Sentenza 18 gennaio 2013
Massime • 2
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, provvedendo all'autenticazione di firma relativa a scrittura privata, attesti falsamente l'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure l'apposizione della firma in sua presenza, in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata. Ne consegue che risponde di questo reato, e non di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chi induce in errore il notaio sull'identità della persona risultante dall'autentica notarile.
Integra minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione la prospettazione di presentare alla magistratura ed alle forze di polizia una denuncia dichiaratamente diretta al riconoscimento di un diritto di credito sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria, laddove finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2013, n. 5239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5239 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 18/01/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 205
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Carrelli P.d.M. R. M. - rel. Consigliere - N. 35759/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DU MA nato a [...] [...];
2) CO NI nato a [...] il [...];
3) ME AN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/1/2012 della Corte d'appello di Milano, 3^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carrelli Palombi di Montrone Roberto Maria;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per i ricorrenti DU MA e CO NI l'avv. Angelo Colucci, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/1/2012, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 21/2/2007, che aveva condannato DU MA alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1000,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p., CO NI alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629 e 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 476 e 110 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, art. 640 c.p., e ME AN alla pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 476 e 110 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11, e art. 640 c.p..
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, sollevando i seguenti motivi di gravame:
DU MA;
2.1. erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 648 c.p.; rileva, in particolare, la contraddittorietà della motivazione nell'avere escluso il concorso dell'imputato nei reati di truffa e falso ascritti ai coimputati ME, CO e NI, tenuto conto che il ME veniva individuato come la longa manus dell'DU;
2.2. erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), in relazione all'art. 133 c.p., per non essere state enunciate le ragioni poste alla base dell'esercizio del potere discrezione di determinazione della pena.
CO NI;
2.3. erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in ordine al reato di tentata estorsione, per insussistenza dei requisiti del suddetto reato ed in particolare della minaccia, rilevandosi che la sentenza impugnata non contiene sul punto alcuna motivazione, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado.
2.4. erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti, in relazione allo stato di soggezione psicologica e fisica che avrebbe indotto l'imputato a commettere il reato.
2.5. erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. ME AN;
2.6. erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla mancata derubricazione del reato di cui al capo b) - artt. 48 e 476 c.p., - nel reato di cui all'art. 483 c.p., o in quello di cui all'art. 495 c.p., trattandosi di un'attestazione resa falsamente e scientemente dal ME dinanzi al notaio, in qualità di soggetto fidefacente, di conoscere l'identità di una terza persona.
2.7. mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, in relazione al ritenuto concorso dell'imputato nel reato di truffa aggravata;
ci si duole, in particolare, della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato CO, nella parte in cui quest'ultimo aveva di fatto scagionato DU e ME dal reato di truffa.
2.8. Con memoria depositata in cancelleria in data 15/1/2013 CO NI insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso proposti ed in particolare per la concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Tutti i ricorsi proposti devono essere rigettati per essere infondati i motivi proposti.
3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto dal CO (2.3), la Corte territoriale, con motivazione corretta in fatto e conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità, anche attraverso un consentito richiamo delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, ha ritenuto di dovere ravvisare a carico del ricorrente gli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione in danno del OR in forza delle reiterate comunicazioni dal contenuto palesemente intimidatorio inviate a quest'ultimo dal ricorrente. In tal senso il giudice di prime cure ha considerato inequivocabile il tenore delle minacce rivolte dal ricorrente al OR "... realizzate utilizzando frasi allusive al coinvolgimento nella vicenda di persone appartenenti alla criminalità organizzata ed evocando personaggi di spicco del medesimo ambiente, come ES IT, vittima di morte violenza". Ha, quindi, ritenuto di ravvisare, con argomentazioni condivise dai giudici di appello, nelle intimidazioni poste in essere il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il OR a consegnare un ingente somma di denaro;
e nel compiere tali valutazioni i giudici di merito, legittimamente, hanno ritenuto di dovere valorizzare, oltre al tenore letterale delle parole utilizzate, anche il contesto ambientale di criminalità organizzata evocato e le condizioni di particolare vulnerabilità in cui versava la persona offesa per via della vicenda giudiziaria che lo riguardava. Si è fatto poi riferimento alla prospettazione di "rivolgersi alla magistratura ed agli altri organi della polizia di stato", pure ascrivibile al ricorrente e qualificata minaccia idonea ad integrare il delitto di tentata estorsione in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio. E difatti in tal senso si è affermato che la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione può assumere forme diverse, come quella della prospettazione di azioni giudiziarie, che si traduce in un male ingiusto nel caso di pretestuosità della richiesta, o come quella della denuncia penale, che si rivela ingiusta quando l'utilità in cui si concreta non sia dovuta e di ciò l'agente sia consapevole (sez. 2^ n. 8731 del 12/4/1984, Rv. 166167; sez. 2^ n. 7380 del 18/3/1986, Rv. 173383). E nel caso di specie in particolare risulta proprio che la minaccia della denunzia era diretta, più che al riconoscimento di un diritto di credito in relazione al quale non era stata fornita alcuna prova e che certo non era azionabile in sede giudiziaria, alla realizzazione di un ingiusto profitto;
ciò comportando che il soggetto agente fosse certamente consapevole della pretestuosità ed inutilità delle iniziative preannunciate e minacciate.
