Articolo 70 del Codice di procedura penale
Articolo 83Articolo 71
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24 ottobre 1989
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8 agosto 1992
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13 aprile 2023
Art. 70. Accertamenti sulla capacita' dell'imputato 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi e' ragione di ritenere che, per infermita' mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non e' in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia. (40) ((299)) 2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi e' pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessita' di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia e' disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.

--------------- AGGIORNAMENTO (40)
La Corte costituzionale, con la sentenza 7 - 20 luglio 1992, n. 340, (G.U. 1 s. s. 29/7/1992, n. 32) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " limitatamente alle parole " sopravvenuta al fatto" ." --------------- AGGIORNAMENTO (299)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 70, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui si riferisce all'infermita' «mentale», anziche' a quella «psicofisica»".
Entrata in vigore il 13 aprile 2023
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