Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
Riveste efficacia indiziante del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416 bis cod. pen., la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarietà (cosiddetta."colletta") a favore di detenuti inseriti nell'associazione mafiosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2013, n. 35997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35997 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 05/06/2013
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 948
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA RD - Consigliere - N. 9001/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI PE IN N. IL 27/08/1968;
avverso l'ordinanza n. 2203/2012 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 09/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto.
udito il difensore avv. Petitti Bartolomeo e avv. Gianzi PP Antonio.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 9.11.2012, il tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato l'ordinanza 10.10.2012 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere a IO PP VI, in ordine al reato ex art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 5, perché accusato di far parte, insieme ad altre persone, tra cui LO LE, AL AT, AL RD, AL UN, dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta, operante da anni sul territorio piemontese ed aventi propri referenti in strutture organizzate insediate in Calabria - i cui componenti sono sottoposti a procedimento giudiziario, svolto dall'A.G. di Reggio Calabria - costituita da articolazioni territoriali denominate "locali", tra cui locale di Nichelino, di Chivasso, di NO RI (in cui sono collocati i predetti e il IO).
Questa associazione, secondo gli inquirenti, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omerta', ha lo scopo di commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro la vita e l'incolumità fisica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico economico, nonché reati volti ad ostacolare il libero esercizio del voto.
Il presente procedimento nasce da indagini, che sono state dagli inquirenti, denominate "Colpo di coda", aventi ad oggetto il locale di Chivasso - la cui emanazione è il locale NO RI - e costituiscono lo sviluppo delle indagini, denominate "Minotauro". In entrambi i procedimenti nati da queste indagini, gli inquirenti hanno riconosciuto a un dato fattuale (la raccolta di denaro destinato ai detenuti) l'efficacia dimostrativa della partecipazione, da parte di chi vi presenzi come operatore o come beneficiario, all'associazione predetta, nelle sue varie articolazioni. Nell'interesse del IO è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge, in riferimento all'art. 273 c.p.p. e all'art.416 bis c.p.; per mancanza e manifesta illogicità della motivazione,
in ordine alla sussistenza dei gravi indizi: non vi è alcun elemento idoneo a costituire il complesso di facta concludentia, necessari per ritenere l'inserimento organico nel clan criminoso, nella specifica articolazione del locale NO RI.
Non costituiscono, secondo il ricorrente, elementi rilevanti a tal fine la registrazione della conversazione 12-10.2011, tra LO AR e LO SI, in cui gli è attribuito il ruolo di componente del sodalizio;
la partecipazione a riunioni, di cui non sono noti lo scopo e l'oggetto; il conferimento di 100 Euro in favore del detenuto LO LE: tale somma non può essere considerata la partecipazione al "mantenimento" del predetto, in considerazione del lungo periodo di detenzione, da questi sofferto, compreso tra l'8.6.2011 e il 23.10.2012; la congettura interpretativa dell'episodio della macellazione di un maiale, da lui organizzata nell'abitazione di LE UN, durante la permanenza in carcere del capo del locale Chivasso;
i giudici hanno interpretato tale episodio come elemento indiziante, in quanto è risultato che nel corso della riunione, la nuora SI OS, tornata da un colloquio con il detenuto, trasmise un messaggio al IO, il quale, per telefono, lo comunicò a AL AT. Da questi e dagli altri elementi di fatto analizzati ed assemblati dagli inquirenti non emerge la vigenza, nel territorio di Chivasso, in cui è operante il locale NO RI (oltre al locale omonimo, Chivasso), del metodo mafioso, inteso come assoggettamento, seppur non totalizzante, della società civile all'associazione mafiosa o, meglio, una situazione di asservimento di settori della comunità che vengono vessati dagli affiliati. Perché sussista un metodo mafioso intimidatorio è necessario la proiezione esterna dell'associazione mafiosa e il suo radicamento nel territorio. Non sono significativi gli episodi da cui i giudici hanno tratto il convincimento sulla sussistenza di un metodo mafioso nell'assoggettamento della società civile ai voleri e agli interessi dall'associazione, in quanto riguardano controversie lavorative,di carattere sentimentale (AL RD e CA), di carattere condominiale (AL RD), che nulla hanno a che vedere con questioni di interesse mafioso.
L'esito negativo per il candidato sostenuto dai AL nelle elezioni amministrative del comune di Chivasso attesta l'insussistenza del ricorso, nella competizione politica, al metodo mafioso.
