Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991), qualora la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2009, n. 41063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41063 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/06/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1362
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 009206/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.S., N. IL (OMISSIS);
2) D.G., N. IL (OMISSIS);
3) E.P., N. IL (OMISSIS);
4) N.A., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 07/07/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione in persona del Dott. Iacoviello Francesco, che ha concluso chiedendo, per quanto riguarda il ricorso proposto dal D., che venga annullata con rinvio la sentenza limitatamente alla pena e che per il resto il ricorso venga rigettato e che vengano rigettati i ricorsi proposti dagli altri imputati;
udito il difensore di C.S., avv. Martino Emilio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di E.P., avv. Esposito Fariello
Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di D.G. e N.A., avv.
Diana Alessandro, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 7.7.2008, ha confermato la sentenza emessa dal G.I.P. del tribunale di Napoli con la quale C.S., E.P., N.
A. e D.G. erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia, perché riconosciuti colpevoli, i primi tre, del reato di cui all'art. 416 bis c.p. per avere fatto parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "clan dei casalesi" ed il quarto del reato di favoreggiamento personale aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di E. come primo motivo ha dedotto ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) che la sentenza impugnata avrebbe errato nell'avere ritenuto utilizzabili gli atti provenienti dall'autorità tedesca. La richiesta dell'autorità italiana era stata diretta a che venissero trasmesse le copie di rapporti di polizia, intercettazioni telefoniche e relativi decreti autorizzativi e trascrizione delle conversazioni captate, documenti, acquisizione di copie di documenti. Essendo state trasmesse invece solo dei riassunti di atti originali non meglio identificati, il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata lesione del proprio diritto alla difesa, che non avrebbe potuto valutare la conformità degli atti alla normativa tedesca ed ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. Sostiene di avere eccepito in appello l'inutilizzabilità anche delle relazioni riassuntive redatte dalla polizia giudiziaria italiana sulla base di atti investigativi dell'autorità giudiziaria tedesca non meglio identificati e che a tale motivo di impugnazione la Corte d'Appello non avrebbe risposto.
Come secondo motivo ha dedotto ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. In relazione al primo viaggio in (OMISSIS), sostiene che la giustificazione data dall'imputato era plausibile avendo questi intessuto una relazione affettiva con una ragazza rumena;
se anche si fosse recato in (OMISSIS) per incontrare " A.", identificato dagli inquirenti in S.F., non sarebbe stato dimostrato quale contributo avrebbe dato all'associazione, posto che il latitante godeva di ampia libertà di movimento. Anche in relazione al contributo che sarebbe stato dato nell'agevolare lo spostamento di soggetti ritenuti sodali garantendo la circolazione delle notizie relative ai loro movimenti, la sentenza non avrebbe dimostrato l'interesse specifico dell'associazione. In una lettera A. avrebbe sollecitato R.G. a fare tacere persone che parlavano troppo di lui;
fra queste era compreso l' E., il quale quindi avrebbe costituito un pericolo per l'associazione piuttosto che esserne un concorrente esterno;
illogico poi il fatto che A. si fosse riferito a R. per una cosa che avrebbe potuto trattare direttamente con E..
Esclude che E. possa avere contribuito allo scambio di notizie ed osserva che non sarebbe stato chiaro il contenuto di molte telefonate e quindi non vi sarebbe potuta essere nessuna agevolazione dell'associazione.
In relazione al contratto di locazione di un alloggio in (OMISSIS), sarebbe frutto di una mera congettura il ritenere che esso sarebbe stato stipulato per agevolare la latitanza di " F.".
Dalla telefonata n. (OMISSIS), inoltre, si dovrebbe ricavare la estraneità all'associazione di E.; A. si era lamentato per il fatto che E. e la sua amante si informavano sui suoi spostamenti e si immischiavano in cose che non li riguardavano e sarebbe illogica l'affermazione della sentenza per cui non sarebbe contraddetto il ruolo di E. che, pur collaborando col clan, ben poteva avere l'abitudine di parlare un po' troppo. Deduce infine che dalle telefonate emergerebbe la mancanza della conoscenza della reale e specifica condizione di A. e di F.; le telefonate sarebbero del tutto generiche ed in specie sarebbero poco compatibili con tale conoscenza le obbiezioni da parte di E. sul luogo in cui avrebbe dovuto dormire A. ed il figlio o sul fatto che la sua amante sarebbe dovuta partire con A. per la (OMISSIS).
