Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 3
In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole" a norma dell'art. 70, secondo comma, cod. pen., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estensione ad un concorrente della circostanza prevista dall'art. 61, n. 6, cod. pen., inerente ad altro concorrente, in quanto la stessa si era rivelata assolutamente improduttiva di effetti agevolativi in ordine alla realizzazione del reato concorsuale).
Integrano il delitto di estorsione le violenze o minacce esercitate per ottenere il pagamento della somma promessa quale controprestazione di un contratto di "voto di scambio".
È rilevabile di ufficio dalla Corte di Cassazione l'illegalità della pena solo quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per sé complessivamente legittimo ed il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna. (Fattispecie in cui in l'aumento per la recidiva, pur contenuto nei limiti astrattamente possibili per legge, era stato disposto in misura maggiore rispetto a quella specificamente indicata in motivazione).
Commentari • 8
- 1. Art. 118 - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuantihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
Leggi di più… - 3. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza emessa il 9 novembre 2017, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Gianina Alina S., Gjin N. e Viktor N., la pena concordata di anni quattro di reclusione e di euro diciottomila di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato a tutti gli imputati quanto alla detenzione di 527,5 grammi di sostanza stupefacente del "tipo cocaina" (sub b) e, al solo Viktor N., anche in relazione alla cessione di 3,18 grammi di sostanza stupefacente del "tipo verosimilmente cocaina" (capo a). Con la stessa sentenza gli imputati sono stati dichiarati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2013, n. 22136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22136 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Tassiturmo 弋 221 36/ 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - N. 506/2013 - Presidente PIERCAMILLO DAVIGO Dott. Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 49955/2012 Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - - Rel. Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere - BE MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposta da: NI BE N. IL 03/01/1952 US OR N. IL 14/10/1968 avverso la sentenza n. 1349/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberts Aniello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitetemente alla circostante affresente di cui all'art. 61 m. 6 c.f., consideterminatione Aella, Jена ім емі quattro di reclusione, ed euro 1.066 di cinque ev en multe e rigetto nel resto, quanto al ricorso di NI BE;
l'annulla mento can rinvio limitate mente alle statuizioni civili erigette uel usto quants al ricorso di US OR;
udito il difensore si fiducia di NI BE, evv. Cosimo semiens Ramprice the he diesto l'eccoglimento del ricorso;
rilevate la regolarità degli avvisi di rito Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Ayv 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza resa in data 26 febbraio 2010, ha dichiarato OR US colpevole di tentata estorsione aggravata in danno di IU CC, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ed ha assolto BE NI dallo stesso reato per non aver commesso il fatto. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna del US e, su appello del P.G., ha dichiarato anche il NI colpevole del predetto reato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, sottoscritti dall'avv. PANTALEO CANNOLETTA (per il US) e dall'avv. COSIMO DAMIANO RAMPINO (per il NI), entrambi iscritti nell'apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: RICORSO US I - mancanza di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 n. 203 del 1991, ed insufficienza dell'appartenenza all'associazione mafiosa per integrare detta circostanza;
II - mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla liquidazione del danno arrecato alla costituita parte civile (lamentando l'intervenuto giudicato della sentenza separatamente resa nei confronti di due coimputati, che aveva liquidato il danno in misura inferiore, e la contraddittorietà con l'intervenuta condanna del NI al risarcimento di una somma inferiore); III- mancanza di motivazione quanto alla liquidazione delle spese processuali (in euro 1.200 oltre accessori di legge) senza ulteriori 2 specificazioni e senza tenere conto del quantum posto a carico del coimputato NI. Ha chiesto conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenze di legge. RICORSO NI I- motivazione carente, contraddittoria ed illogica ex art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p. e violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. Premesso di censurare esplicitamente l'ordinanza 15 giugno 2011, con la quale la Corte di appello ha rigettato tutte le articolate richieste di acquisizioni probatorie contenute nella memoria 9 gennaio 2011 e ritualmente depositata dal NI>>, il ricorrente lamenta promiscuamente: - l'esiguità del numero delle pagine dedicate dalla Corte di appello alla motivazione della condanna del NI a fronte di quelle attraverso le quali il primo giudice aveva motivato l'assoluzione; - l'impossibilità (come sostenuto nella memoria del 9 gennaio 2011) di attribuire natura giuridica di testimonianza alle dichiarazioni rese dalla p.o. CC e dagli altri soggetti in origine sentiti come testimoni, per effetto della intervenuta trasmissione degli atti al P.M. competente a procedere in relazione al delitto di cui all'art. 416-ter c.p.; - la mancata considerazione di ulteriori elementi indicati nella citata memoria, per contestare l'attendibilità del CC (f. 3 del ricorso) - comprovata intercettazioni telefoniche effettuate in diverso da - e dei testi a carico comprovata da intercettazioni tra procedimento presenti effettuate dal fratello del NI, inopinatamente ritenute non utilizzabili e non acquisite, mentre altre intercettazioni effettuate dallo stesso soggetto sono state acquisite ed utilizzate: inter partes sarebbe, infatti, intervenuto un rapporto ricollegabile ad una vicenda di voto di scambio>>, sempre negata dal CC, ma comprovata ex actis;
* 2 3 - la mancata considerazione delle argomentazioni di cui alla memoria datata 21 gennaio 2011; - la mancata considerazione del fatto che il NI sarebbe un mero recuperatore di crediti, come risulterebbe ex actis, - la mancata considerazione del fatto che le dichiarazioni del NI non necessiterebbero di riscontro, mentre quella del CC si, e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal CC, comunque soggettivamente inattendibili;
