Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2001, n. 35914
CASS
Sentenza 30 maggio 2001

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L'elemento soggettivo della condotta di partecipazione ad un associazione di stampo mafioso si configura allorché ricorra la consapevole volontà di far parte della compagine criminosa per condividerne le finalità e l'attività svolta. (Nell'occasione la Corte ha precisato che circostanza indiziante di tale consapevole volontà di partecipazione discende dal legame di parentela tra i partecipanti all'associazione, qualora siano accertati l'esistenza di una organizzazione delinquenziale composta da persone aventi vincoli familiari tra loro ed una non occasionale attività criminosa degli stessi componenti della famiglia nell'interesse del sodalizio).

Il reato previsto dall'art.416 bis cod.pen.è integrato anche da organizzazioni le quali, pur senza avere il controllo di tutti coloro che vivono o lavorano in un determinato territorio, hanno la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone immigrate o fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione del vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e di omertà delle vittime.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2001, n. 35914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35914
Data del deposito : 30 maggio 2001

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