guadagnatasi dal sodalizio non sempre si è alimentata, come si accennerà, di rappresaglie di poco conto). Si è infine felicemente osservato in dottrina che la intimidazione non è la semplice coazione che si esercita in modo occasionale ma diretto nella estorsione, sibbene un "perdurante stato di timore grave" che induce a tenere i comportamenti richiesti anche a prescindere dall'attuale compimento di atti minatori e dalla circostanza che i delitti scopo siano caratterizzati di per sè dall'impiego strumentale di violenza: importante è solo che tali reati siano espressione ( o risultino, come tipo, tra i programmi) del sodalizio.
Dopo quanto si è detto specie sulle associazioni "di tipo" mafioso, si deve concludere, con la Corte fiorentina, che il reato di cui all'art. 416 bis C.P. bene è realizzabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolge le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività - quindi anche stranieri immigrati o fatti immigrare clandestinamente - a condizione che si avvalga di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà (per precisi riferimenti sul punto cfr. sez. 6^, 13/12/1995, Abo El NG HA): è d'altra parte intuitivo che se la ragione della particolare incriminazione è l'uso di quei metodi mafiosi che di per sè si ritiene particolarmente offensivo dei beni (ordine pubblico oggettivo e condizione psicologica di sicurezza e di tranquillità) che s'intendono tutelare, il numero effettivo dei soggetti che al momento sono coinvolti come vittime ha peso relativamente secondario a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone che potranno in tempi brevi trovarsi alla mercè del sodalizio.
Restano, sempre sul piano dei principi, due ultime puntualizzazioni. La prima è che la condotta di partecipazione all'associazione appare caratterizzata, quanto all'elemento soggettivo, dalla consapevole volontà di far parte della compagine criminosa per condividerne finalità e sorte e che in particolare se la sussistenza di semplici relazioni di parentela non costituisce di per sè neppure indizio di partecipazione ad associazione mafiosa, non meno esatto è che una volta accertate e l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e una non casuale attività criminosa di taluni componenti della famiglia stessa nel campo operativo della organizzazione, il legame di parentela in senso ampio può esso stesso considerarsi di qualche valore indiziante in ordine alla partecipazione di tali componenti al sodalizio di tipo mafioso (cfr. la già citata sentenza Alleruzzo e inoltre sez. 1^, 17/9/1994, Agostino).
La seconda osservazione riguarda più in generale il tema della prova ( e dell'associazione in sè e della partecipazione del singolo), prova che il più delle volte è di carattere logico, nel senso che solo concatenando una serie di elementi significativi - quali anche la consumazione di delitti con modalità e in circostanze analoghe ovvero riferibili a persone legate tra loro da comunanza di interessi - si può pervenire alla individuazione di quei certi dati che sul piano penalistico possono risultare altamente sintomatici, tenendosi anche presente la non necessità che ogni imputato abbia partecipato ad attività proprie dell'associazione per essere allo scopo sufficiente il sol fatto che ad essa sia aggregato, restando a disposizione (cfr. cass. 11/11/1999, Bonavota;
24/9/1998, Burgio e RV 2117431).
21. I giudici del merito - con motivazioni che possono anche integrarsi tra loro, stante la conformità delle due decisioni - hanno tratto convincimento della esistenza della organizzazione di tipo mafioso facente capo a SI HE ZH anzitutto dalle dichiarazioni del OU che ha a lungo e con dovizia di riscontri parlato, com'è cenno anche in premessa, della vasta organizzazione - avente ramificazioni in Francia, Spagna e Italia - la quale si occupava della immigrazione di clandestini cinesi in questi paesi europei operazioni di solito effettuate attraverso le frontiere più permeabili della Russia e di altri stati dell'est europeo;
dei metodi usati (falsificazione di passaporti ovvero varchi non adeguatamente sorvegliati o all'occorrenza corruzione di guardie); del numero delle persone, 15-20 in media, che settimanalmente confluivano a Praga e ulteriormente "smistate"; dei sistemi di pagamento (in genere un acconto al momento della partenza e il resto a carico di un "garante" già dimorante nel paese di destinazione); dello stato di sostanziale segregazione ovvero delle violenze e delle minacce che gli "ostaggi" subivano fin quando il riscatto non fosse stato interamente pagato. Con riguardo al ramo della organizzazione che qui interessa - quello operante appunto in Toscana, in particolare a Firenze, Prato, Empoli - Il OU parla dei viaggi da lui effettuati in auto con quattro - cinque clandestini per volta, delle gravi minacce subite quando tentò di sganciarsi, dei ristoranti fiorentini ("Drago d'oro" gestito da NG ON He e "IAg SH" appartenente a SI HE Zi) dove i clandestini venivano affidati ai destinatari e poi liberati dopo il pagamento da parte dei garanti (sempre che non se ne fosse deciso ulteriore sfruttamento per il lavoro nelle aziende dell'uno o dell'altro associato), dell'appartamento (via dei Cammori) dove di solito erano tenuti i prigionieri.
