Sentenza 7 giugno 2005
Massime • 2
Il delitto di associazione per delinquere, reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune; ove difetti la prova relativa al luogo e al momento della costituzione della associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati; ove non sia possibile ancora determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, è decisivo il luogo ove fu eseguito l'arresto, emesso un mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento.
In tema di intercettazioni telefoniche, nel caso in cui le relative operazioni riguardino un'utenza telefonica mobile, non rileva, al fine della individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell'utenza, essendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio. Ne consegue che non è necessario esperire una rogatoria internazionale, se le operazioni di intercettazione di un'utenza mobile nazionale in uso all'estero possono essere svolte interamente nel territorio dello Stato.
Commentari • 3
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Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2005, n. 35229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35229 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 07/06/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 1178
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 009695/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO VA AC N. IL 17/03/1976;
avverso ORDINANZA del 24/02/2005 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Salzano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. DE NARDIS Pierluigi, del Foro di Roma, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA ER VA ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata il 24 febbraio 2005 del Tribunale di Genova che, provvedendo in sede di riesame della ordinanza di custodia in carcere emessa il giorno 1 ottobre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti della predetta, sottoposta alle indagini per reati ex artt. 73, 74 ed 80 del D.P.R. n. 309/1990, ha confermato il provvedimento impugnato. La ricorrente ha dedotto:
1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, di cui al capo A di incolpazione, nonché in ordine alla ritenuta competenza del Tribunale di Genova, da escludere di perciò stesso che doveva essere ritenuto insussistente il predetto reato associativo;
2) il medesimo vizio di legittimità laddove sono stati ritenuti esistenti i gravi indizi nei confronti della ricorrente in ordine ai delitti ex art. 73 del citato D.P.R. sub capi B, D, E nonostante fossero emersi, in ordine ai medesimi, indizi di meri accordi non realizzati in ordine alla commissione dei reati-fine, nulla di diverso provando le eseguite intercettazioni telefoniche, e nonostante non fosse stato operato alcun sequestro di sostanze stupefacenti;
inoltre, mancava in atti il provvedimento autorizzativo ex art. 98 del giudice volto a sospendere l'arresto della ricorrente in relazione ad un episodio verificatosi in Ventimiglia, per il quale era stato invece tratto in arresto il convivente della AT;
3) sempre in relazione ai capi B, D ed E, "incertezza sulla utilizzabilità delle intercettazioni effettuate su utenze estere od in parte all'estero; sulla motivazione dei decreti di convalida delle intercettazioni di urgenza e di proroga, tra l'altro disposte ex art. 13 comma 2 L. 12-7-1991 n. 203 pur in assenza del delitto di criminalità organizzata di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90;
4) in relazione al reato di cui al capo G) - quello in tema di traffico di sostanza stupefacente accertato in Ventimiglia il 8-7- 2003, episodio interessato dal mancato arresto della ricorrente - nei confronti della ER VA la misura restrittiva era stata emessa soltanto a 19 mesi di distanza dalla spedizione dell'avviso di sottoposizione alle indagini (del 9 luglio 2003), quando tutti gli elementi di indagine erano stati acquisiti, non risultando dopo tale ultimo fatto altri contatti con i correi, sicché l'ordinanza doveva essere revocata;
5) mancata valutazione dell'adeguatezza di misure alternative,in un contesto nel quale il pericolo di fuga era meramente presunto (dal 9 luglio 2003 la ricorrente non si era allontanata ed aveva preso a lavorare onestamente) e non rispondeva a realtà l'assunto di una ripresa di contatti con i membri dell'associazione da parte di costei;
6) mera presunzione del pericolo di reiterazione di reati (non a caso la misura, eccessiva, era stata emessa con simile ritardo);
7) mancanza di indicazione della data di scadenza della misura con riferimento alla esigenza cautelare "probatoria" di cui all'art. 274, lettera a);
8) operata vantazione dei soli elementi a carico emersi nel procedimento che vedeva la ER indagata dalla Procura della Repubblica di Sanremo, e non anche di quelli favorevoli emersi da intercettazioni telefoniche autorizzate dall'Autorità Giudiziaria di Milano in diverso procedimento nonché dall'interrogatorio reso, nell'ambito di quest'ultimo, dal convivente SS;
ne' è stata valutata la incensuratezza dell'indagata.
