Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
8 agosto 1992
8 agosto 1992
>
Versione
13 aprile 2023
13 aprile 2023
Art. 70. Accertamenti sulla capacita' dell'imputato 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi e' ragione di ritenere che, per infermita' mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non e' in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia. (40) ((299)) 2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi e' pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessita' di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia e' disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.
--------------- AGGIORNAMENTO (40)
La Corte costituzionale, con la sentenza 7 - 20 luglio 1992, n. 340, (G.U. 1 s. s. 29/7/1992, n. 32) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " limitatamente alle parole " sopravvenuta al fatto" ." --------------- AGGIORNAMENTO (299)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 70, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui si riferisce all'infermita' «mentale», anziche' a quella «psicofisica»".
3. Se la necessita' di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia e' disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.
--------------- AGGIORNAMENTO (40)
La Corte costituzionale, con la sentenza 7 - 20 luglio 1992, n. 340, (G.U. 1 s. s. 29/7/1992, n. 32) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " limitatamente alle parole " sopravvenuta al fatto" ." --------------- AGGIORNAMENTO (299)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 70, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui si riferisce all'infermita' «mentale», anziche' a quella «psicofisica»".
Commentari • 86
- 1. Cassazione penale n. 2677/2018https://www.brocardi.it/ · 180.62735
(massima n. 1) L'interdizione dell'imputato non comporta di per sé l'obbligo del giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70 cod. proc. pen., in quanto l'interdizione presuppone l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 257
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 24/07/2025, n. 27268Provvedimento: […] coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70, comma 3, cod. proc. pen., è stata […] cui al terzo comma dell'art. 70 cod. proc. pen., «Essendo l'incidente probatorio […] previsione dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen. - può non procedere adLeggi di più...
- incidente probatorio·
- art. 70 cod. proc. pen.·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- capacità processuale·
- abnormità funzionale·
- annullamento senza rinvio·
- oscuramento dati identificativi·
- fumus di incapacità·
- art. 392 cod. proc. pen.