Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
I motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che si erano limitati a riprodurre le censure dedotte in appello, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 34521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34521 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1208
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 4283/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI PI N. IL 10/06/1949;
avverso la sentenza n. 490/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 08/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
udito il difensore avv. Ragusa Giuseppe che si riporta al ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. IV TR impugna per Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Lecce con la quale è stata data conferma alla sentenza di condanna, alla pena di giustizia, condonata, emessa ai danni del ricorrente in primo grado dal Tribunale di Lecce;
tanto per avere ritenuto il IV responsabile di calunnia nei confronti di RO RO.
2. Segnatamente, in fatto, la contestazione mossa al ricorrente si sostanzia nell'aver falsamente accusato il RO, Magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Bari, del reato di abuso di ufficio pur sapendolo innocente;
il tutto con affermazioni rese nel corpo di una opposizione alla archiviazione chiesta dal RO quanto ad alcuni fatti di reato denunziati dal IV.
3. Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt. 368 e 323 c.p. nonché vizio di motivazione, manifestamente illogica. Riportato pedissequamente il contenuto dell'appello nella parte in cui si negava la sussistenza dei profili costitutivi del reato contestato, sia guardando all'elemento soggettivo che a quelli oggettivi, lamenta che la Corte avrebbe sostanzialmente ripreso gli argomenti esposti dalla sentenza di primo grado a sostegno della ritenuta responsabilità, dando corpo ad una motivazione illogica e contraddittoria, che lungi dallo smentire la deduzioni difensive, dava conto della assenza, nelle affermazioni del IV, anche della mera potenzialità idonea all'instaurazione di un procedimento penale.
Ciò in particolare perché dal tenore delle dette affermazioni non emerge alcuna specifica contestazione nei confronti dell'asserito calunniato quanto alle leggi o ai regolamenti violati dalla sua condotta, presupposto indefettibile per il perfezionamento dell'art.323 c.p.. Il IV, convinto all'epoca di essere perseguitato in ragione dei diversi procedimenti penali promossi ai suoi danni in esito a prolungate indagini rese dal Corpo Forestale dello Stato poi concluse con archiviazioni e assoluzioni, non aveva alcuna intenzione di accusare qualcuno sapendolo innocente ma intendeva piuttosto ottenere dalla magistratura inquirente il giusto ulteriore approfondimento di quelle indagini cui egli aveva dato impulso con la denunzia oggetto della richiesta di archiviazione opposta dal ricorrente.
In ogni caso, considerata la data di consumazione del fatto, il reato doveva ritenersi prescritto alla data di deposito della decisione di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
5. La Corte distrettuale con valutazione assolutamente conforme rispetto a quella resa dal Giudice di primo grado, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi del reato contestato, siccome riscontrati:
- nella chiara portata denigratoria del tenore delle affermazioni contenute nella opposizione alla archiviazione indicata in premessa - sostanziatesi nell'ascrivere al RO condotte d'abuso assai gravi e in contrasto con norme di legge, assunte altresì al fine precipuo di assicurare al ricorrente un diverso trattamento, ingiusto e persecutorio, riscontrate siccome non coincidenti al vero - idonee alla instaurazione di un procedimento penale, per abuso d'ufficio, ai danni del predetto magistrato, per la specificità degli addebiti;
- una volta esclusa in radice la presenza di qualsivoglia atteggiamento persecutorio perpetrato ai danni del ricorrente, nella indiscussa insussistenza di dubbi, seri e concreti, non mere supposizioni, sulla liceità e legittimità dell'agire del RO da parte del ricorrente all'atto della denigrazione resa con le affermazioni contenute nell'opposizione.
6. Questa la linea argomentativa tracciata dai giudici del merito, è di tutta evidenza che la sentenza in esame appare immune da manifeste incongruenze ed illogicità nonché si rivela essere perfettamente conforme a diritto.