I suddetti motivi sono, tutti, infondati per le ragioni che seguono.
1. L'ordinanza gravata è ampiamente motivata in ordine alla sussistenza di gravi indizi sia sulla esistenza dell'associazione criminosa finalizzata alla importazione nel territorio italiano, dalla Spagna, di quantitativi, anche ingenti di cocaina, sia sulla intraneità al suddetto consorzio criminoso della odierna ricorrente ER VA LA la quale aveva svolto, unitamente ad altri (tra i quali il suo convivente SS IT, ritenuto anche uno degli organizzatori e promotori) l'attività di importazione, detenzione a fine di cessione, e commercializzazione della sostanza. I gravi indizi, convergenti verso entrambe le dette direzioni, sono stati tratti da plurimi e significativi elementi, costituiti dal contenuto inequivoco di conversazioni telefoniche ritualmente intercettate sulla utenza in uso alla ER VA (in più occasioni colloquiante la medesima) nonché su quella utilizzata dal SS, dai risultati dei servizi di osservazione - uno dei quali, dall'esito particolarmente significativo, espletato il 13 marzo 2003 presso il Bar "La Terrazza" ubicato a breve distanza dell'abitazione del SS - e di pedinamento, dal susseguirsi delle condotte accertate che hanno visto come protagonista anche l'odierna ricorrente (il tutto è descritto nella ordinanza con la massima precisione e seguendo una rivelatrice scansione cronologica), dall'avvenuto fermo al casello di Ventimiglia di un camper condotto dal SS, a bordo del quale trovavasi la AT VA, e dal rinvenimento e sequestro, in quella occasione, di ben 82,020 kg. di cocaina.
Il Giudice del riesame ha del tutto logicamente - e senza incorrere in alcuna violazione di legge - tratto, dal cospicuo coacervo degli elementi indiziari, la sussistenza di gravi indizi in ordine alla sussistenza della contestata associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990, costituita da più soggetti, italiani e non (i cui nomi e le cui attività criminose nello specifico campo sono emersi con chiarezza dal descritto nutrito quadro indiziario formatosi all'esito delle indagini) ed indubbiamente intesa, con connotazioni di stabilità e di piena coscienza partecipativa in capo agli indagati, alla realizzazione di un generico programma di importazione e cessione di quantitativi anche ingenti di sostanza stupefacente. Lo stesso Giudice ha motivatamente affermato che in base ai suddetti elementi non potevano sussistere dubbi di sorta, sotto il profilo della gravita indiziaria, in ordine alla partecipazione al contesto associativo della ER VA, la quale teneva contatti telefonici dal contenuto eloquente, riceveva gli "ospiti" nella perfetta consapevolezza delle attività delittuose programmate ed in corso, contribuiva allo svolgimento della complessiva vicenda criminosa ed ai progetti "familiari" per l'espansione degli affari inerenti gli stupefacenti, anche assumendo autonome iniziative (descritte nell'ordinanza impugnata), trattando anche con i fornitori sul prezzo di rivendita in considerazione della qualità della sostanza e recandosi in Spagna per perfezionare gli acquisti (fogli 9 e seguenti della ordinanza gravata).
Il Giudice del riesame ha anche descritto con precisione il carattere di stabilità della collaborazione prestata dall'odierna ricorrente, coinvolta, tra l'altro, in quasi tutti li specifici episodi criminosi ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990 emersi, inclusi alcuni rimasti allo stadio di tentativo. La compiuta illustrazione dei gravi indizi di responsabilità della ER VA in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere motivatamente ritenuta sussistente destituisce di ogni fondamento le argomentazioni della ricorrente secondo cui la prova di sussistenza della suddetta associazione male sarebbe stata tratta unicamente dalla commissione dei singoli reati ex art. 73 della Legge sugli stupefacenti, assente la prova di un minimo di organizzazione, nonché sulla incompetenza ratione loci del Tribunale di Genova, una volta che sia da escludere la fattispecie associativa contestata.
Va invero rilevato, al riguardo, che il Tribunale ha non soltanto descritto i ruoli rivestiti dai singoli associati (del resto bene delineati nel capo di incolpazione provvisoria), ruoli che, in quanto stabilmente rivestiti, rimandano al concetto di organizzazione, ma ha anche fornito plurimi elementi fattuali logicamente indicativi dell'affectio societatis ed ha, infine, correttamente richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale (vedasi, per tutte, Cass.Sez. 5^ 5-11-1997 n. 11899, Saletta) il reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento, sicché non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi in cui gli acquirenti che poi reimmettono le sostanze al consumo siano mossi dalla esclusiva finalità di assicurarsi una fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i venditori, mossi dall'intento di smerciare a fine di profitto la sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento sulla disponibilità all'acquisto da parte dei compratori con la costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale della singola operazione per costituire elemento di una struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale, che poi reimmettono la sostanza al consumo.
Donde la infondatezza della proposta eccezione di incompetenza territoriale, basata sull'asserita insussistenza dell'associazione criminosa de qua, non senza qui osservare che il giudice del riesame ha anche affermato, senza correttamente, che quand'anche, per ipotesi, venisse meno la gravita indiziaria per l'ipotesi associativa.ciò non sposterebbe la competenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Genova, dovendosi, nella fase delle indagini, fare riferimento alla prospettazione del pubblico ministero ed all'iscrizione della notizia del reato associativo. Va comunque aggiunto - in un contesto nel quale della sussistenza dei gravi indizi in ordine alla configurabilità del reato suddetto si è dato motivatamente conto nella ordinanza gravata - che, se il delitto di associazione per delinquere, reato di natura permanente si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, ove peraltro difetti la prova relativa al luogo e al momento della costituzione della associazione soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati, ed ove non sia possibile ancora determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, è decisivo allora il luogo ove fu eseguito l'arresto, emesso un mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Cass. Sez. 1^ 7-2-1991 n. 600. P.M. in proc. Mulas).
2. In ordine ai capi B, D ed E (concorso in illecita importazione, trasporto, detenzione e cessione, rispettivamente, di kg. 1,600, kg. 4 e kg. 2 di cocaina) ascritti alla AT VA, l'assunto della ricorrente circa la sussistenza unicamente di indizi di meri accordi mai realizzati cedono di fronte al preciso tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali risultano anche momenti esecutivi, oltre a programmi criminosi per il futuro, ed avvenute consegne e successive vendite operate (foglio 6 e seguenti dell'ordinanza impugnata), anche se non fu possibile (tranne che in una precisa occasione, le cui modalità erano indubbiamente rivelatrici della organizzata complessiva attività criminosa in corso) sequestrare le sostanze importate. Non ha pregio il rilievo della ricorrente che nelle conversazioni telefoniche della quale era stata protagonista non si facesse esplicito riferimento alla cocaina;
invero dalla complessiva motivazione del provvedimento impugnato emerge come, al di là dell'uso di un linguaggio generico o criptico ("rituale" in siffatti contesti) non fossero consentiti dubbi di sorta sulla reale natura della "merce" trattata.
Nè, del resto, la ricorrente indica minimamente quale fosse l'oggetto, eventualmente diverso, delle conversazioni, eloquenti anche nella loro dinamica e nella scansione temporale, rapportata ai movimenti che furono oggetto di controlli da parte degli inquirenti, senza contare il già richiamato fatto Illuminante" costituito dall'avvenuto sequestro, sull'autovettura condotta dal SS e sulla quale era trasportata l'odierna ricorrente, di oltre 82 kg di cocaina, accuratamente occultati (capo G, fatto accertato in Ventimiglia il giorno 8 agosto 2003).
Il Giudice del riesame ha dato adeguatamente - sia pur narrativamente, nell'indicare il contenuto delle conversazioni intercettate e le risultanze delle eseguite indagini - congrua motivazione in ordine al concorso della AT VA nella consumazione dei reati-fine in oggetto, e non ha alcun pregio, nell'ambito del motivo qui in esame, l'ulteriore osservazione della ricorrente circa la mancanza in atti di un provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria di autorizzazione ad omettere o ritardare l'arresto della medesima allorché fu colta (citato episodio di cui al capo G) unitamente al SS (già separatamente giudicato per tale fatto) nel veicolo al cui interno era occultato un ingente quantitativo di cocaina importato dal territorio iberico;
dall'asserita mancanza di tale atto non deriva, invero, la pretesa inutilizzabilità di quanto accertato in quel contesto.
