Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 gennaio 2001 |
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Le richieste documentali formulate nell'ambito delle indagini difensive ex artt. 327-bis e 391-quater c.p.p. non si sovrappongono né si trasformano in istanze di accesso amministrativo ex l. n. 241/1990, trattandosi di strumenti appartenenti a sistemi distinti, con finalità e discipline autonome. Il diniego opposto dalla pubblica amministrazione a una richiesta documentale avanzata nell'ambito di investigazioni difensive non integra un provvedimento amministrativo, ma un'attività materiale priva di esercizio di potere autoritativo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e competenza del giudice penale. In caso di rifiuto della pubblica amministrazione a …
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Giurisprudenza • 132
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- art. 269 c.p.p.·
- art. 103 c.p.p.·
- compenso per attività investigativa·
- solidarietà passiva·
- manleva·
- art. 1388 c.c.·
- indagini difensive·
- art. 134 T.U.L.P.S.·
- art. 183 c.p.c.·
- art. 106 c.p.p.·
- lite temeraria·
- legittimazione passiva·
- art. 96 c.p.p.·
- art. 327-bis c.p.p.·
- art. 281 sexies c.p.c.
Versioni del testo
- Capo I : Modifiche al codice di procedura penale
- Art. 1. 1. All' articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro";
b) al comma 5, dopo le parole: "dei difensori," sono inserite le seguenti: "degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 103 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non e' consentita l'intercettazione [ c.p.p. 271] relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti non possono essere utilizzati.". - Art. 2. 1. All' articolo 116 del codice di procedura penale , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 116 del codice di procedura penale , come modificato, dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 116 (Copie, estratti e certificati). - 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del colleggio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.".