Articolo 327 bis del Codice di procedura penale
Articolo 354Articolo 328
Versione
21 gennaio 2001
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16 giugno 2023
Art. 327-bis. (( (Attivita' investigativa del difensore). ))
(( 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facolta' di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facolta' indicata nel comma 1 puo' essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attivita' previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici)).
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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