Sentenza 14 febbraio 2012
Massime • 2
Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
Integra il delitto di peculato la condotta del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene. (In motivazione, la Corte ha precisato che la qualifica di pubblico ufficiale spetta a qualunque pubblico dipendente che la prassi e la consuetudine mettano in condizione di detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione).
Commentari • 52
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Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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Avvocato del Foro di Milano. Nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 9 settembre 1985, si è laureato nell'aprile del 2010 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo la tesi avente titolo "I delitti contro le confessioni religiose (Legge 24 febbraio 2006, n. 85)" col ch.mo prof. Mario Romano e riportando la valutazione pari a 110/110 con lode. Dall'ottobre del 2010, collabora presso lo Studio Legale Associato Stella. Dal 2010 è membro del Centro Studi Federico Stella sulla Giustizia penale e sulla Politica Criminale istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2011 è componente del Comitato di Redazione di "Rivista italiana di medicina legale e del …
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In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE SENTENZA (data ud. 19/01/2017) 24/03/2017, n. 14738 sul ricorso proposto da: C.D. nato il (OMISSIS); C.G. nato il (OMISSIS) avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2012, n. 25255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25255 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Presidente - del 14/02/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 235
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 36557/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IC, nato il [...] a [...];
contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno, emessa il 23/02/2010;
- letti il provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. Ruggiero A., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Salerno, rigettando l'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza pronunciata il 28 novembre 2001, con cui il locale Tribunale aveva condannato ER RD - riconosciute le circostanze attenuanti previste dall'art. 62 c.p., n. 4, art. 62- bis c.p. e art. 323-bis cod. pen. - alla pena (condizionalmente sospesa) di un anno di reclusione, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per corrispondente periodo. Al ER è stato addebitato di avere, in qualità e nell'esercizio delle sue funzioni di professore associato preso l'U.O. Urologia dell'ospedale S. Chiara di Pisa, esercitato attività professionale intra moenia senza versare all'Azienda ospedaliera i corrispettivi delle visite per la conseguente ripartizione di essi secondo legge tra l'Azienda e l'indagato (rispettivamente 22% e 78%), così appropriandosi delle somme ricevuto per le visite di GO TO, di AL CO, Di CI IO, La SC RA, MA SE, DI IO, PA DO, effettuate in Pisa e in Salerno.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, che deduce:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per vizio di motivazione in relazione ai requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del reato di peculato;
b) violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento all'art. 314 c.p., in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per vizio di motivazione e travisamento del fatto in relazione alla valutazione delle emergenze probatorie acquisite con l'istruttoria dibattimentale.
3. In data 27 gennaio scorso sono stati depositati dal difensore motivi aggiunti, connessi alla terza delle censure sopra indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi sono infondati, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide.
1.1. Integra, infatti, il delitto di peculato la condotta del medico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso direttamente dai pazienti l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all'azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene (Cass. n. 39695/2009, Rv. 245003, Russo).
1.2. In ordine al secondo motivo, relativo alla qualifica di pubblico ufficiale, detta qualità deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che le prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell'amministrazione (v. Cass. n. 2969/2005, Rv. 231474, Moschi e la già citata sentenza n. 39695/2009).
2. Per quanto concerne il terzo motivo ed i motivi aggiunti, manifestamente infondati, va ribadito che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Cass. n. 27429/2006, Rv. 234559, Lobriglio;
Sez. 5, Sentenza n. 39048/2007, Rv. 238215, Casavola).
La nuova disciplina consente di dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva.
Orbene, i rilievi difensivi in ordine al travisamento della prova (così qualificata la deduzione del ricorrente) relativa al rilascio al pazienti visitati dalla fattura per il corrispettivo ricevuto, risulta del tutto marginale e per nulla decisiva. All'imputato non è stato addebitato un illecito fiscale, bensì l'appropriazione indebita di denaro spettante all'Ente pubblico: la Corte territoriale ha ritenuto "accertato che il ER, in occasione delle visite effettuate presso l'Ospedale di Pisa e presso il proprio studio a Salerno non compilava il bollettario deputato proprio alla ripartizione delle somme tra il professionista e l'Ente di appartenenza e dunque tratteneva per sè interamente le somme riscosse, anche per la parte spettante all'Ente stesso".
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012