Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2015, n. 19712
CASS
Sentenza 6 febbraio 2015

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L'operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo (nella specie, quella di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991), in quanto la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, all'evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica ed in quella giuridica, laddove la medesima condotta viola contemporaneamente più disposizioni incriminatrici.

La prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni).

È inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga "dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni indirette dei collaboratori di giustizia" per violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., senza l'indicazione specifica delle ragioni, riferite ai singoli collaboratori esaminati ed ai relativi punti della motivazione della sentenza impugnata, per le quali detto vizio sarebbe sussistente.

Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2015, n. 19712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19712
Data del deposito : 6 febbraio 2015

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