Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2012, n. 25255
CASS
Sentenza 14 febbraio 2012

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Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. (In motivazione, la Corte ha precisato che la qualifica di pubblico ufficiale spetta a qualunque pubblico dipendente che la prassi e la consuetudine mettano in condizione di detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione).

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    Avvocato del Foro di Milano. Nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 9 settembre 1985, si è laureato nell'aprile del 2010 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo la tesi avente titolo "I delitti contro le confessioni religiose (Legge 24 febbraio 2006, n. 85)" col ch.mo prof. Mario Romano e riportando la valutazione pari a 110/110 con lode. Dall'ottobre del 2010, collabora presso lo Studio Legale Associato Stella. Dal 2010 è membro del Centro Studi Federico Stella sulla Giustizia penale e sulla Politica Criminale istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2011 è componente del Comitato di Redazione di "Rivista italiana di medicina legale e del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2012, n. 25255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25255
Data del deposito : 14 febbraio 2012

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