Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2014, n. 40254
CASS
Sentenza 12 giugno 2014

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Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, per quanto riguarda le altre fonti dichiarative, l'insussistenza dell'obbligo di rinnovazione deriva proprio dalla scelta dell'imputato di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato, il quale comporta l'opzione per un processo basato - già in primo grado - su principi diversi da quelli di oralità e immediatezza).

L'art. 416 bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima.

L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo).

L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2014, n. 40254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40254
Data del deposito : 12 giugno 2014

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