l'insussistenza della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale, sussistendo la mera recidiva reiterata;
- la non configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art 61 n. 6 c.p. На chiesto conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. In data 31 gennaio 2013 è pervenuta una memoria scritta dall'imputato, che ha ribadito le censure sollevate in ricorso;
in data 12 febbraio è pervenuta altra nota scritta dall'imputato, con due allegati. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato per conto di US OR è in toto inammissibile per difetto di specificità, oltre che per manifesta infondatezza;
quello presentato per conto di NI BE è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 6, c.p., che va esclusa (con la conseguente necessità di rideterminazione della pena), ma va nel resto rigettato perché infondato. 3 4 I limiti del sindacato di legittimità.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti,✓✓ 4 J 5 nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>> (Cass. pen., sez. VI, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. VI, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. VI, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di travisamento della prova >> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. I, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035): (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della 5 6 motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. VI, n. 35964 del 28 settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. III, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. V, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. II, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante ° da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito); (d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione 6 7 effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. VI, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.4.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. II, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. III, n. 13926 del 1° dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio>>, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. 7 8 Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio>> sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. II, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. II, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).
1.6. Deve, infine, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. II, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407; Sez. VI, n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro, n.m. sul punto).
1.6.1. Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte Suprema, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può, infatti, essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la - e, dunque, certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza anche il dubbio ragionevole -della colpevolezza. In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza >> (Sez. VI, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066; Sez. VI, n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782; Sez. II, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407). Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non può ritenersi sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza>>. Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio. 9 10 1.7. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso. Motivi nuovi>> od aggiunti>>, e documenti nuovi>> o preesistenti prodotti in sede di legittimità.
2. Occorre ancora osservare, con riguardo al contenuto della memoria trasmessa dall'imputato NI il 31 gennaio 2013, che eventuali deduzioni potranno essere esaminate soltanto in quanto non costituiscano motivo nuovo>>. Ciò in quanto la facoltà conferita al ricorrente dall'art. 585, comma 4, c.p.p. deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (sez. I, n. 46950 del 2 novembre 2004, Sisic, rv. 230181): ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato. I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p. (sez. VI, n. 73 del 21 settembre 2011, dep. 4 gennaio 2012, Aguì, rv. 251780). Deve, pertanto, concludersi che, in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare 10 11 l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (sez. II, n. 1417 dell'11 ottobre 2012, dep. 11 gennaio 2013, P.c. in proc. Platamone ed altro, rv. 254301). Documenti nuovi>> o preesistenti prodotti in sede di legittimità.
2.1. Sempre in via preliminare, occorre osservare che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di documenti nuovi>> diversi da quelli di natura tale da non costituire nuova prova>> e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione. Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita rilevanti ai fini dell'imputabilità - o di morte - rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato (sez. IV, n. 3396 del 6 dicembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, Kurugamage J.S., rv. 233241; sez. III, n. 8996 del 10 febbraio 2011, P., rv. 249614). Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla vantazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. Ne consegue che in Cassazione possono essere prodotti esclusivamente documenti che l'interessato non era stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. Deve, inoltre, ribadirsi anche, come già evidenziato da questa Corte Suprema (sez. III, n. 43307 del 19 ottobre 2001, Bonaffini, rv. 220601) che non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di 11 12 cassazione la lettera dell'art. 327-bis, comma 2, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni.in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del presente libro">>. Si è, in proposito, conclusivamente affermato che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito (sez. II, n. 1417 dell'11 ottobre 2012, dep. 11 gennaio 2013, P.c. in proc. Platamone ed altro, rv. 254302: fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti da parte del difensore di parte civile).
2.2. Occorre anche precisare che la produzione in questa sede di documenti in ipotesi legittimamente acquisiti nel corso del giudizio di merito, che la parte interessata abbia l'onere di allegare al ricorso in virtù dei rilievi in diritto di cui al punto 1.2. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO, non può aver luogo quando i termini per l'impugnazione siano scaduti, dovendo accompagnarsi tempestivamente al deposito del ricorso, a pena di inammissibilità: la già maturata inammissibilità del ricorso per difetto delle necessarie allegazioni di atti di merito in esso richiamati non potrebbe, infatti, in difetto di una previsione normativa ad hoc, essere sanata ex post a termini per l'impugnazione ormai scaduti.
