Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 3
Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riformato, in assenza di impugnazione del P.M., la decisione di primo grado che aveva considerato la qualità di capo di un'associazione mafiosa come un'aggravante, ritenendola, invece, un reato autonomo ed aveva, quindi, respinto l'appello dell'imputato con cui si chiedeva di applicarsi il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod.pen.).
Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato.(Fattispecie relativa a prestiti di somme a tassi usurari da parte di affiliato ad una associazione di tipo mafioso).
In tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo. (Fattispecie relativa alla mancata indicazione ed allegazione dei provvedimenti asseritamente viziati).
Commentari • 3
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Cass. pen., sez. II, 30 luglio 2020, n. 23410 Considerazioni preliminari. L'istituto della prescrizione, disciplinato dagli artt. 157 e ss c.p., ricollega effetti giuridici al decorso del tempo. <>: ciò è la diretta conseguenza del venire meno delle esigenze di prevenzione generale, le quali, come dimostra l'esperienza penalistica, a poco a poco si affievoliscono: a tale esperienza si adegua anche l'ordinamento, il quale stabilisce dei termini di prescrizione che variano in base alla gravità dei reati. In generale, la disciplina della prescrizione è stata radicalmente innovata con una riforma del 2005, la quale ha voluto soddisfare l'esigenza di assicurare una certezza maggiore nel calcolo …
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Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.). La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l'aleatorietà del giudizio di ultima istanza. The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2013, n. 41142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41142 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
AUR 4 1 1 4 2/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 19.9.2013 Sentenza n. 1958/2013 Reg. gen. n. 51587/2012 composta dai signori dott. NC Fiandanese Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Adriano lasillo Consigliere dott. Geppino Rago Consigliere dott. Giovanna Verga Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: AR GE, nato a [...] in data [...]; UO GE, nato a [...] in data [...]; De UC CE, nato a [...] in data [...]; La TT FE, nato a [...] in data [...]; LU AB, nato a [...] in data [...]; MA IN, nato a [...] in data [...]; EA CE, nato a [...] in data [...]; EA CE, nato a [...] in data [...]; NE OL, nata a [...] in data [...]; NE AE, nato a [...] in data [...]; avverso la sentenza 27.2.2012 della Corte d'appello di Napoli, sez. 1 penale. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo. Udita la requisitoria del sost. Proc. Gen., dott. Carmine Stabile, il quale ha chiesto che i ricorsi di UO, LU, EA CE (cl. '73), NE I. e NE R. siano dichiarati inammissibili e che gli altri ricorsi siano rigettati. Uditi i difensori: Avv. US Cincioni in sostituzione dell'Avv. Prof. Giovanni Aricò per LU AB;
Avv. Pierpaolo Dell'Anno, anche in sostituzione dell'Avv. Claudio Davino per EA CE (classe 1964) e unitamente all'Avv. Rosario Arienzo per EA CE (classe 1973); Avv. Prof. NC CA OP per EA CE (classe 1964); Avv. Marco Muscariello per De UC CE, La TT FE e NE OL;
Avv. Alberto Tortolano per AR GE e MA IN;
i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
ritenuto in fatto A. Con sentenza del 27.2.2012 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 6.12.2010, all'esito di giudizio abbreviato: ridusse la pena inflitta a: UO GE ad anni 8 mesi 8 di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso (capo A) ed estorsione (capi G, I, Q); La TT FE ad anni 9 di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso (capo A), estorsione (capi E, G) e cessione di stupefacenti (capo T); LU AB ad anni 7 mesi 4 di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso (capo A), usura (capo Y) ed estorsione (capo W); EA CE (cl. 1964) ad anni 16, mesi 10 giorni 20 di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso in qualità di capo ed organizzatore (capo A), esercizio abusivo di attività finanziaria (capi B, C, D ritenuti assorbiti in un'unica contestazione), estorsione (capi E, F, G, I, N, O, P) e di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356/1992 (capo Z), correggendo il richiamo ai capi EE e Q;
confermò la condanna inflitta a: AR GE di anni 6 di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso (capo A); De UC CE di anni 15 mesi 4 di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso in qualità di capo o promotore (capo A), esercizio abusivo di attività finanziaria (capo C), estorsione (capi E, EE, F, G, I, P, Q) e porto e detenzione di armi (capo R); 2 MA IN di anni 6 di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso (capo A); EA CE (cl. 1973) di anni 6 di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso (capo A); NE OL di anni 6 mesi 8 di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso (capo A); NE AE di anni 6 mesi 8 di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso (capo A); confermò la condanna di tutti gli imputati in solido al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile S.O.S. Impresa e li condannò alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile. B. Ricorrono per cassazione gli imputati sopra indicati. AR GE deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla immutazione del fatto contestato;
a AR era stato contestato di aver partecipato ad un'associazione di tipo mafioso siccome addetto all'attività di recupero crediti erogati da EA CE (ò Pagliesco) ed al settore estorsivo, mentre la condanna in primo grado è intervenuta in quanto persona al servizio di EA CE, autorizzata ad operare in suo nome e per suo conto;
sulla questione dedotta con i motivi di gravame il giudice d'appello non si sarebbe pronunziato;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo sulla base di intercettazioni dalle quali non sarebbe invece possibile trarre alcun elemento dimostrativo della partecipazione di AR all'associazione; non sarebbe possibile stabilire la natura degli incontri né la sussistenza dell'affectio societatis;
nella sentenza di appello mancherebbe risposta alle doglianze svolte nei motivi di gravame;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche (escluse in via generale dal primo giudice e senza motivazione da quello di appello) ed alla misura della pena. 3 UO GE, tramite il difensore, deduce:
1. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A, senza considerazione dei motivi di gravame e con mero richiamo alla pronunzia di primo grado;
mancherebbe ogni motivazione circa il ruolo dinamico e funzionale del ricorrente all'interno dell'associazione, alle modalità di adesione, all'investitura ricevuta ed al riconoscimento dello status di associato;
2. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di estorsione di cui ai capi G, I, Q;
nei motivi di appello era stato evidenziato che, all'esito dell'esame delle persone offese avvenuto in incidente probatorio, non erano emersi elementi a carico dell'imputato; non vi sarebbero perciò elementi di prova a carico dell'imputato;
3. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. ed in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
l'aggravante sarebbe stata inserita in modo automatico;
il diniego delle attenuanti generiche è basato sul mero richiamo alla sentenza di primo grado;
4. mancanza di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta anche in relazione all'applicazione della normativa precedente alla modifica di cui al D.L. n. 92/2008, dovendo la condotta del ricorrente essere circoscritta ad epoca antecedente a tale D.L. De UC CE, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria di cui al capo C, anche in relazione ai riflessi sui delitti di estorsione in conseguenza della affermata illiceità dei crediti;
gia il G.I.P., in sede cautelare, aveva escluso la sussistenza di tale reato difettando il requisito dell'essere la stessa rivolta nei confronti del pubblico;
difetterebbero altresì sia il requisito della professionalità che quello dell'organizzazione; la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il reato in questione possa essere integrato di per sé dalla condotta di affiliati ad associazioni di tipo mafioso che offrivano prestiti di modiche somme a tassi usurari, 4 non potendosi ritenere che la partecipazione all'associazione integrasse l'elemento dell'organizzazione (Cass. Sez. 5 penale sent. n. 46074 in data 1.12.2009); l'abitualità della condotta e la continuatività della stessa sono stati considerati presupposto e non elementi da provare;
escluso tale reato gli episodi di estorsione avrebbero dovuto essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, improcedibile per difetto di querela;
2. violazione di legge in relazione al riconoscimento della qualifica di capo o promotore dell'associazione di tipo mafioso a De UC;
tale ruolo non sarebbe documentato ed anzi smentito dall'accusa di aver agito in modo autonomo in talune occasioni e come mero esecutore in altre;
la preminenza non sarebbe sorretta dalle intercettazioni;
il ruolo di capo e promotore non potrebbe coesistere con quello di esecutore;
3. violazione di legge in relazione al ritenuto concorso di De UC nel delitto di estorsione di cui al capo E, in pregiudizio del Di NZ TO che non potrebbe fondarsi sulla mera appartenenza all'associazione; il concorso non sarebbe ipotizzabile neppure sulla base della pretesa creditoria (per la quale vengono richiamate le considerazioni di cui al primo motivo di ricorso) non essendovi prova né della riferibilità a EA della conversazione intercettata né che il riferimento fosse a Di NZ;
non vi sarebbe prova di minaccia;
il Tribunale del riesame aveva annullato la misura nei confronti di De UC e La TT;
Di NZ ha affermato cose diverse se pur ritenute inattendibili;
sarebbe inconsistente l'affermazione secondo la quale la pretesa sarebbe stata esercitata in modo tanto violento da superare il paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
non vi sarebbe prova della sproporzione fra quanto prestato e quanto richiesto;
sarebbe errata la valutazione di attendibilità ed inattendibilità delle diverse parti delle dichiarazioni rese da Di NZ;
4. violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei delitti di detenzione e porto illegale di armi di cui al capo R aggravati dall'art. 7 L. n. 203/1991; non potrebbe l'aggravante essere integrata dall'aver De UC esploso alcuni colpi di arma da fuoco a capodanno. 5 Л La TT FE, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge in relazione al ritenuto concorso di La TT nel delitto di estorsione di cui al capo E, in pregiudizio del Di NZ TO che non potrebbe fondarsi sulla mera appartenenza all'associazione; il concorso non sarebbe ipotizzabile neppure sulla base della pretesa creditoria (per la quale vengono richiamate le considerazioni di cui al primo motivo di ricorso proposto da De UC CE in ordine alla non configurabilità del reati di esercizio abusivo dell'attività finanziaria) non essendovi prova né della riferibilità a EA della conversazione intercettata né che il riferimento fosse a Di NZ;
non vi sarebbe prova di minaccia;
il Tribunale del riesame aveva annullato la misura nei confronti di De UC e La TT;
Di NZ ha affermato cose diverse se pur ritenute inattendibili;
sarebbe inconsistente l'affermazione secondo la quale la pretesa sarebbe stata esercitata in modo tanto violento da superare il paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
non vi sarebbe prova della sproporzione fra quanto prestato e quanto richiesto;
sarebbe errata la valutazione di attendibilità ed inattendibilità delle diverse parti delle dichiarazioni rese da Di NZ;
2. violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità di La TT per il reato di estorsione in danno di RD US e RE di cui al capo G;
il GIP aveva rigettato la richiesta di misura cautelare sull'assunto che nella condotta di La TT non vi era apporto causale;
la motivazione della sentenza impugnata confonderebbe il piano psicologico con quello oggettivo della condotta;
la prova del reato associativo sarebbe desunta dai reati fine e quella del reato fine dalla partecipazione all'associazione; dalla telefonata n. 820 del 21.7.2007 non sarebbe desumibile quanto ritenuto nella sentenza impugnata, a differenza del G.I.P.; 3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (capo T), sia in relazione alla prova (conversazione 1.7.2007 tra De UC e La TT, che sarebbe neutra) che al fatto che si sarebbe in presenza di consumo di gruppo non punibile;
6 LU AB, tramite i difensori, dopo aver ricostruito la vicenda cautelare conclusasi in modo favorevole al ricorrente, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di usura di cui al capo Y ed il connesso reato di estorsione di cui al capo W sulla scorta di intercettazioni che sarebbero state travisate, come risulta dalle informative allegate al ricorso;
UT NI ha riferito di aver ricevuto un prestito da LU per pura amicizia, come risulta anche da una intercettazione ambientale;
dalle intercettazioni riportate risulta solo che TU non riusciva a pagare ma non il tasso di interesse praticato;
LU chiedeva con insistenza la somma a lui dovuta, ma senza porre in essere minacce;
TU aveva comunque escluso di essere stato vittima di usura;
le intercettazioni non sarebbero chiare e comunque richiederebbero riscontri esterni;
l'intercettazione n. 7415 del 23.2.2008 sarebbe relativa soltanto ad uno sfogo di LU;
TU ha precisato di aver avuto rapporti solo con LU;
la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente;
non sarebbe stato effettuato un rigoroso vaglio critico delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro inattendibili nel nucleo essenziale del narrato, oltre che prive di riscontri;
anche il riferimento di LL sarebbe inaffidabile;
sulla scorta delle dichiarazioni di TU comunque il tasso di interesse non supererebbe il 10% annuo, sicché non sarebbe usurario;
ne consegue, con riferimento al capo W, che oltre a non esservi minaccia, non vi sarebbe neppure ingiustizia del profitto;
la persona offesa ha comunque affermato che LU "poi non ha fatto niente";
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo A;
la partecipazione sarebbe stata desunta da quella del reato di cui al capo H per il quale è intervenuta assoluzione e dall'incerto contenuto di alcune intercettazioni;
la motivazione sarebbe perciò mancante ed illogica perché non sarebbe comunque possibile desumere dalla commissione del reato di cui al capo H la partecipazione all'associazione; anche secondo il G.I.P. dalle intercettazioni non emergeva la partecipazione;
la polizia giudiziaria 7 descriveva LU come mero fiancheggiatore;
mancherebbero le prove di un contributo effettivo e stabile alla vita dell'associazione e dell'elemento soggettivo;
non sarebbe ipotizzabile neppure il concorso esterno di LU nel reato associativo;
non sarebbe stato affrontato il tema del metodo mafioso;
3. violazione di legge e vizio di motivazione risultante anche dalle dichiarazioni di TU NI (allegate al riscorso) in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991; mancherebbe qualsiasi elemento per affermare che LU abbia agito per agevolare un'associazione criminale o che si fosse avvalso del metodo mafioso per coartare la volontà di TU NI;
lo stesso TU ha riferito che i suoi rapporti furono sempre solo con LU;
al momento della concessione del prestito il presunto capo clan EA CE era detenuto;
non vi sarebbero perciò elementi per escludere che LU abbia agito in piena autonomia. MA IN, tramite il difensore, deduce:
1. violazione della legge processuale e sostanziale, nonché vizio di motivazione in relazione alla immutazione del fatto contestato;
a MA era stata contestata la partecipazione all'associazione di tipo mafioso per aver collaborato con i vertici del sodalizio specie con riguardo alle attività di usura e di esercizio abusivo del credito;
del resto al capo BB gli era ascritto li delitto di usura;
nella sentenza di primo grado era stata invece attribuita la condotta di ausilio e sostegno al capo dell'associazione EA CE, del quale sarebbe stato una sorta di attendente;
da ciò da un lato deriverebbe la nullità conseguente all'immutazione del fatto contestato, dall'altro un problema di prova della partecipazione all'associazione in questione;
sulla relativa doglianza, svolta nei motivi di appello, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe evasiva;
essendo la partecipazione un reato a forma libera vi sarebbe stata violazione del diritto di difesa con conseguente nullità; in ogni caso la discrasia avrebbe dovuto determinare il proscioglimento dell'imputato; 8 2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo aggravato dall'essere l'associazione armata;
in sede cautelare era stata rigettata la richiesta di misura per i reati di esercizio abusivo di attività finanziaria e usura e l'ordinanza di custodia emessa per il solo reato associativo, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di legittimità dell'ordinanza di riesame era stata annullata dal giudice di rinvio (i provvedimenti sono allegati al ricorso); la sentenza della Corte di cassazione evidenziava la necessità di individuare, ai fini della prova della partecipazione, condotte realmente ed obiettivamente giovevoli al sodalizio;
l'affermazione di responsabilità si fonda su una generica disponibilità e subordinazione nei confronti del capo;
vi sarebbe incoerenza fra i passaggi argomentativi a p. 141 e a p. 144 - 145 della sentenza impugnata;
dalle intercettazioni non emerge la natura degli incontri, quindi vi sarebbe mera frequentazione, a prescindere dalla individuazione di un contributo all'organizzazione; circa l'attività di accompagnamento delle mogli dei sodali detenuti vi sarebbe un travisamento dei fatti sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello come risulta dalla scheda personale allegata al ricorso: poiché la AN parla di un colloquio erroneamente si ritiene, sulla base di una mera congettura, che MA l'abbia accompagnata;
anche il soccorso a Postiglione Carmela dopo un incidente d'auto non ha a che fare con l'accompagnamento ai colloqui e sarebbe da ricondurre a solidarietà sociale e parentale;
sarebbero congetture la ritenuta appartenenza di MA alla associazione ed il ritenuto svolgimento da parte di costui di attività di usura, sulla scorta di una intercettazione di LU e TU NI;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena, anche alla luce della finalità rieducativa della stessa;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento (per acquisire il certificato di detenzione di NA LE, marito di AN FR) senza specifica motivazione. 9 EA CE (cl. 1973), tramite il difensore, deduce:
1. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per la partecipazione ad associazione mafiosa (capo A) in base ad argomentazioni apodittiche, ignorando le deduzioni svolte nei motivi di appello;
la partecipazione del ricorrente sarebbe stata ritenuta solo in ragione dei rapporti con l'omonimo cugino (cl. 1964), per il quale avrebbe effettuato ricariche telefoniche o affittato un'autovettura; a fronte dei motivi di gravame nei quali si evidenziava la mancata indicazione degli elementi di prova della messa a disposizione dell'associazione, che le intercettazioni non avevano contenuti illeciti, l'assenza di contatti con altri sodali e dell'elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale si è limitata a richiamare la pronunzia di primo grado, attribuendo alle intercettazioni un significato che ne trascenderebbe il tenore;
unico riferimento a rapporti con associati sarebbe una telefonata con LU, relativa ad una cena;
sarebbe stata ignorata l'estraneità del ricorrente ai reati fine;
la Corte di merito non avrebbe valutato in maniera unitaria il compendio probatorio, valorizzando le sporadiche telefonate intervenute nel corso di due anni;
non sarebbero stati definiti il ruolo e l'attività agevolatrice del ricorrente;
non sarebbe stata data risposta al fatto che le ricariche telefoniche effettuate sarebbero espressione dell'ordinaria attività commerciale del ricorrente, gestore di un bar tabacchi;
2. omessa assunzione di una prova decisiva in relazione alla richiesta di rinnovazione del dibattimento per esaminare un soggetto denominato "piastrellista", protagonista di conversazioni che sono state ritenute allusive e che sarebbe stato invece dedito ad attività lecite, nonché per l'individuazione del luogo in cui sarebbero avvenuti gli incontri tra i cugini, che sarebbe esposto al pubblico;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione della partecipazione ad associazione di tipo mafioso in quella di assistenza ai partecipi di cui all'art. 418 cod. pen. con motivazione apodittica;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuati generiche ed alla misura della pena. 10 EA CE (cl. 1964), tramite il difensore Avv. Claudio Davino, deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni siccome effettuate con il sistema MITO presso gli impianti della D.I.A. ed essendo stato usato il server della Procura della Repubblica come mero ripetitore, sicché le operazioni di intercettazione non sarebbero state effettuate presso gli impianti della Procura, ma soltanto presso quelli dell'organo di polizia giudiziaria;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e delle relative aggravanti, a fronte dell'assoluta incertezza sugli elementi costitutivi del reato e dell'affiliazione del ricorrente;
non sarebbe stata data compiuta risposta alle doglianze svolte nei motivi di appello;
in particolare era stato dedotto che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non erano idonee a dimostrare la sussistenza di un'associazione della quale il ricorrente sarebbe stato capo ed organizzatore;
a fronte di tali censure la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni di rigetto delle doglianze;
quanto alle intercettazioni si denuncia la mancata compiuta valutazione delle doglianze, mentre quanto alle dichiarazioni dei collaboratori sarebbe stato erroneamente applicato l'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione incompleta dell'attendibilità soggettiva di AR US (siccome basata solo sull'ammissione di gravi reati e nella dichiarazione dei beni del clan), la omessa valutazione dell'attendibilità soggettiva di AR SA, la mancanza di riscontri esterni individualizzanti (non essendo tali quelli indicati nella sentenza impugnata, in quanto non attinenti al tema di prova o non esterni); la errata qualificazione della posizione di LL RA (considerata persona offesa, pur essendo indicata come donna di camorra); la contraddittorietà del giudizio di attendibilità alla luce del desiderio di vendetta che anima la LL della contraddittorietà e dell'assenza di riscontri;
le dichiarazioni della donna sarebbero peraltro smentite dall'ordinanza del Tribunale del riesame e dall'intercettazione n. 3547 11 del 22.1.2008; tali elementi inciderebbero anche in ordine alla riferita attività estorsiva;
con i motivi di appello era stato dedotto che il riferimento al ricorrente nelle conversazioni intercettate si fondava su appellativi quali “lui”, “lo zio”, IO e simili;
poiché risultava l'esistenza di altri soggetti a nome NC o appellati come "zio", sarebbe stato necessario indicare per ogni conversazione gli elementi concreti su cui si basava l'identificazione; la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripetere la stessa operazione di identificazione senza spiegare perché la riteneva sufficiente;
quanto agli elementi sulla scorta dei quali era stata ritenuto il reato associativo la difesa aveva evidenziato che: non poteva essere tale il timore per le forze dell'ordine, stante il contesto culturale dei soggetti ed i loro precedenti;
le conversazioni relative ad un "incidente" ed a furti non sarebbero state sintomatiche del controllo del territorio e comunque EA non era interessato alle stesse;
l'unico episodio di interessamento alle vicende giudiziarie di NA LE non sarebbe stato indice del fatto che il gruppo forniva assistenza legale ai detenuti;
le conversazioni evidenziavano che non esisteva un patrimonio del clan;
in ogni caso tali condotte non erano riferibili a EA;
a fronte di tali doglianze vi sarebbe lacuna motivazionale dal momento che nessuno degli elementi richiamati (a p. 23 del ricorso) riguarderebbe EA, il quale pure è stato ritenuto capo ed organizzatore;
non è stato analizzato il momento genetico dell'associazione e nessun atto di direzione attribuibile a EA;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata ci cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen, solo sulla base della detenzione e porto di un'arma da parte di De UC ed al sequestro di un giubbotto anti proiettile, di una pistola scacciacani e di munizioni (relative all'arma del De UC) presso l'abitazione di La TT;
l'arma di De UC era stata utilizzata per fatti non addebitabili all'organizzazione ed il residuo materiale non rientrava nel concetto di armi;
12 4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di abusiva attività finanziaria aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991; la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta di presunti affiliati ad associazione di tipo mafioso che offrivano modiche somme in prestito integri di per sé il reato di cui all'art. 132 D. Lgs. n. 385/1993; tale soluzione sarebbe errata ed in ogni caso non vi sarebbe prova che le somme erogate provengano di una cassa comune;
la conversazione 31.5.2007 ore 15.07 non avrebbe attinenza a tali fatti;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione come estorsione, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni del fatto di cui al capo E;
Di NZ NI ha ammesso di essere debitore di EA e difettava un ingiusto profitto;
la Corte territoriale, a fronte delle doglianze svolte nei motivi di appello si è limitata a ribadire la decisione del primo giudice;
6. violazione di legge e vizio di motivazione per l'affermazione di responsabilità di EA per concorso nell'estorsione aggravata di cui al capo F;
era stato evidenziato che non vi erano contatti fra EA e la persona offesa e nessuna conversazione fra EA e De UC riguardo alla vicenda in questione;
in sede di incidente probatorio TO aveva confermato l'estraneità di EA;
non sarebbe provato il concorso di EA e la motivazione sarebbe apodittica;
la responsabilità sarebbe stata basata sulla partecipazione all'associazione; non sussisterebbe l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite;
la percezione del soggetto passivo della minaccia proveniente da più persone non integra l'aggravante che richiede la simultanea presenza;
7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione qualificazione come estorsione aggravata anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni del fatto di cui al capo G;
la persona offesa RD RE aveva escluso di aver patito un'estorsione e comunque aveva escluso il coinvolgimento di EA;
a fronte delle censure mosse la Corte d'appello si è limitata a ribadire la soluzione del primo giudice;
non sarebbe configurabile l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite per le ragioni esposte nel sesto motivo;
13 8. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti di estorsione aggravata di cui ai capi I ed N;
secondo la Corte di merito i predetti capi hanno ad oggetto due diverse vicende, ma i dati probatori indicati per fondare la responsabilità per il fatto di cui al capo | riguarderebbero invece il rapporto di credito di cui al capo N;
quanto al capo | vengono richiamare l'intercettazione ambientale n. 9464 del 21.11.2007 ore 21:51 e quella telefonica n. 598 del 25.1.2008 ore 18:23; a fronte della doglianza relativa all'arco temporale la Corte d'appello ha ricostruito la vicenda come estorsiva senza però indicare le ragioni per le quali le conversazioni sarebbero riconducibili a tale vicenda;
la somma di € 700,00 non sarebbe ricollegabile a EA e gli ulteriori dati probatori smentirebbero le conclusioni della sentenza impugnata;
i soggetti escussi hanno ricondotto i contatti con EA ad un rapporto di credito ed hanno escluso ogni pretesa estorsiva;
quanto al concorso di persone nel reato ed all'elemento soggettivo è necessario un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato;
non sarebbe stato adempiuto l'obbligo motivazionale sul punto;
l'assoluzione dai capi L ed M smentirebbero la pretesa di illiceità della richiesta;
sarebbe insussistente la circostanza aggravante non essendo stata la minaccia posta in essere da più persone riunite;
9. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo O;
non sarebbe stata adeguatamente valutata la dichiarazione della persona offesa RI, nonostante le discrasie, mentre IS e Di NZ, soci dello RI, si sono limitati a riportare quanto a loro riferito da RI;
NE IO, il cui titolo di custodia fu annullato dal Tribunale del riesame, non potrebbe essere considerato concorrente nel reato;
non sussisterebbe l'aggravante delle più persone riunite;
10. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione di cui al capo P che sarebbe basata sul travisamento delle dichiarazioni di RI MI, il quale aveva negato che De UC e Di NZ si fossero presentati a 14 nome di RI;
del medesimo tenore le dichiarazioni di IS IN (le dichiarazioni dei predetti sono riportate per stralcio); 11. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992 ed insussistenza dei presupposti della disposta confisca;
l'intestazione non sarebbe fittizia e EA US, titolare di un'impresa edile ben poteva avere le disponibilità per l'acquisto; l'interessamento del ricorrente ben poteva essere spiegato dal rapporto di parentela;
12. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti e la loro compatibilità con lo status di associato;
la contestazione della qualità di associato, quella della circostanza di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 e quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. si risolverebbe in una violazione del divieto di bis in idem, specie se ritenuta sulla base di una sorta di automatismo;
nulla è stato indicato in ordine all'elemento soggettivo;
13. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del criterio di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen. dal momento che nella contestazione e nella pronunzia di primo grado la qualità di promotore e dirigente era stata qualificata come circostanza aggravante, sicché la diversa qualificazione data in appello avrebbe comportato la violazione del divieto di reformatio in peius, stante la mancata impugnazione del P.M.; la Corte di merito non ha indicato la pena base e l'aumento per le aggravanti;
