Versione
1 gennaio 1994
1 gennaio 1994
>
Versione
19 ottobre 1999
19 ottobre 1999
>
Versione
29 febbraio 2004
29 febbraio 2004
>
Versione
10 marzo 2010
10 marzo 2010
>
Versione
3 dicembre 2010
3 dicembre 2010
>
Versione
18 dicembre 2010
18 dicembre 2010
>
Versione
22 maggio 2012
22 maggio 2012
>
Versione
17 ottobre 2012
17 ottobre 2012
Art. 106. Albo degli intermediari finanziari 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.
(37) (38) ((54)) ------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come novellato dal presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , come modifcato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che " A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto."
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
----------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , previgente."
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell' articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.
(37) (38) ((54)) ------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come novellato dal presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , come modifcato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che " A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto."
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
----------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , previgente."
Commentari • 294
- 1. AGEVOLAZIONI REOCO - Non applicabili a NPL non ceduti da banchehttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 29 aprile 2021 · 208.75728
La normativa che agevola le operazioni compiute dalle società Reoco nell'ambito di una cartolarizzazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) non è estensibile all'acquisto di crediti deteriorati (Npl), derivanti da finanziamenti bancari, effettuato mediante una cartolarizzazione, quando il soggetto cedente non sia una banca o un intermediario finanziario autorizzato in base all'articolo 106 del Dlgs 385/1993 (il Tub, testo unico bancario). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 1656Provvedimento: […] con determina del 21 luglio 2015, per aver prodotto tardivamente la regolare cauzione richiesta ai sensi dell'art.38, comma 2 bis del D.Lgs. n.163 del 2006; segnalava in proposito Consip spa che nel disciplinare era prevista tra l'altro la garanzia di intermediario iscritto nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385 del 1993, che tuttavia il suddetto articolo non era ancora operativo per mancanza di disposizioni attuative, che pertanto trovavano ancora applicazione i pregressi artt.106 e 107 del D.Lgs. n.385 del 1993, che nel caso di specie la cauzione prestata dai soggetti iscritti nell'elenco speciale ex art.107 del D.Lgs. n.163 del 2006 era aderente al disciplinare, […]Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- domanda istruttoria·
- regolamento della cauzione·
- sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo·
- regolarizzazione documentale·
- art. 38, comma 2 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006·
- principio di massima partecipazione·
- art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993·
- eccesso di potere·
- esclusione da gara·
- principio di affidamento·
- annullamento dell'atto amministrativo