Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 4
Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, per quanto riguarda le altre fonti dichiarative, l'insussistenza dell'obbligo di rinnovazione deriva proprio dalla scelta dell'imputato di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato, il quale comporta l'opzione per un processo basato - già in primo grado - su principi diversi da quelli di oralità e immediatezza).
L'art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima.
L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo).
L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione.
Commentari • 7
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1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2014, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma della sentenza assolutoria pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Latina, ha dichiarato Antonio P. responsabile delle condotte di usura in danno di Salvatore P., contestate ai capi 49 e 50 del capo di imputazione e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.200 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nella misura da liquidarsi in separato giudizio. Il Tribunale aveva assolto il P. con la formula "perché il fatto non sussiste" ritenendo insufficiente …
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di un indagato, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di: a) partecipazione, con ruolo verticistico e dirigenziale nel settore delle estorsioni, di una cosa mafiosa (capo 1); b) cessione, in concorso con altri, di 3 …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2014, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma della sentenza assolutoria pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Latina, ha dichiarato Antonio P. responsabile delle condotte di usura in danno di Salvatore P., contestate ai capi 49 e 50 del capo di imputazione e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.200 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nella misura da liquidarsi in separato giudizio. Il Tribunale aveva assolto il P. con la formula "perché il fatto non sussiste" ritenendo insufficiente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2014, n. 40254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40254 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
IN CALCE ACR ANNOTAZIONE - 40 2 541 1 4 40254 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA EL 12/06/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1659/2014 - Presidente N. Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - - Consigliere - N. 52573/2013 REGISTRO GENERALE Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO Dott. GIOVANNA VERGA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV CE N. IL 16/02/1971 IF MO N. IL 04/06/1960 AN AR N. IL 03/09/1973 AN NC N. IL 10/11/1948 RO AO N. IL 13/12/1971 ON CE N. IL 10/01/1962 ON GE N. IL 11/04/1953 ON NC N. IL 02/08/1980 DI MA EGIDIO N. IL 17/06/1973 DI IN RD N. IL 06/11/1958 DI IN CH N. IL 17/07/1990 RD PE N. IL 21/03/1967 AC MA ES N. IL 24/04/1964 RI ANNAMA N. IL 07/06/1965 NO LL N. IL 12/03/1979 BA ND N. IL 18/01/1958 avverso la sentenza n. 10202/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 14/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lui RieLL con minnis che ha concluso per l'annullamenco. limi Гогamenre a fosisione pichale aLL jess Di MA ON e NA NA re formente B cafe of fes quanto riguaiola Terests де celo b) a el rests di Tutti i restanti ricorsi. igues dei ricorsi des pedent. ; riferis di Tutti: associatio Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. раскNA Lassas Amr. Gaetano Aufiers re al riforteche si si e CA SE ricorso Ді Польто Am. tiorenni OS RI оjes ON che chicole l'ac теп l'accogli Arr. FA ChiummarieLL Jes Carole Pado del ricor fore ai morini del ricorso che si l Am. Stefano EN AreLLne Jes CO tender= AR ai morin' e RA RI ER che si riforte alle more di uoliense chiedendone del ricors memn nie e alla l'accoglimento SC RA, Am. Alfredo tairo Tacaлiто Пон е Di MA ON Iacarin معلی ER NA NA IA e rifasta ai motiv e alle CA mote scritte e me chiede l'accogliments Vincenze si е Am. tiorann: Anica jes Діі По гто Thichele chicole l'annullamento con dre il Tratamento Pass: astore referiments Arr. ZO Rail Jes Di AS ICrinsie ocanto で Jaso. con rigenti alle more mor e si nrijasta ов пісочно Arr. RA Schettina ON e IN RA Boni M. ER e com nvale IN OC , so riforte chicole l'accogl al ricorso e me RITENUTO IN FATTO Ricorrono per Cassazione :
1. AV RA di AO 2. IF EL 3. AN AR 4. AN ZO 5. RO AO 6. ON RA 7. ON RO 8. ON ZO 9. DI MA GI 10.DI IN ON 11.DI IN IC 12.RD US 13.AC IA SA 14.RI NAmaria 15.NO LO 16.BA AN avverso la sentenza della Corte d'AppeLL di Napoli che, in data 14.6.2013, in riforma della sentenza emessa in data 27.3.2012 dal G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, appellata da AV RA di AO, IF EL, AN AR, AN ZO, RO AO, ON RA, ON RO, ON ZO, DI MA GI, DI IN ON DI IN IC, RD US, ' AC IA SA, RI NAmaria, NO LO, BA AN e dal PM, dichiarava: inammissibile l'appeLL del PM avverso i capi della sentenza che avevano B escluso la sussistenza L'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 e l'applicazione L'aumento per la contestata recidiva nei confronti di IO EL, CA RA, CA RO, CA ZO, Di AI GI, MB US, AR IA SA e LO AN per i reati per i quali era già intervenuta condanna;
RO AO colpevole del reato di cui all'art. 416 bis comma 2 cp contestato al capo A) della rubrica ed altresì dei reati di cui ai capi G), O), Q) ed S) e, riconosciuta per questi ultimi reati la sussistenza L'aggravante 1 h di cui all'art. 7 I. 203/91 e con la continuazione con i reati per i quali era già intervenuta condanna, per l'effetto ridetermina la pena a lui inflitta in quella di anni quattordici di reclusione;
NA AR colpevole dei reati ascritti ai capi T) ed U) della rubrica, come originariamente contestati e, riconosciuta per tali reati la sussistenza L'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, con la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di anni quattro mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
NA ZO colpevole del reato a lui ascritto al capo S) della ◉ rubrica e, riconosciuta la sussistenza L'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
■ CA RA, CA ZO e LO AN colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi S), T), U) ed A2) della rubrica, come originariamente contestati, e riconosciuta la sussistenza L'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, con la continuazione con i reati per i quali era già intervenuta condanna, per l'effetto ridetermina la pena nei confronti di CA RA in quella di anni dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
nei confronti di CA ZO in quella di anni dieci mesi otto di reclusione ed euro 2.200,00 di multa;
nei confronti di LO AN in quella di anni quattro mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
AR IA SA colpevole del reato a lei ascritto al capo A1) e, riconosciuta la sussistenza L'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la continuazione con il reato di cui al capo Z), per l'effetto ridetermina la pena nei suoi confronti in quella di anni tre mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 8.400,00 di multa;
AP LO colpevole dei reati a lui ascritti ai capi G) ed H) e con la continuazione con i reati per cui è già intervenuta condanna, per l'effetto ridetermina la pena nei suoi confronti in quella di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
Di MA ON e Di MA IC colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A) e B) della rubrica e con la continuazione con i reati per i quali era già intervenuta condanna e concesse le attenuanti generiche a Di MA IC, per l'effetto ridetermina la pena nei confronti di Di MA ON in quella di anni venti di reclusione e nei confronti di Di MA IC in quella di anni cinque e mesi quattro di 2 reclusione;
NA NAmaria colpevole dei reati a lei ascritti ai capi B) e C) della ◉ rubrica e, ritenuta la continuazione tra i suddetti reati ed esclusa la contestata recidiva, per l'effetto la condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;
Applicava a NA AR, LO AN e AR IA SA la pena accessoria L'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
a NA NAmaria la pena accessoria L'interdizione perpetua dai pubblici uffici e L'interdizione legale durante la pena;
sostituiva nei confronti di CA ZO la pena accessoria L'interdizione temporanea dai pubblici uffici con quella perpetua ed applica nei suoi confronti la pena accessoria L'interdizione legale. Applicava a RO AO, CA RA, CA ZO e Di MA ON la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni tre. Confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava ON RA di AO, IO EL, CA RO, Di AI GI, MB US, singolarmente al pagamento delle ulteriori spese processuali. II GUP del Tribunale di Napoli, all'esito del disposto giudizio abbreviato, aveva dichiarato: AV RA di AO colpevole dei reati ascritti ai capi E) e I) e, ritenuta la continuazione, applicata la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 5 anni di reclusione ed € 4.000,00 di multa. IF EL colpevole dei reati ascritti ai capi I) e N) e, escluso • l'aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione, applicata la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 5 anni di reclusione ed € 4.000,00 di multa;
aveva dichiarato IF EL altresì colpevole dei reati ascritti ai capi O), Q), e, escluse la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91 e la recidiva, ritenuta la continuazione, applicata la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione ed € 8.000,00 di multa;
RO AO colpevole dei reati ascritti ai capi A), D), F) e, esclusa la qualità di promotore o capo, ritenuta la continuazione, applicati l'aumento per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 11 anni e 2 mesi di reclusione;
ON RA colpevole dei reati ascritti ai capi O), P), Q), R), V) Z), A1) e, escluse la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91 e la 3 recidiva, applicata la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 6 anni di reclusione ed € 2.000,00 di multa;
ON RO colpevole dei reati ascritti ai capi D) e E) e, escluso l'aumento per la recidiva, ritenuta la continuazione, applicata la diminuente processuale lo aveva condannato alla pena 5 anni di reclusione ed € 4.000,00 di multa;
ON ZO colpevole del reato ascritto al capo O), e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicati l'aumento per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 4 anni 5 mesi e 20 giorni di reclusione ed € 10.000,00 di multa;
DI MA GI colpevole colpevole del reato ascritto al capo O), e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicata la diminuente processuale lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed € 6.000,00 di multa;
DI IN ON colpevole del reato ascritto al capo C) e, applicati " l'aumento per la recidiva reiterata, specifica contestata e la diminuente processuale lo aveva condannato alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione ed € 50.000,00 di multa;
DI IN IC colpevole del reato ascritto al capo C) e, applicata la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 5 anni di reclusione ed € 30.000,00 di multa;
V) e,RD US colpevole del reato ascritto al capo esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicata la diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed € 6.000,00 di multa;
Z) e,AC IA SA colpevole del reato ascritto al capo esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicata la diminuente processuale, la aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed € 6.000,00 di multa;
NO LO colpevole dei reati ascritti ai capi F), I), N) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, applicata alla diminuente processuale lo aveva condannato alla pena 4 anni e 4 mesi di reclusione ed € 3.000,00 di multa;
BA AN colpevole del reato ascritto al capo V) e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203.'91, applicata alla diminuente processuale, lo aveva condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed € 6.000,00 di multa. Aveva applicato agli imputati AV RA di AO, IF EL, 4 W RO AO, ON RA, ON RO, DI IN ON, DI IN IC le pene accessorie della interdizione legale per la durata della pena detentiva a ciascuno inflitta e della interdizione perpetua dai pubblici uffici;
applica inoltre a ON ZO, NO LO la pena accessoria della interdizione dai pubblici per il periodo di 5 anni. Aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON RA e di AN AR in ordine ai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone così diversamente qualificati i fatti ascritti ai capi T) e U) perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Aveva assolto: DI IN ON dal reato contestato al capo A) per non aver ◉ commesso il fatto;
RI NAmaria, DI IN ON, DI IN IC ■ dal reato contestato al capo B) perché il fatto non sussiste;
RI NAmaria dal reato contestato al capo C) per non aver commesso il fatto;
NE RO dal reato contestato al capo D) perché il fatto non " costituisce reato;
RO AO e NO LO dai reati rispettivamente contestati " ai capi G) e H) perché il fatto non sussiste;
RO AO dai reati ascritti ai capi O), Q) per non aver commesso il fatto;
ON RA dal reato ascritto al capo A2) perché il fatto non " sussiste;
AN ZO, RO AO, ON RA, ON ZO, BA AN dal reato ascritto al capo S) perché il fatto non sussiste;
ON ZO, BA AN dai reati rispettivamente ascritti ai capi T) e U) e come sopra derubricati di per non aver commesso il fatto;
AC IA SA dal reato ascritto al capo A1) per non aver " commesso il fatto;
LA SENTENZA IMPUGNATA La Corte d'AppeLL con la sentenza impugnata ha respinto numerose questioni preliminari alla decisione di merito. In particolare ha respinto l'eccezione, sollevata dai difensori di DI IN ON di inammissibilità L'atto di appeLL proposto dal P.M. mediante deposito in cancelleria 5 ん effettuato da suo incaricato, per inosservanza delle modalità dettate dall'art. 582 c.p.p Veniva respinta anche l'eccezione sollevata dall'avv. OS RI di una possibile rinuncia implicita all'appeLL promosso dal P.M., considerato che le conclusioni del P.G. di udienza, divergevano parzialmente dalle richieste del P.M. appellante. diLa Corte Territoriale respingeva anche l'eccezione a inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sollevate dalle difese RO, ON, IO e Di MA con riguardo ai decreti n. 4725/2008 e n. 1317/09. Veniva respinta anche l'eccezione sollevata dalla difesa Di MA ON di inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni intercettate sul presupposto che gli impianti in concreto utilizzati per effettuare le captazioni appartenevano ad una ditta privata: la C.P.V. Intelligence srl di Tagliacozzo. La Corte di merito ha respinto anche l'eccezione sollevata dalla difesa DI IN di nullità L'accertamento tecnico irripetibile effettuato sulle piante sottoposte a sequestro, sul presupposto che l'accertamento non aveva natura di atto irripetibile e, comunque, l'analisi sui campioni doveva essere preceduto dall'avviso agli imputati che non erano "ignoti" quando la P.G. provvide al sequestro delle piantagioni ed al prelevamento di campioni per le analisi. I giudici di merito respingevano anche l'eccezione sollevata dalle difese IO, Di AI e CA di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da EL IO FA IR, per violazione degli artt. 63 c.p.p. in riferimento agli artt. 191 c.p.p., 12 e 371 c.p.p. sollevata sul presupposto che il testimone nel riferire L'intervento del RO e L'effettiva interruzione delle richieste usuraie da parte di UP SC e L'CA, si sarebbe accusato di condotte illecite in concorso con il RO. Veniva respinta anche l'eccezione, sollevata dalla difesa MB e Di AI di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ES LU, per violazione degli artt. 63 co. 2 c.p.p., in riferimento agli artt. 191 c.p.p., 12 e 371 co. 2 lett. b) c.p.p. sul presupposto che erano emersi, nel corso delle indagini, indizi di reità a carico della persona offesa ES, per il delitto di usura. Con riguardo al merito veniva sottolineato che il processo ruota attorno alla figura di RO AO, soggetto di significativa caratura criminale come dimostrato da specifici precedenti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., che, secondo l'ipotesi accusatoria, una volta riacquistata la libertà dopo un lungo periodo di detenzione, avrebbe stretto alleanze con il clan capeggiato da D'AN ZO, occupandosi del riciclaggio dei proventi L'attività criminale sia nel settore delle scommesse sportive, grazie peraltro ai legami creati con emissari della concessionaria IN, sia nel settore L'usura, grazie all'operato di ON RA, suo cognato. Inoltre, RO AO avrebbe mediato per creare un'intesa tra il clan D'AN e il gruppo criminale egemone in Gragnano, asseritamente capeggiato da DI IN ON, a sua volta impegnato insieme ai suoi affiliati nel traffico di sostanze stupefacenti, grazie alla coltivazione di 6 ル numerose piantagioni coLLcate in zone impervie delle alture del Monte IT. Il primo giudice aveva ritenuto, diversamente dalla Corte d'AppeLL, che le risultanze probatorie non avevano confermato che nell'attività di usura gestita in prima persona da ON RA, attraverso una rete di complici, fosse coinvolto il cognato RO AO e ciò sia in considerazione degli scarni e generici indizi ricavabili dall'attività di intercettazione, sia in considerazione della esplicita indicazione del collaboratore di giustizia VI, che aveva escluso che il clan D'AN si occupasse anche di usura. I giudici di merito hanno ritenuto pienamente confermate le accuse nei confronti di ON RA, di ON ZO, di IF EL e di DI MA GI con riguardo all'usura contestata al capo O) essendo dimostrato che il ON RA, utilizzando denaro del LI ZO, erogò al EL AU un prestito a tassi sicuramente usurari, servendosi del IF e del DI MA per la riscossione dei tassi usurai e ricorrendo sistematicamente a gravissime minacce per ottenere il pagamento del denaro pattuito (capo P) e di ON RA e IF EL, in ordine al reato contestato al capo Q ( usura ai danni di EN) e la responsabilità del ON RA in ordine al reato contestato al capo R ( minacce per ottenere il pagamento). Ma mentre il primo giudice ha ritenuto che nelle attività usurarie del ON non fosse coinvolto il RO AO la Corte Territoriale ha ritenuto che l'interessamento al settore L'usura, da parte del predetto risultava acclarato dal riferimento contenuto nella lettera di CA ZO aLL zio NA, dalle dichiarazioni del collaboratore SP IC, dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni delle persone offese (cfr. pag. 94 ss sentenza impugnata). Secondo i giudici d'AppeLL le dichiarazioni del collaboratore SP, unitamente a tutte le altre circostanze indicate dimostravano la partecipazione del RO nell'attività usuraria cui era dedito il cognato CA, con il ruolo di coordinatore e di finanziatore. Veniva sottolineato che il RO, aveva notevoli possibilità economiche, evidentemente collegate alle attività illecite svolte, come indicato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SP e dal contenuto della missiva di CA ZO. Il fatto che il collaboratore EL SA avesse escluso che il clan D'SS svolgesse attività usuraria secondo i giudici di secondo grado non era un elemento che inficiasse la validità delle prove indicate e non valeva ad escludere l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 con riferimento ai reati di usura ascritti al RO, considerato che si riteneva sufficientemente dimostrato che costui si dedicasse a tale attività, al fine di agevolare il clan d'SS a cui apparteneva a pieno titolo, con funzioni dirigenziali. Veniva altresì rilevato che l'aggravante in parola sussisteva anche sotto il profilo del metodo mafioso. In particolare la Corte Territoriale riteneva che il metodo mafioso e la conseguente esistenza L'aggravante in parola anche sotto questo profilo, poteva essere desunta:
7 -nella vicenda EL IO: dal tenore delle minacce che erano rivolte alla persona offesa da CA RA che agiva con metodi intimidatori di stampo camorristico;
dalla consapevolezza della vittima, manifestata nel corso delle sue dichiarazioni, di avere a trattare con soggetti inseriti in un più vaso contesto criminale (desumibile dal fatto che fin dall'inizio, EL IO, aveva indicato il CA con il soprannome con cui era noto negli ambienti della malavita stabiese); dall'avere il RO, ingenerato la consapevolezza in EL IO di trovarsi al cospetto di un soggetto di elevato spessore criminale, in un territorio caratterizzato da una elevata presenza della criminalità organizzata, in grado di fare cessare, con il suo intervento, le pretese dei suoi originari usurai. - nella vicenda EN: dal tenore delle minacce rivolte alla persona offesa da CA RA che agiva con metodi intimidatori di stampo camorristico;
dalla consapevolezza della vittima, manifestata nel corso delle sue dichiarazioni, di avere a trattare con soggetti inseriti in un più vaso contesto criminale, desumibile dal fatto che fin dall'inizio, EN ha indicato il CA con il soprannome con cui era noto negli ambienti della malavita stabiese. Con riguardo alla vicenda LA che aveva generato le imputazioni di cui ai capi S), T) ed U) deve rilevarsi che in ordine al reato di cui al capo S) (art. 644 c.p.), ascritto agli imputati, CA RA, CA ZO, RO AO, NA ZO e LO AN, il Giudice di primo grado, è pervenuto a pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto. In ordine al reato di cui al capo T) (estorsione continuata), ascritto agli imputati CA RA, CA ZO e NA AR, il giudice di primo grado, previa derubricazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è pervenuto a pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela. Analoga pronuncia è stata emessa in ordine al reato di cui al capo U) della rubrica, ascritto a CA RA, CA ZO, NA AR e LO AN. La pronuncia di assoluzione resa dal Giudice di primo grado, si fondava sostanzialmente sulla presunta inattendibilità delle persone offese, che era desunta dal fatto che le stesse avevano reso dichiarazioni in parte contrastanti tra loro. I giudici d'AppeLL, proprio sotto questo profilo ritenevano invece pienamente condivisibile quanto argomentato dal P.M. nell'atto di appeLL, dove aveva evidenziato come le divergenze rilevate dal GUP in sentenza fossero del tutto giustificabili sulla base del notevole lasso di tempo trascorso e sulla base della stessa natura del rapporto usurario, che era destinato a protrarsi nel tempo ed era caratterizzato da frequenti novazioni e rinegoziazioni degli accordi stabiliti all'origine. La Corte Territoriale aveva anche evidenziato che era ragionevole ritenere che molte delle discrasie e delle contraddizioni in cui erano incorse le vittime, erano da attribuirsi al profondo stato di timore indotto dagli imputati che, quasi quotidianamente, li minacciavano gravemente. I giudici di secondo grado ritenevano trattarsi, comunque, di contraddizioni che 8 riguardavano aspetti non essenziali nell'economia L'articolata vicenda in esame e tali da non inficiare la complessiva attendibilità delle persone offese le cui dichiarazioni erano innegabilmente riscontrate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dalle missive inviate da CA ZO aLL zio NA ZO. Il carattere usurario del prestito ottenuto dai LA, emergeva chiaramente dalle condizioni e modalità riferite dalle vittime, dal contenuto delle suddette missive, dal contenuto delle conversazioni intercettate. Lo svolgimento L'attività usuraria anche in questo caso, ricalcava il modus operandi osservato negli altri episodi usurari, posti in essere sempre dal CA RA il quale, evidentemente, era dedito in modo stabile e professionale a questo tipo di attività illecita e, aLLrquando le vittime dei reati stentavano a mantenere gli impegni presi, le minacciava brutalmente. Proprio per gli interessi maturati, come spiegato dal LA RA e dalle conversazioni intercettate, gli imputati decidevano di appropriarsi L'immobile sito in Capaccio, acquisendone la proprietà dai LA alla cifra irrisoria di 35 mila euro. I giudici di secondo grado ritenevano che sulla base di tali elementi, non poteva seriamente sostenersi che la vicenda in esame potesse essere inquadrata nell'ambito di leciti rapporti negoziali, sfociati in un esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte degli imputati, animati dall'intento di fare valere delle legittime pretese. EL resto, il Giudice di primo grado, in sentenza, pur provvedendo alla riqualificazione dei reati di cui ai capi T) ed U) della rubrica, secondo la Corte di merito non spiegava assolutamente in che cosa sarebbe consistito il diritto degli imputati e quale legittimo fondamento potesse avere. Nella realtà dei fatti, gli imputati non possedevano alcuna legittima pretesa da fare valere nei confronti delle persone offese, essendo il prestito elargito alle vittime, di natura usuraria e, quindi, assolutamente illecito e sprovvisto di una qualunque forma di tutela nel nostro ordinamento. I giudici d'appeLL ritenevano pertanto di pervenire a pronuncia di condanna nei confronti di CA RA, CA ZO, NA ZO, NA AR, LO AN e RO AO in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi S), T) ed U) della rubrica . Con riguardo sempre ai reati di usura la Corte d'AppeLL non solo confermava pronuncia di responsabilità di CA RA, LO AN e di MB US in ordine al reato contestato al capo V) (usura in danno di ES) e quella del CA e della moglie AR M. SA per il reato contestato al capo Z) (usura in danno di IT), ma in accoglimento L'appeLL del P.M. ritenevano responsabile la AR anche per il reato di cui al capo A1) in concorso con il marito, con l'aggravante del metodo mafioso, stante la particolare carica intimidatoria con cui era stato realizzato il delitto. I giudici di merito, come già indicato, hanno ritenuto dimostrato l'inserimento di RO AO nella consorteria criminale promossa e diretta da D'AN ZO, 9 egemone in Castellammare di Stabia, con il precipuo incarico, fra gli altri, di predisporre canali di riciclaggio dei proventi L'attività del gruppo criminale attraverso l'apertura di agenzie di raccolta di scommesse su eventi sportivi come evidenziato in particolar modo dal collaboratore di giustizia VI SA e come corroborato dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento dei capi di imputazione D, E, F, G, H, I, N. In detti capi risulta descritta la rete attraverso cui RO AO provvedeva alla gestione, per conto del clan D'AN, del redditizio e utile settore della raccolta delle scommesse sportive, tramite suoi emissari: ON RO, AV RA di AO, IF EL, NO LO, potendo peraltro contare sul particolare legame con alcuni dirigenti della IN, società concessionaria. In particolare con il capo D viene contesta l'interposizione fittizia relativa all'agenzia di via Pioppaino, formalmente intestata a ON RO, ma di fatto nella titolarità del RO AO, che faceva affluire i proventi delle attività illecite del clan D'AN, come riferito da VI SA, per il tramite del suo fiduciario AV RA di AO. I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità degli imputati RO e ON RO in ordine al reato contestato al capo D ( violazione art. 12 quinquies L. n. 356/1992) rilevando che il contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni del VI SA avevano evidenziato come l'intestazione esclusiva della agenzia di raccolta di scommesse su eventi sportivi di via Pioppaino fosse fittizia, atteso che era il RO, soggetto già gravitante in clan operanti in Castellammare di Stabia, il reale titolare di detta agenzia, laddove l'intestazione al ON RO serviva per prevenire possibili confische L'agenzia e delle sue pertinenze. Così come hanno ritenuto la responsabilità di ON RO e di AV RA di AO in ordine al reato contestato al capo E) ( violazione L'art. 648 ter c.p.) ritenendo che le conversazioni intercettate ed indicate nelle sentenze, dimostravano come l'AV operasse quale fiduciario del RO nella gestione nella raccolta delle scommesse occupandosi di convogliare il flusso del denaro di provenienza illecita verso scommesse su eventi sportivi il cui esito era sicuro, perché assicurato dalla complicità degli attori della gara calcistica. In ordine alla vicenda di cui ai capi G) H) I) e