2. violazione di legge in riferimento all'art. 275 c.p.p.: non può condividersi l'assunto del tribunale, secondo cui la sussistenza di gravi indizi di reato associativo comporta la presunzione assoluta di pericolosità sociale e quindi la presunzione di idoneità esclusiva della custodia in carcere, superabile solo dalla scelta dissociativa/collaborativa.
Il ricorso non merita accoglimento.
Va rilevato che il quadro indiziario delineato dal Gip e confermato dal tribunale del riesame, contiene una ricostruzione storica e una valutazione giuridica, allo stato delle indagini, sufficientemente giustificative della ritenuta sussistenza del reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. e della qualifica di partecipe attribuita al ricorrente.
Tale associazione denominata 'Ndrangheta, di origine calabrese, secondo gli inquirenti si e' estesa in Piemonte, attraverso alcune strutture decentrate, tra cui il locale NO RI, di cui è indicato come componente i fratelli AL e il ricorrente. È noto che, a fronte della forma libera che caratterizza la fisionomia del reato associativo e della mancata tipizzazione della relativa condotta di appartenenza, è stata fissata dal legislatore e dall'interprete la tipicità delle caratteristiche fondamentali dell'associazione mafiosa, che sono tre: la forza di intimidazione del vincolo associativo, cui consegue una condizione di assoggettamento e di omertà di interi settori della comunità sociale di alcune aree del territorio nazionale;
il metodo dell'associazione, che consiste nell'avvalersi di tale forza intimidatrice;
il programma finale, avente ad oggetto la commissione di delitti, l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti e servizi pubblici, ovvero il conseguimento di profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri;
il condizionamento della vita democratica del paese, attraverso la limitazione del libero esercizio del diritto di voto dei cittadini. Sotto i primi due profili, autorevole dottrina richiama l'attenzione su di una caratteristica tipica delle associazioni di stampo mafioso attualmente operanti: esse, a causa della fama acquistatasi con atti di violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacolasse l'attività, sono ormai in grado di incutere timore per la loro stessa esistenza, generando in coloro con cui vengono in contatto una condizione di assoggettamento, cioè di sottomissione incondizionata, e un conseguente atteggiamento di omertà, cioè di reticenza e di rifiuto di collaborare con gli organi inquirenti, dettato dalla esperienza di ritorsioni e rappresaglie,in danno dei trasgressori della regola del silenzio. Tali requisiti si collegano, da un lato, agli effetti prodotti da precedenti comportamenti intimidatori;
dall'altro, alla possibilità di utilizzare tali effetti per la realizzazione dello scopo finale: si collegano ad un'attività precedente, perché l'associazione ha acquistato la sua forza, proprio in virtù dei reiterati comportamenti di violenza e di minaccia;
si riferiscono alla possibilità futura di utilizzare questa forza, dato che questa, oltre a consentire ai soci di poter contare su un'efficace protezione (l'omertà), da parte di coloro che sono a conoscenza della "cattiva fama" dell'organizzazione, fa apparire assai più agevole l'intimidazione di quei soggetti, la cui sottomissione all'associazione influisca sulla potenzialità dell'associazione di conseguire i propri obiettivi nel campo economico, politico, giuridico.
Questo collegamento della forza intimidatrice con il passato presuppone quindi non solo pregresse attività di criminose attività di violenza e minaccia, ma anche che esse abbiano manifestato uno spessore qualitativo, territoriale, mediatico tale da conferire una capacità promozionale all'espansione del timore,
dell'assoggettamento e dell'omertà nella collettività originaria e in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e di agire, in vista della, realizzazione dei programmi intermedi e del programma finale di sostanziale esercizio del potere uno o più territori. Perché sia configurabile il fondamentale requisito dell'utilizzazione sistematica della forza intimidatoria (il ed metodo mafioso), è stato posto l'interrogativo - se sia necessario che l'associazione ne abbia tratto effettivamente utilità, ovvero - se sia sufficiente che essa si proponga di utilizzarla, anche se poi non se ne sia concretamente servita. In altri termini, il verbo avvalersi,contenuto nella norma, allude necessariamente a uno specifico ed esteriore comportamento intimidatorio?
