Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 80.
(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire piu' sentenze o piu' decreti di condanna.
(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire piu' sentenze o piu' decreti di condanna.
Commentari • 65
- 1. Art. 31 disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penalehttps://www.brocardi.it/ · 139.09787
Gli effetti giuridici della recidiva verificatasi prima dell'attuazione del codice penale sono regolati dalle disposizioni del codice penale abrogato. Per determinare la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione del codice penale, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi, salvo che prima dell'attuazione del codice siano decorsi i termini stabiliti nell'articolo 80 del codice penale abrogato. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.608 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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Giurisprudenza • 455
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20870Provvedimento: […] Sez. 1 Num. 20870 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 03/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di nuovo calcolo della pena da espiare avanzata da IR DA, con riferimento alle sedici sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, in applicazione della disciplina di cui all'art.80 cod. pen. […] Invero, il ricorrente non si confronta in alcun modo con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal Tribunale di Oristano per escludere l'applicabilità, nel caso di specie, degli artt.78 e 80 cod. pen. alla pena pecuniaria della multa;Leggi di più...
- condanna spese processuali·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
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- art. 80 cod. pen.·
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