Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2013, n. 41142
CASS
Sentenza 19 settembre 2013

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Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riformato, in assenza di impugnazione del P.M., la decisione di primo grado che aveva considerato la qualità di capo di un'associazione mafiosa come un'aggravante, ritenendola, invece, un reato autonomo ed aveva, quindi, respinto l'appello dell'imputato con cui si chiedeva di applicarsi il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod.pen.).

Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato.(Fattispecie relativa a prestiti di somme a tassi usurari da parte di affiliato ad una associazione di tipo mafioso).

In tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo. (Fattispecie relativa alla mancata indicazione ed allegazione dei provvedimenti asseritamente viziati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2013, n. 41142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41142
Data del deposito : 19 settembre 2013

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