Sentenza 6 febbraio 2015
Massime • 4
L'operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., non è preclusa dalla configurazione di circostanze aggravanti non costituenti oggetto del precedente processo (nella specie, quella di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991), in quanto la valutazione sull'identità del fatto deve essere compiuta unicamente con riferimento all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, all'evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica ed in quella giuridica, laddove la medesima condotta viola contemporaneamente più disposizioni incriminatrici.
La prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni).
È inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga "dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni indirette dei collaboratori di giustizia" per violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., senza l'indicazione specifica delle ragioni, riferite ai singoli collaboratori esaminati ed ai relativi punti della motivazione della sentenza impugnata, per le quali detto vizio sarebbe sussistente.
Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.
Commentari • 10
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La sentenza in commento si concentra su due principi di grande impatto in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Il flusso di ritorno delle somme non è elemento costitutivo del reato. La dichiarazione integrativa non neutralizza la responsabilità penale. Si tratta di due temi che spesso vengono affrontati nei procedimenti per reati tributari. 1. Il flusso di ritorno non è requisito strutturale del reato Nel caso esaminato, la difesa aveva sostenuto che mancasse la prova del rientro delle somme pagate ai fornitori nella disponibilità dell'imputato. L'argomento, spesso utilizzato nei processi per fatture …
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Costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie: è situazione di deficienza psichica della persona offesa a carattere oggettivo, che tuttavia non deve necessariamente essere percepita immediatamente da chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa (certamente ricorrente nel caso in esame) alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua anomalia e, …
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In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2015, n. 19712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19712 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 06/02/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 277
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44519/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT CO N. IL 28/07/1946;
US NN N. IL 21/10/1980;
NC EP N. IL 29/12/1972;
AT TT N. IL 21/04/1962;
RB NT N. IL 11/04/1975;
CA SE N. IL 10/03/1952;
ST AL N. IL 21/02/1979;
UL MI N. IL 06/06/1965;
DI TR AR N. IL 25/04/1978;
DI NO NT N. IL 16/05/1957;
RL RA N. IL 17/11/1980;
GG MA N. IL 02/06/1975;
IU RP NO N. IL 10/12/1965;
LO IC RM N. IL 29/06/1970;
CC ZO N. IL 09/10/1975;
CO GE N. IL 26/01/1955;
IS ER N. IL 08/01/1976;
EL AR N. IL 25/09/1959;
SO DE N. IL 11/02/1972;
TA IA N. IL 26/09/1970;
LD RN. IL 26/12/1965;
LA DI OS NT N. IL 02/03/1941;
avverso la sentenza n. 7/2013 CORTE ASSISE APPELLO di CA, del 24/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
CONCLUSIONI.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, ha concluso chiedendo:
- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di LA DI OS NT, per essere i reati a lui ascritti estinti per morte del reo;
- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di UL MI, limitatamente al reato di cui al capo D), perché l'azione penale non poteva essere iniziata, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., con rideterminazione della pena e rigetto nel resto;
- il rigetto del ricorso di IU RP NO;
- la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi. Gli avvocati:
- VALERIO ACCORRENTI VIANELLO (sostituto processuale dell'avv. NUNZIO CANCEMI, difensore di US NN e CA SE);
- VINCENZO AN (difensore di UL MI);
- ST ZZ (difensore di ST AL, EL AR ed LA DI OS NT);
- SO IN (difensore di IU RP NO);
- RM CA (difensore di CO GE ed LD ZA) hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. L'avv. GIOVANNI GIUCA (difensore di CC ZO) ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
L'avv. SE IA (difensore di US VINCENZO, RB NT, DI TR AR, DI NO NT, SI OR, SO DE, TA IA e CC ZO, nonché sostituto processuale dell'avv. FRANCA AUTERI, difensore di GG MA e LO IC RM, e dell'avv. LE DI NO, difensore di LI IE) ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi (anche di quelli presentati dall'avv. FRANCA AUTERI e dall'avv. LE DI NO); in particolare, per le posizioni di US VINCENZO, DI TR AR ed DI NO NT ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, e per tutte le altre posizioni si è riportato ai motivi;
ha depositato 4 sentenze i cui estremi sono indicate in verbale di udienza. Per l'imputato DI TR AR è presente anche l'avv. CO ANTILLE. L'avv. ALVISE EP IA (difensore di OT CO, NC EP e UL MI) ha chiesto per OT CO l'accoglimento dei motivi (anche di quelli sottoscritti dal codifensore avv. NUNZIO CANCEMI), per NC EP l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, per UL MI l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio.
L'avv. GIOVANNI ARICÒ (difensore di IU RP NO ed DI NO NT) ha chiesto per DI NO NT l'annullamento della sentenza impugnata, e per IU RP NO l'accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di assise di Siracusa, per quanto in questa sede rileva, con sentenza emessa in data 22 maggio 2012, aveva dichiarato:
- OT CO, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1) - H), unificati in continuazione anche con i reati separatamente giudicati con sentenza del 3 marzo 2010 del GUP del Tribunale di AT, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni tredici e mesi otto di reclusione;
- US NN, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - G) - G1) - H), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, condannandolo alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione;
- NC EP, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi E) - E1) - E2), unificati in continuazione, condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione;
- AT TT, in atti generalizzato, colpevole del reato ascrittogli al capo A1), con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, condannandolo alla pena di anni due di reclusione;
- RB NT, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni dieci di reclusione;
- CA SE, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - B2), unificati in continuazione, condannandolo alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed Euro duemila di multa;
- ST AL, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1) - H), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni dieci di reclusione;
- UL MI, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - D) - G) - G1), unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni venti di reclusione;
- DI TR AR, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi E) - E1) - E2) - G) - G1), unificati in continuazione anche con i reati separatamente giudicati con le sentenze del 6 luglio 2006 della Corte di appello di AT e del 2 novembre 2009 del GUP del Tribunale di AT, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni venti di reclusione;
- DI NO NT, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - B) - B1) - B2) - E) - E1) - E2) - G) - G1) - H), unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni ventuno di reclusione;
- RL RA, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi E) - E1) -E2) - G) - G1), unificati in continuazione anche con i reati separatamente giudicati con le sentenze del 6 luglio 2006 della Corte di appello di AT e del 2 novembre 2009 del GUP del Tribunale di AT, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni venti di reclusione;
- GG MA, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1), unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione;
- IU RP NO, in atti generalizzato, colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. - così qualificata l'originaria imputazione di cui al capo A) -, condannandolo alla pena di anni sette di reclusione;
- LO IC RM, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1) - H), unificati in continuazione, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione;
- CC ZO, in atti generalizzato, colpevole del reato continuato ascrittogli al capo G1), con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni otto e mesi due di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa;
- CO GE, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - B), unificati in continuazione, condannandolo alla pena di anni undici di reclusione ed Euro tremila di multa;
- IS ER, in atti generalizzato, colpevole del reato continuato ascrittogli al capo G1), esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condannandolo alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa;
- EL AR, in atti generalizzata, colpevole dei reati ascrittile ai capi G) - G1), unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, condannandola alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione;
- SO DE, in atti generalizzato, colpevole del reato ascrittigli al capo A1), con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, condannandolo alla pena di anni due di reclusione;
- TA IA, in atti generalizzato, colpevole del reato ascrittigli al capo A), condannandolo alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione;
- LD ZA, in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1) - H), unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, condannandolo alla pena di anni diciannove di reclusione;
- LA DI OS NT, in atti generalizzato, colpevole del reato ascrittigli al capo A), con le attenuanti generiche, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione.
Per tutti venivano pronunciate statuizioni accessorie come per legge.
2. La Corte di assise di appello di AT, con la sentenza oggi impugnata, emessa in data 24 febbraio 2014, ha:
- per OT CO, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1) -H), unificati in continuazione anche con i reati separatamente giudicati con sentenza del 3 marzo 2010 del GUP del Tribunale di AT, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ridotto la pena ad anni undici e mesi sei di reclusione;
- per US NN, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - G) - G1) - H), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, confermato la sentenza di primo grado;
- per NC EP, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi E) - E1) - E2), unificati in continuazione, ritenute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante "bilanciabile", riducendo per l'effetto la pena ad anni tre di reclusione;
- per AT TT, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo A1), con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, e condannato alla pena di anni due di reclusione, confermato la sentenza di primo grado;
- assolto RB NT, in atti generalizzato, dal reato ascrittogli al capo G) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo G1) in ordine al quale l'imputato aveva riportato condanna in anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa;
- per CA SE, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - B2), unificati in continuazione, ritenute le attenuanti generiche, ridotto la pena ad anni otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
- per ST AL, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1) - H), esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, confermato la sentenza di primo grado;
- per UL MI, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - D) - G) - G1), unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione anche con i reati separatamente giudicati con sentenza del 7 novembre 2006 della Corte di appello di AT, rideterminato la pena in anni ventidue di reclusione;
- per DI TR AR, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi E) - E1) - E2) - G) - G1), unificati in continuazione anche con i reati separatamente giudicati con le sentenze del 6 luglio 2006 della Corte di appello di AT e del 2 novembre 2009 del GUP del Tribunale di AT, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e condannato alla pena di anni venti di reclusione, confermato la sentenza di primo grado;
- per DI NO NT, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - B) - B1) - B2) - E) - E1) - E2) - G) - G1) - H), unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e condannato alla pena di anni ventuno di reclusione, confermato la sentenza di primo grado;
- per RL RA, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi E) - E1) - E2) - G) - G1), unificati in continuazione anche con i reati separatamente giudicati con le sentenze del 6 luglio 2006 della Corte di appello di AT e del 2 novembre 2009 del GUP del Tribunale di AT, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e condannato alla pena di anni venti di reclusione, confermato la sentenza di primo grado;
- assolto GG MA, in atti generalizzato, dal reato di cui al capo G) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo G1) in ordine al quale l'imputato aveva riportato condanna in anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa;
- per IU RP NO, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. - così qualificata l'originaria imputazione di cui al capo A) -, e condannato alla pena di anni sette di reclusione, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti concorrenti, riducendo per l'effetto la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione;
- per LO IC RM, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1) - H), unificati in continuazione, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e condannato alla pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, confermato la sentenza di primo grado;
- per CC ZO, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole del reato continuato ascrittogli al capo G1), con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e condannato alla pena di anni otto e mesi due di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, confermato la sentenza di primo grado;
- per CO GE, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) - B), unificati in continuazione, e condannato alla pena di anni undici di reclusione ed Euro tremila di multa, ritenuto le attenuanti generiche, riducendo per l'effetto la pena ad anni nove di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa;
- per IS ER, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole del reato continuato ascrittogli al capo G1), esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, e condannato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa, ritenuto l'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, nella formulazione previgente, e per l'effetto ridotto la pena ad anni due di reclusione e seimila euro di multa;
- assolto EL AR, in atti generalizzata, dal reato di cui al capo G) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo G1) in ordine al quale l'imputata aveva riportato condanna in anni sei e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa;
- per SO DE, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole del reato ascrittigli al capo A1), con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, e condannato alla pena di anni due di reclusione, confermato la sentenza di primo grado;
- per TA IA, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole del reato ascrittigli al capo A), e condannato alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione, ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, e per l'effetto ridotto la pena ad anni sei di reclusione;
- per LD ZA, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi G) - G1) - H), unificati in continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e condannato alla pena di anni diciannove di reclusione, confermato la sentenza di primo grado;
- per LA DI OS NT, in atti generalizzato, già dichiarato colpevole del reato ascrittigli al capo A), con le attenuanti generiche, e condannato alla pena di anni tre di reclusione, confermato la sentenza di primo grado.
Per tutti venivano pronunciate le conseguenti statuizioni accessorie come per legge.
3. Questi, in sintesi, i reati in ordine ai quali gli odierni ricorrenti hanno conclusivamente riportato condanna:
(capo A) CR IC, Di AN ON e NA LO (come direttori ed organizzatori), US IN, AT IA, SE BI e GA Di OS ON (come partecipi), nonché IU RP AN (a titolo di concorso esterno): associazione armata di tipo mafioso denominata clan LA, espressione del più vasto cartello criminale "APARO-NARDO- GI (con soggetti giudicati separatamente o nelle more deceduti), operante in Siracusa fino al dicembre 2006;
(capo A1) CA EN e SS AV: concorso esterno in associazione di tipo mafioso denominata clan LA, concretizzatosi nella gestione, per conto del clan, di attività di gioco d'azzardo (fatti commessi in Siracusa fino al marzo 2005);
(capo B) Di AN ON e NA LO: estorsione aggravata - L. n. 203 del 1991, anche ex art.
