Art. 600-sexies.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172))
[…] Nei casi previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, art. 600 septies del c.p., 600 octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
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