In punto di diritto occorre inoltre rilevare che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (sez. 1^, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6^ n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073), 23/9/2003, Rv.226230; Sez. 5^ n. 7572, del 22/4/1999, Rv. 213643).
3.2. Passando al secondo ed al terzo motivo proposti dal CO (2.4., 2.5.), attinenti entrambi al trattamento sanzionatorio, rileva il Collegio che la sentenza impugnata contiene un'esaustiva motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, facendosi riferimento, da un lato, all'assenza di elementi positivi valutabili ai sensi dell'art. 62 bis c.p., ed alla circostanza della ritenuta gravita del fatto in considerazione della strumentalizzazione della propria professione di avvocato per fini illeciti e da un altro lato alla capacità a delinquere dimostrata che non ha consentito di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura condotta del ricorrente. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6^ n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. 2^ n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^ n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E con specifico riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ineccepibile risulta la valutazione operata dal giudice di prime cure e confermata in grado di appello circa l'assenza di circostanze di fatto sulle quali fondare un giudizio prognostico favorevole al ricorrente, non essendo a tal fine sufficiente la condizione di incensurato e considerata la capacità a delinquere dimostrata nella vicenda oggetto del ricorso: in tal senso il giudice da atto in modo significativo che l'imputato, nelle ore immediatamente successive all'interrogatorio per i fatti di cui al capo a), poneva in essere le ulteriori condotte delittuose di cui ai capi b) e c).
3.3. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo b), di cui al primo motivo di ricorso proposto da ME AN (2.6.), si tratta di anche in questo caso di questioni che erano già state proposte in appello e sulle quali la Corte territoriale si era già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, attraverso un giudizio corretto in fatto e conforme alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato. E sul punto occorre evidenziare che la sentenza impugnata recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. Specificamente deve evidenziarsi l'assoluta correttezza delle argomentazioni giuridiche addotte dai giudici di prime cure e condivise nella sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati CO NI e ME AN ai capi b) e c) dell'imputazione. In particolare la premessa sulla quale, condivisibilmente, viene basato l'inquadramento dei fatti nell'ambito dello schema giuridico di cui agli artt. 48 e 476 c.p., in relazione all'induzione in errore del pubblico ufficiale nella formazione di un atto pubblico, è costituita dalla individuazione dell'atto falsamente formato dal notaio, non nella procura speciale, ma nell'attestazione del notaio in ordine all'identità della persona risultante dall'autentica notarile;
quest'ultima, difatti, integra, di per sè un atto pubblico, e non può essere confusa con il documento cui si riferisce. In tal senso si è affermato, con decisione datata che il Collegio ritiene di dovere condividere, che nell'ipotesi di falsa autenticazione di firma relativa a scrittura privata, la falsa attestazione del notaio in ordine all'avvenuta preventiva identificazione del sottoscrittore oppure in ordine all'apposizione della firma in sua presenza costituisce falsità ideologica in atto pubblico;
ciò in quanto l'atto di autenticazione ha autonoma funzione probatoria rispetto alla scrittura privata, che mantiene tale sua natura, pur se acquista l'efficacia sancita dall'art. 2702 c.c.; la scrittura privata autenticata è pertanto l'insieme di un documento privato e di un atto pubblico (sez. 5^ n. 3478 del 7/2/1984, Rv. 163726). E con specifico riferimento alla distinzione fra l'ipotesi di cui agli artt. 48 476 c.p., ritenuta nella sentenza impugnata e quella di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p., invocata dalla difesa, deve affermarsi che in quest'ultima fattispecie di reato il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di dichiarare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta;
ricorre, invece, l'ipotesi di cui agli artt. 48 e 476 c.p., quando, invece, la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, per cui la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato (sez. 5^ n. 11597 del 12/2/2010, Rv. 246711). Ciò si è verificato nel caso specie, risultando che il ME ha indotto in errore il notaio in ordine all'identità della persona alla quale veniva conferita la procura speciale per ottenere la restituzione del denaro dissequestrato dall'autorità giudiziaria;
proprio attraverso la falsa dichiarazione del ME il notaio si è determinato, per errore, ad attestare in atto pubblico la falsa identità della persona che gli era stata presentata per Esirtgen Rasin.