Come terzo motivo deduce che al più vi sarebbe stato un favoreggiamento personale mancando ogni apporto all'intera struttura associativa.
Come quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul fatto che le attenuanti generiche erano state riconosciute ma non prevalenti e sul fatto che la pena non era stata contenuta nel minimo.
Il difensore di C. come primo motivo ha dedotto ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato.
Nel fatto di avere favorito i contatti fra S.F. ed il figlio P., al più, si sarebbe potuto ritenere il favoreggiamento personale, mentre in relazione alla consegna delle missive contesta che fosse stato provato che era C. il destinatario delle stesse e che questi le avesse ricevute e trasmesse agli affiliati.
La perizia fonica sulle intercettazioni, alla quale era stata condizionata la richiesta di procedere col rito abbreviato, aveva escluso che per quelle intercettate in (OMISSIS) l'interlocutore " S." fosse stato C. al quale invece erano risultate riconducibili le conversazioni intercettate in Italia. La sentenza sarebbe contraddittoria nell'avere ritenuto irrilevanti le conversazioni in (OMISSIS), dal momento che la perizia era stata ritenuta necessaria per la decisione. La presenza di un'altra persona corrispondente al nome di S. avrebbe reso incerta l'accusa. I rapporti d'affari che C. avrebbe avuto con Se.Lu.
non sarebbero stati individuati.
Nel respingere l'argomentazione difensiva circa il percorso irrazionale che avrebbero seguito le missive sarebbero state recepite acriticamente le motivazioni della sentenza di primo grado ed in relazione all'argomento per il quale sarebbe stato meglio che le missive venissero consegnate in (OMISSIS) invece che in (OMISSIS), perché in tal caso sarebbe stato più facilmente identificabile lo S.F., sostiene che non si sarebbe tenuto conto del fatto che C., dopo la presunta consegna delle missive, si sarebbe recato in (OMISSIS) per incontrarsi con S.
F..
Sostiene infine che non vi sarebbe prova della consegna a Se. e poi a C. delle missive o della consegna da parte di questi ad altri affiliati.
Come secondo motivo censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto sussistere il solo reato di favoreggiamento personale. Il terzo motivo di censura concerne la misura della pena, inflitta in misura superiore al minimo, e la mancata concessione delle attenuanti generiche;
la sentenza sarebbe contraddittoria col fatto di avere ritenuto C. solo un concorrente esterno ed in relazione ad un breve periodo di tempo.
Il difensore di N. come motivo di ricorso ha dedotto ex art. 606 c.p.p., lett. b) la violazione di legge con riferimento agli artt. 416 bis e 378 c.p.. Nel ritenere N. come uomo di fiducia dell'organizzazione ed in particolare di R.G., la Corte non avrebbe considerato che dalle intercettazioni nn. (OMISSIS) sarebbe emerso che, pur essendo stato arrestato R. dalla polizia tedesca il (OMISSIS), egli ne sarebbe venuto a conoscenza il (OMISSIS) dalla propria madre e solo il (OMISSIS) ne avrebbe chiesto conferma a I.
M. che si trovava sull'autovettura assieme a R. al momento del suo arresto.
Sostiene che N., per la sua attività di ristorazione, aveva col R. solo quel rapporto che solitamente sorge fra connazionali all'estero.
Esclude che egli possa avere avuto consapevolezza che la persona che andava a prelevare in (OMISSIS) fosse S.F., perché
mai il nome di questi era stato fatto nelle conversazioni intercettate.
Ribadisce che, in ipotesi, il reato commesso sarebbe stato solo il favoreggiamento personale di R..
Il difensore di D. come primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione perché nel valutare l'apporto dato la sentenza non avrebbe considerato che la condotta non era diretta ad ostacolare le indagini perché gli spostamenti di S. avvenivano in modo convenzionale e senza sotterfugi per evitare posti di blocco o controlli di sorta. Sostiene che l'aiuto prestato era solo diretto a consentire allo S. una relazione personale e sentimentale con una donna rumena, ma non certo a favorire l'associazione criminosa.
La Corte avrebbe errato nel non riconoscere la scriminante dello stato di necessità, quanto meno putativa, considerato che l'imputato era chiamato ad aiutare non un semplice capo ma il capo dei capi. Come secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla ritenuta aggravante della L. n. 203 del 1991, art.
7. Sarebbe mancata la valutazione dell'elemento soggettivo, cioè la coscienza del fine di agevolare l'associazione; sostiene non esservi correlazione logica fra la volontà di agevolare una associazione mafiosa e la volontà di aiutarne il capo.
Sostiene inoltre che vi sarebbe una incompatibilità ontologica fra l'aggravante ex art. 7 ed il favoreggiamento aggravato ai sensi del comma 2.
Come terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione sulla non concessione delle attenuanti generiche che sostiene si sarebbero dovute concedere per il fatto che D. aveva ammesso il fatto e non aveva precedenti penali.
Come quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 63 c.p., comma 4. Sostiene che, essendo più grave rispetto a quella della L. n. 203 del 1991, art. 7 la circostanza prevista dall'art. 378 c.p., comma 2,
che sposta il minimo edittale ad anni due di reclusione, l'aumento di pena conseguente all'applicazione dell'art. 7 non avrebbe potuto essere quello da un terzo alla meta, ma quello fino ad un terzo secondo il disposto dell'art. 63 c.p., comma 4. Ritiene questa Corte che i ricorsi debbano essere rigettati essendo del tutto infondati i motivi dedotti.
I motivi proposti da tutti i ricorrenti sono sostanzialmente gli stessi che già erano stati proposti nel giudizio di appello ad ai quali la Corte napoletana aveva risposto in modo corretto e del tutto esauriente;
essi, peraltro, sono in realtà diretti ad ottenere un terzo giudizio di fatto il che non è ammissibile nel giudizio di legittimità.
Il primo motivo dedotto da E. non è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabili gli atti espressi in forma riassuntiva trasmessi in tal modo dall'autorità giudiziaria tedesca o riassunti dalla polizia giudiziaria italiana, considerando che l'inutilizzabilità sancita dall'art. 729 c.p.p., comma 1, è sanzione non applicabile in via estensiva od analogica e che, per la trasmissione in forma riassuntiva, non sarebbe prevista dalla legge alcuna nullità od inutilizzabilità; ha inoltre ritenuto che il motivo circa una lesione dei diritti della difesa sarebbe stato esposto in forma soltanto generica.
Osserva questa Corte che la decisione impugnata è corretta: la doglianza è stata espressa in modo del tutto generico. Il ricorrente avrebbe dovuto precisare quale ritiene sia stata la specifica lesione al suo diritto di difesa in relazione a fatti e documenti esattamente individuati;
la censura ha carattere meramente esplorativo e non è ammissibile.
Il motivo relativo alla omessa valutazione della censura relativa ad atti riassunti dalla polizia giudiziaria italiana è infondato perché la Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione relativa a tutti gli atti riassunti sia dall'autorità tedesca che dall'autorità italiana ed in relazione al fatto che gli atti riassunti non sarebbero stati identificati vale quanto già detto sulla genericità della doglianza.
Anche il secondo ed il terzo motivi non sono fondati.
La Corte di merito ha ritenuto che dalle emergenze probatorie fosse emersa la responsabilità dell' E. per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e che il reato non potesse essere derubricato a quello di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). I motivi implicano un giudizio di fatto e la motivazione non è illogica o contraddittoria.
La Corte d'Appello ha valutato gli elementi di prova non singolarmente ma nel loro complesso ed è corretto dedurre da tale valutazione la sussistenza del reato;
il ricorrente invece ipotizza una equivocità dei singoli elementi, ma considerandoli uno per uno. In particolare sull'intento di aiutare il clan e non la sola persona dello S. è significativo il fatto che nelle lettere venivano date direttive rilevanti per la vita e gli interessi del clan.
Sulla conoscenza da parte dell' E. della reale identità dello S., la Corte d'Appello ha richiamato le conversazioni telefoniche nn. (OMISSIS) esponendone dettagliatamente il contenuto ritenuto rilevante.
La Corte ha anche ritenuto irrilevanti le obiezioni mosse dall' E. sul luogo in cui avrebbe dovuto dormire " A.", considerando che assieme a questi sarebbe partita per la (OMISSIS) anche la sua amante e non è illogico l'avere ritenuto che alcune riserve formulate per gelosia fossero compatibili con l'intento di agevolare lo S. ed il clan.
In relazione alla locazione dell'appartamento la motivazione non si fonda sulla mera congettura della corrispondenza cronologica fra il contratto e l'arrivo in (OMISSIS) di F., ma su precisi indizi rappresentati oltre che dalla conversazione n. (OMISSIS), dal fatto che E. era stato notato nell'appartamento assieme al fratello dell'autista personale del R. e dalla mancanza di interessi dell' E. in (OMISSIS).
Anche il quarto motivo, relativo alla misura della pena superiore al minimo ed alla concessione delle attenuanti generiche non prevalenti, implica un giudizio di fatto e la motivazione è immune da vizi, essendo stati richiamati l'entità del fatto ed il valore negativo degli elementi posti a fondamento delle aggravanti. Neppure il ricorso proposto da C. è fondato.
In relazione al primo ed al secondo motivo, che implicano un giudizio di fatto, la motivazione è priva di vizi logici o contraddizioni. La colpevolezza dell'imputato per il reato contestato e non per il favoreggiamento personale è stata ritenuta per avere questi favorito gli incontri fra S.F. ed il figlio P. ed i rapporti del primo con gli altri affiliati in Italia attraverso la consegna di missive contenenti direttive per lo svolgimento di attività di interesse del clan.
Dalla sentenza impugnata risulta che il ruolo del ricorrente come ricettore e distributore delle missive era stato contestato con l'argomento che sarebbe stato irrazionale il percorso che le missive avrebbero seguito secondo la sentenza. Avere ritenuto che la consegna delle missive dovesse avvenire in (OMISSIS) invece che in (OMISSIS), per motivi di prudenza per evitare la possibilità di identificazione di S. che in (OMISSIS) era latitante, è una motivazione logica non contraddetta dal fatto che C. dopo la consegna delle lettere si sarebbe recato in (OMISSIS) per incontrarsi con S..
Le conversazioni avvenute in (OMISSIS) sono state ritenute di contenuto irrilevante e ciò non è illogico o in contraddizione col fatto che la perizia per essere stata disposta era stata ritenuta essenziale;
le conversazioni sulle utenze italiane sono risultate sicuramente riconducibili all'imputato ed il fatto di avere ritenuta necessaria la perizia, non necessariamente implicava che all'esito di essa sarebbe dovuta emergere la provenienza dal C. di tutte le conversazioni esaminate dal perito. La presenza di altra persona a nome S., che sarebbe emersa dalle conversazioni intercettate in (OMISSIS), non è rilevante per quelle intercettate sulle utenze italiane proprio perché esse sono state ricondotte al C. in modo incontestabile.
Non necessariamente doveva essere individuato di quale tipo fossero i rapporti col coimputato Se.Lu.; è stato ritenuto sufficiente che le conversazioni con la figlia G. rivelassero l'esistenza di innegabili consolidati rapporti, come emerso dalle conversazioni relative ad un assegno ricevuto dal Se. e ciò non è illogico. Circa la non derubricazione dell'imputazione a quella di favoreggiamento personale è corretta la motivazione che ha posto in evidenza che le missive contenevano direttive agli affiliati per attività di interesse del clan.
Anche il terzo motivo non è fondato. La Corte ha ricordato che il reato per il quale C. era stato condannato, sia pure tempo addietro, consisteva in omicidio ed ha ritenuto rilevante la sua latitanza nell'ambito del processo.
La motivazione non è illogica.
Anche il ricorso proposto dal N. ripropone gli stessi argomenti già proposti in appello e presuppone che sui formuli un giudizio di fatto, inammissibile nel giudizio di legittimità; il ricorso non è comunque fondato.
