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1 luglio 1931
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7 settembre 2003
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30 luglio 2010
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13 ottobre 2011
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28 marzo 2014
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Art. 600.
(Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu').
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ((al compimento di attivita' illecite)) che ne comportino lo sfruttamento ((ovvero a sottoporsi al prelievo di organi)) e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione ((di vulnerabilita',)) di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108 .
(191) (233)
------------- AGGIORNAMENTO (191)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu').
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque ((al compimento di attivita' illecite)) che ne comportino lo sfruttamento ((ovvero a sottoporsi al prelievo di organi)) e' punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione ((di vulnerabilita',)) di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108 .
(191) (233)
------------- AGGIORNAMENTO (191)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • 472
- 1. Pedopornografia: 600 ter e quater concorrono se il materiale detenuto è diverso da quello diffuso.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2022 · 179.56119
Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater c.p. ed il reato di distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pornografico di cui all'art. 600-ter c.p., comma 3, […] 00 Euro di multa, in relazione al reato continuato di cui all'art. 600 ter c.p. e art. 600 quater c.p., […] art. 600 ter c.p., comma 4, e art. 600 quater c.p., […] 24 e 111 Cost. e dell'art. 6CEDU, a causa della esclusione da parte della Corte d'appello del prospettato assorbimento del reato di cui all'art. 600 quater c.p. in quello di cui all'art. 600 ter c.p.. […] quanto al rapporto tra le due fattispecie, cioè quelle di cui agli artt. 600 ter e 600 quater c.p., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2018, n. 54024Provvedimento: […] relazione all'art. 600-septies cod. pen ., […] non è corretto quanto statuito dal Tribunale in merito all'applicabilità ai delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro prima della - riforma introdotta dalla legge 199 cit. della disposizione di cui all'art. 600- - septies cod. pen ., […] come dimostrato dalle pene accessorie previste dall'art. 600-septies.2 cod. pen ., […] e nella sua prima formulazione prevedeva delle pene accessorie nel caso di condanna per i delitti previsti dagli artt. 600-bis cod. pen . (prostituzione minorile), […] ہے autonome e distinte rispetto a quelle di cui all'art. 600-septies2 cod. pen […]Leggi di più...
- confisca obbligatoria di cui all’art. 600·
- septies cod. pen. – applicabilità al reato di cui all’art. 603·
- bis cod. pen·
- esclusione·
- ragioni·
- reati contro la persona·
- delitti contro la liberta' individuale