3. Manifestamente infondato, nonché affetto da connotazioni di genericità tali da renderlo inammissibile, è il motivo con il quale viene dedotta, sempre in relazione ai capi B, D ed E, "incertezza sulla utilizzabilità delle intercettazioni effettuate su utenze estere od in parte all'estero; sulla motivazione dei decreti di convalida delle intercettazioni di urgenza e di proroga, tra l'altro disposte ex art. 13 comma 2 L. 12-7-1991 n. 203 pur in assenza di delitto di criminalità organizzata (ma le SS.UU ritengono tale quello associativo), non sussistendo il reato associativo". Va rilevato al riguardo, che il Giudice del riesame ha in primo luogo motivatamente ritenuto la piena utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche svolte nell'ambito di diverso procedimento, trattandosi nella specie di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ed essendo le suddette intercettazioni - come si evince dal complessivo tenore dell'ordinanza impugnata - indispensabili per l'accertamento dei suddetti reati, ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.p.). Tale motivazione è immune da vizi, e va qui aggiunto che
(vedansi Cass. 16-10-1995 n. 1626, Pulvirenti ed altri;
Cass. Sez. 6^ 10-5-1994 n. 2135, Rizzo ed altro), il concetto di "diverso procedimento" nel quale, ai sensi del primo comma dell'art. 270 c.p.p., è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), non equivale a quello di "diverso reato" ed in esso non rientrano pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto.
Si consideri, inoltre, che (Cass. Sez. 1^, 7-2-2002 n. 20224,Coppola), in tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni, telefoniche o ambientali, in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, il controllo - demandato al giudice del procedimento diverso che li utilizzi - sia in ordine alla necessità di eseguire le intercettazioni nel procedimento di origine, sia ai fini dell'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato, da luogo a un giudizio di fatto che è censurabile in Cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (vizi che non sono presenti nel caso in esame).
Il Tribunale ha, di seguito, motivato in ordine alla legittimità di operazioni di intercettazione interamente svolte sul territorio dello Stato di conversazioni telefoniche effettuate all'estero mediante uso di utenze mobili di nazionalità italiana, ed alla conseguente piena utilizzabilità dei relativi contenuti.
Tale affermazione si uniforma al principio di diritto, qui condiviso, enunciato in tema da Cass. Sez. 1^, 16-10-2002 n. 37774, P.G. in proc. Strangio ed altri), secondo cui " In tema di intercettazioni telefoniche, nel caso in cui le relative operazioni riguardino un'utenza telefonica mobile, non rileva, al fine della individuazione della giurisdizione competente, il luogo dove sia in uso il relativo apparecchio, bensì esclusivamente la nazionalità dell'utenza, essendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio. Ne consegue che non è necessario esperire una rogatoria internazionale, se le operazioni di intercettazione di un'utenza mobile nazionale in uso all'estero possono essere svolte interamente nel territorio dello Stato.
Lo stesso Giudice ha, inoltre, affermato che i decreti di intercettazione iniziali sono stati disposti, motivatamente, dal G.I.P. (sul punto non si rinvengono specifiche doglianze da parte della ricorrente), e che i decreti di intercettazione di urgenza emessi dal P.M. sono stati motivati sia in ordine agli emergenti indizi di reato (sia pure con il rinvio consentito alle allegate note del Goa, ma, comunque, facendo riferimento alle intercettazioni già in corso a carico di altri), sia in ordine al requisito di urgenza legittimante l'iniziativa del P.M., e sono stati convalidati tempestivamente dal G.I.P., il quale ha dato atto in motivazione della sussistenza della urgenza (rappresentata, tra l'altro, dalla emersa notizia della imminente partenza per la Spagna per realizzare una nuova importazione); a fronte di ciò la ricorrente afferma semplicemente che nei decreti di convalida il Giudice "sembra" aver fatto semplicemente riferimento alla motivazione della richiesta del Pubblico ministero, non avendo così ottemperato all'obbligo di motivazione richiesto dal secondo comma dell'art. 226 (rectius: art. 267) c.p.p. "per i provvedimenti di proroga delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche".
