Sentenza 23 aprile 2004
Massime • 3
In tema di competenza per territorio, per individuare il luogo di consumazione del reato associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, può farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al luogo in cui il sodalizio si manifesti per la prima volta all'esterno ovvero a quello in cui si concretino i primi segni della sua operatività, elementi ragionevolmente utilizzabili in quanto sintomatici dell'origine della associazione nello spazio. (Conf. a sez. VI, 23/04/04, n. 26011, non massimata)
Il mancato deposito, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, dei verbali delle intercettazioni altrove disposte, non determina la inutilizzabilità dei relativi risultati, in quanto tale sanzione processuale non è prevista degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen., in relazione alla mancata previsione delle modalità della installazione delle microspie nei luoghi di privata dimora, è irrilevante nei procedimenti in cui le intercettazioni siano state effettuate all'interno dell'abitacolo di una autovettura, in quanto non è da considerare luogo di dimora privata.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2004, n. 26010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26010 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 23/004/2004
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 920
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 664/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SA, nato in [...] l'[...];
contro la ordinanza 22 settembre 2003 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Domenico Carcano;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. VIGLIETTA Gianfranco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito l'avv.to Antonio Foti, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO
che RO SA ha proposto ricorso contro la ordinanza 22 settembre 2003 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la custodia cautelare in carcere dell'odierno ricorrente per i delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di traffico delle medesime sostanze tra la locride, zona ionica della provincia di Reggio Calabria, ed il Piemonte;
che il ricorrente deduce tre distinti motivi, l'uno relativo alla inosservanza dei criteri di individuazione della competenza territoriale di cui agli artt. 8 e 9 c.p.p., l'altro riferito alla violazione della disciplina delle intercettazione stabilita dagli artt. 266, 267, 268, 270 e 271 c.p.p, e, infine, una terza censura avente ad oggetto il difetto di motivazione sotto il profilo della illogicità delle argomentazione poste a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
che, ad avviso del ricorrente, nell'ordinanza impugnata, nonostante si riconosca la operatività della regola sussidiaria stabilita dall'art. 9 c.p.p. che individua, quale primo dei criteri suppletivi, il luogo in cui fu commesso l'ultimo reato, poi si fa riferimento al luogo in cui sarebbe stato commesso il primo dei reati fine, il procacciamento della droga nella locride per il successivo trasporto e spaccio in Piemonte;
che per il delitti associativi, sostiene il ricorrente, il locus commissi delicti non potrebbe essere individuato in quello in cui si abbiano i primi segni di operatività del sodalizio, trattandosi di criterio di non agevole applicazione, mentre nel caso di specie il luogo di commissione dell'ultimo reato, come imposto dall'art. 9 c.p.p., sarebbe stato agevolmente individuabile ed avrebbe dovuto comportare l'incompetenza territoriale del tribunale di Reggio Calabria;
che la censura relativa alla violazione delle disposizioni in tema di intercettazione telefonica è articolata sotto tre distinti profili:
l'uno, la inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in diverso procedimento per avere violato la disposizione di cui al secondo dell'art. 270 c.p.p. che ne imporrebbe il deposito presso la segreteria dell'autorità competente per il diverso procedimento;
l'altro, l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del terzo comma dell'art. 268 c.p.p. dovuto alla inadeguata motivazione del decreto del pubblico ministero col quale si è disposto l'ascolto delle stesse presso gli uffici di polizia;
infine, si rileva l'inutilizzabilità del medesimo mezzo di prova per omessa indicazione nel provvedimento autorizzativo e, in ogni caso, nel decreto esecutivo del pubblico ministero delle modalità di apposizione delle microspie per l'ascolto di conversazioni tra presenti all'interno di autovetture e, poi, si sollecita una questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., peraltro già sollevata da altra Sezione di questa Corte;
che il ricorrente, infine, censura la motivazione posta a fondamento dei gravi indizi, assumendo che dagli elementi acquisiti potrebbe emergere al più una mera ipotesi di concorso e non la sussistenza di un sodalizio criminoso;
che, in tal modo, riassunti i termini delle questioni poste, ex art. 173 disp. att. c.p.p., si osserva quanto segue.
CONSIDERATO
che la questione della competenza territoriale è stata correttamente risolta dal giudice cautelare, tenendo conto del luogo di concreta operatività dell'associazione da individuare con l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza del Tribunale di Reggio Calabria;
che, come noto, per individuare il luogo di consumazione del reato associativo, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio (Sez. 1^, 18 dicembre 1995, Dilandro rv. 203609; Sez. 1^, 26 ottobre 1994, Arrigheti, rv. 199964);
che la dedotta violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., relativa alla motivazione dei decreti esecutivi per l'ascolto delle intercettazioni in luogo diverso dagli uffici della Procura della Repubblica, oltre ad essere inammissibile per assoluta genericità dovuta alla mancata specificazione dei decreti cui essa si riferisce, è anche manifestamente infondata poiché la motivazione cui lo stesso ricorrente fa riferimento risponde al principio di diritto di recente enunciato da Sez. un. 26 novembre 2003, Gatto, n. 919;
che la censura relativa al mancato deposito dei verbali di intercettazioni disposte in procedimento diverso è anch'essa infondata, in quanto gli artt. 270 e 271 c.p.p. non prevedono il deposito come condizione di utilizzabilità;
che, come noto, la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, è nel senso che non dà luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 c.p.p. pen. il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni, come pure dei decreti di autorizzazione, atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art. 271 c.p.p.(ex plurimis, Sez. 1^, 15 novembre 2002, Alecci, rv. 224697);
che la sollecitata questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'obbligo di descrivere le modalità di apposizione delle microspie nei luoghi di privata dimora è priva del tutto di rilevanza, in quanto nel nostro caso le intercettazioni sono state eseguite nell'abitacolo di autovetture che, per oramai costante giurisprudenza di legittimità, non sono da considerare privata dimora (ex plurimis, Sez. 1^, 18 ottobre 2000, Galli, rv. 218042);
che la censura relativa al vizio logico di motivazione è inammissibile ex art. 311, comma 2, c.p.p., per il quale,il ricorso per saltum è ammesso in via esclusiva per violazione di legge è tale non il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., per il profilo riguardante la manifesta illogicità del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 1^, 14 dicembre 1994, Bisogno rv. 200740);
che il ricorso, pertanto, va rigettato e a norma dell'art. 616 c.p.p., l'imputato va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 23 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004