N) che coinvolge, oltre al RO, NO LO e IF EL il giudice di primo grado rilevava che già in fase cautelare era emerso come il RO e il clan di riferimento non avessero alcun interesse in merito al bar gestito dal NO tanto che il giudice cautelare aveva - rigettato la richiesta di sequestro con la conseguenza che per le contestazioni di cui ai capi G) ed H) veniva emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. I giudici d'appeLL ritenevano invece meritevole di accoglimento, alla stregua delle risultanze processuali la richiesta avanzata dal P.M. di condanna del RO e del AP in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti ai capi G) ed H) della 10 سا rubrica. Secondo la Corte Territoriale le intercettazioni delle conversazioni monitorate sull'utenza in uso a RO AO ed intercorse con LC ON dimostravano che il RO, proprio quale soggetto deputato a gestire i canali di riciclaggio e reimpiego del danaro sporco (compreso queLL collegato alle scommesse clandestine), era il reale proprietario anche del nuovo bar di Piazza RT nel quale erano state investite le laute risorse del clan. Il AP era un prestanome e lo gestiva per conto di RO. La disponibilità di tale bar era strettamente funzionale all'apertura, all'interno di esso, del centro IN, di cui era effettivo titolare il RO AO. Con riguardo agli altri capi di imputazioni relativi al punto di raccolta di scommesse sito in via RT secondo i giudici di merito le intercettazioni telefoniche davano riscontro alle riferite accuse di VI SA, il quale, nel fornire particolari circa il ruolo del RO di plenipotenziario per conto del clan D'AN nel settore della raccolta delle scommesse per realizzare il comodo riciclaggio dei proventi delle attività criminali del clan, aveva descritto come si era pervenuti alla decisioni di affidare aLL stesso RO la gestione del punto scommesse di piazza RT. In particolare l'agenzia di Piazza RT veniva affidata alla gestione di IF EL, fedelissimo di RO AO e con un' esperienza specifica nel settore delle scommesse maturata con la gestione di una precedente agenzia a Santa IA la Carità. I legami strettissimi tra il RO ed il IF emergevano non solo alla luce del contenuto e del tenore delle conversazioni intercettate (nonché dal loro numero trattasi di 1093 contatti monitorati- in un arco di tempo di circa 4 mesi ), ma anche alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal IF al P.M. nel corso interrogatorio reso in data 18.10.2010). Il ruolo del IF, di soggetto deputato a gestire le scommesse clandestine assieme al NO LO, trovava conferma non solo nelle conversazioni intercettate, ma anche dalle dichiarazioni resa dall'imputato IC LU nel corso L'interrogatorio reso in data 11 luglio 2011 innanzi al P.M. Anche a Di MA ON, veniva contestato di avere fatto parte, unitamente al RO, L'associazione di stampo mafioso denominata clan D'SS (capo A). ALL stesso e a Di MA IC e NA NAmaria veniva contestato anche di avere partecipato ad un'associazione finalizzata alla coltivazione ed al traffico di sostanze stupefacenti di tipo marijuana (capo B) e di avere insediato diverse coltivazioni di canapa indiana sui monti TA (capo C). All'esito del giudizio di primo grado, Di MA ON e Di MA IC erano però ritenuti responsabili solo del reato di cui al capo C), mentre venivano assolti dai residui capi di imputazione. NA NAmaria veniva assolta da tutti i reati a lei ascritti. Riteneva il primo giudice che gli elementi raccolti dagli inquirenti dimostravano la piena attribuibilità a DI IN ON e ai suoi figli IO e IC delle piantagioni di marijuana sequestrate. Non vi era infatti dubbio alla luce del contenuto dei coLLqui intercettati che DI IN IO e DI IN IC, sulla scorta di precise direttive 11 W del PA RD, avevano provveduto a curare la preparazione dei terreni, la semina e la coltivazione delle piante di cannabis poi sequestrate. Diversamente in relazione alla posizione processuale di RI NA IA, moglie di DI IN ON, giudice di primo grado riteneva la sua totale estraneità alla attività di coltivazione delle piantagioni in sequestro. La Corte d'AppeLL confermava la pronuncia di condanna e accoglieva l'appeLL del P.M. in ordine alla responsabilità degli imputati anche con riferimento agli altri capi di imputazione a loro ascritti. Ritenevano i giudici di secondo grado che l'appartenenza di Di MA ON (detto o' lione) all'associazione di cui al capo A) della rubrica si desumeva da plurimi elementi. I giudici d'AppeLL accoglievano anche la richiesta di condanna proveniente dalla pubblica Accusa in ordine al delitto di cui al capo C) della rubrica con riguardo a NA NAmaria. Così come i giudici d'AppeLL ritenevano tutti e tre gli imputati responsabili del reato di cui al capo B) (violazione L'art. 74 DPR 309/90). I RICORSI Ricorrono per Cassazione AV RA di AO, IF EL AN AR, AN ZO, RO AO, ON RA, ON RO, ON ZO, DI MA GI, DI IN ON, DI IN IC, RD US, AC IA SA, RI NAmaria, NO LO e BA AN. AV RA di AO, a mezzo L'Avv. Stefano EN, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione L'articolo 606 lett. c) codice di procedura penale in ordine all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto numero 4725/08 del 30 ottobre 2008 e successivi decreti di proroga. Rileva il ricorrente che la nota dei carabinieri richiamata dai giudici d'appeLL, già depositata dal pubblico ministero innanzi al tribunale del riesame in sede di rinvio coLLca temporalmente l'utilizzo del telefono L'ON da parte del RO al 13 dicembre 2008 e quindi tre giorni dopo la scadenza del termine prevista per il primo decreto intercettativo. È evidente quindi che l'autorizzazione nel primo decreto non poteva riferirsi all'utilizzo da parte del RO del telefono L'ON in quanto solo in data 13/12/2008 si era palesato l'utilizzo promiscuo L'utenza telefonica;
2. violazione L'articolo 606 lettera B) ed E) codice procedura penale in riferimento agli articoli 530,649 codice di procedura penale 648 del codice penale aggravato ex articolo 7 legge 203/91 L'articolo 416 codice penale aggravata articolo 7 12 سانا legge 203/91. Sostiene il ricorrente che i reati oggetto della imputazione nell'ambito del presente procedimento trovano la loro "genesi" nel delitto di cui all'art. 416 c.p. aggravato dall'art. 7 L. 203/91 e si inseriscono nell'ambito di tale contestazione. Il procedimento riguardante il reato associativo è stato oggetto di stralcio, culminato nella sentenza emessa ai sensi L'art. 442 e ss. c.p.p. dal GUP dott. GaLL in data 24.1.2012. Tale pronuncia, non appellata dal P.M., sarebbe interdipendente funzionalmente e probatoriamente rispetto alla pronuncia oggetto di impugnazione. L'interdipendenza, secondo la difesa, sarebbe in re ipsa in quanto la imputazione associativa oggetto della sentenza GaLL prevede, tra i delitti scopo, queLL di cui all'art. 648 ter c.p. ed i capi E) ed I) della presente pronuncia ricalcano sostanzialmente una imputazione di 416 bis c.p., in quanto la condotta ivi descritta è finalizzata ad agevolare il clan D'SS. Esisterebbe quindi una "possibile incidenza processual-penale L'apparato motivazionale della sentenza emessa dal Gup dott. GaLL rispetto a quella emessa dal GUP dott. Alabiso". La citata sentenza GaLL esclude che il clan D'SS abbia investito capitali nell'attività L'associazione che riguardava la gestione dei punti Intralot. In ordine alla esclusione L'art. 7 L. 203/91, la difesa ripropone in questa sede le medesime argomentazioni adottate dal GIP dott. GaLL per pervenire alla sua esclusione incentrate sull'assenza di prove atte a dimostrare che ad investire danaro nell'attività riguardante la gestione dei centri Intralot di Castellammare sia stato il clan D'SS e non il RO in proprio. I Giudici nella sentenza impugnata, ritenendo di configurare nei fatti il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., unitamente all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, incorrono, secondo il ricorrente, in una evidente contraddizione rispetto al contenuto della sentenza emessa dal GIP dott. GaLL, dove è stato escluso l'impiego di capitale proveniente dal clan D'SS nella creazione e gestione dei centri Intralot. Rileva il ricorrente che l'ON è stato condannato con sentenza definitiva per un delitto logicamente incompatibile con i delitti scopo contestati nel presente procedimento. Viene evidenziato che gli elementi costitutivi dei due delitti contestati (articolo 416 del codice penale aggravato ex articolo 7 legge 203/91 e articolo 648ter c.p. aggravato ex articolo 7) non sono ontologicamente diversi e strutturalmente incompatibili in quanto questi ultimi oggetto di specifici delitti scopo del consesso associativo. E proprio in relazione alla contestazione associativa viene rilevato che vi è agli atti un provvedimento definitivo avente ad oggetto la giuridica esclusione L' aggravante e dei reati fine specificatamente contestati nell'ambito del presente procedimento. Secondo la difesa se tali rilievi non sono indicativi della violazione delle ne bis in idem palesano comunque un'incompatibilità logica della motivazione in relazione ad una presunta diversità tra le due contestazioni 3. violazione L'articolo 606 lettera B) ed E) con riguardo agli articoli 192, 648 ter 13 codice penale e 7 legge 203 del 91. Contesta la valutazione data dalla corte territoriale alle dichiarazioni rese da EL SA rilevando inoltre l'assenza di riscontri. Lamenta la mancata motivazione in ordine alla sussistenza L'aggravante di cui all'articolo 7 e del dolo specifico richiesto per l'articolo 648 ter codice penale 4. violazione di legge, vizio della motivazione in relazione all'articolo 81. Lamenta omessa motivazione sul punto 5. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ON RA,IF EL, AN ZO, AC IA SA presentano personalmente un unico ricorso nel quale tutti deducono inammissibilità L'atto di appeLL proposto dal pubblico ministero per inosservanza delle disposizioni L'articolo 582 codice di procedura penale, quindi singolarmente deducono: IF EL a. inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (decreto numero 4725/08); b. inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa EL IO FA per violazione L'articolo 63 codice procedura penale c. vizio della motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità d. violazione di legge in ordine alla sussistenza L'aggravante di cui all'articolo 7; AN ZO a. vizio della motivazione in relazione alla pronuncia di responsabilità. Si rileva che nessuna delle due persone offese, LA RA e LA LO, hanno riferito di alcun ruolo ricoperto dall'imputato. Viene evidenziato che la sentenza impugnata ha riportato il contenuto delle missive spedite da CA ZO aLL zio NA ZO dal carcere in totale contrasto con quanto dichiarato dalle persone offese. Viene rilevato che la stessa Corte d'AppeLL ben conscia di non poter porre rimedio alle predette discrasie ha parlato di uno stato di profondo timore in cui versavano le vittime, timore indotto dagli imputati. Si sottolinea la assurdità da un punto di vista processuale di porre una contraddittorietà probatoria a fondamento di una pronuncia di condanna. b. violazione di legge in ordine alla sussistenza L'aggravante di cui all'articolo 7; ON RA a. lamenta la mancanza di un penetrante e rigoroso esame delle dichiarazioni delle parti offese considerato che si verte in tema di delitti di usura, considerato che non può non tenersi conto della circostanza che il soggetto 14 سہا passivo è portatore di un interesse diretto a un determinato esito processuale, in quanto il processo pende nei confronti di un soggetto presunto usuraio rispetto al quale risulta una posizione debitoria o con il quale, comunque, ha avuto significativi rapporti economici b. In ordine ai reati di cui ai capi S) T) U) A2 si duole del riconoscimento L'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 Rileva in particolare: CAPO A2) vicenda EN che a fronte della pronuncia assolutoria intervenuta in primo grado la corte territoriale ritiene di pervenire ad una decisione di condanna basata su mere congetture e soggettive impressioni. Nei confronti L'imputato non risulta formulata un'adeguata ipotesi commissiva rispetto al reato né un impianto probatorio forte circa lo svolgimento da parte deLL stesso delle condotte meramente supposte. Analoghe considerazioni secondo il ricorrente valgono anche con riguardo alla ritenuta aggravante di cui all'articolo 7. La motivazione della sentenza impugnata disattende il principio L'oltre ragionevole dubbio in quanto si fonda su un accertamento giudiziale non sostenuto da certezza razionale. CAPIS) T) U) vicenda LA che la pronuncia di condanna si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni delle persone offese ritenute dal primo giudice inattendibili perché troppo discordanti tra loro. La Corte d'AppeLL si limita a giustificare tale contraddittorietà con un ritenuto stato di timore delle presunte vittime. Rileva il ricorrente che da un punto di vista procedurale è assurdo pensare che l'ammissione esplicita di una contraddittorietà probatoria possa aver dato luogo a una pronuncia di condanna considerato che il codice di rito all'articolo 530 comma due menziona la contraddittorietà come motivo di assoluzione. Rileva che nella realtà dei fatti le dichiarazioni delle parti offese non forniscono dati precisi ed univoci circa la natura della loro relazione con CA RA e neppure dalle conversazioni intercettate si ricava un contributo rassicurante circa la sussistenza di un prestito a tassi usurari in favore dei LA da parte del CA. Sempre con riferimento alle contraddittorie dichiarazioni delle parti offese la Corte d'AppeLL riconosce la sussistenza L'aggravante di cui all'articolo 7 senza però mai dire in che cosa sia consistito il comportamento aggravato dai CA che doveva essere esplicitato in sentenza AC IA SA quanto al capo Z) lamenta una motivazione meramente apparente. quanto al capo A1) rileva che il suo coinvolgimento in ordine all'usura in danno di EN IC è fondata su due sole conversazioni telefoniche intrattenute dal EN con CA IC (conversazione 7 aprile 2009 e 20 aprile 2009). 15 W Ritiene la ricorrente che nella valutazione della prova non sono stati tenuti in considerazione i principi che la governano in particolare non risulta formulata una prova adeguata circa lo svolgimento della AR di un ruolo attivo nella esazione e nella riscossione dei prestiti usurari. Sostiene che le conversazioni richiamate possono essere lette anche in senso opposto a queLL valutato dalla Corte d'AppeLL che ha fondato la sua interpretazione su mere presunzioni. Ritiene insussistente anche la ritenuta aggravante del metodo mafioso. ON ZO, a mezzo L'Avv. Gaetano Aufiero deduce:
1. inammissibilità L'atto di appeLL proposto dal pubblico ministero per inosservanza delle disposizioni L'articolo 582 o di procedura penale 2. nullità della sentenza per inosservanza degli articoli 191,254 353 codice di procedura penale, 18 18 ter ordinamento penitenziario mancanza di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto, respingendo l'eccezione difensiva che la corrispondenza epistolare, acquisita presso il detenuto CA ZO, in violazione L'art. 18 O.P., per non essere stato dato avviso al detenuto, era utilizzabile nell'ambito del presente giudizio, sul presupposto che il giudizio abbreviato consente la utilizzazione di prove acquisite, come nel caso in questione, anche in forma irrituale ad eccezione di quelle affette da nullità assoluta e patologica. Sostiene che la libertà a la segretezza della corrispondenza costituiscono un diritto inviolabile anche nei confronti dei detenuti sacrificabile solo per esigenze attinenti le indagini e con la particolare procedura del cosiddetto visto di controLL da parte del magistrato di sorveglianza, con conseguente avviso al detenuto nel caso in cui, come nella specie, la corrispondenza sia trattenuta o sequestrata. Richiama sul punto sentenza delle sezioni unite di questa corte numero 28997 della 19 aprile 2012. 3. Nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà manifesta iLLgicità della motivazione nonché per travisamento della prova in relazione ai capi S) T) e U). Sostiene che la corte territoriale ha travisato il contenuto delle due missive inviate da CA ZO a NA ZO e non si è resa conto che le conclusioni erano fermamente contrastate dalle ulteriori emergenze probatorie che non formavano oggetto di adeguata motivazione. I giudici d'appeLL ritenevano che le missive fossero riferibili alla vicenda LA solo perché in esse si faceva riferimento generico ad una somma di euro 15.000 che CA ZO aveva chiesto al proprio zio NA ZO somma che, ad avviso del giudicante, era pari a quella che originariamente LA PA aveva dichiarato essere oggetto della restituzione di un prestito di euro 11.000. Secondo il ricorrente la Corte d'AppeLL avrebbe dovuto spiegare, anche in ragione del cambiamento di versione sia di LA PA che di LA LI, nelle loro successive 16 dichiarazioni, perché a differenza di quanto dagli stessi successivamente dichiarato, la somma prestata ammontasse realmente ad euro 15.000 e non alle diverse somme dagli stessi dichiarati . Veniva altresì evidenziato che i giudici avevano ritenuto le missive riferibile alla vicenda LA perché si faceva riferimento ad un'intermediazione avvenuta due anni prima senza tenere conto che il rapporto usurario era sorto negli anni 2005 e 2006 e quindi tre o quattro anni prima delle missive. Inoltre i giudicanti non avevano tenuto conto che CA ZO era detenuto ininterrottamente dal 2006. In sintesi secondo il ricorrente l'unica informazione che emergeva dalle due lettere era quella relativa alla richiesta di recupero di una somma di denaro per far fronte alle spese legali da sostenere in vista L'imminente celebrazione del giudizio di cassazione per una vicenda processuale che all'epoca vedeva l'imputato detenuto da oltre tre anni e mezzo. Veniva altresì aggiunto che le due missive sequestrate potevano al massimo dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nel rapporto usurario ma non certamente in queLL estorsivo.
4. Nullità della sentenza per erronea applicazione L'articolo 7 legge 203/91 in relazione ai capi S) T) ed U). Lamenta omessa motivazione con riguardo alla sua posizione.
5. Nullità della sentenza per la violazione di legge in relazione ai capi T) ed U) laddove ha escluso trattarsi di tentativo di estorsione 6. nullità della sentenza per inosservanza degli articoli 191,63, 64, 351, 362 e 197- bis codice di procedura penale con riguardo alle dichiarazioni della parte offesa EL IO FA 7. nullità della sentenza per vizio della motivazione nonché travisamento della prova in relazione al capo O). Contesta la valutazione delle prove operate dai giudici di merito 8. nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 63 comma quattro e 99 codice penale. Lamenta che la sentenza impugnata nel determinare la pena comminata all'imputato ha erroneamente applicato il disposto L'articolo 63 comma quattro codice penale esclusivamente con riferimento alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 7 legge 203/91, operando invece con riferimento alla recidiva, un autonomo aumento di pena rispetta alla pena base relativa al delitto di estorsione già aggravata. E ciò in inosservanza del disposto di legge e della sentenza delle sezioni unite numero 20798 del 2011. AN AR a mezzo L'Avv. Gaetano Aufiero deduce:
1. nullità della sentenza per inosservanza degli articoli 591 lett. d) e 589 codice procedura penale. Carenze contraddittorietà della motivazione. Ritiene il ricorrente 17 и che la sentenza impugnata merita annullamento nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità L'appeLL proposto dal pubblico ministero per sopravvenuta rinuncia aLL stesso da parte del Procuratore Generale di udienza.
2. nullità della sentenza per inosservanza degli articoli 191,254 353 codice di procedura penale, 18 18 ter ordinamento penitenziario per gli stessi motivi di ON ZO;
3. nullità della sentenza per mancanza contraddittorietà manifesta iLLgicità della motivazione con riguardo ai reati di cui ai capi T) e U). Sostiene il ricorrente che i giudici d'appeLL non hanno indicato le ragioni per cui avevano ritenuto inattendibile LA solo con riferimento all'esclusione di responsabilità del Cannevale, considerato che proprio in ragione di un giudizio di inattendibilità complessivo il giudice di primo grado aveva mandato assolto l'imputato 4. nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione L'articolo7 L. n. 203/91. Vizio della motivazione. Rileva il ricorrente la mancanza di motivazione con riguardo specifico all'imputato;
5. nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 56,629 393 codice penale. Vizio della motivazione. Ritiene il ricorrente che l'impugnata sentenza meriti annullamento nella parte in cui con riferimento ai capi T) ed U) ha escluso che potesse ricorrere l'ipotesi di tentata estorsione o il diverso delitto di cui all'articolo 393 codice penale. RD US e BA AN presentano personalmente distinti ricorsi aventi analogo contenuto. In particolare deducono: a. inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa ES LU per violazione L'articolo 63 codice procedura penale b. vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa. Sostengono che la Corte d'AppeLL di Napoli erra in punto di valutazione L'attendibilità della parte offesa considerato che le inesattezze che vengono richiamate nel ricorso non sono affatto marginali considerato che riguardano anche il calcolo del tasso di interesse concretamente praticato. Sostengono inoltre che le dichiarazioni del CA contrastano con il contenuto delle intercettazioni telefoniche che vengono espressamente richiamate. c. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena BA AN deduce anche: d. vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori in ordine alla sua partecipazione concorsuale al delitto di cui al capo S) ed U) e carenza di 18 и motivazione in ordine agli stessi delitti. Rileva che la sentenza impugnata capovolge il deciso di quella di primo grado basando il convincimento di colpevolezza su delle congetture condizionate dal rapporto già accertato con riguardo al delitto di cui al capo V di LO AN con CA RA. e. La corte territoriale non dice quale è stato l'apporto causale dato dal ricorrente. f. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza L'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91. Viene rilevato che nessuna minaccia è stata profferita dal ricorrente e che ragionamento utilizzato dalla corte territoriale per ritenere sussistente l'aggravante non trova riscontro neanche nel narrato delle parti offese. DI MA GI presenta personalmente ricorso deducendo: a. inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa EL IO FA IR per violazione L'articolo 63 codice procedura penale b. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sua partecipazione nel reato sostiene che non vi è stato alcun incarico conferito da CA NC al DI AI che si è limitato a riscuotere la somma prestata e non gli interessi pattuiti a seguito di richiesta della parte offesa. c. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche NO LO e ON RO presentano personalmente distinti ricorsi aventi motivi in comune. Entrambi deducono: inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto numero 4725/08 del 30 ottobre 2008 e successivi decreti di proroga. Rilevano che in ambito cautelare si è registrato l'intervento della Suprema Corte che ha ritenuto la inutilizzabilità di tali intercettazioni. In particolare il Supremo Collegio, accogliendo l'eccezione sollevate dalle difese, riteneva l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate sull'utenza nr. 334/9899280,non essendo stato rispettato il principio di diritto che impone il "collegamento tra le indagini in corso e gli intercettandi". Veniva in particolare evidenziata la circostanza che l'utenza in questione non appariva in uso all'indagato RO AO (soggetto attinto da elementi indizianti circa la deliberazione ed organizzazione del duplice omicidio di D'NT MI e UM ED ed indicato, invece, al momento di disporre il monitoraggio della scheda quale utilizzatore della stessa). Su tale base le difese avevano eccepito l'inutilizzabilità anche in sede di merito delle 19 и intercettazioni in questione. I ricorrenti sostengono di non condividere le argomentazioni espresse dalla Corte d'AppeLL che ha ritenuto che la riferibilità a RO AO della utenza per la quale era stata autorizzata l'intercettazione, rispondente al numero 334/9899280, risultava accertata in modo definitivo con la nota nr. 57/201-1 di prot. del 12.5.2011 dei CC. di OR IA (che è successiva all'ordinanza del Tribunale del Riesame e non è stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte che si pronunciò sull'ordinanza del riesame in materia di libertà personale). In tale nota, secondo i giudici d'AppeLL, la P.G. indicava una serie di conversazioni registrate sulla predetta utenza, dalle quali si evince che il RO risultava autonomo utilizzatore di quel numero telefonico. Tale elemento, sebbene fosse emerso agli atti in modo completo e definitivo con la nota appena richiamata, era però esistente fin dal momento iniziale L'attività di captazione autorizzata ed era stato già prospettato nella richiesta del 28.10.08 dagli organi di Polizia Giudiziaria al P.M e da questi al GIP, che ne aveva autorizzato lo svolgimento. Secondo i ricorrenti le argomentazioni della Corte di merito realizzano una sanatoria postuma del decreto autorizzativo non ammissibile anche alla luce degli insegnamenti delle SS della Suprema Corte ( sentenza 26.7.2007 n. 30347). Viene comunque evidenziato che la circostanza che il numero 334.98 99. 280 veniva utilizzato dal RO non risponde a verità in quanto nei primi 40 giorni di intercettazione l'ON dal proprio numero chiamava più volte il RO che aveva quindi la disponibilità di un diverso numero telefonico e comunque la nota dei carabinieri richiamata avrebbe dimostrato che la prima telefonata dal numero intercettato avviene in data 13 dicembre 2008 e quindi 40 gg. dopo il primo decreto. NO LO deduce anche:
1. vizio di motivazione in ordine alla sua partecipazione al delitto di cui ai capi F), I) ed N) e carenza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta in sede di appeLL. Sostiene che la Corte d'AppeLL di Napoli ha disatteso la produzione documentale fornita dalla difesa in grado di dimostrare l'inesistenza del capo F) ed I) senza alcuna parola, così come non ha fornito alcuna motivazione in ordine al capo N). Sostiene che gli elementi posti a disposizione della Corte d'AppeLL e dalla stessa non presi in considerazione erano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività. Rileva altresì l'iLLgicità della motivazione nella parte in cui ritiene i collaboratori di giustizia, nella specie LI non a conoscenza L'interesse del clan d'SS nelle attività delle scommesse perchè posizionato su una diversa scala rispetto a EL SA. Sostiene che l'iLLgicità si rinviene laddove LI FA, escusso nel processo parallelo innanzi al tribunale di OR IA (il cui verbale era stato prodotto) aveva reso dichiarazioni che escludevano l'interesse del clan;
2. vizio della motivazione in ordine ai capi G) ed H) relativamente alla valutazione degli elementi probatori a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione. 20 ん Carenza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta in appeLL. Sostiene che la Corte d'AppeLL di Napoli con riguardo ai capi in esame per riformare la sentenza assolutoria, ancorché in presenza di elementi sopravvenuti favorevoli all'imputato e non valutati, si è limitata alla prospettazione di una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, attraverso una motivazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice.
3. erronea applicazione della legge penale in relazione al capo N). Rileva che la sentenza della Corte d'AppeLL ha confermato la condanna per il capo N), dove è contestato l'esercizio abusivo di scommesse attraverso il sito telematico illegale denominato "milanobet.com" limitandosi a riferirsi alle condivisibili motivazioni del primo giudice. Sostiene che dalle deposizioni dei testi richiamati ( CI e M.LL AL) emerge che detto sito non venne mai utilizzato.