La Corte d'Appello ha ritenuto che, contribuendo alla protrazione dello stato di latitanza di R.G. ed agevolando gli incontri tra gli esponenti del vertice del clan, N. contribuì in modo significativo all'attività del clan, accompagnando a (OMISSIS) nell'(OMISSIS) R.G., quindi recandosi in (OMISSIS) a prelevare S.F. per condurre anche lui a (OMISSIS), dove doveva tenersi una riunione del vertice del clan dei casalesi. Ha anche ritenuto che N. avesse dato un contributo significativo al clan e non alla singola persona del R. e che egli fosse consapevole della vera identità dello S. o comunque che quest'ultimo era persona di spicco nel clan;
la Corte ha ritenuto ciò considerando la delicatezza dell'incarico affidato, che presupponeva una assoluta fiducia nella persona incaricata: la motivazione non presenta alcuna illogicità o contraddizione.
La sentenza impugnata non è illogica anche per avere considerato non rilevante il fatto che N. apprese la notizia dell'arresto di R. in ritardo e dalla propria madre, proprio perché, svolgendo un ruolo di semplice collaboratore esterno al clan, non necessariamente doveva essere informato di tutte le vicende del gruppo. Neppure è illogica la sentenza per avere escluso che vi sia contraddizione fra il ruolo attribuito al N. e la sua attività di ristoratore;
che i rapporti con col R. fossero solo quelli usuali fra connazionali all'estero costituisce una mera affermazione difensiva.
Anche il ricorso proposto dal D. è infondato.
Secondo la Corte dato dal D. allo S. era consistito nell'averne reso possibili i movimenti senza correre il rischio di essere identificato e nell'essersi occupato della gestione del suo patrimonio in (OMISSIS) ed anche della sua vita sentimentale. In relazione al primo motivo, il fatto che S. si fosse eventualmente spostato senza sotterfugi non esclude che l'essere in ciò aiutato ne abbia favorito il permanere della latitanza;
l'essersi il D. occupato anche della gestione del patrimonio del capo del clan esclude che l'aiuto fosse stato prestato solo per favorirne rapporti d'amore. La Corte ha escluso che D. possa avere agito costrettovi dallo stato di soggezione rispetto allo S. sia perché non era emerso nessun elemento tale da giustificare uno stato di soggezione, sia perché l'aiuto prestato non era stato tale da potersi giustificare con la condizione di paura o di assoggettamento. Ritiene questa Corte che tale motivazione non può definirsi illogica o contraddittoria e correttamente è stata esclusa l'esimente dello stato di necessità, anche solo putativa. Anche in relazione al secondo motivo il ricorso è infondato. L'aiuto prestato al capo si è risolto in un aiuto al clan, tanto più che esso ha favorito la partecipazione di S. ad un summit con altri elementi di spicco del clan: anche a questo proposito la motivazione è esente da vizi di sorta. Questa Corte (Cass. Pen., sez. 5, 24.9.2007, n. 41587) ha già ritenuto che "l'aiuto al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia" (v. anche Cass. Pen., sez. 5, 6.10.2004, n. 43443). Questa Corte neppure ravvisa l'asserita incompatibilità ontologica fra l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e quella prevista dall'art. 378 c.p., comma 2
considerato che
quest'ultima aggravante è di natura oggettiva, perché attiene alla entità del danno subito dall'amministrazione della giustizia e si applica in ogni caso quando l'aiuto è dato in relazione al delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. e non è necessario che l'attività di favoreggiamento sia stata diretta ad agevolare l'attività del sodalizio (Cass. pen. sez. 2, 13.6.2007, n. 35266). È infondato anche il terzo motivo. Non c'è nessuna illogicità nell'avere escluso la concessione delle attenuanti generiche per il fatto che D. aveva ammesso il compimento di gran parte delle condotte soltanto dopo che erano già stati acquisiti evidenti elementi di prova e peraltro sostenendo di avere agito in stato di soggezione rispetto allo S..
È infondato anche il quarto motivo. La pena inflitta di tre anni ed otto mesi di reclusione è stata calcolata partendo da una pena base di quattro anni di reclusione, ben superiore a quella minima di due anni, per cui l'art. 63 c.p., comma 4 non ha avuto alcuna occasione di essere applicato.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009