Le dichiarazioni di OU hanno, sempre secondo la ricostruzione operata in sede di merito, trovato ampi riscontri in autonome indagini di polizia sul delitti scopo, perquisizioni domiciliari, intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di indagati per reati connessi o collegati, come: quel IN IA, collaborante già interno al gruppo romano;
l'altro collaborante PI che parla dei buoni rapporti fra il suo capo romano e il capo mafioso operante a Firenze, di un incontro fra costoro e il "capo dei capi" (il francese) per la spartizione delle zone e infine riconosce in aula il principale imputato;
ancora l'altro collaborante romano NG IA UO che accusa SI di occuparsi di immigrazioni clandestine e di bische e di "cose nere" in genere avendo a disposizione una sua banda capace di incutere timore a ogni cinese tra quelli dimoranti in Italia. Quanto allo stato di intimidazione in cui si trovavano gli appartenenti alla comunità, si citano episodi di violenza come quello subito da EN MA AN il quale, per aver fornito alcuni elementi utili agli inquirenti, subisce percosse tali da restare praticamente privo dell'uso di un occhio, l'altro della EN AR NG che per ragioni analoghe viene addirittura uccisa (è evidente che questo, più che sanzionare il mancato pagamento in sè di una somma non rilevantissima, s'intende trasmettere un forte segnale a tutta la comunità): le gravi minacce subite dalle due donne che temporaneamente avevano tenuto nascosto il BA IA AN. E vi sono ancora tra le pagine delle decisioni di merito la paura di subire ritorsioni manifestamente diffusa tra tutti i possibili testimoni delle vicende: costoro talora si confidano, perché disperati con la sola polizia (salvo ritrattare alla prima occasione) mentre al pubblico dibattimento si esprimono in genere tra mille reticenze e tentativi spesso scoperti di eludere le domande sulle altrui responsabilità, facendo anche leva sulle difficoltà linguistiche. Sotto altro profilo risulta coerente coi connotati di un'associazione di quel tipo il rilievo di assoluto predominio riconosciuto a SI HE ZH quando esercita il ruolo di "paciere", persino con lo stabilire le condizioni di una separazione di coniugi. 22. Con riferimento a quanto accennato sui principi in ordine alla prova, è ovvio che numerosi altri elementi si ricorderanno, per quanto necessario, nel corso dell'esame delle singole posizioni. Qui si è fatta sintesi estrema delle tante pagine che i giudici del merito dedicano al reato associativo (e si potrebbero ricordare anche gli accenni a movimenti di armi delle quali, quindi, non era affatto difficile avere disponibilità) solo per rilevare - con riguardo ai motivi di cui al punto 9 del "fatto" e tenute presenti anche le svolte osservazioni in diritto - come non sia esatto che i giudici stessi si siano occupati in modo solo parziale dei reati fine ovvero abbiano trascurato ogni indagine sulla forza intimidatrice promanante dal gruppo;
per sottolineare al tempo stesso come le dichiarazioni dei collaboranti del gruppo romano, ben lungi dall'essere prive di specificità, si inseriscano nel modo più coerente nell'intero contesto del quadro probatorio.