4. Erronea applicazione della legge penale riguardo aggravante di cui all'articolo 7. Rileva che i giudici non hanno indicato alcuna conversazione intercettata dalla quale si evince la consapevolezza del AP di agevolare la consorteria criminale del D'SS attraverso le sue condotte ON RO 1. vizio di motivazione relativamente alla valutazione degli elementi probatori in ordine alla sua partecipazione al delitto di cui ai capi D) ed E). Travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni di EL SA ed alle altre dichiarazioni dei propalanti. Lamenta che la corte territoriale ha travisato le dichiarazioni del EL che non ha mai fatto riferimento all'agenzia di CA RO quale agenzia sottoposte al controLL del clan d'SS e ha stigmatizzato le dichiarazioni degli altri collaboratori che hanno confermato che il clan d'SS non era interessato al settore delle scommesse (LI) e che addirittura il CA RO era stato vittima di EL SA di un'estorsione (SP). Lamenta altresì che la corte territoriale non ha considerato la deposizione del teste Bruno NE e del maresciaLL AL.
2. Violazione di legge con riguardo all'aggravante di cui all'articolo 7 sotto il profilo L'agevolazione. Sostiene che per la sussistenza L'aggravante è necessaria non la semplice consapevolezza di favorire l'associazione, bensì la specifica finalità di favorirla insussistente, nel caso di specie 3. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4. vizio di motivazione in ordine alla confisca. Omessa motivazione con riguardo alla documentazione prodotta in sede di appeLL attestante la liceità L'assenza di ogni collegamento probatorio tra l'impresa individuale del CA e i fatti per cui 21 è processo RO AO a mezzo del difensore Avv. FA ChiummareLL deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale per violazione del combinato disposto degli articoli 191 e 271 codice di procedura penale. Deduce: " inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto numero 4725/08 del 30 ottobre 2008 e successivi decreti di proroga per le stesse argomentazioni espresse dalla difesa AP e CA RO;
inutilizzabilità delle captazioni avvenute in ambientale relative al decreto numero 1317/09 che ha autorizzato il ricorso agli impianti esterni senza che ricorressero le ragioni di urgenza richieste dall'articolo 268 comma tre codice di procedura penale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da MA CateLL per violazione L'articolo 141 bis del codice di procedura penale per mancata fonoregistrazione 2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione L'articolo 12 quinquies L. 356/1992. Lamenta che con riguardo a dette imputazioni appaiono carenti tutti gli elementi univocamente individuati dalla giurisprudenza e rileva come la difesa abbia dimostrato in maniera inequivocabile, attraverso apposite indagini difensive la legittimità della provenienza dei beni sottoposto a sequestro e successivamente confiscati 3. inosservanza L'applicazione di legge in relazione all'articolo 416 bis del codice penale nonché all'articolo 7 legge 203/91. Sostiene che il giudice di secondo grado ha fatto riferimento alla pronuncia del primo giudice senza alcun vaglio critico. Rileva che l'esistenza di plurime dichiarazioni convergenti non costituisce automaticamente prova della responsabilità del soggetto nei cui confronti sono dirette. Sostiene che in difetto della prova certa L'appartenenza a strutture mafiose non può ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'articolo 7 e come non possa ritenersi ascrivibile al ricorrente alcuna condotta caratterizzata dal metodo mafioso 4. inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale per violazione degli articoli 194 e 495 codice procedura penale. Rileva la difesa che la citazione di EL SA ritenuta necessaria ai fini della decisione ex art. 441 co. 5 c.p.p. in seguito al deposito da parte dei difensori di una fonia relativa ad una intercettazione ambientale in un'auto, è stata ammessa quale prova contraria rispetto a quella difensiva che doveva essere quindi limitata a quell'ambito. Ne 22 سنا consegue che il contenuto delle dichiarazioni "ultra petitum" non può essere utilizzato 5. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale stante l' intercorsa violazione L'articolo 81 codice di procedura penale. Si duole il ricorrente del mancato accoglimento della richiesta di continuazione tra il capo A) della rubrica e la sentenza della V sezione della Corte di AppeLL di Napoli del 16.5.2003 6. inosservanza L'art. 581 codice procedura penale. Ribadiva la richiesta di inammissibilità L'estensione L'impugnazione del P.M. anche ai capi O) e Q) rispetto ai quali l'organo L'Accusa non aveva richiesto espressamente la condanna.
7. Inosservanza ed erronea violazione di legge in particolare degli articoli 443 codice di procedura penale e 416 bis comma due codice penale che secondo il ricorrente integra una circostanza aggravante ad effetto speciale.
8. Mancanza manifesta iLLgicità della motivazione con riguardo all'affermazione della natura autonoma della figura del capo e promotore di cui all'articolo 416 bis del codice penale DI IN ON, a mezzo L'Avv. Giovanni ESPOSITO FARIELLO, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge processuale in punto di corretta individuazione dei requisiti formali, intrinseci ed estrinseci, che devono ex lege connotare il gravame proposto dalla pubblica, Accusa soprattutto in relazione alla individuabilità del soggetto preposto al deposito L'atto, nonché violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione agli articoli 582,586 e 591.1 lett.c) codice di procedura penale. Lamenta che, pur figurando nell'impugnazione L'organo del P.M. la firma del ricevente, con il relativo timbro del depositato, non è dato rinvenirsi alcuna indicazione circa il nominativo del soggetto incaricato dal P.M. alla presentazione L'atto o alcun riferimento alla esistenza di una delega scritta o orale che sia alla presentazione L'atto di impugnazione presso la - cancelleria del Giudice, proveniente dall'organo di accusa;
2. violazione di legge processuale in relazione alla corretta individuazione dei requisiti materiali legittimante l'ufficio di procura a ricorrere e ad avvalersi di impianti esterni per svolgere le operazioni di intercettazioni di conversazioni cosiddette ambientali, nonché il riferimento all'avvenuta utilizzazione di impianti appartenenti a privati presi a noleggio. Lamenta in particolare l'inutilizzabilità delle captazioni avvenute in ambientale relative al decreto numero 1317/09 sprovvisto di motivazione circa la insufficienza e inidoneità delle apparecchiature presenti nella procura della Repubblica di Napoli. Lamenta inoltre che gli impianti in concreto utilizzati per eseguire le intercettazioni appartenevano ad una ditta 23 privata e ciò in violazione L'articolo 268 comma tre codice di procedura penale;
3. violazione di legge prevista a pena di nullità e di inutilizzabilità in punto di corretta instaurazione del contraddittorio in occasione ed in vista L'accertamento tecnico non ripetibile (analisi tossicologica sulla sostanza stupefacente cadute in sequestro e conseguente distruzione) che non è stato proceduto dall'avviso ex articolo 360 codice di procedura penale all'indagato e al suo difensore, con assoluto nocumento per le attività difensive che avrebbero potuto essere attuate, soprattutto per avere privato di indagato della possibilità di promuovere incidente probatorio a norma del comma quattro L'articolo 360 codice di procedura penale. Vizio motivazionale risultante dall'analisi svolta sul provvedimento impugnato e sulla memoria difensiva depositata all'udienza del 12 marzo 2012 nel corso del giudizio di primo grado. Rileva che la corte territoriale ha errato laddove ha affermato che l'eccezione è stata sollevata solo con i motivi di appeLL quando la stessa era già stata avanzata durante il giudizio di primo grado e precisamente nel corpo della memoria difensiva depositata all'udienza del 12 marzo 2012, proprio quando il difensore aveva rassegnato le proprie conclusioni;
4. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 74 d.p.r. 309/90, soprattutto per non avere la Corte d'AppeLL colto il discrimine esistente tra detta fattispecie associativa e quella disciplinata dall'articolo 73, eventualmente aggravata ex articolo 80. Carenza contraddittorietà e manifesta iLLgicità della sentenza, risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del procedimento ( in particolare sentenza emessa nei confronti di Di MA IO dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli Dott.ssa Pilla in data 15 maggio 2012, agli atti del presente processo); vizio di motivazione in punto di mancata compiuta analisi degli elementi favorevoli all'imputato. Evidenzia che la posizione del Di MA IO, diversamente da quanto indicato dai giudici d'appeLL, non è stata stralciata per una diversa scelta processuale avendo anche costui definito il procedimento nelle forme del rito abbreviato. Rileva che la corte territoriale si è diffusa nell'affermare la ritenuta non applicabilità L'effetto estensivo L'impugnazione ex articolo 587 del codice di procedura penale, rilevando che non era neanche stata richiesta dal difensore che aveva prodotto la sentenza solo per porre la corte davanti a un giudicato assolutorio rispetto al quale la corte aveva l'obbligo di confrontarsi considerato in particolare che si trattava di un giudizio assolutorio di insussistenza del fatto. Confronto che nel caso di specie non è avvenuto . Contesta la valutazione delle prove operata dalla corte territoriale.
5. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta integrazione, a carico del prevenuto, dei requisiti strutturanti il delitto di 24 کہا coltivazione di sostanza stupefacente. Lamenta il travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate in particolare delle conversazioni della 12 marzo 2009, 14 maggio 2009, 11 giugno 2009, 6 agosto 2009; 6. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in punto di corretta individuazione dei requisiti strutturanti una partecipazione associativa di tipo mafioso. Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in relazione ai doverosi controlli, nella specie omessi, che il decidente avrebbe dovuto operare, con specifico riferimento al narrato dei collaboratori sulla credibilità della fonte, sull'attendibilità delle dichiarazioni e sull'esistenza di riscontri esterni individualizzati;
7. carenza di motivazione in relazione alla mancata analisi del motivo d'appeLL con il quale si invocava l'applicazione al prevenuto delle circostanze attenuanti generiche ai sensi e per gli effetti L'articolo 62 bis del codice penale, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dai motivi d'appeLL presentati DI IN ON, a mezzo L'Avv. Alfredo GAITO, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che punto di partenza deve essere la fissità del compendio probatorio che nelle due fasi di merito non ha subito alcun integrazione, quindi se di cambiamento si può parlare questo riguarda semplicemente il differente convincimento del secondo giudice rispetto alla deliberazione del primo. Ciò posto rileva che per consolidata giurisprudenza della corte di cassazione la motivazione della sentenza d'appeLL che riforma la sentenza di primo grado deve caratterizzarsi da un obbligo peculiare di motivazione (c.d. motivazione rafforzata) nel senso che l'affermazione di responsabilità L'imputato deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio. In sintesi ritiene il ricorrente che è illegittima la pronuncia che dichiari la colpevolezza L'imputato in luogo della precedente assoluzione nel caso in cui il giudice dei gravame si limiti a ritenere più persuasiva la propria lettura del materiale di causa rispetto a quella operata dal primo giudice. Questo a maggior ragione a fronte dei più recenti orientamenti della CEDU. Lamenta infatti che il giudice d'appeLL ha ribaltato il giudizio liberatorio sulla base di una mera rilettura del medesimo materiale probatorio, costituito sostanzialmente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza che, oltretutto, a superare la forza del pregresso giudicato assolutorio, si sia giunti attraverso l'audizione del ricorrente e/o degli accusatori alcuni dei quali (esempio EL) sono stati esaminati solo nell'integrazione probatoria nel corso del giudizio abbreviato .
2. Erronea applicazione della legge penale. Violazione dei criteri di valutazione della prova. Vizio di motivazione. Ritiene che nel caso di specie non possa trovare 25 سه applicazione il principio della convergenza del molteplice perché i cosiddetti pentiti hanno riferito cose diverse, alcune delle quali apprese per sentito dire. Lamenta inoltre che l'esame delle chiamate in correità non è stato effettuato secondo le fasi specifiche della credibilità del soggetto, della credibilità del suo racconto e dei riscontri. Sostiene l'inconsistenza degli elementi probatori posti a base della sentenza impugnata 3. violazione di norme previste a pena di invalidità. Vizio di motivazione quanto all'accertamento della sussistenza L'associazione volta a coltivazione e smercio di sostanze stupefacenti. Lamenta il ricorrente che la corte territoriale ha completamente frainteso le eccezioni difensive e la portata indiziante del materiale probatorio. Rileva che nel corso del giudizio era stata prodotta la pronuncia di assoluzione emessa dal giudice per le indagini preliminari Dott. Pilla del 17 maggio 2012 nel procedimento instaurato a carico di Di MA IO LI e coimputato L'attuale ricorrente nel reato di cui all'articolo 74 DPR 309/90, all'esito del separato procedimento. Era stato evidenziato che la sentenza, passata in giudicato, aveva ritenuto insussistente l'associazione in argomento. Era stato pertanto richiesto di procedere ad una sorta di effetto estensivo di tale pronuncia oppure di tenerne in debito conto ai sensi L'articolo 238 bis codice procedura penale. Rileva che alla corte partenopea era stato solo richiesto di valutare nel merito il principio di prova rappresentato dalla sentenza irrevocabile acquisita ai sensi e per gli effetti L'articolo 238 bis. Lamenta che la motivazione data dalla corte territoriale non si è confrontata con il principio di prova rappresentato dalla sentenza irrevocabile acquisita.
4. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione L'articolo 74. Sostiene che il giudizio di condanna è arbitrario e non permette, al pari di queLL relativo all'accertamento del reato di cui all'articolo 416 bis codice penale, di superare dubbi più che ragionevoli circa la affermata colpevolezza del ricorrente. Rileva che le chiamate e i contenuti dei coLLqui intercettati appaiono infatti inconferenti rispetto all'addebito associativo. Quanto alla coLLcazione del ricorrente nella compagine criminosa viene rilevato l'inesistenza di dati e circostanze comprovanti l'effettivo svolgimento di un'attività rapportabile alla organizzazione ovvero direzione del gruppo.
5. Violazione di legge processuale prescritta pena di inutilizzabilità. Violazione dei criteri di valutazione della prova. Erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione riguardo alla violazione L'articolo 73. Solleva eccezione di inutilizzabilità del decreto di urgenza numero 1317 del 2009. Rileva comunque la apoditticità della sentenza censurata per omessa motivazione in ordine al contributo del ricorrente 6. erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio e 26 کہا vizio della motivazione. Lamenta che la corte territoriale ha operato sia l'aumento previsto dalle aggravante ad effetto speciale capo e promotore sia l'aumento previsto dall'articolo 99 comma 4 e 5 codice penale senza tenere conto che la recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale con la conseguenza che una volta operato l'aumento per le circostanze ad effetto speciale relative alla norme incriminatrici il giudice non avrebbe dovuto applicare l'aumento automatico previsto dall'articolo 99 codice penale. Omessa motivazione in ordine alla richiesta delle circostanze attenuanti generiche. RI NAmaria, a mezzo L'Avv. Alfredo GAITO, deduce, dopo essersi preliminarmente richiamata ai motivi di ricorso presentati dal coimputato Di MA ON, che la sentenza impugnata è incorsa anche in:
1. erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione posto che il giudice d'appeLL ha riformato il giudizio liberatorio sulla base di una rilettura delle conversazioni intercorse presso la sala coLLqui del carcere di Sulmona e di una diversa valutazione di generiche dichiarazioni dei collaboratori che in ogni caso non avevano riguardato la NA, senza alcun contatto diretto con le fonti e senza procedere all'esame L'imputata;
2. violazione del procedimento probatorio, elusione dei criteri di valutazione della prova, vizio di motivazione quanto all'accertamento della sussistenza L'associazione volta alla coltivazione e aLL smercio di sostanze stupefacenti. Rileva che il racconto dei tre collaboratori non ha riguardato in alcun modo la NA. Racconti che sono contenutisticamente differenti con la conseguenza che l'assunto motivazionale della corte territoriale, laddove ha affermato che tali dichiarazioni dimostrano come i Di MA potessero fare affidamento su ben determinati canali di smercio deLL stupefacente," è del tutto arbitrario e iLLgico. Analoga valutazione viene effettuata con riferimento al contenuto dei coLLqui intercettati. Ritiene la ricorrente apodittica la sentenza anche con riguardo al suo contributo.
3. violazione di norme processuali. Viene ribadita l'inutilizzabilità delle conversazioni ambientali registrate presso la casa di lavoro di Sulmona e violazione dei criteri di valutazione del materiale decisorio. Vizio di motivazione. Si sostiene che anche con riguardo alla partecipazione L'imputata nel reato sub C) la sentenza è meramente apodittica. Viene rilevato che il dato è ancora più rilevante a fronte del silenzio serbato nei confronti del sequestro della piantagione del 28 luglio 2010, ove la riferibilità alla ricorrente della coltivazione in discorso è del tutto arbitraria anche in considerazione della circostanza cronologica rappresentata dall'interruzione delle operazioni captative dal settembre 2009. I giudici di secondo grado hanno criticamente recepito i motivi di appeLL senza fornire alcuna 27 کہا risposta alle deduzioni critiche presentate dalla ricorrente, specificatamente richiamate nel ricorso;
4. erronea applicazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio. Vizio della motivazione si lamenta in particolare l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. RI NAmaria, a mezzo L'Avv. Filippo ORnte, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge in riferimento agli articoli 74 d.p.r. 309 90 e il 192 codice di procedura penale. Vizio di motivazione emergente dal testo della sentenza impugnata. Lamenta la ricorrente l'incoerenza logica L'impianto motivazionale circa la sussistenza della contestata associazione e la ritenuta sua partecipazione sostiene che la corte territoriale al fine di sminuire la portata in chiave difensiva della sentenza della 17 maggio 2012 si è arrogata un potere giurisdizionale in maniera del tutto arbitrario, cioè queLL di censurarla come se fosse stato il giudice di appeLL, dimenticando che si trattava di sentenza irrevocabile acquisita ai sensi L'articolo 238 bis del codice di procedura. Ritiene che sia stata del tutto pretermessa la valutazione ai sensi del terzo comma L'articolo 192. Considera del tutto assertiva la motivazione della sentenza che non evidenzia l'attività realizzata dalla NA nel reato contestato. Sostiene che in ogni caso anche la rivalutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d'AppeLL si fonda su una motivazione iLLgica fondata su mere supposizioni. In particolare sottolinea che dalle prove non emerge la predisposizione di una stabile struttura permanente per la coltivazione deLL stupefacente e per la distribuzione commerciale. Manca la suddivisione in ruoli, l'individuazione di stabili acquirenti o spacciatori, di stabili percorsi di narcotraffico, circostanze tutte necessarie per poter tracciare un minimo profilo organizzativo L'associazione;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta la partecipazione della ricorrente all'associazione di cui al capo B). Viene eccepita la inutilizzabilità delle captazioni ambientale intervenute nella casa di lavoro di Sulmona per le stesse ragioni indicate nel ricorso del coimputato di MA ON;
3. Travisamento della prova con riguardo alle eccezione relativa all'accertamento tecnico irripetibile. Rileva che l'eccezione, diversamente da quanto indicato dalla corte territoriale, era stata sollevata nel corso delle giudizio di primo grado. Contesta la non deducibilità della eccezione in sede di giudizio abbreviato 4. vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probatori relativi alla partecipazione della ricorrente nei reati sub B) e C). Viene contestata in particolare la evidente contraddizione in cui sono incorsi il giudice di secondo 28 سلا grado nella valutazione delle conversazioni intercettate ponendo l'accento sul fatto che la corte territoriale non ha indicato la conseguenza temporale di alcuni episodi (coLLquio 27 agosto 2009 risulterebbe confermato da un coLLquio avvenuto due mesi prima) e sull'assertività delle conclusioni nella valutazione delle prove DI IN IC, a mezzo L'Avv. ZO MaieLL, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. inosservanza di legge in relazione al decreto autorizzativo di intercettazioni audiovideo numero 1317/09 2. inosservanza di legge e vizio della motivazione in relazione alla utilizzazione degli esiti L'accertamento tecnico effettuato ai sensi L'articolo 360 codice di procedura penale sulle piante sottoposte a sequestro. Vengono sollevate sul punto le medesime censure presentate dai coimputati 3. vizio della motivazione ed erronea applicazione L'articolo 73 d.p.r. 309/90. Lamenta che il difensore con il motivo di gravami aveva proposto alla corte territoriale una diversa lettura dei soli due coLLqui nei quali il giudice di prime cure aveva intravisto elementi indiziari utilizzati per l'affermazione di responsabilità. Lamenta la lacunosità della risposta della corte territoriale elusiva dei criteri fissati dalla giurisprudenza di questa corte in tema di interpretazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali 4. violazione ed erronea applicazione degli articoli 649, 587 codice procedura penale in relazione all'articolo 74 d.p.r. numero 309/90. Sostiene richiamando la sentenza di questa corte numero 7804 del 28 febbraio 2000 l'effetto estensivo della sentenza di assoluzione irrevocabile pronunciata nei confronti di Di MA IO giudicato separatamente.
5. Inosservanza L'articolo 74 in relazione all'articolo 606 comma uno lettera b) ed e) codice procedura penale. Si evidenzia la palese incompletezza L'apparato argomentativo della sentenza impugnata con riguardo alla partecipazione associativa L'imputato 6. violazione di legge in ordine alla determinazione della pena. Lamenta la mancata concessione L' ipotesi attenuata e delle circostanze attenuanti generiche;
ON RA, AC IA SA depositavano in data 27 maggio 2014 motivi nuovi con i quali veniva argomentato l'errore procedimentale e decisorio della corte del gravame che ha ribaltato la pronuncia liberatoria attraverso la mera rilettura degli atti, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale. ON ZO presentava motivi nuovi finalizzati a meglio specificare le censure indicate nel quarto e quinto motivo di ricorso RO AO presentava motivi aggiunti con i quali ribadiva le argomentazioni sollevate 29 ہا nei motivi principali e solleva violazione L'art. 606 lett. c) in riferimento all'art. 127 e 599 c.p.p. con conseguente violazione del diritto di difesa per omesso provvedimento di riunione della sua posizione, separata all'udienza del 3.5.2013 e mai più riunita al fascicolo principale con conseguente nullità della sentenza. AV RA presentava memoria e depositava note di udienza con le quali ulteriormente illustrava le doglianze di cui ai motivi sub 1 e 2 del ricorso. DI IN ON e RI NA presentavano motivi nuovi con i quali, quanto alla reformatio in pejus di alcune ipotesi delittuose, sottolineavano i limiti e le condizioni che la giurisprudenza europea e di legittimità pone all'adozione di una decisione di colpevolezza a fronte di una pregressa assoluzione dinanzi al medesimo materiale istruttorio. Rilevavano che in un meccanismo di accertamento votato all'equità processuale, in cui il controLL nel merito diviene lo strumento attraverso cui contemplare e rendere effettivo il quadro delle garanzie individuali, il secondo grado di giudizio non può essere caratterizzato da un soliloquio del giudice e da una celebrazione sostanzialmente cartolare, ma deve necessariamente perseguire quell'attività "del conoscere per accertare" che costituisce l'unica via per giungere ad una decisione che possa definirsi "giusta". Sostengono che ad esigerlo non è solo la giurisprudenza europea, ma lo stesso paradigma processuale imposto dalla C.e.d.u. in cui il diritto di difendersi provando, il contraddittorio orale delle parti, così come il principio di immediatezza che presiede il rapporto diretto tra il giudice chiamato a decidere e gli elementi conoscitivi su cui si fonda la stessa decisione, divengono le linee guida lungo le quali ogni vicenda giudiziaria deve inevitabilmente assestarsi. E ancora di più se si tratta di una sentenza di condanna in riforma di una precedente assoluzione. Lamentano che la Corte d'AppeLL ha escluso nella vicenda concreta la riassunzione della deposizione della prova dichiarativa a carico sul presupposto tacito che il diverso apprezzamento della prova dichiarativa fosse avvenuto solamente sotto il profilo della attendibilità estrinseca e cioè alla luce di altri elementi eventualmente trascurate in primo grado e che dunque la riforma in appeLL in pejus della prima pronuncia non avessi in alcun modo pregiudicato concretamente i diritti degli imputati posto che si osservava anche che gli stessi non avevano neppure chiesto la rinnovazione del dibattimento. Con riguardo a tale ultima affermazione veniva rilevato che nulla avrebbe impedito di adottare tale misura d'ufficio come riconosciuto anche dalla giurisprudenza europea nella sentenza Manolachi c.Romania dove è stato osservato che pur in assenza di espressa richiesta di nuovo esame dei testimoni da parte L'imputato il giudice del ricorso (sia) tenuto ad adottare d'ufficio misure positive a tale scopo anche se ciò non è espressamente richiesto dal ricorrente. Veniva altresì evidenziato che questa Corte nella sentenza 29 novembre 2012 aveva ritenuto che il giudice d'appeLL qualora intenda riformare la precedente sentenza di assoluzione deve procedere alla rinnovazione L'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testimoni ritenuti inattendibili, a nulla rilevando che il procedimento in 30 سلام primo grado fosse stato definito con rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO Prospettando alcuni dei ricorsi delle eccezioni e deduzioni, talora di carattere preliminare, suscettibili di influire, ove ritenute fondate, sulla decisione delle impugnazioni proposte anche dagli altri ricorrenti, si ritiene opportuno, anche per evitare inutili ripetizioni, far precedere una specifica trattazione delle stesse alla compiuta disamina dei motivi "specifici" proposti da ciascun ricorrente. Inammissibilità L'atto di appeLL del P.M. Il difensore di DI IN ON sostiene l'inammissibilità L'atto di appeLL proposto dal P.M. per inosservanza delle modalità dettate dall'art. 582 c.p.p. Il difensore lamenta che, pur figurando nell'impugnazione L'organo del P.M. la firma del ricevente, con il relativo timbro del depositato, non è dato rinvenirsi alcuna indicazione circa il nominativo del soggetto incaricato dal P.M. alla presentazione L'atto o alcun riferimento all'esistenza di una delega - scritta o orale che sia alla presentazione L'atto di - impugnazione presso la cancelleria del Giudice. L'art. 582 c.pp.p. prevede che, in assenza di diversa disposizione di legge, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto ha l'obbligo di apporvi l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, di sottoscriverlo, di unirlo agli atti del procedimento e di rilasciare, se richiesto, attestazione della ricezione. A norma L'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), l'impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni del menzionato art. 582. Peraltro, detta inammissibilità si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento. L'inammissibilità può, in altre parole, essere pronunciata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza L'atto, ne', in proposito, alcun onere di controLL può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo (Cass. 1^ 14 marzo 1991, Leanza, RV 187970; Cass. 2^ 11 aprile 2000, Mannuccia, RV 215911; Cass. 2^ 9 ottobre 2002, Gregory, RV 224854). E' indubbio che l'impugnazione in questione è stata presentata dall'organo L'Accusa mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. 31 Ciò detto con riferimento alla previsione del comma 1 L'art. 582 c.p.p., deve rilevarsi che quando parte impugnante è il pubblico ministero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che al novero dei soggetti abilitati alla presentazione appartengono coloro che siano a ciò espressamente delegati, anche in forma orale, purché tale loro qualità sia desumibile dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti fra il presentatore e il sottoscrittore L'atto. Il pubblico ministero, dunque, può avvalersi di tale disposizione dando incarico a persona addetta al suo ufficio la quale, fungendo da mero tramite materiale ai fini della presentazione L'atto nella cancelleria del giudice competente, non necessita di un formale atto di delega, atteso il rapporto di "immedesimazione organica" per cui l'attività materiale del dipendente, nell'ambito delle funzioni demandate all'ufficio di cui fa parte, non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare L'ufficio stesso o da chi ne fa le veci (la casistica da conto di fattispecie in cui il Procuratore della Repubblica aveva dato incarico a un autista addetto all'ufficio: v. Cass. Sez. 6, sent. 7 luglio 2006, Sicuranza e altri;
Cass. Sez. 2, sent. 12 giugno 2002, n. 35345, Cordella;
Cass. Sez. 5 sent. 21 ottobre 1998, n. 12754, Trimarco;
Cass. Sez. 6, Sent. 26/02/1997, n. 4947 Musca e altro). Deve quindi ribadirsi che "non è causa di inammissibilità L'impugnazione proposta dal pubblico ministero il fatto che, sede di attestazione L'avvenuta presentazione del gravame, sia stata omessa, da parte del pubblico ufficiale addetto alla ricezione, l'indicazione, prevista dall'art. 582, comma 1, c.p.p., della persona che ha provveduto alla presentazione stessa, quando, come nel caso in esame, la chiara intestazione L'atto di impugnazione Procura della Repubblica, la firma del magistrato ed il timbro L'ufficio, nonché il timbro L'ufficio ricevente, con l'indicazione della data e la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto non lascia dubbi circa l'avvenuta identificazione di detta persona" (Cass. Sez.1, sent.
