2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 81, quarto comma del codice penale .
3. Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.