tale vizio, con riferimento alla circostanza di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. era stata denunziata nei motivi di appello sia pure con riferimento alla diversa qualificazione giuridica data dal primo giudice;
14. violazione di legge in relazione all'art. 63 comma 4 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'aumento di pena per la recidiva di entità superiore a quello operato per effetto dell'aggravante individuata come più grave, il che si risolverebbe in un aggiramento della norma;
il criterio moderatore non sarebbe stato applicato ai reati fine;
15. violazione della legge processuale e vizio di motivazione laddove è stato corretto l'errore materiale (relativo all'erronea indicazione della condanna anche per i capi EE e Q) con sentenza e non con ordinanza 15 Lo stesso EA CE (cl. 1964), tramite il difensore Avv. Prof. NC OP, deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
le dichiarazioni di LL RA sarebbero inutilizzabili essendosi costei limitata a riferire proprie impressioni anziché fatti;
anche la teste NO avrebbe riferito un convincimento personale e comunque dalle sue dichiarazioni non potrebbe trarsi la prova della qualità di dirigente o promotore ritenuta in capo a EA;
peraltro tali dichiarazioni sarebbero in contrasto con altro passo relativo alla contrarietà degli associati al traffico di stupefacenti;
AR SA e AR US avrebbero dovuto essere esaminati quali imputati in procedimento connesso;
dalle dichiarazioni non si ricaverebbe l'esistenza dell'associazione ed il ruolo attribuito a EA;
mancherebbe motivazione sull'attendibilità soggettiva dei dichiaranti;
i riscontri indicati sarebbero privi di valenza confermativa;
quanto alle intercettazioni richiamate non sarebbe dato comprendere perché gli avvisi circa la presenza delle forze dell'ordine sarebbero indizio del reato associativo e non espressione di mera antipatia verso questa da parte dei conversanti;
non sarebbe esposto l'iter logico seguito e l'argomentare sarebbe incompatibile con il senso comune;
l'interessamento per furti subiti da parenti o conoscenti sarebbe elemento neutro;
sarebbe irrilevante l'interessamento per la posizione processuale di NA LE, che potrebbe essere stato determinato da altre molteplici ragioni;
identico il vizio motivazionale relativo all'accompagnamento, da parte di De UC, della moglie di SA RI ai colloqui, dopo un guasto alla vettura;
non sarebbe pertinente il richiamo a sentenza del Tribunale di Nola relativa a fatti diversi ed anteriori;
mancherebbero argomentazioni sull'esistenza di una cassa comune ed al ruolo attribuito a EA CE;
2. violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione come fattispecie autonoma di reato la contestata qualità di capo e promotore, a fronte della richiesta applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63 co. 4 cod. pen. 16 NE OL, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per la partecipazione all'associazione di cui al capo A su interpretazione opinabile di conversazioni intercettate e sul rapporto con il suo compagno De UC CE;
la ricorrente, incensurata non è stata condannata per reati fine;
striderebbe con la qualità di gestore (con De UC) della cassa del clan, che si debba preoccupare in caso di arresto del compagno fino ad ipotizzare una colletta per le spese legali;
difetterebbero indizi gravi, precisi e concordanti di una messa a disposizione del sodalizio e di un concreto contributo;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo ed al D.L. n. 92/2008 convertito in L. n. 125/2008, per la mancata applicazione della previgente disciplina;
la motivazione si limita ad evidenziare che le condotte ascritte si sarebbero protratte anche oltre la data di entrata in vigore della nuova legge;
3. violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche pur non avendo concorso in reati fine o precedenti penali. NE AE, tramite il difensore, deduce:
1. violazione della legge processuale sulla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni effettuate a mezzo remotizzazione;
tali intercettazioni sarebbero inutilizzabili in quanto avrebbero dovuto essere effettuate esclusivamente nei locali della Procura;
vi sarebbe stata invece una deviazione del flusso dati alla D.I.A.; 2. vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata introdurrebbe una presunzione di colpevolezza su ciò basando poi l'interpretazione delle intercettazioni, senza motivare su una diversa chiave di lettura;
3. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancata allegazione da parte dell'imputato di essere stato costretto ad accettare la richiesta di una “cortesia", trascurando che si tratta di giudizio abbreviato;
4. vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A nonostante l'assenza di concorso in reati fine. 17 Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso proposto da AR GE ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di MA IN, nella parte relativa alla dedotta immutazione del fatto sono manifestamente infondati. La nozione di "fatto" di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va intesa quale accadimento di ordine naturale, nelle sue connotazioni oggettive e soggettive;
ne consegue che, per aversi "mutamento del fatto", occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che non consenta di rinvenire, tra il fatto contestato e quello accertato, un nucleo comune identificativo della condotta, riscontrandosi invece un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa a fronte del quale si verifica un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (Cass. Sez. 2 sent. n. 45993 del 16.10.2007 dep. 10.12.2007 rv 239320). Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, per aversi violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza - che è espressione della necessità, ribadita dall'articolo 6, punto 3, lett. A della convenzione europea dei diritti dell'uomo, di garantire, in un "processo giusto", il contraddittorio sul contenuto dell'accusa - Occorre una sostanziale immutazione del fatto contestato, nel senso che il complesso degli elementi di accusa formalmente portati a conoscenza dell'imputato abbia subito una tale trasformazione, sostituzione o variazione, da incidere concretamente sul suo diritto di difesa, comportando una effettiva menomazione dello stesso. (Cass. Sez. 1 sent. n. 8328 del 22.3.1982 dep. 28.9.1982 rv 155229 nella specie, contestato il delitto di omicidio volontario consumato, è stato ritenuto quello di tentato omicidio, e la cassazione ha ritenuto che non vi sia stata immutazione del fatto. v. Mass n.149140; n.148470; n.148029; n.147852; n.146925; n. 146913; n.146684; n.146552; n.145163; n. 145098, e vedi inoltre, parere commissione europ., dir. Uomo, ric. Ofner c. Austria, ann. 3, p. 323). 18 2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dall'Avv. Davino ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NE AE sono generici e manifestamente infondati. Anzitutto questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che in tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamene inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo. (Cass. Sez. 4 sent. n. 31391 del 18.5.2005 dep. 19.8.2005 rv 231746). Poiché il ricorso di NE, né indica con precisione quali provvedimenti sarebbero viziati ed entrambi i ricorsi non allegano i provvedimenti di cui si lamenta la nullità né precisano dove tali decreti si trovino, sotto tale profilo i motivi di ricorso sono generici. In secondo luogo le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. (Cass. Sez. Un. Sent. n. 36359 del 26/06/2008 dep. 23/09/2008 rv 240395, già citata nella sentenza impugnata e nel ricorso. In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all'attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario che trattasi di operazione estranea alla nozione di 19 "registrazione", la cui "remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali). Del resto già in precedenza, con specifico riferimento all'utilizzo del sistema MITO questa Corte aveva chiarito che sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni eseguite mediante gli apparecchi esistenti negli uffici della Procura della Repubblica anche quando l'ascolto avvenga "in sede remota" da parte degli organi di polizia giudiziaria, in quanto il mezzo di prova è costituito esclusivamente dalla registrazione delle conversazioni che viene effettuata presso gli uffici di Procura e non dall'ascolto delle stesse che viene eseguito contestualmente dalla P.G. in luogo diverso, ai fini della prosecuzione delle indagini. (Cass. Sez. 3 sent. 4111 del 20/11/2007 dep. 28/01/2008 rv 238534. Fattispecie di ascolto eseguito dalla P.G. presso propria sala intercettazioni con il sistema "Mito 2 o Innova"). A fronte di tale chiara indicazione appare priva di qualsiasi fondamento l'argomentazione difensiva secondo la quale in realtà l'intercettazione sarebbe avvenuta altrove.
3. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di MA IN ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1973) sono manifestamente infondati. La mancata assunzione di una prova decisiva ipotizzata per EA - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33105 in data 8.7.2003 dep.
5.8.2003 rv 226534). Nel caso in esame si verte nella diversa ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento. In proposito va ricordato che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato. Se ciò non impedisce al giudice di appello di esercitare i suoi poteri d'ufficio di integrazione probatoria, esclude che esista un diritto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un obbligo per il giudice di motivare la reiezione della richiesta di rinnovare il dibattimento. 20 0 2 Infatti, con la richiesta di essere giudicato alla stato degli atti l'imputato ha rinunziato all'acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato. (V. Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 13.12.1995 dep. 29.1.1996 rv 203427).