2.4.1992 n. 1448, Liberati;
Cass. Sez. 2, sent. 11 4.2000 n. 2017, Mannuccia;
e da ultimo, Cass. Sez. 5, sent. 25.5. 2006, n. 506, Genovese e altri;
Cass. Sez. 1, sent. 5.11. 2009 n. 46171, Tancredi). Il difensore di NA reitera l'eccezione sollevata di rinuncia implicita all'appeLL promosso dal P.M., considerato che il P.G. di udienza per taluni imputati o talune imputazioni aveva chiesto la conferma della pronuncia di assoluzione emessa dal Giudice di primo grado. L'eccezione è manifestamente infondata. In ordine alle conclusioni del P.M. in udienza presso la Corte di AppeLL trova applicazione il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (N. 10855 del 1982 Rv. 156152, N. 2529 del 1996 Rv. 204577, N. 8005 del 1997 Rv. 209085, N. 8204 del 1998 Rv. 211360, N. 40433 del 2003 Rv. 228437, N. 43363 del 2005 Rv. 232454, N. 42157 del 2006 Rv. 235567; N.. 1591 del 2009 Ud. Rv. 245754) secondo cui "non può ravvisarsi una rinuncia all'impugnazione nella richiesta del rappresentante della pubblica accusa il quale, nel giudizio scaturito da un gravame del pubblico ministero, solleciti la 32 سلا conferma del provvedimento impugnato, posto che tale richiesta esprime solo una valutazione circa il merito della questione sottoposta a giudizio". È stato in proposito precisato che "il Pubblico Ministero presso il giudice L'impugnazione può sì rinunciare al gravame proposto da altro PM ma la rinuncia può essere effettuata entro un termine espressamente stabilito e cioè prima L'inizio della discussione (art. 589 c.p.p., comma 1) con dichiarazione espressa ricevuta dal cancelliere o inserita nel processo verbale L'udienza prima del termine suindicato. Pertanto non può essere preso in considerazione, come atto di rinuncia all'impugnazione per acquiescenza, la richiesta dibattimentale del Procuratore Generale di conferma della decisione impugnata da altro Pubblico Ministero: ciò non solo perché tale richiesta, (intesa come rinuncia), non rispetterebbe i termini di cui all'art. 589 c.p.p., ma anche perché manca nel processo penale, a differenza che in queLL civile (art. 329 c.p.p.) una norma che preveda l'acquiescenza come causa di estinzione del diritto all'impugnazione vigendo il diverso principio della natura esclusivamente formale L'atto processuale di rinuncia all'impugnazione". In altri termini la rinuncia all'impugnazione, che è un negozio formale, non può desumersi dalla richiesta di assoluzione L'imputato formulata dal pubblico ministero d'udienza. Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche In ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni svolte sull'utenza n. 3349899280 autorizzate con decreto n. 4725/2008 deve ricordarsi che, come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6, n. 12722 del 2009 Rv. 243241; Sez. 6 n. 29594 del 2011) se è vero che per legittimare l'intercettazione di conversazioni non si richiedono gravi indizi di colpevolezza, ma bastano "gravi indizi di reato" (art. 267 c.p.p., comma 1) e che questi possono anche riguardare soggetti diversi dagli intercettandi, è però altrettanto vero che l'intercettazione può disporsi soltanto quando "è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini", requisito essenziale di legittimità che deve costituire specifico oggetto di motivazione. E per giustificare l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, la motivazione deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona e, perciò, non può omettere di indicare il collegamento tra l'indagine in corso e l'intercettando. Applicando detto principio questa Corte con la sentenza n. 29594 L'8.7.2011 ha annullato con rinvio per nuovo esame sul punto l'ordinanza con la quale, in data 14.2.2011, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nell'ambito del presente procedimento nei confronti di ON RA e CA IR sul presupposto che nel caso in esame era pacifico che l'attività di intercettazione era iniziata 33 и con riferimento alle indagini in ordine ad un duplice omicidio ritenuto commesso nel contesto delle attività criminali organizzate nel territorio dei Comuni di Gragnano, Castellammare di Stabia e Santa IA la Carità e che tali intercettazioni erano mirate alla utenza che, secondo gli inquirenti, apparteneva a RO AO, accusato da un dichiarante di essere colui che gli aveva dato l'incarico (non accettato) di uccidere una delle due vittime. Il numero telefonico indicato dal dichiarante e individuato come appartenente a RO (3349899280) era invece una utenza L'indagato ON RA e, prima ancora, della sorella di quest'ultimo, e nessuna telefonata risultava essere stata effettuata dal RO su tale utenza. Premesso che "in tema di utilizzabilità della prova, il fatto che l'inutilizzabilità sia stata dichiarata nel corso del procedimento incidentale de libertate svoltosi durante le indagini preliminari, anche se con il vaglio della Corte di cassazione, non ha alcun effetto preclusivo sulla sua utilizzazione in sede di giudizio, dal momento che il problema L'utilizzabilità delle prove si pone esclusivamente con riferimento al dibattimento, ed ogni valutazione compiuta in proposito in tema di procedimento cautelare non può vincolare il giudice del dibattimento" (Cfr. Cass., N. 5501 del 1996 Rv. 205649, N. 1495 del 1998 Rv. 210551, N. 19331 del 2007 Rv. 236414, N. 33810 del 2007 Rv. 237154, N. 14653 del 2010 Rv. 236870, N. 16285 del 2010 Rv. 247265 n. 40301 del 2012 Rv. 253842) deve però rilevarsi che l'attività di intercettazione sull'utenza in argomento è stata disposta e si è sviluppata in piena adesione ai principi di diritto indicati dalla corte di cassazione nella sentenza n. 29594. I giudici d'AppeLL, richiamando sul punto la decisione del primo giudice, hanno infatti dato atto che la riferibilità a RO AO della utenza per la quale era stata autorizzata l'intercettazione, rispondente al numero 334/9899280, seppure era emersa agli atti in modo completo e definitivo con la nota nr. 57/201-1 di prot. del 12.5.2011 dei CC. di OR IA ( non contenuta negli atti sottoposti al vaglio della Suprema Corte) che indicava una serie di conversazioni registrate sulla predetta utenza, dalle quali si evinceva che il RO risultava autonomo utilizzatore di quel numero telefonico, era esistente fin dal momento iniziale L'attività di captazione autorizzata ed era stata già prospettata nella richiesta del 28.10.08 dagli organi di Polizia Giudiziaria al P.M e da questi al GIP, che ne aveva autorizzato lo svolgimento. In particolare viene indicato in sentenza che i Carabinieri di Castellammare di Stabia in data 28.10.08 avevano redatto un'annotazione che riguardava le indagini in corso di svolgimento sul duplice omicidio D'NT DO evidenziando che - AP US, affiliato al clan D'SS, in occasione del suo arresto aveva reso una serie di dichiarazioni affermando tra l'altro, il coinvolgimento di RO quale mandante della uccisione del D'NT perché concorrente nella gestione delle estorsioni, richiedendo la intercettazione della utenza n. 3349899280 indicata come in uso al predetto. Nel momento in cui con decreto del 29 ottobre 2008 (all'indomani L'agguato) veniva disposta e convalidata l'intercettazione L'utenza in argomento la 34 и dichiarata finalità investigative era proprio quella di intercettare su questo recapito le telefonate direttamente riconducibili al RO o comunque direttamente ricollegabili alla sua figura e le risultanze investigative (specificatamente richiamate dal primo giudice a pagina 114 della sentenza) hanno consacrato che si trattava effettivamente di un'utenza nella disponibilità del RO o comunque riconducibile aLL stesso. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto che l'utilizzo di tale numero telefonico da parte del RO, essendo una circostanza preesistente rispetto al provvedimento autorizzativo, già individuata dagli inquirenti all'atto della richiesta e valutata dal GIP in sede di convalida, rendeva legittima e rituale l'attività di intercettazione. La successiva nota dei Carabinieri di OR IA del 12.5.2011, attestante "ab origine" la riconducibilità al RO della utenza predetta non rappresenta una "sanatoria" o una integrazione postuma, come sostenuto dalla difesa, in quanto tale nota non fa altro che rendere manifesta l'esistenza di quel preciso collegamento, già valutato dal Gip al momento L'emissione del provvedimento, tra uno degli utilizzatori di detta utenza (il RO) e le indagini in corso, a nulla rilevando il fatto che la suddetta utenza, effettivamente riferibile al RO, fosse utilizzata, in larga misura, anche dall'AV RA, "braccio destro" del RO. In ordine alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto n. 1317/09 per insufficienza della motivazione del decreto di esecuzione delle intercettazioni emesso dal P.M. che autorizzava il ricorso ad impianti esterni alla Procura va precisato, anzitutto, che le "regole di giudizio" enucleate dai giudici di merito per deliberare sul punto, devono ritenersi senz'altro corrette, condivisibili e conformi ai principi ripetutamente affermati da questa Corte. In particolare, avuto riguardo alle deduzioni difensive riproposte nei ricorsi, deve ribadirsi che la motivazione svolta dai giudici di appeLL sul punto, nelle sue linee teoriche, è senz'altro corretta, dal momento che il richiamo alla "indisponibilità" degli impianti non è meramente ripetitivo della formula normativa che richiede impianti insufficienti o inidonei e, come ricordato da S.U., sentenza n. 919 del 26/11/2003, dep. 19/01/2004, imp. Gatto "una volta evidenziata l'indisponibilità delle linee non occorre indicarne anche le cause, perché è la situazione obiettiva che rileva ai fini della motivazione, ed essa ben può essere attestata dal pubblico ministero presso il quale sono installati gli impianti di intercettazione". E ne' S.U. sentenza n. 2737 del 29/11/2005, imp. Campenni, ne' S. U., sentenza n. 30347 del 12/7/2007, imp. Aguneche si sono discostate sul punto dalla precedente, osservando anzi che (S.U. Aguneghe): "... quanto alla motivazione del decreto del p.m. reso ai sensi L'art. 263 c.p.p., comma 3, non può non ribadirsi che, quali che siano le espressioni lessicali usate (che possono anche essere estremamente concise, come nel caso in cui si dia atto della indisponibilità degli impianti), "ciò che rileva è... che si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito... e se ne possano conoscere i risultati che siano conformi alle prescrizioni di legge"" essendo "l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità che deve emergere 35 и dalla motivazione del decreto"). Laddove, con riferimento a detto requisito, nessuno dei ricorrenti ha mai dedotto che vi fossero, all'opposto, all'interno della Procura impianti disponibili o idonei, limitandosi a prospettare censure che attengono all'aspetto motivazionale - che, come precisato dai giudici di merito, non era assente ne' apparente - e non all'effettiva indisponibilità o inidoneità degli impianti. Al riguardo non è superfluo ricordare, inoltre, che sin da S.U., sentenza n. 17 del 21/6/2000, imp. MA (neLL stesso senso S.U., sentenza n. 45189 del 17/11/2004, imp. OS e le successive) è principio consolidato che solo la mancanza tale dovendosi intendere anche la mera - apparenza o l'assoluta incongruità della motivazione dei decreti che autorizzano o - prorogano le operazioni di intercettazioni comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. Mentre il difetto della motivazione che si ha aLLrché questa sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale - è emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata ovverosia dal giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni o dal giudice L'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - e, non costituendo diretta violazione del precetto L'art. 15 Cost., non conduce all'inutilizzabilità patologica delle captazioni. EL tutto condivisibili e conformi a principi ripetutamente affermati da questa Corte (in termini si veda ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 29188 del 29/03/2011, dep. 21/07/2011, Rv. 250754, imp. D'Iorio) si rivelano, anche le considerazioni svolte dai giudici di - appeLL con riferimento al concetto di "inidoneità tecnica" degli impianti della Procura e l'adeguatezza della motivazione dei provvedimenti autorizzativi, "tutte le volte in cui nel decreto (o nell'informativa per relationem) viene indicata la necessità di ricorrere al noleggio delle apparecchiature da parte di una ditta privata" ed "in tutte le ipotesi in cui è stata indicata la necessità di procedere alla captazione di conversazioni ambientali sia L'audio che del video, ad esempio nei casi di coLLqui in carcere", ciò risultando impossibile per mezzo delle postazioni installate presso l'Ufficio procedente. In materia di intercettazioni, l'obbligo di impiego di congegni in dotazione alla polizia non attiene aLL strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione etc.) attraverso cui la P.G. si procura le apparecchiature che possono anche restare di proprietà del privato ma impone a terzi il divieto di accedere alla strumentazione fin quando essa è utilizzata per l'intercettazione (Cass. Penale sez. 6^, 28514/2005, Rv. 231748, Contorno. Massime precedenti Conformi: N. 40330 del 2003 Rv. 227602, N. 48461 del 2004 Rv. 230757). In buona sostanza in materia di intercettazioni ambientali è legittima, in caso di urgenza e nel caso in cui la polizia giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature, l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, purché le operazioni, autorizzate con decreto motivato del P.M., avvengano come nel caso di specie, perché non - sotto il diretto controLL degli organi di polizia giudiziaria, di modo che, in contestato- tale evenienza, i privati vengano ad agire come "longa manus" o ausiliari del Pubblico 36 ん Ministero o della polizia (Cass. Penale sez. 2^, 1595/2005, Rv. 233147, Prezzavento;
Massime precedenti Conformi: N. 797 del 2001 Rv. 217548, N. 2613 del 2005 Rv. 230532). Nullità L'accertamento tecnico irripetibile La Corte di appeLL ha rigettato l'eccezione della difesa DI IN di nullità L'accertamento tecnico irripetibile effettuato sulle piante sottoposte a sequestro, sollevato sul presupposto che l'accertamento non aveva natura di atto irripetibile e, comunque, l'analisi sui campioni doveva essere preceduto dall'avviso agli imputati che non erano "ignoti" quando la P.G. provvide al sequestro delle piantagioni ed al prelevamento di campioni per le analisi, rilevando che l' eccezione, proposta per la prima volta con i motivi d'appeLL, con la scelta del giudizio abbreviato doveva ritenersi rinunciata e che in ogni caso l'opzione L'imputato per il giudizio abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla violazione L'art. 360 cod. proc. pen.. In ogni caso il mancato avviso all'indagato e al suo difensore L'accertamento disposto ex art. 360 c.p.p. dava luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, che andava dedotta non oltre la conclusione del giudizio di primo grado. Le argomentazioni del giudice di merito sono corrette. Come già affermato da questa Corte ( Cass. N. 360 del 1995 Rv. 201551; N. 43726 del 2010 Rv. 249221; N. 28459 del 2013 Rv. 256106) qualora vi sia stata richiesta di rito abbreviato, con l'accettazione da parte L'imputato del giudizio aLL stato degli atti, la scelta operata comporta la rinuncia ad eccepire la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile senza dare gli avvisi previsto dall'art. 360 cod. proc. pen. A prescindere dalla sanatoria derivante dalla scelta del rito abbreviato, si osserva che l'art. 360 c.p.p., comma 5 commina la sanzione della inutilizzabilità nel solo caso in cui il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dall'indagato e pur non sussistendo la indifferibilità degli accertamenti, ha ugualmente disposto di procedere. Invece, in caso di omissione degli avvisi previsti dall'art. 360 c.p.p., comma 1 è ravvisabile la sanzione della nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. c), la quale non può più esser fatta valere, se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado a norma L'art. 180 cod. proc. pen. (conforme Sez. 1, n. 3066 del 22/01/1996, Altomare, Rv. 204301). Nel caso in esame risulta che il ricorrente ha dedotto la nullità della consulenza tecnica, disposta dal pubblico ministero senza la formulazione degli avvisi previsti dall'art. 360 cod. proc. pen., soltanto con l'atto di appeLL avverso la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, quindi oltre il limite temporale di deducibilità delle nullità di ordine generale a regime intermedio stabilito dall'art. 180 cod. proc. pen. 37 и Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da EL IO FA IR e di ES LU per violazione L'art. 63 c.p.p. Le difese IO, Di AI e CA reiterano in questa sede eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da EL IO FA IR, per violazione L'art. 63 c.p.p. sul presupposto che il testimone nel riferire L'intervento del RO e L'effettiva interruzione delle richieste usuraie da parte di UP SC e L'CA, si sarebbe accusato di condotte illecite in concorso con il RO. Così come la difesa MB e Di AI reiterano eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da ES LU, per violazione deLL stesso articolo, sul presupposto che erano emersi, nel corso delle indagini, indizi di reità a carico del ES per il delitto di usura. L' assunto si fonderebbe sul contenuto di talune telefonate intercettate nelle quali il ES chiedeva al MB di intercedere presso il CA RA per ottenere in prestito una somma di danaro che il ES, a sua volta, diceva di dovere elargire ad un amico in difficoltà economica. Attività di "intermediazione" che secondo le difese avrebbe reso ES passibile di essere indagato per il reato di usura. Le S.U. di questa Corte, risolvendo il contrasto di giurisprudenza esistente sul punto, hanno affermato il principio, qui condiviso, secondo il quale le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con queLL attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato (S.U. - 13.12.96, Carpanelli, in. CED 206846). La valutazione in ordine al sussistere ab initio degli indizi di reità a carico del soggetto escusso in qualità di testimone costituisce accertamento in punto di fatto che si sottrae al controLL di legittimità se risulta correttamente motivato. Nel caso di specie la corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del principio sopra enunciato. Essa, infatti, dopo una attenta disanima delle dichiarazioni rese da EL IO e ES ha affermato l'insussistenza a carico dei medesimi di indizi di reità, quali concorrenti, il primo di condotte illecite con il RO e il secondo di concorrente nel reato di usura. Sia il giudice di primo grado che queLL d'appeLL non hanno individuato nella condotta serbata dal EL IO alcun comportamento illecito sussumibile sotto una precisa fattispecie di reato. E' stato evidenziato, con motivazione logica e coerente, che dalle dichiarazioni rese daLL stesso EL IO, emergeva solo che lo stesso si era limitato a riferire al RO la sua disperata situazione e in secondo luogo, che non era dato conoscere quale metodo (lecito o meno) avesse adoperato il RO per convincere i due a soprassedere dalle ingiuste pretese nei confronti di EL IO. Non vi erano pertanto elementi che facevano ritenere neppure astrattamente ipotizzabile un delitto di 38 n estorsione a carico del EL IO. Veniva altresì rilevato che, anche se si volesse sostenere, come suggerito dalle difese, che il EL IO si fosse servito del RO per costringere OM e AC a rinunciare all'acquisizione degli interessi usurari sulla somma data in prestito, mancherebbe l'elemento L'ingiusto profitto, essendo gli interessi pretesi dagli originari usurai del tutto illeciti. Così come i giudici d'AppeLL hanno escluso che dal contenuto delle conversazioni intercettate emergesse il ruolo di "intermediario" del ES nei confronti del suo amico, perché il ES si era limitato a riferire al MB che un suo amico era bisognoso di un prestito urgente. Non risultava dalla lettura delle conversazioni che il ES intendesse ricevere personalmente tale prestito per poi trasferirlo all'amico, praticando interessi usurari. Inoltre non risultava che il prestito fu erogato. In più difetterebbe la prova che il ES intendesse lucrare interessi usurari. Anzi la Corte d'AppeLL rilevava che dal contenuto delle conversazioni era verosimile ritenersi che il fantomatico "amico" di cui parlava il ES, fosse il ES stesso che, pressato dai debiti e dalla necessità di reperire altre somme di danaro, trovandosi nella impossibilità di richiederle alle stesse persone che, molto probabilmente gli avrebbero negato un nuovo prestito, aveva escogitato il sistema di farsi portavoce delle esigenze di un fantomatico amico. Ricostruzione che era ritenuta avvalorata dal fatto che nelle conversazioni, il ES parlava sempre in modo molto vago e generico di questo suo "amico", che veniva citato soltanto una volta per nome e non compariva mai personalmente nel corso delle conversazioni intercettate. I giudici di merito hanno quindi dichiarato utilizzabili le dichiarazioni in argomento sulla scorta di una valutazione in fatto, adeguatamente motivata, e quindi incensurabile in questa sede. Inutilizzabilità della corrispondenza intercettata in danno di CA ZO per violazione L'art. 18 ter O.P. I difensori di ON ZO e RO AO reiterano l'eccezione di inutilizzabilità della corrispondenza intercettata per violazione L'art. 18 ter O.P., rilevando che sulla questione era intervenuta pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, ( sentenza 19.4.2012) che metteva in risalto la necessità di dare immediato avviso al detenuto L'acquisizione della sua corrispondenza. Con riguardo all'eccezione sollevata deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte, confermata dalle SSUU nella pronuncia indicata, gli istituti predisposti dal legislatore per acquisire al procedimento la corrispondenza epistolare del detenuto sono due: il visto di controLL di cui all'art. 18 ter O.P., "funzionale al provvedimento di non inoltro della corrispondenza" ed il sequestro di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen. Individuate le norme applicabili alla fattispecie in esame, non resta che 39 س conformarsi alla loro disciplina: in virtù L'art. 18 ter o.p., la facoltà L'autorità giudiziaria "di sottoporre a visto di controLL la corrispondenza L'imputato detenuto è funzionale al provvedimento di non inoltro della corrispondenza, provvedimento ... che deve però essere immediatamente comunicato al detenuto e che, secondo la novellata disciplina, è impugnabile". Ulteriore possibilità è rappresentata dal "sequestro della corrispondenza a norma L'art. 254 cod. proc. pen.", per il quale sussistono pure le garanzie di comunicazione e impugnazione del relativo decreto, previste dal codice di rito. Tertium non datur. L'intercettazione di corrispondenza non esiste, è "al di fuori di qualsiasi previsione normativa". Va da sè che la corrispondenza acquisita al di fuori dei predetti modelli probatori è inutilizzabile. Ciò detto deve rilevarsi che non sono date comprendere dal tenore dei ricorsi le modalità di apprensione delle missive considerato che nel ricorso ON si afferma che la corrispondenza "è stata trattenuta ovvero sequestrata” e che RO pone il problema solo nei motivi aggiunti dove si limita a richiamare la pronuncia delle sezioni unite. Si può pertanto affermare che i ricorrenti - in violazione del canone della autosufficienza del ricorso, il quale rappresenta la necessaria esplicazione del requisito della specificità dei motivi, laddove la impugnazione inerisca a elementi extra testuali - hanno trascurato di rappresentare compiutamente (e di documentare) le emergenze processuali che sorreggono la eccezione di inutilizzabilità in argomento, considerato anche che la e' sentenza impugnata non offre indicazioni perché si limitata ad affermare l'utilizzabilità della prova sul presupposto che se anche ci fosse stata una violazione nell'acquisizione la stessa non avrebbe realizzato una inutilizzabilità patologica, l'unica rilevabile in sede di giudizio abbreviato. La doglianza in esame è pertanto inammissibile. Reformatio in pejus: principi della giurisprudenza europea e di legittimità E' giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appeLL, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appeLL (Sez. 1^, 22/11/1993-4/2/1994, n. 1309, Albergamo, riv. 197250; Sez. 3^, 14/2- 23/4/1994, n. 4700, Scauri, riv. 197497; Sez. 2^, 2/3-4/5/1994, n. 5112, Palazzotto, riv. 198487; Sez.2^, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, riv. 209145; Sez. 6^, 20/113/3/2003, n. 224079). Ne consegue che il giudice di appeLL, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche 40 и censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controLL del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. L'obbligo motivazionale del giudice di appeLL assume invece connotati più originali e stringenti nel caso in cui la sentenza di appeLL affermi una responsabilità negata in primo grado. Questo non solo perché vi sono due valutazioni giurisdizionali assolutamente difformi del medesimo materiale probatorio, ma anche perché il soggetto condannato per la prima volta in secondo grado di fatto si è visto privato della possibilità di una impugnazione di merito quale spetta invece al soggetto condannato in primo grado. In questa situazione è stato affermato da questa Corte ( SSUU sentenza n° 33748/2005 riv 231675) che, ai fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte di cassazione possa e debba fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche (non certo ai motivi d'appeLL L'imputato, carente d'interesse all'impugnazione, perciò inesistenti) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame del pubblico ministero, abbia prospettato al giudice d'appeLL l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio. Questo è, quindi, il criterio che necessariamente dovevano seguire i giudici di appeLL nel decidere e motivare le condanne irrogate in riforma della sentenza di primo grado ed il cui rispetto va controllato nel valutare la adeguatezza della motivazione rispetto ai vizi logici dedotti dai difensori. Vi è anche un altro aspetto da considerare che riguarda l' utilizzazione da parte del giudice di appeLL di una prova orale (dichiarazioni delle persone offese con riguardo ai reati di usura e dichiarazioni di OS, LI, SP, EL e OR con riguardo ai capi A) e B) che le difese lamentano non essere state rinnovate avanti il secondo giudice con conseguente violazione dei principi stabiliti dalla Corte EDU con la sentenza del 5 luglio 2011 nel caso Dan c/Moldavia. Si ritiene opportuno richiamare il testo della sentenza, nella traduzione italiana, per la parte di rilievo : ".... Il Tribunale di primo grado ha assolto il ricorrente perché esso non ha creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente. Nel riesaminare il caso, la Corte d'AppeLL ha dissentito dal Tribunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni L'accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò, la Corte d'AppeLL non ha udito nuovamente i testimoni ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti .... Visto quanto è in gioco per il ricorrente, la Corte non è convinta del fatto che le questioni che dovevano essere determinate dalla Corte d'AppeLL quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena e facendo ciò - ribaltando la sua assoluzione da parte del Tribunale di primo grado avrebbero potuto, 41 in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni L'accusa. La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione L'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate..." La pronuncia è un'ulteriore espressione del principio di immediatezza che si ritiene attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l'assunzione della prova e la decisione. Al fine di permettere una valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova. È una regola non di carattere assoluto in quanto tale ascolto diretto deve avvenire "in linea di massima" perché "generalmente" la semplice lettura non risolve il compito complesso di valutazione della attendibilità intrinseca del testimone. La Corte Edu ha ritenuto che coloro che anche in secondo grado hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter sentire, come hanno fatto i giudici di primo grado, i testimoni, ritenuti decisivi, personalmente per poterne valutare la loro attendibilità intrinseca perché la valutazione L'attendibilità è un compito complesso che richiede un contatto diretto del giudice con il dichiarante al fine di permettere una valutazione "di prima mano" sull'attendibilità delle dichiarazioni. La Corte EDU ha statuito