Non escono poi dal campo del generico o del giuridicamente irrilevante critiche come quella che imputati e presunte vittime erano, in definitiva, accomunate dallo stesso interesse del trasferimento in paesi ritenuti migliori (perché ogni vittima di reati di questo tipo persegue anche se a duro prezzo, un proprio interesse) o l'altra che il gioco d'azzardo è un passatempo tipico della società cinese (a condizione - si dovrebbe dire - che non se ne monopolizzi la gestione sul territorio usando violenza o metodi intimidatori). Altre osservazioni svolte in questo primo motivo di merito pretendono di offrire, nel migliore dei casi, delle interpretazioni alternative alla già effettuata ricostruzione, secondo una tecnica purtroppo abbastanza frequente ma non ammissibile in sede di legittimità (SS.UU. 30/4/1997, Dessimone e altri e da ultimo SS.UU. 22/11/2000 n. 31). Qui vale anche rammentare una volta per tutte che il giudice di legittimità ha sì il compito di stabilire se i giudici del merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e dato persuasiva risposta alle argomentazioni delle parti (SS.UU. 13/12/1995, Clarke) ma vizio motivazionale non è ravvisabile nel sol fatto che il giudice del merito, segnatamente quello di appello, abbia trascurato una qualsiasi delle argomentazioni della parte, essendo invece necessario che l'elemento non considerato o disatteso abbia un chiaro e inequivocabile connotato di decisività, nel noto senso che un'adeguata valutazione dello stesso avrebbe necessariamente portato a una decisione più favorevole alla parte impugnante. 23. Del tutto infondato è il motivo riassunto sub 9.1., essendo assolutamente riduttiva l'idea che SI Wu BI sia stato condannato solo perché frequentatore di ristoranti o di uno degli appartamenti utilizzati per il traffico di clandestini. Accertano intanto i giudici del merito cfr. Trib. f.21 - che il predetto, nipote prediletto del capo (che lo considera quasi come un figlio), dormiva nell'appartamento dove venivano tenuti i clandestini anche se disponeva di una sua diversa casa a Firenze, così come era "stabilmente" (f. 113) presente nel ristorante IAg SH dal quale si mantenevano costanti contatti telefonici con l'accompagnatore IA LI;
venne inoltre trovato il Wu BI nella camera dell'albergo individuato come uno dei luoghi nei quali si svolgeva il gioco d'azzardo (f. 210) mentre dall'isp. LO fu segnalato come autore di una estorsione in danno di un grosso importatore cinese di Prato, insieme a certo HA Su MI che a sua volta aveva partecipato a molte altre estorsioni e si occupava anche della "movimentazione" delle armi del gruppo (f. 163).
24. Gran parte dei motivi proposti sempre in ordine al reato associativo, da IN AI NG (n. 12) sono stati già esaminati tra quelli che si sono detti comuni agli altri tre imputati (SI HE ZH, NG IA Fu e SI Wu BI). Qui è solo da rammentare come intanto non sia affatto esatto che le telefonate intercettate sulla utenza del convivente HEng IA AN nulla di significativo indicano a di lei carico: già a foll. 78 e segg. il Tribunale - con una precisione che non aveva alcun bisogno di essere ridiscussa in dettaglio in sede di appello - riporta i colloqui intercorsi tra la predetta e un soggetto poi identificato per NG IN NG, nei quali lei stessa si mostra direttamente interessata ai trasporti dei clandestini, al numero degli stessi nell'uno o nell'altro viaggio agli itinerari;
il fatto poi che in una occasione si sia occupata in modo particolare delle sorti di un certo ragazzo non significa che le telefonate stessa siano state motivate da questo soltanto, così come la richiesta del numero telefonico di uno degli accompagnatori lungi dal segnalarla come estranea al traffico, la indica come persona alla quale si può e si deve dare da parte di altro associato una informazione di quel tipo;
e rammentano ancora i giudici del merito, da un lato, il rimprovero che la donna muove attraverso l'interlocutore al fratello di lui che aveva affidato il ruolo di accompagnatore a persona giudicata del tutto incapace, dall'altro la riscontrata presenza (da parte della polizia) di clandestini impegnati a lavorare in un laboratorio di pelletteria gestito dal convivente. C'è poi la tragica vicenda della EN AN NG, rispetto alla quale la ricorrente cerca ancora di sostenere di essersi limitata a partecipare alla fase preparatoria della immigrazione della donna della quale la prima si era resa garante (per 10 milioni), vicenda che in realtà è stata ricostruita in questi termini (anche se sugli autori del conclusivo omicidio non risulta ancora raggiunta certezza probatoria): il gruppo di appartenenza di quella clandestina fu, una volta arrivato in Italia, sottratto agli attuali imputati da una banda romana alla quale la EN dovette di fatto pagare il riscatto;
peraltro, la imputata - spalleggiata dal convivente - aveva continuato a richiederle la somma minacciandola di morte e picchiandola e in altra occasione aggredendola, spalleggiata dalla sorella, scontro culminato in un tentativo di strangolamento;
due mesi dopo la denunzia di questi fatti la EN AN NG - che ormai si diceva terrorizzata dal gruppo fiorentino che tra l'altro aveva in Empoli il proprio referente nel convivente della imputata - fu trovata uccisa in casa con segni di strangolamento. È una ricostruzione che, senza invadere il campo riservato al giudici che dovranno giudicare dell'omicidio, dà pieno conto del clima di terrore che il gruppo era riuscito a instaurare intorno a sè e alle proprie imprese.