In particolare, coerentemente la Corte ha ritenuto le accuse idonee potenzialmente ad attivare il procedimento penale perché le propalazioni accusatorie, smentite radicalmente dall'istruttoria espletata non erano ne' assurde, ne' inverosimili o grottesche, non potendosi confondere tali possibili giudizi con la manifesta infondatezza dell'assunto accusatorio ex post accertata anche per il tramite della istruttoria in processo;
manifesta infondatezza che costituisce piuttosto indice della gratuità dell'accusa falsamente propalata ed elemento utile in senso inverso nell'ottica della consapevolezza dell'innocenza dell'accusato.
7. A fronte di un siffatto motivare, manca, nel ricorso che occupa, una critica argomentata della sentenza impugnata, essendosi il ricorrente limitato ad una sostanziale reiterazione dei fa motivi di appello.
7.1 Ora, per come costantemente affermato dal questa Corte (ex plurimis si veda la recente sentenza, resa da questa stessa sezione, n. 8700 del 21/01/2013 Rv. 254584 il cui tenore vien di seguito pedissequamente riportato per la chiarezza del relativo argomentare) la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (per tutte, Sez. 6, sent. 20377/2009 e Sez. 6, sent. 22445/2009). Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una "duplice specificità'. Deve essere sì anch'esso conforme all'art.581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso.
In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze dò costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione.
7.2 Devono pertanto essere dichiarati inammissibili, perché al tempo stessi generici e diversi da quelli consentiti, tutti i motivi di ricorso che si sono limitati a riprodurre i motivi d'appello, integralmente o con modifiche di stile relative al lessico e a singole parole ovvero con l'inserimento (nel testo che riproduce i motivi d'appello) di frasi incidentali di censura alla sentenza di secondo grado, che si esauriscano in sintetiche locuzioni solo assertive e apodittiche. E nel caso in esame il ricorso, per quanto già accennato, seguendo tale erronea impostazione, si limita a ribadire tanto pedissequamente quanto inammissibilmente per quanto sopra enucleato, le contestazioni mosse in appello alla sentenza di primo grado in punto ai profili oggettivi e soggettivi della condotta ascritta al ricorrente senza tener conto del tenore effettivo della sentenza impugnata e della argomentazioni espresse per superare i rilievi.
7.3 L'unica critica effettiva mossa alla sentenza di secondo grado si sostanzia nel non aver rintracciato e riscontrato, nelle tenore delle denigrazioni rese dal ricorrente rispetto all'operato del RO, le norme di legge o regolamento che quest'ultimo avrebbe violato;
presupposto questo indefettibile dell'abuso di ufficio, che ove non esplicitato nell'accusa, a dire della difesa, sarebbe in grado di escludere l'elemento materiale della calunnia per la mancata attribuzione al soggetto ingiustamente accusato di una determinata fattispecie di reato. Trattasi, all'evidenza, di un assunto in diritto manifestamente infondato che non porta rilievo al tenore del ricorso. Si deve radicalmente escludere, infatti, che la condotta sottesa alla (calunnia laddove il reato contestato sia l'abuso di ufficio, presupponga - nell'ottica della necessaria individuazione, nell'accusa falsamente propalata, di una specifica ipotesi di reato funzionale all'apertura di un procedimento penale - la dettagliata e analitica indicazione delle norme di legge o regolamento assertivamente violate;
ciò in quanto, in linea generale, è piuttosto sufficiente che l'insieme delle dichiarazioni accusatorie siano in sè idonee, come riscontrato nella specie, a consentire all'autorità giudiziaria una precisa individuazione dei tratti costitutivi della fattispecie falsamente attribuita alla persona offesa, strumentale e potenziale all'instaurazione di un procedimento penale. Da qui la evidente manifesta infondatezza anche della doglianza in questione.
8. L'inammissibilità del ricorso, oggi dichiarata, comporta l'irrevocabilità della sentenza impugnata sin dalla sua pronunzia con conseguente cessazione del decorso della prescrizione.
9. Alla inammissibilità del gravame consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura liquidata equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013