Articolo 5 del Codice penale
Articolo 3 bisArticolo 6
Versione
1 luglio 1931
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Versione
31 marzo 1988
Art. 5.

(Ignoranza della legge penale)

Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. ((109)) -------------- AGGIORNAMENTO (109)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n. 364 (in G.U. 1ª s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile".
Entrata in vigore il 31 marzo 1988
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