Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, bensì affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
- 2. Utilizzabilità delle registrazioni delle intercettazioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 aprile 2018
Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l'art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell'art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.. (Inammissibile) (Orientamento confermato) (Normativa di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2013, n. 20824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20824 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento