Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 1
Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2010, n. 34807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34807 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
348 0 7 / 1 0 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/07/2010
Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: N.N: 1273/2010
-Presidente - GRAZIANA CAMPANATO Dott.
Rel. Consigliere - RUGGERO GALBIATI Dott.
+
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI N. 41265/2009
- Consigliere - Dott. FELICETTA MARINELLI
- Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IL UI N. IL 14/09/1972
2) DO IO N. IL 09/11/1985
3) GA AN MA N. IL 17/12/1982
4) TO CI N. IL 25/10/1983
5) NO CL N. IL 14/10/1981
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avverso la sentenza n. 382/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 01/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Udito il Procuratore Generale in persona del Stable RUGGERO GALBIATI che ha concluso per perale in del Doll farmer -
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
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1. Il procedimento traeva origine da un'informazione confidenziale a seguito della quale i Carabinieri della Stazione di Messina Sud" avviavano servizi di appostamento nei pressi dell'abitazione di IO HE, sita all'interno del rione "Case Gialle” di Messina, accertando la presenza, nelle immediate adiacenze della stessa, di numerosi giovani, alcuni dei quali noti come tossicodipendenti.
Pertanto, venivano effettuate una serie di operazioni di intercettazione delle utenze telefoniche in uso a IO HE ed alla sua convivente NA IA EC,
nonché intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura del HE (Y10
Tgt Me) e dell'abitazione della EC ove il HE di fatto viveva stabilmente.
Di particolare importanza, ai fini delle indagini, si rilevavano le intercettazioni ambientali compiute all'interno dell'autoveicolo e dell'abitazione, che consentivano di captare gli imputati mentre conversavano liberamente sulle molteplici attività illecite intraprese e programmate;
venivano eseguiti anche servizi di appostamento.
La tipologia di attività illecite svolte dagli imputati, emerse nell'attività di indagini, riguardavano lo spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio (furti e rapine), detenzione e porto di armi da sparo, attività nelle quali un ruolo di primo piano era rivestito da IO HE, soggetto fornito di elevata personalità delinquenziale (fatti risalenti alla fine dell'anno 2006 e inizio 2007).
Il GUP del Tribunale di Messina, con sentenza in data 15-10-2008, a seguito di giudizio celebrato secondo il rito abbreviato, condannava gli imputati IO
HE, NA IA EC, IG IL, RI BR, TO
CA, CI OR, DI SI a pene varie in relazione ai diversi reati a ciascuno contestati individualmente ovvero in concorso.
2. Gli imputati proponevano impugnazione con appello.
2 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 1-6-2009, così valutava la situazione di ciascuno degli imputati che poi presentavano ricorso per cassazione nel presente procedimento.
a) NA IA EC, imputata per vari episodi di spaccio di sostanze stupefacenti non meglio individuate ovvero del tipo cocaina ed eroina, perpetrati in concorso con HE ovvero da sola.
Al riguardo, la Corte riteneva inutilizzabili le intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione della EC, poiché l'autorizzazione del GIP concerneva invece l'abitazione distinta del HE, il quale, peraltro, di fatto abitava nella casa della donna convivente. Ne conseguiva l'assoluzione della prevenuta per il delitto di cui al capo 27, le cui prove si fondavano solo su intercettazione ambientali effettuate nella casa della donna. Per gli altri fatti contestati, il ruolo attivo della
EC risultava chiaramente attestato dal contenuto di numerose intercettazioni eseguite all'interno dell'autovettura in disponibilità di HE, intercettazioni in questo caso del tutto rituali. Il Collegio di Appello riconosceva all'imputata le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva;
rideterminava la pena in anni cinque mesi due di reclusione ed euro 19.400,00 di multa.
b) IG IL, imputato per vari episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e per il reato di cui al capo 65 della rubrica per avere detenuto un fucile di marca e calibro imprecisati (artt.
2-7 legge 895/1967).
L'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite nell'abitazione della
EC determinavano l'assoluzione pure del IL da tutti i reati in tema di droga, atteso che l'unica fonte di prova era costituita dai relativi colloqui illegittimamente acquisiti. Rimaneva la responsabilità per il delitto in materia di armi, in ordine al quale veniva fissata la pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa.
c) TO CA, imputato per un episodio di cessione di sostanza stupefacente e per una serie di fatti costituenti furti tentati o aggravati (di automezzi o ciclomotori o del contenuto presente negli stessi ) commessi da solo ovvero in concorso con altri.
3M i Il Collegio di Appello qualificava il tentato furto aggravato di una vettura Fiat Punto, di cui al capo 54 d'imputazione, come danneggiamento aggravato. Confermava la pena irrogata dal primo Giudice, fissata in anni due mesi due di reclusione ed euro
635,00 di multa, evidenziando che il GIP del Tribunale di Messina aveva effettuato il calcolo complessivo in misura inferiore a quanto sarebbe stato computabile in relazione alla pena base originariamente stabilita.
d) CI OR, imputato di avere commesso, in concorso con altri ovvero da solo, vari delitti contro il patrimonio, ed in specie il furto di alcuni CD musicali contenuti nell'auto Y10 Tgt Me appartenente a IO LL, il furto di un ciclomotore, il furto di un impianto stereo sottratto da un'auto Fiat 600 ed il furto di altra macchina Y10 di colore verde.
