Articolo 216 del Codice di procedura penale
Articolo 246Articolo 247
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24 ottobre 1989
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16 giugno 2023
Art. 216. Altre ricognizioni 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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