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8 agosto 1992
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18 aprile 2014
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3 agosto 2017
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19 novembre 2017
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11 giugno 2019
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Art. 416-ter.
(( (Scambio elettorale politico-mafioso). )) ((Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici)) ------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(( (Scambio elettorale politico-mafioso). )) ((Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici)) ------------- AGGIORNAMENTO (281)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • 247
- 1. Scambio elettorale politico-mafioso: continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 416-ter c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 dicembre 2021 · 75.02026
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi postulato che tra la versione dell'art. 416-ter cod. pen., antecedente alla sua riformulazione avvenuta per effetto della legge n. 43/2019, e quella attualmente vigente, vi è perfetta continuità avendo, […] in corso di esecuzione, avanzata dall'interessato per decorrenza del termine di fase. Il Tribunale premetteva che l'indagato era stato ristretto presso la propria abitazione perché gravemente indiziato di concorso nel delitto di cui all'art. 416-ter c.p., per aver fatto da tramite tra un politico ed un associato mafioso nella stipula di un patto di scambio elettorale politico-mafioso. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2025, n. 14344Provvedimento: […] Sarebbero, del resto, estranei alla fattispecie di cui all'art. 416 ter cod. pen. accordi conclusi ben prima della competizione elettorale. […] Con ulteriore censura i difensori hanno dedotto la violazione dell'art. 416- ter cod. pen., […] Il legislatore, dopo aver elevato la cornice edittale della fattispecie di cui al primo comma dell'art. 416-ter cod. pen. con l'art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2017, […] L'art. 1 della legge 21 maggio 2019, n. 43 («Modifica all'articolo 416- ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso») ha, infatti, […] come )54) UA rilevato, nonytutte sussumibili nell'ambito applicativo del primo comma dell'art. 11 416-ter cod. pen. 10. […]Leggi di più...
- utilità promessa·
- reato comune·
- principio di tassatività·
- giurisdizione cautelare·
- scambio elettorale politico-mafioso·
- principio di determinatezza·
- art. 416-ter cod. pen.·
- interpretazione legge penale·
- mancanza di motivazione·
- metodo mafioso