Altre osservazioni della ricorrente sono in fatto ovvero offrono la solita prospettazione alternativa a fronte delle esaurienti argomentazioni logiche offerte dai giudici del merito. 24.1 MAifestamente infondato è poi il rilievo in diritto sul reato di immigrazione clandestina, giacché l'art. 3 legge n. 39/90 è stato sì abrogato dall'art. 46 della successiva legge n. 40/1998, ma la continuità dell'illecito penale specifico è stata com'è noto, garantita dall'art. 10 che, anzi, ha inasprito la pena. 25. Con riguardo ai mezzi specifici sulla motivazione proposti dal NG HE YU (n. 15) va anzitutto detto che è in fatto il rilievo che OU aveva attribuito la disponibilità dell'appartamento di via Veracini al Tsu Min, non a lui. Quanto all'assunto che l'appartamento (nel quale venivano custoditi i clandestini) fu tenuto dall'imputato per soli due mesi, si rileva dal Tribunale (f. 127) che la circostanza è smentita dalla teste RIlli che per tutto il secondo semestre del 1995 (quello al quale è riferita la contestazione) ricevette il canone dall'imputato o da una donna che si presentava come sua cugina e che di fatto occupava con lui l'appartamento; ma soprattutto si rammenta come, al momento della irruzione della polizia, fu riscontrata appunto la presenza di clandestini e vennero sequestrate tre agendine - una sul comodino del letto nel quale NG HE YU dormiva, le altre due negli abiti - fitte di appunti, anche di cifre, concernenti il movimento dei clandestini stessi. Correttamente quindi si è non soltanto esclusa la necessità di perizia grafica su quei manoscritti, ma si è ritenuto l'imputato del tutto organico all'attività dell'associazione.
26. I motivi del ricorrente NG ON He (n. 16) - che risponde, oltre che del reato associativo, di sequestro di persona (BA) - sono per lo più generici o in fatto. Rispetto alle censure che, con qualche sforzo, possono identificarsi sub specie di omessa o contraddittoria motivazione, è sufficiente ricordare come in sede di merito si siano sottolineati, tra gli altri, questi elementi:
l'identificazione dell'imputato operata dal OU come il soggetto, titolare della trattoria "Drago d'oro", pienamente inserito nel traffico dei clandestini, - il pagamento effettuato a mani di lui. riferito da OU e riguardante la liberazione di uno dei malcapitati (f. 221); i numeri telefonici di accompagnatori segnati su agende sequestrate allo stesso imputato e su carte del referente francese di OU e, per inverso, il numero della trattoria su agende sequestrate ad accompagnatori;
i contatti telefonici con quest'ultimo locale nei periodi dei trasporti effettuati da OU;
la circostanza che il sequestrato BA, subito dopo il prelevamento a Empoli e prima della segregazione nell'appartamento prossimo al "Drago d'oro", fu fatto sostare sempre in quel locale;
la presenza del ricorrente alla fase risolutiva dello stesso sequestro e la ricezione di uno degli assegni utilizzati per il pagamento del riscatto. Quanto al rilievo che i giudici del merito avrebbero attribuito al prevenuto, per ritenerla pretestuosa, una giustificazione (del possesso dell'assegno) diversa da quella da lui fornita e non risultante dagli atti, basta tener presente - a parte il consueto tentativo di ottenere in questa sede una diversa lettura degli atti - che la Corte territoriale richiama quanto in proposito osservato (tal Tribunale il quale a sua volta sottolinea più che altro (f. 221) la non credibilità di tiri prestito fatto a persona pressoché sconosciuta e senza garanzie (a prescindere pure dal fatto che il prevenuto se veramente fosse stato legittimo portatore del titolo nei sensi che assume, avrebbe avuto agevole possibilità di provarlo). Ancora una volta poi risulta inammissibile in questa sede l'altro rilievo che se fosse stato in malafede all'atto della ricezione dell'assegno, il prevenuto non vi avrebbe apposto a tergo la propria firma.