2.3. Alla luce dei rilievi che precedono, privi di rilievo processuale sono, pertanto, i documenti che l'imputato ha personalmente trasmesso in data 12 febbraio 2013, ovvero quando i termini per l'impugnazione erano già irrimediabilmente scaduti. * 74 12 13 Il ricorso US.
3. Ciò premesso, il ricorso del US è integralmente İnammissibile.
3.1. Il primo motivo (mancanza di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 n. 203 del 1991) è inammissibile per difetto di specificità, perché non si confronta adeguatamente con le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante de qua dai giudici di merito, le cui motivazioni si fondono necessariamente, come è fisiologico in presenza, sul punto, di una doppia conforme affermazione di responsabilità (f. 20 s.); esso è, comunque, manifestamente infondato, perché pretende di sostituire la propria diversa, interessata e non documentata valutazione degli elementi rilevanti ai fini de quibus a quella della Corte di appello che, sulla base di argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, come tali incensurabili in questa sede, ha valorizzato le modalità mafiose che hanno connotato la condotta accertata e le minacce implicite che avevano accompagnato la richiesta estorsiva, significative in quanto ricollegate alla fama criminale del mandante, non limitandosi dunque (come conclusivamente lamentato dal ricorrente) a valorizzare la mera appartenenza del ricorrente all'associazione di tipo mafioso de qua.
3.2. Il secondo motivo (mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla liquidazione del danno arrecato alla costituita parte civile) è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza: l'entità del danno va, infatti, valutata caso per caso, con riguardo alla specifica condotta tenuta da ciascun diverso danneggiante ed agli effetti dannosi che ne siano concretamente derivati a carico del danneggiato. Il ricorrente in proposito non ha osservato nulla di specifico, limitandosi inammissibilmente a richiamare la diversa liquidazione operata in relazione al danno arrecato da coimputati, come detto ai fini de quibus irrilevante. 13 14 3.3. Il terzo motivo (mancanza di motivazione quanto alla liquidazione delle spese processuali in euro 1.200 oltre accessori di legge) è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza: il ricorrente non formula alcuna specifica doglianza, limitandosi genericamente a contestare la condivisibilità dell'impugnata statuizione, senza indicare il quantum asseritamente non dovuto, e senza spiegare perché ed in quale misura avrebbe dovuto incidere il quantum posto a carico del coimputato NI (in realtà, liquidato dalla Corte di merito in pari misura). Il ricorso NI.
4. Il ricorso del NI è fondato soltanto limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 6, c.p.; infondate od inammissibili per genericità o per manifesta infondatezza sono le residue doglianze.
4.1. La gran parte delle doglianze promiscuamente formulate per conto del NI si concretizza in presunti vizi di motivazione. Tuttavia, la Corte di appello, sulla base di argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, come tali incensurabili in questa sede (f. 5 ss.), ha valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità del NI: - le dichiarazioni confessorie del US quanto all'ingiustizia della pretesa posta a fondamento della richiesta di pagamento della somma di euro trentamila, poi ridotta alla metà; - le dichiarazioni della p.o. CC (ritenute in parte qua attendibili: f. 7 s.) sul ruolo assunto dal NI (f. 6); - i riscontri, sia pur parziali, ma ritenuti adeguati, alle dichiarazioni del CC (f. 9 s.) · le parziali ammissioni rese dallo stesso NI, che aveva ammesso il contatto con il CC pur descrivendone modalità e causali diverse (f. 12 s.). 14 15 Ha inoltre spiegato- ancora una volta sulla base di argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, come tali incensurabili in questa sede - le ragioni della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni degli imputati e coimputati che scagionano il NI (f. 13 ss.), oltre che dello stesso NI (in particolare, chiarendo il ruolo del NI, uno degli autori del tentativo di estorsione), evidenziando (f. 16) conclusivamente che poteva ritenersi raggiunta la prova certa del fatto estorsivo, quale che ne fosse la causale, e, quanto alla ritenuta responsabilità del NI, le ragioni del maggior grado di credibilità razionale della ritenuta ricostruzione dei fatti rispetto a quella culminata nell'assoluzione - cui aveva ritenuto di pervenire il primo giudice (f. 17 dell'imputato ss.).
4.2. Con riguardo alle specifiche censure del ricorrente, deve in primis rilevarsi che l'esiguità del numero delle pagine dedicate dalla Corte di appello alla motivazione della condanna del NI a fronte di quelle attraverso le quali il primo giudice aveva motivato l'assoluzione costituisce argomento meramente descrittivo, ma assolutamente generico ed insignificante, perché di per sé non sintomatico di alcun vizio di motivazione.
