Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 gennaio 2001 |
Commentari • 160
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. Dizionario Giuridicohttps://www.brocardi.it/
Che cosa significa "Difensore"? * l'art. 24, II comma Cost. ha stabilito che ogni soggetto deve essere difeso in ogni stato e grado: il costituente ha considerato infatti la difesa un diritto inviolabile. Conseguentemente il difensore svolge un ruolo fondamentale stabilisce di assistenza e di rappresentanza delle parti. Ai sensi della norma prevista dall'art. 111Cost. sul giusto processo, non si tratta di una difesa meramente tecnica, ma informata ed effettiva: il difensore, non solo ha facoltà di sostituire il proprio assistito, ma può anche partecipare attivamente al contraddittorio risultando un valido strumento difensivo. Da una parte, quindi, il difensore intrattiene un rapporto di …
Leggi di più… - 3. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Oggetto Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 Premessa Il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nel seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferiscono ad un soggetto, nello specifico da definirsi 'interessato', e' improntato ai principi di correttezza, liceita' e trasparenza, nonche' di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato stesso. …
Leggi di più… - 4. Alle S.U. la questione della configurabilità del reato di cuiMarianna Ricci · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in commento la Sesta Sezione della Cassazione affronta la spinosa questione dei rapporti e delle interferenze tra le due forme di istigazione a delinquere previste dagli artt. 322 (Istigazione alla corruzione) e 377 c.p. (Intralcio alla giustizia). Per vero, è proprio quest'ultima disposizione a costituire il fulcro dell'indagine condotta dai Giudici di piazza Cavour, che analizzano la struttura e i presupposti di applicabilità del delitto di intralcio alla giustizia (già subornazione) nella particolare ipotesi in cui il soggetto indotto al mendacio sia il consulente tecnico del pubblico ministero. La Corte, infatti, è chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità …
Leggi di più… - 5. Studio Legale LBMG Milanohttps://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/
FECONDAZIONE ASSISTITA E STATUS GIURIDICO DEL NEONATO La procreazione medicalmente assistita (o fecondazione artificiale) consiste nella fecondazione del gamete femminile da parte del gamete maschile non per via naturale – ossia attraverso un rapporto sessuale – bensì attraverso tecniche di vario tipo, quali ad esempio,... leggi tutto EREDITÀ DIGITALE Con l'avvento delle nuove tecnologie la disciplina del diritto alla riservatezza ha subito una repentina evoluzione. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E G.D.P.R. I principi fondanti il diritto alla riservatezza sono contenuti nel G.D.P.R., il cui articolo 1, circoscrive la... leggi tutto NOTIFICA DI UN ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO: COSA SUCCEDE Se …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 129
- 1. Trib. Bologna, sentenza 06/02/2026, n. 1236Provvedimento: N. 9825 / 2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE CIVILE IIB Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 23 luglio 2021 da: RT in persona del legale rappresentante Parte_2 , con sede in Roma, Via CO NI n. 452 (P. IVA P.IVA_1 ) rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, da Federico avvocato Tea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via dell'Indipendenza n. 42 nei confronti di: Controparte_1 (C.F. CodiceFiscale_1 ) rappresentato e …Leggi di più...
- art. 269 c.p.p.·
- art. 103 c.p.p.·
- compenso per attività investigativa·
- solidarietà passiva·
- manleva·
- art. 1388 c.c.·
- indagini difensive·
- art. 134 T.U.L.P.S.·
- art. 183 c.p.c.·
- art. 106 c.p.p.·
- lite temeraria·
- legittimazione passiva·
- art. 96 c.p.p.·
- art. 327-bis c.p.p.·
- art. 281 sexies c.p.c.
- 2. Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3588Provvedimento: R.G. n. 238/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dr. MA AL Presidente dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. EL ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 238/2024, promossa DA (C.F. ) già elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Milano, via Barozzi n.1, presso lo studio dell'avv. Vittorio Allavena, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Fabio Macrì, all'avv. Claudio Tesauro, all'avv. Mario RI e all'avv. Giovanni Guglielmetti; appellante CONTRO (C.F. , …Leggi di più...
- nullità comparsa di risposta·
- concorrenza sleale·
- inammissibilità appello·
- rimessione in termini·
- risarcimento danni·
- violazione segreti aziendali·
- art. 2598 c.c.·
- art. 2043 c.c.·
- art. 98 e 99 c.p.i.·
- appello incidentale
- 3. Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/08/2025, n. 1059Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati Dott. Guido Federico Presidente Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel. Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento n. 1059/2022 R.G. promosso da Pt_1 AVV. ZI NA (C.F. CodiceFiscale_1 ), con studio in Civitanova CH (MC), V.le Vittorio Veneto n. 221 ove elegge domicilio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.; APPELLANTE nei confronti di CP_1 e OP , rappresentati e difesi dall'avv. HE BI UT APPELLATI e di PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA INTERVENUTO …Leggi di più...
- falsità documentale·
- querela di falso·
- responsabilità aggravata·
- art. 2712 c.c.·
- registrazione illecita·
- risarcimento danni·
- art. 226 c.p.c.·
- diritto di difesa·
- prova testimoniale·
- prova documentale
- 4. Trib. Udine, sentenza 19/12/2024, n. 427Provvedimento: R.G.L. 397/24 TRIBUNALE DI UDINE VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 19.12.24, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Ivanka Bondzic in sostituzione dell'avv. Giovanna Sarnacchiaro per parte ricorrente e la dott.ssa Silvia Tacus Cont per . L'avv. Ivanka Bondzic insiste per l'accoglimento del ricorso e richiama Cass. 32104/22 e 9984/24. La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione. Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia …Leggi di più...
- art. 1, comma 121, L. 107/2015·
- carta del docente·
- supplenze annuali·
- supplenze fino al termine delle lezioni·
- disparità di trattamento·
- diritto docenti a tempo determinato·
- interessi legali e rivalutazione monetaria·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- Direttiva 70/1999·
- principio di equivalenza delle funzioni
- 5. CGARS, sez. I, sentenza breve 11/04/2025, n. 311Provvedimento: Pubblicato il 11/04/2025 N. 00311/2025REG.PROV.COLL. N. 00254/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 254 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171; contro Ufficio territoriale del governo di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
- dichiarazione persona offesa·
- art. 624 c.p.·
- buona condotta·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 138 T.U.L.P.S.·
- eccesso di potere·
- guardia particolare giurata·
- difetto di istruttoria·
- giudizio prognostico·
- diniego autorizzazione
Versioni del testo
- Capo I : Modifiche al codice di procedura penale
- Art. 1. 1. All' articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro";
b) al comma 5, dopo le parole: "dei difensori," sono inserite le seguenti: "degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 103 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non e' consentita l'intercettazione [ c.p.p. 271] relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti non possono essere utilizzati.". - Art. 2. 1. All' articolo 116 del codice di procedura penale , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 116 del codice di procedura penale , come modificato, dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 116 (Copie, estratti e certificati). - 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del colleggio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.".