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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 615. Deliberazione e pubblicazione 1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicita' o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza e' pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo e' sottoscritto dal presidente.
2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza e' pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo e' sottoscritto dal presidente.
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- 1. Estradizione negata, in Ucraina non c'è giusto processo (Cour de Cassation, 2023)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 dicembre 2023 · 152.55826
[…] e degli articoli 696-4, 696-15, 591 e 593 del Codice di Procedura Penale, laddove la Camera Investigativa ha interpretato erroneamente l'articolo 615 del Codice di Procedura Penale ucraino nel ritenere che la durata del processo preliminare del Sig. [E] non dipenderebbe dalla durata della sua detenzione. [E] non dipenderà dalla decisione di un giudice per la durata della legge marziale, che il Sig. [E] dipenderà dalle autorità giudiziarie di Kiev dove i tribunali funzionano normalmente, e che è chiaro dalle prove fornite che solo un giudice può decidere sulla custodia cautelare a seguito dell'estradizione e sulla sua estensione, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2022, n. 49667Provvedimento: […] La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. […]Leggi di più...
- condanna spese processuali·
- circostanze attenuanti generiche·
- sanzione pecuniaria Cassa delle ammende·
- inammissibilità ricorso·
- art. 581 cod. proc. pen.·
- art. 615 cod. proc. pen.·
- specificità motivi ricorso·
- art. 591 cod. proc. pen.·
- rifusione spese parte civile·
- legittimo impedimento