4.2.1. E' infondata la doglianza inerente alla presunta impossibilità (come sostenuto nella memoria del 9 gennaio 2011) di attribuire natura giuridica di testimonianza alle dichiarazioni rese dalla p.o. CC e dagli altri soggetti in origine sentiti come testimoni, per effetto della intervenuta trasmissione degli atti al P.M. competente a procedere in relazione al delitto di cui all'art. 416-ter c.p. non sussiste. L'intervenuta trasmissione degli atti al P.M. competente a procedere in relazione al delitto di cui all'art. 416-ter c.p. non incide, infatti, sulla qualità di persona offesa che va comunque riconosciuta al CC quale che sia stata la natura dei pregressi accordi intercorsi con il * US in ordine al successivo tentativo di estorsione: il 15 16 CC è stato correttamente assunto nella sua qualità di testimone, in quanto all'epoca aveva la veste di soggetto passivo della condotta estorsiva contestata agli imputati, e, d'altro canto, questa Corte Suprema ha già evidenziato che le dichiarazioni di natura testimoniale rese da un soggetto nei cui confronti non sussistono indizi di responsabilità penale restano utilizzabili nei confronti di terzi persino nel caso in cui, nel prosieguo del procedimento, tale soggetto venga ad assumere, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato (sez. VI, n. 28110 del 16 aprile 2010, P.G. ed altra in proc. Spiezia;
sez. VI, n. 4422 del 7 ottobre 2004, dep. 8 febbraio 2005, Sulpizi ed altro, rv. 231446). Il principio vale a maggior ragione quando sopravvenga una diversa qualificazione giuridica non del fatto costituente oggetto di imputazione, bensì di una vicenda che ne costituisca in ipotesi mero presupposto.
4.2.2. Con riguardo alla mancata considerazione di ulteriori elementi indicati nella citata memoria, per contestare l'attendibilità del CC (asseritamente comprovata da intercettazioni telefoniche effettuate in diverso procedimento) e dei testi a carico (asseritamente comprovata da intercettazioni tra presenti effettuate dal fratello del NI, inopinatamente ritenute non utilizzabili e non acquisite, mentre altre intercettazioni effettuate dallo stesso soggetto sono state acquisite ed utilizzate), se anche volesse ritenersi accertato che inter partes sia intervenuto un rapporto ricollegabile ad una vicenda di voto di scambio>>, ciò non comporterebbe automaticamente l'inattendibilità della dichiarazioni, in primis della p.o., relative alle odierne vicende, né impedirebbe la qualificazione delle stesse come tentata estorsione, poiché il "credito" in ipotesi vantato dal US nei confronti del CC sarebbe all'evidenza non giudizialmente azionabile, non potendo ritenersi che il CC fosse giuridicamente tenuto al versamento di quanto promesso nell'ambito dell'ipotizzato pactum sceleris. 16 17 Invero, avendo causa illecita (per contrarietà a norme imperative: art. 1343 c.c.) il contratto consistito nella promessa di c.d. voto di scambio, ogni violenza o minaccia finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato integra il delitto di estorsione, trattandosi di pretesa non tutelabile innanzi all'A.G.: la predetta causa illecita del contratto comporta non solo l'irripetibilità ex art. 2035 c.c. della prestazione eventualmente eseguita, ma anche l'impossibilità di adire il giudice per ottenere l'adempimento coattivo della controprestazione (per affermazioni di principio in tal senso, pur in relazione a fattispecie diverse, sez. VI, n. 1626 del 16 ottobre 1995, dep. 10 febbraio 1996, Pulvirenti ed altri, rv. 203736; sez. VI, n. 39366 del 2 ottobre 2007, P.G. in proc. Oshodin ed altro, rv. 238038; sez. II, n. 44712 del 29 ottobre 2009, Sorrenti, rv. 245693; sez. II, n. 40051 del 14 ottobre 2011, Conversano, rv. 251547). Va in proposito affermato il seguente principio di diritto: < integrano il delitto di estorsione le violenze o minacce esercitate quale ottenere il pagamento della somma promessa per controprestazione di un contratto di "voto di scambio" >>. Nonostante l'insistito riferimento alla vicenda illecita sottostante, il ricorrete NI mostra di disinteressarsi di tale profilo, quasi volendo ricollegare la pretesa legittimità del proprio agire al fatto che il CC fosse debitore, per effetto del pattuito voto di scambio, della somma richiesta, nulla osservando sul fatto che, anche accettando tale ricostruzione dei fatti, la condotta accertata integrerebbe comunque gli estremi della tentata estorsione. Non a caso, nell'ordinanza 15 giugno 2011, la Corte di appello ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dalla difesa del NI ritenendole (come in sua discrezionalità, ex art. 603 c.p.p., e sulla base di argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, come tali 17 *** יין היייייי 18 incensurabili in questa sede) in ampia parte prive di rilievo ai fini della decisione, oltre che in parte prive di ogni minimo livello di affidabilità>>. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
4.2.3. La doglianza relativa alla mancata considerazione delle argomentazioni di cui alla memoria datata 21 gennaio 2011 è formulata in termini del tutto generici, ed è quindi inammissibile, non avendo il ricorrente indicato con la necessaria specificità, in ossequio all'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., le ragioni di fatto e di diritto oggetto della doglianza, in riferimento alla motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte Suprema ha, in proposito, già ritenuto inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (sez. VI, n. 22445 dell'8 maggio 2009, P.M. in proc. Candita ed altri, rv. 244181).
