Sentenza 7 aprile 2011
Massime • 1
Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta si sostanzia nell'alterazione del normale svolgimento della gara attraverso l'impiego dei mezzi tassativamente previsti, e tra questi la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ravvisato il reato in questione nella condotta dei partecipanti a una gara pubblica che avevano presentato offerte omogenee, imputabili ad unico centro di interessi, calibrate sulla presunta media vincente e, quindi, capaci di influire sul calcolo della media, aumentando la possibilità di aggiudicazione della gara).
Commentari • 4
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2011, n. 26809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26809 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/04/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 621
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 45286/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI RI, nato a [...] il [...];
2) AN LV, nato ad [...] il [...];
3) AN IU, nato a [...] l'[...];
4) AN DI, nato a [...] il [...];
5) IS CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10 giugno 2010 emessa dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone del 27 settembre 2007, appellata sia dagli imputati che dalla parte civile, ha confermato la responsabilità di RI RI, AN LV, AN IU, AN DI e IS CE per i reati di turbata libertà degli incanti loro contestati e, in accoglimento dell'impugnazione della parte civile, gli ha condannati anche al risarcimento dei danni in favore del Comune di Niscemi, da liquidarsi in separata sede.
Secondo la sentenza gli imputati, tutti imprenditori partecipanti all'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici del comune di Niscemi, si sarebbero accordati presentando offerte omogenee, da imputare sostanzialmente ad un unico centro di interessi, calibrate sulla presunta media vincente e quindi idonee ad alterare il normale gioco della concorrenza, influendo sul calcolo della media ed aumentando la possibilità di aggiudicazione della gara.
2. - Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, difesi dall'avvocato Francesco Rizzo. I ricorrenti lamentano innanzitutto l'inosservanza dell'art. 353 c.p., per avere i giudici di merito ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Dalle prove acquisite non sarebbe emersa la consapevolezza di volere turbare la gara di cui al verbale di aggiudicazione del 5.3.2003, relativo al conferimento dei lavori di manutenzione negli edifici scolastici comunali. Peraltro, l'accordo avrebbe riguardato poche ditte, sicché avrebbe dovuto essere considerato inidoneo a influire sull'andamento della gara.
Con altro motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione, ritenendo che non sia stata raggiunta alcuna prova circa l'accordo intercorso tra gli imputati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. - Quanto al primo motivo si osserva che la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha fatto una corretta applicazione della fattispecie penale di cui all'art. 353 c.p., verificando la sussistenza dell'accordo tra gli imputati finalizzato ad incidere sulla gara.
Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie in oggetto si qualifica come reato di pericolo.
Nella specie, i giudici hanno desunto la prova della collusione e, quindi, del dolo dei concorrenti, dalla omogeneità delle offerte e dal formai della richiesta, identico per tutte le offerte, circostanze che portano a ritenere che dietro la pluralità di imprese partecipanti, in realtà vi è stato un unico centro di interessi che, attraverso la parcellizzazione delle offerte, ha aumentato le possibilità di aggiudicazione dell'appalto, in questo modo alterando il normale gioco della concorrenza e turbando la gara. Peraltro, come ha già osservato la Corte d'appello, il fatto che l'accordo sia intervenuto tra pochi imprenditori non fa venire meno la configurabilità del reato, non essendo previsto un numero minimo di soggetti collusi per realizzare la turbativa prevista dall'art.353 c.p.. 3.2. - Del tutto infondato è anche l'altro motivo, con cui il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione.
Infatti, deve escludersi ogni ipotesi di contraddittorietà motivazionale avendo la sentenza impugnata chiarito l'equivoco generato da una espressione utilizzata dal primo giudice e da ritenere riferita ad altri imputati.
Inoltre, si deve rilevare che la circostanza relativa alle modalità di redazione delle offerte, che secondo i ricorrenti sarebbero state materialmente redatte dallo stesso tecnico in tempi diversi, è una questio facti che non può essere oggetto di esame in sede di legittimità, soprattutto in presenza di una sentenza che ha offerto una motivazione logica e coerente in ordine alla esistenza di una collusione tra imprenditori per aggiudicarsi la gara. 4. - In conclusione, la manifesta infondatezza dei motivi proposti comporta che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, inammissibilità che, precludendo la valida formazione del rapporto processuale, impedisce la dichiarazione di estinzione del reato per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p., compresa, nel caso di specie, la prescrizione (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca);
consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011