con riguardo ad una reformatio in pejus di processo celebrato nelle forme ordinarie dove il Tribunale di primo grado aveva assolto l'imputato perché non aveva creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente, mentre la Corte d'AppeLL senza sentire nuovamente i testi, ma basandosi semplicemente sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti era pervenuta a diversa decisione. Ciò detto deve però rilevarsi che nel caso in esame il procedimento di primo grado è stato deciso nelle forme del giudizio abbreviato che è quel procedimento speciale che consente al giudice, su richiesta L'imputato, di pronunciare, già al momento L'udienza preliminare quella decisione di merito ( condanna o assoluzione) che di regola è emanata all'esito del dibattimento. L'istituto che ha la funzione di deflazionare il dibattimento e che pertanto presuppone minori garanzie nella formazione della prova, si fonda sul consenso L'imputato che, nell'accettare questo procedimento speciale, da un lato rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie e dall'altro però ottiene un trattamento premiale attraverso l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p. Ne deriva che la prova non è formata nel contraddittorio delle parti e non trovano applicazione il principio L'oralità (è un processo aLL stato degli atti e quindi si fonda sulla lettura di atti scritti) e L'immediatezza (il giudice non ha un contatto diretto con la fonte di prova). Il giudice decide sul compendio conoscitivo contenuto nel fascicolo del P.M. che 42 annovera le risultanze degli atti di indagine, i verbali delle eventuali prove assunte in sede di incidente probatorio e il fascicolo del difensore, valutando le deposizioni testimoniali, e quindi anche l'attendibilità dei testi, attraverso la lettura delle loro parole verbalizzate. L'istituto che ha avuto riconoscimento costituzionale nel nuovo comma 5 L'art. 111 rispetto al testo originario del codice del 1988 ha subito con l'introduzione della Novella del 1999 modifiche. Mentre nel 1988 il giudizio abbreviato era stato costruito come un giudizio "a prova contratta" che si poneva in alternativa al dibattimento il rito - abbreviato necessitava del consenso del pubblico ministero- con la legge Carotti del 1999 il Parlamento ha eliminato la necessità del consenso del pubblico ministero e ha attribuito al giudice un limitato potere di integrazione probatoria (art. 441 co 5 c.p.p.). Si può pertanto affermare che in caso di celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato sia il giudice di primo grado che queLL di secondo grado hanno un rapporto intermediato con la fonte della prova dichiarativa che non viene assunta davanti a loro, con la sola eccezione della assunzione diretta di elementi necessari ai fini della decisione qualora ritengano di non essere in grado di decidere aLL stato degli atti (art. 441 co 5 c.p.p. e 603 co 3 c.p.p.). Ritiene pertanto il Collegio che, diversamente da quanto affermato nelle sentenze N. 5854 del 2013 Rv. 254850, N. 8654 del 2014 Rv. 259107, nel caso di celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato non debbano, trovare applicazione in linea teorica, salvo le possibili eccezioni in caso di integrazione probatoria, i principi stabiliti dalla Corte EDU con la sentenza indicata perché nel caso di giudizio abbreviato è stata proprio la richiesta L'imputato di definizione del processo aLL stato degli atti a determinare la celebrazione già in primo grado di un processo basato non su oralità ed immediatezza ma sulla sola valutazione della documentazione inserita nel fascicolo del P.M. Sulla scorta dei principi indicati saranno esaminati gli specifici motivi di ricorso . Ricorso AV RA La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di AV RA per i reati a lui ascritti ai capi E) (violazione continuata in concorso L'art. 648 ter c.p.) e I) (violazione L'art. 12 quinquies L. n. 356/92) Il primo motivo di ricorso con il quale viene dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto n. 4725/08 è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni sopra espresse 43 W Con il secondo motivo di ricorso, reitera una doglianza già avanzata in sede di appeLL, lamentando che i reati oggetto della imputazione nell'ambito del presente procedimento trovano la loro "genesi" nel delitto di cui all'art. 416 c.p. aggravato dall'art. 7 L. 203/91, reato che è stato oggetto di stralcio e ha dato luogo a diverso procedimento conclusosi con la sentenza, emessa ai sensi L'art. 442 e ss. c.p.p., dal GUP dott. GaLL in data 24.1.2012 che escludeva che il clan D'SS abbia investito capitali nell'attività L'associazione che riguardava la gestione dei punti Intralot. Tale pronuncia, secondo il ricorrente, non appellata dal P.M. sarebbe interdipendente funzionalmente e probatoriamente rispetto alla pronuncia oggetto di impugnazione in questa sede. L'interdipendenza sarebbe in re ipsa perchè la imputazione associativa oggetto della sentenza GaLL prevede, tra i delitti scopo, queLL di cui all'art. 648 ter c.p. ed i capi E) ed I) della sentenza impugnata ricalcano sostanzialmente una imputazione di 416 bis c.p., in quanto la condotta ivi descritta è finalizzata ad agevolare il clan D'SS. In ordine alla esclusione L'art. 7 L. 203/91, vengono riproposte le medesime argomentazioni adottate dal GIP dott. GaLL per pervenire alla sua esclusione, incentrate sull'assenza di prove atte a dimostrare che ad investire danaro nell'attività riguardante la gestione dei centri Intralot di Castellammare sia stato il clan D'SS e non il RO in proprio. Si insiste nel dire che i giudici di merito ritenendo di configurare nei fatti il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., unitamente all'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, incorrono in una evidente contraddizione rispetto al contenuto della sentenza emessa dal GIP dott. GaLL, dove è stato escluso l'impiego di capitale proveniente dal clan D'SS nella creazione e gestione dei centri Intralot. In ordine al prospettato collegamento tra la sentenza impugnata e la pronuncia emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli dott. GaLL, in data 24.1.2012 non può che ribadirsi quanto indicato dalla Corte Territoriale: la pronuncia oggetto di impugnazione nella presente sede e quella emessa dal GUP dott. GaLL hanno ad oggetto imputazioni diverse. Nel presente giudizio l'ON è chiamato e rispondere del delitto di cui all'art. 648 ter c.p.; nel giudizio conclusosi con sentenza del 24.1.2012, l'ON rispondeva del reato di cui all'art. 416 c.p. aggravato dall'art. 7 L. 203/91. Le imputazioni elevate a carico L'imputato hanno natura diversa, perché attinenti, l'una alla partecipazione L'imputato ad un'associazione per delinquere finalizzata ad una pluralità di scopi (queLL di esercitare abusivamente l'organizzazione di scommesse e di pronostici;
queLL di alterare l'esito di competizioni sportive;
queLL di attribuire fittiziamente a prestanomi la titolarità di agenzie di scommesse); l'altra, oggetto del presente giudizio, al reimpiego di capitale illecito proveniente dall'attività delinquenziale del clan D'SS nella gestione delle agenzie di scommesse Intralot esistenti in Castellammare alla via Pioppaino e alla Piazza RT. 44 W La sostanziale diversità dei fatti contestati risulta permanere benchè, tra i delitti scopo menzionati nella imputazione di cui all'art. 416 c.p., fosse stata indicata l'attività di reimpiego nei centri scommessa Intralot, di danaro proveniente dalle attività illecite del clan D'SS. Lo stesso ricorrente è conscio del fatto che non ricorre nel caso in esame un'ipotesi di bis in idem nel momento in cui nel ricorso afferma che se tali rilievi non sono indicativi della violazione delle ne bis in idem palesano comunque un'incompatibilità logica della motivazione in relazione ad una presunta diversità tra le due contestazioni. Deve però rilevarsi che la prospettata "interdipendenza" tra le due pronunce sul piano tecnico può trovare ingresso solo ove sia intesa come possibilità di un contrasto di giudicato, e che questa Corte (Sez. 5, n. 8462 del 9.7.97, dep. 18.9.97; Sez. 4, n. 8135 del 25.10.01, dep. 28.2.02; Sez. 1, n. 18380 del 20.2.02, dep.14.5.02; Sez. 1, n. 36121 del 9.6.04, dep. 9.9.04; Sez. 5, n. 40819 del 22.9.05, dep. 10.11.05), in materia di revisione ha statuito che il disposto di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., che autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto di reato, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni (Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, dep. 29/03/2011, Rv. 250061). L'inconciliabilità, dunque, deve riguardare i fatti di reato accertati e posti a fondamento delle due diverse decisioni, non già l'ipotesi in cui la stessa verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. (Sez. 1, n. 381 del 30/11/1992, dep. 15/01/1993, Rv. 194797; Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011, dep. 31/01/2012, Rv. 251718). Il motivo è pertanto infondato. Con riguardo al terzo motivo deve osservarsi che i giudici d'appeLL hanno dato atto che il quadro probatorio emergente nelle conversazioni intercettate funge da riscontro alle dichiarazioni del collaboratore EL SA che ha riferito deLL specifico interesse del clan nel settore delle scommesse e delle agenzie di scommesse di Castellammare di Stabia. In particolare i giudici d'appeLL hanno rilevato come il collaboratore abbia riferito come, grazie al rapporto privilegiato tra i D'AN e il dirigente della IN, PE AU, il clan aveva assunto il controLL totale della raccolta di scommesse sportive nei territori di Castellammare di Stabia, Sorrento e Gragnano e che in relazione alla agenzia di piazza RT cosidetta " di mezzo all'Arco"- D'AN ZO autorizzò la gestione da parte del RO che a sua volta si serviva per le attività esecutive di AV RA di AO. Tale agenzia aprì nel luglio del 2009, a seguito di problemi di gestione L'agenzia L'Acqua della Madonna, il PE fu rimosso 45 W e la gestione delle agenzie IN fu affidata a AL ON la quale chiese di parlare con RO in relazione alla concessione relativa all'agenzia di piazza RT. Il RO ne parlò con il VI che a sua volta incontrò D'AN che autorizzò l'affidamento L'agenzia al RO che per la gestione L'agenzia di piazza RT si affidava ad AV RA di AO. Quanto dichiarato dal collaboratore trova preciso riscontro nel contenuto delle conversazioni registrate e nella intensità di rapporti esistente tra ON e RO. I giudici d'appeLL hanno dato atto che la vicinanza L'ON al RO risultava dimostrata dal numero elevatissimo di contatti telefonici registrati tra i due, quotidianamente, nel corso delle attività di intercettazione. Il ricorrente era una delle persone di fiducia di RO, la cui indiscussa caratura criminale emergeva in modo chiaro non solo dal contenuto delle conversazioni registrate ma anche dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Particolarmente significative risultavano essere, circa la genesi delle condotte contestate all'ON, le conversazioni intervenute tra RO AO, ON RA e LC ON (detta TI, responsabile di zona per l'area commerciale Intralot) sull'avvio del nuovo centro di scommesse di Piazza RT e sulla gestione del preesistente centro scommesse di via Pioppaino, conversazioni che rivelano la piena consapevolezza da parte L'ON, di agire quale fiduciario di RO nella gestione di tali centri e nella raccolta delle scommesse. In sentenza viene sottolineato come la circostanza che l'ON fosse il braccio destro di RO nel settore delle scommesse e del reimpiego di capitale illecito del clan e che fosse stato messo la corrente dal RO delle strategie avute di mira da questi per la gestione dei centri scommessa di Castellammare, era rivelato chiaramente dalla conversazione L'8.4.09 tra ON RA e CA IC (pag. 18 sentenza impugnata). Così come viene indicato che esistono tutta una serie di conversazioni dalle quali risulta in modo evidente la funzione L'imputato di raccoglitore di scommesse da convogliare nei diversi punti Intralot e la pratica del sistema di "bancare le scommesse", vale a dire di inserire in un circuito parallelo e clandestino le puntate di gioco e viene sottolineato come lo stesso ON, in sede di interrogatorio, ha ammesso che CA RO gli aveva chiesto aiuto utilizzandolo come procacciatore di scommettitori affidabili per l'agenzia da lui diretta, data la sua esperienza nel settore delle scommesse, rivelando e ammettendo il cosiddetto meccanismo di "bancare le scommesse". Secondo la Corte Territoriale tutto quanto indicato permetteva di ritenere dimostrata anche la sussistenza L'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, sotto il profilo contestato nelle imputazioni, L'agevolazione del clan denominato D'SS. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dainon consentita - 46 w giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta iLLgicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appeLL. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento L'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004-rv 230634). I restanti motivi riguardano l'entità della pena. Contesta il ricorrente la mancata concessione delle generiche, l'omessa motivazione in ordine all'aumento per la continuazione e all'entità della pena. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi L'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse L'imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi;
sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez. VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244 ) Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con riferimento alla gravità dei fatti, all'allarmante contesto delinquenziale in cui è maturata la vicenda e alla ripetitività delle condotte criminose, sottolineando come la semplice incensuratezza L'imputato, in assenza di altri positivi elementi di valutazione, non era da sola sufficiente a consentire l'applicazione L'invocato beneficio, considerato che le ammissioni L'imputato erano state soltanto parziali e non avevano apportato alcun reale contributo volto a consentire un approfondimento delle indagini nel più vasto e articolato ambito delinquenziale in cui si coLLcano le condotte attribuite all'ON. Così come l'imputato non può dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione della pena quando, come nel caso di specie, il giudice ha indicati in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente lamenta difetto di motivazione in relazione all'aumento di pena fissato per la continuazione. A tale proposito deve rilevarsi che nel caso in cui il giudice abbia motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo 47 п riferimento, come nel caso di specie, ai criteri di cui all'art. 133 c.p egli non ha l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione L'aumento per continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base (cfr. Cass. N. 3034 del 1997 Rv. 209369, N. 11945 del 1999 Rv. 214857, N. 27382 del 2011 Rv. 250465). Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Ricorso di IF EL Premesso che la Corte d'AppeLL ha confermato la sua condanna per i reati a lui ascritti ai capi I) e N) e, O), Q) non sono accoglibili le doglianze, genericamente espresse, avanzate sub a) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (decreto numero 4725/08) e b) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa EL IO FA per violazione L'articolo 63 codice procedura penale per le motivazioni già espresse e quelle sub c) e d) perché del tutto generiche, non tenendo conto delle argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata ( pag 27). Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali EN LA RA e LA LO che ha dato origine ai capi S), T) ed U) Ricorsi di ON RA, ON ZO, RO AO, AN ZO, BA AN con riguardo a detta vicenda Si ritiene opportuno procedere alla trattazione congiunta dei ricorsi relativi a questi episodi perché le doglianze investono questioni simili. Deve premettersi che con riguardo alla vicenda LA che aveva generato le imputazioni di cui ai capi S), T) ed U) con riguardo al reato di cui al capo S) (art. 644 c.p.), ascritto agli imputati, CA RA, CA ZO, RO AO, NA ZO e LO AN, il Giudice di primo grado, era pervenuto a pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto. In ordine al reato di cui al capo T) (estorsione continuata), ascritto agli imputati CA RA, CA ZO e NA AR, il giudice di primo grado, previa derubricazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, era pervenuto a pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela. Analoga pronuncia è stata emessa in ordine al reato di cui al capo U) della rubrica, ascritto a CA RA, CA ZO, NA AR e LO AN. La pronuncia di assoluzione resa dal Giudice di primo grado, si fondava sostanzialmente sulla presunta inattendibilità delle persone offese, che era desunta dal fatto che le stesse avevano reso dichiarazioni in parte contrastanti tra loro. I giudici d'AppeLL, proprio sotto questo profilo ritenevano invece pienamente condivisibile quanto argomentato dal P.M. nell'atto di appeLL, e pervenivano a pronuncia 48 и di condanna nei confronti di CA RA, CA ZO, NA ZO, NA AR, LO AN e RO AO in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi S), T) ed U) della rubrica . Ciò detto, considerata l'utilizzabilità delle intercettazioni e della corrispondenza di CA ZO per i motivi sopra illustrati, richiamati i principi indicati in tema di reformatio in pejus, dato atto che sia il giudice di primo grado che queLL di secondo grado non hanno effettuato un apprezzamento diretto della prova orale (dichiarazioni delle parti offese) nel suo formarsi ma hanno potuto valutare solo i verbali nei quali detta prova era documentata, con conseguente non applicabilità dei principi fissati dalla sentenza CEDU "Dan
contro
LD deve rilevarsi che tutti gli imputati contestano le conclusioni cui è pervenuta la Corte Territoriale lamentando il permanere delle discrasie evidenziate dal primo giudice. La Corte Territoriale ha invece evidenziato come le divergenze rilevate dal GUP in sentenza fossero del tutto giustificabili sulla base del notevole lasso di tempo trascorso e sulla base della stessa natura del rapporto usurario, che era destinato a protrarsi nel tempo ed era caratterizzato da frequenti novazioni e rinegoziazioni degli accordi stabiliti all'origine. I giudici d'AppeLL hanno anche evidenziato che era ragionevole ritenere che molte delle discrasie e delle contraddizioni in cui erano incorse le vittime, erano da attribuirsi al profondo stato di timore indotto dagli imputati che, quasi quotidianamente, li minacciavano gravemente. Ritenevano trattarsi, comunque, di contraddizioni che riguardavano aspetti non essenziali nell'economia L'articolata vicenda in esame e tali da non inficiare la complessiva attendibilità delle persone offese le cui dichiarazioni erano innegabilmente riscontrate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dalle missive inviate da CA ZO aLL zio NA ZO. Considerando complessivamente tali dichiarazioni, hanno sottolineato come le discrasie ivi esistenti fossero riconducibili essenzialmente all'originario importo del prestito ricevuto dalle persone offese. Per il resto, le parti offese erano concordi nel riferire che: 1) il prestito prevedeva un iniziale rilascio di cambiali ed il pagamento di una somme mensile;
2) l'accordo prevedeva la cessione di un immobile in caso di mancato pagamento del capitale ricevuto in prestito;
3) furono oggetto di gravi minacce, pressioni ed aggressioni da parte degli imputati. Il previsto pagamento di interessi periodici emergeva dalle dichiarazioni di LA LO e dalle affermazioni di LA RA (pag. da 75 a 81 sentenza impugnata) Proprio per gli interessi maturati, come spiegato da LA RA e come emergeva dalle conversazioni intercettate, gli imputati decidevano di appropriarsi L'immobile sito in Capaccio, acquisendone la proprietà dai LA alla cifra irrisoria di 35 mila euro. Secondo i giudici d'appeLL sulla base di tali elementi, non poteva seriamente sostenersi che la vicenda in esame potesse essere inquadrata nell'ambito di leciti rapporti negoziali, sfociati in un esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte degli imputati, animati dall'intento di fare valere delle legittime pretese. Lo stesso Giudice di primo 49 и grado, in sentenza, pur provvedendo alla riqualificazione dei reati di cui ai capi T) ed U) della rubrica, non spiegava in che cosa sarebbe consistito il diritto degli imputati e quale legittimo fondamento potesse avere. Nella realtà dei fatti, gli imputati non possedevano alcuna legittima pretesa da fare valere nei confronti delle persone offese, essendo il prestito elargito alle vittime, di natura usuraria e, quindi, assolutamente illecito e sprovvisto di una qualunque forma di tutela nel nostro ordinamento. Hanno ritenuto pertanto dimostrata la responsabilità di CA ZO che nelle missive inviate aLL zio NA ZO, aveva confermato che l'importo ottenuto in prestito dai LA, era di 15.000 euro, come del resto aveva originariamente affermato anche LA PA nelle dichiarazioni del 14.9.09. Tali missive, il cui contenuto era riportato in sentenza, contenevano informazioni significative per comprendere il ruolo di finanziatore del CA ZO e queLL di intermediario assunto da NA ZO nel rapporto con i LA (pag. 81 sentenza impugnata). Dalla missiva, datata 12.12.2009, emergeva con evidenza che NA ZO aveva messo in contatto i LA con i CA. In essa, infatti, CA ZO rinfacciava aLL zio il mancato pagamento delle somme date in prestito, rammentando al NA ZO come lo zio AO, (RO AO) "persona d'onore", in un'altra occasione, gli aveva presentato qualcuno che non aveva rispettato gli impegni, sdebitandosi di persona. Ulteriori elementi atti a dimostrare il pieno coinvolgimento di CA ZO e NA ZO, nell'usura ai danni dei LA, venivano tratti dai giudici d'appeLL dalla ulteriore missiva del 5.10.09, in cui il CA dava specifiche direttive aLL zio NA ZO affinchè costui si attivasse per impedire a LA RA di denunciare il PA CA RA, minaccia che trovava puntuale riscontro nel contenuto delle conversazioni intercettate, richiamate alle pagine da 84 a 90 della sentenza impugnata dalle quali emerge che LA RA era sottoposto ad usura da parte di CA RA il quale, vantando un credito imprecisato, lo minacciava telefonicamente per la restituzione di quanto dovutogli. Le dichiarazioni della persona offesa evidenziavano in maniera esaustiva le condizioni relative alla restituzione del denaro, fornendo la prova del rapporto usurario in corso, sfociato in estorsione, aLLrquando CA, con la collaborazione di LO AN e NA AR, pretese l' acquisizione della proprietà immobiliare di LA, a fronte della sua insolvenza. Alla luce di tutti gli elementi indicati i giudici di secondo grado ritenevano che le imprecisioni, i tentennamenti e le contraddizioni in cui erano incorse le vittime del reato, erano ragionevolmente ascrivibili oltre che al tempo trascorso ed alla difficoltà di ricostruire con precisione una vicenda così articolata, anche al forte stato di timore loro ingenerato dal CA RA e dagli altri imputati, primo tra tutti NA AR che, da quanto risultava dalle conversazioni intercettate, quasi quotidianamente perseguitava i LA con continue minacce e pressioni. Confrontandosi con le deduzioni difensive la Corte di merito ha sottolineato come la estraneità ai fatti del NA AR non poteva essere desunta 50 и dalla circostanza che il LA LO aveva escluso di avere ricevuto minacce daLL stesso perché la realtà fotografata dalle conversazioni telefoniche era completamente diversa da quella rappresentata da LA LO. Le conversazioni intercettate, mostravano all'evidenza che il NA AR, particolarmente attivo nell'intimidire le parti offese, prestando piena adesione al programma criminoso ordito ai danni delle persone offese, rassicurava continuamente lo zio, offrendogli il proprio sostegno in ogni occasione e tenendolo informato di tutte le sue azioni intimidatorie. Non era pertanto sostenibile, quanto indicato dalla difesa e cioè che NA AR aveva ritenuto, con la sua condotta, di sostenere le ragioni deLL zio CA RA, nella convinzione della legittimità delle sue pretese perché risultava evidente, dalle conversazioni intercettate, che il NA AR era perfettamente al corrente del sottostante rapporto usuraio. I giudici di secondo grado davano atto che non era possibile aderire alla richiesta della difesa di NA di ravvisare nei fatti la più lieve ipotesi del tentativo di estorsione perchè dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni delle persone offese risultava dimostrato che gli imputati si procurarono un ingiusto profitto con danno di LA RA ed LO, rappresentato dalle cambiali versate e dagli interessi mensili. L'interessamento al settore L'usura, da parte di RO AO secondo i giudici d'appeLL risultava acclarato, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, dal riferimento contenuto nella lettera di CA ZO aLL zio NA, dalle dichiarazioni del collaboratore SP IC, dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni delle persone offese nonchè da una visione completa e non parcellizzata dei singoli episodi e dai riferimenti che gli imputati si lasciano scappare in talune occasioni, con molta circospezione ( pagg. 95 ss sentenza impugnata). Così come dagli atti emergeva chiaramente anche la responsabilità del BA AN, più volte citato nelle conversazioni e presente durante la spedizione a Capaccio. Proprio la conversazione registrata in ambientale, in quella circostanza secondo i giudici d'appeLL dimostrava il pieno coinvolgimento, anche in questa vicenda usuraria, di LO AN, vero socio in affari di CA RA. Le emergenze processuali dimostravano anche come l'attività di usura e di estorsione ai danni di LA RA e LA LO erano state poste in essere dagli imputati con modalità di chiaro stampo camorristico, volutamente ingenerando nelle persone offese il convincimento di avere di fronte pericolosi esponenti della malavita organizzata locale ed "emissari" di organizzazioni di stampo mafioso con conseguente sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/91. Veniva rilevato come era sufficiente scorrere le dichiarazioni delle due vittime dei reati, per comprendere come le stesse fossero state fatte oggetto di continue e ripetute minacce evocative della presenza incombente di una pericolosa organizzazione di tipo camorristico interessata al prestito usurario. 51 и La Corte territoriale ha dimostrato in maniera specifica l'insostenibilità degli argomenti più rilevanti di perplessità indicati nella sentenza di primo grado, e, con rigorosa analisi, seguita da completa e convincente motivazione, si è sovrapposta a tutto campo alla decisione del primo giudice, dando ragione delle scelte operate e confrontandosi con le deduzioni difensive e dando atto deLL specifico contributo causale di ciascun concorrente. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di appeLL AN ZO, AN AR, ON RA, ON ZO e BA AN contestano con riguardo alla c.d. vicenda LA genericamente l'affermazione di responsabilità, la qualificazione dei reati, la sussistenza L'aggravante di cui all'art. 7 riproponendo ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. I ricorsi di AN ZO e AN AR che riguardano solo la vicenda in esame devono pertanto essere respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Devono essere esaminati gli ulteriori motivi di ricorso di ON RA, ON ZO e BA AN che riguardano anche altri capi di imputazione Ricorso di ON RA La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di ON RA per i reati di cui ai capi O),P) vicenda EL IO;
Q), R) vicenda Mendolia;
V)- vicenda ES;