4.2.4. Quanto alla doglianza inerente alla mancata considerazione del fatto che il NI, come risulterebbe ex actis, sarebbe un mero recuperatore di crediti, intervenuto soltanto per procurare un accordo inter partes, si è già osservato che la circostanza è stata motivatamente esclusa dalla Corte di appello (f. 19 s.). Deve, peraltro, aggiungersi che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della 18 זידיו 19 vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (sez. V, n. 40677 del 7 giugno 2012, Petruolo, rv. 253714; sez. II, n. 26837 del 19 giugno 2008, Alfiero, rv. 240701; sez. II, n. 2833 del 27 settembre 2002, dep. 18 gennaio 2013, P.c. in proc. Adamo, rv. 254298). Ciò premesso, pur se in ipotesi si volesse riconoscere al NI il ruolo di mero intermediario, gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte di appello (ed in particolare, tra gli altri, le dichiarazioni rese dalla p.o. CC in ordine alle precise modalità della richiesta ricevuta dal NI: f. 6 s.) non consentirebbero di ritenere che il NI sia intervenuto spinto dalla sola finalità di perseguire l'interesse della vittima, e che il suo intervento sia stato dettato da motivi di solidarietà umana: ne consegue che la qualificazione giuridica del suo contributo causale alle altrui condotte non muterebbe. Deve aggiungersi che è stato lo stesso ricorrente ad introdurre in causa la sua partecipazione alla vicenda de qua in qualità di intermediario, senza peraltro riferire che il suo intervento fosse dovuto alla finalità di perseguire l'interesse della vittima ovvero a motivi di solidarietà umana (ed in relazione a tale ruolo non potrebbe ritenersi intervenuta una mutatio libelli, avendo lo stesso interessato proposto siffatta versione difensiva). Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
4.2.5. Il ricorrente lamenta anche la mancata considerazione del fatto che le dichiarazioni del NI non necessiterebbero di riscontro, mentre quella del CC si, e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal CC, comunque soggettivamente inattendibili. In proposito, nell'evidenziare la evidente impossibilità di ritenere l'incondizionata attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato NI (provenienti da soggetto interessato, e rese ex lege senza alcuna garanzia di genuinità), deve aggiungersi che, per quanto riguarda la presunta assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal CC (la cui intrinseca attendibilità è stata motivatamente ritenuta dalla Corte di appello sulla base di argomentazioni esaurienti, logiche e non 19 20 0 2 contraddittorie, come tali incensurabili in questa sede), la giurisprudenza di questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (per tutte, Sez. un., n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte ed altri, rv. 253214: in motivazione, si è precisato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può risultare opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi). E' opportuno precisare che le Sezioni Unite erano state investite della decisione di altra questione controversa, e che in relazione alla questione de qua si sono limitate a ribadire un orientamento ormai consolidato. Nessun riscontro necessitava, quindi, alle dichiarazioni del CC, al più (comprensibilmente, per evidente intento di autodifesa: anche per lui vale, infatti, il principio nemo tenetur se detegere) reticente in ordine alla causa del preteso pagamento, ma la cui attendibilità in ordine alla successiva vicenda estorsiva è stata, peraltro, principalmente confermata proprio dichiarazioni dalle confessorie del US. Il motivi è, quindi, manifestamente infondato.
4.2.6. Nelle memorie prodotte dall'interessato personalmente vengono essenzialmente ribadite le censure già sin qui confutate. Il rilievo dell'intervenuta archiviazione del procedimento a carico del NI per partecipazione al medesimo sodalizio criminoso cui apparteneva il US è già stato motivatamente svalutato dalla Corte di appello (20), con la cui motivazione in concreto il NI non si confronta apprezzabilmente. 2 20 0 21 Il motivo è, quindi, inammissibile per genericità, oltre che manifestamente infondato.
4.3. Per quanto riguarda il presunto travisamento riguardante l'asserita insussistenza della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale, sussistendo la mera recidiva reiterata, il ricorrente non ha in alcun modo documentato con le necessarie allegazioni (come, al contrario, sarebbe stato suo onere: cfr. § 1.2. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO) la fondatezza della doglianza, rimasta, pertanto, indimostrata. Deve, peraltro, evidenziarsi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, al NI non era contestata la recidiva infraquinquennale, ma una mera recidiva specifica reiterata. Il motivo è, quindi, inammissibile perché non documentato, e comunque manifestamente infondato.