7 - in danno dei titolari di un'impresa di pompe funebri (fatti commessi in Avola "da epoca imprecisata ed in permanenza attuale");
(capo B1) Di AN ON: estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno del titolare di diversa impresa di pompe funebri (fatti commessi in Avola "da epoca imprecisata) ed in permanenza attuale");
(capo B2) AT IA e Di AN ON: estorsione aggravata - L. n. 203 del 1991, anche ex art.
7 - in danno dei titolari di un'ulteriore impresa di pompe funebri (fatti commessi in Avola "da epoca imprecisata ed in permanenza attuale");
(capo D) CR IC: estorsione aggravata - L. n. 203 del 1991, anche ex art.
7 - in danno del titolare dell'impresa aggiudicataria dell'appalto per la raccolta dei rifiuti urbani del comune di Avola (fatti commessi in Avola nell'anno 2002);
(capo E) NC GI, Di RO MA, Di AN ON e SI OR: concorso in sequestro di persona aggravato - anche ex art. 7 cit.- (fatti commessi in Avola tra il 20 ed il 21 settembre 2003);
(capo E1) NC GI, Di RO MA, Di AN ON e SI OR: concorso in lesioni personali aggravate - anche ex art. 7 cit.- (fatti commessi in Avola tra il 20 ed il 21 settembre 2003);
(capo E2) NC GI, Di RO MA, Di AN ON e SI OR: concorso in tentata violenza privata aggravata - anche ex art. 7 cit.- (fatti commessi in Avola tra il 20 ed il 21 settembre 2003);
(capo G) CR IC, Di RO MA, Di AN ON e SI OR (come promotori, costituenti o direttori), Lo IC Carmelo ed DI ER (come organizzatori o finanziatori), OT FR, US IN e EL RE (come partecipanti): associazione finalizzata al traffico di droghe "pesanti" e "leggere", aggravata dal numero degli associati e dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (con soggetti giudicati separatamente), operante in Avola, Rosolini, Pachino, Cassibile di Siracusa, Ispica ed altre località del territorio delle province di Siracusa e di Ragusa, "da epoca imprecisata fino all'intero anno 2005";
(capo G1) OT FR, US IN, BÈ ON, EL RE, CR IC, Di RO MA, Di AN ON, SI OR, LI AS, Lo IC Carmelo, CC EN, LI IE, QU EL, DI ER: traffico di droghe "pesanti" e "leggere", aggravato dal numero dei concorrenti e dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (fatti commessi in Avola, Rosolini, Pachino, Cassibile di Siracusa, Ispica ed altre località del territorio delle province di Siracusa e di Ragusa, "da epoca imprecisata e fino all'intero anno 2006";
(capo H) OT FR, US IN, EL RE, Di AN ON, Lo IC Carmelo, DI ER: concorso (anche con soggetti giudicati separatamente) in detenzione e porto illegale in luogo pubblico aggravati - anche ex art. 7 cit. - di pistole, rivoltelle ed esplosivi (fatti commessi in provincia di Siracusa fino al dicembre 2006).
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Di RO MA, NC GI, LI IE e BÈ ON;
la recidiva reiterata specifica per DI NO ON, NA LO, EL RE e Lo IC Carmelo;
la recidiva reiterata infraquinquennale per LI AS;
la recidiva reiterata per OT FR, CC EN e SE BI;
la recidiva semplice per CA EN, ZO CO AN e SS AV.
4. Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, deducendo i motivi che saranno, imputato per imputato, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 4.1. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
5. La sentenza impugnata va annullata:
- nei confronti di LA DI OS NT senza rinvio, perché il reato ascrittogli è estinto per morte dell'imputato;
- nei confronti di UL MI, limitatamente al reato di cui al capo D), e conseguentemente al trattamento sanzionatorio, e nei confronti di GG MA, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di AT per nuovo giudizio. Il ricorso di UL MI è, nel resto, inammissibile. I ricorsi di OT CO e IU RP NO sono infondati e vanno rigettati.
I ricorsi di US NN, NC GI, AT TT, RB NT, CA SE, ST AL, DI TR AR, DI NO NT, RL RA, LO IC RM, CC ZO, CO GE, IS ER, EL AR, SO DE, TA IA, LD ZA sono inammissibili.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE. 6. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
6.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6^, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
6.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6^, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
6.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6^, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559;
Sez. 6^, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
6.2.1. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622;
Sez. 3^, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623;
Sez. 5^, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
6.3. Non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
6.3.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, sentenze n. 3706 del 21 - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4^, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
6.4. È anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125, 530 e 533 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).
6.5. La giurisprudenza di questa Corte è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6^, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6^, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
6.6. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
6.6.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
6.6.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
6.6.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
6.6.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
6.7. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
6.7.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3^, sentenza n. 13926 del 1^ dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
6.8. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "rcagionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2^, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". 6.9. È consolidato l'orientamento di questa Corte, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164).
6.10. Deve aggiungersi che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2^, sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 254302).
Ciò comporta che le plurime sentenze depositate all'udienza pubblica da alcuni difensori siano non valutabili nella misura in cui esse comportino in questa sede un'attività di apprezzamento da operare ex novo, oltre che tardivamente allegate se già oggetto di valutazione (sfavorevole) nei gradi di merito e di successiva censura in sede di legittimità, ma non tempestivamente allegate ai ricorsi. Analogo discorso si impone per i documenti allegati ai motivi nuovi e/o memorie presentate nell'interesse degli imputati UL MI e CO GE.
6.11. Deve, infine aggiungersi che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2^, sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 254301).
6.12. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi, non prima di avere precisato, ai fini della corretta applicazione dei relativi istituti (in presenza di plurimi riferimenti - in plurimi ricorsi, ma anche nelle sentenze di merito - di segno diverso), che la recidiva ha natura giuridica di circostanza aggravante (Sez. un., sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011, P.G. in proc. Indelicato, CED Cass. n. 249664), e che la qualità di capo o promotore e ruoli verticistici affini, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 416 bis e L. droga, art. 74 integra gli estremi di un autonomo reato, e non mera circostanza aggravante (Sez. 2^, sentenza n. 40254 del 12 giugno 2014, CED Cass. n. 260444; Sez. 5^, sentenza n. 8430 del 17 gennaio 2014; Sez. 1^, sentenza n. 1198 del 30 gennaio 1987).
7. OT CO (ricorso avv. Cancemi).
Il ricorso è, nel complesso, infondato.
7.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 649 c.p.p. - D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 e mancanza di motivazione, lamentando violazione del ne bis in idem in relazione ad un presunto precedente giudicato (sentenza n. 227/10 di "patteggiamento" emessa dal GUP del Tribunale di AT, irrevocabile ed acquisita in atti) riguardante i fatti-reato ascrittigli ai capi G) e G1).
7.1.1. Il motivo è generico e reiterativo, ed è comunque manifestamente infondato.
Lo stesso ricorrente ammette che la Corte di appello ha valorizzato, per negare l'invocato ne bis in idem, la diversità della data di commissione dei reati in questione e dell'ambito territoriale di riferimento, motivatamente e correttamente escludendo, quindi, ad avviso di questo collegio, l'invocata medesimezza dei fatti separatamente giudicati.
In proposito, il ricorrente si duole, in ricorso, anche del fatto che il capo di imputazione sarebbe generico quanto alla data di commissione ed alla descrizione del fatto, ma non lo ha tempestivamente eccepito, o quanto meno non deduce di averlo fatto, non dichiara di averlo fatto invano, ne' impugna la eventuale ordinanza reiettiva dell'eccezione, il che rende la odierna doglianza o generica (per non essere stata specificamente indicata la sua tempestiva deduzione, e non essere state specificamente indicate e confutate le ragioni della sua eventuale precedente reiezione) o tardiva (per essere stata dedotta solo in questa sede). Lamenta, inoltre, che le intercettazioni fossero cessate nell'aprile del 2005, il che non legittimerebbe la contestazione della commissione dei fatti oggetto delle odierne imputazioni fino all'intero anno 2005: il rilievo non appare decisivo, poiché comunque la commissione dei reati separatamente giudicati si era protratta, secondo la contestazione ed il conclusivo accertamento, da ottobre 2003 a dicembre 2004, e quindi in epoca non coincidente con quella delle odierne contestazioni, e, pertanto, non valorizzabile per desumere la medesimezza dei fatti giudicandi e giudicati. Nè il richiamo di una singola condotta coincidente (in relazione al comunque generico riferimento al finanziamento di una partita di 19 Kg di hashish) risulta decisivo in senso contrario, inserendosi in un contesto più articolato, come visto sicuramente disomogeneo.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 192 c.p.p., asseritamente in difetto di congrua prova della propria partecipazione al reato associativo.
7.2.1. La doglianza è estremamente generica, ed ancora una volta reiterativa: dopo aver riportato un passo della motivazione della sentenza impugnata, in cui si dice che tre chiamate dei collaboratori Di RO RA, RB LE e CI NT non erano sufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità, lo stesso ricorrente ammette che la Corte di appello ha essenzialmente valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, gli esiti delle effettuate intercettazioni, senza contestarne il merito, ma limitandosi a lamentare in diritto che gli stessi non erano sorretti da riscontri, peraltro errando in diritto poiché le intercettazioni non necessitano di riscontri. Questa Corte (per tutte, Sez. 1^, sentenza n. 37588 del 18 giugno 2014, CED Cass. n. 260842) è, infatti, ormai ferma nel ritenere che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 1, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno;
qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 2. 7.2.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'enucleata associazione, in particolare in difetto dell'accordo associativo e del dolo di partecipazione. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 155) ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando in particolare il contenuto di una intercettazione ritenuta decisiva ed inequivocabile, in relazione alla quale il ricorrente stesso non deduce travisamenti.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
7.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 110 c.p. - L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 e mancanza di motivazione quanto al ritenuto concorso nella detenzione e nel porto di armi.
7.3.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 156 s.) ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando in particolare il contenuto di due intercettazioni ritenute decisive ed inequivocabili, in relazione alle quali il ricorrente non deduce travisamenti.
Peraltro, lo stesso ricorrente ammette che, secondo la Corte di appello, l'OT FR venne (illegalmente) in possesso di una pistola almeno in una occasione, ma si duole che nulla dimostri il concorso con terzi: la predetta motivazione è, peraltro, di per sè sufficiente ad integrare l'affermazione (almeno a titolo monosoggettivo) di responsabilità; le ulteriori doglianze inerenti all'interpretazione delle valorizzate conversazioni (il ricorrente lamenta che dagli atti emergerebbero soltanto generiche discussioni sull'acquisto o cessione di armi), in difetto di documentati travisamenti, sono, in questa sede, inammissibili (p. 6.9.).
7.4. Con il quarto ed il quinto motivo (che possono essere esaminati congiuntamente), il ricorrente lamenta violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione, non sussistendo ne' la finalità agevolativa, ne' l'impiego del metodo mafioso;
lamenta, inoltre, travisamento, essendo stata asseritamente valorizzata in primo grado una minaccia profferita da OT FR, ma in realtà profferita da DI ER.
7.4.1. La prima doglianza, così come denunciata, riguarda in realtà un presunto vizio di motivazione, non una violazione di legge, ed è, all'evidenza, generica: la motivazione manca, oppure è contraddittoria, oppure è manifestamente illogica, e nel caso in cui il ricorrente voglia denunciare contestualmente i tre vizi ha l'onere processuale - nel caso di specie, non soddisfatto, per la promiscua deduzione della formulate doglianze - di indicare specificamente su quale profilo essa manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.
7.4.2. La Corte Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali - d'ora in poi, Corte EDU - ha avuto più volte (per tutte, Sez. 1^, 24 aprile 2008, K. ed altri c. Lussemburgo) modo di affermare che sono in contrasto con il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, garantito dell'art. 6, p. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 (ratificata dall'Italia con la L. n. 848 del 4 agosto 1955) - d'ora in poi, Convenzione EDU -, le limitazioni apposte dalla Corte di cassazione al diritto di accesso al sindacato di legittimità che risultino non proporzionate al fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia (nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano il formalismo eccessivo asseritamente mostrato dalla Corte di cassazione lussemburghese nel dichiarare irricevibile il loro ricorso, per non essere stati articolati con sufficiente precisione i motivi di impugnazione, ed il conseguente pregiudizio al loro diritto di accesso ad un tribunale).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza n. 17931 del 2013, CED Cass. n. 627268), la Corte EDU ritiene, quindi, che, nell'interpretazione ed applicazione della legge processuale, "gli Stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare gli "eccessi di formalismo", segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel "diritto di accesso ad un tribunale" previsto e garantito dall'art. 6 p. 1 della Convenzione EDU".
Tale principio non vieta, tuttavia, agli Stati aderenti "la facoltà di circoscrivere, per evidenti esigenze di opportunità selettiva, a casistiche tassative, in relazione alle ipotesi ritenute astrattamente meritevoli di essere esaminate ai massimi livelli della giurisdizione, le relative facoltà di impugnazione, con la conseguenza che non si ravvisa contrasto allorquando le disposizioni risultino di chiara evidenza senza lasciare adito a dubbi", ma "costituisce, nei diversi casi in cui le norme si prestino a diverse accezioni ed applicazioni, un canone direttivo nella relativa interpretazione, che deve in siffatti ultimi casi propendere per la tesi meno formalistica e restrittiva".