4. Il primo motivo di ricorso proposto da AR GE, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CU GE, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De UC CE, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LU AB, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di MA IN, il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell'interesse di EA CE (cl. 1973), il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964), dal difensore Avv. Claudio Davino, il primo motivo di ricorso proposto nell'interresse di EA CE (cl. 1964), dal difensore Avv. Prof. NC OP, il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di NE OL, il secondo, terzo e quarto motivo proposti nell'interesse di NE AE, tutti relativi alla ritenuta esistenza dell'associazione di tipo mafioso ed alla partecipazione alla stessa dei ricorrenti sono infondati ed in parte svolgono censure di merito. La Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, ha premesso che la vicenda oggetto del presente procedimento riguarda l'attività posta in essere dal 2007 da un'associazione di tipo camorristico operante in Volla, Casalnuovo di Napoli, ed altri luoghi limitrofi già denominata clan NE e facente capo quale dirigente ed organizzatore a EA CE (cl. 1964) detto CO ed a De UC CE detto CÉ É", luogotenente del primo, quale organizzatore. A fondamento di tale assunto la Corte d'appello ha richiamato la sentenza del Tribunale di Nola 10.1.2003 irrevocabile dal 1.4.2005, che ricostruì la storia di tale gruppo nella quale fu affermata la responsabilità di EA CE (cl. 1964), condannato ad anni 9 di reclusione e scarcerato nel 2007, allorché riprese il ruolo di dirigente temporaneamente affidato a De UC CE durante la detenzione, come emerso dall'intercettazione ambientale n. 5664 del 9.9.2007 (p. 20 e 28 sentenza impugnata). 21 A fronte di tale premessa è manifestamente infondata la doglianza svolta nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Prof. OP secondo cui non sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza del Tribunale di Nola citata, giacché, alla luce della richiamata conversazione ambientale, i giudici di merito hanno ritenuto che oggetto di tale sentenza fosse la stessa associazione, la cui attività è proseguita, nonostante la detenzione di EA. La Corte di merito ha poi fatto riferimento all'analisi delle intercettazioni operata nella sentenza di primo grado in relazione alla sussistenza dell'associazione ed al ruolo dei singoli imputati, integrata dalle dichiarazioni di AL RA e dei collaboratori di giustizia AR SA e AR IN (p. 25 sentenza impugnata). LL RA, già convivente di OV Giuliano, ucciso il 25 settembre 2009 e sorella di LL GE, RL e RI (detenuti per reati di criminalità organizzata) ha riferito lo stesso giorno dell'omicidio di OV non solo i sospetti su EA detto CO e OP US quali responsabili dell'omicidio in questione, ma anche i legami illeciti della sua famiglia con la criminalità organizzata locale e gli accordi intercorsi tra EA e RO per lo spaccio di droghe leggere in Casalnuovo ed alla effettuazione di estorsioni in danno di commercianti, dettagliando tali accordi (p. 25 e 26 sentenza impugnata). È generica e manifestamente infondata la doglianza svolta nell'interesse di EA CE (cl. 1964) nel secondo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Davino circa la errata qualificazione della posizione di LL RA (considerata persona offesa, pur essendo indicata come donna di camorra). La genericità consegue al mancato riferimento alla qualità di indagata o imputata per reati connessi o collegati ed ai relativi procedimenti, non potendo la stessa essere fatta derivare dall'essere "donna di camorra", se non viene dedotta l'appartenenza ad un'associazione illecita o l'attribuzione di altri reati, tanto più che la stessa non ha riferito di fatti illeciti a lei riferibili (p. 49 sentenza impugnata). È manifestamente infondata la dedotta contraddittorietà del giudizio di attendibilità, alla luce del desiderio di vendetta che animava la LL, della contraddittorietà e dell'assenza di riscontri. 22 2 2 Nella valutazione, non manifestazione illogica, dei giudici di merito la LL ha reso le dichiarazioni richiamate a seguito dell'omicidio del proprio convivente, di cui ella riteneva responsabile EA CE, il che è stato ritenuto elemento che le rende attendibili, alla luce della considerazione che ha riferito anche fatti ascrivibili a persone nei confronti delle quali non aveva malanimo (p. 49 sentenza impugnata). I riscontri sono stati ravvisati nelle dichiarazioni di AR SA e AR US. Valutazione di merito, peraltro dedotta solo genericamente (non essendo allegata al ricorso l'ordinanza e l'intercettazione), è quella secondo le quali le dichiarazioni della donna sarebbero peraltro smentite dall'ordinanza del Tribunale del riesame e dall'intercettazione n. 3547 del 22.1.2008. Manifestamente infondata è altresì la doglianza svolta nell'interesse di EA CE (cl. 1964), nel primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Prof. OP, secondo la quale le dichiarazioni di LL RA sarebbero inutilizzabili essendosi la stessa limitata a riferire proprie impressioni anziché fatti. Le impressioni riguardano l'omicidio del proprio convivente, non gli accordi intercorsi, che sono i fatti posti dai giudici di merito a base della decisione. Non presenta carattere decisivo e comunque si risolve nella prospettazione di ipotesi alternative il preteso contrasto motivazione circa le intese intercorse sul traffico di droghe leggere, poiché essa riguarda lo spaccio da parte di soggetti non autorizzati dall'associazione (p. 43 sentenza impugnata). La Corte territoriale argomenta ancora che AR SA e AR US capi di un clan contrapposto, hanno riferito sull'attività dell'associazione per la quale si procede e sul ruolo di EA CE (cl. 1964). Sono infondate e generiche le censure svolte nell'interesse di EA CE (cl. 1964) nel primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Prof. OP secondo il quale AR SA e AR US avrebbero dovuto essere esaminati quali imputati in procedimento connesso. 23 2 3 Nella sentenza impugnata si fa riferimento ad “interrogatori” (p. 51 sentenza impugnata) il che induce a ritenere che non vi sia stata alcuna violazione processuale. Peraltro non sono allegati al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, verbali che smentiscano tale riferimento. Quanto al fatto che mancherebbe motivazione sull'attendibilità soggettiva dei dichiaranti, argomento svolto anche nel secondo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Davino, (siccome basata solo sull'ammissione di gravi reati e nella dichiarazione dei beni del clan), la omessa valutazione dell'attendibilità soggettiva di AR SA, va ricordato il richiamo alla sentenza di primo grado. In ogni caso non sono indicati elementi idonei ad inficiare la valutazione di attendibilità mancanza di riscontri esterniNeppure è fondata la dedotta individualizzanti (non essendo tali quelli indicati nella sentenza impugnata, in quanto non attinenti al tema di prova o non esterni), atteso che le predette dichiarazioni si riscontrano reciprocamente. Manifestamente infondato è l'assunto secondo il quale dalle l'esistenza dichiarazioni indicate non si ricaverebbe comunque dell'associazione ed il ruolo in essa attribuito a EA, posto che i giudici di merito hanno fatto riferimento a rapporti fra i clan ed al ruolo rivestito da EA nell'associazione per cui qui si procede (p. 51 sentenza impugnata). Alla luce degli elementi rassegnati non vi è violazione di legge né può dirsi apparente o illogica la motivazione sugli elementi costitutivi del reato associativo e dell'affiliazione del ricorrente EA CE (cl. 1964). Quanto alla mancata risposta ad una serie di doglianze svolte nei motivi di appello va ricordato che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente 24 portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata. (Cass. pen., sez. 1^ sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572). Peraltro correttamente, nella sentenza impugnata, sono disattese le singole doglianze (come quelle relative all'identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate) con il richiamo alla pronunzia di primo grado. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cass. pen., Sez. 3^, sent. 4700 14.2.1994 dep. 23.4.1994 rv 197497). Si risolvono in letture alternative a quella data dai giudici di merito le doglianze secondo le quali non sarebbero sintomatiche dell'esistenza dell'associazione l'assistenza (peraltro non solo relativa alle spese legale, ma anche alle "mesate") ai detenuti oltre che all'accompagnamento di familiari ai colloqui (p. 39 sentenza impugnata). In proposito, anche con riferimento alle ulteriori prospettate letture alternative delle risultanze processuali di cui si dirà, che in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054). La Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla ritenuta esistenza di una cassa comune dalla quale provenivano le somme necessarie per pagare la "mesata” e le spese di assistenza legale per gli 2 25 5 associati (p. 33 e s. sentenza impugnata) e le varie doglianze sul punto si risolvono ancora una volta in una lettura alternativa delle risultanze. A EA CE (cl. 1964) è riferita la direzione dell'associazione (sulla base degli elementi richiamati e degli altri rassegnati nella sentenza impugnata anche alle p. 115 e ss.), sicché è irrilevante che non siano a lui attribuite specifiche attività poste in essere da altri associati. Peraltro a p. 35 della sentenza impugnata vi è specifico riferimento a EA CE (cl. 1964) riguardo alle somme gestite dalla NE e da De UC per conto dell'associazione. Il momento genetico del sodalizio è implicito nell'essere stata ritenuta prosecuzione della stessa associazione la cui esistenza era stata accertata con sentenza irrevocabile del Tribunale di Nola. Anche le doglianze svolte nell'interesse di De UC CE circa la qualità di capo o promotore sono infondate e svolgono in gran parte censure di merito. La Corte d'appello ha ritenuto che lo stesso abbia retto il gruppo durante la detenzione di EA CE (c. 1964), come già sopra enunciato, e che abbia funto da luogotenente dello stesso EA (f. 119 e 120 sentenza impugnata), mentre non si comprende perché dovrebbe essere incompatibile con tale ruolo l'espletamento anche, talora, di mansioni esecutive. Le censure mosse da AR GE in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo sono infondate ed attengono a valutazioni di merito. La Corte territoriale ha richiamato una serie di conversazioni relative a finanziamenti illeciti ritenuti svolti sotto l'egida del gruppo (p. 139 sentenza impugnata). Quanto alla mancata risposta alle doglianze svolte nei motivi di appello è sufficiente richiamare quanto detto a proposito del fatto che il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. 