5. Può ritenersi pacifico che il NI non fosse latitante nel momento in cui aveva posto in essere la condotta contestata;
è, peraltro, evidente che la Corte di appello abbia ritenuto implicitamente (in difetto di motivazione ad hoc) estensibile al NI la circostanza aggravante de qua in quanto contestata e configurabile in danno del concorrente US.
5.1. La circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 6, c.p. richiede che il soggetto agente versi in stato di latitanza, ovvero, come precisato dall'art. 296, comma 1, c.p.p., si sottragga volontariamente alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione>>; essa ha quindi natura soggettiva (art. 70, comma 1, n. 2, c.p.), perché riguarda una condizione o qualità personale del colpevole. 21 22 5.2. A norma dell'art. 118 c.p. sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze, aggravanti o attenuanti, concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa>> e quelle inerenti alla persona del colpevole>>. Interpretando quest'ultimo riferimento alla luce di quanto precisato dall'art. 70, comma 2, c.p. (a norma del quale le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva >>), dovrebbe ritenersi che si estendono a tutti i concorrenti le circostanze relative alle condizioni o qualità personali del colpevole>>, sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 59, comma 2, c.p., ovvero se dette circostanze siano conosciute o siano state ignorate per colpa. In tal senso è attualmente orientata la giurisprudenza (a partire da sez. VI, n. 5218 del 10 marzo 1993, Ferrara, rv. 194019; nel medesimo senso, più recentemente, sez. VI, n. 41514 del 25 settembre 2012, Adamo ed altri, rv. 253807, riguardante la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, e sez. V, n. 46340 del 19 settembre 2012, P.G. in proc. Adler ed altri, rv. 253640, riguardante la circostanza aggravante dell'essere stato il sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni). E', peraltro, già emersa una voce in parte dissonante: Sez. III, n. 5029 del 18 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Ventura ed altro, rv. 252086 ha, infatti, ritenuto che, in tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode prevista dall'art. 349, comma 2, c.p., che ha natura soggettiva, si comunica ai concorrenti (non sempre, in quanto inerente a condizioni o qualità personali del colpevole>>, bensì soltanto) quando sia servita ad agevolare l'esecuzione del reato>>: la fattispecie riguardava un concorrente avente la qualità di coniuge dell'agente e pienamente a conoscenza della nomina di quest'ultimo come custode. 22 23 5.3. Il "vecchio" testo dell'art. 118 c.p. prevedeva che le circostanze soggettive si applicassero soltanto al concorrente cui esse si riferivano;
era, peraltro, prevista l'estensione a tutti i compartecipi delle circostanze soggettive non inerenti alla persona del colpevole (ovvero diverse dall'imputabilità e dalla recidiva) che avessero contribuito ad agevolare l'esecuzione del reato. A seguito della riforma dell'art. 118 c.p., si è dubitato della possibilità di continuare ad interpretare il riferimento alle circostanze inerenti alla persona del colpevole>> richiamando la disposizione limitatrice di cui all'art. 70, comma 2, c.p. Una autorevole dottrina ha evidenziato l'esigenza di inquadrare il disposto dell'art. 118 c.p. in una luce rinnovata ed autonoma all'interno della quale la categoria delle circostanze inerenti alla persona del colpevole potrebbe essere posta in correlazione con tutte le ipotesi circostanziali che, in quanto fondate su elementi strettamente connessi alla persona di un singolo concorrente, non sono in grado di riflettersi in alcun modo nel fatto che viene addebitato collettivamente a più persone>>, abbandonando quindi il diretto collegamento - in - precedenza ritenuto pacifico con le categorie di cui all'art. 70 c.p., - perdurando il quale dovrebbe a stretto rigore giungersi a conseguenze assolutamente prive di qualsiasi giustificazione (è stata, in proposito, prospettata esemplificativamente la necessità di estendere a tutti i concorrenti le circostanze attenuanti generiche che siano ritenute per uno solo di essi, valorizzando qualità e/o condizioni personali di quest'ultimo, come in passato l'incensuratezza ed ora le disagiate condizioni di vita). Altra autorevole dottrina ha considerato priva di razionale giustificazione>> l'estensione indiscriminata delle circostanze soggettive concernenti le condizioni o qualità personali del colpevole (e, tra esse, proprio di quella ex art. 61, comma 1, n. 6 c.p.), nonché l'assurdità dell'estensione del recesso e non della desistenza>>, evidenziando per tale ragione la necessità di un necessario intervento di ortopedia interpretativa>> che svincoli l'espressione "inerenti alla persona del colpevole" dalla restrittiva definizione dall'esangue art. 70, perché 23 24 concepito in funzione della vecchia disciplina>>, e la interpreti come clausola di chiusura, comprendente tutte le circostanze (diverse da quelle concernenti i motivi, l'intensità del dolo, il grado della colpa), strettamente soggettive e, perciò, non suscettibili di estensione>>, considerando tali tutte le suddette circostanze soggettive, purché non siano servite ad agevolare la commissione del reato e, quindi, non oggettivizzatesi >>. E' stata rilevata da altra autorevole dottrina una ulteriore discrasia, sempre conseguente all'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 118 e 70 c.p., e riguardante l'applicazione a tutti i concorrenti delle circostanze aggravanti speciali di cui all'art 112, nn. 2, 3 e 4, c.p. che si porrebbe in evidente contrasto con la loro ratio, specificamente volta al contrario a differenziare il trattamento sanzionatorio - riservato ai concorrenti.
