Versione
21 gennaio 2001
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16 giugno 2023
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Art. 327-bis. (( (Attivita' investigativa del difensore). ))
(( 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facolta' di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facolta' indicata nel comma 1 puo' essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attivita' previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici)).
(( 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facolta' di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facolta' indicata nel comma 1 puo' essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attivita' previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici)).
Commentari • 56
- 1. Cassazione penale n. 41127/2013https://www.brocardi.it/ · 228.41823
(massima n. 1) L'art. 327 bis c.p.p., nell'attribuire al difensore la facoltà di svolgere in ogni stato e grado del processo investigazioni in favore del proprio assistito, non può essere interpretato come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di Cassazione, nel senso, cioè di consentire la produzione di nuovi documenti, anche diversi ed ulteriori da quelli che la parte non sia stata in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di produzione dei risultati del test del dna, eseguito nelle more del ricorso per cassazione, per il rifiuto degli imputati a sottoporvisi nei precedenti gradi di giudizio).
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Giurisprudenza • 217
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17577Provvedimento: […] Sul tema delle investigazioni preventive svolte da investigatori privati e sulle regole che disciplinano l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in detta sede, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'attivazione dello statuto codicistico che disciplina l'attività di investigazione difensiva preventiva - svolta ai sensi degli artt. 391 -nonies e 327 -bis cod. proc. pen. - è del tutto facoltativa, […] Ed invero, si osserva che da un lato che l'attività investigativa di cui all'art. 327 -bis cod. proc. pen., […] ciò che costituisce un presupposto indispensabile per poter ricondurre nell'alveo dell'art. 327-bis cod. proc. pen. l'attività espletata (Sez. 2, n. 13782 del 19/1/2021, Felli, […]Leggi di più...
- circostanze attenuanti generiche·
- art. 391-bis cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- recidiva·
- inutilizzabilità dichiarazioni·
- spese processuali·
- investigazioni difensive·
- art. 391-ter cod. proc. pen.·
- art. 327-bis cod. proc. pen.