Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2010, n. 34807
CASS
Sentenza 2 luglio 2010

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Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., giacché l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2010, n. 34807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34807
    Data del deposito : 2 luglio 2010

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