Articolo 307 del Codice penale
Articolo 319 bisArticolo 320
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1 luglio 1931
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19 dicembre 2001
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11 febbraio 2017
Art. 307.

(Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni.

La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente.

Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, ((la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,)) i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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