7.4.3. Ciò premesso, pur nel rispetto di tale orientamento della Corte EDU, deve ritenersi che l'inequivocabile e non controverso tenore del combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), comporti l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo di ricorso riguardante presunti vizi della motivazione del provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata, con specifico riferimento alle questioni di fatto in ordine alle quali si assuma la "mancanza" di motivazione, oppure ai punti della motivazione che si assumano essere inficiati da "contraddittorietà" o da "manifesta illogicità", onde consentire al giudice di legittimità di individuare inequivocabilmente la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), cit.. E residua necessariamente, a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso, in caso di contestuale deduzione dei tre vizi di motivazione deducibili con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, l'onere di indicare, in ordine a ciascuno di essi, la specifica causa petendi.
7.4.4. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), ha l'onere (sanzionato a pena di a-
specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso) di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica".
7.4.5. Deve aggiungersi che la contestazione evoca la finalità agevolativa per i tre reati ascritti all'imputato, ed il "metodo mafioso" - tra essi - per i due riguardanti sostanze stupefacenti.
7.4.6. La seconda doglianza è infondata.
Invero, la Corte di appello (f. 155 s.) ha valorizzato espressamente l'accertata consapevolezza della finalità della propria condotta e dei metodi impiegati dai concorrenti (peraltro desumendola anche da un episodio, la "vicenda STELLA", in realtà non ascrivibile all'imputato: in parte qua, la motivazione della sentenza impugnata va, pertanto, necessariamente emendata) e da una serie di intercettazioni, e, nel complesso, una serie di episodi circostanziati ed inequivocabili descritti dettagliatamente a f. 480 s. della sentenza di primo grado, da ritenersi sul punto richiamata dalla Corte di appello, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme statuizione del tipo di quella in esame.
7.5. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 e 132 c.p. e artt. 125 e 546 c.p.p. (per presunto difetto di motivazione in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, comprensivo di determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione).
7.5.1. Il motivo è del tutto generico (non avendo il ricorrente indicato l'elemento, in ipotesi decisivo, asseritamente non valutato o mal valutato) e comunque reiterativo.
La Corte di appello ha fissato la pena base nel minimo edittale, riducendola quasi nel massimo per le attenuanti generiche;
ha successivamente aumentato la pena per l'aggravante di cui all'art. 7 cit., in misura di poco superiore al terzo, nonché - a titolo di continuazione - in misura minima per i due reati satellite e per quelli separatamente giudicati. Deve evidenziarsi che il computo dell'aumento ex art. 7 è stato erroneamente operato dopo la riduzione per le attenuanti generiche (ex art. 7, comma 2, infatti, "le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente"), ma sul punto non vi è doglianza e la pena che ne è risultata non è illegale, il che comporta la mera sussistenza di un vizio di motivazione che non può essere rilevato di ufficio (Sez. 2^, sentenza n. 22136 del 19 febbraio 2013, CED Cass. n. 255729: "È rilevabile di ufficio dalla Corte di Cassazione l'illegalità della pena solo quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per sè complessivamente legittimo ed il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna". - Fattispecie in cui in l'aumento per la recidiva, pur contenuto nei limiti astrattamente possibili per legge, era stato disposto in misura maggiore rispetto a quella specificamente indicata in motivazione).
7 bis. OT CO (ricorso avv. Troja).
Il ricorso è, nel complesso, infondato.
7 bis.
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 (reiterando censure già sollevate nell'altro ricorso con riferimento alla "vicenda STELLA"): in proposito, non può che rinviarsi a quanto già osservato sub p. 7.4.6..
7 bis.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per asserita insussistenza degli elementi costitutivi, in difetto di una struttura organizzata, nonché per la sporadicità ed occasionalità del contributo fornito.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce erronea interpretazione dell'art. 533 c.p.p., non potendo la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli ritenersi accertata oltre ogni ragionevole dubbio.
Trattasi di doglianze del tutto generiche, fondate su un riepilogo di astratte massime giurisprudenziali, senza fare specifico riferimento ad alcun punto della sentenza impugnata o risultanza probatoria acquisita.
7 bis.
3. Con il quarto motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 reiterando censure già sollevate nell'altro ricorso: proposito, non può che rinviarsi a quanto già osservato sub p.
7.3.s.. 8. US NN.
Il ricorso è in toto inammissibile.
8.1. Con il primo motivo l'imputato deduce violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 192 c.p.p., in difetto di congrua prova della partecipazione dell'imputato al reato associativo, lamentando che, secondo la Corte di appello, le chiamate dei collaboratori DI TR RA, RB LE e CI NT, ritenute attendibili, dimostravano la compartecipazione al reato associativo dell'imputato.
A riprova del contrario, enuclea i seguenti elementi:
- una asserita contraddizione con riguardo alle dichiarazioni del DI TR OR che detta partecipazione ha escluso, ma, secondo la Corte di appello, fino al 2002, data del suo arresto, non anche per il periodo successivo, ovvero fino al 2005;
- un travisamento nell'aver ritenuto il RB NA dichiarante diretto, mentre lo sarebbe de relato, e smentito dal soggetto "riferito", ovvero GG AO (ma la fonte conoscitiva dichiarata sarebbe anche AG IO);
- l'assurdità delle dichiarazioni di DI TR RA. La Corte di appello avrebbe, infine, valorizzato gli esiti delle effettuate intercettazioni, che avrebbero peraltro valenza di meri indizi, non sorretti da adeguato riscontro.
8.1.1. Il motivo è generico, reiterativo e, comunque, manifestamente infondato.
Anche questo ricorrente, come l'OT FR, ammette che la Corte di appello ha valorizzato gli esiti delle effettuate intercettazioni, senza contestarne il merito, ma limitandosi a lamentare in diritto che gli stessi non erano sorretti da riscontri, peraltro ancora una volta errando in diritto, poiché, come già chiarito nel p. 7.2.1., le intercettazioni non necessitano di riscontri.
8.1.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'enucleata associazione, in particolare in difetto dell'accordo associativo e del dolo di partecipazione, e la prospettazione di mere ipotesi quanto alla possibilità di appartenere ad una associazione ex art. 416 bis e ad una ex art. 74 contemporaneamente.
La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 158 ss.) ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, valorizzando in particolare il contenuto di plurime intercettazioni in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, e rispetto alle quali le pure in parte valorizzate dichiarazioni di pentiti sono meramente accessorie, come la stessa Corte di appello precisa a f. 167.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
D'altro canto, può ritenersi ornai pacifico in giurisprudenza (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 46301 del 30 ottobre 2013, CED Cass. n. 258163) che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, possono concorrere con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi.
8.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e mancanza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non sussistendo ne' la finalità agevolativa, ne' l'impiego del metodo mafioso;
lamenta travisamento, essendo stata asseritamente valorizzata una intercettazione che in realtà nulla dimostrerebbe.
8.2.1. Ancora una volta il motivo così come denunciato attiene in realtà alla motivazione, ed è generico, per le ragioni già indicate nel p.
7.4. e ss..
8.2.2. Secondo la contestazione, inoltre, la finalità agevolativa ed il metodo mafioso, con riguardo ai due reati in tema di sostanze stupefacenti, concorrevano.
8.2.3. La doglianza è comunque assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte:
Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 168 s.) ha posto a fondamento della contestata statuizione, ribadendo quanto già osservato in relazione all'OT FR, ovvero valorizzando l'accertata consapevolezza delle finalità della propria condotta e dei metodi impiegati dai concorrenti, desunta da 5 conversazioni intercettate (incensurabilmente interpretate e riportate a f. 493 della sentenza di primo grado), di una soltanto delle quali il ricorrente contesta la valenza.
8.3. Con il terzo motivo l'imputato deduce violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (la relativa "circostanza attenuante"
- così espressamente qualificata in ricorso sottoscritto il 1^ luglio 2014, pur dopo la novella che ne ha comportato la qualifica di fattispecie di reato autonomo - avrebbe dovuto essere ritenuta in considerazione della tossicodipendenza e della levità di mezzi, circostanze e modalità di commissione del reato, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, non avrebbe riguardato quantitativi rilevanti di droga;
ne' poteva ritenersi ostativa la non occasionalità delle condotte).
8.3.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 169) ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando incensurabilmente le gravi modalità del fatto e la rilevanza del contributo concorsuale dell'imputato, in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte (Sez. un., sentenza n. 35737 del 24 giugno 2010, CEd Cass. n. 247911), per la quale il fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
9. NC EP.
Il ricorso è in toto inammissibile.
9.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 605 c.p. (in difetto dei necessari elementi costitutivi: la p.o. salì volontariamente in macchina con l'imputato e non manifestò l'intenzione di scendere, ne' l'imputato ebbe consapevolezza del reato).
9.1.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando la indiscutibilmente accertata privazione della libertà della vittima intervenuta contro la sua volontà, verificatasi dopo l'iniziale consenso della stessa ad accompagnarsi ai suoi futuri sequestratori (di ciò essendo inconsapevole), ed alla quale il NC GI partecipò concorsualmente e consapevolmente.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
9.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai capi E1) ed E2) (in difetto della prova della consapevolezza da parte dell'imputato di quanto sarebbe accaduto alla p.o. all'interno della stalla nella quale fu condotta, a tal fine non essendo asseritamente valorizzabile la telefonata menzionata dalla sentenza impugnata, il cui interlocutore non sarebbe stato adeguatamente identificato;
in subordine, ricorrerebbe al più una ipotesi di concorso cd. anomalo ex art. 116 c.p.).
9.2.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 126 ss) ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando una telefonata ricevuta sul cellulare dal NC GI e la risposta dallo stesso data all'ignoto interlocutore (su ciò la moglie della p.o. è stata precisa e motivatamente ritenuta attendibile), oltre che il fatto che il ricorrente si allontanò dalla stalla, ma lasciò in loco la propria autovettura, che fu utilizzata dai complici per condurre la p.o. nella località dove avrebbe dovuto essere uccisa (e dalla quale ella riuscì fortunosamente a fuggire): ciò esclude la possibilità di qualificare il fatto accertato ex art. 116 c.p., per la ritenuta e piena consapevolezza di quanto programmato e puntualmente accaduto;
ha, inoltre, valorizzato dichiarazioni - prevalentemente predibattimentali - della stessa p.o., in dibattimento reticente e tendente a ridimensionare l'accaduto, e motivatamente ritenuta oggetto, unitamente alla moglie, di pressioni per indurli a ritrattare quanto in precedenza dichiarato (la p.o. è stata in proposito condannata per favoreggiamento personale); in sede di sopralluogo, un decisivo riscontro all'ipotesi accusatoria è stato fornito dal rinvenimento dei paletti utilizzati per picchiare la p.o., e del cappio con nodo scorsoio con il quale la vittima era stata immobilizzata, a conferma della dinamica dei fatti inizialmente riferita dalla stessa, e ribadita - più o meno negli stessi termini - anche dai collaboratori RB LE (la cui fonte cognitiva è, peraltro, la stessa p.o.) e DI TR RA (la cui fonte cognitiva è il Di AN ON).
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
9.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento - in relazione ai predetti reati - di una ipotesi di desistenza ex art. 56 c.p., comma 3, c.p.. 9.3.1. La appena ricostruita dinamica dei fatti evidenzia l'improponibilita della doglianza, per la palese non configurabilità - in relazione ad essa - di una desistenza dell'imputato, che fornì per intero il proprio contributo concorsuale.
9.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce mancanza della motivazione con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. (partecipazione di minima importanza), in relazione alla quale la sentenza impugnata, nonostante un espresso motivo di appello, nulla dice.
9.4.1. La appena ricostruita dinamica dei fatti evidenzia ancora una volta l'improponibilita della doglianza, per la palese incisiva rilevanza (come tale descritta dalla Corte di appello) del contributo concorsuale fornito dall'imputato.
9.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 438 c.p.p., quanto all'asseritamente immotivato diniego di accesso al rito abbreviato: sulla relativa doglianza, costituente espresso motivo di appello, la Corte di assise di appello nulla avrebbe osservato.
9.5.1. Deve, in proposito, premettersi che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3^, sentenza n. 10709 del 13 marzo 2015, ud. 25 novembre 2014, CED Cass. n. 262700). Ciò premesso, dall'esame degli atti (certamente consentito, ed anzi doveroso, anche in sede di legittimità, in riferimento a questioni di natura processuale) emerge all'evidenza chi il relativo motivo di appello (f. 10) era del tutto generico (limitandosi a lamentare che i testimoni al cui esame era stata condizionata la richiesta di accesso al rito, sebbene già sentiti in fase di indagine preliminare, avrebbero dovuto essere esaminati "anche su circostanze diverse da quelle su cui erano stati interrogati in quella sede", ma senza indicarle compiutamente, e senza argomentarne la effettiva decisività) e tale causa di inammissibilità, pur non dichiarata dalla Corte di appello, è insanabile e rilevabile in questa sede. 10. AT TT.
Il ricorso è in toto inammissibile.
10.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza od erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. e difetto di motivazione quanto al ritenuto concorso esterno dell'imputato in associazione mafiosa (premesso il riepilogo dei principali arresti giurisprudenziali in argomento, lamenta che nulla dimostri che la condotta tenuta in concreto dall'imputato sia stata dotata di reale efficienza causale, ovvero abbia costituito condizione necessaria per la concreta realizzazione degli scopi dell'enucleata associazione mafiosa, ne' che egli fosse consapevole ed avesse volontà di contribuire concretamente alla realizzazione del programma criminoso del predetto sodalizio, ne' infine l'idoneità al predetto scopo del contributo in ipotesi fornito).
10.1.1. La doglianza inerente alla configurabilità del ritenuto concorso esterno in associazione di tipo mafioso è inammissibile per tardività, poiché prospettata - nei termini odierni - per la prima volta in questa sede, in quanto non contenuta nell'atto di appello (che, composto di due sole pagine di rilievi, dedicava alla tematica del concorso esterno un fugace cenno nella seconda pagina, riportando due massime giurisprudenziali, ed una assertiva affermazione, del tutto scissa dalla motivazione della sentenza in quella sede impugnata e dalle ampie risultanze probatorie acquisite). Essa è, comunque assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 57 ss.) ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DI TR OR, RB LE ed CI NT (quest'ultimo particolarmente incisivo nel ricostruire il ruolo attribuito al CA EN nella gestione delle bische clandestine di Portopalo e Pachino per conto di DI NO NT), con il riscontro desunto da una serie di conversazioni telefoniche intercettate (alcune delle quali di per sè inequivocabili quanto ai rapporti tra il predetto DI NO NT ed il CA EN, che gestiva per conto del primo alcune bische, doveva versargli i relativi guadagni, e si occupava dell'incasso dei titoli di credito versati dai giocatori e di tenere la contabilità dei profitti derivanti dal gioco d'azzardo).
Elementi, questi, che dimostrano all'evidenza la configurabilità - quanto meno - del ritenuto concorso esterno, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. un., sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, CED Cass. n. 231671), in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione (ma, in verità, all'odierno ricorrente risulta assegnato un ruolo ben determinato e tendenzialmente stabile) e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, che nel caso di specie ha inequivocabilmente esplicato - con riguardo ad uno specifico settore delle attività riconducibili al sodalizio di riferimento - un'effettiva rilevanza causale, configurandosi come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative di un particolare settore e ramo di attività dell'associazione, quello del gioco d'azzardo, risultando diretto alla realizzazione parziale del programma criminoso di essa. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
11. RB NT.
Il ricorso è in toto inammissibile.
11.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (lamentando che la Corte di appello sia pervenuta alla conclusiva affermazione di responsabilità in ordine al ritenuto traffico di cocaina all'esito di una arbitraria lettura delle conversazioni intercettate e valorizzando altresì le dichiarazioni del collaboratore RB LE, peraltro asseritamente prive dei necessari riscontri).
11.1.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 171 ss.) ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando dichiarazioni del collaboratore RB LE (motivatamente ritenuto attendibile intrinsecamente), e gli esiti di intercettazioni telefoniche incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
11.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento ovvero all'esclusione della possibile sussistenza della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (in difetto di una "esatta calibrazione della dimensione qualitativa e quantitativa delle contestate e pur non episodiche attività di spaccio", ed altresì trascurando i mezzi utilizzati, il giro economico conseguito e la qualità e quantità di droga trattata).
11.2.1. La doglianza è inammissibile per tardività, perché dedotta per la prima volta in questa sede, in difetto di un precedente motivo di appello (il relativo atto è del tutto silente in proposito). Non può ritenersi che la doglianza, riguardante specificamente il contestato traffico di droga, fosse deducibile solo all'esito dell'assoluzione dal reato di cui alla L. droga, art. 74 (disposizione che contiene la previsione di una circostanza attenuante ad hoc), ne' l'odierno ricorso contiene in argomento specifiche allegazioni.
11.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione dai reati ascritti all'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, ma la doglianza è formulata in termini assolutamente generici. 11.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ed errata applicazione degli artt. 132, 133, 163 e 175 c.p. (lamentando l'eccessività della pena base e la minima incidenza riconosciuta ai fini della quantificazione della pena alle pur concesse attenuanti generiche prevalenti - il ricorrente nulla dice quanto agli istituti di cui agli artt. 163 e 175 c.p., solo enunciati in premessa).
11.4.1. Il ricorso è assolutamente generico non soltanto con riguardo agli istituti di cu| agli artt. 163 e 175 c.p., ma anche con riguardo alle ulteriori statuizioni contestate, motivate valorizzando la evidente gravità dei fatti, e la pervicacia dimostrata nel commettere altri reati subito dopo la scarcerazione (f. 176 s.). 12. CA SE.
Il ricorso è in toto inammissibile.
12.1. Con il primo motivo il ricorrente, in relazione al reato di cui al capo B2 (estorsione in danno di PAPA PAOLO), deduce violazione dell'art. 629 c.p., artt. 192 e 195 c.p.p. e mancanza di motivazione, lamentando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore DI TR RA de relato circa l'incarico di verificare quanti soggetti erano deceduti in AVOLA ove riscuotere il relativo pretium estorsionis dal gestore di pompe funebri, che sarebbe stato puntualmente assolto, con accertamento del pagamento di una quota in meno di quanto criminalmente dovuto, in quanto "il P.M. non ha chiesto che venisse chiamata a deporre la fonte de relato e il NA LO nel corso delle sue deposizioni ha negato di aver dato tale incarico al AT IA"; il ruolo ascritto al AT IA sarebbe comunque privo di decisiva efficacia causale, ed irrilevante sarebbe l'intercettazione valorizzata dalla Corte di appello.
12.1.1. Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. un., sentenza n. 20804 del 14 maggio 2013, c.c. 29 novembre 2012, Aquilina ed altri, CED Cass. n. 255142 s.), alla chiamata in correità o in reità de relato si applica l'art. 195 c.p.p. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 c.p.p., o un teste assistito, ex art. 197 bis c.p.p.. Inoltre, la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità;
b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse.
Peraltro, il collegio condivide e ribadisce l'orientamento per il quale l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione dell'art. 195 c.p.p., al comma 1 allorché il giudice, "richiesto dalla parte", non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti;
in difetto della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d'ufficio conferitogli dall'art. 507 c.p.p. (richiamato dall'art. 195 c.p.p., comma 2), ma la circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non comporta l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato. Ciò premesso, nel caso di specie la assoluta inesistenza del vizio processuale eccepito è evidenziata dal fatto che la fonte di conoscenza (CO LO) risulta, per espressa ammissione del ricorrente, esaminata, e comunque che nessuna iniziativa processuale in tema del ricorrente risulta essere stata disattesa. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni de relato del DI TR OR, e di quelle contrarie dell'imputato NA LO, la Corte di appello ha motivatamente ritenuto l'attendibilità delle prime (riportate e valutate incensurabilmente in questa sede a f. 50 s.) incisivamente riscontrate da una intercettazione risalente al 2 marzo 2005, riguardante una conversazione tra DI NO NT ed il AT IA, riportata a f. 51 s.), ancora una volta incensurabilmente interpretata, dalla quale si è motivatamente desunto "che il AT IA è partecipe della estorsione in oggetto all'epoca ancora in corso, atteso che lo stesso è a conoscenza di tutta la vicenda, è destinatario delle lamentele del Papa Paolo in ordine alla concorrenza effettuata ad Avola dagli impresari di pompe funebri di Noto, ed è altresì latore di messaggi tra il Di AN ON ed il Papa Paolo, soggetto sottoposto ad estorsione da parte del clan. Pertanto con le suddette condotte il AT IA ha apportato un contributo effettivo e rilevante alla commissione del reato in questione", avendo anche verificato il mancato pagamento da parte della p.o. di una delle quote periodicamente dovute al gruppo facente capo al Di AN ON.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
12.2. Con il secondo motivo (inerente al reato di cui al capo A - partecipazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p.) il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine agli elementi individualizzanti che dovrebbero comprovare la responsabilità dell'imputato, per l'insufficienza di quelli valorizzati.
12.2.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 112 ss.) ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando dichiarazioni dei collaboratori RB LE e DI TR OR (motivatamente ritenute attendibili intrinsecamente, e riguardanti non soltanto notizie apprese de relato, bensì anche per conoscenza diretta), e gli esiti di intercettazioni telefoniche incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
12.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 12.3.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e tale era anche la corrispondente doglianza formulata in appello (f. 7 s.) quanto al reato fine, l'unico cui l'aggravante de qua fosse riferibile, dedotta - come l'odierno motivo - senza mai confrontarsi con la dovuta specificità con le contrarie argomentazioni dei giudici del merito.
13. ST AL.
Il ricorso è in toto inammissibile.
13.1. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (la Corte di appello avrebbe male interpretato il ruolo dell'imputato nell'ambito della valorizzata conversazione;
la circostanza sarebbe stata esclusa per un correo giudicato con rito abbreviato).
13.1.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 181 ss.) ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando (f. 181) una conversazione con riferimento alla cosca locale, incensurabilmente interpretata, nonché (f. 183 s.) una conversazione riguardante la manifestata intenzione di dare una lezione ad un debitore.
Ed appare senz'altro irrilevante in questa sede che di ciò non si sia asseritamente tenuto conto nel separato giudizio abbreviato. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
14. UL MI.
Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo D), e conseguentemente al trattamento sanzionatorio;
è, quanto alle rimanenti doglianze, inammissibile.
Va immediatamente rilevato che nell'interesse del ricorrente risultano depositati in data 15 gennaio 2015 motivi aggiunti, che reiterano le già presentate doglianze in tema di "genuinità delle dichiarazioni dei "pentiti" e motivazione posta a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio, allegando documenti in questa sede non valutabili, alla luce di quanto in proposito premesso nel p. 6.10..
14.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inutilizzabilità delle intercettazioni ex artt. 191 e 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3, art. 271 c.p.p. (dopo 11 pagine di astratti riferimenti giurisprudenziali, lamenta genericamente difetto di adeguata motivazione dei decreti autorizzativi, senza peraltro indicare specificamente a quali decreti sia riferita la doglianza;
censura, inoltre, l'adeguatezza dell'interpretazione delle conversazioni captate, facendo peraltro concreto riferimento alla sola conversazione n. 243 del 4 gennaio 2005, relativamente alla quale lamenta che il CR IC di cui si parla - per aver colloquiato con il IU RP NO il giorno prima della captazione - non può essere l'imputato, che il 3 gennaio 2005 era ristretto in carcere, in quanto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P.).
14.1.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata. Questa Corte (Sez. 4^, sentenza n. 31391 del 18 maggio 2005, CED Cass. n. 231746; Sez. 2^, sentenze n. 24925 dell'11 aprile 2013, CED Cass. n. 256540, e n. 41142 del 19 settembre 2013, CED Cass. n. 257336) ha da tempo chiarito che il sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni, può essere esercitato soltanto a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato (ed, inoltre, che esso faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo), indicazione che- come premesso - ne caso di specie manca. Per quanto riguarda, infine, l'unica conversazione oggetto di specifica doglianza (quanto alla sua riconducibilità al ricorrente), il ricorrente non spiega le ragioni della eventuale decisività della lamentata incongruenza, atteso che la Corte di appello (cfr. in particolare ff. 95 ss.) risulta aver valorizzato, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia e plurime conversazioni. 14.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inutilizzabilità delle dichiarazioni indirette dei collaboratori di giustizia valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità e violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, lamentando l'inadeguata valutazione di attendibilità dei dichiaranti e l'assenza di congrui riscontri;
seguono tre pagine di astratti riferimenti giurisprudenziali e generiche doglianze di omessa adeguata motivazione, oltre alla astratta disamina del diverso grado di attendibilità delle chiamate dirette rispetto a quelle de relato. 14.2.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata. Deve ribadirsi, in astratto, la assoluta legittimità dell'utilizzo di dichiarazioni indirette di collaboratori di giustizia (cfr. 12.1.1.).
Ciò premesso, il ricorrente non fa espresso e specifico riferimento alla posizione di alcuno dei collaboratori di giustizia di cui lamenta l'inattendibilità, intrinseca ed estrinseca, limitandosi in premessa, a citarli nominativamente, senza, peraltro, esaminare specificamente le rispettive dichiarazioni od indicare specifiche e soggettive ragioni di inattendibilità, ovvero oggettive contraddizioni o carenze di riscontri, ne' alcuno specifico punto della motivazione della sentenza impugnata.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"È inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga
"dell'inutilizzabiUtà delle dichiarazioni indirette dei collaboratori di giustizia" per violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, senza l'indicazione specifica delle ragioni, riferite ai singoli collaboratori esaminati ed ai relativi punti della motivazione della sentenza impugnata, per le quali detto vizio sarebbe sussistente".
14.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 416 bis c.p. e art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, nonché vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità per il reato associativo, asseritamente viziato da un fenomeno di circolarità della notizia che avrebbe inficiato le valorizzate dichiarazioni dei collaboratori, "documentati dagli organi di stampa locali (...), ben istruiti e preparati dalle pregresse esperienze processuali", e quindi in grado di armonizzare le proprie dichiarazioni. Si precisa che, non a caso, il DI TR ammette di essere portatore di conoscenze acquisite esclusivamente de relato, come lo è anche il RB ON, ed entrambi sarebbero stati smentiti da uno dei soggetti "riferiti", GG AM. Lamenta, inoltre, che dal ruolo di capo, riconosciuto all'imputato, non possa comunque derivare automaticamente l'affermazione per i reati-fine ascritti al sodalizio.
14.3.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, dettagliatamente esaminando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e conclusivamente ritenendone (f. 17 ss.) la complessiva attendibilità, non scalfita da discrepanze ritenute marginali e comunque non decisive in senso contrario, e motivatamente evidenziando (f. 23) che non tutte le dichiarazioni che la difesa pretende di qualificare come dichiarazioni de relato come tali realmente debbano essere considerate. Ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. sono state in particolare valorizzate (f. 85 ss.) le motivatamente ritenute attendibili, convergenti, sufficientemente autonome e non altrimenti "inquinate" dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DI TR OR (per conoscenza diretta), RB ON (per conoscenza diretta sulle associazioni, de relato su altri affari illeciti), VA - specificamente riguardanti gli interessi del sodalizio nel settore dei videogiochi (per conoscenza diretta), IF ON - specificamente riguardanti al gestione delle bische clandestine gestite dal clan (per conoscenza diretta, essendone frequentatore), IA SE su analogo oggetto (sia per conoscenza diretta che de relato).
Dette dichiarazioni, oltre a riscontrarsi reciprocamente, sono risultate specificamente riscontrate, quanto alle condotte specificamente ascrivibili all'imputato, da plurime conversazioni intercettate, dettagliatamente riportate a f. 95 ss. della sentenza impugnata, ed incensurabilmente interpretate.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
14.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, nonché vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità per il reato associativo, lamentando che le valorizzate dichiarazioni dei collaboratori RB LE e DI TR RA non dimostrerebbero la responsabilità dell'imputato in ordine ai predetti reati anche perché de relato e non sorrette da riscontri individualizzanti, e comunque inficiate dalle anomalie già lamentate nel terzo motivo;
sarebbe, inoltre, incredibile che il CR IC possa essersi rivolto al DI TR, esponente di una cosca avversa, per affidargli la gestione dei suoi affari;
seguono 5 pagine di astratti riferimenti giurisprudenziali). 14.4.1. Anche questo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, valorizzando (f. 187 ss.) le ancora una volta motivatamente ritenute attendibili, convergenti, sufficientemente autonome e non altrimenti "inquinate" dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DI TR RA e RB LE (per conoscenza diretta), oltre che plurime conversazioni intercettate, menzionate a f. 190 e dettagliatamente riportate in altre parti (puntualmente indicate) della sentenza impugnata, ed incensurabilmente interpretate. Sono state anche chiarite (f. 190 s.) le ragioni della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da testimoni esaminati in primo grado su richiesta della difesa.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
14.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art. 629 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7 nonché il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità per il reato associativo", lamentando di essere già stato condannato per l'estorsione ai danni della ditta IA e che illegittimamente la Corte di appello non avrebbe dichiarato il ne bis in idem, a nulla rilevando l'intervenuta esclusione dell'art. 7 cit.. 14.5.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha in più occasioni (Sez. 4^, sentenza n. 31446 del 25 giugno 2008, CED Cass. n. 240895 s.; Sez. 2^, sentenza n. 18376 del 21 marzo 2013, CED Cass. n. 255837) ritenuto - con orientamento che il collegio condivide e ribadisce - che, ai fini dell'operatività del divieto di un secondo giudizio, la valutazione sull'identità del fatto è circoscritta all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, al nesso causale ed all'evento, non potendo pertanto la configurazione di ulteriori eventuali circostanze aggravanti determinare la diversità del fatto medesimo;
si è anche precisato che il giudice che riconosca la diversità di una circostanza aggravante rispetto a quella originariamente contestata, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, atteso che le circostanze sono elementi esterni al fatto, e non ne determinano la diversità.
Ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem positivamente sancito dall'art. 649 c.p.p., l'identità degli elementi costitutivi del reato va, quindi, valutata unicamente con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge.
Ciò premesso, la Corte di appello (f. 54), pur incidentalmente mostrando di convenire che il fatto oggetto dell'odierno e del separato giudizio indicato dalla difesa è lo stesso, ha valorizzato, quale asseritamente assorbente elemento distintivo, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 (nel separato processo esclusa, nel presente ritenuta) desumendone conclusivamente la diversità del fatto, in un caso commesso dall'imputato per proprio conto, nell'altro quale reggente del clan LA e quindi per conto del clan).
Trattasi di affermazione non corretta in diritto, alla luce di quanto in premessa precisato.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, nei confronti dell'imputato limitatamente al reato di cui al capo D), con rinvio al giudice indicato in dispositivo per nuovo giudizio in ordine alla richiesta di declaratoria di improcedibilità ex art. 649 c.p.p., che andrà esaminata, valutando se i fatti de quibus siano o meno gli stessi, conformandosi al seguente principio di diritto:
"Ai fini dell'operatività del divieto di un secondo giudizio, positivamente sancito dall'art. 649 c.p.p., la valutazione sull'identità del fatto è circoscritta all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, all'evento ed al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo del fatto-reato, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge;
la configurazione di eventuali circostanze aggravanti (nella specie, L. n. 203 del 1991, art. 7) non può, pertanto, determinare la diversità del fatto medesimo".
14.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 420 ter c.p.p. (non essendo stato riconosciuto l'impedimento a comparire alle udienze 4 ed 11 giugno 2010, nella quale "UL MI non era presente perché ufficialmente rinunziante", mentre non sarebbe stato tradotto per mancanza di un mezzo compatibile con le sue patologie).
14.6.1. Il motivo è inammissibile perché tardivo, in quanto dedotto per la prima volta in questa sede, in difetto di un previo corrispondente motivo di appello (come all'evidenza desumibile dall'esame dell'atto di appello, a firma congiunta dei codifensori, presente in atti).
14.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce mancata determinazione del trattamento sanzionatorio (richiama f. 260 della sentenza impugnata, dove si legge unicamente: "UL MI (modifica Luigi)".
14.7.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del 5^ motivo. Non appare, peraltro, inopportuno, tenuto anche conto della inusuale veemenza con la quale la doglianza è stata reiteratamente sostenuta anche nel corso dell'udienza pubblica, richiamare l'attenzione del ricorrente sul fatto che le motivazioni asseritamente mancanti a f. 260, sono in realtà presenti a f. 191 s. della sentenza impugnata. Se, pertanto, quanto segnalato dalla difesa costituisce innegabilmente sintomo di approssimazione, cionondimeno trattasi altrettanto innegabilmente di mera irregolarità improduttiva di effetti processuali, non certo integrante la invocata causa di nullità della sentenza impugnata.
15. DI TR AR.
Il ricorso è in toto inammissibile.
15.1. Il ricorrente deduce violazione di legge, omessa motivazione, illogicità, travisamento, erronea applicazione ed interpretazione della legge, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato l'eccezione di ne bis in idem formulata nell'atto di appello, e non avrebbe motivato sulla riconosciuta appartenenza dell'imputato, con ruolo di vertice, al reato di cui alla L. droga, art. 74 avendo unicamente valorizzato gli esiti di conversazioni intercettate;
trascrive integralmente la sentenza della Cassazione n. 50995 del 2013 in tema di "droga parlata", a sostegno del proprio assunto;
riporta integralmente note difensive che asserisce essere rimaste senza risposta;
conclude affermando che non vi sarebbe prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 15.1.1. Il motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato. In particolare:
- l'eccezione riguardante la presunta violazione del divieto di un secondo giudizio è formulata in termini del tutto generici e non compiutamente intellegibili, non avendone il ricorrente specificamente indicato oggetto e preteso fondamento (f. 1 del ricorso);
- la Corte di appello, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, ha valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità (f. 193 ss.) plurime, inequivocabili captazioni, incensurabilmente interpretate, nonché gli ulteriori elementi già riportati a f. 140 ss. nel trattare la posizione di OT FR (non si trattava soltanto di una "droga parlata", poiché l'imputato fu anche separatamente arrestato in flagranza di reato, nella disponibilità di kg. 19 di hashish;
la situazione decisa dalla Terza sezione riguardava conversazioni con maggior margine di incertezza, mentre l'odierno ricorso è del tutto silente su eventuali dubbi posti dalle conversazioni valorizzate). Anche prescindere da tali considerazioni, il collegio condivide e ribadisce l'orientamento (Sez. 4^, sentenza n. 46299 del 28 ottobre 2005, CED Cass. n. 232826; Sez. 4^, sentenza n. 48008 del 18 novembre 2009, CED Cass. n. 245738), per il quale la prova dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di traffico delle stesse può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle predette sostanze, ma anche da altre fonti probatorie, come il contenuto di intercettazioni, se adeguatamente vagliato;
- il ricorso è anche del tutto generico sul presunto "ragionevole dubbio", che avrebbe asseritamente ostativo alla contestata affermazione di responsabilità, ma invocato senza il necessario specifico riferimento a concrete risultanze istruttorie o passi della sentenza impugnata.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
15.1.2. Quanto all'omesso esame di una memoria difensiva, deve rilevarsi che, nel vigente sistema processuale, che va necessariamente delineato alla luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dagli artt. 1, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come rispettivamente interpretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sussiste il diritto dell'indagato/imputato all'utilizzazione ed alla valutazione della prova;
sussiste, cioè, il diritto dell'indagato/imputato di difendersi provando, che si estrinseca anche attraverso la sua facoltà di presentare memorie ed istanze a partire dalla fase delle indagini preliminari, ed in ogni stato e grado del procedimento (ex art. 121 c.p.p.). Tale diritto è tutelato, all'interno del procedimento, in maniera specifica dal suo diritto di impugnazione.
All'obbligo di motivazione delle ordinanze e delle sentenze fa, infatti, riscontro il potere di impugnazione, che - sia pur limitato dai principi che lo regolano - è così vasto e penetrante da consentire di individuare, al di là dell'affermazione dell'esistenza di un dovere funzionale del giudice teso all'accertamento della verità (e non già solo a provare il contenuto dell'accusa), l'esercizio di un diritto soggettivo dell'imputato all'esercizio effettivo di tale dovere;
diritto che, in sede di legittimità, può, secondo i casi, essere fatto valere sub specie di vizio della motivazione (in argomento, cfr. Sez. 1^, sentenza n. 14121 del 10 febbraio 1986, CED Cass. n. 174630). Si è, più recentemente, affermato, che l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non potendo essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, può, comunque, Influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, e legittimare - in sede di legittimità - il ricorso per vizio di motivazione (Sez. 1^, sentenza n. 37531 del 7 ottobre 2010, CED Cass. n. 248551; Sez. 6^, sentenza n. 18453 del 28 febbraio 2012, CED Cass. n. 252713). A tal fine è, peraltro, necessario, come ordinariamente imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), che il ricorrente non si limiti a lamentare l'omessa motivazione sul contenuto di una propria memoria, ma indichi, con la necessaria specificità, in qual modo l'omessa considerazione delle argomentazioni svolte in memoria abbia inficiato la complessiva tenuta dell'iter argomentativo seguito dal provvedimento impugnato.
Al contrario, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a lamentare l'omessa considerazione del contenuto di una sua memoria, integralmente riportato, senza indicarne, con la dovuta specificità, la asserita rilevanza, ovvero senza indicare le ragioni per le quali la lamentata omissione risultava asseritamente decisiva, compromettendo la complessiva congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione della decisione impugnata. 15.1.3. Deve conclusivamente aggiungersi che le recenti, convulse vicende di successione di leggi in materia di traffici di sostanze stupefacenti risultano in questa sede prive di rilievo, poiché l'imputato è stato chiamato a rispondere di condotte aventi ad oggetto anche cocaina.
16. DI NO NT.
Il ricorso è in toto inammissibile.
16.1./2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C), per omessa valutazione dei motivi di gravame sulla asserita inattendibilità dei collaboratori di giustizia.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C) ed E), in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 3 e
4, per inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, travisamento del fatto (ma questo vizio, come premesso, non è deducibile in sede di legittimità) e della prova, anche in riferimento alla valutazione dei riscontri sulle intercettazioni ambientali e telefoniche, e conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza (capi A - B - B1 - B2 - E - E1 - E2 - G - G1 - H).
16.1./2.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono entrambi assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha dettagliatamente posto a fondamento della contestata valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia (f. 12 ss.) valorizzando, a fondamento delle affermazioni di responsabilità, non soltanto le predette dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma anche, a necessario riscontro, plurime conversazioni intercettate, di significato inequivocabile, ed incensurabile interpretate cfr. f. 38 ss. per le estorsioni;
f. 106 ss. per il reato di cui all'art. 416 bis;
f. 126 ss. per i reati di cui ai capi E) - E1) - E2); f. 200 ss. per i reati di cui agli L. Droga, artt. 73 e 74 ed in materia di armi. I presunti travisamenti denunciati dal ricorrente sono, in realtà, interpretazioni alternative, assertivamente enunciate, e sempre formulate senza esaminare specificamente le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento della propria interpretazione, ma ritrascrivendo più o meno pedissequamente i motivi di cui all'atto di appello, e quindi limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
16.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p., lett. B), per erronea applicazione della legge penale (i fatti di cui ai capi B - B1 - B2 integrerebbero a dire del ricorrente non gli estremi dell'art. 629 c.p., come ritenuto, ma dell'art. 513 bis c.p.) 16.3.1. Il motivo è inammissibile perché tardivo, in quanto dedotto per la prima volta in questa sede, in difetto di un previo corrispondente motivo di appello, come all'evidenza desumibile dall'esame dell'atto di appello, con il quale il ricorrente aveva solo invocato la separata definizione del processo alle tre pp.oo. con patteggiamento per il reato di cui all'513 bis c.p. - dal quale il Di AN ON era stato assolto - quale elemento che asseritamente legittimava la tesi dell'incongruità della costruzione accusatoria e l'inattendibilità dei dichiaranti (f. 12 ss. atto di appello;
nulla è dato leggere sul punto nei pur tardivi motivi nuovi).
16.4./5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E), per mancante o insufficiente motivazione in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato (art. 438 c.p.p.). Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E), e.p.p. per mancata motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
16.4./5.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibile-perché tardivi, in quanto entrambi dedotti per la prima volta in questa sede, in difetto di previ corrispondenti motivi di appello, come all'evidenza desumibile dall'esame dell'atto di appello (cfr. f. 26 s., con riepilogative conclusioni, tutte di merito ovvero riguardanti la pena inflitta, a tale riguardo con la sola richiesta di non tener conto della recidiva e per l'effetto ridurre la pena;
nulla è dato leggere sui punti nei - pur tardivi - motivi nuovi, con i quali si limitava a lamentare l'eccessività dei limiti edittali per i reato di cui all'art. 74 e la necessità di un modifica normativa, oltre ad auspicare genericamente la riduzione della pena in concreto inflittagli).
17. RL RA.
Il ricorso è in toto inammissibile.
17.1. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C), in relazione ai reati di cui ai capi E) - E1) - E2) - G) - G1) per inosservanza delle regole sancite dall'art. 192 c.p.p. a pena di inutilizzabilità, nonché motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
In particolare, invoca preliminarmente una precedente assoluzione dal reato di cui alla L. droga, art. 74 accusa fondata sempre di dichiarazioni del collaboratore DI TR RA;
lamenta omessa motivazione sulla ritenuta appartenenza dell'imputato ad una tale associazione, per giunta con ruolo verticistico, che gli sarebbe stato attribuito dopo essere stato arrestato;
lamenta l'inattendibilità dei collaboratori DI TR RA e RB LE (detto "u ciarlatanu), e l'inutilizzabilità di quelle del collaboratore IF ON perché de relato (ma si è già osservato in precedenza che l'esistenza di un tale vizio processuale non è sostenibile, dopo la già citata Sez. un. Aquilina, comportando siffatta natura delle dichiarazioni collaborative unicamente un particolare onere di motivazione quanto all'attendibilità intrinseca del dichiarante ed alla ricerca dei necessari riscontri individualizzanti); valorizza una intercettazione dalla quale si evincerebbe che non è un capo (perché la somma che gli consegnano - 200,00 Euro - sarebbe inadeguata per un capo), in linea con altra intercettazione dello stesso tenore, ovvero avente ad oggetto somme di denaro troppo esigue per un capo;
nega (ma soltanto assertivamente) la configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; quanto ai reati di cui ai capi E) - E1) - E2),
lamenta che dalle stesse dichiarazioni della moglie della p.o. si evincerebbe che il marito non poteva essere stato sequestrato per tre ore, e quindi il reato di cui all'art. 605 c.p. non sarebbe configurabile;
infine, anche in relazione a tale episodio, asseritamente non collegato a vicende di mafia, l'aggravante di cui all'art. 7 cit. non sarebbe configurabile.
17.1.1. Tali promiscue ed eterogenee doglianze possono essere esaminate congiuntamente, e sono assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte:
Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha dettagliatamente posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, valorizzando - con riferimento ai singoli reati ascritti all'imputato, le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia motivatamente ritenuti attendibili intrinsecamente, autonome, non altrimenti "inquinate", oltre che sorrette dai necessari riscontri individualizzanti, essenzialmente rinvenuti in intercettazioni di conversazioni incensurabilmente interpretate (cfr. dettagliatamente f. 126 ss. per i reati di cui ai capi E - E1 - E2, e f. 204 ss. per i reati di cui ai capi G - G1).
A tali argomentazioni il ricorrente si limita opporre considerazioni meramente assertive, enunciate sempre senza esaminare specificamente le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del proprio convincimento, ma ritrascrivendo più o meno pedissequamente i motivi di cui all'atto di appello, e quindi limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello ed a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, soltanto parzialmente considerate, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
17.1.2. Per quanto in particolare riguarda la pretesa violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, la Corte di appello (come è fisiologico in presenza di una doppia conforma statuizione) ha dichiarato di condividere i rilievi del primo giudice, il quale a f. 575 aveva osservato che la diversa associazione criminosa oggetto di separato giudizio riguardava un'epoca temporale diversa, associati diversi, un ambito territoriale e temporale diverso.
18. GG MA.
Il ricorso è fondato.
18.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), lamentando che, essendo risultate prive di decisivo rilievo in danno del ricorrente le dichiarazioni dei collaboratori, ed essendo egli stato assolto dal reato associativo di cui alla L. droga, art. 74, le valorizzate intercettazioni fossero insufficienti a legittimare l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 stessa legge, legittimando mere congetture.
18.1.1. Il motivo è fondato.
La Corte di appello concorda sulla genericità delle "chiamate" riguardanti l'imputato (f. 213), e valorizza ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo G1) essenzialmente alcune intercettazioni, che danno conto di contatti tra l'imputato e soggetti dediti od in procinto di dedicarsi a traffici di sostanze stupefacenti (in particolare DI TR AR), e della consegna all'imputato di somme (invero minime) di denaro provento di traffici di droga all'imputato (in una sola occasione, cento Euro):
- senza chiarire a quale titolo, ovvero come contropartita di quale prestazione in ipotesi ricollegabile ai traffici che si presume comuni;
- senza spiegare in qual modo (ovvero fornendo quale contributo causalmente rilevante) l'imputato (detenuto) avrebbe partecipato a detti traffici.
18.2. Le ulteriori doglianze dell'imputato (in ordine alle quali la Corte di appello era rimasta ancora una volta perlopiù silente) restano necessariamente assorbite dalla precedente statuizione. 18.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, nei confronti dell'imputato, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per nuovo giudizio, che andrà condotto tenendo conto dei rilievi che precedono.
19.Lo IC Carmelo.
Il ricorso è in toto inammissibile.
19.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alle affermazioni di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi G) e G1), lamenta l'insufficienza e l'incongruità ai fini dell'affermazione di responsabilità degli elementi desunti dalla conversazioni intercettate.
19.1.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha dettagliatamente posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, essenzialmente valorizzando una serie di intercettazioni di inequivocabili conversazioni (cfr. dettagliatamente f. 219 ss.) incensurabilmente interpretate. A tali argomentazioni il ricorrente si limita opporre considerazioni meramente assertive, enunciate sempre senza esaminare specificamente le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del proprio convincimento, ma ritrascrivendo più o meno pedissequamente i motivi di cui all'atto di appello, e quindi limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello ed a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, soltanto parzialmente considerate, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
19.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza assoluta di motivazione quanto alla richiesta di qualificare i fatti accertati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. La doglianza non riguarda il tipo di droga oggetto di traffico (l'imputazione evoca anche quelle "pesanti").
19.2.1. Il motivo è ancora una volta generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato.
La richiesta era stata motivata a f. 5 dell'atto di appello invocando l'arco temporale, asseritamente contenuto, entro il quale avrebbero avuto luogo le condotte contestate, e l'assenza di elementi ostativi alla più favorevole qualificazione dei fatti invocata. La Corte di appello, pur con motivazione sintetica (f. 229), ha argomentato in senso contrario, valorizzando le conversazioni intercettate (incensurabilmente interpretate, in difetto di travisamenti documentati), dalle quali emerge una attività non episodica di "spaccio" riguardante quantità non modiche di droga, con motivazione incensurabile in questa sede, che si conforma all'orientamento di questa Corte (p. 8.3.1.).
19.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo H), per l'insufficienza dell'unica intercettazione valorizzata.
19.3.1. La doglianza è assolutamente priva di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^V, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, essenzialmente valorizzando una intercettazione inequivocabile (dettagliatamente riportata a f. 229 s.) incensurabilmente interpretata.
A tali argomentazioni il ricorrente si limita ad opporre considerazioni meramente assertive, enunciate sempre senza esaminare specificamente le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del proprio convincimento, ma ritrascrivendo più o meno pedissequamente i motivi di cui all'atto di appello, e quindi limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello ed a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 20. CC ZO (ricorso avv. Troia).
Il ricorso è in toto inammissibile.
20.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione, lamentando la marginalità delle dichiarazioni rese in danno dell'imputato dai collaboratori e l'irrilevanza delle intercettazioni: la Corte di appello avrebbe errato nel censurare l'operato della difesa per non avere indicato le conversazioni specificamente asseritamente mal valorizzate in primo grado;
lamenta, inoltre, che non si sia accertato in maniera inequivocabile che il CC EN ne fosse interlocutore;
riporta 5 intercettazioni che interpreta come irrilevanti in danno del ricorrente. 20.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in relazione ai motivi di gravame inerenti all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 20 bis. (ricorso avv. Giuca).
Il ricorso è in toto inammissibile.
20 bis.1/2. Con i primi due motivi il ricorrente deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale, lamentando che le stesse argomentazioni in virtù delle quali era stato assolto in primo e secondo grado dal reato associativo avrebbero dovuto comportare la sua assoluzione anche dal reato di "spaccio", poiché le dichiarazioni dei collaboratori e le acquisite intercettazioni non corroborerebbero decisivamente la conclusiva affermazione di responsabilità per il solo reato di spaccio.
20 bis.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 cit., lamentando mancata risposta alle censure di cui ai ff. 6, 7 ed 8 dell'atto di appello (che non riporta).
20 ter. I motivi, riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo G1 e l'aggravante di cui all'art. 7 cit., possono essere esaminati congiuntamente.
I ricorsi sono integralmente inammissibili perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando (f. 231 ss.) le dichiarazioni del collaboratore RB NA (motivatamente ritenute attendibili intrinsecamente) quanto al fatto che il CC EN fosse "vicino" al Di AN ON (che non era un qualsiasi "paesano", ma il reggente della cosca mafiosa locale per conto di UL MI) oltre a plurime conversazioni (incensurabilmente interpretate), dando espressamente conto del fatto che il CC EN era stato puntualmente individuato come interlocutore dalla P.G. come da annotazioni di servizio acquisiste con il consenso delle parti (f. 232).
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
20 ter.
1. Il motivo riguardante l'aggravante di cui all'art. 7 cit. è generico sia perché formulato attraverso censure alternative ed indistinte (p. 6.5.), sia perché formulato richiamando parti dell'atto di appello non specificamente riportate in ricorso: a tale ultimo riguardo, questa Corte (Sez. 2^, sentenza n. 9029 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 258962) ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.
20 quater. Nell'interesse del ricorrente risultano depositati in data 7 gennaio 2015 motivi nuovi, ed in data 28 gennaio 2015 una memoria, sempre a firma dell'avv. GIOVANNI GIUCA: i primi reiterano le già presentate doglianze in tema presunta ingiustizia della sentenza impugnata (argomentata ancora una volta - come in ricorso - con generiche e personali considerazioni, e ripercorrendo criticamente i rilievi della Corte di appello inerenti a segmenti di intercettazioni, peraltro non integralmente riportate); la seconda reitera ulteriormente analoghi inammissibili rilievi. 21. CO GE.