Esemplificando con ipotetiche manifestazioni della forza intimidatrice, è stato rilevato che il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme, in correlazione al livello raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione, rappresentate da:
a) esplicito e mirato avvertimento mafioso - rispetto al quale il timore già consolidato funge da rafforzamento della minaccia specificamente formulata;
b) messaggio intimidatorio avente forma larvata o implicita (avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione per un comportamento attivo o omissivo del destinatario, con implicita richiesta di agire in conformità);
c) assenza di messaggio, con silente richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito. In quest'ultima ipotesi di messaggio silente,1'espressione utilizzazione della forza intimidatoria non è ricollegabile a una specifica, attuale condotta degli associati, ma a una situazione, creata da una pregressa,vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione, che, in virtù delle promozioni di assoggettamento e omertà, non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia. Il metodo mafioso dell'avvalersi della forza intimidatoria - una volta che abbia creato un alone extraterritoriale, che ne proietta la forza intimidatrici al di là degli originari confini geografici e socio-economici - non si manifesta necessariamente con contingenti atti di delinquenza comune(i reati fine,diretti alla coercizione, alla limitazione delle libertà di manifestazione del pensiero, di produrre reddito esentasse da balzelli mafiosi, di rapportarsi lealmente con le istituzioni, di esercitare i diritti politici), ma è ricostruibile con elementi fattuali, che, anche se non illeciti, sono funzionali alla realizzazione di un indispensabile programma strumentale, realizzazione che riceve quindi spinta non da specifici atti promozionali di paura, assoggettamento, omertà, ma dalla cattiva fama, conquistata in precedenza dall'associazione. L'ineludibile funzionalità del programma intermedio alla realizzazione del programma finale lo rende oggetto di dolo specifico, identificato nell'intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo,ove il messaggio - fondato sulla fama - non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti. Posto che qualsiasi organizzazione che gestisce in maniera illecita mezzi e fini, non è disposta compromettere la propria esistenza e ad arrestare la propria azione dinanzi all'eventualità che la loro fama si riveli insufficiente a piegare la volontà dei destinatari, i componenti sanno e si son curati di far sapere di essere intenzionati a ricorrere a metodi di persuasione più diretti ed espliciti. Un gruppo avente natura di associazione mafiosa si presenta quindi caratterizzato, nella consolidata storiografia giudiziaria nel campo mafioso, da un nucleo di associati, da un programma criminoso, da una proiezione territoriale della propria forza intimidatrice, da una o più tipologie di condotte lecite e illecite, svolte in un molteplice fronte. In questa proiezione collettiva e corale alla commissione di fatti criminosi, che possono infrangere le norme dello Stato, hanno acquistato rilievo - agli occhi dei consociati e conseguentemente all'attenzione degli inquirenti dello Stato - vincoli di fedeltà,di reciproca assistenza tra gli adepti dell'associazione, operanti nello scontro perdente, con il potere repressivo dello Stato esercitato con i provvedimenti processuali o definitivi, di privazione della libertà personale di alcuni aderenti.
Questo aspetto organizzativo dell'associazione mafiosa di difesa, rispetto alla rivincita della legge penale, ha messo in luce - nei processi aventi ad oggetto il crimine associativo - un dato patrimoniale utile ai fini dell'individuazione dell'associazione della ricostruzione del rapporto intercorrente tra gli indagati e l'associazione medesima: la inclusione dei primi tra i retribuiti con i profitti criminali. Tale circolazione di denaro - in nome della solidarietà e della resistenza alla legalità - ha condotto razionalmente,all'interno della ormai consolidata storiografia giudiziaria - alla considerazione che trattasi della corresponsione al detenuto, a titolo di compenso, per i meriti acquisiti in passato e a titolo di vincolo, per il futuro, ipotecandone la persona e le energie al servizio dell'associazione mafiosa, di cui sono logicamente da ritenere componenti, sia pure con limitata potestà di azione.
