Versione
1 luglio 1931
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5 maggio 1994
5 maggio 1994
Art. 73.
(Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie)
Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. ((139))
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
------------- AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 :
[...]
b) l'illegittimita' costituzionale dell' art. 73, secondo comma, del codice penale , nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo".
(Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie)
Se piu' reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.
Quando concorrono piu' delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. ((139))
Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.
------------- AGGIORNAMENTO (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 :
[...]
b) l'illegittimita' costituzionale dell' art. 73, secondo comma, del codice penale , nella parte in cui, in caso di concorso di piu' delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo".
Commentari • 162
- 1. Rito abbreviato: l’incidenza della riduzione premiale della pena nell’applicazione della continuazione in executivishttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 28.05616
[…] Alla base del percorso logico argomentativo dell'ordinanza della Corte d'assise d'appello vi era essenzialmente la ritenuta applicabilità della disposizione di cui all'art. 73 comma 2 c.p ., […] ciò in quanto l'art. 73 c.p . sarebbe norma speciale rispetto a quest'ultima disposizione [6]. Il difensore dell'imputato ricorreva alla Suprema Corte di Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge ex art. 606 comma 2 lett. b) c.p.p. con riguardo alla errata applicazione degli artt. 73 e 81 c.p ., […] riassumibile nell'individuazione dell'ambito di estensione degli effetti premiali della diminuente prevista per il rito abbreviato in […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37472Provvedimento: […] Nessuna delle denunziate censure al provvedimento di cumulo e di esecuzione di pene concorrenti, pur astrattamente idonee a incidere sull'applicazione degli artt. 73 e 78 cod. pen., era stata esaminata dal giudice dell'esecuzione. A questo proposito, […] ai fini dell'applicazione della regola di cui all'art. 73, comma 2, cod. pen. ovvero del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. - il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'entità delle pene inflitte con più sentenze di condanna e l'eventuale superamento della soglia di ventiquattro anni di reclusione prevista dall'art. 73 c.p., comma 2, deve fare riferimento alle pene che devono essere concretamente espiate dal condannato (cfr. […]Leggi di più...
- esecuzione della pena·
- violazione art. 627 c.p.p.·
- art. 73 comma 2 cod. pen.·
- art. 78 cod. pen.·
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