Il ricorso è in toto inammissibile.
21.1. Il ricorrente esordisce affermando che "innanzitutto si intendono riportati in questa sede tutti i motivi di appello per quanto di competenza di codesto giudice di legittimità, sui quali si insiste".
21.1.1. Trattasi di affermazione del tutto priva di concreto rilievo processuale in questa sede, in considerazione di quanto appena chiarito nel p. 20 ter.1.
21.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 267 c.p.p., comma 3, e art. 268 c.p.p., comma 4, nonché mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, lamentando l'inutilizzabilità - perché acquisite in sede di proroga attraverso impianti installati fuori dai locali della Procura della Repubblica - di una serie di intercettazioni autorizzate con provvedimenti nominativamente indicati, poiché il PM avrebbe emesso il decreto previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 4, solo per l'inizio dell'attività di intercettazione, non anche per le successive proroghe.
Il ricorrente censura il decisum delle Sezioni Unite sul punto, sollevando, in caso di accoglimento dell'opposta opzione interpretativa, questione di costituzionalità dell'art. 267 c.p.p., comma 3, e art. 268 c.p.p., comma 4, per violazione degli artt. 2 e
15 Cost., nonché 117 Cost. ed 8 Conv. EDU "nella parte in cui non prevedono l'obbligo del PM di motivare il decreto di intercettazione in proroga, allorquando le operazioni captative debbano continuare mediante impianti diversi da quelli installati presso la sede della Procura".
21.2.1. La doglianza è generica e, comunque, manifestamente infondata;
la questione di costituzionalità è priva della necessaria rilevanza.
Deve premettersi che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. un., sentenza n. 42792 del 31 ottobre 2001, CED Cass. n. 220094) ha già chiarito che il decreto del g.i.p. di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, e, pertanto, non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego di apparecchiature alternative.
I decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche non devono, quindi, riesporre le ragioni di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo, ne' sia dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione stessa (Sez. 2^, sentenza n. 24194 del 16 marzo 2010, CED Cass. n. 247661; Sez. 5^, sentenza n. 24661 dell'11 giugno 2014, CED Cass. n. 259865). Ciò premesso, non può che rilevarsi la assoluta genericità della doglianza, poiché il ricorrente non allega ne' invoca situazioni sopravvenute che avrebbero dovuto comportare una variazione nell'esecuzione con impianti esterni delle inizialmente rituali intercettazioni, non potendo ritenersi che il P.M. sia onerato del contrario obbligo di dar conto del protrarsi delle condizioni che inizialmente avevano legittimato le intercettazioni esterne, poiché ciò - coeteris paribus - si presume.
Il motivo è, comunque, generico anche perché non indica in concreto il contenuto delle conversazioni in ipotesi inutilizzabili, che sarebbero risultate decisive ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità.
Per entrambe tali ragioni, la sollevata questione di costituzionalità appare priva della necessaria rilevanza (oltre che manifestamente infondata, poiché - come detto - l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico fa salva la possibile rilevanza ai fini de quibus delle eventuali sopravvenienze di rilievo). 21.3. Con il secondo motivo/A il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 416 bis c.p. e art. 192 c.p.p., nonché mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, lamentando mancanza di adeguata prova della sussistenza del clan LA e mancata valutazione della precedente assoluzione dell'imputato da analogo reato (peraltro con sentenza della quale a f. 10 non indica gli estremi ne' documenta la definitività), nonché
l'inattendibilità e la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori che lo riguardano e l'irrilevanza della valorizzate captazioni.
Con il secondo motivo/B il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 629 c.p. e artt. 192 e 195 c.p.p., nonché mancanza, insufficienza contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sollevando analoghe doglianze quanto agli elementi valorizzati a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 21.3.1. Entrambi i motivi sono generici, perché reiterativi, in parte non consentiti e comunque manifestamente infondati. Essi sono generici in considerazione della promiscua ed indistinta prospettazione dei tre vizi di motivazione (p.
7.4. ss.), oltre che non consentiti quanto alla censura di violazione dell'art. 192 c.p.p. (p. 6.4.).
I motivi sono comunque integralmente inammissibili anche perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato:
- l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo valorizzando (f. 98 ss.) essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni (incensurabilmente interpretate), dettagliatamente riepilogate e confermative di quanto dichiarato dai "pentiti" (motivatamente ritenuti attendibili) quanto al ruolo di reggente del NA LO, in esclusivo riferimento a condotte tenute dalla scarcerazione (7 aprile 2005) al dicembre 2006 (i fatti pregressi sono del tutto e palesemente privi di rilievo), esponendo, inoltre, specificamente le ragioni indicative della pregressa esistenza del clan di riferimento (f. 85 ss.), in ordine alla quale i "pentiti" erano stati estremamente chiari;
- l'affermazione di responsabilità in ordine all'estorsione valorizzando (f. 38 ss.) analoghi elementi, puntualmente riepilogati. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
21.4. Nell'interesse del ricorrente risultano depositati in data 21 gennaio 2015 motivi nuovi, che reiterano doglianze già presentate (II motivo/A), allegando documenti in questa sede non valutabili, alla luce di quanto in proposito premesso nel p. 6.10. 22. IS ER.
Il ricorso è in toto inammissibile.
22.1. Il ricorrente contesta in premessa la sua individuazione come interlocutore delle intercettazioni valorizzate in suo danno, nonché - trattandosi di "droga parlata" - l'assenza di riscontri concreti a quanto emergente dalle intercettazioni.
Deduce, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione della L. droga, art. 73 nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che non si fosse tenuto conto del fatto che il pentito IF ON - pur necessariamente a conoscenza delle dinamiche criminali del paese di Rosolini -, aveva dichiarato di non conoscere l'imputato; che esisteva un suo cugino omonimo;
che le valorizzate intercettazioni di conversazioni dell'LD ER con la sua amante QU EL potrebbero costituire bugie e vanterie;
rilegge, inoltre, criticamente la ricostruzione di quanto secondo la Corte di appello emergente dalle intercettazioni). 22.1.1. I motivi sono integralmente inammissibili anche perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando (f. 236 ss.) essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni (incensurabilmente interpretate, con una ricostruzione minuziosa, quasi certosina, molto attenta nel distinguere i riferimenti ai vari componenti della famiglia IS, e nel motivare le ragioni della ritenuta riferibilità di alcune di esse al ricorrente), dettagliatamente riepilogate;
la Corte di appello ha, inoltre, specificamente confutato le obiezioni difensive inerenti all'assenza di significative dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguardanti l'imputato.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
23. EL AR.
Il ricorso è in toto inammissibile.
23.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p. con riferimento all'art. 192 c.p.p. (sarebbero state male interpretate le intercettazioni dalla quali si è desunto che ella spacciasse insieme a FA U UR, suo amante).
23.1.1. In relazione alla L. droga, art. 73 la Corte di appello ha espressamente evidenziato che "l'atto di impugnazione, pur nominalmente invocando l'assoluzione dall'imputazione ex art. 73 (pag. 4 atto di appello) in realtà non ha addotto alcuna argomentazione sul punto, riservando la totalità dei temi trattati alla contestazione ex art. 74, le cui richieste sono accolte in questa sede" (f. 253).
L'appello era, pertanto, in parte qua inammissibile per difetto dell'indicazione dei motivi.
23.1.2. Il motivo sarebbe comunque integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando (f. 250 ss.) essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni (incensurabilmente interpretate e dettagliatamente riepilogate). Con tali argomentazioni la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
23.2. Con il secondo motivo la ricorrente chiede, inoltre, rivedersi la pena alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 24 del 12.2.2014 e del ripristinato L. droga art. 73, comma 5. 23.2.1. Anche tale censura è inammissibile in considerazione di quanto evidenziato nel 23.1.1.
Peraltro, la contestazione riguarda anche droghe "pesanti" ed il disposto aumento per la continuazione interna (riguardante non più droghe, ma più condotte), partendo dal minimo pena di anni sei, è stato minimo (quattro mesi di reclusione).
24. SO DE.
Il ricorso è in toto inammissibile.
24.1. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché gli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilità - essenzialmente intercettazioni - sarebbero insufficienti. 24.1.1. Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte:
Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando (f. 57 ss.) essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni (incensurabilmente interpretate e dettagliatamente riepilogate), inequivocabili nel dimostrare l'effettività del ruolo fiduciario attribuitogli da DI NO NT (nell'interesse del sodalizio allo stesso facente capo) con riguardo alla gestione delle attività nel settore del gioco d'azzardo.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
25. IU RP NO.
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
25.1. Premesso di essere estraneo all'enucleata associazione mafiosa, di essere unicamente il proprietario delle apparecchiature da gioco delle quali si discute nell'odierno procedimento, e di avere gestito la propria attività senza alcun coinvolgimento della malavita, entrando in contatto con alcuni personaggi citati in sentenza solo al fine di "pagare" somme a titolo di estorsione, con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza od erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis c.p., e conseguente omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del ritenuto concorso esterno. Dopo avere riportato sei pagine di astratti principi giurisprudenziali, lamenta che il primo giudice e la Corte di appello non avrebbero specificato "in che senso il contributo del sig. ZO CO AN avrebbe contribuito al mantenimento od al rafforzamento del clan in questione, ne' hanno indicato a quale emergenza tale consorteria ha voluto ovviare facendo ricorso a tale soggetto esterni", ne' spiegato "in che senso il contributo del Sig. ZO CO AN possa inquadrarsi all'interno della consorteria come condizione senza la quale la stessa non sarebbe esistita, o non avrebbe posto in pericolo l'ordine pubblico". 25.1.1. Il motivo è generico sotto plurimi profili, ed è comunque manifestamente infondato.
Deve premettersi che la sua formulazione promiscua (la motivazione è omessa, oppure è contraddittoria;
nel caso in cui si intenda censurare contestualmente la motivazione per entrambi i predetti vizi di motivazione, occorre specificare in relazione a quali punti essa è omessa, ed in relazione a quali essa è contraddittoria:
7.4. ss.) rende di per sè la doglianza generica;
essa è comunque all'evidenza reiterativa di analoga doglianza già costituente oggetto di appello e già motivatamente disattesa dalla Corte di appello. A prescindere da ciò, deve rilevarsi che, come già ricordato nel p. 10.1.1., questa Corte (Sez. un., sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, CED Cass. n. 231671) ha già chiarito che assume il ruolo di "concorrente esterno" in associazione di tipi mafioso (artt. 110 e 416 bis c.p.) il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione od il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
L'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale: non è, pertanto, sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un suo apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.
Il principio è stato successivamente ribadito in più occasioni, e più o meno nei medesimi termini (cfr., fra le tante, Sez. 6^, sentenza n. 29458 del 26 giugno 2009, CED Cass. n. 244471, per la quale, in relazione alle associazioni di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo.
Ciò premesso, appare all'evidenza la manifesta infondatezza, in diritto, del secondo profilo di doglianza, poiché il contributo del concorrente non deve costituire condizione senza la quale il sodalizio mafioso non sarebbe esistito, o non avrebbe posto in pericolo l'ordine pubblico.
Quanto al primo profilo, la rilevanza - quanto meno - sub specie di concorso esterno del contributo in ipotesi fornito - se provato (in proposito si rinvia ai rilievi contenuti nei che seguono) - è evidente, essendosi sostenuto che l'imputato curasse per conto di un sodalizio mafioso un particolare settore e/o ramo di attività, ovvero la gestione delle macchinette videopoker.
25.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza od errata applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. B) (rectius, di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, ex art. 606, lett. C), in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 195 c.p.p., limitatamente alle dichiarazioni dei collaboratori DI TR
OR e IF ON;
conseguente, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dei collaboratori di giustizia.
Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in danno del ricorrente sarebbero generiche ed inattendibili;
nel valutare le dichiarazioni rese da DI TR OR, la Corte di appello non avrebbe considerato quanto dichiarato dallo stesso all'ud. 29.10.2010, nella quale aveva ammesso di non sapere in quanti bar fossero state installate le macchinette gestite dal clan LA (ma non è dato comprendere quale sarebbe la rilevanza di tale dichiarazione, inerente al più - se si perdona la semplificazione - al "quantum" del contribuito fornito dall'imputato, non certo all'"an"); le dichiarazioni del DI TR OR sarebbero imprecise sotto plurimi profili e quindi inattendibili, come, d'altro canto, quelle di RB ON, UE, IF ON e IA IA;
essendo tutte le "chiamate" estremamente generiche, sarebbero tutte intrinsecamente inattendibili, il che avrebbe dovuto tout court impedirne la valorizzazione in sede di successiva verifica dei riscontri.