Or bene, a parte la connotazione ipoteticità e dubbiosità ("vi è incertezza", "sembra") che permea di mancanza della richiesta specificità (art. 581, lettera a, c.p.p.) il motivo in esame nelle sue varie articolazioni, ed a parte altresì la evidente confusione, od assimilazione, che la ricorrente opera tra motivazione dei decreti di proroga della durata delle intercettazioni (art. 267, comma 3, c.p.p.) e motivazione della convalida dei decreti di intercettazione emessi di urgenza (art. 267, comma 2, c.p.p.), va osservato, quanto ai primi, che è sufficiente a soddisfare il relativo obbligo motivazionale la mera indicazione della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero dal richiedente (infatti la motivazione in tema può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, e ciò in quanto l'adeguatezza della motivazione di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante (Cass. Sez. 4^ 14-5-2004 n. 32924, Belforte ed altri;
Cass. Sez. 3^ 3-9-1999 n. 2778, Pasimeni). Va, di più, osservato che il ricorrente non individua minimamente i singoli decreti (nè quelli c.d. "di proroga", ne' quelli di convalida delle intercettazioni disposte di urgenza) che ipotizza genericamente come non adeguatamente motivati, il che si presta in primo luogo alla considerazione che segue: non assumendo la ricorrente che la "proroga" sia stata autorizzata dopo la scadenza del termine di legge, vale - in caso di proroga autorizzata a termine in corso - quella giurisprudenza secondo la quale i decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche non abbisognano di alcuna motivazione, in quanto traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione, mentre soltanto il decreto formalmente qualificato "di proroga" delle intercettazioni telefoniche ma intervenuto dopo la scadenza del termine originario ha natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all'effettuazione delle suddette operazioni, per cui deve essere dotato - a differenza del decreto di proroga propriamente detto - di autonomo apparato giustificativo, che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l'intromissione nella altrui sfera di riservatezza (Cass. Sez. 5^ 21-1-2002 n. 10090, Allegra ed altri;
Cass.Sez. 6^ 11-5-1999 n. 8645, Belocchi ed altro). Inoltre va rilevato (e ciò interessa la motivazione della convalida dei decreti intercettativi disposti di urgenza), che nel caso in cui i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato per relationem siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento ad quem in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento a quo, del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Cass. Sezioni Unite 17- 11-2004 n. 45189, P.M. in proc. Esposito). Nella specie la ricorrente - ove a tali decreti abbia fatto riferimento (in realtà il ricorso non chiaro sul punto) - non avrebbe ottemperato al detto onere, essendosi limitata ad affermare che la motivazione dei decreti di convalida mediante riferimento alla motivazione della richiesta del Pubblico ministero sarebbe non consentita.
Tale affermazione è comunque errata perché, anche a prescindere da quanto appena rilevato in ordine al non soddisfatto onere di indicazione, - in un contesto nel quale i suddetti decreti risultano motivati mediante richiamo alle condivise ragioni di urgenza illustrate nelle rispettive richieste (e riportate nella ordinanza gravata) - la motivazione per relationem del provvedimento in questione (così come di ogni altro provvedimento giudiziale) è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Così Cass. Sezioni Unite 21-6-2000 n. 17, Primavera ed altri, in una fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni).
Ma vi è di più: la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 17/1000, Primavera, ha anche affermato che, poiché il ricorso a intercettazioni telefoniche nel corso di indagini relative a delitti di criminalità organizzata è consentito in presenza di sufficienti indizi di reato (e non di colpevolezza) e quando le stesse risultino "necessarie" (e non "indispensabili") per il proseguimento delle indagini, in ipotesi di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti sono da ritenere idonee a integrare il requisito della sufficienza degli indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, riferite al P.M. e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni. Sono pertanto prive di ogni consistenza le ulteriori censure della ricorrente - poggianti sulla tesi, motivatamente disattesa dal Tribunale del riesame,della non configurabilità del reato di criminalità organizzata ex art. 74 D.P.R. 309/90 - inclusa nel novero delle medesime quella volta a contestare la correttezza dell'avvenuta disposizione delle intercettazioni telefoniche per una durata superiore a 15 giorni ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata"); della corretta applicazione del citato art. 13, con riferimento alla indicazione in 40 giorni della durata delle operazioni intercettative ha dato invero motivatamente conto il Giudice del riesame.
