Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato. (Conf. nn. 7036, 7037, 7038, 7039, 7040/2013).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2012, n. 7035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7035 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 09/11/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2699
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 12284/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De RT CE, nato il [...] a [...], Ciolli Sante, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza resa in data 18/11/2010 dalla Corte di appello di Roma. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Sergio Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. CESQUI Elisabetta la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, e dell'avv. Franco Condoleo, difensore di fiducia del primo ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi per l'odierna udienza pubblica. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti DE RT (in ordine al reato di cui al capo C:
ricettazione di un modulo in bianco per carta di identità integralmente falso, commessa in Roma in epoca imprecisata ma prossima al 27 marzo 2002) e IO (in ordine al reato di cui al capo F;
riciclaggio avente ad oggetto l'importo di un assegno bancario incassato da terzi diversi dall'intestatario, commesso in Roma il 27 marzo 2002) la sentenza resa dal Tribunale capitolino in data 3 luglio 2009, riducendo le pene a ciascuno irrogate per effetto delle statuizioni favorevoli inerenti agli ulteriori reati in origine contestati loro.
2. Avverso tale provvedimento, hanno proposto distinti ricorsi gli imputati, con l'ausilio dei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
DE RT:
1 - violazione dell'art. 648 c.p. (lamentando che i fatti accertati non siano stati qualificati ex artt. 476 e 482 c.p., poiché le risultanze acquisite non corroborano la tesi che il falso documento de quo sia stato formato da terzi e ricevuto dall'imputato);
IO:
1 - vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p. (lamentando carenza ed illogicità della motivazione in assenza di sicuri riscontri probatorii all'accusa di riciclaggio contestatagli).
Hanno chiesto conclusivamente l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge.
All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono in toto inammissibili, perché fondano su motivi non consentiti in sede di legittimità, dedotti genericamente, o comunque manifestamente infondati.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794;
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi reiativi" (Cass. pen., sez. 6, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. 6, n. 35964 del 28
settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. 5, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del ed. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una vantazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
1.5. Infine, anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. 6, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.6. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", già adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139), e successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. 2, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. 2, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 239795).
1.7. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
IL RICORSO DE RT.
2. Il ricorso DE RT è inammissibile perché fonda su motivi non consentiti in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondati.
Come agevolmente desumibile ex actis, il ricorrente non aveva formulato con l'atto di appello alcuna doglianza in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, proponendo la questione per la prima volta in questa sede.
Ciò premesso, una isolata decisione ha in passato sostenuto che la questione inerente alla qualificazione giuridica del reato, rientrando tra quelle previste dall'art. 609 c.p.p., comma 2, ben può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, sempre che non necessiti di accertamenti in punto di fatto (Cass. pen., sez. 2, n. 45583 del 15 novembre 2005, De Juli, rv. 232773). Peraltro, a prescindere dal rilievo che, nel caso di specie, la doglianza formulata dal ricorrente richiederebbe di necessità ulteriori accertamenti in punto di fatto, ritiene questo collegio di dover aderire al diverso orientamento per il quale l'unica ipotesi di cognizione da parte del giudice dell'impugnazione inammissibile rimane, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte Suprema (sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv. 217266;
conforme, sez. 4, n. 25644 del 21 maggio 2008, Gironi, rv. 240848) quella relativa all'accertamento dell'abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione (e desumibile dall'eccezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato formale). L'inammissibilità originaria del motivo di ricorso, per la sua genericità, preclude, dunque, la possibilità attivare il potere- dovere di ufficio di cui all'art. 609 c.p.p., comma 2. Deve aggiungersi, per completezza, che il ricorso si limita a contestare genericamente la motivazione posta - quale necessaria premessa inerente all'accertamento del fatto contestato - a fondamento dell'opzione per detta qualificazione giuridica (cfr. f. 15 s. dell'impugnata sentenza), riproponendo doglianze già esaminate dalla Corte d'appello, senza confrontarsi apprezzabilmente con le ragioni del convincimento da questa espresso. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato, con motivazione esauriente, logica, coerente, e come tale incensurabile in questa sede, che il falso documento de quo non poteva presentare (come invocato dalla difesa) un aspetto grossolano (e non poteva, quindi, costituire frutto di una falsificazione, per così dire, "artigianale"), avendo ingannato l'occhio necessariamente esperto del funzionario di banca che aveva dovuto identificare la donna recatasi ad incassare l'assegno in questione;
aveva di conseguenza ritenuto ragionevolmente che il modulo della Carta di identità fosse stato prodotto da una stamperia clandestina, e successivamente immesso sul mercato clandestino, in bianco, e conseguentemente venuto in disponibilità dell'imputato, per essere completato con i dati di EL SE (la donna legittimata all'incasso) e la foto della donna in realtà presentatasi in banca per la riscossione.
Così riepilogato il fatto accertato, la sua qualificazione come ricettazione (legittimata dall'intervenuta ricezione di uno stampato di carta di identità di provenienza delittuosa perché falso) appare corretta. Non possono, pertanto, assumere rilievo i reiterati (in appello, in ricorso, e nella odierna discussione) riferimenti della difesa all'assenza di prova che la carta di identità rubata o smarrita, poiché il delitto presupposto della contestata ed accertata ricettazione non è pacificamente ne' il furto ne' l'appropriazione di cosa smarrita.
2.1. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione (decennale) eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
IL RICORSO CIOLLA.
3. Il ricorso CIOLLA è inammissibile perché fonda su motivi non consentiti in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondati.
Il ricorrente si limita ad una generica non condivisione del convincimento espresso dalla Corte d'appello, fondata su considerazioni del tutto assertive e prive di riscontro in atti, senza peraltro invocare a sostegno del proprio assunto alcun elemento concreto non valutato od erroneamente valutato, in concreto limitandosi a fornire una interessata lettura alternativa del acquisite risultanze non legittimata da alcunché.
Al contrario, la Corte d'appello ha spiegato, ancora una volta con motivazione esauriente, logica, coerente, e come tale incensurabile in questa sede, le ragioni del proprio convincimento, ritenendo la versione difensiva non attendibile perché documentalmente smentita (cfr., in particolare, f. 19), ed illustrando le ragioni della piena consapevolezza che il IO aveva della provenienza delittuosa del titolo in questione (f. 19 s.).
Ne può dubitarsi della correttezza della qualificazione giuridica dei fatt. accertati: questa Corte Suprema ha, infatti, già chiarito che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi monetizzi presso un istituto di credito un assegno di provenienza illecita, atteso che la somma di danaro ricevuta in sostituzione del suddetto titolo appare formalmente di provenienza lecita (Sez. 6, n. 495 del 15 ottobre 2009, Argiri Carrubba rv. 242373). LE STATUIZIONI ACCESSORIE.
4. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013