Le contestazioni mosse al OR trovavano fonte di prova nelle dichiarazioni нд. autoaccusatorie rese dallo stesso nel corso di una conversazione ambientale intercettata in data 16-11-2006 all'interno dell'automobile di HE alla presenza di quest'ultimo e di CA. La Corte di Messina riteneva non sussistessero dubbi sull'identificazione della voce del OR alla luce di varie circostanze, quali il riconoscimento del suono da parte degli investigatori, il soprannome CC utilizzato dagli interlocutori nei confronti del predetto, il riferimento dell'esistenza a carico del OR, come vero, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il richiamo al fatto verificatosi in concreto dell'incendio del ciclomotore della sorella del OR, nonché la circostanza riferita dal medesimo, nel corso della conversazione captata, di essere stato in una occasione arrestato dopo l'esecuzione di un furto. Il Collegio confermava la pena inflitta di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa.
e) DI SI, imputato di tentato furto aggravato di un ciclomotore in concorso con HE (capo 50), di furto aggravato di uno stereo posto all'interno di un'autovettura (capo 51), di tentato furto aggravato all'interno di un'abitazione
(capo 61).
4 Veniva assolto con formula piena, unitamente a HE, dal reato di cui al capo
50; mentre veniva confermata la responsabilità per gli altri furti contestati. La prova della perpetrazione dei delitti di cui ai capi 51 e 61 trovava fondamento in dichiarazioni autoaccusatorie rese dal predetto all'interno dell'autovettura di
HE, intercettate, nel corso di conversazioni effettuate con quest'ultimo in data
18-11-2006 e 24-12-2006. La Corte rideterminava la pena in mesi otto giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa.
3. Gli imputati anzidetti avanzavano ricorso per cassazione.
NA IA EC svolgeva tre motivi.
Eccepiva l'illegittimità delle intercettazioni ambientali perché compiute in luogo diverso da quello oggetto del provvedimento di autorizzazione.
Si doleva per la genericità dei capi d'imputazione, già evidenziata con i motivi di appello, su cui la Corte di Messina non aveva dedotto alcunché.
Rilevava che i Giudici non avevano tenuto conto che la sua posizione nella vicenda processuale presentava profili marginali;
in particolare, il convivente IO
HE, in sede di interrogatorio reso ai sensi dell'art. 415 bis C.P.P., l'aveva esclusa da ogni responsabilità per i reati contestati affermando la sua piena estraneità rispetto agli stessi.
IL si doleva solo per la misura della sanzione inflitta, priva di un adeguato riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 C.P.
CA censurava la valutazione delle prove come operata dai Giudici ritenendola priva di ogni approfondimento.
CI OR faceva valere quattro motivi di censura.
Censurava le argomentazioni svolte dal Collegio di Appello, in modo contraddittorio, per avallare la tesi dell'appartenenza a lui della voce intercettata all'interno dell'autoveicolo di HE. Aggiungeva che i fatti erano stati contestati con riferimento a modalità del tutto generiche: per i reati indicati ai capi 37-42-46-47, mancava perfino la prova che i crimini fossero stati in concreto commessi: invero,
41 5 mancavano i numeri di targa dei mezzi trafugati, la data di commissione dei delitti, e, per l'imputazione di cui al capo 42, non era chiaro il luogo di consumazione. che il furto contestato al capo 46 era più Con il secondo motivo, osservava esattamente qualificabile come tentato.
Con il terzo motivo, si doleva per la mancata esclusione della recidiva reiterata contestata, il che avrebbe consentito la diminuzione della pena in ragione delle concesse attenuanti generiche.
Con il quarto motivo, ribadiva che, comunque, sussistevano tutte le condizioni per disporre una riduzione della pena computando il minimo edittale per il reato base e l'aumento minimo per la continuazione.
DI SI, con un motivo unico, si doleva per la genericità delle prove fatte valere nei suoi confronti in riferimento ad assunti episodi criminosi privi di specificità tale da rendere difficoltosa la possibilità stessa dell'imputato di difendersi.
In specie, le dichiarazioni autoaccusatorie da lui provenienti non avevano trovato riscontro in nessun altro elemento di fatto.
Tutti gli imputati chiedevano l'annullamento della decisione di secondo grado.
DIRITTO
4. I ricorsi si palesano inammissibili perché generici, in parte contenenti formulazioni in mero fatto e manifestamente infondate.
Come è noto, la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte di legittimità può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, poiché esso è in principio riservato al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo
6 del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una ridotta indagine conoscitiva o gli effetti pure negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova.
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Messina ha manifestato un logico ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo congruo evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione circa la ricorrenza dei reati contestati, è stata fornita una ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni e non altre, con la conseguente declaratoria di responsabilità penale dei prevenuti. Anche corrette si palesano le argomentazioni svolte in ordine alla determinazione delle specifiche sanzioni irrogate.
Si aggiunge che in concreto le deduzioni difensive dei ricorrenti configurano in buona parte una rilettura e reinterpretazione dell'elemento di prova non ammissibile e non idonea ad inficiare le diverse deduzioni prospettate dal Giudice di secondo grado.
D'altro canto, manifestamente infondata è la censura ribadita da DI SI circa la ridotta valenza probatoria delle dichiarazioni autoaccusatorie da lui rese ed intercettate (su cui ha già argomentato esaustivamente la Corte di Appello). Invero, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria. Al riguardo, non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 C.P.P., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione la cui intercettazione sia stata appunto ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria, né le registrazioni ed i verbali delle conversazioni sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto essi integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il इप生 contenuto. Né tali propalazioni sono assimilabili ad una chiamata in correità, per cui non è applicabile l'art. 192 comma 3 C.P.P. e la conseguente necessità di riscontri. (v. Cass. 3-5-2001 n°27656; Cass. 22-5-2003 n° 31739; Cass. 28-9-2006
n°35.860).
7. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria di cui all'art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione IV° Sezione Penale dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2-7-2010.
Il Presidente bon Il Consigliere Est.
Rfalbiati
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 SET. 2010
IL CANCEL ERE C/1
IU AR eBERIO
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