Versione
24 ottobre 1989
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21 gennaio 2001
21 gennaio 2001
Art. 523. Svolgimento della discussione 1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni ((, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis )) .
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullita', la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non puo' essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessita'. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullita', la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non puo' essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessita'. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.
Commentari • 107
- 1. Dizionario Giuridicohttps://www.brocardi.it/ · 277.32883
Che cosa significa "Discussione"? Il dibattimento e dunque l'istruzione probatoria, termina con la discussione; essa consente al pubblico ministero e ai difensori delle parti private (nell'ordine previsto dall'art. 523 c.p.p.) di formulare le proprie conclusioni. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2016, n. 29675Provvedimento: […] 1.1 Deduce il ricorrente l'inosservanza di norme processuali, e in particolare degli artt. 82 e 523 c.p.p.. […] Sul punto, va detto che due sono le potei di revoca tacita della costituzione di parte civile, la cui natura è quella di negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il potere- dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria, e cioè, da un lato, l'ipotesi in cui la parte civile trasferisca l'azione in sede civile e, dall'altro, quando non presenti le conclusioni a sensi dell'art. 523 c.p.p. […]Leggi di più...
- esclusione·
- richiamo alle conclusioni dell'atto di costituzione o alle conclusioni orali verbalizzate·
- mancata presentazione·
- revoca tacita·
- conclusioni scritte·
- parte civile·
- revoca·
- costituzione