Art. 31. Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno
Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare ((, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) , nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ((ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella)) legislazione vigente, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti ((, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA e' riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorche' federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno)) .
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati: ((32))
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell' articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge. ((32))
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall' articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
((32)) ------------ AGGIORNAMENTO (32)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 09-10-2010 a seguito della soppressione delle lettere c) , d) ed e) del comma 18 dell'art. 8 del D.L. 26 giugno 2026, n. 108 , che disponevano la modifica dei commi 3, alinea, 5 del presente articolo e l'introduzione di un comma dopo il settimo al presente articolo, ad opera della L. 4 agosto 2026, n. 142 , di conversione del D.L.
medesimo.
Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare ((, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)) , nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ((ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella)) legislazione vigente, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
I requisiti di capacita' tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti ((, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneita' al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA e' riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorche' federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno)) .
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati: ((32))
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell' articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge. ((32))
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall' articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e' attribuita all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.
((32)) ------------ AGGIORNAMENTO (32)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 09-10-2010 a seguito della soppressione delle lettere c) , d) ed e) del comma 18 dell'art. 8 del D.L. 26 giugno 2026, n. 108 , che disponevano la modifica dei commi 3, alinea, 5 del presente articolo e l'introduzione di un comma dopo il settimo al presente articolo, ad opera della L. 4 agosto 2026, n. 142 , di conversione del D.L.
medesimo.