Z)- vicenda IT. Con riguardo alla vicenda EN che ha dato origine ai capi A₁) e A₂) ha confermato la pronuncia di condanna di cui al capo A₁) (usura) e in accoglimento L'appeLL del P.M. avverso la pronuncia di assoluzione emessa dal Giudice di primo grado lo ha condannato anche per l'estorsione contestata al capo A₂ )(estorsione). Generico è il motivo in cui lamenta un non corretto esame delle parti offese dei delitti di usura considerato che la Corte Territoriale ha fondato il giudizio di colpevolezza non solo su dette dichiarazioni ma anche sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che oltre ad essere estremamente chiare avvaloravano le varie fasi del racconto delle persone offese. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica neLL sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. Con riguardo al motivo con cui lamenta l'intervenuta condanna per il capo A₂)- estorsione in danno di EN deve rilevarsi che secondo la Corte d'AppeLL, diversamente da quanto ritenuto dal GUP, le dichiarazioni della vittima e le conversazioni intercettate tra il EN ed il CA, evidenziavano come quest' ultimo avesse effettivamente minacciato l'usurato per costringerlo a pagare gli interessi illeciti. In sentenza veniva 52 کہا anche sottolineato che a seguito del fermo di CA RA, il EN veniva escusso a sommarie informazioni e, in quella sede, oltre a rendere dettagliate dichiarazioni in ordine ai prestiti ricevuti dal CA, affermava di essere stato minacciato dall'imputato, di cui conosceva il peso e la influenza negli ambienti criminali di Castellammare di Stabia. In particolare aveva indicato che nel corso di uno dei suoi tentativi di temporeggiare nel pagamento, il CA gli aveva detto che lo "aspettava" davanti al bar. Espressione che, nel contesto in cui è stata pronunciata dal CA, poteva essere ritenuta idonea ad incutere timore nella vittima ed a coartarne la volontà. Secondo i giudici d'AppeLL detta espressione, atteso lo spessore criminale L'imputato, aveva il valore di un comando perentorio, che sottintendeva l'esposizione ad un grave pericolo personale in caso di inadempimento. Si tratta di una minaccia larvata, non per questo inidonea ad essere ritenuta tale e ad integrare gli estremi della estorsione considerato l'ambiente in cui si è sviluppata e lo stato di timore e soggezione in cui versava il EN come attestato dalle conversazioni intercettate. Riteneva la Corte territoriale che, con riguardo al reato in questione, ricorressero le condizioni perché potesse dirsi realizzata l'aggravante sotto il profilo contestato dall'Accusa. Le modalità attraverso le quali è stato realizzato il delitto di estorsione, erano infatti connotate da una più rilevante carica intimidatoria, riconducibile alla metodologia mafiosa. Il particolare stato di soggezione psicologica in cui versava il EN, risultava evidente già dalla circostanza che la persona offesa si fosse determinata a denunciare il fatto solo dopo l'arresto del CA RA, circostanza che rendeva manifesto lo stato di particolare soggezione in cui versava la vittima nel corso del rapporto usurario, ingenerato dalla consapevolezza di intrattenere rapporti con un soggetto collegato alla malavita organizzata locale. L'atteggiamento omertoso serbato dalla vittima fino all'arresto del CA RA è uno degli elementi significativi della particolare carica intimidatoria collegata alla persona del CA RA, in un territorio, come queLL stabiese, nel quale particolarmente radicata e tenace è la presenza di agguerrite organizzazioni criminali di tipo camorristico. Il contenuto della denuncia rivelava che la vittima era al corrente della caratura criminale del CA RA che era indicato dalla persona offesa con il soprannome con cui era noto negli ambienti malavitosi di appartenenza (o' sfregiato). L'appuntamento per la dazione della somma gli era stato dato nel temibile quartiere L'Annunziatella, dove risiedeva anche il RO, cognato di CA RA, esponente di spicco della malavita organizzata locale. Anche in questo caso il giudice di appeLL ha raffrontato il proprio decisum con il giudizio espresso dal primo giudice, che si compone sia della ricostruzione del fatto che della valutazione complessiva degli elementi probatori, nel loro valore intrinseco e nelle connessioni tra essi esistenti ed è pervenuto a diversa conclusioni dando atto della propria decisione con motivazione logica, coerente e giuridicamente corretta. 53 س A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di appeLL il ricorrente si limita genericamente a contestare la diversa decisione senza tenere conto delle argomentazioni della Corte di appeLL, limitandosi ad affermare che le stesse sono inosservanti dei principio L'oltre ragionevole dubbio. Con i motivi nuovi la difesa di ON RA lamentava l'errore procedimentale e decisorio della corte del gravame che aveva ribaltato la pronuncia liberatoria attraverso la mera rilettura degli atti, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Sul punto non può che richiamarsi quanto già detto e cioè che nel caso in esame sia il giudice di primo grado che queLL di secondo grado non hanno effettuato un apprezzamento diretto della prova orale (dichiarazioni della parte offesa) nel suo formarsi ma hanno potuto valutare solo i verbali nei quali detta prova era documentata, con conseguente non applicabilità dei principi fissati dalla sentenza CEDU "Dan
contro
LD Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso di ON RA deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Ricorso di ON ZO La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di ON ZO per i reati di cui al capo O)- vicenda EL IO. Con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni di EL IO deve richiamarsi quanto già indicato. Ciò detto deve rilevarsi che al punto 7 del ricorso con riguardo alla contestazione in esame a fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito ( pagg. da 57 a 60) il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita in questa sede di legittimità - - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta iLLgicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appeLL. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento L'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004-rv 230634) Fondato è invece il motivo di ricorso in punto pena. Come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass SSU n. 20798 del 2011 Rv. 249664) la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando, come nel caso 54 е с di specie, comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti deLL stesso tipo (art. 629, 628 co n. 1 c.p.), alla regola L'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di applicare un ulteriore aumento ai sensi L'art. 63 co 4 c.p. fino ad un massimo di 1/3. Nel caso in esame ha invece proceduto sulla pena base già aggravata ad un aumento per la recidiva pari a 2/3. La sentenza deve pertanto essere annullata nei confronti di CA ZO limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di AppeLL di Napoli per nuovo giudizio sul punto, ferma l' irrevocabilità L'affermazione di responsabilità. Ricorsi di RD US e BA AN La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di RD e BA per il reato di cui al capo V) - vicenda ES. Con riguardo all'utilizzabilità delle dichiarazioni del ES deve richiamarsi quanto già indicato. Ciò detto deve rilevarsi che i giudici d'AppeLL hanno sottolineato come la partecipazione di BA AN e RD US nel reato di usura in argomento, risulta pacificamente accertata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, sulla cui attendibilità si soffermano alle pagg. 38 e 39 avvalorate dal tenore delle conversazioni intercettate. Sono quindi insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati dai ricorrenti, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica neLL sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza Lamentano i ricorrenti anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi L'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione. Nel caso di specie la concessione è stata esclusa sul presupposto della gravità dei fatti, L'allarmante contesto delinquenziale in cui è maturata la vicenda e della mancanza di qualunque elemento idoneo a dimostrare una forma di resipiscenza. La doglianza in punto pena é generica. I ricorrenti si limitano a contestare l'eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. I ricorsi di BA e RD devono pertanto essere respinti e i ricorrenti 55 и condannati al pagamento delle spese processuali. Ricorso di AC IA SA La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di AC IA SA per il reato di cui al capo Z) - usura in danno di IT ZO e in accoglimento L'appeLL del P.M. avverso la pronuncia di assoluzione emessa dal Giudice di primo grado lo ha condannata anche per l'usura in danno di EN IC contestata al capo A1 ). Il motivo di ricorso con cui lamenta motivazione apparente con riguardo alla condanna di cui al capo Z) è infondato ai limiti L'inammissibilità. I giudici d'appeLL non solo hanno dato conto di condividere le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia di condanna resa dal primo giudice, alle pagine 70 e ss. della sentenza, ma hanno esaminato compiutamente le doglianze difensive sottolineando come l'ordinanza di custodia cautelare citata dalla difesa nell'atto di appeLL era superato dalle ulteriori acquisizioni probatorie riversate in atti, rappresentate dalle dichiarazioni rese in data 31.10.2009, dalla persona offesa IT ZO che aveva illustrava, con dovizia di particolari, tutte le fasi del rapporto usurario intrattenuto con CA RA, nel quale risultava coinvolta pure la moglie (AR IA SA) che in alcune occasioni ha svolto il ruolo di esattrice degli interessi usurari, nella piena consapevolezza del rapporto illecito sottostante ( pagg. 45-46 sentenza impugnata) Con riguardo al motivo di doglianza con cui contesta la condanna per il reato di usura di cui al capo A₁ ) premesso che anche in questo caso non può trovare applicazione la sentenza CEDU "Dan
contro
LDperchè sia il giudice di primo grado che queLL di secondo grado non hanno effettuato un apprezzamento diretto della prova orale (dichiarazioni della parte offesa) nel suo formarsi ma hanno potuto valutare solo i verbali nei quali detta prova era documentata, deve rilevarsi che la Corte Territoriale si è attenuta ai principi sopra indicati circa l'obbligo rafforzato di motivazione dimostrando con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza della decisione del primo giudice e confrontandosi con le deduzioni difensive. In particolare ha sottolineato che non esistevano ragioni per ritenere non genuine le dichiarazioni del EN, visto che il contenuto delle conversazioni intercettate era assolutamente in linea con quanto veniva riferito da quest'ultimo. Ha rilevato che il giudice di primo grado aveva trascurato il valore altamente significativo con riguardo alla responsabilità della donna delle intercettazioni in data 7.4.2009 e 20.4.2009 che dimostrano come il EN avesse una certa familiarità con la AR, a cui si rivolgeva apertamente, come se si trattasse deLL stesso CA. Secondo la Corte d'AppeLL proprio il tenore inequivoco delle conversazioni intercettate dimostra come la AR facesse le veci del marito in sua assenza e come fosse solita riscuotere le rate degli interessi dai diversi usurati. Ha ritenuto errata la prospettiva del giudice di primo grado che ha sostenuto che il 56 W compendio probatorio rappresentato dalle due telefonate sopra richiamate non fosse sufficiente per ritenere dimostrata la responsabilità della imputata, in mancanza di specifiche dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, perché il contenuto delle conversazioni intercettate costituisce piena prova di quanto gli interlocutori affermano, senza che sia necessario procedere alla individuazione di elementi di riscontro esterni e indipendentemente dalle dichiarazioni della persona offesa. Ma vi è di più. I giudici d'AppeLL hanno rilevato che le ulteriori emergenze processuali esistenti a carico della AR confermavano ulteriormente il contenuto di dette intercettazioni. Venivano richiamate conversazioni relative alla vicenda EL IO e l'accertata responsabilità della donna nella vicenda IT elementi che impedivano una diversa lettura delle conversazioni richiamate. La Corte territoriale ha dimostrato in maniera specifica l'insostenibilità degli argomenti più rilevanti di perplessità indicati nella sentenza di primo grado, e, con rigorosa analisi, seguita da completa e convincente motivazione, si è sovrapposta a tutto campo alla decisione del primo giudice, dando ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata alle intercettazioni telefoniche il cui chiaro ed univoco contenuto, conduceva in maniera inequivoca al convincimento opposto rispetto a queLL espresso dal GUP. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di appeLL la ricorrente contrappone generiche contestazioni. Sono insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica neLL sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato il giudizio di colpevolezza Il ricorso deve pertanto essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. Ricorso di DI MA GI La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di DI MA per il reato di cui al capo O) - vicenda EL IO. In ordine all'utilizzabilità delle dichiarazione di EL AU FA IR si rimanda a quanto sopra indicato. Con riguardo al motivo sub b) il ricorrente reitera analoga doglianza avanzata in sede di gravame, disattese nella sentenza impugnata con motivazione coerente priva di vizi logici. I giudici d'AppeLL affermano che dalle conversazioni registrate e dalle stesse dichiarazioni della persona offesa emerge che Di AI GI svolse il ruolo di esattore degli interessi usurai che la persona offesa aveva pattuito con CA RA. 57 и Viene altresì sottolineato che la tesi difensiva che sostiene che la riscossione aveva riguardato la somma prestata dal CA e non gli interessi pattuiti - non ha alcun reale fondamento ed è smentita dalle stesse dichiarazioni della persona offesa la quale, trovandosi nella impossibilità di restituire la somma ricevuta in prestito, fu costretta a mantenere in vita il rapporto usurario corrispondendo periodicamente al CA gli interessi sulla somma presa in prestito che si attestavano intorno al 5% mensile. Ha infatti spiegato il EL IO che l'accordo intrapreso con il CA ricalcava lo schema del rapporto usurario esistente con i suoi precedenti usurai il quale prevedeva, alla fine di ogni mese o la restituzione della intera somma prestata maggiorata del 5 % o il pagamento dei soli interessi. Il ruolo di esattore svolto da Di AI GI, è confermato dalla persona offesa che ha riferito di avere corrisposto gli interessi attraverso il Di AI ed il IO i quali, per come risulta dal tenore delle conversazione e daLL sviluppo della vicenda narrata dalla persona offesa, erano ben consapevoli del rapporto di natura usuraria che si era instaurato tra EL IO e CA RA. Veniva altresì evidenziato che fu proprio il Di AI, perfettamente al corrente della disperata situazione economica della persona offesa, ad introdurre EL IO al cospetto di RO AO, di cui CA RA era il cognato. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone unicamente generiche contestazioni in fatto, con le quali si propone solo una non consentita in questa sede di legittimità - diversa lettura degli - elementi valutati dai giudici di merito, senza evidenziare alcuna manifesta iLLgicità o contraddizione della motivazione. Con riguardo alla doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, peraltro genericamente richieste dal prevenuto, deve rilevarsi che i giudici di merito con valutazione in fatto, incensurabile in questa sede hanno dato conto delle ragioni che ne impedivano la concessione individuate nell'allarmante contesto sociale in cui i fatti erano maturati. Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali Ricorso di NO LO La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di NO per i reati a lui ascritti ai capi F) (violazione L'art. 12 quinquies L. n. 356/92 con riguardo alla fittizia intestazione del punto scommesse Intralot di P.za RT) I) (violazione art. 648 ter c.p.) e N) (violazione L'art. 4 co 1 L. n. 401/89) ed in accoglimento L'appeLL del P.M. lo ha condannato anche per i capi G) (violazione L'art. 12 quinquies L. n. 356/92con riguardo alla fittizia intestazione del bar AP e del relativo complesso aziendale sito in Pza RT) ed H) (violazione art. 648 c.p.) 58 سا Con riguardo alla doglianza relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui al decreto n. 4725/08 si rimanda a quanto detto in precedenza. Con il primo motivo si duole il NO del mancato esame di elementi, anche documentali, significativi, di segno contrario idonei a smentire la tesi accusatoria con riguardo ai capi F), I) ed N) rispetto a quest'ultimo reato lamenta anche omessa motivazione. Il motivo è infondato. Deve premettersi che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Per la validità della decisione non è infatti necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo da consentire l'individuazione L'iter logico - giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Pen. Sez. 5, 2459/2000; Cass Sez. 2 N. 29439/2004; Cass Sez.2 n.29439/2009). Il giudice di merito non è infatti tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Devono, infatti, considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Deve inoltre evidenziarsi che il ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito perchè la modifica normativa L'art. 606 c.p.p., lettera e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 ha lasciato inalterata la natura del controLL demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è queLL che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, iLLgicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza aLLrché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di 59 W verificare la correttezza della motivazione. Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appeLL difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appeLL, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice. Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito. Ciò detto la censura del ricorrente con riguardo alla mancata valutazione delle specifiche doglianze difensive si palesa infondata non apprezzandosi nella motivazione del provvedimento gravato alcuna iLLgicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Deve aggiungersi che al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controLL della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Con riguardo al vizio di omessa motivazione lamentato con riguardo al reato di cui al capo N) devo osservarsi che se è vero che l'impugnazione resta qualificata dalla "risposta" che il giudice del gravame è tenuto ad adottare, la mancanza di motivazione sta però ad indicare l'assoluto rifiuto da parte del giudice del gravame L'esame delle censure proposte. La motivazione per relationem a quella impugnata, diventa, infatti, insindacabile in cassazione nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi. Il giudice del gravame non è tenuto in questo caso a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appeLL, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato ed abbia risolto con argomentazioni corrette e prive di vizi logici (Sez. 5^, 5 marzo, 1999, Tedesco;
Sez. 5^, 22 aprile 1999, Maffeis). Deve rilevarsi che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appeLL risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice L'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente 60 и ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. Nel caso di specie il NO si è limitato a chiedere l'assoluzione per il capo N) e la Corte Territoriale si è correttamente richiamata alle motivazioni del primo giudice (pagg. 138 ss sentenza di primo grado) che ha ritenuto che la responsabilità di IO e AP con riguardo alla gestione delle scommesse clandestine si fondava sulle dichiarazioni di ET LU, integralmente richiamate, confermate dalle conversazioni intercettate. Le argomentazioni espresse impongono la reiezione anche del motivo sub. 3) del ricorso. Con riguardo al secondo motivo di ricorso con il quale si censura la condanna per i reati di cui ai capi G) (intestazione fittizia del bar situato in piazza RT) ed H) (reimpiego di capitali illeciti nel bar di piazza RT) deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha mandato assolti AP e RO dai reati in argomento sulla scorta della seguente scarna motivazione: "...deve premettersi che già in fase cautelare è emerso come il RO e il clan di riferimento non avessero alcun interesse in merito al bar gestito dal NO tanto che il giudice cautelare rigettò la richiesta di sequestro di tal che - per le contestazioni di cui ai capi G e H deve essere emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste." La Corte d'AppeLL ha dato atto che le intercettazioni delle conversazioni monitorate sull'utenza in uso a RO AO ed intercorse con LC ON dimostravano invece che il RO, proprio quale soggetto deputato a gestire i canali di riciclaggio e reimpiego del danaro sporco (compreso queLL collegato alle scommesse clandestine), era il reale proprietario anche del nuovo bar di Piazza RT nel quale erano state investite le laute risorse del clan e che il AP era un prestanome e lo gestiva per conto di RO. La disponibilità di tale bar era strettamente funzionale all'apertura, all'interno di esso, del centro IN, di cui era effettivo titolare il RO AO, come riconosciuto anche dal giudice di primo grado che ha condannato RO e AP per il reato di cui al capo F) e che a pagina 137 della sentenza ha affermato che "relativamente agli altri capi di imputazioni relativi al punto di raccolta di scommesse sito in via RT le intercettazioni telefoniche delle conversazioni intercettate (specificatamente indicate) danno riscontro alle accuse di VI SA, il quale, nel fornire particolari circa il ruolo del RO di plenipotenziario per conto del clan D'AN nel settore della raccolta delle scommesse onde realizzare il comodo riciclaggio dei proventi delle attività criminali del clan, ha descritto come si era pervenuti alla decisioni di affidare aLL stesso RO la gestione del punto scommesse di piazza RT". Proprio il bar è oggetto di vanto da parte del RO nel messaggio inviato alla LC 1'1.6.2009 e la sua apertura suscita l'entusiasmo in tutti gli appartenenti al sodalizio, come rivelato dalla conversazione intercettata tra IO e l'amica IE il 18.8.2006. 61 ん La conversazione ed il messaggio, secondo la Corte territoriale, dimostrano in modo inequivoco che il bar ed il centro scommesse rappresentavano una sola realtà, facente capo al RO ed alla sua organizzazione, nella quale erano state investite ingenti risorse finanziarie. I giudici d'appeLL davano atto che la difesa nella memoria difensiva del 31.5.2013 aveva contestato che i collaboratori non avevano parlato del bar ma solo delle agenzie, ma obiettavano che nella realtà, la unicità del bar e L'agenzia, che sorgevano negli stessi locali ed il coinvolgimento del RO e del suo gruppo nella reale gestione di entrambe le attività, risultava così evidente dalle conversazioni intercettate e dal messaggio inoltrato dal RO in persona alla LC, da impedire una diversa interpretazione. Il RO ed il IO parlano del bar come di un bene che appartiene a "loro", nel quale, evidentemente, erano state impiegate le ingenti risorse illecite del clan d'SS ("hanno speso un occhio"). Si può pertanto affermare che il giudice d'appeLL nel riformare in pejus la sentenza di primo grado si è attenuto ai principi indicati dimostrando l'insostenibilità sul piano probatorio L'apodittica motivazione del primo giudice, con rigorosa analisi degli elementi probatori seguita da completa e convincente motivazione che, ha tenuto conto delle deduzioni difensive e ha dato atto della contraddittorietà del giudizio di assoluzione del primo giudice rispetto a diverse valutazioni operate neLL stesso contesto probatorio, dando ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova non valutati. A fronte di tale argomentare il ricorrente si è limitato ad affermare che le argomentazioni della Corte territoriale sono inosservanti dei principi giuridici fissati dagli arresti di questa Corte in tema di obbligo rafforzato di motivazione in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado e a richiamare il mancato esame da parte dei giudici d'appeLL della documentazione prodotta. In proposito Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della c.d. "autosufficienza" del ricorso in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione L'integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l'esame diretto degli atti del processo. Inammissibile perché aspecifico è il motivo sub 4
considerato che
la Corte territoriale ha dato atto che il contenuto delle conversazioni intercettate e la ripetitività delle condotte, nel contesto delinquenziale ampiamente illustrato in sentenza, dimostravano senza ombra di dubbio la piena consapevolezza del AP di agevolare l'associazione camorristica denominata clan d'SS operante sul territorio. 6 262 p Ricorso di ON RO La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna per i reati di cui ai capi D) (violazione L'art. 12 quinquies L. n. 356/92 con riguardo alla fittizia intestazione del punto scommesse Intralot di via Pioppaino) ed E) (violazione L'art. 648ter c.p.) Con riguardo alla doglianza relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui al decreto n. 4725/08 si rimanda a quanto detto in precedenza. Con riguardo alle doglianze formulate dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, deve rilevarsi che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controLL di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo L'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di iLLgicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Deve aggiungersi che l'iLLgicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta iLLgicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. Va altresì ricordato che, anche alla luce del nuovo testo L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti 63 и per verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione. In tal senso, per chiarire, si può apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, il testimone indicato in sentenza non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da queLL reale (ad esempio, il testimone ha dichiarato qualcosa di diverso da queLL rappresentato in sentenza oppure nella ricognizione il soggetto ha "riconosciuto" persona diversa da quella indicata in sentenza) (v., Sezione 4, 14 dicembre 2006, p.c. Bambini ed altri in proc. Guarneri). Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui queLL specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Per intenderci, non potrebbe esserci spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o presentante un contenuto diametralmente opposto a queLL recepito dal giudicante. Ponendosi nella richiamata prospettiva ermeneutica, le doglianze del ricorrente, contenute nel motivo in esame in cui lamenta il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni del EL e degli altri propalanti si palesa infondata, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza gravata alcuna iLLgicità che ne vulneri la tenuta complessiva. In ogni caso la doglianza sarebbe infondata anche alla luce di alcuni arresti di questa Corte (Cass Sez. 6° 10 maggio 2007, Contrada;