5.4. Le discrasie innanzi evidenziate, unite all'ineludibile rilievo che l'estensione delle circostanze ai concorrenti in termini più ampi rispetto a quanto in precedenza previsto non risulta sorretta da una qualsivoglia apprezzabile giustificazione dogmatica, impongono, a parere del collegio, di ripensare il reale possibile significato del quadro normativo in proposito vigente. Dai lavori preparatori della I. n. 19 del 1990 (che ha riformato nel senso innanzi indicato l'art 118 c.p.) emerge che la nuova formulazione della disposizione codicistica avrebbe dovuto consentire di delineare con esattezza l'imputazione delle circostanze, superando il macchinoso sistema (precedente), incentrato sulla distinzione fra circostanze oggettive e soggettive>> (II Commissione permanente Giustizia, seduta 2 febbraio 1989, Resoconto n. 263, 16), non dunque di ampliare per una qualche esigenza di politica criminale - non enunciata l'estendibilità delle circostanze ai concorrenti nel reato. D'altro canto, l'interprete deve necessariamente verificare la conformità ai parametri costituzionali di ogni disposizione nelle diverse interpretazioni che ne appaiano possibili, dovendo di necessità prediligere l'interpretazione costituzionalmente adeguata in luogo di quelle che tali non appaiano. 24 25 E, con specifico riguardo al caso di specie, appare senz'altro in odore di incostituzionalità un'interpretazione dell'art. 118 c.p. che comporti irragionevolmente, in difetto di apprezzabili giustificazioni, neanche enunciate (art. 3 Cost.), l'immotivata compressione della libertà personale (art. 13 Cost.), in evidente difetto di esigenze rieducative (art. 27. comma 3, Cost.), del concorrente nel reato attraverso l'assoggettamento ad un aumento della durata della detenzione conseguente all'estensione, nei suoi confronti, di una circostanza aggravante strettamente inerente alla persona di un concorrente che non abbia (come nella specie può ritenersi pacifico) agevolato la commissione del reato. Può, pertanto, convenirsi con parte autorevole della dottrina sulla necessità di uno sforzo interpretativo che consenta di eliminare le evidenziate discrasie ed addivenire ad un assetto razionale della materia in esame, nonché conforme ai principi costituzionali in argomento evocabili. Ritiene, pertanto, questo collegio che devono considerarsi estensibili ai concorrenti le sole circostanze soggettive concernenti le condizioni e/o le qualità personali del colpevole che abbiano in qualsiasi modo inciso sulla realizzazione del reato concorsuale, ed in particolare - ove si tratti, come nella specie, di circostanze aggravanti abbiano agevolato - l'esecuzione del reato da parte degli altri concorrenti, sempre che questi ultimi siano risultati consapevoli di ciò: in tal modo, l'estensione delle circostanze de quibus risulta pur sempre ricollegabile alla sfera soggettiva del concorrente cui esse non si riferiscano, potendo ritenersi che egli si sia rappresentato ed abbia voluto l'agire concorsuale nella consapevolezza del fatto che la circostanza riferibile ad uno soltanto dei concorrenti abbia agevolato a beneficio di tutti la realizzazione del reato concorsuale oggetto di comune rappresentazione-e-volizione. Va, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto: le circostanze soggettive diverse da quelle "inerenti alla persona del colpevole" si estendono ai concorrenti cui esse non si riferiscono soltanto nel caso in cui - nella consapevolezza dei concorrenti - abbiano agevolato la realizzazione del reato concorsuale (applicazione 25 26 riguardante la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 6, c.p.)>>. Nel caso di specie, se non può dubitarsi del fatto che il NI fosse consapevole della latitanza del concorrente US (f. 6 della sentenza impugnata), è risultato pacifico e non contestato che la circostanza si è rivelata assolutamente improduttiva di effetti agevolativi in ordine alla realizzazione del reato concorsuale. -5.5. In accoglimento delle conclusioni sul punto concordi del ricorrente e del P.G., va, pertanto, esclusa l'estensione della circostanza aggravante in oggetto al concorrente NI.