Proprio il suindicato aspetto organizzativo di difesa mafiosa (la presenza degli indagati nella raccolta e nella distribuzione di denaro, in funzione di riparazione dei guasti creati dall'intervento punitivo dello Stato) ha ottenuto dai magistrati del presente procedimento il riconoscimento di dato illuminante della sussistenza dell'associazione mafiosa e della partecipazione ad essa dei ricorrenti, così come è stato delineato nel capo di imputazione. Tale circolazione di denaro ha portato il Gip e il tribunale del riesame alla considerazione che trattasi proprio della suddetta corresponsione al detenuto, a titolo di compenso, per i meriti acquisiti in passato e a titolo di vincolo, per il futuro, ipotecandone la persona e le energie al servizio dell'associazione mafiosa, di cui sono logicamente da ritenere componenti. Il tribunale del riesame di Torino ha quindi confermato la razionale considerazione, secondo cui la presenza di alcuni indagati tra i partecipi alla raccolta e alla distribuzione del fondo solidarietà detenuti abbia efficacia indiziaria della partecipazione, da parte dell'operatore o del beneficiario, all'associazione predetta, nelle sue varie articolazioni Questa raccolta di denaro non è giustificata da solidarietà familiare, in quanto gli inquirenti dimostrano di aver accertato che i versamenti sono stati effettuati da persone che non sono legate da rapporti di parentela ai beneficiari. In base alle dichiarazioni di collaboratori, di cui è stata verificata l'affidabilità, hanno raggiunto il convincimento che sussiste l'obbligo degli aderenti ad aiutare economicamente la famiglia, i cui componenti sono detenuti;
da questo dato gli inquirenti hanno tratto la seguente considerazione: se partecipare alle attività di sostegno dei consociati in carcere costituisce un preciso obbligo di quelli liberi, ne consegue che tutti coloro che - senza essere indicati come soggetti di distinti rapporti definiti altri con l'associazione - abbiano partecipato ad una colletta, sono consociati. Secondo l'ordinanza del tribunale del riesame "La colletta deve intendersi inequivocabilmente indicatore fattuale, da quale desumere la compenetrazione di tutti i partecipi nel tessuto organizzativo associativo e, al tempo stesso, prova dell'affiliazione, in quanto i non associati, per quanto legati da stretta amicizia, non vi possono essere ammessi"(p. 25).
Fulcro di questo convincimento deriva dalle intercettazioni di conversazioni ambientali, intercorse tra IN IE - personaggio intraneo ad alto livello nell'associazione - e il figlio NI - nelle date 14 e 18 dicembre 2011 e 12 ottobre 2012, aventi ad oggetto l'indicazione di autori e degli importi dei versamenti, nonché dei beneficiari e dell'importo delle somme ad essi destinato. L'obbligatorietà di contribuire alla raccolta di fondi, a scopo assistenziale (a beneficio materiale e morale dei detenuti,che percepiscono la persistenza, nonostante l'esilio carcerario, del rapporto dare/avere con l'associazione) è affermata anche da LA ND CA (legata al AL RD e profondamente inserita nel costume e nelle regole del clan), in dichiarazioni datate 27.10.2012, a proposito della regola gravante sugli "amici" dell'aiuto economico in favore dei familiari del detenuto (p. 24).
Anche il IO PP VI è inserito in questa catena di solidarietà in difesa della compattezza della struttura mafiosa, messa in pericolo dall'intervento punitivo dello Stato. Egli partecipa alla raccolta di denaro in favore del vertice LO LE, senza che nessuna convincente giustificazione sia stata offerta a questa donazione, in modo da contestarne il carico indiziario, in relazione alla partecipazione al clan di comune appartenenza. Questo contributo non è limitato ad una sola donazione di 100 Euro, ma si articola, secondo la precisa elencazione contenuta nell'ordinanza, in altre due collette in agosto 2011, in un'altra in ottobre, in novembre dello stesso anno e nel marzo del 2012. ND VR ha dichiarato di aver ricevuto somme di denaro da trasmettere al LO LE, attraverso una doppia mediazione (IO e Di MA AT).
I giudici di merito hanno anche messo in evidenza la costante presenza del IO nelle riunioni di preparazione e fondazione di questo nuovo locale NO RI, anche in una il cui fondamentale rilievo indiziario è stato efficacemente messo in evidenza.
Si tratta della riunione-apparentemente conviviale, incentrata sulla macellazione di un suino nell'abitazione UN UN (vice segretario locale del partito U.D.C.), figlio di UN LE, capo del locale Chivasso e detenuto nell'ambito del procedimento Minotauro. L'apparenza della innocente convivialità emerge con il ritorno dal carcere della nuora OS SI, che comunica un messaggio del capo a IO, che, a sua volta, lo trasmette telefonicamente a AL AT.
Altri elementi indiziari dell'alto rango di partecipe del IO all'associazione sono costituiti - dalla frequentazione con numerosi elementi importanti della 'Ndrangheta locale (elencati a p.66 dell'ordinanza);
- dalle dichiarazioni di CA LA, sulla sua funzione di esattore, unitamente ai fratelli AL AT, AL UN e AL RD, di somme di denaro presso terzi debitori e sulla sua costante presenza in tutti gli affari di costoro;
- dal suo coinvolgimento nella vicenda di concorrenza nella gestione di sale da giochi, che vede come protagonisti i AL e che si conclude, su suggerimento dello stesso ricorrente, con un accordo, secondo cui a costoro e' dovuto, in assenza di specifica giustificazione, il 20% dei proventi di due sale, gestite dai concorrenti.