Cass Sez. 4° n. 15556/08), secondo i quali, alla luce della nuova formulazione L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che consente di dedurre il vizio di motivazione desumibile dagli "atti del processo" specificamente indicati, deve per vero rilevarsi che una "fonte dichiarativa" è per sua stessa definizione scandita da significanze non univoche, sì da doversi escludere che essa possa in linea di principio integrare gli "altri atti del processo" cui potrebbe o dovrebbe estendersi in sede di legittimità lo scrutinio sulla completezza e logicità della decisione impugnata. Infatti, la testimonianza, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (ad esempio: il teste dice bianco, il giudice valuta la deposizione come se avesse detto nero o non avesse detto nulla), è sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti 64 della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a "depurare", in diversa misura, il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante: ossia dalla sua capacità cognitiva, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimenti che riesuma e descrive. Per l'effetto, affinché il giudice di legittimità possa esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento (di fatto) di una fonte testimoniale operato o non operato dal giudicante, diverrebbe necessario che avesse contezza L'intero compendio probatorio (tutti gli atti processuali) raccolti fino al momento della decisione, sulla base dei quali svolgere l'analisi comparativa inerente la decisività o non della fonte testimoniale e della incidenza causale dalla stessa svolta (cioè della sua lacunosa o preterita considerazione) nel percorso decisionale del giudice di merito: ciò che è impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Nel caso in esame, la Corte di merito argomenta la responsabilità L'imputato facendo puntuale riferimento alle conversazioni intercettate che riscontrano le dichiarazioni del collaboratore che attestano che il clan D'SS aveva un preciso interesse anche nel redditizio settore delle scommesse nel quale venivano reimpiegate le somme derivanti dalle attività estorsive ed evidenziano come l'intestazione esclusiva della agenzia di raccolta di scommesse su eventi sportivi di via Pioppaino fosse fittizia, atteso che era il RO, soggetto già gravitante in clan operanti in Castellammare di Stabia, il reale titolare di detta agenzia, laddove l'intestazione al ON RO serviva solo per prevenire possibili confische L'agenzia e delle sue pertinenze. A fronte di tale motivata e coerente decisione il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle dichiarazioni dei testi rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tale modo di procedere non può essere ammesso perché trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Nè miglior sorte ha la generica doglianza secondo cui vi sarebbe un difetto di motivazione su punti decisivi della causa, non avendo il giudice dato alcun peso ad alcune delle prove raccolte. Occorre infatti a tale proposito rammentare che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre convenientemente in luce quelli che in base al giudizio effettuato risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere purché tale valutazione risulti logicamente coerente (Cass. Pen. Sez. 5, 2459/2000, ricorrente Garasto). Aderendo a tali principi deve perciò affermarsi che la sentenza impugnata supera vaglio di legittimità. Il ricorrente infatti attraverso lo schermo del travisamento chiede una rivalutazione complessiva delle prove non consentita in questa fase di legittimità Con riguardo al motivo sub 2 deve rilevarsi che l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata giudicata applicabile dai giudici di merito sotto il primo dei due profili 65 presi in osservazione dalla norma, essendosi ritenuta sussistente la finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata Clan D'SS. Premesso che si tratta di aggravante di tipo "oggettivo", tale cioè da non riguardare soltanto la persona del singolo imputato, ma da potersi estendere ai correi, ne è stata ravvisata l'operatività a carico di ON RO fiduciario del RO personalità di spicco della predetta consorteria mafiosa. Lamenta la difesa che l'aggravante in questione può essere applicata anche a soggetti estranei all'associazione mafiosa soltanto se consti una cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale che nel caso del ricorrente non è stata provata. Ciò detto deve rilevarsi che la conclusione raggiunta dai giudici di merito è corretta. Il carattere oggettivo L'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è già stato affermato da questa Corte con le sentenze n. 19802 del 22/01/2009 Rv. 244261 e n. 10966 L'8.11.2012 Rv. 255206, con statuizione del tutto condivisibile. Ne discende che, stante la comunicabilità della circostanza ai corresponsabili nel medesimo reato, è sufficiente che l'aspetto volitivo espresso nella norma col riferimento al "fine di - agevolare" l'associazione mafiosa sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto di essi, per i soggetti concorrenti nel medesimo reato viene in considerazione soltanto l'aspetto conoscitivo, il cui accertamento è sollecitato dal disposto L'art. 59 c.p., comma 2. Sul punto la motivazione della sentenza è tutt'altro che carente, essendo ivi ben evidenziato come il ON si sia prestato ad intestarsi fittiziamente beni di RO la cui organicità al consorzio criminale era ben nota. Con riguardo alla doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, peraltro genericamente richieste dal prevenuto, deve rilevarsi che i giudici di merito con valutazione in fatto, incensurabile in questa sede hanno dato conto delle ragioni che ne impedivano la concessione individuate nell'allarmante contesto sociale in cui i fatti erano maturati e dall'assenza di elementi positivamente valutabili. Con riguardo alle doglianze in tema di confisca si rimanda a quanto indicato aLLrchè verrà trattato analogo motivo con riguardo al ricorso RO sottolineando però sin da ora che il ON lamenta il mancato esame di documenti difensivi che non vengono però né citati compiutamente, né allegati, con conseguente violazione del canone autosufficienza del ricorso. Ricorso di RO AO La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di RO AO con riguardo ai reati di cui ai capi A)(violazione L'at. 416 bis per avere partecipato all'associazione di tipo mafioso denominata clan D'SS), D) (violazione L'art. 12 quinquies L. n. 356/92con riguardo alla fittizia intestazione del punto scommesse Intralot di via Pioppaino) e F) (violazione L'art. 12 quinquies L. n. 356/92con riguardo alla fittizia intestazione del punto scommesse Intralot di P.za RT) 66 w Con riguardo alle questioni di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreti n. 4725/08 e n. 1317/09 si rimanda alle argomentazioni già esposte. Con riguardo all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CateLL MA per violazione L'art. 141bis c.p.p. deve rilevarsi che dal tenore del ricorso non è dato comprendere non solo in quale sede processuale (interrogatorio di garanzia, udienza di convalida, udienza preliminare o dibattimentale) il CateLL ha reso dette dichiarazione, ma anche l'interesse a sollevare l'eccezione considerato che la Corte territoriale le ha ritenute non rilevanti nel contesto delle emergenze probatorie raccolte a carico L'imputato ai fini della pronuncia di condanna. Si può pertanto affermare che il ricorrente in violazione del canone della autosufficienza del ricorso ha trascurato di rappresentare compiutamente (e di documentare) le emergenze processuali che sorreggono la eccezione di inutilizzabilità in argomento e di indicare l'interesse all'impugnazione che richiede che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. Con il motivo sub 2 contesta il ricorrente la sussistenza dei presupposti del reato ( violazione L'art. 12quinquies L. n. 356/1992) senza considerare che il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, è una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648bis e 648ter codice penale. Finalità che può concretarsi, come nel caso in esame anche dall'intento di favorire comportamenti di reimpiego della ricchezza provento di illecito. Dalle sentenze di merito, che non essendovi difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, emerge la prova dei reati contestati ai capi D) e F). Nelle pronunce viene infatti dato atto che tutte le conversazioni intercettate tra RO AO, CA RO, ON RA di AO e LC ON (TI) sull'avvio del nuovo centro di scommesse di Piazza RT e sulla procedura per trasformare il centro di vai Pioppaino dimostrano in modo indubbio che RO era l'effettivo titolare di tali centri, formalmente intestati a CA RO e AP LO proprio per prevenire possibili confische (conversazioni numero 3515, 4986, 11910, 11936, 11940, 11942, 11948). In tali conversazioni, in cui la LC dispensa indicazioni e si prodiga per la buona riuscita di questi obiettivi, emerge con assoluta chiarezza la riconducibilità al RO di queste attività. Così come sempre dalle conversazioni intercettate, che trovano conferma anche dalle dichiarazioni del EL, risulta che il RO impiegava nei suddetti centri di scommesse i lauti guadagni che gli provenivano dall'attività illecita 67 W del clan d'SS, considerato anche che, alla luce degli atti processuali, non vi erano diverse spiegazioni alla rilevante disponibilità di somme di danaro e oggetti di lusso di cui il RO era in possesso. E proprio perché mezzi per commettere il reato o perché ne costituiscono il prodotto o il profitto è stato confermato il provvedimento di confisca di tali beni. La sentenza impugnata ha pertanto provato la sussistenza dei reati, dando atto di avere esaminato tutti gli elementi a disposizione. A fronte di tale argomentare il ricorrente genericamente lamenta il mancato esame di documenti difensivi dai quali si trarrebbe la legittimità della provenienza dei beni sequestrati, documenti che non vengono però né citati compiutamente, né allegati, con conseguente violazione del canone di autosufficienza del ricorso. Il motivo sub 3) è inammissibile perché le doglianze in esso dedotte sono manifestamente infondate e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento L'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente L'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità. I giudici di merito con motivazioni che si integrano reciprocamente hanno infatti ritenuto dimostrato l'inserimento del RO nella consorteria criminale promossa e diretta da D'AN ZO, egemone in Castellammare di Stabia, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizi, IT FA, ER IC e VI SA, tutti intranei alla consorteria, che hanno indicato l'imputato come affiliato al clan camorristico dove si occupava di estorsioni e di agguati ed ulteriormente confermato dalle intercettazioni disposte nel presente procedimento che attestano che, come riferito anche dal EL, quando il clan, atteso il rapporto privilegiato tra i D'AN e dirigente della IN, PE AU, ha assunto il controLL totale della raccolta di scommesse sportive nei territori di Castellammare di Stabia, Sorrento e Gragnano, D'AN ZO ne autorizzò la gestione da parte del RO con il precipuo incarico, fra gli altri, di predisporre canali di riciclaggio dei proventi L'attività del gruppo criminale attraverso l'apertura di agenzie di raccolta di scommesse su eventi sportivi. Ulteriori riscontri sono stati desunti anche dal ritrovamento nell' abitazione del RO di atti di indagine riguardanti l'omicidio Tommasino. Viene sottolineato in sentenza come il ritrovamento nella disponibilità L'imputato di copie degli interrogatori dei collaboratori di giustizia LI e SP (ex appartenenti al clan D'SS), rappresenta un fatto particolarmente rilevante ai fini della sua partecipazione al clan perché oltre ad essere 68 ん indicativo L'elevato potere del ricorrente nella compagine camorristica, denota il suo pieno interessamento alla conoscenza del contenuto di tali atti e la sua viva preoccupazione di essere chiamato in causa dai collaboratori. Rileva il Collegio che il ricorrente, pur denunziando con i cennati motivi di gravame anche la formale violazione L'art. 192.3 c.p.p., non svolge una critica logico-deduttiva L'apprezzamento degli elementi di prova, ne' censura la violazione di regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma piuttosto genericamente richiama arresti giurisprudenziali in tema di chiamata in correità sostenendone la violazione senza tenere conto che i giudici di merito si sono attenuti compiutamente ai principi delineati nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192 co 3 c.p.p. I Dalle argomentazioni espresse discende l'infondatezza anche delle generiche censure relative alla sussistenza L'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 /1991 contestata con riguardo ai reati satelliti. I giudici di merito hanno infatti dato atto, con motivazione adeguata e non manifestamente iLLgica, della sussistenza L'aggravante di cui all'art. 7 DL cit., con riguardo alle finalità di agevolare l'attività della consorteria criminale e alle modalità esecutive L'usura di cui al capo S). Il quarto motivo di ricorso è infondato. In tema di giudizio abbreviato il potere di integrazione probatoria attribuito al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod.proc.pen. per il quale quando il giudice ritiene di non potere decidere aLL stato degli atti assume, anche, d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, - anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 4648 del 19.12.2005 dep.
3.2.2006 rv 233632). Tale potere del giudice è conseguente al principio costituzionale di obbligatorietà L'azione penale di cui all'art. 112 Cost. che implica il controLL del giudice sull'attività del P.M. e poteri sostitutivi in caso di inerzia del P.M. o di incompletezza delle indagini preliminari. Ne discende che aLLrchè tale potere venga esercitato, d'ufficio o su sollecitazione di parte, la prova è nella disponibilità del giudice che procede alla sua assunzione con le forme previste dall'art. 422 co 3 c.p.p. (l'audizione delle persone è condotta di regola dal giudice al quale P.M. ei difensori possono chiedere di porre domande). Deve rilevarsi che nessuna lesione dei diritti della difesa è ipotizzabile a seguito L'esplicazione di tale potere di integrazione probatoria, dal momento che, aLLrché l'imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare anche la possibilità, prevista dalla legge, che il giudice acquisisca nuovi elementi di prova. 69 Deve essere respinto anche il 5° motivo di ricorso perché i giudici d'appeLL con una valutazione in fatto incensurabile in questa sede hanno rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione "esterna" tra la presente sentenza e quella emessa in data 16.5.2003 dalla V sezione della corte di AppeLL di Napoli rilevando che vi è una cesura temporale troppo rilevante tra i fatti giudicati con le due sentenze, per potersi affermare che via sia una unicità del disegno criminoso e sottolineando che si tratta di una partecipazione a clan diversi e addirittura contrastanti, circostanza che porta ad escludere una programmazione ed una deliberazione unitaria iniziale. A fronte di tale coerente motivazione ancorata a corretti presupposti di diritto il ricorrente si limita a reiterare la richiesta senza fornire elementi in grado di contrastare quanto deciso dalla Corte territoriale. I motivi sub 7 e 8 meritano una trattazione congiunta . Osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'art. 416 bis c.p.p. non delinea nel secondo comma una circostanza aggravante rispetto all'ipotesi della mera partecipazione di cui al primo comma, ma due distinte fattispecie. Questa Corte, con riferimento alla condotta del promotore L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha già ritenuto di individuare una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (Sez. 1, n. 6312 del 27/01/2010, Mento, Rv. 246118). Con specifico riguardo all'art. 416 bis cod. pen., si è, del pari, puntualizzato che esso prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso: il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo" ovvero come "promotore" o "organizzatore" (Sez. 5, n. 7961 del 09/01/1990, Rabito, Rv. 184537; Sez. 1, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244459; Sez. 5 n. 8430 del 2014 Rv. 258304). Le attività poste in essere da colui che promuove, dirige o organizza l'associazione, lungi dal caratterizzarsi per la presenza di elementi specializzanti, rispetto alla condotta di mera partecipazione, esprimono infatti un'alternatività che giustifica il diverso disvalore attribuito dal legislatore attraverso un distinto trattamento sanzionatorio. I giudici di merito si sono attenuti ai principi espressi. Dalle argomentazioni espresse discende l'infondatezza di entrambe le censure. RO AO con i motivi aggiunti ha sollevato violazione L'art. 606 lett. c) con riferimento all'art. 127 e 599 c.p.p. con conseguente violazione del diritto di difesa per omesso provvedimento di riunione della sua posizione, separata all'udienza del 3.5.2013 e mai più riunita al fascicolo principale con conseguente nullità della sentenza. 70 L'eccezione deve essere respinta. L'assenza di un formale provvedimento di riunione non ha determinato alcuna lesione dei diritti di intervento e difesa L'imputato considerato che dai verbali risulta la presenza L'imputato e del suo difensore alle udienze del 10.5.2013 e 31.5.2013, udienze nelle quali non è stata sollevata alcuna eccezioni in tal senso anzi il difensore del RO, avvocato ChiummarieLL, all'udienza del 31.5.2013 ha depositato memoria con la quale si è confrontato con le conclusioni del P.M. Il ricorso di RO AO deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. I ricorsi di DI IN ON La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di DI MA ON per il reato di cui al capo C) (illecita coltivazione di piantagioni di canapa) ed in riforma della sentenza del primo giudice lo ha condannato per i reati di cui ai capi A) (violazione art. 416 bis c.p.) e B) (violazione art. 74 DPR 309/90) Ricorso presentato a mezzo L'Avv. Giovanni OS RI Con riguardo alle doglianze sollevata con il ricorso presentato a mezzo L'Avv. Giovanni OS RI deve richiamarsi quanto già indicato con riguardo all'ammissibilità L'appeLL del P.M., all'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche disposte con decreto n. 1317/2009 e L'accertamento sulla sostanza stupefacente (motivi sub 1-2-3) Con riguardo al motivo sub 4 deve da subito rilevarsi quanto ai profili di più squisita natura giuridica che questo Collegio aderisce alla lezione ermeneutica di questa Corte, secondo cui il giudicato penale formatosi nei confronti di taluno per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quel fatto in relazione alla posizione di altri soggetti imputati quali concorrenti nel medesimo reato;
il che comporta, tra l'altro, che qualora il giudicato sia stato di assoluzione, il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato può sottoporre a rivalutazione it comportamento L'assolto all'unico fine - fermo il divieto del "ne bis in idem" a tutela della posizione di costui di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità L'imputato da giudicare (Cass., Sez. 1, 16/11/1998, n. 12595, rv.211768; N. 18398 del 2013 Rv. 255879; N. 19267 del 2014 Rv. 259371) L'acquisizione agli atti del procedimento, giusta quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente 71 riservate (Cass., cit. 12595/98; Cass., Sez. 3, 13/01/2009, n. 8823; Cass., Sez. 6, 12/11/2009, n. 47314; Cass. pen., Sez. 2, 28/02/2007, n. 16626). E' evidente che nel caso in esame non può trovare applicazione l'istituto disciplinato dall'art. 587 c.p.p. alla luce della giurisprudenza di legittimità. Come affermato da questa Corte ( da ultimo sentenze N. 3702 del 2013 Rv. 254765, N. 16678 del 2013 Rv. 255848; N. 8026 del 2013 Rv. 258530) tra i presupposti L'estensione, pur nel caso del concorso di più persone neLL stesso reato, v'è l'unicità della sentenza fatta oggetto d'impugnazione. In particolare nella sentenza n. 16678 del 2013, la cui motivazione viene fatta propria da questo Collegio, è stato sottolineato che "se si ponesse attenzione soltanto al dato letterale della disposizione di cui all'art. 587 c.p.p., comma 1, che menziona il caso di uno stesso reato con pluralità di imputati, si rischierebbe di non cogliere con la necessaria compiutezza il presupposto all'estensione, perché si potrebbe anche ritenere che, dato il concorso di più soggetti in uno stesso reato, sia irrilevante che, in luogo di un unico procedimento, si sia avuta la frammentazione L'accertamento in più procedimenti. L'unicità del procedimento, infatti, è certo la regola in ipotesi di connessione, specie di connessione per pluralità di soggetti imputati di uno stesso fatto- reato, ma può anche accadere che si abbiano più procedimenti, magari per scelte di singoli concorrenti in ordine al rito, come avvenuto nel caso ora in esame in cui il procedimento era originariamente unico, perché incentrato su un unico reato con pluralità di imputati e poi fu separato Con una lettura più ampia, e quindi corretta, della disciplina processuale si ha modo di valorizzare altra disposizione, che concorre a delineare l'istituto L'estensione L'impugnazione, contenuta nell'art. 601 c.p.p., comma 1, nella parte in cui fa obbligo al presidente della Corte di appeLL di ordinare la citazione anche L'imputato non appellante, tra l'altro, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 587. È ovvio che di tale obbligo non potrebbe parlarsi, al di là poi di quali conseguenze comporti il suo inadempimento, se la premessa non fosse che il soggetto da citare sia da qualificarsi come imputato in quel medesimo procedimento e che quindi sia stato destinatario della medesima sentenza che altri coimputati abbiano impugnato". Deve darsi però atto di un opposto orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, fatto proprio da quella decisione che ha riconosciuto l'operatività L'estensione di "una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento L'appeLL proposto da alcuni imputati" alla posizione del "coimputato nel medesimo reato che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appeLL ancora in corso a suo carico, a seguito di separazione per mere ragioni processuali" - Sez. 6, n. 7804 del 28/02/2000 - dep. 05/07/2000, P.M. e Piccinni, Rv. 220520 -. A sostegno di siffatta conclusione si è addotta l'irragionevolezza L'opposta soluzione, che discriminerebbe la posizione del coimputato appellante in separato procedimento da quelle del non appellante o L'appellante irrituale, riservandogli un trattamento deteriore. 72 м Quest'ultima soluzione per le argomentazioni indicate non può essere condivisa, e deve anzi ribadirsi che l'estensione L'impugnazione opera, pur quando si tratti di unico reato con pluralità di imputati, a condizione che il procedimento non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una medesima pronuncia soggetta ad impugnazione. Deve essere comunque chiarito che, rispetto alla separazione dei processi d'impedimento all'estensione, altro è il caso, su cui si sono pronunciate anche le Sezioni unite, della separazione incorsa nel giudizio di appeLL in forza della rinuncia di qualche appellante ad alcuni motivi contestualmente all'accordo intervenuto con il pubblico ministero per l'accoglimento di tal'altri, secondo la previsione L'art. 599 c.p.p., comma 4 ormai espunta dall'ordinamento processuale per effetto L'abrogazione operata dal D.L. n. 92 del 2008. A tal proposito le Sezioni unite di questa Corte hanno ammesso l'estensione per "accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale" agli altri imputati del medesimo reato, pur se c.d. patteggianti in appeLL Sez. U, n. 30347 del 12/7/2007 (dep. 26/7/2007), Aguneche ed altri, Rv. 236756, e ciò perché quel che importa, ai fini L'estensione, è che l'impugnazione abbia ad oggetto, anche se non in via immediata, una sentenza che abbia direttamente riguardato il soggetto beneficiario L'estensione medesima. Non potrebbe infatti parlarsi di estensione L'impugnazione, e quindi della sentenza d'impugnazione, se per il soggetto sulla cui posizione il vantaggio ridondi non sia coinvolto direttamente, quale imputato, nell'accertamento da cui l'impugnazione medesima abbia tratto origine. Per gli altri casi, quelli cioè che vedono il coimputato giudicato separatamente e quindi al di fuori L'ambito operativo L'istituto L'estensione L'impugnazione, il soddisfacimento delle esigenze di giustizia e di uniformità dei giudicati è affidato ad altro strumento, ossia alla revisione delle sentenze di condanna che ha tra i presupposti, come è noto, anche l'inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento di due diverse sentenze, una delle quali necessariamente di condanna penale. Orbene, tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che i giudici di secondo grado si sono confrontati con tutti i dati probatori a loro disposizione per pervenire alla decisione sottolineando in particolare come il giudice della sentenza emessa a carico di Di MA IO, nella scarna motivazione afferente alla ritenuta insussistenza della compagine associativa delineata al capo B) della rubrica del presente giudizio, abbia trascurato di prendere in considerazione elementi che riguardano la suddivisione di ruoli emergenti dalle conversazioni intercettate e, soprattutto, sia caduto in evidente contraddizione aLLrquando, nella parte motiva, ha descritto la vicenda in termini compatibili con un'attività posta in essere in forma associata, per poi giungere alla conclusione che si trattava di un'attività posta in essere dal nucleo familiare dei Di MA in concorso tra loro. 73 ん Si sono confrontati anche con la decisione del primo giudice sottolineando come le sintetiche argomentazioni che giustificavano tale pronuncia contrastavano con tutte le emergenze processuali. Veniva rilevato che il giudice di primo grado ha escluso la configurabilità del reato associativo limitandosi ad affermare: "...deve escludersi in relazione al caso di specie la configurabilità del reato associativo, atteso che l'intesa fra i DI IN era limitata alla coltivazione delle piantagioni poi sequestrate e non era rivolta alla consumazione di una serie indeterminata di reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti né risulta che gli imputati avessero predisposto una struttura permanente per la coltivazione delle sostanze stupefacenti e per la loro distribuzione commerciale. Sul punto deve infatti rilevarsi che latitano del tutto elementi probatori utili per affermare l'attribuibilità ai DI IN della piantagione sequestrata in zona l'anno successivo." La scarna motivazione secondo i giudici d'appeLL non teneva conto del fatto che tutto il materiale probatorio raccolto a carico degli imputati, dimostrava proprio il contrario. I Di MA, come indicato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dai coLLqui intercettati e dall'imponente operazione di sequestro avvenuta sui Monti TA, erano dediti stabilmente e da anni, all'attività di produzione e smercio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Il loro gruppo, a base familiare, prevedeva, come emergeva dalle conversazioni intercettate, una precisa suddivisione di ruoli. Di MA ON era promotore e capo della organizzazione;