2 26 6 Non è vero che la sentenza impugnata non abbia motivato circa il ruolo dinamico GEe funzionale del ricorrente UO all'interno dell'associazione. Sono richiamate due conversazioni fra UO e la fidanzata nelle quali costui sottolinea di svolgere attività pericolose in cui è insito il ricorso alla violenza, argomentando sulla loro valenza così disattendendo quanto dedotto nei motivi di gravame, sul ruolo relativo alle "mesate" ed al riferimento ad un apparecchio idoneo ad individuare microspie (p. 120, 121 e 122 sentenza impugnata). Sono infondate le censure svolte nell'interesse di LU AB in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione. La Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, ha evidenziato che EA FA (cl. 1964) convocava LU, il quale, in talune conversazioni accennava a resoconto che doveva rendere a EA (p. 147 sentenza impugnata. La vicenda di cui al capo H è stata richiamata in relazione alla presentazione, da parte di LU, di EA CE (cl. 1964) a US DA (p. 149 sentenza impugnata). Anche in relazione alle vicende di usura ed estorsione a lui attribuite la Corte d'appello ha motivato l'appartenenza al sodalizio in modo non manifestamente illogico e quindi non sindacabile in questa sede. nell'interesse di Sono altresì infondate le doglianze svolte IN in ordine alla ritenuta partecipazione MA all'associazione. La Corte di merito non ha fondato la affermazione di responsabilità su mere frequentazioni, ma sulla partecipazione all'attività del finanziamento a terzi (p. 141 sentenza impugnata, ribadita a p. 144 e 145, dovendosi rilevare che rispetto a tale nucleo essenziale su cui si fonda la decisione non vi è alcuna contraddizione). Alla luce di tale inserimento è stata valutata la vicenda del soccorso prestato alla moglie di SA RI. Anche nel primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di EA CE (cl. 1973) si prospetta una interpretazione alternativa delle risultanze processuali ricondotte solo ai rapporti con l'omonimo cugino (cl. 1964), per il quale avrebbe effettuato ricariche telefoniche o affittato 2 27 7 un'autovettura sostenendo che sarebbe stato attribuito alle intercettazioni un significato che ne trascenderebbe il tenore. In proposito ed anche con riferimento ad altre doglianze relative al contenuto delle intercettazioni, va rammentato che è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994). La Corte territoriale ha evidenziato, richiamando la sentenza di primo grado, come il ricorrente venisse convocato da EA CE (cl. 1964) senza spiegazioni e senza preavviso, anche in ora tarda (p. 133 sentenza impugnata), nonché i contatti con LU e AR, nonché l'attività di "prelevamenti di soggetti recalcitranti” (p. 133 e 134 sentenza impugnata). In tale motivazione non vi è né violazione di legge né manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Nella ritenuta partecipazione all'associazione è implicitamente disattesa la richiesta di qualificazione della partecipazione ad associazione di tipo mafioso in quella di assistenza ai partecipi di cui all'art. 418 cod. pen. Sono infondate e di merito le censure svolte nell'interesse di NE OL. La Corte d'appello ha motivato in ordine all'attività dalla stessa svolta in relazione alla tenuta della cassa comune dell'associazione (p. 124, 125 e 126 sentenza impugnata) e le doglianze si risolvono in letture alternative delle risultanze. Non ha fondamento l'argomento di cui al secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NE AE in quanto non è vero che la sentenza impugnata introduca una presunzione di colpevolezza e si è già detto come non sia deducibile in questa sede una diversa interpretazione delle intercettazioni rispetto a quella data dai giudici di merito. Rispetto alla mancata allegazione da parte dell'imputato di essere stato costretto ad accettare la richiesta di una "cortesia" (p. 127 sentenza impugnata), è irrilevante che il giudizio sia stato celebrato con rito abbreviato, 2 28 8 sia perché tale allegazione poteva avvenire in sede di indagini preliminari, sia perché è sempre consentito all'imputato rendere dichiarazioni spontanee. Stante l'autonomia fra il reato associativo ed i reati fine, è irrilevante, ai fini dell'affermazione di responsabilità per la partecipazione, che non vi sia stata condanna per singoli reati fine.
5. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di UO GE, per la parte relativa all'aggravante dell'essere l'associazione armata ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964), dal difensore Avv. Claudio Davino, sono infondati ed in parte svolgono censure di merito. La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata non è stata ritenuta in modo automatico o soltanto in ragione della detenzione e porto di un'arma da parte di De LU e per l'esito della perquisizione operata presso l'abitazione di La TT, ma anche sulla base delle intercettazioni richiamate alle p. 40 e 41 della sentenza impugnata, con valutazione di merito motivata in modo non manifestamente illogico.
6. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De UC CE (cl. 1973) ed il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino sono infondati. Nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De UC CE (cl. 1973), dopo aver rilevato che gia il G.I.P., in sede cautelare, aveva escluso la sussistenza del reato di abusivo esercizio dell'attività finanziaria, difettando il requisito dell'essere la stessa rivolta nei confronti del pubblico;
assume che difetterebbero altresì sia il requisito della professionalità che quello dell'organizzazione; la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il reato in questione possa essere integrato di per sé dalla condotta di affiliati ad associazioni di tipo mafioso che offrivano prestiti di modiche somme a tassi usurari, non potendosi ritenere che la partecipazione all'associazione integrasse l'elemento dell'organizzazione, richiamando la pronunzia Cass. Sez. 5 penale sent. n. 46074 in data 1.12.2009. 2 29 9 Nel quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dall'Avv. Davino si afferma che la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la condotta di presunti affiliati ad associazione di tipo mafioso che offrivano modiche somme in prestito integri di per sé il reato di cui all'art. 132 D. Lgs. n. 385/1993 e che tale soluzione sarebbe errata. Entrambi i motivi di ricorso muovono dalla pronunzia Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46074 del 17/09/2009 dep. 01/12/2009 Rv. 245141, secondo la quale non integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria la condotta di colui che, affiliato ad un'associazione di tipo mafioso, offra prestiti di modiche somme a tassi usurari, in quanto, in tal caso, non sussiste il requisito essenziale dell'organizzazione che integra la fattispecie costitutiva del delitto in questione;
né tale elemento può essere mutuato dalla comune appartenenza al sodalizio malavitoso, in quanto, diversamente opinando, l'usuraio, affiliato a sodalizio illecito, dovrebbe sempre e comunque rispondere del delitto di abusiva attività finanziaria. Vale la pena di riportare per esteso la motivazione sul punto di tale pronunzia: «L'abusiva attività finanziaria è il reato commesso da chi "svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106 comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo", come testualmente stabilisce il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132. II D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, comma 1 delimita l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, definendo le attività il cui esercizio è riservato a "intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dall'UIC", di modo che lo svolgimento di quelle attività da parte di soggetti non abilitati, in quanto non iscritti nel suddetto registro, costituisce il reato sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132. Le attività finanziarie riservate ai soggetti abilitati, secondo l'espresso dettato della norma, consistono in "assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambi". Lo stesso D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 106, il cui dettato, ai sensi del comma 4, è integrato dal Decreto del Ministro del Tesoro del 2 aprile 1999 (G.U. n. 86 del 14.4.1999; ma si confronti anche il D.M. 6 luglio 1994 G.U. n. 170 del 22.7.1994) ha 5 30 0 specificato che possono aspirare all'iscrizione nei registri UIC imprese che devono rispondere ai seguenti requisiti: a) l'attività in relazione alla quale viene chiesta l'iscrizione deve essere specificata e deve essere prevalente;
b) deve essere esercitata "nei confronti del pubblico"; c) non deve necessariamente essere esclusiva, di modo che l'aspirante all'iscrizione può contemporaneamente svolgere anche altre attività; d) l'impresa aspirante all'iscrizione deve essere costituita in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, e deve aver interamente versato un capitale non inferiore al quintuplo di quello minimo prescritto per la costituzione delle società per azioni. È da notare, inoltre, che il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 108 stabilisce che i titolari di quote di partecipazione debbano avere particolari requisiti di onorabilità, come specificati dal D.M. 30 dicembre 1998, n. 517; gli stessi requisiti di onorabilità e specifica professionalità devono connotare i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, come prescrive l'art. 109; a detti requisiti, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 113, devono rispondere anche coloro che esercitano attività finanziaria in via prevalente non nei confronti del pubblico. Come può constatarsi il D.Lgs. n. 385 del 1993 regola un'attività finanziaria svolta in forma imprenditoriale da professionisti stimati e credibili, che si presentino al pubblico per offrire servizi finanziari con struttura ed apparenza di impresa, tali da offrire ragionevole affidamento ed adeguate garanzie;
è evidente allora che in questa ottica assumono rilevanza qualificante organizzazione e professionalità. Il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 pertanto sanziona di illecito l'esercizio delle suddette attività finanziarie da parte di soggetti non abilitati dall'apposita iscrizione all'UIC. In particolare la condotta sanzionata è costituita dall'esercizio abusivo di quella stessa attività di intermediazione finanziaria che la normativa testè presa in esame regola, e cioè, come la stessa ordinanza impugnata riconosce (pag. 23 terzo e sesto capoverso), l'offerta al pubblico del servizio di finanziamento in forma professionale, organizzata e su scala 31 imprenditoriale (Cass. Sez. 2^ n. 5285 del 2 ottobre 1997; Sez. 6^ n. 5118 del 12.2.1999; Sez. 1^ n. 36051 del 3.6.2003; Sez. 5^ n. 10189 del 6.2.2007), atteso che solo tali modalità attuative della condotta, in quanto idonee ad indurre un rilevante fattore di turbativa nel mercato finanziario, realizzano quella latitudine di gestione che ne evidenzia la pericolosità e la rilevanza penale, sancita per l'appunto dalla Legge Bancaria. Valga aggiungere che i precedenti giurisprudenziali testè citati non contrastano con quanto è stato ritenuto nella presente sentenza in ordine all'importanza e rilevanza dell'elemento fattuale costituito dall'offerta al pubblico, ove si consideri che la sentenza della sesta Sezione di questa Corte n. 5118 del 12.2.1999 e quella di questa stessa Quinta Sezione del 6.2.2007 n. 10189 si riferiscono la prima al una attività di sconto di assegni cambiari esercitata in una casa da giuoco, e la seconda ad attività di sconto di assegni e cambiali esercitata in un supermercato, atteso che in entrambi i casi emergeva inconfutabilmente l'apparenza di un aspetto organizzativo che si presentava al pubblico in guisa di esercizio di attività imprenditoriale. Nel caso di specie, a quanto si rileva dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, è stato invece ritenuto che la condotta di affiliati ad associazione di tipo mafioso che offrivano prestiti di modiche somme a tassi usurari, integrasse di per sé il reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, e tale convincimento è stato sostanzialmente fondato sulla apodittica considerazione, mutuata dalla circostanza delle comune appartenenza allo stesso sodalizio malavitoso, che la stessa partecipazione all'associazione illecita integrasse l'elemento "organizzazione", che costituisce uno dei requisiti essenziali che devono caratterizzare la condotta del reato di abusiva attività finanziaria. L'assunto è evidentemente errato, perché, a prescindere dalla circostanza che il Tribunale ha del tutto trascurato ogni considerazione in ordine all'elemento psicologico del reato, la sua condivisione condurrebbe ad affermare che ogni usuraio, se affiliato ad un sodalizio illecito, debba essere chiamato a rispondere sempre e comunque anche del delitto di abusiva attività finanziaria, a prescindere dalla presenza in concreto degli elementi costituitivi del reato, e cioè organizzazione, professionalità, ed offerta al 32 2 3 pubblico, inteso quest'ultimo requisito come manifestazione di apparenza dimostrativa di struttura ed organizzazione d'impresa.». Nel caso oggetto del presente giudizio la Corte territoriale, dopo aver dato atto che il primo giudice, dopo aver rammentato che il reato è oggi disciplinato dall'art. 64 D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, il quale ha distinto due ipotesi di reato (un delitto ed una contravvenzione), ha richiamato la pronunzia di questa Corte Sez. 5 n. 10189 del 6.2.2007 dep.
