Articolo 609 septies del Codice penale
Articolo 729Articolo 609 ter
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2 marzo 2006
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9 agosto 2019
Art. 609-septies.

(Querela di parte).

I delitti previsti dagli ((articoli 609-bis e 609-ter)) sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di ((dodici)) mesi.

La querela proposta e' irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69))
Entrata in vigore il 9 agosto 2019
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