(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:
1° contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3° con premeditazione;
4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,)) il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile , il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste. ((345)) --------------- AGGIORNAMENTO (345)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 30 ottobre 2023, n. 197 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 577, terzo comma, del codice penale , nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen. ".