9.3.2007 rv 235486, secondo la quale la norma in questione non richiede che lo svolgimento dell'attività finanziaria avvenga in forma professionale ed abituale, sicché esclusa l'effettuazione di un singolo prestito, sarebbe sufficiente la disponibilità dell'agente & concedere prestiti a chiunque li richieda, ancorché questi siano destinati ad un pubblico ristretto (p. 52 sentenza impugnata). La Corte d'appello ha condiviso tale valutazione, escludendo che il G.U.P. avesse fatto coincidere il carattere organizzato dell'attività finanziaria, con la struttura dell'associazione mafiosa e che aveva invece ritenuto non rilevante il dato organizzativo, secondo l'indirizzo di cui alla citata pronunzia n. 10189/2007. La Corte di merito ha richiamato un ulteriore indirizzo di questa Corte secondo il quale solo l'attività episodica ed occasionale non rientrerebbe nel reato in questione (Cass. Sez. 5 sent. n. 7986 del 12.11.2009 rv 246148. Il Collegio ritiene di aderire a tale indirizzo, da ultimo espresso da questa stessa Sezione, secondo il quale integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria a norma dell'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47559 del 27/11/2012 dep. 07/12/2012 Rv. 253941). In tale pronunzia questa Corte ha evidenziato che gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, quali enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ravvisabili nel porre in essere quelle condotte indicate nell'art. 106 dello stesso decreto inserendosi nel libero mercato e sottraendosi, in tal modo ai controlli di legge. Ed ancora 33 si è precisato, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi criminosa, che non è necessario che tali servizi siano resi al pubblico inteso come una comunità indifferenziata di destinatari, essendo, invece, sufficiente che, come nel caso di specie, essi vengano rivolti anche ad una cerchia ristretta di soggetti;
in tal senso si è ancora puntualizzato che la destinazione al pubblico dell'offerta non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo, cioè come rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti, (sez. 1 n. 36051 del 3/6/2003, Rv. 225981). In ordine alla mancata motivazione circa la qualificazione del fatto come contravvenzione va premesso che ciò che integra il vizio è l'omessa motivazione in fatto e non quella in diritto (v. Cass. Sez. 4^ sent. 6243 del 7.3.1988 dep. 24.5.1988 rv 178442 secondo la quale il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art. 475 n. 3 cod. proc. pen. è quello in fatto e non già quello in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano, resa sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ma che non vi sono ragioni che impongano una diversa valutazione sotto il vigente codice di rito). Perciò nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634). Sotto il profilo della violazione di legge va ricordato che l'art. 64 comma 23 D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 stabilisce: «L'articolo 132 del T.U. bancario è sostituito dal seguente: "Art. 132 (Abusiva attività finanziaria). - I. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al 34 doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni".». Appare quindi evidente che si versa al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2 poiché l'attività finanziaria nel caso di specie è stata ritenuta del tutto illegittima. Quanto alle ulteriori doglianze su tale reato, è infondata quella svolta nell'interesse di EA CE (cl. 1973), secondo la quale l'abitualità della condotta e la continuatività della stessa sono stati considerati presupposto e non elementi da provare, giacché la Corte di merito ha motivato sul punto richiamando la sentenza di primo grado (p. 56 sentenza impugnata). Sono di merito le ulteriori censure svolte nel quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino, secondo le quali non vi sarebbe prova che le somme erogate provengano di una cassa comune (alla luce di quanto esposto in ordine al reato associativo) e la conversazione 31.5.2007 ore 15.07 non avrebbe attinenza a tali fatti (alla luce di quanto precisato circa la impossibilità di dedurre in sede di legittimità una diversa interpretazione delle intercettazioni.
7. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di UO GE, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di De UC CE, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di La TT FE, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (c. 1973), quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo di ricorso proposti nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino, relativamente alle affermazioni di responsabilità per i delitti di estorsione, sono infondati. La infondatezza del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1973) secondo il quale, escluso il reato di esercizio 35 5 5 abusivo di attività finanziaria, gli episodi di estorsione avrebbero dovuto essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, improcedibile per difetto di querela, consegue alla ritenuta sussistenza di tale reato. Sono censure di merito, peraltro infondate e generiche, quelle svolte nel secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di UO GE secondo cui non sarebbe stata data risposta ai motivi di appello in cui si affermava che per i reati di estorsione di cui ai capi G, I, Q, all'esito dell'esame delle persone offese avvenuto in incidente probatorio, non erano emersi elementi a carico dell'imputato; non vi sarebbero perciò elementi di prova. La Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità sul contenuto di intercettazioni con ciò implicitamente rigettando le doglianze svolte (p. 74 e 75 sentenza impugnata). In ordine al delitto di estorsione di cui al capo E va rilevato che la Corte territoriale ha escluso che i fatti fossero riconducibili all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia perché l'attività finanziaria svolta era di per sé illecita, sia perché difettava qualunque concreto elemento di prova del credito ed ha escluso che l'entità della minaccia percuoterlo fino a farlo rimanere a terra, anche alla luce della caratura criminale dei soggetti dai quali promanava, fosse espressione dell'intenzione di esercitare un preteso diritto (p. 61 sentenza impugnata). Questa Corte ha infatti chiarito - ed il Collegio condivide l'assunto - che integra il reato di estorsione (art. 629 cod. pen.) - e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che consegni effetti - cambiari rimasti insoluti ad esponenti di organizzazioni mafiose, le quali, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, minaccino il debitore per indurlo all'adempimento, in quanto - ancorché l'elemento intenzionale sia caratterizzato nell'estorsione, diversamente dal reato di cui all'art. 393 cod. pen., dalla coscienza dell'agente di esercitare una pretesa non dovuta allorché la minaccia si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in tal caso, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva لا 36 8 9 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28539 del 14/04/2010 dep. 20/07/2010 Rv. 247882). Tale ingiustizia ex se integra pertanto l'ingiusto profitto, sicché è infondata la censura svolta da EA CE (cl. 1964), tramite il difensore Avv. Claudio Davino secondo la quale, poiché Di NZ NI ha ammesso di essere debitore di EA, difetterebbe un ingiusto profitto. Poiché il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è quello in fatto e non quello in diritto, è irrilevante che la Corte territoriale, a fronte delle doglianze svolte nei motivi di appello si sia limitata a ribadire la decisione del primo giudice. Sono invece di merito le censure svolte nell'interesse di De UC CE e di La TT FE, sempre in relazione al capo E, circa l'interpretazione dell'intercettazione ed il suo concorso nel reato, sulla mancanza di minaccia e sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Per le ragioni già esposte sulla intrinseca ingiustizia sono infondate le doglianze svolte sempre nell'interesse di De UC CE e di La TT FE, con riferimento allo stesso capo E, in ordine alla mancanza di prova della sproporzione fra il credito concesso e quanto richiesto. Sono di merito le censure svolte nell'interesse di EA CE dal difensore Avv. Claudio Davino, con riferimento all'estorsione aggravata di cui al capo F ed al capo G, risolvendosi in una diversa lettura delle intercettazioni e del complessivo compendio probatorio (p. 69 e 75 sentenza impugnata). Sono infondate e si risolvono in censure di merito le doglianze svolte nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino, in relazione all'affermazione di responsabilità per i delitti di estorsione aggravata di cui ai capi I ed N. Il fatto che la conversazione ambientale n. 9464 del 21.112007 e la conversazione telefonica n. 598 del 25.1.2008 si riferiscano a BO è implicitamente motivato nella menzione di LO nella prima e dall'indicazione di costui quale interlocutore nella telefonata contenuto nella sentenza di primo grado richiamata (p. 76 sentenza impugnata). L'ipotesi che vi siano altre vicende afferenti LO è una lettura alternativa delle risultanze, posto che il coinvolgimento di EA CE (cl. 37 1974) è stato fondato sulla base delle parole di LO CE, fratello e socio di LO NI, mentre per l'illiceità delle richieste vi è il richiamo allo stato di soggezione di LO (p. 79 sentenza impugnata). Anche la doglianza svolta nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino è di merito, dal momento che lamenta una mancata adeguata valutazione della dichiarazione della persona offesa RI, piuttosto che una manifesta illogicità della motivazione, che peraltro non appare tale (p. 91 sentenza impugnata). Non deve essere in questa sede valutata la posizione di NE IO, non sottoposta all'esame di questa Corte. Quanto al denunciato travisamento delle dichiarazioni di RI MI in relazione al capo P è sufficiente rilevare che nel ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino, non sono trascritte (ne allegate) le dichiarazioni del predetto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
8. Il primo ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LU AB sono infondati e svolgono censure di merito. Si è già detto che non è possibile prospettare in sede di legittimità un'interpretazione delle intercettazioni diversa da quella data dai giudici di merito. Infatti in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 17619 del 08/01/2008 dep. 30/04/2008 Rv. 239724). Peraltro non è necessario che il contenuto delle intercettazioni trovi riscontri esterni (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 04/11/2011 dep. 31/01/2012 Rv. 251527). La Corte territoriale ha argomentato in modo non manifestamente illogico sia la sussistenza del delitto di usura che quello conseguente di estorsione anche con riferimento al clima di intimidazione, disattendendo la diversa valutazione del Tribunale di riesame (p. 111 e s. sentenza impugnata). 38 Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 la Corte territoriale ha argomentato che l'attività svolta rientrava nel programma dell'associazione mafiosa, che LU agiva per realizzare tale programma ed avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal sodalizio (p. 152 e 153 sentenza impugnata).
9. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di De UC CE è infondato e svolge censure di merito. Il delitto di cui al capo R è stato ritenuto provato da un'intercettazione ambientale e riferito al contesto dell'essere l'associazione armata, il che integra la circostanza aggravante, rispetto al capo R, di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 (p. 97 - 98 sentenza impugnata). 10. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di La TT FE relativo alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (capo T), sia in relazione alla prova (conversazione 1.7.2007 tra De UC e TT, che sarebbe neutra) che al fatto che si sarebbe in presenza di consumo di gruppo non punibile è infondato e svolge censure di merito. Si è più volte ricordato come non sia possibile dedurre in questa sede una diversa interpretazione delle intercettazioni rispetto a quella data dai giudici di merito. La questione dell'uso di gruppo è stata disattesa dalla Corte territoriale, condividendo la pronunzia di primo grado, con motivazione non manifestamente illogica (p. 100 sentenza impugnata). 11. L'undicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) del difensore Avv. Claudio Davino relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/1992 (capo Z) ed insussistenza dei presupposti della disposta confisca svolge censure di merito. Si afferma nel motivo di ricorso che l'intestazione non sarebbe fittizia e EA US, titolare di un'impresa edile ben poteva avere le disponibilità per l'acquisto e che l'interessamento del ricorrente ben poteva essere 9 39 9 spiegato dal rapporto di parentela. Si tratta all'evidenza della proposizione di una diversa lettura delle risultanze di fatto non consentita in questa sede. Peraltro la Corte territoriale ha motivato che l'acquisto era avvenuto per conto del ricorrente per ammissione di EA US ed in tale argomentazione non vi è alcuna illogicità (p. 103 sentenza impugnata). 12. Il terzo motivo di ricorso proposto da AR GE, il terzo motivo di ricorso ed il quarto motivo proposti nell'interesse di UO GE per la parte relativa alle attenuanti generiche, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di MA IN, il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1973) il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di NE OL sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito. In ordine alla prosecuzione della partecipazione all'associazione di tipo mafioso di UO GE e NE OL dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 92/2008 è sufficiente richiamare quanto già detto a proposito della natura fortemente strutturata e persistente di tale associazioni e dell'assenza di qualsiasi segnale di presa di distanza dall'associazione di tipo mafioso (p 158 sentenza impugnata). Le attenuanti generiche sono state negate, sia per richiamo alle ragioni esposte dal primo giudice, sia per l'assenza di qualsiasi resipiscenza, per UO altresì in ragione dei precedenti penali e dell'essere aduso a comportamenti violenti (p. 159 sentenza impugnata). La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). 40 14. Il quindicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino nel quale si lamenta che è stato corretto l'errore materiale (relativo all'erronea indicazione della condanna anche per i capi EE e Q) con sentenza e non con ordinanza è manifestamente infondato. Anzitutto le nullità sono tassative e nessuna nullità è prevista laddove un provvedimento sia adottato con sentenza invece che con ordinanza. In secondo luogo è necessario avere riguardo al contenuto sostanziale del provvedimento e non al suo nome (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16111 del 18/01/2011 dep. 22/04/2011 Rv. 250321). 15. Il dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo motivo proposti nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino ed il secondo motivo proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Prof. NC OP sono infondati. Con il dodicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964)dal difensore Avv. Claudio Davino si deduce che la contestazione della qualità di associato, quella della circostanza di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 e quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. si risolverebbe in una violazione del divieto di bis in idem. La doglianza non è fondata. La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è integrata dall'approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. e la modalità mafiosa della condotta prescinde dall'appartenenza mafiosa del suo autore, che configura la diversa aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 510 del 07/12/2011 dep. 12/01/2012 Rv. 251769). La qualità di associato è elemento costitutivo del reato associativo ed è invece circostanza aggravante in taluni reati fine come l'estorsione. Per le ragioni esposte non vi è stato alcun automatismo, mentre la qualità di associati, le finalità di perseguire le finalità dell'associazione e l'uso 41 del metodo mafioso sono state ritenute note all'imputato per la sua qualità di capo. Con il tredicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino ci si duole della mancata applicazione del criterio di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen. dal momento che nella contestazione e nella pronunzia di primo grado la qualità di promotore e dirigente era stata qualificata come circostanza aggravante, sicché la diversa qualificazione data in appello avrebbe comportato la violazione del divieto di reformatio in peius, stante la mancata impugnazione del P.M. Con il secondo motivo proposto nell'interesse di EA CE (cl. 1964), dal difensore Avv. Prof. NC OP ci quole della riqualificazione della come fattispecie autonoma di reato la contestata qualità di capo e promotore, a fronte della richiesta applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen. Le doglianze sono infondate. Non viola il divieto della "reformatio in peius" la sentenza di appello che, su impugnazione dell'imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave (persino quando impedisca la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione). (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 474 del 17/12/2012 dep. 08/01/2013 Rv. 254207). Sono infondate anche le residue doglianze di cui al tredicesimo e quattordicesimo motivo di ricorso proposti nell'interesse di EA CE (c. 1964) dall'avv. Davino, dal momento che la pena di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. rientrano nei parametri edittali indicati dall'aggravante sicché non era necessaria una specificazione. L'aumento di pena per la recidiva è stato contenuto in un terzo, sicché è stato rispettato l'art. 63 comma 4 cod. pen. la Corte di merito non ha indicato la pena base e l'aumento per le aggravanti;
tale vizio, con riferimento alla circostanza di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. era stata denunziata nei motivi di appello sia pure con riferimento alla diversa qualificazione giuridica data dal primo giudice. 4 242 Per i reati fine non ha fondamento la doglianza, secondo la quale non sarebbe stato osservato il criterio moderatore, posto che sono stati unificati sotto il vincolo della continuazione, operando solo i relativi aumenti. 16. Il sesto, settimo, ottavo e nono motivo di ricorso proposti nell'interrese di EA CE (cl. 1964) dal difensore Avv. Claudio Davino, relativi alla non sussistenza dell'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite quanto ai capi F, G, I ed N sono fondati. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno chiarito che, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia. (Cass. Sez. U., Sentenza n. 21837 del 29/03/2012 dep. 05/06/2012 Rv. 252518). La Corte territoriale ha invece motivato non con riferimento alla simultanea presenza di più persone, ma alla percezione da parte delle vittime della provenienza della minaccia da più persone. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli, per un nuovo giudizio in ordine all'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite in ordine ai 28l' capi F, G, I, N ed O e l'eventuale rideterminazione della pena nei confronti di EA CE (cl. 1964) 17. In ragione dell'accoglimento dei motivi di ricorso di cui al punto precedente, l'annullamento con rinvio, per l'effetto estensivo, deve essere disposto anche nei confronti dei coimputati De UC CE quanto ai capi F, G ed I, di UO GE quanto ai capi G ed I e di La TT FE quanto al capo G. 18. I ricorsi di EA CE (cl. 1964), De UC CE, UO GE e La TT FE devono essere rigettati nel resto con conseguente irrevocabilità di ogni altra statuizione. 43 3 4 19. I ricorsi di tutti gli altri imputati devono essere integralmente rigettati. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minaccia commessa da più persone riunite in relazione ai delitti di estorsione di cui ai capi F, G, I, N ed O, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli nei confronti di EA CE (cl. 1964) e per l'effetto estensivo - nei confronti di UO GE, De - UC CE e La TT FE con riferimento a quelli fra i capi indicati a ciascuno ascritti. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti e dichiara irrevocabile ogni altra statuizione Rigetta i ricorsi di AR GE, LU AB, MA IN, EA CE (cl. 1973), NE OL e NE AE e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in data 19.9.2013. Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamille Davigo NC Fiandanese pauco of andorry DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL -7 OTT 2013, ILL CANCELLERE Claudia Rianelli 44