Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2009, n. 41063
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Sentenza 24 giugno 2009

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In tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991), qualora la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2009, n. 41063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41063
    Data del deposito : 24 giugno 2009

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