Lamenta inoltre che siano state trascurate le dichiarazioni rese in sede di controesame dall'ufficiale di PG BELVISO all'ud. 16.7.2010 (contrariamente a quanto affermato dai collaboratori di giustizia, le macchinette erano esclusivamente del ZO CO AN, il quale operava nel settore da diversi anni, ed i proventi rimanevano in sua disponibilità. Ciò dimostrerebbe ad un tempo l'inattendibilità delle contrarie dichiarazioni dei collaboratori e l'estraneità dell'imputato a qualsiasi dinamica associativa, anche sub specie di mero concorso esterno).
25.2.1. Deve convenirsi con il ricorrente che, come già chiarito da questa Corte (Sez. un., sentenza n. 20804 del 14 maggio 2013, Aquilina ed altri, CED Cass. n. 255145; sez. 1^, sentenza n. 22633 del 5 febbraio 2014, CED Cass. n. 262348), nella valutazione della chiamata in correità od in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni;
tale percorso valutativo non deve, peraltro, muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.
Ciò premesso in diritto, il motivo è comunque assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni (f. 12 ss.), ritenendo la sufficiente precisione, il disinteresse, l'autonomia, delle dichiarazioni collaborative de quibus, e quindi la loro intrinseca attendibilità, nonché l'esistenza di puntuali riscontri individualizzanti, non sempre della stessa natura (come pure sarebbe ammissibile), ma anche desunti da elementi probatori disomogenei (essenzialmente intercettazioni); si è anche dato conto (f. 78 s.) delle principali imprecisioni lamentate dalla difesa, superandole, e comunque motivatamente ritenendone la marginalità, con complessivo iter motivazionale non affetto da vizi rilevabili in questa sede.
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
25.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova in ordine alle testimonianze disposte ed acquisite dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. Secondo l'impostazione accusatoria, lo IU RP AN era il soggetto delegato dal sodalizio mafioso di riferimento a gestire il noleggio dei videopoker ai singoli esercizi commerciali: il clan avrebbe imposto a tutti gli esercizi commerciali della zona sud della provincia di Siracusa di rivolgersi, per il noleggio, al ZO CO AN. Tuttavia il solo collaboratore che ha fatto i nomi di 5 titolari di bar ai quali sarebbe stato imposto di rivolgersi al ZO CO AN è stato il IA IA, ed i 5 soggetti, il cui esame testimoniale è stato ammesso ex art. 603 c.p.p., hanno concordemente riferito di essersi rivolti al ZO
CO AN di propria volontà, o essendosi quest'ultimo autoproposto, senza peraltro ricevere pressioni o minacce;
due di essi hanno riferito di avere successivamente cambiato fornitore, senza subire minacce o ritorsioni di alcun genere.
25.3.1. Il motivo è infondato.
Deve convenirsi con la difesa che le dichiarazioni dei 5 testimoni della difesa, frettolosamente ammesse dalla Corte di appello, sono state altrettanto frettolosamente valutate.
A ben vedere, tuttavia, esse risultavano ex ante prive di decisivo rilievo in ordine al thema decidendum, poiché in primo grado l'imputato era stato ritenuto colpevole unicamente a titolo di concorso esterno, per avere curato per conto di un sodalizio di tipo mafioso la gestione del gioco d'azzardo in zona con apparecchi automatici (le macchinette videopoker noleggiate ai singoli esercizi commerciali), non anche di avere fatto ciò con violenza, minaccia od altrimenti, con metodi riconducibili al sodalizio che si assumeva di riferimento.
Le invocate dichiarazioni testimoniali appaiono, pertanto, pur nell'interpretazione che ne propone il ricorrente, prive di decisivo rilievo, a fronte della non scalfita mole di elementi (dichiarazioni collaborative ed intercettazioni: cfr. f. 65 ss.) puntualmente valorizzata a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 25.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esatta interpretazione del contenuto delle intercettazioni, e conseguente vizio di travisamento della prova ex art. 606 c.p.p., lett. E) (in riferimento al contenuto di tre conversazioni riportate a f. 41 ss. (n. 243 del 4.1.2005), 47 (n. 166 del 29.1.2005) e 48 del ricorso. Soltanto nella prima il ZO CO AN figura come interlocutore, e la conversazione, diversamente dalla ricostruzione della Corte di appello, riguarderebbe la spartizione dei proventi tra il fornitore di videopoker ZO CO AN ed il gestore della sala giochi dove avviene il dialogo, non quindi tra il ZO CO AN ed il Di AN ON.
25.4.1. Il motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, traducendosi in una ricostruzione alternativa (e non più convincente rispetto a quella accolta dalla Corte di appello) di alcune conversazioni intercettate, fondata talora su contestazioni circa la riferibilità delle frasi intercettate all'uno od all'altro degli interlocutori.
La Corte di appello (f. 66 ss.) ha espressamente tenuto conto delle doglianze della difesa (in particolare, ai fini de quibus, erronea interpretazione del contenuto delle intercettazioni ed erronea individuazione del Di AN ON come interlocutore nella conversazione n. 243 del 4.1.2005: questi erano i motivi di appello, nella non contestata ricostruzione che ne fa la Corte di appello, e questo può essere l'ambito dell'odierno sindacato di legittimità, ogni altro elemento risultando tardivamente dedotto e quindi non valutabile in questa sede).
Nell'interpretazione della Corte di appello (f. 79 ss.), che non appare viziata da decisivi travisamenti, ed è quindi in questa sede incensurabile:
- la conversazione n. 243 del 4 gennaio 2005 intercorre tra DI NO NT (la cui individuazione come interlocutore non risultava contestata) e lo IU RP AN (identificato come interlocutore attraverso una perizia fonica), ed ha come oggetto "la gestione delle macchinette videopoker e le modalità di riscossione dei proventi da parte dei titolari degli esercizi commerciali ove dette macchinette erano installate": la conversazione è riportata, ed appare invero di tenore inequivocabile (essendo sintomatica del fatto che lo IU RP AN consegnava i proventi del gioco d'azzardo con le macchinette videopoker - ritirati presso gli esercenti - al Di AN ON, che poi li impiegava per le necessità del clan), stravolto dalla arbitraria interpretazione che la difesa pretenderebbe di fornirne;
- parimenti, le altre (f. 81 ss.) - nelle quali pacificamente l'imputato non figura come interlocutore - contengono espressi ed ugualmente inequivocabili riferimento al ruolo assegnato all'imputato nel settore del gioco d'azzardo con apparecchi automatici. Ciò premesso, il ricorrente si è limitato a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali effettivi travisamenti.
25.5. Con il quinto motivo il ricorrete deduce mancanza della motivazione in ordine al mancato esame del motivo di appello in cui si richiedeva l'applicazione della legge in vigore al tempo del commesso reato (essendo stata applicata la pena prevista dall'art. 416 bis c.p. a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008 mentre secondo la contestazione i fatti sono stati commessi fino a dicembre 2006).
25.5.1. Il motivo è, ancora una volta, generico, perché reiterativo;
è comunque di assoluta evidenza la sua manifesta infondatezza.
La Corte di appello (f. 260) ha determinato la pena base, come in primo grado, in misura pari ad anni sei di reclusione: ed è evidente che si sia tenuto conto della vecchia, più favorevole, formulazione della norma, poiché quella attualmente vigente, introdotta con D.L. n. 92 del 2008, prevede come pena edittale minima, per le condotte di mera partecipazione, quella di anni sette di reclusione. Non può omettersi di rilevare che, per effetto della pur massima riduzione per le attenuanti generiche (ovvero nella misura di un terzo), sarebbe stato possibile pervenire ad una pena di anni quattro di reclusione (sei anni meno un terzo), non certo a quella più favorevole, erroneamente determinata, di anni tre e mesi sei di reclusione.
In difetto di ricorso della parte pubblica, l'errore non è emendabile di ufficio.
26. TA IA.
Il ricorso è in toto inammissibile.
26.1. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p., nonché contraddittorieta e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che quanto dichiarato dai "pentiti" e quanto emergente dalle intercettazioni sia stato valutato superficialmente;
fornisce, inoltre, una propria interpretazione delle intercettazioni. 26.1.1. Il motivo è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando (f. 118 ss.) essenzialmente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DI TR OR (de relato) e IF ON (queste ultime invero contenenti soltanto un cenno all'imputato), nonché le acquisite intercettazioni di conversazioni (incensurabilmente interpretate e dettagliatamente riepilogate), inequivocabili nel dimostrare l'inserimento dell'imputato, come partecipe, nel sodalizio di cui al capo A).
Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
27. LD ZA.
Il ricorso contiene doglianze in tutto coincidenti con quelle formulate dallo stesso difensore in favore dell'imputato NA LO:
- "innanzitutto si intendono riportati in questa sede tutti i motivi di appello per quanto di competenza di codesto giudice di legittimità, sui quali si insiste";
- 1^) violazione e falsa applicazione dell'art. 267 c.p.p., comma 3, e art. 268 c.p.p., comma 4, nonché mancanza, insufficienza e contraddittorieta della motivazione (lamenta l'inutilizzabilità - perché acquisite in sede di proroga attraverso impianti installati fuori dai locali della Procura della Repubblica - di una serie di intercettazioni autorizzate con provvedimenti nominativamente indicati, poiché il PM avrebbe emesso il decreto previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 4, solo per l'inizio dell'attività di intercettazione, non anche per le successive proroghe;
censura il decisum delle Sezioni Unite sul punto;
in caso di accoglimento dell'opposta opzione interpretativa, solleva questione di costituzionalità dell'art. 267 c.p.p., comma 3 e art. 268 c.p.p., comma 4 per violazione degli artt. 2 e 15 Cost., nonché art. 117 Cost. ed art. 8 Conv. EDU "nella parte in cui non prevedono l'obbligo del PM di motivare il decreto di intercettazione in proroga, allorquando le operazioni captative debbano continuare mediante impianti diversi da quelli installati presso la sede della Procura";
- 2^) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, artt. 192 e 533 c.p.p., nonché mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione (lamentando genericamente la mancanza degli elementi costitutivi della individuata associazione finalizzata al traffico di droga, e comunque che gli elementi valorizzati in suo danno sono compatibili anche con il ruolo di mero spacciatore, non solo con la ritenuta partecipazione all'associazione de qua);
- 3^) violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 nonché mancanza assoluta di motivazione, ed è in toto inammissibile per le medesime ragioni già indicate nei 21 ss, ai quali non può che farsi integrale rinvio.
Deve, peraltro, aggiungersi che i motivi sono integralmente inammissibile perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando (f. 255 ss.) essenzialmente le dichiarazioni del collaboratore RB NA, motivatamente ritenute attendibili, e le acquisite intercettazioni, integralmente confermative (con l'atto di appello, il ricorrente aveva contestato soltanto la valenza attribuita a due conversazioni, ma la Corte di appello ne ha valorizzate tante altre). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
Quanto alla doglianza inerente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., il motivo di appello era palesemente generico (tre righi contenenti la mera e non circostanziata affermazione di non configurabilità) e come tale inammissibile.
28. LA DI OS NT.
Il reato ascritto ad LA DI OS NT è estinto per morte dell'imputato, avvenuta in data 22 luglio 2014 in Siracusa (come da certificato redatto dal competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Avola in data 6 febbraio 2015, pervenuto in pari data).
Il ricorrente aveva dedotto (del tutto genericamente) violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancato esame della credibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia DI TR RA, RB LE e CI NT e per mancanza di riscontri oggettivi ed individualizzanti.
Gli elementi valorizzati dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità (f. 122 ss.) non consentono il proscioglimento dell'imputato con una formula più favorevole, ex art. 129 c.p.p.. 29. Le statuizioni accessorie.
29.1. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione dei reati di cui ai capi E1) ed E2) eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi degli imputati NC GI, DI TR MA, Di AN ON e SI OR. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400). 29.2. Il rigetto dei ricorsi di OT CO e IU RP NO comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di US NN, NC GI, AT TT, RB NT, CA SE, ST AL, DI TR AR, DI NO NT, RL RA, LO IC RM, CC ZO, CO GE, IS ER, EL AR, SO DE, TA IA, LD ZA, comporta la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ciascuno di essi va anche condannato al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di LA DI OS NT perché il reato ascrittogli è estinto per morte dell'imputato.
Annulla la sentenza impugnata:
- nei confronti di UL MI, limitatamente al reato di cui al capo D), conseguentemente al trattamento sanzionatorio;
- nei confronti di GG MA, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di AT per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di UL MI. Rigetta i ricorsi di OT CO e IU RP NO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di US NN, NC GI, AT TT, RB NT, CA SE, ST AL, DI TR AR, DI NO NT, RL RA, LO IC RM, CC ZO, CO GE, IS ER, EL AR, SO DE, TA IA, LD ZA, che condanna al pagamento delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nell'Udienza pubblica, il 6 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015