3.4. Passando quindi al secondo motivo di ricorso proposto da ME AN (2.7), la sentenza impugnata contiene un'articolata motivazione, immune da vizi di legittimità, in ordine al ritenuto concorso del ricorrente nel reato di truffa aggravata di cui al capo b). In tal senso si fa riferimento all'accertata presenza dello stesso in ogni fase dell'articolata vicenda, ai contatti con CO per aggiornarlo circa la ricerca di un notaio disponibile nonché al ruolo svolto come falso testimone in ordine all'identità del NI che si era spacciato per Esirtgen Rasin al momento della redazione della procura utilizzata per perpetrare la truffa ed alla presenza dello stesso in banca all'atto del ritiro della somma;
circostanze queste che, ad avviso della Corte territoriale, con argomentare privo di contraddizioni o illogicità, rendevano assolutamente inverosimile l'asserita buona fede dell'imputato in ordine al meccanismo fraudolento organizzato dal CO per estinguere il debito nei confronti dell'DD. Ed a nulla rileva la circostanza che le dichiarazioni rese dal CO siano state ritenute inattendibili nella parte in cui scagionavano dal delitto di truffa l'DD ed il ME, risultando dalla sentenza impugnata che il coinvolgimento di quest'ultimo emergeva sulla base di altri inequivoci elementi probatori, dei quali la Corte territoriale rende adeguatamente conto anche attraverso il rinvio alla decisione di primo grado. In particolare in quest'ultima decisione, il giudice, preso atto della dichiarazione rese dal CO nell'ultimo interrogatorio dinanzi al pubblico ministero in ordine alla inconsapevolezza del ME e dell'DD della truffa, esplicita, con diffusa valutazione in fatto, priva di contraddizioni, gli elementi in forza dei quali si è ritenuto che il ME, appunto, dovesse concorrere nel reato di truffa aggravata di cui al capo b). In tale direzione logicamente vengono valorizzati i contatti telefonici fra CO e ME e fra CO ed DU, nel corso dei quali il primo informava gli altri due delle ricerche di un notaio disponibile a redigere la procura e viene ritenuto che il ricorrente non avesse avuto un ruolo solo marginale nella vicenda limitato alla firma dinanzi al notaio, essendo intervenuto fin dall'inizio in prima persona nell'operazione che doveva consentire all'DU di recuperare una somma che gli era dovuta da parte del CO.
3.5. Quanto al ricorso proposto da DD MA, relativamente al primo motivo di ricorso (2.1.), la sentenza impugnata si rifa, legittimamente, alle argomentazioni del primo giudice per escludere un concorso dello stesso nei reati commessi da CO e ME di cui ai capi b) e c), aggiungendo ulteriori considerazioni in ordine alla consapevolezza da parte dello stesso della provenienza delittuosa della somma ricevuta dal CO stesso. E non appare censurabile la conclusione alla quale sono, conformemente, pervenuti i giudici di merito, laddove, esclusa la prova circa la partecipazione del ricorrente ai fatti di reato di cui ai capi b) e c), hanno ritenuto conseguenza obbligata ravvisare a carico dello stesso l'integrazione del delitto di ricettazione, accertata, appunto, la sua consapevolezza circa la provenienza illecita dell'ingente somma di denaro che gli veniva consegnata. Con riferimento poi alla ritenuta parziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal CO, valgono le considerazioni sopra svolte in merito all'analogo motivo di ricorso proposto dal ME.
3.6. Con riferimento poi al trattamento sanzionatorio, di cui si occupa il secondo motivo di ricorso proposto dallo stesso DD (2.2), la sentenza impugnata, anche attraverso un consentito richiamo della decisione di primo grado, rende conto dell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice di merito nella concreta determinazione della pena, facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 c.p., ed in particolare alla gravita del fatto con riferimento al valore della somma oggetto del reato di cui al capo e) ed alla personalità dell'imputato che risulta avere riportato un grave precedente penali per reati in ambito associativo e risulta essere già stato sottoposto a misure di prevenzione.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna degli imputati che li hanno proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013