Del tutto ininfluente è, poi, l'affermazione della ricorrente in ordine al mancato rinvenimento nel fascicolo degli atti di indagine di un atto attestante l'avvenuto "stralcio" di (non indicate dalla ricorrente medesima) conversazioni "irrilevanti" o "vietate", una volta che non viene indicato in ricorso ne' di quali conversazioni si tratti ne' le ragioni della loro necessaria eliminazione, sì da non consentire, nella presente sede di giudizio, di apprezzare la eventuale inutilizzabilità delle medesime e di controllare se tale sanzione processuale sia applicabile a quelle concretamente utilizzate nel caso di specie, depositate e poste, pertanto, a disposizione della difesa.
4. In relazione alla censura di violazione di legge concernente il capo G) - quello relativo al reato accertato in Ventimiglia il 8-7- 2003, episodio interessato dal mancato arresto della ricorrente - non si vede come l'avvenuto arresto (obbligatorio in flagranza) del solo SS IT possa - sulla base della ipotesi (peraltro non emergente da alcuna delle ordinanze de liberiate, quella applicativa della misura e quella che ha deciso in sede di riesame, emesse nei confronti della ER VA) di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 98 D.P.R. n. 309/1990 (ai sensi del quale "l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74") - concretamente influire, in termini di (normativamente non prevista) inutilizzabilità dell'atto accertativo del reato in oggetto, sulla posizione della ricorrente in ordine al relativo addebito, e del resto la ricorrente finisce per confinare la portata della eccezione nel rilievo della distanza temporale intercorsa tra la commissione del reato in oggetto e la emissione della ordinanza custodiate nei suoi confronti (per il reato suddetto e per gli altri già citati), facendo derivare dal detto dato temporale la mancata valutazione di adeguatezza di eventuali misure meno afflittive, la insussistenza per facta concludentia del pericolo di fuga (desunto unicamente in base ad una valutazione di tipo astratto connessa alla circostanza che ella è straniera ed ha parenti stretti in Colombia), e del concreto pericolo di recidivazione ex lettera c) dell'art. 274 c.p.p., assumendo, a tale ultimo riguardo, la non rispondenza al vero dell'affermazione che ella, rimasta tra l'altro senza fonte di reddito, sembrerebbe voler riprendere i contatti con l'ambiente criminale in questione, una volta considerato che la ricorrente lavora, invece, come operaia dal 3 novembre 2003 ed è madre di due bambini in tenera età, sì che, inoltre, la misura adottata appare eccessiva, anche alla luce della, non considerata, incensuratezza).
Tali censure non sono fondate perché:
a) dalla applicazione soltanto in data 1 ottobre 2004 della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della odierna ricorrente a distanza di tempo dalla esecuzione dell'ultimo dei reati- fine (quello più volte indicato sub capo G) non è consentito dedurre, eo ipso, la mancanza delle esigenze cautelari ravvisate, in particolare dovendosi qui ricordare che il mero decorso del tempo, soprattutto in tema di reati associativi - intrinsecamente connotati da un vincolo di stabilità e dalla naturale propensione a protrarre nel tempo le attività criminose genericamente programmate - non assume effetto dirimente nel senso inteso in ricorso;
b) dalle dimensioni e dal vasto ambito territoriale operativo (interessante più regioni del Paese ed anche l'estero) della struttura criminosa che ha visto partecipe attiva la AT VA in coppia con il SS ed in combutta con numerosi altri soggetti, con movimentazioni di quantitativi anche ingenti di cocaina, contatti significativi con soggetti criminali in libertà in Europa ed in Colombia (patria dell'indagata), nonché con spregiudicata utilizzazione anche dei figli minori a fine di copertura durante il trasporto della droga dalla Spagna in Italia, il Giudice del riesame ha tratto motivatamente e tutt'altro che illogicamente - superando il dato della formale incensuratezza e ritenendo (nel quadro complessivo ex art. 133 c.p.p.) priva di particolare significato la mancata emergenza di nuovi episodi criminosi ascrivibili all'indagata dopo la fine dell'attività intercettativa nel luglio del 2003 - un giudizio di qualificata pericolosità sociale della odierna ricorrente, avendo ritenuto, alla stregua di un non censurabile ragionamento facente leva soprattutto sugli accertati contatti della donna all'estero (Spagna e Colombia) e sulla rilevanza del ruolo di rilievo da costei svolto nel contesto associativo, che l'indagata fosse in grado di reiterare reati della stessa specie anche in assenza del convivente, ed avendo altresì non illogicamente affermato (sì da non aver affatto ignorato, diversamente da quanto si assume in ricorso, l'attività lavorativa lecita intrapresa) che la recente presenza di un lavoro dipendente non valeva a scongiurare il pericolo di recidivazione, "tenuto conto della ben diversa redditività che operazioni del genere di quelle per cui si procede determinano";