Altra connotazione di questo tipo di associazione criminale è costituito - alla luce di accertamenti conseguiti con efficacia di giudicato - dell'inquinamento della democrazia degli enti territoriali: nelle parti del territorio nazionale,in cui il contropotere mafioso abbia acquistato una crescente forza espansiva, alcuni componenti degli organi deliberativi ed esecutivi,si sono trasformati da rappresentanti di legittimi interessi della base elettorale, in rappresentanti di illegittimi interessi dei manovratori degli elettori: un consistente numero di cittadini, titolari del diritto al voto, sono stati snaturati a meri utenti di scheda elettorale, da inserire nel circuito commerciale, gestito dall'organizzazione criminale. Si assiste così - in alcune parti del Paese - al paradosso della democrazia rappresentativa: questa diventa strumento di rafforzamento della sopraffazione e della tirannia dei poteri mafiosi, i quali, grazie alle azioni di determinati eletti, si espandono dal territorio all'interno delle istituzioni e, da queste, si ripresentano con maggiore autorevolezza e maggiore forza di attrazione tra i consociati.
Oggetto dell'accordo sono i voti fatti confluire dalla mafia verso l'eletto e l'impegno di questi di sdebitarsi, assumendo specifiche iniziative amministrative e favorendo specifici personaggi, in violazione delle regole giuridiche e in conformità alle regole del più forte.
Questo aspetto direttamente politico del fenomeno mafioso (espresso nell'inquinamento della democrazia rappresentativa negli enti pubblici territoriali) e l'inquadramento in esso del comportamento di alcuni indiziati, appartenenti ad entrambi i suindicati locali di Chivasso e di NO RI, sono stati evidenziati razionalmente dall'ordinanza impugnata. Il tribunale confermando le argomentazioni dell'ordinanza coercitiva, ha conseguito il convincimento alla luce dei criteri di scelta dei canditati - avulsi da opzioni ideali o comunque di dimensione sociale - e funzionali esclusivamente agli interessi del gruppo;
ha razionalmente e insindacabilmente ritenuto che, a monte dell'individuazione dei candidati e del successo di taluno di essi tra i componenti dell'assemblea elettiva del comune di Chivasso - non sia previsto uno spontaneo ed autonomo consenso da parte dei cittadini, ma un accordo tra la consorteria e l'aspirante consigliere comunale, nella prospettiva di iniziative amministrative, favorevoli a specifici personaggi, adottate in violazione delle regole giuridiche e in conformità alle regole del più forte. In tal senso è stata correttamente interpretata la conversazione tra un candidato e LO LE, vertice del locale NO, nel corso della quale quest'ultimo dissuade l'interlocutore da candidarsi alle elezioni amministrative, in quanto già candidato "uno dei nostri" (p. 71). L'aspetto anomalo della competizione politica in questa parte del territorio italiano è messa in particolare evidenza dal tribunale, laddove richiama il non lieve particolare che uno dei personaggi più attivi in questa inquinata campagna elettorale è UN UN, vice segretario locale di un partito ripetutamente al governo centrale (U.D.C). Efficacemente è sottolineata dal tribunale la sensibilità del AL RD per la democrazia rappresentativa e per la corretta gestione della votazione, manifestata con l'inserimento, a sua cura, di quattro o cinque scrutatori di fiducia. Correttamente dai giudici di merito non ha ricevuto rilievo di smentita a questo elemento indiziario l'esito negativo dell'impegno elettorale dei componenti dei locali, in quanto razionalmente è stato ritenuto che in questo caso, più che mai, importante non è vincere, ma è partecipare con le modalità mafiose.
Quanto alle esigenze cautelari, in maniera del tutto insindacabile, l'ordinanza impugnata fa rilevare che la presunzione relativa di esigenze cautelari è superabile solo attraverso elementi che offrano la dimostrazione della rescissione del vincolo associativo, realizzata attraverso condotte positive incompatibili con la tradizione, la cultura, la prassi operativa del proprio vissuto mafioso. Queste condotte non risultano esistere e quindi, persistendo l'originaria pericolosità, prende corpo l'idoneità esclusiva della misura della custodia in carcere. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013