Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2013, n. 20824
CASS
Sentenza 10 gennaio 2013

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La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, bensì affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen.

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    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023

  • 2Utilizzabilità delle registrazioni delle intercettazioni
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    Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l'art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell'art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.. (Inammissibile) (Orientamento confermato) (Normativa di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2013, n. 20824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20824
Data del deposito : 10 gennaio 2013

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