27. Quanto al ricorso di HEng SB IA (n. 17 che precede), v'è da dire sul primo motivo che - a parte il contenuto completamente in fatto del fall. 5 e 6 - lo stesso si articola in talune proposizioni del tutto apodittiche su punti peraltro marginali: anche qui la sostanza è che i giudici del merito hanno desunto la prova della responsabilità per il reato associativo da una serie di inequivocabili telefonate che vedono il soggetto attivamente impegnato sul fronte del turpe mercato, con l'informarsi di prezzi, itinerari transiti e componenti dei vari gruppi e con l'indicare almeno in una occasione la presenza di una diecina di cinesi presso di lui. Non si vede quali altri "riscontri" dovessero ricercarsi alle dichiarazioni accusatorie del collaborante NG ZH PI che lo coinvolge in modo preciso, riconoscendolo in foto come quello che discuteva col capo romano di "cose mere", evidentemente anche per conto della organizzazione fiorentina.
Il secondo motivo sul reato scopo contestato in continuazione è del tutto specioso, pretendendo di denunziare violazione di legge attraverso il richiamo dell'episodio di un cinese già presente in Italia e della situazione di clandestini ancora fermi in Iugoslavia:
il fatto è che gli episodi, molteplici, per i quali il prevenuto è stato condannato per concorso riguardano agevolazioni, provate, di transiti alle frontiere, fatti integranti la figura tipica di reato prevista dalla legge speciale in esame.
28. Il delitto di sequestro di persona in danno di BA IA AN - contestato anche ai ricorrenti SI HE ZH e NG IA Fu - è in sede di merito storicamente ricostruito sulla base, tra l'altro, del puntuale resoconto del teste isp. di p.s. MAfrellotti, nonché della testimonianza delle due donne coinvolte negli impegni di pagamento. Non è affatto esatto che la condanna sia stata pronunziata (n. 10 del fatto) sul solo rilievo che il primo ricorrente fosse il capo dell'unico gruppo all'epoca in grado di compiere un'operazione simile in Firenze: la decisione di merito tiene conto in realtà di elementi precisi e non più discutibili in questa sede, come la sosta dell'ostaggio presso il solito ristorante IAg SH, il trasferimento nel vicino appartamento, il riconoscimento di entrambi i luoghi da parte della vittima la presenza di SI HE ZH al momento del pagamento del riscatto presso lo stesso ristorante, il ritrovamento dell'assegno ricevuto dal correo NG ON He e recante il nome di lui segnato in un angolo dalla donna prima della consegna. È, poi tipicamente di merito il rilievo che tenderebbe a indebolire il riconoscimento di NG MA Fu da parte della teste Hu ME LI con l'assunto che se l'imputato fosse stato lino dei capi della organizzazione non avrebbe certo svolto il modesto compito di autista del "commando" che materialmente operò il sequestro. 29. Un'organizzazione e la gestione di bische clandestine sono ricostruite dal giudice di primo grado in particolare a fol. 151 e segg. Le accuse precise del collaborante NG HEn trovano riscontri anzi prove dirette del reato - nelle due riunioni presso il Novohotel di Sesto Fiorentino e in almeno due sorprese in flagranza delle quali ha riferito l'isp. MAfrellotti, oltre a quanto testimoniato da quest'ultimo sulla esistenza di bische facenti capo alla "famiglia" di SI HE ZH e nelle quali si giocavano anche somme considerevoli, specie quando trattavasi di stanze di albergo evidentemente giudicate più sicure. È un convincimento correttamente argomentato che non può certo essere contrastato per giunta in questa sede di legittimità, con osservazioni generiche come quelle riassunte sub n. 11 ovvero col mancato ritrovamento delle somme che sarebbero state ritratte dalla illecita attività. 30. Generici o manifestamente infondati, infine, sono i motivi (n. 14) riguardanti il trattamento sanzionatorio. Da un lato infatti, ci si limita al richiamo astratto dei principi riguardanti l'applicazione dell'art. 133 C.P. aggiungendosi all'occorrenza che non si comprende quali atteggiamenti processuali più favorevolmente valutabili avrebbero potuto tenere gli imputati (nessuno dei quali - si badi - ha fatto neppure ammissioni parziali in ordine alle proprie responsabilità); dall'altro si pretende di tacciare di contraddittorietà la motivazione della sentenza del Tribunale: il quale ha sì tenuto conto della non rilevante capacità a delinquere dei soggetti (già costretti a vita emarginata da immigrati clandestini e figli di una certa sottocultura) ma per riconoscere a tutti le circostanze attenuanti generiche (per giunta prevalenti sulle contestate aggravanti) non certo per ridurre a livelli trascurabili, come i ricorrenti pretenderebbero, la oggettiva gravità dei fatti addebitati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2001