i figli erano addetti alla coltivazione della sostanza ed al loro smercio (unitamente ad altre persone di cui era dato chiaramente comprendere l'esistenza dalle indagini in atti benchè non imputate nel processo); la moglie, svolgeva la funzione di portare messaggi all'esterno del carcere, di tenere informato il marito e di gestire il cospicuo patrimonio che gli imputati ricavavano dalla vendita deLL stupefacente. Proprio a questo proposito ritenevano significativo rilevare come gli introiti collegati alla vendita della sostanza stupefacente, erano elevatissimi, indice, questo, di uno stabile e consolidato sistema di smercio della sostanza, come indicato tra l'altro anche dai collaboratori di giustizia. Veniva altresì sottolineato come proprio i risultati delle intercettazione dei coLLqui avvenuti in carcere tra il Di MA ON ed i suoi familiari dimostravano l'esistenza di una stabile organizzazione finalizzata alla coltivazione estensiva di piantagioni di marijuana, alla successiva estrazione e produzione di sostanza stupefacente, alla cessione della sostanza a narcotrafficanti operanti in Campania ed in Calabria. In numerosi passaggi delle conversazioni intercettate, il Di MA ON progettava con i figli l'individuazione di nuovi terreni da acquisire per la coltivazione delle piante di marijuana, aLL scopo di allargare e potenziare la già consistente produzione esistente. Proprio alla luce di tali elementi i giudici d'appeLL hanno ritenuto che non poteva fondatamente sostenersi che la coltivazione posta in essere dalla famiglia Di MA e dagli altri soggetti di cui si avvalevano, fosse un fatto occasionale e sporadico, realizzato in famiglia con mezzi e strumenti improvvisati, in realtà si trattava di una operazione 74 и meditata e realizzata con estrema cura, che aveva richiesto l'impiego di forze ed energie criminali quotidiane ed estremamente impegnative, per la dislocazione impervia delle coltivazioni e per la loro consistenza. Proprio le modalità di realizzazione della coltivazione, alla cui cura erano dediti quotidianamente i fratelli Di MA e la continua ricerca di nuovi terreni sui quali impiantare nuove coltivazioni per espandere la produzione era la dimostrazione L'esistenza di un accordo permanente tra gli imputati per la realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. A fronte di tale specifica motivazione il ricorrente si limita genericamente a sostenere la linea difensiva già espressa in sede di gravame e già valutata dalla Corte territoriale proponendo solo generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, chiede solo una non consentita in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai - giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta iLLgicità o contraddizione della motivazione, e senza tenere conto delle argomentazioni della Corte di appeLL. Il motivo è pertanto infondato. Deve essere respinto il 5 motivo di ricorso e ribadito che con riferimento alle intercettazioni non possono essere accolte le censure volte a contestare il significato attribuito dai giudici alle conversazioni intercettate. Infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni intercettate, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito ( Cass n. 17619/2008 RV 239724 N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N. 117 del 2006 Rv. 232626, N. 15396 del 2007 Rv. 239636) e si sottrae al giudizio di legittimità se tale valutazione risulta logica in rapporto a massime di esperienza. Nella specie, i giudici hanno offerto una ricostruzione del significato delle conversazioni oggetto di intercettazione in alcuni casi particolarmente esplicite - del tutto coerente. Ne consegue che le critiche mosse al senso e al significato dato ai coLLqui registrati devono ritenersi del tutto infondate. Con riguardo alla doglianza di cui al punto 6) relativa all'attendibilità dei collaboratori deve rilevarsi che non è certamente questa, del sindacato di legittimità, la sede dove possa essere rimesso in discussione l'apprezzamento fattuale, riservato ai giudici del merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca affidabilità del racconto del collaboratore. Ma è precipuo compito della Corte di cassazione verificare se sia stata fatta, o non, corretta applicazione del criterio stabilito dall'art. 192 co 3 c.p.p. ai fini della valutazione L'effettiva consistenza probatoria delle chiamate in reità. Risulta invero ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192 co 3 c.p.p., l'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in reità di un collaboratore di giustizia, alla stregua della quale essa, perché possa assurgere al rango di elemento di prova pienamente valido a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che del positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri esterni, i quali 75 и debbono avere carattere "individualizzante" per il profilo L'inerenza soggettiva al fatto, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere. Con il lineare corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta ma perché appresi da terzi, in tanto possono integrare una valida prova di responsabilità in quanto, oltre che intrinsecamente affidabili con riferimento alle persone del dichiarante e delle fonti primarie, siano sorrette da convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al fatto che forma oggetto L'accusa ed alla specifica condotta criminosa L'incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta L'accusa, un più rigoroso e approfondito controLL del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa. Ciò detto deve evidenziarsi che i giudici d'appeLL hanno fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici sopra indicati. Hanno dato conto L'attendibilità intrinseca dei chiamanti e ne hanno sottolineato la convergenza e l'assoluta indipendenza oltre ai numerosi riscontri. E' stato evidenziato che le dichiarazioni dei collaboratori trovavano riscontro nelle conversazioni intercettate sia presso la casa di lavoro di Sulmona, sia presso la utenza di RO AO o del suo uomo di fiducia ON RA. La vicinanza di Di MA ON a RO AO, trovava riscontro anche in una serie di circostanze evidenziate negli accertamenti di P.G., riversati nelle informative in atti e nel fidanzamento della figlia di RO AO con Di MA IO, LI di ON. Proprio questo fidanzamento, a cui ha accennato anche il collaboratore LI innanzi al Tribunale di OR IA, ampiamente riscontrato dalle conversazioni in atti, ha suggellato la coesione tra il clan D'SS, di cui RO AO era uno dei capi e degli organizzatori ed il clan Di MA. Il motivo è pertanto infondato. Con riguardo al motivo sub 7 in cui si lamenta carenza di motivazione in relazione al motivo d'appeLL con il quale si era richiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche deve rilevarsi che nel caso in argomento le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse L'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento.( Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09) 76 ん Ricorso presentato a mezzo L'Avv. Alfredo Gaito Con riguardo al primo motivo di ricorso devono richiamarsi i principi sopra indicati in tema di reformatio in pejus e ribadirsi che, nel caso di celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, non trovano applicazione i principi stabiliti dalla Corte EDU con la sentenza Dan/Moldavia perché nel caso di giudizio abbreviato è stata proprio la richiesta L'imputato di definizione del processo aLL stato degli atti a determinare la celebrazione già in primo grado di un processo basato non su oralità ed immediatezza ma sulla sola valutazione della documentazione inserita nel fascicolo del P.M. In caso di celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato sia il giudice di primo grado che queLL di secondo grado hanno un rapporto intermediato con la fonte della prova dichiarativa che non viene assunta davanti a loro, con la sola eccezione della assunzione diretta di elementi necessari ai fini della decisione qualora ritengano di non essere in grado di decidere aLL stato degli atti (art. 441 co 5 c.p.p. e 603 co 3 c.p.p.). E' vero che con riguardo all' imputazioni di cui al capo A) il giudice di primo grado si è avvalso dei poteri di integrazione probatoria di cui all'art. 441 co 5 c.p.p. e ha assunto la deposizione del collaboratore EL all'udienza del 20.12.2012, mentre la Corte d'AppeLL, che non ha ritenuto di avvalersi dei poteri concessigli dall'art. 603 c.p.p., ha valutato solo i verbali di trascrizione di detta audizione, senza procedere ad una rinnovazione L'istruttoria per una nuova audizione del collaboratore, ma è pur vero che questa Corte nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale L'art. 603 cod. proc. pen., per contrasto all'art. 117 Cost. e all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti L'Uomo (CEDU) nella parte in cui non prevede la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione L'istruttoria dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di AppeLL intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione L'imputato, ha precisato che l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti L'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti: la decisività della prova orale e la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appeLL L'attendibilità dei testimoni). (Sez. 5, n. 38085 del 2012 Rv. 253541)". La Corte Edu è infatti intervenuta in un caso concreto in cui il giudice di primo grado non aveva ritenuto attendibili il testimone principale, che riferiva su tutte le circostanze fondanti l'accusa, nonché gli altri testimoni che avevano assistito al preteso pagamento della tangente, per difformità delle loro versioni dei fatti. Il giudice di secondo grado senza una nuova raccolta delle prove ma sulla sola base della lettura delle dichiarazioni rese in primo grado aveva invece affermato la piena attendibilità dei medesimi testimoni. Un tale sistema, secondo la sentenza della Corte Europea, non è conforme alla 77 и Convenzione Edu perché un equo processo comporta che il giudice che deve utilizzare la dichiarazione di un testimone (in modo difforme da altro giudice) deve poterlo ascoltare personalmente e così valutarne la attendibilità. Il principio che, quindi, può evincersi dalla sentenza in questione è il seguente: laddove la prova essenziale consista in una o più prove orali che il primo giudice abbia ritenuto, dopo averle personalmente raccolte, non attendibili, il giudice di appeLL per disporre condanna non può procedere ad un diverso apprezzamento della medesima prova sulla sola base della lettura dei verbali ma è tenuto a raccogliere nuovamente la prova innanzi a sè per poter operare una adeguata valutazione di attendibilità. Diverso è il caso nel quale il giudice di primo grado non abbia negato l'attendibilità della prova orale e, quindi, non è su questo che si incentra la discorde valutazione del giudice di secondo grado. In tale diverso caso non può ritenersi alcuna necessità di una nuova raccolta della prova non essendovi alcuna divergenza nei due giudizi. Si tratta di casi in cui, evidentemente, la differente decisione in punto di ricostruzione dei fatti è conseguenza di diverso apprezzamento o mancato apprezzamento di altri elementi probatori. Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie in cui il giudice di primo grado non ha ritenuto inattendibile il collaboratore EL ma ha ritenuto che "la genericità degli elementi di accusa, atteso che nessuno dei collaboratori di giustizia fa espresso e puntuale richiamo in merito all'imputato né indicano elementi per affermare l'affiliazione del DE IN ON al clan camorristico egemone in Gragnano e zone limitrofe" imponevano l'assoluzione del DI IN dal capo A)" I giudici di secondo grado hanno invece ritenuto che l'appartenenza di Di MA ON (detto o' lione) all'associazione di cui al capo A) della rubrica si desumeva da plurimi elementi. Particolarmente significativa era a tale fine la nota informativa della Legione Carabinieri Campania, Gruppo di OR IA, Nucleo Investigativo, volume 3/3 relativa al p.p. n. 61516/08 R.G. depositata presso la segreteria del P.M. in data 14.9.2010 che ripercorre la storia criminale del prevenuto e lo individuava come a capo del sodalizio camorristico denominato EL Di MA", operante nell'area dei Monti - TA. Nel corso degli anni il gruppo criminale Di MA, composto dal PA e dai numerosi figli, dapprima alleato al clan Imparato ed alle famiglie FO e CA, si sarebbe legato al clan D'SS, grazie a RO AO. A dette indicazioni si aggiungevano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OS IO, LI FA, SP IC, EL SA) specificatamente richiamate che indicavano Di MA ON a capo della omonima organizzazione operante nel territorio di Pimonte, Lettere e Gragnano, e che dopo alcune fasi di avvicinamento, si era definitivamente alleato con il clan D'SS, anche attraverso il RO, con il quale condivideva gli stessi interessi e le medesime mire espansionistiche. Costoro avevano sostanzialmente creato un carteLL criminale, egemone su un territorio molto vasto, che 78 ん comprendeva tutta la zona di Castellammare, dei Monti TA e di una parte della penisola sorrentina, sbarazzandosi dei vecchi malavitosi del luogo che avrebbero potuto, in qualche modo, opporsi ad un simile obiettivo e intralciarne le attività. Di qui, la lunga sequela di omicidi verificatisi nelle suddette zone, tra cui queLL di Chierchia e D'NT. Le dichiarazioni dei collaboratori secondo i giudici di secondo grado trovavano riscontro nelle conversazioni intercettate sia presso la casa di lavoro di Sulmona, sia presso la utenza di RO AO. La Corte Territoriale ha sottolineato come, alla stregua di quanto indicato, non corrispondeva a verità il fatto, posto dal primo giudice a fondamento della pronuncia di assoluzione, che i collaboratori non avevano fatto riferimento al Di MA ON, quale componente e alleato del clan D'SS. Anzi dalle dichiarazioni dei collaboratori riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate risultava dimostrato:
1. che il Di MA aveva stretti rapporti con RO AO;
2. che si era creata un'alleanza tra il RO, capo ed organizzatore del clan D'SS e Di MA anche attraverso il fidanzamento dei loro rispettivi figli;
3. che il territorio di Gragnano era sotto l'egida dei D'SS- Di MA;
4. che il Di MA ON, unitamente a tutto il suo gruppo familiare, era dedito alla produzione ed al traffico di stupefacenti. Veniva evidenziato che il fatto che il clan D'SS fosse, in epoca risalente, un clan avversario del Di MA, era una circostanza che non valeva ad escludere la successiva alleanza tra i due perché è del tutto normale, nella storia criminale delle località caratterizzate da una contemporanea presenza di più organizzazioni malavitose di tipo camorristico (come Castellammare e zone limitrofe) che, nella evoluzione di ciascuna di queste organizzazioni e nella corsa all'accaparramento di settori sempre più redditizi, si creino nuove alleanze, proprio come era accaduto nel caso in esame. Non si è in cospetto nel caso di specie di "una mera rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appeLL deLL stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza", bensì L'unica (e non già alternativa) corretta e logica (e totalmente persuasiva) lettura degli elementi probatori a disposizione, palesemente travisati dal giudice di primo grado. Si può pertanto affermare che la decisione d'appeLL difforme da quella di primo grado ha fornito adeguata confutazione delle ragioni poste a base di quest'ultima". La sentenza impugnata, invero, ha, come era suo obbligo, confutato specificamente le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti, corredandosi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione di primo grado, ha dato ampiamente ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati . Il motivo è pertanto infondato così come sono infondati i motivi nuovi presentati dall'Avv. Gaito nell'interesse del ricorrente e della NA. 79 Con riguardo ai motivi sub 2-3 si richiamano le considerazioni espresse aLLrchè si sono trattate le medesime questione con riguardo ai motivi presentati dall'Avv. Giovanni OS RI ( motivi sub 4-5-6 ricorso RI) Con riguardo al motivo sub 5 si rimanda alle considerazioni espresse in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni di cui al decreto n. 1317/2009 Manifestamente infondato è il motivo sub 6
considerato che
la condotta del promotore L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima. Lo si deduce dalla ricostruzione logico-sistematica della norma e in particolare dei commi successivi al primo, rispetto al quale le altre disposizioni prevedono aumenti (comma terzo, quarto, quinto) o diminuzioni (comma secondo, settimo). La qualità di organizzatore è inoltre un elemento essenziale e non circostanziale del reato attenendo alla condizione L'autore proprio. ( Cass. N. 26310 del 2010 Rv. 246118). Con riguardo alla censura in ordine al mancato accoglimento della richiesta di circostanze attenuanti generiche si rimanda a quanto indicato aLLrchè si è trattato identico motivo presentato dall'Avv. OS RI. I motivi di ricorso alla luce delle argomentazioni indicate devono pertanto essere respinti. I ricorsi di RI NAmaria La Corte d'AppeLL in riforma della sentenza del primo giudice ha condannato RI NAmaria per i reati di cui ai capi B) (violazione art. 74 DPR 309/90) e C) (illecita coltivazione di piantagioni di canapa) . Si ritiene opportuno procedere alla trattazione congiunta dei distinti ricorsi perché presentano questioni analoghe. Richiamate tutte le questioni di diritto indicate aLLrchè si sono trattati i ricorsi DI IN con riguardo la valutazione della sentenza di assoluzione pronunciata il 17.5.2012 nei confronti di DI IN IO e le argomentazioni già espresse in tema di utilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto 1317/2009 e L'accertamento tecnico disposto ex art. 360 c.p.p., deve rilevarsi che a NA NAmaria è stato contestato di avere partecipato assieme al marito e al LI DI IN IC ad un'associazione finalizzata alla coltivazione ed al traffico di sostanze stupefacenti di tipo marijuana (capo B) e di avere insediato diverse coltivazioni di canapa indiana sui monti TA (capo C). All'esito del giudizio di primo grado la NA veniva assolta da tutti i reati a lei ascritti. Riteneva il primo giudice che gli elementi raccolti dagli inquirenti dimostravano la piena attribuibilità a DI IN ON e ai suoi figli IO e IC delle piantagioni di marijuana sequestrate. Non vi era infatti dubbio alla luce del contenuto dei coLLqui intercettati che DI IN IO e DI IN IC, sulla scorta di precise direttive del PA RD, avevano provveduto a curare la preparazione dei terreni, la 80 semina e la coltivazione delle piante di cannabis poi sequestrate. Diversamente in relazione alla posizione processuale di RI NA IA, moglie di DI IN ON, il giudice di primo grado riteneva la sua totale estraneità alla attività di coltivazione delle piantagioni in sequestro rilevando che la donna non forniva alcun sostegno all'azione dei suoi familiari e il tenore delle conversazioni intercettate non mostrava in capo alla stessa la consapevolezza delle condotte illecite direttamente attribuibili agli altri coimputati. Si era limitata a fare da tramite con il mondo esterno per conto di due compagni di detenzione del marito DI IN ON, soggetti per i quali non vi era, secondo il GUP, alcun elemento per sostenere il loro coinvolgimento nella rete di trafficanti di sostanze stupefacenti. Escludeva in relazione al caso di specie la configurabilità del reato associativo, sul presupposto che l'intesa fra i DI IN si era limitata alla coltivazione delle piantagioni poi sequestrate e non si era rivolta alla consumazione di una serie indeterminata di reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti né risultava che gli imputati avessero predisposto una struttura permanente per la coltivazione delle sostanze stupefacenti e per la loro distribuzione commerciale. La Corte d'AppeLL accoglieva l'appeLL del P.M. in ordine alla responsabilità L'imputata con riferimento a tutti e due i reati a lei ascritti. Secondo i giudici di secondo grado tutto il materiale probatorio raccolto a carico degli imputati, dimostrava il contrario di quanto affermato in sentenza dal GUP. I Di MA, come emergeva dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dai coLLqui intercettati e dall'imponente operazione di sequestro avvenuta sui Monti TA, erano dediti stabilmente e da anni, all'attività di produzione e smercio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. I risultati delle intercettazione dei coLLqui avvenuti in carcere tra il Di MA ON ed i suoi familiari confermavano, secondo i giudici di secondo grado, l'esistenza di una stabile organizzazione finalizzata alla coltivazione estensiva di piantagioni di marijuana, alla successiva estrazione e produzione di sostanza stupefacente, alla cessione della sostanza a narcotrafficanti operanti in Campania ed in Calabria. Nell'ambito di tale organizzazione, il Di MA ON, risultava rivestire il ruolo di promotore ed organizzatore, avendo la funzione precipua di dirigere l'attività materialmente svolta dai figli, cosa che è chiaramente avvenuta anche durante il periodo di detenzione presso la Casa Lavoro di Sulmona. A tale struttura associativa, sulla base di quanto risulta dalle conversazioni intercettate, partecipavano Di MA IC e NA NAmaria, oltre ad un certo numeri di altri soggetti, rimasti evidentemente non identificati. Il loro gruppo, a base familiare, prevedeva, come emergeva dalle conversazioni intercettate una precisa suddivisione di ruoli. Invero, Di MA ON era promotore e capo della organizzazione;
i figli erano addetti alla coltivazione della sostanza ed al loro smercio (unitamente ad altre persone di cui si comprende chiaramente la esistenza dalle indagini in atti benchè non imputate nel processo); la moglie, svolgeva la funzione di portare 81 ん messaggi all'esterno del carcere, di tenere informato il marito e di gestire il cospicuo patrimonio che gli imputati ricavavano dalla vendita deLL stupefacente. Proprio a questo proposito era significativo rilevare come gli introiti collegati alla vendita della sostanza stupefacente, erano elevatissimi, indice, questo, di uno stabile e consolidato sistema di smercio della sostanza. In particolare proprio dal contenuto delle conversazioni registrate presso la casa di lavoro di Sulmona i giudici d'appeLL evincevano la piena partecipazione della NA al programma criminoso del marito e dei figli, sottolineando come non si trattava di un comportamento relegabile al rango di una mera connivenza come sostenuto dalla difesa essendo la donna costantemente presente ai coLLqui con il marito in cui si parlava degli affari illeciti della famiglia;
facendosi portavoce di informazioni utili al marito per la gestione dei traffici illeciti anche all'interno del carcere;
trasmettendo all'eterno notizie rilevati per la vita L'organizzazione. I giudici d'AppeLL accoglievano anche la richiesta di condanna proveniente dalla pubblica Accusa in ordine al delitto di cui al capo C) della rubrica ritenendo che il fatto che la coltivazione della marijuana fosse riconducibile a Di MA ON ed al suo nucleo familiare, era un dato che emergeva chiaramente dal contenuto delle conversazioni intercettate che erano riportate dal primo Giudice in sentenza anche in forma integrale. EL resto, il ritrovamento di tali piantagioni, come dimostravano tutte le indagini compendiate in atti, era dipeso proprio dall'ascolto delle conversazioni. I figli, come pure la moglie NA NAmaria tenevano continuamente informato Di MA ON L'andamento delle coltivazioni e della successiva scoperta delle piantagioni da parte dei Carabinieri sui monti TA. Il PA si informava, trasmetteva ordini e messaggi, fino all'epilogo della vicenda, rappresentato dalla scoperta dei Carabinieri che, per giungere alle coltivazioni, si servirono di un elicottero e si calarono con delle funi all'interno della "Vena", unica via di passaggio che consentiva di raggiungere le piantagioni dalla sommità del monte IT (come attestano i Carabinieri nella informativa in atti depositata in data 14.9.2010 vol. 3/3). Tutti i familiari, ivi compresa la NA hanno informato dettagliatamente Di MA ON di ciò stava accadendo descrivendo nei minimi particolari l'operazione di Polizia: l'uso delle funi;
l'arrivo con l'elicottero; il percorso effettuato dagli agenti. Come già affermato aLLrchè si è trattata la posizione di DI IN ON non ci si trova di fronte ad "una mera rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appeLL deLL stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza", bensì L'unica (e non già alternativa) corretta e logica (e totalmente persuasiva) lettura degli elementi probatori a disposizione, palesemente travisati dal giudice di primo grado. Le argomentazioni espresse impongono il rigetto del motivo sub 1 della difesa Gaito Deve aggiungersi che le doglianze relative alla condanna per i reati di cui ai capi B) e C). (motivi sub 2 e 3 difesa Gaito e 4 difesa ORnte) consistono, in massima parte, nella 82 rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito, già esaminata dai giudici di secondo grado. Deve comunque rilevarsi che le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica neLL sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la pronuncia di colpevolezza. Deve ricordarsi che in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata, come nel caso in esame, in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Generica è la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non individuando la ricorrente le ragioni, al di là della enunciazione di principi astratti in materia di discrezionalità del giudice, per cui nel caso in esame potevano essere concesse dette circostanze. Deve invece essere accolta la censura avanzata in punto pena considerato l'intervento del giudice delle leggi, che ha reintrodotto, per la marijuana in quanto droga c.d. leggera, la sanzione antecedente alla incostituzionale modifica apportata dalla legge Fini-Giovanardi. Il ricorso di DI IN IC La Corte d'AppeLL ha confermato la condanna di DI MA IC per il reato di cui al capo C) (illecita coltivazione di piantagioni di canapa) ed in riforma della sentenza del primo giudice lo ha condannato per il reato di cui al capi B) (violazione art. 74 DPR 309/90) Con riguardo ai motivi di cui ai punti 1,2 e 4 si richiamano le argomentazioni già espresse aLLrchè si sono trattate identiche doglianze con riguardo ai ricorsi di DI IN ON e RI NAmaria I motivi sub 3) e 5) sono del tutto generici, non tenendo conto delle argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata, e prospettando una semplice rilettura del compendio probatorio, secondo un iter tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità. Con riguardo al reato sub C) le sentenze di merito hanno dimostrato che gli elementi raccolti dagli inquirenti confermano la piena attribuibilità a DI IN ON e ai suoi figli IO e IC delle piantagioni di marijuana sequestrate e che non vi era dubbio alla luce del contenuto dei coLLqui intercettati, richiamati integralmente nella sentenza di primo grado, che DI IN IO e DI IN IC, sulla scorta di precise direttive del PA RD, abbiano provveduto a curare la preparazione dei terreni, la semina e la coltivazione delle piante di cannabis poi sequestrate. E' stata altresì affermata l'infondatezza delle osservazioni mosse dai difensori circa l'equivocità dei discorsi registrati nella casa di lavoro tra Di MA ON, la moglie ed il LI perchè il contenuto delle conversazioni, anche alla luce del sequestro delle piante di marijuana, era chiaramente riferibile a tali coltivazioni. 83 Così come con riguardo al reato sub B) non può che richiamarsi quanto già indicato aLLrchè si sono trattate le posizioni di RI e DI IN ON e ribadirsi che i giudici d'appeLL con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione si sono sovrapposti a tutto campo alla decisione del primo giudice dando ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, dando atto della sussistenza della contestata associazione e del ruolo rivesto dall'imputato nella struttura associativa ("esiste agli atti la prova di un accordo permanente tra gli imputati per la realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, desumibile dalle modalità di realizzazione della coltivazione, alla cui cura erano dediti quotidianamente i fratelli Di MA e dalla continua ricerca di nuovi terreni sui quali impiantare nuove coltivazioni per espandere la produzione" pag. 148 sentenza impugnata). A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di appeLL il ricorrente contrappone generiche censure che non tengono conto delle argomentazioni della sentenza impugnata. Con riguardo al motivo sub 6) deve preliminarmente rilevarsi che le circostanze attenuanti sono state concesse proprio in considerazione della giovane età e del ruolo subordinato e con riguardo alla richiesta di concessione L'ipotesi attenuata che la stessa era stata genericamente avanzata senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Deve invece essere accolta la censura avanzata in punto pena considerato l'intervento del giudice delle leggi, che ha reintrodotto, per la marijuana in quanto droga c.d. leggera, la sanzione antecedente alla incostituzionale modifica apportata dalla legge Fini-Giovanardi. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di DI IN IC e NA NA e per l'effetto estensivo anche nei confronti di DI IN ON per l'effetto estensivo limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte d'AppeLL di Napoli per nuovo giudizio sul punto sopra indicato, ferma l'irrevocabilità della dichiarazione di responsabilità, con rigetto nel resto dei loro ricorsi.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON ZO, DI IN ON, DI IN IC, RI NAmaria, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di AppeLL di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli stessi ricorrenti;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti;
rigetta i ricorsi di AV RA 84 di AO, IF EL, AN AR, AN ZO, RO AO, ON RA, ON RO, DI MA GI, RD US, AC IA SA, NO LO, BA AN, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma il 12.6.2014 Il Consigliere estensore Il Presidente IO PRESTIPINO Giovanna VERGA как DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 SET 2014 CANCELL E LA EL "CASSAZ I O N E MADI E R P U S 85 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO da Corte Supreme di Carazione - Sesta Sex Penale - con sentenza n° 47525/15 del 17/11/2015 a depritata il 1/12/2015: LL In parziale accogli wall e to del ricorso ex art. 625 bis cod. pro - c.jeu. proposto da RO Paole, revica la sentenza della Corte di Carazione , I sezione penale, m. 14294/2015 del 12 quigno 2014 limitatamente alla arvessa con siderazione del motivo di ricorso concerven te capi o) e Q). Rigetta il ricorso proposto dal RO adverso la sentenza in data 14 guigus 2013 delle Corte di appeLL di Napoli con riferimento ai detti cap. 77, ал Roma, 15 DIC 2015 Il Funzionario Giudiziario Filippo GRECO Correlle sulle isser le sentence semengeJa come de legato isinatio in.m. 40254/14 Rama 21/12/2015 Funzionario Gindiziario Filippo GRECOроди Registro Generale 14294-2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO 17-11-2015 HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA SUL RICORSO PROPOSTO DA: ILR RO AO nato a [...] il [...] Dif. cassazionista SORRENTINO STEFANO VIA PORZIO CENTRO DIREZIONALE IS. A3 SC. NAPOLI Dif. cassazionista SOMMA GE VIALE EUROPA, 160 CASTELLAMMARE DI STABIA AVVERSO LA : SENTENZA EL CORTE DI CASSAZIONE DI: ROMA NUM. REG.: 52573/2013 IN DATA: 12/06/2014 RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 625 BIS CPP COMISSIS LA CORTE SUDDETTA: IN PARZIALE ACCOGLIMENTO EL RICORSO EX ART. 625-BIS COD. PROC. PEN. PROPOSTO DA RO AO, REVOCA LA SENTENZA ELLA CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE, N.40254/14 RACC.GEN. EL 12 GIUGNO 2014, LIMITATAMENTE ALLA OMESSA CONSIDERAZIONE EL MOTIVO DI RICORSO CONCERNENTE I CAPI O E Q. RIGETTA IL RICORSO PROPOSTO DAL RO AVVERSO LA SENTENZA IN DATA 14 GIUGNO 2013 ELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI CON RIFERIMENTO AI DETTI CAPI. PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE 2015 rio Gatiziario ROMA, LI IL CANCELLIERE 1 DIC ESPORTO A 2 M E R P U S @vcope allegate