5.5.1. Deve evidenziarsi che sia il ricorrente NI che i PP.MM. (non ricorrenti) non hanno formulato doglianze in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, relativamente al quale deve, peraltro, rilevarsi quanto segue: - la circostanza più grave ex art. 63, comma 4 c.p., è la recidiva reiterata specifica (che comporta un aumento di pena pari a due terzi), non- come ritenuto dalla Corte d'appello - la circostanza di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (che comporta un aumento di pena da un terzo alla metà); il conclusivo aumento di pena per la recidiva (commisurato in - - secondo quanto dichiara la Corte- concreto in misura pari ad un terzo, in implicita applicazione dell'art. 63, comma 4, c.p.) è stato in realtà operato aumentando la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro novecento di multa alla pena finale di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, con aumento in concreto operato in misura ben superiore rispetto al terzo in premessa dichiarato. Esclusa in ogni caso la possibilità di pervenire, in difetto del ricorso del P.M., ad una pena maggiore emendando il primo errore, deve rilevarsi che anche il secondo errore in difetto di ricorso ad hoc - dell'interessato - non sarebbe emendabile d'ufficio. Invero, l'art. 609, comma 2, c.p.p. consente a questa Corte Suprema unicamente, nei casi in cui il ricorso non risulti originariamente 26 2 227 inammissibile (sez. I, n. 1238 del 14 marzo 1994, Riganti, rv. 197412), di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena, che ricorre nei casi in cui sia stata irrogata una pena tout court per legge non irrogabile (cfr., ad esempio, sez. V, n. 24926 del 3 dicembre 2003, dep. 1° giugno 2004, Marullo, rv. 229812, e sez. V, n. 36293 del 9 luglio 2004, Raimo, rv. 230636, entrambe inerenti all'applicazione illegittima della pena della reclusione per il reato di lesioni lievissime, che rientra nella competenza del giudice di pace ed è punito con la multa anche nei casi in cui il processo sia stato celebrato dinanzi a giudice diverso). Al contrario, esula dall'ambito delle attribuzioni officiose di questa Corte Suprema la fattispecie in esame, nella quale la pena irrogata al NI conclusione del processo, indicata nel dispositivo letto in udienza, era senza dubbio legale (poiché ad essa sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione delle varie determinazioni intermedie, inerenti alla individuazione della pena base per la fattispecie tentata ed agli aumenti per le singole circostanze aggravanti concorrenti), ed il vizio riscontrabile riguarda, a ben vedere, unicamente il profilo motivazionale, ovvero l'indicazione del percorso argomentativo attraverso il quale la Corte ha ritenuto di giungere alla conclusiva determinazione della pena irrogata. In relazione ad esso, il sindacato di legittimità non può attivarsi d'ufficio, ma unicamente su ricorso della parte legittimata ed interessata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p. (nel caso di specie ricorre, in particolare, una evidente contraddittorietà della motivazione, per essere stato dichiarato un aumento per la recidiva pari ad un terzo, ed operato un aumento in misura maggiore). Va in proposito affermato il seguente principio di diritto: esula dall'ambito dei poteri officiosi di cui all'art. 609, comma 2, c.p.p., la rideterminazione del trattamento sanzionatorio di per sé complessivamente legittimo, nel caso in cui l'indicazione del percorso argomentativo attraverso il quale il giudice di merito ha ritenuto di giungere alla conclusiva determinazione della pena irrogata sia inficiata da vizi di motivazione (Fattispecie nella quale è stata ravvisata la · -non emendabile, in difetto di ricorso dell'imputato - contraddittorietà della 27 28 motivazione, perché la pena irrogata era legale, ma in motivazione era stato dichiarato un aumento per la recidiva pari ad un terzo, ed operato un aumento in misura maggiore)>>.
5.5.2. Per effetto dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 6 c.p., la pena da irrogare al NI va così rideterminata: - pena base per la tentata estorsione: anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa;
- aumentata (come erroneamente indicato dalla Corte d'appello) ex art. 7 I. n. 203 del 1991 ad anni 4 di reclusione ed euro 800 di multa;
- ulteriormente aumentata (di un terzo, ovvero nella misura indicata dalla Corte d'appello) per la recidiva ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.066 di multa. Risulta in tal modo in concreto superato l'ulteriore errore di calcolo innanzi evidenziato. Le statuizioni accessorie.
6. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso del US comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NI BE limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 6, cod. pen., che esclude, e per l'effetto ridetermina la pena in anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro millesessantasei/00 di multa;
rigetta nel resto il ricorso. 28 29 Dichiara inammissibile il ricorso di US OR e condanna il ricorrente predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 febbraio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltran Piercamillo Davigo- DEPOSITATO IN CANCELLERIA JL 23 MAG 2013 ILL CANCELLE Claudia Pianelli 29