(( 1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente )) --------------- AGGIORNAMENTO (112)
La Corte costituzionale con sentenza 7-13 giugno 2000, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 21/06/2000, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 616 del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'".