c) anche in ordine al pericolo di fuga, correlato alla possibilità di raggiungere i parenti in Colombia ed alla prevedibile irrogazione di una pena assai elevata per i plurimi reati ascritti, l'ordinanza è motivata, e la ricorrente in sostanza altro non contrappone se non quel fatto di essere rimasta in Italia dopo l'arresto del convivente che il Tribunale ha motivatamente ritenuto irrilevante perché, sino alla esecuzione dell'ordinanza custodiate emessa nei propri confronti, la donna non soltanto non conosceva il contenuto delle intercettazioni che la concernevano, ma addirittura, in presenza dell'arresto e della condanna del solo suo convivente, ben poteva ritenere ragionevolmente che non sussistessero elementi a suo carico;
d) il Giudice del riesame ha anche adeguatamente motivato, in considerazione del livello internazionale del traffico di stupefacente (in relazione al quale possono risultare sufficienti i giusti contatti - che l'indagata ha dimostrato di avere e di essere in grado di acquisire - anche telefonici, in ordine alle ragioni per le quali la misura in atto doveva essere considerata, oltre che proporzionata alla gravita dei fatti ed all'entità della sanzione presumibilmente irrogabile, l'unica idonea a fronteggiare le esigenze cautelari poste a base dell'adottato provvedimento restrittivo. A fronte di tale motivazione la ricorrente altro non oppone, in sostanza, se non quell'argomento del tempo decorso dall'ultimo fatto accertato e la irrogazione della misura che appare superato dalla complessiva motivazione del Tribunale in parte qua.
5. Infine, la ricorrente sostiene che l'ordinanza custodiale andava annullata per mancata indicazione della data di scadenza della misura, applicata anche per la ravvisata esigenza di evitare l'inquinamento delle prove, ai sensi dell'art. 274, lettera a), c.p.p., e perché non sono stati valutati gli elementi a favore emergenti dalle intercettazioni telefoniche autorizzate dall'Autorità Giudiziaria di Milano nell'ambito del diverso procedimento e dalle dichiarazioni rese,in sede di interrogatorio, dal convivente SS IT, escludenti la intraneità dell'indagata ai fatti in questione;
ne' si è tenuto conto della incensuratezza. Anche tale ultime censure sono infondate.
Va invero rilevato, in primo luogo, che, come affermato dal Giudice del riesame (foglio 19 del provvedimento impugnato), "nessuno ha mai ritenuto sussistenti esigenze probatorie rispetto alla riesaminante ed ai fatti a lei contestati".
Inoltre la ricorrente non indica minimamente quali elementi "favorevoli" nei suoi confronti, non valutati in sede di riesame, emergerebbero da imprecisate conversazioni intercettate nell'altro procedimento.
Quanto, poi, alle affermazioni del SS circa l'estraneità della propria convivente ai fatti di reato in oggetto, le stesse - diversamente da quanto si assume in ricorso - sono state valutate (fogli 18 e 19 del provvedimento impugnato) e sono state motivatamente ritenute del tutto inattendibili sia intrinsecamente, sia in considerazione della persona del dichiarante, convivente della indagata e mosso con ogni evidenza da un comprensibile animus di favorire costei (salvo l'aver comunque lo stesso SS dovuto ammettere che la propria convivente lo aveva accompagnato per tutto il viaggio in Spagna e ritorno, con partenza da Roseto, abitazione del coindagato Perpetuini, sul camper locato e specificamente destinato alla importazione dello stupefacente) sia, infine quanto decisivamente, perché le dichiarazioni del SS sulla estraneità ai reati de quibus della ER VA erano smentite recisamente da tutto il materiale indiziario raccolto nei confronti di quest'ultima.
Per le sin qui esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria di questa Corte provvederà a trasmettere copia del presente al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 comma 1 bis Legge 9- 8-195 n. 332.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quando stabilito nell'art. 23 comma 1 bis Legge 9- 8-195 n. 332.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005